MILLUL Relazione del 21.04.06.doc - pdf

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MILLUL Relazione del 21.04.06.doc - pdf
Trattamento delle somme corrisposte da una società di persone al socio nel caso di recesso,
esclusione, riduzione del capitale, e liquidazione, ed aspetti fiscali per la società.
Questo convegno ci offre l’opportunità di dibattere il tema “Riforma tributaria IRES e riforma del
diritto societario, a due anni dalla loro entrata in vigore”.
Riforme certamente molto importanti per il futuro delle imprese italiane.
L’argomento che tratto rientra, a pieno titolo, nel tema del convegno in quanto riguarda le due
riforme IRES/diritto societario.
La riforma del diritto societario ha apportato modifiche epocali all’istituto del diritto di recesso del
socio dalle società di capitali:
-
sono state ampliate le ipotesi di recesso legale, ossia che non possono essere derogate dallo
statuto (articolo 2437 C.C. per le S.p.A. articolo 2473 C.C. per le S.r.l.);
-
sono stata previste delle precise fasi prima di arrivare all’utilizzo delle riserve patrimoniali;
-
le azioni / quote vengono valutate al valore effettivo (comprensivo di plusvalenze latenti /
avviamento) e non al valore contabile come precedentemente;
-
viene preferito il “recesso atipico” cioè la soluzione di acquisto dai soci o da terzi.
Durante la campagna dell’adeguamento degli statuti la regolamentazione del recesso è stata
sicuramente uno degli argomenti di maggior interesse, ed anche di maggior preoccupazione, per i
soci delle PMI ai quali tradizionalmente si rivolge l’attività professionale dei Dottori
commercialisti.
Tralascio la delicata questione relativa alla autonomia statutaria per stabilire criteri difformi per la
valutazione delle partecipazioni in caso di recesso.
Procederò per punti sintetici rimandando approfondimenti al dibattito che eventualmente seguirà.
D’ora in poi, per semplicità, farò sempre riferimento al recesso ma la regolamentazione tributaria è
identica anche per le altre ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio: di
esclusione, riduzione del capitale e liquidazione.
Anche il Codice Civile disciplina in modo uniforme le ipotesi di scioglimento del rapporto
limitatamente ad un socio: morte del socio - articolo 2284 - , recesso del socio – articolo 2285- ,
esclusione – articoli 2286, 2287 e 2288- , liquidazione della quota del socio uscente –articolo 2289-.
Pag. n. 1
ASPETTI CIVILISTICI DEL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA’ DI PERSONE.
Il recesso è l’esercizio di un diritto potestativo, integrante una manifestazione di volontà, oltre che
unilaterale, recettizia da portare a conoscenza degli altri soci pur non essendo prevista e richiesta la
loro accettazione.
Esercizio del recesso – articolo 2285 C.C. -.
Ogni socio può recedere dalla società in tre ipotesi:
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quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, non è
necessaria la motivazione;
-
nei casi previsti nel contratto sociale, è il recesso convenzionale legato ad eventi particolari;
-
quando sussiste giusta causa, cioè quando il recesso è una reazione a inadempimento degli altri
soci.
Nel caso di esercizio del diritto, quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la
vita di uno dei soci, è necessario comunicare agli altri soci il recesso con un preavviso di almeno tre
mesi, negli altri due casi il recesso produce effetti nello stesso momento in cui è portato a
conoscenza degli altri soci.
Liquidazione della quota – articolo 2289 C.C. -.
Il socio, o i suoi eredi, hanno diritto a ricevere soltanto una somma di denaro che rappresenta il
valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta, da sempre, in base alla situazione patrimoniale della società nel
giorno in cui si verifica lo scioglimento e quindi in base ai valori correnti.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle
operazioni medesime.
Il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento
del rapporto salva la tutela del creditore particolare del socio di cui all’articolo 2270 C.C.
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Responsabilità del socio uscente – articolo 2290 C.C. -.
