Consiglio Regionale del Lazio
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RESOCONTO STENOGRAFICO IX LEGISLATURA Consiglio Regionale del Lazio Seduta n. 6.1 di Mercoledì 4 Agosto 2010 Servizio Aula, Commissioni - Area Resocontazione IX LEGISLATURA - RESOCONTO STENOGRAFICO - SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2010 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 6.1 SEDUTA DI MERCOLEDI’ 4 AGOSTO 2010 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE ********** Ufficio di Presidenza Presidente: Mario Abbruzzese Vicepresidenti: Raffaele D’Ambrosio; Bruno Astorre Consiglieri Segretari: Claudio Bucci; Gianfranco Gatti; Isabella Rauti Gruppi consiliari Lista Renata Polverini: LRP; Il Popolo della libertà: Pdl; Partito democratico: Pd; Unione di centro: Udc; Italia dei valori: Idv; Federazione della sinistra: Fds; La Destra: LaD; Lista Bonino-Pannella Federalisti europei: LBP-Fe; Sinistra ecologia libertà con Vendola: Sel-V; Lista civica cittadini/e: Lcc/c; Movimento per le autonomie: MpA; Partito Socialista Italiano: Psi; Verdi: Verdi; Gruppo Misto: Misto. Giunta regionale Presidente: Renata Polverini; Vicepresidente: Luciano Ciocchetti Assessori: Politiche del Territorio e dell’Urbanistica: Luciano Ciocchetti; Enti Locali e Politiche per la sicurezza: Giuseppe Cangemi; Bilancio, Program. economico-finanziaria e partecipazione: Stefano Cetica; Lavoro e Formazione: Mariella Zezza; Turismo e Marketing del ‘Made in Lazio’: Stefano Zappalà; Ambiente e Sviluppo sostenibile: Marco Mattei; Cultura, Arte e Sport: Fabiana Santini; Attività produttive e Politiche dei rifiuti: Pietro Di Paolantonio detto Di Paolo; Infrastrutture e Lavori Pubblici: Luca Malcotti; Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali: Angela Birindelli; Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale: Francesco Lollobrigida; Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori: Teodoro Buontempo; Politiche Sociali e Famiglia: Aldo Forte; Risorse Umane, Demanio e Patrimonio: Fabio Armeni. INDICE PRESIDENTE…………………………………..3 Comunicazioni del Presidente PRESIDENTE…………………………………..3 Approvazione processi verbali PRESIDENTE…………………………………..4 Ordine dei lavori PRESIDENTE…………………………………..4 Allegato - Interrogazioni e mozioni annunziate…………..5 Seduta precedente n. 5 di martedì 27 luglio 2010 Atti consiliari 3 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 La seduta inizia alle ore 11,50 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta n. 6 del 4 agosto 2010. Comunicazioni del Presidente PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento del Consiglio regionale, che sono state presentate le seguenti Proposte di legge e di deliberazione: Proposta di legge n. 50 del 26 luglio 2010 di iniziativa del Consigliere Bucci concernente: “Misure per favorire l’utilizzo del telelavoro nelle piccole e medie imprese del Lazio”; Proposta di legge n. 51 del 27 luglio 2010 di iniziativa del Consigliere D’Annibale concernente: “Norme in materia di sostegno all’accesso e all’esercizio delle professioni intellettuali”; Proposta di legge n. 52 del 27 luglio 2010 di iniziativa del Consigliere Storace concernente: Interpretazione autentica dell’art. 1 e dell’art. 3 Legge regionale Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, B.U.R 20 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”; Proposta di legge n. 53 del 27 luglio 2010 di iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio, Colagrossi, Bucci, Tedeschi concernente: “Norme in materia di sostegno alla cooperazione, al mutuo aiuto e all’associazionismo delle famiglie nelle situazioni critiche, di disagio e disabilità”; Proposta di legge n. 54 del 27 luglio 2010 di iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio, Colagrossi, Bucci, Tedeschi concernente: “Istituzione dei centri di accoglienza comunali per le persone senza fissa dimora”; Proposta di legge n. 55 del 27 luglio 2010 di iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio, Colagrossi, Bucci, Tedeschi, concernente: “Norme a tutela del lavoro presso le strutture della Regione Lazio”; Proposta di legge n. 56 del 27 luglio 2010 di iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio, Colagrossi, Bucci Tedeschi concernente: “Tavolo permanente di confronto per la partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino e monitoraggio sul grado di soddisfazione dell’utenza in relazione ai servizi sanitari e sociosanitari”; Proposta di legge n. 57 del 28 luglio 2010 di iniziativa dei Consiglieri Zaratti, Nieri concernente: “Norme per la riforma ecologica dell’amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti pubblici della Regione Lazio”; Proposta di legge n. 58 del 28 luglio 2010 di iniziativa dei Consiglieri Zaratti, Nieri concernente: “Indirizzi e competenze per la individuazione, progettazione e gestione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate”; Proposta di legge n. 59 del 29 luglio 2010 di iniziativa dei Consiglieri Miele, Rauti concernente: “Disposizioni concernenti l’assegno vitalizio dei consiglieri regionali. modifiche all’art. 8 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (“Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali”, e successive modifiche) e all’art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 (Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Lazio)”; Proposta di deliberazione n. 8 del 30 luglio 2010 di iniziativa del Consigliere Di Stefano Enzo concernente: “Istituzione della commissione consiliare speciale “Giochi olimpici 2020”. Comunico che sono state presentate le interrogazioni dal n. 84 al n. 101 e le mozioni 4 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 dal n. 56 al n. 62 tutte distribuite in copia ai Consiglieri. Le interrogazioni saranno iscritte all’ordine del giorno secondo i termini stabiliti nell’articolo 101, terzo comma del Regolamento e le mozioni secondo i termini stabiliti nell’articolo 93, primo comma del Regolamento a meno che il Consiglio non decida di anticiparne la discussione. Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito. (Così resta stabilito) ***** domani 5 agosto, i subemendamenti potranno essere presentati fino alle ore 10,30, invece, del 6 agosto 2010 Buon lavoro a tutti. La seduta è sospesa. La seduta è sospesa alle ore 11,53 ************************************ Resocontisti interni Gabriella Mostarda Emilia Di Meo Assistente Antonio D’Acunzo Approvazione processi verbali PRESIDENTE. E’ stato distribuito per l’approvazione da parte del Consiglio il verbale relativo alla seduta n. 5 del 27 luglio 2010. Se non vi sono obiezioni il verbale si intende approvato. Revisore Stefano Mostarda Responsabile Sezione Resocontazione Stefano Mostarda Direttore Servizio Aula, Commissioni dr. Onoratino Orticello (E’ approvato) ***** Ordine dei lavori PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, ho ricevuto oggi, da parte della VI Commissione consiliare, il parere sulla proposta di legge n. 48 iscritta all’ordine del giorno della odierna seduta consiliare. Prendo atto che questa mattina alle ore 11,15 il parere è stato notificato a tutti i consiglieri e pertanto, visto l’articolo 23 comma 3 del Regolamento nel quale è previsto che la documentazione inerente gli argomenti da trattare debba essere disponibile almeno 48 ore prima dell’inizio della discussione, dispongo l’aggiornamento della seduta alle ore 11,30 del 6 agosto 2010. Riguardo l’attività emendativa del testo pervenuto dalla Commissione, visti i commi 1 e 2 dell’articolo 67 del Regolamento, stabilisco che il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà alle ore 11,30 di 5 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 Allegato Interrogazioni N. 84 del 26 luglio 2010 Oggetto: situazione DEA Il livello San Camillo Forlanini. Il sottoscritto consigliere regionale Nicola Illuzzi PREMESSO CHE • Ai sensi della DGR 420 12/6/2007 e successive integrazioni il Dea Il livello San CamilloForlanini costituisce centro di riferimento per la rete dell' Emergenza, oltre ad essere centro Hub per le patologie cardiovascolari, neurovascolari, cardiochirurgiche e neurochirurgiche e trauma center, di un'area che comprende le ASL RM C,RM D,RM H e parte RM 8 oltre al territorio della ASL LT fino a Formia e Gaeta. • La popolazione che insiste su questo DEA è superiore a 1.200.000 abitanti. • Gli accessi giornalieri in Pronto Soccorso sono di poco inferiori a 200 con picchi di 240. • La percentuale dei ricoveri oscilla dal 17% al 20% ed è in linea con le medie nazionali. • Il 2-3% dei ricoveri avviene in strutture private accreditate per mancanza posti letto e 15 pazienti ogni giorno in media, attendono il ricovero in barella in Pronto Soccorso per tempi anche superiori alle 24 ore fino a 72 ore. • Mediamente sono presenti in Pronto Soccorso 50 pazienti (fino a 80 nelle ore diurne, fino a 30 nelle ore notturne) • Dalle statistiche effettuate nel 2009 il fabbisogno di posti letto per il Pronto Soccorso è di 40 letti per acuti/die. Sono disponibili in media poco più della metà. • Più del 600/0 degli accessi è costituito da codici verdi e bianchi e di questi oltre 1'80% viene dimesso a domicilio. • I tempi di attesa per la prima visita sono inferiori a 15 minuti per i codici gialli ,O minuti per i codici rossi, ma superiori ai 90 minuti in media per i codici verdi con punte di oltre 180 minuti. • Il 40% dei pazienti trasportati dall'Ares 118 viene dimesso a domicilio (accesso improprio o patologia risolvibile in DEA I livello). CONSIDERATO CHE • L'Unità Operativa autonoma di Pronto Soccorso è stata soppressa dalla Direzione Generale dell'Azienda San Camillo-Forlanini nel Gennaio 2009 e ricondotta all'interno della UO di Medicina d'Urgenza, perdendo di fatto la necessaria autonomia gestionale ed organizzativa. • In Pronto Soccorso in base agli accessi dovrebbero essere presenti 24 medici, oltre al Responsabile, attualmente ne sono presenti solo 19 compreso il Responsabile ( 3 dei quali parttime). • Dovrebbero essere presenti 92 infermieri; al momento ne sono presenti 74 (12 dei quali parttime). • Sono state richieste barelle almeno 5 volte nell'ultimo anno, poltrone per pazienti autonomi, monitors multiparametrici, elettrocardiografi,aste porta flebo e ristrutturazione dei locali del Pronto Soccorso per ampliare gli spazi di visita con progetti già presentati e a costi contenuti. INTERROGA La Presidente Renata Polverini per sapere se è a conoscenza della situazione sopra descritta e quali provvedimenti urgenti intenda adottare a sostegno delle categorie interessate al fine di non permettere un aggravarsi della situazione sopra descritta. Illuzzi N. 85 del 26 luglio 2010 Oggetto: Chiarimenti su controversia Associazione "Oikos - una casa per vivere" Regione Lazio. PREMESSO CHE • L' "Oikos - una casa per vivere" - Persone Autistiche Onlus è una associazione di genitori e familiari stretti di persone autistiche che si è costituita nel 1997 con la finalità di garantire una vita dignitosa a ragazzi autistici, rifiutando qualsiasi forma di istituzionalizzazione o di assistenza prettamente sanitaria; • Nel 1998 l'Associazione istituì una casa famiglia a Roma, anticipando e sostenendo tutti i costi autofinanziandosi, per poi ottenere una convenzione con il Comune di Roma. Ad oggi, in questa casa, vivono insieme, ormai da dodici anni, persone autistiche, le quali, grazie all'aiuto di Atti consiliari 6 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 operatori specializzati, riescono a condurre una vita dignitosa e serena; • Nel 2002 l'Associazione partecipò ad un bando di gara della Regione Lazio sulla scorta del D.M. 470/2001 per l'avviamento ed il mantenimento del primo anno di attività di strutture socio assistenziali per persone disabili. Fu presentato un progetto per una casa - famiglia in una villa a Nettuno; • Con Determinazione n. 35 del 21 febbraio 2003, l'Associazione veniva ammessa a finanziamento ai sensi della D.G.R. n 1075 del 2 agosto 2002 per la realizzazione del progetto "Una casa per vivere" a Nettuno, per la somma di €. 654.068.49; • Con Deliberazione n. 924 del 26/10/2005 e successiva Determinazione dirigenziale del 15/11/2005 al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'Associazione, su proposta della Regione Lazio, tramite i fondi previsti dalla tabella B delle Leggi di Bilancio, la "Oikos una casa per vivere " ha ottenuto un finanziamento pari ad un importo di €. 366.250.00; • Nel marzo 2006 i fondi erogati dalla Regione Lazio (€. 366.250.00) per la gestione della casa famiglia di Nettuno furono sequestrati dalla magistratura di Velletri a seguito di un avviso di garanzia contro l'Associazione; • Tale procedimento fu intrapreso nei confronti dell'Associazione rea di aver omesso informazioni che avrebbero compromesso la legittimità alla partecipazione al bando del 2002 e dei successivi finanziamenti. RITENUTO CHE • Il processo, celebrato a seguito del rinvio a giudizio, si è concluso in data IO marzo 2009 con assoluzione piena e contestuale ordine di dissequestro dei fondi stanziati e mai erogati; • A seguito della sentenza, Francesca Tronfi, presidente dell'associazione, si è rivolta con lettera indirizzata all'allora Presidente della Regione Lazio, On Esterino Montino e all'Assessorato Politiche Sociali per richiedere la disponibilità dei fondi oggetto del Procedimento, sollecitando anche l'Avvocatura Regionale, considerato che l'Associazione, a seguito del processo definito "ingiusto" ha subito gravi ripercussioni economiche, operando, senza i benefici dei fondi regionali, con le proprie forze e garantendo, comunque, il pagamento degli stipendi e tutti gli oneri del personale (Inps , Inail etc.), nonché la gestione quotidiana della casafamiglia (utenze, affitto etc.); • Ad oggi, questi fondi non sono stati ancora erogati; SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE A sollecitare gli uffici competenti al pagamento delle somme dovute per l'attività svolta dalla "Oikos - una casa per vivere" condotta nel territorio di Nettuno al fine di garantire quei diritti sanciti per i ragazzi autistici e per le loro famiglie che vi risiedono, nonché per sostenere gli obiettivi sociali che l'Associazione stessa si prefigge e per l'equipe di 25 persone tra operatori sociali , psicologi ed educatori che vi lavorano. Storace,Buonasorte N. 86 del 26 luglio 2010 Oggetto: chiusura Casa del Parto Ospedale Grassi di Ostia. Premesso che: - nel marzo 2009 è stata inaugurata presso l'Ospedale G. B. Grassi di Ostia la Casa per il Parto Naturale "Acqualuce"; - l'attività della Casa del parto segue le fasi della gestazione fisiologica fino al parto spontaneo evitando l'ospedalizzazione; - la Casa è l'unica struttura del SSN del centro-sud dedicata al parto naturale ed è stata realizzata grazie al contributo di uno sponsor privato e quindi a costo zero per le casse statali e regionali ; - nel primo anno di gestione sperimentale la Casa ha funzionato senza l'attribuzione di personale specifico ma attraverso l'impiego di ostetriche in rotazione su altri servizi; Considerato che: - nonostante le difficoltà derivanti dalla carenza di personale, il primo anno di sperimentazione ha visto risultati molto positivi per l'attività della Casa con 33 parti all'attivo ; - il servizio ha dimostrato di essere molto gradito all'utenza ed un numero sempre maggiore di donne stava facendo richiesta di poterne usufruire, 7 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 poco mandato alle ASL territorialmente competenti di procedere al trasferimento ad altri presidi pubblici dell'attività "per acuti" attiva, tra gli altri, presso l'ospedale di Sezze; - il personale necessario all'implementazione del servizio, la cui attribuzione era prevista al termine della sperimentazione, non è stato assegnato; - nel mese di luglio 20l0 l'attività della Casa è stata sospesa; EVIDENZIATO Che l'ospedale "San Carlo" di Sezze, del polo di Latina Nord, svolge le proprie attività nelle specialità di "geriatria" e di "medicina generale" ma funge altresì da padiglione del nosocomio Santa Maria Goretti di Latina grazie soprattutto al Day Surgery chirurgico, al Day Hospital, alla presenza dell'università, e ai reparti di chirurgia generale e di oculistica, rivestendo un ruolo strategico nell'offerta sanitaria dei Monti Lepini a beneficio dei cittadini dell'area Nord della provincia di Latina; visto il suo approccio medicalizzato al parto; naturale e Rilevato che: Interroga il Presidente della Giunta Per sapere - Le motivazioni della mancata attribuzione del personale necessario alla Casa del parto naturale "Acqualuce" dell'Ospedale G. B. Grassi di Ostia e le cause che hanno portato alla sospensione del relativo servizio. Nieri,Rodano,Peduzzi,Zaratti N. 87 del 27 luglio 2010 ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO ON. MARIO ARRRUZZESE ex art. 99, co. 11, Reg. Consiglio Regionale del Lazio, per la ricezione del presente atto e la successiva trasmissione alla ECC.MA LAZIO GIUNTA REGIONALE CONSIDERATO Che la struttura di Sezze è, allo stato attuale, destinata alla chiusura in quanto 1' ospedale ed i servizi ospedalieri saranno trasferiti; RITENUTO Che la struttura di Sezze sarà utilizzata per fornire servizi di assistenza non più a carattere ospedaliero ma come poliambulatori e strumenti per la diagnostica. Tutto ciò premesso, evidenziato, considerato, ritenuto, la sottoscritta, si permette di formulare la presente interrogazione, ex artt. 99, co. I, del Reg. Consiglio Regionale del Lazio e, pertanto, DEL Interrogazione, con richiesta di riconoscimento del relativo carattere di urgenza, nonché con richiesta di risposta scritta ex art. 101 del Reg. Consiglio Regionale del Lazio, afferente alla situazione dell'Ospedale sito in Sezze (LT) La sottoscritta On. Gina Cetrone, consigliere del Consiglio Regionale del Lazio, PREMESSO Che nel Decreto del Presidente della Regione Lazio on. Renata Polverini, in qualità di Commissario ad acta, del 48 del 3 1 maggio 20 10 recante il "Piano degli interventi per la riconduzione dell'offerta ospedaliera per acuti, riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica agli standard previsti dal Patto per la Salute 20102012" si prevede che entro il 31.12.2010 si darà CHIEDE all'Ecc.ma Giunta Regionale del Lazio se la stessa ritiene l'opportunità di avviare le necessarie procedure al fine di verificare l'esigenza di salvaguardare il presidio ospedaliero di Sezze evitandone di fatto la chiusura mediante la mera riconversione in Presidio Territoriale di Prossimità (PTP) . Sarei grata all'Ecc.ma Giunta Regionale del Lazio se la stessa volesse riconoscere che la presente interrogazione ha carattere di urgenza e se, inoltre, potessi ottenere dalla medesima, in riscontro alla presente interrogazione, una risposta scritta ex art. 101 Reg. Consiglio Regionale del Lazio. Con Deferenti Ossequi e Perfetta Osservanza. On. Gina Cetrone Atti consiliari 8 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 N. 88 del 27 luglio 2010 Oggetto: Sospensione immediata per illegittimità riscontrate nella deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, concernente adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio. I1 sottoscritto Angelo Bonelli Capogruppo dei Verdi Premesso che: I1 Parco Naturale di Veio è stato istituito con legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette", (articolo 44). Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 il Consiglio Direttivo del17Ente Parco di Veio ha adottato il Piano di Assetto, e nella stessa delibera è stato dato mandato al Direttore-Coordinatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009, infatti nei successivi 20 giorni e stato poi "adeguato" ed integrato sia nelle Norme Tecniche di Attuazione che negli elaborati grafici dal Direttore senza ratifica del Consiglio Direttivo. Nelle premesse della delibera di adozione si evince che il 9.12.2009 sono state effettuate 2 distinte votazioni preliminari riguardo a: "inserimento di aree agricole non di pregio in zona D" e "inserimento di aree agricole non di pregio suscettibili di trasformabilità in zona D5. Si desume altresì che con la stessa delibera di adozione sia stato votato un Piano di Assetto del Parco di Veio con l'elaborato A7 (relativo alla "Carta organizzazione territorio") e I'elaborato A3 (relativo alle "Nome tecniche attuative") che non riportavano a quel momento né la individuazione cartografica né la disciplina delle sottozone D5, dal momento che proprio con tale delibera è stato dato <<mandato al Direttore-Coordinatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>; Nei successivi 20 giorni il Direttore che il 9.12.2009 aveva <<espresso, in merito alla... deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della stessa>>, ha provveduto ad "adeguare" il Piano secondo dei criteri ad oggi sconosciuti ed ha integrato le Nome Tecniche di Attuazione introducendovi il comma 8.5 de117art. 28, riguardante la nuova sottozona D5 (relativa alla trasformabilità delle aree agricole) con la stessa identica disciplina che era stata data precedentemente anche alle sottozone D3 (punto 1 del comma 8.1 dell'art. 28 della NTA), dove e possibile realizzare però anche nuovi campeggi (punto 2) ed ulteriori abitazioni residenziali ne117ambito di piani di recupero dei nuclei sorti spontaneamente (punto 3): anziché traslare tale disciplina per assegnarla esclusivamente alle nuove sottozone D5 (come previsto nella deliberazione n. 32/09), il Direttore l'ha mantenuta anche per il punto l) delle sottozone D3, con un chiaro doppione e con una evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3. Il Direttore ha inoltre provveduto a modificare tutti gli elaborati grafici adottati il 9.12.2009 trasformando in sottozone DI5 un certo numero di sottozone D/3, in base a "scelte" fatte secondo criteri che restano non dichiarati e risultano comunque non dettati dal Consiglio Direttivo nella delibera di adozione. Sotto l'aspetto giuridico va peraltro messo in evidenza che le Norme e gli elaborati grafici sono stati successivamente modificati dal Direttore senza un contestuale atto di annullamento da parte del Consiglio Direttivo di quelli corrispondenti fatti oggetto di modifica, per introdurre le nuove sottozone D5 (come quanto meno le Norme Tecniche di Attuazione e le Tavole di zonizzazione): ne deriva che da un punto di vista giuridico in questo momento sarebbero pienamente vigenti anche le Norme e gli elaborati grafici così come adottati il 9.12.2009, in quanto a tutt'oggi non annullati da nessun atto successivo. Premesso che: Indipendentemente dal suddetto procedimento, il Piano di Assetto presenta molteplici vizi di legittimità, tra cui in particolare: > la palese violazione dei minimi livelli di tutela imposti dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) n. 1517 e n. 4 e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); > la violazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) specie nella mancata redazione del Rapporto Ambientale contestualmente alla redazione del Piano di Assetto. Premesso che: Riguardo alla violazione soprattutto delle prescrizioni di inedificabilità imposte da PTP e PTPR, risulta dalla stessa delibera di adozione che Atti consiliari 9 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 é stata riconosciuta ed approvata a maggioranza semplice di 3 voti (su un totale di 7 prescritto per legge) la «necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>> che in base al dispositivo della medesima delibera sono poi da <<trasmettere con separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Direttiva>>. Non risulta invece che la separata nota sia stata a tutt'oggi approvata dal Consiglio Direttivo e trasmessa all' Assessorato all'urbanistica della Regione Lazio. Allo stesso riguardo va rilevata l'estrema contraddittorietà del comma 10 dell'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione, che è relativo alla "Configurazione e disciplina generale" e che testualmente dispone che <<per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali. Nel caso in cui la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva>>: oltre a non considerare che esistono tanto i PTP n. 4 e n. 15/7 quanto il PTPR, la norma parla in modo paradossale di "non coerenza" di detti strumenti, quasi a significare che ad essere sovraordinate siano le destinazioni scelte del Piano di Assetto sui PTP/PTPR e non l'esatto contrario, per cui la norma più restrittiva da applicare non sarebbe quella imposta dai PTP e/o dal PTPR ma quella del Piano di Assetto. Si coglie l'occasione per rilevare come secondo il 4" comma dell'art. 18 delle Norme <<il piano dispone l'attuazione degli interventi così come individuati nelle schede progetto ad esso allegate, anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alle zone C e D>>: in modo del tutto incoerente le Norme abdicano alla loro valenza prescrittiva e si esautorano di fatto, perché delegano a delle semplici schede progetto di carattere prevalentemente descrittivo il "potere" di derogare non solo a sottozone del tipo D/3 e D/5 (magari già in difformità da PTP e10 PTPR), ma anche alle zone "C" dove ai sensi del punto 3) della lettera f) del 1 O comma dell'art. 26 della legge regionale n. 2911997 non sono ammesse nuove costruzioni, ma solo manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie e restauri e risanamenti conservativi. Considerato che: L'Associazione Verdi Ambiente e Società VAS, Circolo Territoriale di Roma, con nota prot. n. 1 del 1 febbraio 2010 ha chiesto all'Ente Parco di Veio (la nota è stata inviata per conoscenza anche alla Direzione Ambiente della Regione Lazio) l'annullamento in autotutela della delibera di adozione di cui all'oggetto e di tutti gli atti connessi per diverse disposizioni illegittime, in particolare le difformità con i PTP ed il PTPR che sono contenute specificatamente nelle sottozone D3 e D5. Considerato che: Nella proposta di piano di assetto redatta e consegnata dalla S.r.l. "Cles" nel 2003, per i 5 "Parchi Territoriali" era stato previsto un indice di fabbricabilità territoriale di 10 mc ad ettaro (5" comma dell'art. 20 delle Norme), localizzabile solo nelle zone D. Invece, in tutte le 5 schede progetto relative ai "Parchi territoriali", allegate alle "Norme Tecniche Attuative" del Piano di Assetto adottato il 9.12.2009, le "prescrizioni" stabiliscono che complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona C e D di Piano di Assetto; I1 "Parco Territoriale di Veio e dell'Inviolatella" ricomprende al suo interno l'intero comprensorio a nord dell'antica città di Veio che il P.T.P. n. 1517 destina a zona di tutela integrale di inedificabilità assoluta, dove invece il Piano di Assetto consente di costruire tanto nelle sottozone C 1 quanto nelle sottozone D3. Visto che: I1 Piano di Assetto del Parco di Veio, così come adottato il 9.12.2009, in modo del tutto contraddittorio ha tenuto conto della compensazione urbanistica di "Borghetto S. Carlo", peraltro non ancora perfezionata con la cessione gratuita delle aree al Comune di Roma, attestando la perimetrazione definitiva sulla via Cassia, mentre invece ha confermato per "Volusia" la perimetrazione provvisoria come perimetrazione definitiva, benché fosse avvenuta la completa cessione delle aree al Comune. Rilevato che: In base a questa esclusione, del tutto immotivata ed incoerente, a circa 2 mesi di distanza dalla adozione del Piano di Assetto, il Comune di Roma ha rilasciato il permesso di costruire n. 78 del 18 febbraio 2010 per la realizzazione di un edificio residenziale in via Casalattico n. 40 su Atti consiliari 10 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 un'area di mq. 5.180 che è esterna alla premetrazione definitiva scelta, ma che per 213 circa il P.T.P. n. 1517 destina a zona di tutela orientata con divieto di edificabilità. Considerato che: L'originario Consiglio del Parco di 7 membri ha adottato il Piano con il numero minimo per la validità della seduta di 4 consiglieri perché due consiglieri "incompatibili con l'adozione" hanno dichiarato il