Il socio o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui
si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è
opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
La dottrina prevalente ritiene che l’obbligo di liquidazione della quota spetta alla società e non agli
altri soci.
La riforma del diritto societario, che ha profondamente innovato la struttura del Codice Civile nella
parte del Libro Quinto (Del lavoro) dedicato alle società di capitali e cooperative, non ha apportato
modifiche alla disciplina del recesso del socio dalle società di persone.
“Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e
liquidazione”.
E’ la rubricazione del nuovo articolo 20 bis del TUIR introdotto dall’articolo 1 del D. Lgs.
18/11/2005 n. 247, in vigore dal 02/12/2005, articolo che ha concluso il percorso di correzione del
TUIR.
Questa nuova disposizione stabilisce espressamente che i redditi realizzati all’atto del recesso dai
soci di società di persone, nel caso sia di esclusione che di riduzione del capitale e nella
liquidazione, sono “redditi di partecipazione”.
Il reddito realizzato, all’atto del recesso, dal socio di società di persone deve essere esaminato
distintamente con riferimento alla posizione :
-
del socio recedente (natura del reddito percepito – capitale o impresa?);
-
della società che liquida la somma (deducibile o non deducibile?).
Pag. n. 3
SITUAZIONE PRECEDENTE AL CORRETTIVO IRES.
Il TUIR non disciplinava il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte dalle società di
persone a favore del socio recedente, la regolamentazione del recesso si ricavava dal DPR 42/88
attuativo del TUIR, che nell’abrogato articolo 6 affermava: “ai fini della determinazione dei redditi
di partecipazione compresi nelle somme attribuite …. ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 16
(attuale 17), comma 1, lettera l), del testo unico, valgono , in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 44 (attuale 47) dello stesso testo unico”.
La disposizione rinviava quindi a quanto espressamente previsto per il recesso dei soci dalle società
di capitali.
La dottrina e la prassi oscillavano nell’attribuire, al reddito dei soci recedenti, la natura di “reddito
di capitale” (Circ. 54/E del 2002), tassato per cassa, o la natura di “reddito d’impresa” (DRE
Lombardia 2005), tassato per competenza.
Pure non regolamentata dal TUIR la questione se le maggiori somme erogate dalla società di
persone, al socio recedente, rispetto alle voci contabili potessero o meno essere considerate costi di
esercizio e quindi deducibili per la società erogante.
SITUAZIONE ATTUALE , SUCCESSIVA AL CORRETTIVO IRES.
Il correttivo IRES, D. Lgs. 247/2005, ha chiarito con riferimento alla posizione del socio, come i
redditi dei soci recedenti dalle società di persone costituiscano “redditi di partecipazione” e quindi
“di impresa” (non redditi di capitale – dividendo - come statuito invece dall’articolo 47 comma 7,
per il recesso dei soci dalle società di capitali).
Il correttivo IRES non regola però il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte dalla
società di persone a favore del socio recedente e lascia, di conseguenza, totalmente irrisolta la
questione della deducibilità o meno da parte della società.
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Il correttivo IRES ha riorganizzato il recesso da società di persone in tre punti:
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ha inserito nel TUIR, con l’articolo 1, il nuovo articolo 20 bis (che è però la riproposizione di
quanto già disponeva l’articolo 6 del DPR 42/1988) a prescindere dal fatto che il socio persona
fisica possa applicare la tassazione separata;
-
ha abrogato, con l’articolo 18.4, il precitato articolo 6 del DPR 42/1988;
-
ha aggiunto, con l’articolo 6, all’articolo 86 il comma 5-bis relativo a come calcolare la
plusvalenza – norma sicuramente interpretativa e quindi in vigore dal 01/01/2004.
SOCIO RECEDUTO – TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME RICEVUTE.
Nel “recesso atipico”, esercitato attraverso la cessione della partecipazione ad altri soci o a terzi,
espressamente previsto dall’articolo 2473 C.C. per le S.r.l. e dall’articolo 2437 – quater C.C. per le
S.p.A., non vi è alcuna differenza nella modalità di tassazione delle somme ricevute da persona
fisica socia di società di persone o di capitali.