loro status solo il 5/11 u.s., dopo aver partecipato a tutta la fase di indirizzo e di elaborazione del Piano. Dal confronto con la delibera di adozione del piano di Assetto pubblicata sul sito, che riporta gli assenti alla seduta del Consiglio Direttivo del 9.12.2009, si deduce che in data 5 novembre 2009 a dichiarare di essere in conflitto di interessi (e di non poter quindi votare l'adozione del Piano di Assetto) sono stati i consiglieri Tullio Cardarelli (in rappresentanza della Comunità del Parco) e Filippo Gasparri. Considerato che: Nove giorni prima della adozione del Piano di Assetto erano stati rilevati “aspetti di incongruità sia con le direttive date dal Consiglio Direttivo a verbale sia con i Piani Sovraordinati”, che altri non possono essere che i PTP ed il PTPR. Dal confronto con il preambolo della delibera di adozione, in cui si riconosce la <<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità (inedificabilità) previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>>, in contrasto con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008 che ha sancito la cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, ed in violazione dell'art. 9 della Costituzione. Considerato che: Nei giorni precedenti l'adozione del piano è stato riproposto il progetto di un "Parco Tematico del Cinema e della Televisione" del Centro di Produzione “Videa”, all'interno del Parco di Veio. Secondo un nota del Comune del 2004 il Centro di Produzione "Videa" è proprietario di circa 40 ettari a ridosso della sponda destra del Fosso della Torraccia, dei quali sono utilizzati solo i 7 su cui è stato realizzato lo stabilimento cinematografico dopo che il P.R.G. di Roma del 1965 aveva destinato il comprensorio a sottozona LI1 (attività industriali grandi e medie), comunque non interamente rispettata: vi sono state infatti realizzate costruzioni abusive per mq. 2.799.00, che hanno ottenuto le concessioni edilizie in sanatoria n. 207326 e n. 207328 del 14.12.1999. Sempre secondo la nota del Comune, vi sono stati realizzati 60.000 mc. in tutto. Dopo il vincolo automatico imposto dalla cosiddetta "legge Galasso" n. 43 111985 su entrambe le sponde del Fosso della Torraccia, il P.T.P. n. 1517 (adottato nel 1987 e definitivamente approvato con la legge regionale n. 2411998) ha destinato a zona di tutela integrale l'intero fondovalle del fosso vietando "la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e materiali precari" e prescrivendo il preciso obbligo non solo "di destinare queste aree a Riserva Integrale e10 Orientata", ma di demolire i "manufatti di tipo industriale ed artigianale (capannoni ed altro)". Anche in considerazione dei vincoli "Galasso" vigenti sull'area e delle prescrizioni del P.T.P. n. 15/7, la cosiddetta "Variante di Salvaguardia'' adottata dal Consiglio Comunale a luglio del 1991 ha cambiato la destinazione urbanistica della sottozona L1, assegnando all'area la destinazione a zona agricola H, sottozona H/3, con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq su un lotto minimo di 5 ettari. Avverso la "Variante di Salvaguardia" è stato presentato ricorso alla Sezione I del T.A.R. del Lazio, che con decisione n. 1946194 del 22.6.1994, pubblicata il 12.12.1994, ha accolto l'istanza: ma il Comune di Roma ha a sua volta fatto ricorso al Sezione IV del Consiglio di Stato che con decisione n. 6401 de11'8.6.2004 ha accolto l'appello ed annullato la sentenza del TAR del Lazio, condannando la S.p.A. "Centro di Produzione Videa" e la S.r.l. "Cristaldi Film" a rifondere le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio. I1 "Piano delle Certezze" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 92 del 28.5.1997 (poi approvato nel 2002) ha destinato l'area in questione alla nuova sottozona agricola H2, con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq su un lotto minimo di 10 ettari. Alla fine del 1997 è stato istituito il parco regionale di Veio secondo una perimetrazione provvisoria dentro cui ricade il Centro di Produzione "Videa", che nel 2000 ha chiesto all'Ente Parco di Veio la conferma della destinazione L1 produttiva cinematografica per consentire "di ampliare le proprie strutture ai fini di raggiungere le naturali dimensioni richieste dal particolare tipo di attività produttiva esercitata". A dicembre del 2003 la Giunta Regionale ha Atti consiliari 11 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 approvato uno schema di protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ente Parco di Veio e Regione Lazio proposto dall'allora Assessore all'urbanistica Roberto Morassut per la realizzazione, nell'area in questione, di un "Parco tematico sulla storia del cinema e della televisione" con annesso centro didattico e centro multimediale. Anche a seguito dei gravi vizi di legittimità rilevati più volte dell'associazione V.A.S., è stata accantonata la realizzazione del Parco Tematico del Centro di Produzione Videa. I1 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato nel 2007 registra l'avvenuta compromissione dell'area che destina pertanto a "Paesaggio degli Insediamenti Urbani", ma registra anche che ricade all'interno della fascia di rispetto del Fosso della Torraccia. La "proposta" preliminare del Piano di Assetto del Parco di Veio consegnata il 301112003 dalla S.r.l. "Cles" considerava la suddetta attività del tutto incompatibile con le finalità del Parco di Veio e ne proponeva la delocalizzazione in altro luogo al di fuori dell'area naturale protetta. Non tenendo in alcun conto le prescrizioni di inedificabilità del P.T.P. n. 15/7 che era obbligato a rispettare (specie dopo che è stato sancito dalla stessa Corte Costituzionale), il Piano di Assetto del Parco di Veio, così come adottato il 9.12.2009, destina il comprensorio compromesso dall'edificazione abusiva a sottozona D3, dove è consentita l'edificabilità anche per permettere "lo sviluppo di strutture e servizi… volte… al miglioramento dell'offerta dei servizi": per conferire all'area tale destinazione, appare evidente che non è stata tenuta in alcun conto la proposta consegnata nel 2003 dalla S.r.l. "Cles", che come detto prevedeva la delocalizzazione dei manufatti. Grazie anche a questa destinazione (come sopra illustrato non consentita dalle norme), lo scorso 1 giugno il Centro di Produzione "Videa" ha presentato un progetto che riprende di fatto il "Parco Tematico" accantonato ormai 6 anni fa e prevede la costruzione di 6 nuovi edifici su ben 60 ettari. Se da un lato è del tutto comprensibile una iniziativa del genere da parte di una società privata, che deve giustamente curare i propri interessi economici, dall'altro lato stupisce fortemente che il Consiglio del Municipio di Roma XX il 3 maggio scorso abbia approvato un Ordine del Giorno per "dare il via concretamente all'iter di realizzazione" di un progetto in violazione di vincoli di inedificabilità assoluta che soprattutto ogni amministrazione pubblica é tenuta a conoscere. Considerato che Come ulteriore vizio di legittimità va rilevata anche la mancata acquisizione del preventivo ed obbligatorio parere della Comunità del Parco, che in data 29.1.2010 ha espresso parere negativo, chiedendo espressamente “al Consiglio dell'Ente Parco di procedere con l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 32 del 09.12.2009, per consentire di riesaminare in maniera condivisa e approfondita il Piano”. Considerato che Risulta che il Direttore dell'Ente Parco di Veio, abbia trasmesso all'Assessorato all'Ambiente soltanto la delibera di adozione n. 32 del 9.12.2009 e non anche gli elaborati del Piano di Assetto, che parimenti non risultano trasmessi all'Assessorato all'urbanistica, come di competenza, quanto meno fino a tutto il 29 marzo scorso. Alla nota dell'Associazione VAS prot. n. 1 del 1.2.2010 ha dato seguito infatti la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale che con nota prot. n. 52326 del 29.3.2010 (trasmessa all'Ente Parco di Veio ed alla Direzione Regionale Ambiente) ha fatto sapere che <<il richiamato provvedimento dell'Ente Parco non è stato ancora formalizzato alla scrivente Direzione Regionale e, pertanto, non è possibile allo stato degli atti formulare in proposito alcuna osservazione>>, precisando alla fine che < s i ritiene, comunque, doveroso richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto dei profili di presunta illegittimità evidenziati dal1 'Associazione VAS, al fine di consentire ogni valutazione di competenza, in vista dell’adozione di eventuali azioni e/o misure in sede di autotutela>>. Considerato che In data 22 aprile 2010 anche il Comitato Promotore del Parco di Veio ed il Comitato Cittadino XX Municipio hanno chiesto formalmente al17Ente Parco che <<il Piano d'assetto sia subito revocato>> chiamando contestualmente l'attuale Presidente della Regione Lazio, On. Renata Polverini, <<ad esercitare il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 18 della legge regionale 29/97 e, ove ne ricorrano gli estremi, a dichiarare l'illegittimità della delibera di adozione del Piano d'assetto>>. Ad ulteriore dimostrazione viene il mancato Atti consiliari 12 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 rispetto del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con cui è stata di fatto impedita la partecipazione a monte del procedimento non solo dei cittadini e delle associazioni, ma anche della stessa Comunità del Parco, è utile richiamare i seguenti riferimenti normativi: 5° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 15212006: <<La proposta di piano (e non quindi il Piano di Assetto adottato, ndr.) ... è comunicata, anche secondo modalità concordate, alla autorità competente>> che è l'ufficio V.I.A. dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio (ndr.). 