In entrambi i casi, “recesso atipico” da società di persone o di capitali, la plusvalenza del socio
cedente/recedente è sempre tassata quale “reddito diverso” e quindi secondo la disciplina del
cosiddetto capital gain sempre con il principio di “cassa” (partecipazione qualificata tassazione
ordinaria del 40%; partecipazione non qualificata ritenuta d’imposta del 12,5%).
Contrariamente al caso del recesso tipico l’eventuale differenza negativa potrà essere utilizzata dal
socio cedente/recedente persona fisica in compensazione con le plusvalenze della medesima natura.
Nel “recesso tipico”, esercitato mediante l’annullamento della partecipazione del socio e cioè
mediante liquidazione da parte della società al socio recedente, le modalità di tassazione delle
somme ricevute da persona fisica sono invece completamente diverse nel recesso da società di
persone rispetto al recesso da società di capitali.
Pag. n. 5
RECESSO TIPICO DEL SOCIO DA SOCIETA’ DI PERSONE.
Come già esposto, a seguito del correttivo IRES, il reddito da recesso della persona fisica è :
-
reddito da partecipazione, cioè sottocategoria del “reddito d’impresa”, con conseguente
tassazione in misura integrale pari al 100%;
-
assoggettato a tassazione separata, quale regime ordinario, se tra la costituzione della società
(non l’acquisto della quota) e la comunicazione del recesso siano trascorsi più di cinque anni,
salvo opzione per la tassazione ordinaria ex articolo 17, comma 1, lettera l), e comma 3 TUIR. Il
decorso del quinquennio si computa:
-
-
in caso di esclusione dalla costituzione della società alla data della esclusione;
-
in caso di riduzione del capitale dalla costituzione alla delibera di riduzione;
-
in caso di morte dalla costituzione alla morte del socio;
-
in caso di liquidazione dalla costituzione alla data di inizio della liquidazione;
è tassato per competenza e quindi anche se viene incassato ratealmente in più anni sarà
dichiarato integralmente nell’unico esercizio del recesso, sia in caso di tassazione ordinaria
concorrendo al reddito complessivo che nel caso di tassazione separata (trattandosi comunque di
reddito d’impresa e non di capitale);
-
viene dichiarato e tassato ordinariamente, se il socio è persona fisica (non imprenditore), nel
quadro RH del modello unico Persone Fisiche, se il tempo intercorso è inferiore o uguale a
cinque anni;
-
viene dichiarato e tassato separatamente, se il socio è persona fisica (non imprenditore), nel
quadro RM del modello unico Persone Fisiche con possibilità di rinuncia, e concorrenza alla
determinazione del reddito complessivo, se il tempo intercorso è superiore a cinque anni;
-
viene dichiarato e tassato ordinariamente, se il socio è persona fisica (imprenditore) e la quota è
detenuta nell’ambito dell’impresa individuale, nei quadri RG o RF del modello unico Persone
Fisiche, e concorre alla determinazione del reddito complessivo, se il tempo intercorso è
inferiore o uguale a cinque anni;
-
viene dichiarato e tassato separatamente, se il socio è persona fisica (imprenditore) e la quota è
detenuta nell’ambito dell’impresa individuale, nel quadro RM del modello unico Persone
Fisiche e relativa variazione in diminuzione nel quadro RF, se il tempo intercorso è superiore a
cinque anni; vi è sempre la possibilità di rinuncia e il reddito concorre alla determinazione del
reddito complessivo.
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L’inciso contenuto nell’articolo 20 bis “Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione
……, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47 comma 7 …...“ deve
intendersi non al fine di attrarre tali redditi nell’ambito dei redditi di capitale, come pacificamente
statuito nel caso di recesso da società di capitali, ma è da interpretare quale regola per la
quantificazione dell’importo soggetto a tassazione e non per la qualificazione della natura del
reddito.