1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006: <<Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente (cioè l'Ente Parco di Veio, ndr.) cura la pubblicazione ... nel Bollettino Ufficiale della regione ... interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente, I 'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica>>. 2° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006: <<L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la pro-posta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web>>. 3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006: “Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma I, chiunque può prendere visione della proposta di piano... e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”. 4° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006: “Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani..., sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto». Considerato che Per evitare duplicazioni nel rispetto anche della legge regionale n. 2911 997, contestualmente alla pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto (per 60 giorni) l'Ente Parco di Veio avrebbe potuto chiedere alla Comunità del Parco di esprimere il parere di sua competenza sulla proposta di Piano consentendo così al Consiglio Direttivo di coordinare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini interessati nell'ambito del procedimento di VAS con le controdeduzioni alle osservazioni fatte dalla Comunità del Parco con il parere espresso ai sensi della lettera b) del 3" comma dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997, ma ciò non è stato fatto. L'ipotesi di lavoro elaborata dalla Regione Lazio e data come "istruzione" anche all'Ente prevedeva sì l'adozione del Piano di Assetto, ma assieme al Rapporto Ambientale" e ad una sua sintesi non tecnica, che non figurano affatto invece nella delibera di adozione, dove si parla peraltro solo del "Rapporto Preliminare Ambientale", comunque nemmeno adottato contestualmente al Piano di Assetto, per cui non si può dire che l'Ente Parco abbia seguito “pedissequamente le istruzioni concordate con la Regione”. A tal riguardo si mette in evidenza che il 3" comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce in modo inequivoco che <<Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>. I1 successivo 4" comma dispone che <<nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano ... proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano ... stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma>>. Riguardo alla VAS, si ribadisce anche che nel dispositivo della delibera n. 3212009 si subordina da un lato l'invio alla Regione Lazio del Piano di Assetto <<alla conclusione dell'iter preliminare di consultazione nell'ambito della VAS già avviata ed all'allegazione ad esso del rapporto Ambientale e di una sua sintesi non tecnica>>, che riguarda proprio il procedimento disciplinato dall'art. 14, che obbliga però alla pubblicazione della "proposta" del Piano e non del Piano già adottato, mentre dall'altro lato viene subito dopo disposto che la pubblicazione debba avvenire <<successivamente alla conclusione dell'iter per la adozione del Rapporto Ambientale>>, quando con la delibera n. 3212009 non é stato adottato Atti consiliari 13 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 nemmeno il Rapporto Preliminare Ambientale: per di più sul sito web ufficiale dell'Ente si cita solo il procedimento di pubblicazione per 40 giorni e non anche quello di pubblicazione per 60 giorni ai fini della VAS. Al riguardo si evidenzia che l'art. 12 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 prescrive una verifica di assoggettabilità a VAS per una serie di tipi non meglio precisati di piani e programmi, che ai sensi del 4° comma si deve concludere con un "provvedimento di verifica" con cui l'Autorità Competente - al termine della consultazioni preliminari effettuate ai sensi del 1" comma del successivo art. 13 (cosiddetta "fase di scoping") assoggetta o esclude il piano o il programma dalla VAS. Dalla delibera di adozione pubblicata sul sito dell'Ente Parco di Veio risulta che in data 6 agosto 2009 l'Ente Parco di Veio (quale Autorità Procedente1 Proponente) ha presentato alla Autorità Competente per legge, vale a dire all'Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, l'istanza di sottoposizione del Piano di Assetto a Valutazione Ambientale Strategica unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006. Ne deriva che sono da considerare ormai abbondantemente scaduti i 90 giorni di tempo entro cui la verifica di assoggettabilità doveva concludersi con un apposito provvedimento finale di verifica (documento finale di scoping), che in base alle "disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" allegate alla deliberazione della Giunta n. 169 del 5 marzo 2010 <<dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)>>: non risulta però che il provvedimento finale di scoping sia stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente Parco di Veio né dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio né dell'Ente Parco di Veio), come prescritto dalle suddette disposizioni operative. Non risulta neanche pubblicato il documento conclusivo di scoping. Dal dispositivo della delibera del 9.12.2009 risulta invece la dichiarata intenzione di arrivare <<successivamente alla conclusione dell'iter per la adozione del Rapporto Ambientale>>, dopo cioè la avvenuta adozione del Piano di Assetto, in totale difformità non solo da quanto prescrivono chiaramente i 5 commi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006, sopra riportati, ma anche e soprattutto dalle stesse indicazioni fornite dalla Regione Lazio, sia prima a livello informale che poi a livello di Circolari e "disposizioni operative". Con nota infatti dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010 sono state impartite a tutti di Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sia regionale che provinciale del Lazio una serie di "precisazioni" riguardo alla "attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali ": ignorando del tutto la normativa vigente in materia, oltre che la nota prot. n. 3 del 5.2.2010 di VAS che ne richiedeva il rispetto, la Circolare ribadisce una "pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152106 e ss.mm.ii., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall'art. 26 C. 4 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii., a cura del17Ente di Gestione, a seguito dell'adozione del Piano". Indipendentemente dalla disposizione illecita di pubblicare il Piano di Assetto già adottato, invece di una sua "proposta", la Circolare lascia però chiaramente intendere che la "adozione" va comunque fatta contestualmente al Rapporto Ambientale che ne deve accompagnare la redazione, nel pieno rispetto del 3" comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 15212006, ribadito anche nelle "disposizioni operative" allegate alla delibera di Giunta n. 169 del 5.3.2010 al paragrafo 2.4.3. ("Redazione del Rapporto Ambientale"). I1 paragrafo 4 delle suddette "disposizioni operative", che è relativo alla "Unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei Piani/Programmi", alla lettera b) dispone la <<pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 15212006, da effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito della adozione del Piano/Programma>>. Ne deriva, comunque sia, che il Rapporto Ambientale non può essere redatto nella maniera più assoluta successivamente alla adozione del Piano di Assetto, di cui sono state operate ormai scelte definitive di cui spettava invece proprio al Rapporto Ambientale valutare a priori la portata e l'impatto sul territorio: una valutazione fatta invece a posteriori con una operazione del genere Atti consiliari 14 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 costituirebbe una "veste" di comodo che si vuol dare al Piano di Assetto per confermarne le scelte adottate in modo del tutto viziato, che lascerebbe il forte sospetto di voler "legittimare" le cubature concesse in totale difformità dai PTP e dal PTPR. Sarebbe ancor più viziata di legittimità una eventuale approvazione di un Rapporto Ambientale redatto dopo l'adozione del Piano di Assetto, che avvenisse eventualmente anche con il voto dei consiglieri Luigi Cardarelli e Filippo Gasparri, che hanno dichiarato il loro conflitto di interessi e che di conseguenza non hanno partecipato alla votazione sulla delibera di adozione del medesimo Piano: se infatti ai sensi del 3" comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 15212006 <<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>> ed i suddetti consiglieri non hanno partecipato alla votazione sulla delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, a maggior ragione non possono e non debbono partecipare al la votazione riguardante il Rapporto Ambientale. Considerato altresì: La Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 15212006 viene effettuata per tutti i piani e i programmi o loro modifiche che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. I1 D.Lgs. 15212006 all'art. 11 (Modalità di svolgimento) prevede che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. La Corte di giustizia più volte ha affermato che il principio della preminenza del diritto comunitario impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte gli Organi dello Stato membro, comprese le autorità amministrative e includendo in esse anche gli enti territoriali, di dare pieno effetto alla norma comunitaria, (Cfr. ex multis: Corte di Giustizia Comunità Europee, 28 giugno 2001, causa C- 118/00, Larsy, punto 52; - CGCE, 9 settembre 2003, causa C-198/01, Consorzio Industrie, punto 49; - CGCE, 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola; CGCE, 4 dicembre 1997, Cause riunite C- 258/96 e C-253/96, Kampelmann, specie punto 46; - CGCE, 12 giugno 2005, Cause riunite C- 453/03; C-11/04, C-12/04 e C-1 94/04, Fratelli Martini e Cargill, specie punto 101); La Regione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto assicura l'attuazione dell'ordinamento comunitario; Considerato inoltre che : <<la tutela del paesaggio è compito della Repubblica e quindi in primo luogo dello Stato>> (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378), che ben può delegare le relative funzioni amministrative alle Regioni (Corte Cost., 29 dicembre 1982, n. 239); <<le esigenze di tutela del paesaggio si pongono quale «valore di straordinario rilievo» (Corte Cost., lo aprile 1985, n. 94), primario ed insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18 ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20 febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9 dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391 ; 27 giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359); «la tutela del paesaggio va intesa nel senso lato della tutela ecologica>> (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430) e della «conservazione dell'ambiente)) (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), ha “una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto contrassegnata da interessi estetico-culturali)”, ed è “basata primariamente sugli interessi ecologici e quindi sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana” (Corte Cost., 15 novembre 1988, n. 1029) e per la salute (Corte Cost., 3 giugno 1989, n. 391); “l'imposizione in concreto del vincolo paesistico contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggi” (Corte Cost., 21 novembre 1997, n. 345) e ne evita le alterazioni (Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 359, in sintesi, l'art. 9 della Costituzione “tutela il paesaggioambiente, come espressione di principio fondamentale dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona umana” (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378; 1° aprile 1998, n. 85). Rilevato che: La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 117 del 22 marzo 2010 concernente la legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Lazio 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi), ha ribadito: "per quanto 15 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 180 del 2008). Interroga il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile e l'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'urbanistica Per sapere: se intendano sospendere immediatamente la deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, concernente adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio e gli atti successivi ad essa connessi, al fine di: 1) modificare le sottozone edificabili (D3 e D5) e renderle conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR; 2) sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale (procedura VAS); 3) pubblicare il Piano di Assetto così modificato contestualmente al Rapporto Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell'ambito della procedura di VAS; 4) richiedere contemporaneamente alla pubblicazione il parere della Comunità del Parco sulla Piano così modificato; 5) controdedurre (con il supporto dell'ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute, sottoponendo a revisione il Piano così modificato in recepimento delle osservazioni accolte in tutto o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni indicate nel parere della Comunità del Parco; 6) adottare il Piano di Assetto assieme alle misure predisposte in merito al monitoraggio, ai sensi tanto del 2" comma dell'art. 26 della legge regionale n. 2911997 quanto del 1° comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 15212006, evitando così duplicazioni; 7) pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai sensi del 4" comma dell'art. 26 della legge regionale n. 2911997 per seguire poi il successivo iter disciplinato dalla medesima legge. Bonelli N. 89 del 28 luglio 2010 Oggetto: lottizzazione denominata "Arciona", sita nel comune di Guidonia Montecelio (RM). PREMESSO - Che l’area destinata all’insediamento residenziale di cui in oggetto è situata nel comune di Guidonia Montecelio. in località Castel Arcione. ed è più precisamente localizzata al KM 20 del la Via Tiburtina. Sull’intersezione con Via Fratelli Gualandi. che la attraversa, suddividendola in due di stinte porzioni . Più in generale. l'area è ubicata in prossimità del centro di Guidonia. a pochi chilometri dalla Capitale. e ricade in quella porzione del territorio del Comune di appartenenza compresa tra il limite del comune di Roma e quello del Comune di Tivoli; - Che la predetta area, prevista con delibera Comunale del 3/6/1966, ha una volumetria complessiva realizzabile di 480.608 metri cubi articolata in 384.486 mc di edilizia residenziale (80%) e 96.122 mc di ediIizia non residenziale (20%). Gli abitanti insediabili corrispondono a 4.806 unità; - Che il P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio risale al 1976, approvato dalla Giunta Regionale con de liberazione n. 430 del 10/2/1976, e pertanto non in grado di rispondere alle esigenze urbanistiche attuali, dato il notevole incremento demografico che ha visto il passaggio da circa 28.000 abitanti (anno 1976) agli oltre 90.000 (anno 2010); Che il P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio deve adeguarsi allo strumento di pianificazione territoriale di recente formazione quale il P.T.P.G. della Provincia di Roma: - Che, ad oggi, le infrastrutture presenti nel Comune di Guidonia Montecelio sono insufficienti ed inadeguate alle esigenze della cittadinanza tutta, vedi le strade Comunali. la Via Tiburtina (già satura e di difficile transito), le scuole, parchi pubblici e parcheggi etc. etc.; - Che un ulteriore incremento edificatorio andrebbe ad incidere negativamente sulla descritta insufficienza di urbanizzazioni primarie e secondarie, con gravi ripercussioni sull'intera collettività del Comune di Guidonia Montecelio; 16 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 - Che un ulteriore aumento della popolazione, senza un precedente intervento volto a risolvere le predette problematiche, cagionerebbe un grave nocumento all' intera Città; - Che pertanto risulta necessaria una approfondita rivisitazione della vicenda, che tenga conto delle numerose variazioni intervenute nel corso degli ultimi 40 anni rispetto alla situazione presente nel 1976: - Che peraltro è sempre possibile per l’Amministrazione disattendere le previsioni di un piano di lottizzazione, in presenza di interessi pubblici sopravvenuti. quali quelli descritti nelle precedenti premesse (cfr Cons. Stato. sez. IV. 02.06.2000 n. 3172; idem 13.07.1993 n. 711; idem. sez. IV. 3l.08.1998 n. 714; idem 27.07.1987 n. 449): - Che ciò è stato altresì confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato. sez . IV, n. 570 del 1988. il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza della sentenza n. 767 del 1984, relativa alla presente questione proprio in considerazione della possibilità dell'autorità urbanistica “di modificare nuovamente la destinazione delle aree", anche in virtù dell’enorme lasso temporale intercorrente dalla previsione della lottizzazione ad oggi. Tutto quanto premesso, i sottoscritti consiglieri regionali Interrogano la presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per conoscere le determinazioni di competenza che intendono assumere atteso che. In via preliminare la lottizzazione denominata "Arcionia" risulta. come dalle documentate motivazioni espresse, ormai definita e considerata inadeguata ed inappropriata per lo sviluppo e la crescita del Comune di Guidonia Montecelio e, nel merito, anche in considerazione dell'esigenza che il P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio si adegui al P.T.P.G. del la Provincia Roma. Foschi,D’Annibale N. 90 del 28 luglio 2010 Oggetto: Polo turistico integrato di Valmontone. INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA Premesso che nella città di Valmontone si sta realizzando un progetto che va sotto il nome di Polo Turistico integrato (PTI).; Che tale progetto è stato approvato dalla regione Lazio con una variante urbanistica al PRG del Comune di Valmontone; Che tale variante, ad oggi non è stata integralmente attuata; Che l'amministrazione comunale ha autorizzato