NATURA DEL REDDITO DA RECESSO PER SOCI PERSONE FISICHE
Società di persone
Società di capitali
Recesso atipico
“redditi diversi” – capital gain
“redditi diversi” – capital gain
Recesso tipico
“reddito d’impresa”
“redditi di capitale” – dividendo
- RH (P.F. non impr.) ordinaria
- RM (P.F. non impr.) separata
- RG/RF (P.F. impr.) ordinaria
-
RM
con
variazione
in
diminuzione in RF (P.F. impr.)
separata
Pag. n. 7
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO TASSABILE.
L’articolo 47 comma 7, richiamato dall’articolo 20 bis, recita testualmente “Le somme o il valore
normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del
capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
annullate”.
Quindi l’importo tassato in capo al socio recedente si determina quale differenza:
- somme ricevute (o valore normale dei beni ricevuti)
(+ )
- prezzo pagato per l’acquisto o sottoscrizione azioni / quote annullate
(-)
- importo tassabile nel recesso da soggetti IRES
(=)
Bisogna prestare attenzione che per determinare l’importo tassabile nel recesso da società di
persone il prezzo pagato per l’acquisto di quote va determinato con le regole dell’articolo 68
comma 6 TUIR considerando in somma, al prezzo di acquisto o di sottoscrizione:
-
i redditi imponibili per trasparenza (non l’utile civile);
-
i versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura perdite;
considerando in sottrazione
-
gli utili civili distribuiti (nei limiti di quanto tassato per trasparenza);
-
le perdite imputate per trasparenza.
A seguito del D.Lgs. 344/2003 questo metodo si applica anche alle società personali immobiliari e
finanziarie.
Le somme tassabili sono quindi i plusvalori latenti, l’avviamento e gli utili in corso di formazione.
Restano escluse dalla tassazione le somme provenienti da restituzione del capitale, dei
finanziamenti e delle riserve di utili già tassate per trasparenza.
Pag. n. 8
Irrilevanza fiscale della rivalutazione della partecipazione nel “recesso tipico”.
Rilevanza fiscale della rivalutazione della partecipazione nel “recesso atipico” (CM 12/2002
paragrafo 5).
Poiché l’importo tassabile, nel “recesso tipico”, è “reddito d’impresa” per il recedente dalla società
di persone (articolo 20-bis TUIR) ed è “reddito di capitale” per il recedente dalle società di capitali
(articolo 47 comma 7 TUIR) non è applicabile la rivalutazione delle partecipazioni che si applica
invece solo ai “redditi diversi” di natura finanziaria - capital gain – (articolo 67 TUIR).
Nel “recesso atipico”, configurandosi in realtà un acquisto di quote da parte di altri soci o da terzi è
rilevante fiscalmente la rivalutazione della partecipazione in quanto l’importo tassabile è “reddito
diverso” – capital gain – sia nel recesso da società di persone che da società di capitali.
SOCIETA’: TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME ASSEGNATE ECCEDENTI LA
QUOTA DEL PATRIMONIO NETTO CONTABILE.
Come già esposto, anche dopo il correttivo IRES, resta irrisolto il problema se la differenza da
recesso liquidata dalla società di persone possa o meno essere riconosciuta come costo deducibile
per la società stessa.
Quando il socio recedente viene liquidato dalla società con valori effettivi superiori al valore
contabile si genera la differenza da recesso.
Ai fini IRAP, poiché si tratta di un onere straordinario da inserire nella voce E 21) del Conto
Economico, la differenza da recesso è irrilevante.
Il legislatore non ha mai regolamentato né il trattamento contabile delle somme erogate al socio che
recede dalla società di persone né la determinazione del reddito della società stessa e ne è
conseguita, nella pratica, un’applicazione diversa.
Pag. n. 9
Si fronteggiano tre teorie:
1 ) Teoria della indeducibilità dal reddito della differenza da recesso (in tal senso risposta ad
interpello della DRE Lombardia 05/05/2005).