con propri atti di giunta lo spostamento dei termini stabiliti dalla convenzione approvata dalla regione Lazio per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, contravvenendo a quanto stipulato nell'art. 3 e seguenti della convenzione; Che l'Amm.ne Comunale sempre con propri atti di giunta,ha modificato il progetto di piano urbanistico approvato in precedenza con atto regionale; Che al fine di rendere fruibile e funzionale tale progetto la Regione con propri fondi (Euro 12 milioni circa) ha realizzato viabilità principale di accesso con annessa stazione ferroviaria; Nella fase esecutiva dell'opera collaudata, la stazione FS che valeva 3 milioni di euro,come da progetto,non è mai stata realizzata; mentre ancora oggi le società realizzatrici e gestrici del polo turistico integrato richiedono all'amministrazione comunale,che accetta,di realizzare la stessa stazione ferroviaria già finanziata,progettata e appaltata con procedenti atti e mezzi regionali; Va precisato che dopo l'aggiudicazione della ditta vincitrice dell'appalto concorso a cui la stazione appaltante assegna l'esecuzione dell'opera,una delle ditte partecipanti al bando di gara ed esclusa ricorre al TAR,al Consiglio di Stato e Cassazione ottenendo soddisfazione e con la condanna del comune per il mancato guadagno della società esclusa per oltre un milione di euro; Oggi alcuni consiglieri comunali di varie estrazioni e provenienze trovano un accordo "ideale e politico" che provoca la caduta dell'amministrazione ed il commissariamento del comune su un nuovo protocollo d'intesa che, dicono, dovrebbe fare gli interessi del comune di Valmontone; Tale protocollo si caratterizza per i seguenti punti: l) Eliminazione del sub comparto sportivo e trasformazione dell'area in centro commerciale non food; 2) Trasformazione di parte del sub comparto ricettivo in residenziale; 3) I parcheggi realizzati a supporto del centro 17 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 commerciale,come previsto dalle leggi vigenti, anziché essere d'uso pubblico, trasformati in uso privato a beneficio dei gestori dell'iniziativa che darebbero al Comune 100 mila euro 1'anno cioè sulla proprietà pubblica, darebbero 100 mila euro l'anno, su un valore di 3/4 milioni di € l'anno, pur di sfruttare il tutto a loro vantaggio; 4) La via della pace,pubblica e realizzata con fondi regionali,è richiesta dai gestori del polo turistico integrato per lo sfruttamento della pubblicità laterale in cambio della manutenzione; Preso atto che le società gestrici del PTI hanno garantito con propria fideiussione il completamento nei termini di tutto il progetto, la proroga di 5 anni ulteriori cosa comporta? 5 ) Con il protocollo si chiede la chiusura del contenzioso in essere relativamente all'aliquota ICI da applicare sui fabbricati e rinuncia alla lite, che dura da I0 anni, anche con accordi transattivi, il tutto per un valore di oltre 1 milione di euro. TUTTO CIO' PREMESSO INTERROGA Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio e l'Assessore all'urbanistica, per sapere se ritengano: 1) che gli atti prodotti dalla giunta comunale di Valmontone che modificano le decisioni urbanistiche regionali, siano legittimi e presi dall'organo competente, (Giunta Comunale, piuttosto che Consiglio) 2) se siano, tali atti, stati inviati alla regione titolare della materia urbanistica,nonostante già parzialmente modificati per le approvazioni eventuali; 3) Se siano legittime, autorizzate e autorizzabili le modifiche della tavola dei comparti urbanistici di attuazione del PTI,come richiesto dalla Parte e come approvato dalla maggioranza dei consiglieri comunali alla vigilia dello scioglimento e causa scatenante dello scioglimento medesimo del consiglio comunale; 4) Se sia stata controllata la piena regolarità procedurale e sostanzia le da part e degli Organi regionali competenti dell'utilizzo del finanziamento di 12 milioni di euro in origine assegnati e i successivi ulteriori finanziamenti per la stessa opera, nonostante trattatasi di appaltoconcorso cioè di opera "chiusa"; Qualora ciò non sia stato fatto, chiede se oggi si intenda avviare una procedura anche con apposita commissione d'indagine per chiarire ogni aspetto della vicenda, compresa la mancata realizzazione della stazione ferroviaria; Nella filosofia originaria di questa iniziativa,vi era il recupero di un'arca a forte dismissione industriale (polo di Colleferro), oggi si chiede alla Giunta Regionale di ritornare alla logica di sviluppo iniziale, (Occupazione,turismo, commercio) o si ritiene invece che debba essere solo un 'operazione ad esclusivo vantaggio di chi investe e di qualche eventuale socio occulto? Da ultimo, mentre parliamo e stiamo entrando in pieno federalismo fiscale , le soci età titolari del PTI hanno la sede fiscal e fuori regione: Non sarebbe opportuno che il Lazio che mette del suo con il territorio, avesse anche i ritorni fiscali e tributari, per attività che rendono forti plusvalenze? Paris N. 91 del 28 luglio 2010 Oggetto: proibizionismo sulla prostituzione e danni causati dai tagli agli interventi alla lotta alla tratta contro lo sfruttamento nella Regione Lazio. PREMESSO CHE: - La decisione del Governo di operare tagli su specifiche iniziative di lotta alla tratta della prostituzione produrrà effetti molto gravi riguardo la difesa delle persone sfruttate obbligate a prostituirsi nelle strade della Regione Lazio; CONSIDERATO CHE: - oltre all'incremento di leggi e ordinanze in chiave proibizionista contro la prostituzione, che finora hanno prodotto nella città di Roma risultati fallimentari che spostano il fenomeno nelle strade provinciali e regionali del Lazio, alimentando ancora di più il mercato nero e l'aumento di violenze senza che nemmeno vengano denunciate, si operano tagli che ledono la dignità delle persone ridotte in schiavitù da bande criminali; - la decisione di chiudere le postazioni locali del Numero Verde Antitratta, causata dai tagli della manovra economica, segue quello dell'azzeramento dei fondi destinati all'attività di primo contatto, in strada e indoor, per far emergere i fenomeni della tratta e del grave sfruttamento e alla pronta assistenza di tre mesi per le vittime che decidono di uscire dalla loro condizione di assoggettamento (secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 226/2003, "Misure contro la tratta di persone" ); 18 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 - inoltre, la decisione di ridurre di 800 mila euro i fondi destinati ai progetti di inserimento sociale a favore delle vittime finanziati con l'art. 18 del T. U. sull'immigrazione si ripercuoterà negativamente anche sugli interventi di associazioni e volontari che operano nella Regione Lazio; - se si considera che l'ammontare totale dei fondi stanziati dal Governo è stato, negli ultimi anni, pari a circa 4,5 milioni di euro, siamo in presenza di un taglio di quasi il 18%. - occorrerebbero quindi altri fondi per assicurare il funzionamento delle postazioni locali del Numero Verde Antitratta per tutto l'anno 20l0 in particolare di quelli che operano nella Regione Lazio; TUTTO CIO' PREMESSO Interroga la Presidente della Regione Lazio, l'Assessore a i Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la sicurezza, l'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia PER SAPERE: PREMESSO CHE • ogni anno la Giunta regionale, come previsto dalla legge regionale n. 14 del 06 agosto 1999 titolo V cap. IV e V, con apposita delibera approva le linee guida in oggetto; • la provincia di Roma ha emanato in data 13 Luglio 2010 un avviso pubblico per la costituzione di un Catalogo di proposte per i percorsi triennali, biennali ed annuali. Percorsi di Istruzione ed Obbligo Formativo presso Istituzioni formative (Enti) e i Centri afferenti alle Amministrazioni Comunali, il tutto in attesa del perfezionamento degli atti da parte della Regione Lazio relativi all'assegnazione delle risorse per l'attuazione dei percorsi triennali, biennali ed annuali che inizieranno il16 settembre p. v.; • è strettamente necessario assicurare la continuità dell'Offerta Formativa e la regolarità del funzionamento delle attività così dette "ricorrenti", rivolte ai giovani in età di obbligo di istruzione (14 -16 anni) e formativo (16 - 18 anni)e ai giovani disabili; - quali iniziative in ambito regionale sono previsti per sopperire alle inevitabili carenze che i tagli del Governo alla lotta alla tratta della prostituzione causerà anche rispetto alla meritoria attività di associazioni di volontariato che operano nel territorio; - se non ritenga urgente sollecitare il Governo a convocare al più presto il tavolo tecnico sulla tratta composto da istituzioni centrali e locali e dal terzo settore istituito formalmente, ma mai realmente attivato - per ridefinire insieme l'assetto complessivo del sistema di aiuto alle vittime; - quali interventi sono stati previsti per fare fronte alle problematiche derivanti dal fallimento delle politiche proibizioniste in materia di prostituzione attivate dal Comune di Roma che hanno spostato il fenomeno nelle strade confinanti del territorio della Regione; • i coordinamenti degli enti di formazione e i sindacati di categoria hanno formalmente richiesto al Presidente delle Giunta regionale ed all'Assessore competente un incontro, mai accordato, finalizzato alla risoluzione di tale