La considerazione di base è che il recesso del socio costituirebbe una pura operazione sul capitale
non rientrante tra le operazioni di scambio con terze economie e quindi la differenza di recesso non
potrebbe avere conseguenze, né economiche né fiscali sul reddito della società. Le somme liquidate
al socio recedente, a titolo di plusvalori latenti ed avviamento, riguarderebbero esclusivamente la
sfera dei rapporti tra soci. Inoltre le somme pagate risulterebbero prive del requisito di inerenza ex
articolo 109 comma 5 TUIR.
2 ) Teoria della deducibilità dal reddito della differenza da recesso (in tal senso risposta ad
interpello della DRE Campania 15/10/2003).
In tal senso anche le istruzioni ai modelli unico 2000/2001 società di persone – quadro RK in cui si
precisò che “Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei
cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo
deducibile dal reddito della società od associazione. Analogamente sono deducibili le eventuali
somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell’associato dell’associazione
professionale”. Questa precisazione è stata però prima ridotta “….... il reddito prodotto dalla società
o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito
solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data. Analogamente sono deducibili le
eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell’associato
dell’associazione professionale.”.
Poi, nei modelli unico società di persone 2004, 2005 e 2006, la precisazione sulla deducibilità non è
più stata riportata nelle istruzioni.
La considerazione di base è che in base al principio di simmetria ciò che viene tassato in capo al
socio recedente dovrebbe essere dedotto dalla società erogante altrimenti si realizzerebbe una
doppia tassazione. Comunque la quota deducibile sarebbe limitata ai plusvalori latenti,
all’avviamento ed agli utili dell’esercizio in corso, in altri termini alla parte che supera il valore
patrimoniale della quota rettificata, in somma, dai redditi imponibili per trasparenza e dai
versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura perdite ed in sottrazione, dagli utili civili
distribuiti e delle perdite fiscali imputate per trasparenza.
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Da tenere presente che, ad esempio quando la quota di partecipazione è stata acquistata non al
valore nominale, l’importo tassabile del socio diverge dall’importo deducibile dalla società
erogante.
3) Teoria della rivalutazione dei beni
Questa è la tesi Assonime, circolare n. 32/2004, per il recesso da società di capitali, ove il reddito
percepito dalla persona fisica è tassabile solo parzialmente, quale “dividendo”. L’eccedenza da
recesso sarebbe rappresentata nell’attivo dello stato patrimoniale, quale rivalutazione dei beni
plusvalenti, come avverrebbe per l’avviamento nell’ambito di una operazione con terzi.
L’ammortamento di tali beni rivalutati sarebbe poi fiscalmente deducibile.
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IMPOSTE INDIRETTE: assegnazione di azienda, anche con immobili, al socio recedente da
società di persone (Risoluzione 47/E del 2006)
L’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare sia il recesso tipico che il recesso atipico dalle società di
persone, ha affrontato il problema, ai fini delle Imposte Indirette, per l’assegnazione di azienda al
socio receduto.
L’Imposta di Registro è dovuta in misura fissa per l’assegnazione dell’azienda o ramo d’azienda al
socio receduto da società di persone.
Se fossero compresi beni immobili le Imposte Ipotecarie e Catastali sarebbero da applicare in
misura proporzionale pari al 3%.
Anche l’assegnazione di denaro è soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa.
Nella ipotesi di assegnazione di un bene sociale si applica l’IVA e l’Imposta di Registro è sempre in
misura fissa.
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In attesa di un intervento normativo che non c’è stato con il correttivo IRES, e considerato anche
che nelle recenti istruzioni al Modello Unico 2006 Società di Persone, relative ai redditi 2005,
nessuna precisazione è stata fornita, approssimandosi la scadenza dell’annuale dichiarazione dei
redditi, sarebbe opportuno che l’Amministrazione Finanziaria assumesse un orientamento unico
sulla deducibilità dal reddito delle società di persone dell’eccedenza da recesso.
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