questione; Rossodivita,Berardo Il Presidente della Giunta e l'Assessore regionale competente per sapere: in che tempi saranno approvate le linee guida in oggetto, tenuto conto che l'avvio dei corsi, come suddetto, è previsto per il 16 Settembre p.v. e considerato che in bilancio al cap. F215D3 sono già previste le risorse inerenti l'attivazione degli stessi corsi. N. 92 del 28 luglio 2010 Oggetto: Chiarimenti in merito all'approvazione delle linee guida relative ai corsi di formazione professionale triennali e biennali riguardanti l'assolvimento dell' obbligo formativo e scolastico dei giovani dai 14 ai 18 anni. CONSIDERATO CHE • qualora non venissero emanate le suddette linee guida gli oltre dieci mila ragazzi, molti dei quali ad alto rischio educativo e di emarginazione sociale, nonché le famiglie ed il personale degli stessi Centri di Formazione professionale subirebbero un blocco delle attività, con gravi conseguenze sociali ed occupazionali; INTERROGA Maruccio,Rodano,Tedeschi Atti consiliari 19 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 N. 93 del 28 luglio 2010 Oggetto: Situazione reparto oculistica Complesso Integrato Columbus e mancato rispetto convenzione tra Regione Lazio ed Università del Sacro Cuore. PREMESSO CHE presso il Complesso Integrato Columbus gli interventi di oculistica ed in particolar modo di cataratta sono stati fino ad ora eseguiti utilizzando la sala operatoria tre volte a settimana, con una media di circa 20 interventi a settimana e con una lista di attesa di circa 6 mesi; CHE i predetti interventi sono eseguiti dalla Unità Operativa Complessa (U.O.C.)diretta dal Prof. Ricci; CHE i rapporti relativi alle relazioni giuridiche, di funzionamento e di accreditamento del Complesso Integrato Columbus sono regolate da specifica convenzione stipulata tra la regione Lazio e l'Università Cattolica del Sacro Cuore "Agostino Gemelli". CONSIDERATO CHE la direzione sanitaria del Complesso Integrato Columbus circa dieci mesi orsono ha immotivatamente ridotto l'uso della sala operatoria a due volte a settimana, facendo scendere il numero degli interventi settimanali a circa 12 e facendo arrivare la lista di attesa per un intervento di cataratta a circa 10 mesi; CHE la sopracitata convenzione tra la Regione Lazio e l'Università Cattolica prevede, tra l'altro, di affidare i ruoli di dirigenza medica al personale medico strutturato del Policlinico Gemelli. INTERROGANO Il Presidente della Giunta Per sapere: - quale motivazione ha indotto la direzione sanitaria del C.I.C. a diminuire la disponibilità della sala operatoria da 3 a 2 volte alla settimana alla UOC di oculistica diretta dal Prof. Ricci - se la stessa direzione sanitaria non ritenga di aver creato un grave disagio agli utenti che hanno necessità di sottoporsi ad un intervento di oculistica presso la struttura della Columbus e che sono passati da una lista di attesa di circa 6 mesi ad una di circa 8; - perché e con quali modalità sia stata costituita una Unità Operativa Semplice di Oculistica, la cui direzione è stata affidata ad un medico della Columbus, senza rispettare le normative vigenti per l'istituzione e il rinnovo della stessa; - su richiesta di chi e come siano stati assunti due medici esterni, da utilizzare nella Unità Operativa Semplice di Oculistica; - se siano stati rispettati i rapporti giuridici e le modalità indicate nella convenzione tra la Regione Lazio e l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico"Agostino Gemelli", Maruccio,Rodano N. 94 del 29 luglio 2010 Oggetto: Roma-Latina Interrogazione a risposta scritta Premesso che: RILEVATO CHE pur avendo ridotto l'uso della sala operatoria da 3 a 2 volte a settimana è stata costituita una Unità Operativa Semplice (UOS) di Oculistica la cui gestione è stata affidata ad un medico dipendente del Complesso Integrato Columbus. CHE tale medico risulta essere titolare di una U.O. semplice. CHE lo stesso Complesso Integrato Columbus ha assunto con contratto libero-professionale 2 medici da inserire nella sopracitata UOS di Oculistica i quali eseguono regolarmente e autonomamente prestazioni ambulatoriali del SSN per esterni in convenzione: - La Regione Lazio pubblicava sul BURL del 20.11.2002 n. 32, S.O. n. 7 la legge n. 37 del 28 ottobre 2002 ("Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio"). Tutto ciò premesso - La L.R. 37/2002 incontrava subito opposizioni da parte dell' associazione nazionale costruttori edili ANCE, oltre che di alcune imprese di i sottoscritti consiglieri regionali - L'ATI costituito dalla società Autostrade per l'Italia, quale impresa mandataria, da MPS Merchant e dal Consorzio 2050 veniva individuata quale socio privato della Arcea Spa. Visto che Atti consiliari 20 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 costruzioni singole,.che riteneva la legge lesiva degli interessi degli associati ed annunciava una serie di iniziative contenziose finalizzate a rimuovere un fenomeno ritenuto lesivo della concorrenza e del mercato. - Preoccupazioni analoghe sono state espresse anche dai Servizi della Commissione europea a seguito delle segnai azioni del 'ANCE. - Sulla legittimità della legge regionale n. 37 si esprimeva anche l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con Delibera n. 1 del 14 gennaio 2004. - In data 30 marzo 2004 la Commissione delle Comunità Europee notificava alla Stato Italiano una comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione. - Con Legge Regionale n. Il del 20 ottobre 2006 la Regione Lazio modificava la legge n. 37/2002 in maniera conforme agli indirizzi comunitari e alle indicazioni della Commissione europea. tutto ciò considerato Interroga la Presidente della Giunta Regionale Per sapere: - Se ad oggi sono stati notificati da uno o più soci privati di Arcea alla Regione Lazio atti di nomina di arbitri e domanda di arbitrati - In caso di risposta positiva, quali società hanno fatto richiesta di arbitrato e a quanto ammonta la richiesta di presunti danni . - Sempre in caso di risposta positiva quale sia la situazione del procedimento arbitrale e quali atti la Regione Lazio intende porre in essere. - Di fronte a tale messa in mora la Regione Lazio ha avviato una corrispondenza interlocutoria, senza però assumere iniziative concrete Rossodivita,Berardo N. 95 del 30 luglio 2010 - Appena iniziata la nuova legislatura regionale è pervenuto un ulteriore sollecito da parte della Commissione Europea - La Commissione Europea, dopo aver avviato la procedura di infrazione, sollecitava le autorità regionali a risolvere la problematica sollevata e a modificare la legge regionale per renderla conforme al diritto comunitario in materia di appalti pubblici entro il termine del 31 agosto 2005 - La Commissione in data 26.1.2006 tornava a sollecitare le modifiche alla legge regionale. In mancanza la Commissione era orientata ad emettere parere motivato - Tra l'altro anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato inviava alla Regione Lazio una segnalazione (v. nota del Il agosto 2006 prot. 29879/08) in cui si riscontrava una situazione di restrizione della concorrenza derivante da alcune caratteristiche della L.R. n. 37/2002. - Anche la Corte dei Conti avviava un procedimento teso ad accertare il sussistere degli obblighi della resa del conto giudiziale in capo alle società partecipate dalla regione Lazio e con nota del 29 agosto 2006 prot. 22978 /DES, richiedeva alla Regione l'invio di documenti. Oggetto: interventi straordinari sospetti spiaggia dell'Arenauta Gaeta (Latina) PREMESSO CHE : - giovedì 29 luglio, in un tratto della spiaggia dell'Arenauta di Gaeta, situata in un'area di particolare interesse ambientale, dove non vi sono state fin o a d oggi speculazioni edilizie di nessun tipo e considerata 'libera' perché non data in concessione, sono iniziati dei lavori di 'emergenza' consistenti in una recinzione di tutta l'area con pali installati sulla battigia della spiaggia; - le decine di strutture di sostegno della recinzione sono state installate in punti della spiaggia in violazione delle più elementari regole ambientali; - I lavori sono inizia ti con uno spiegamento di forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia costiera ma stranamente senza la presenza di Vigili del fuoco o agenti della Forestale; - negli ultimi anni l'area interessata dai lavori è stata spesso oggetto di strane iniziative da parte di alcuni amministratori locali con l'obiettivo di spaventare e allontanare le persone che frequentano la spiaggia libera; TUTTO CIO ' PREMESSO INTERROGA LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE; L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA; 21 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE; L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI; L'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE AL DEMANIO E PATRIMONIO; PER SAPERE: - quali sono le ragioni di questi interventi straordinari urgenti in un t ratto di spiaggia dove non sono mai avvenuti, negli ultimi SO anni, crolli, frane, cedimenti strutturali; - se non ritengano gli interroganti che tali interventi siano finalizzati a obiettivi diversi da quelli della 'messa in sicurezza' dell'area senza che vi siano mai stati pericoli per i frequentatori della spiaggia; - per quale motivo viene 'ingabbiata' con una recinzione un'area così estesa di spiaggia che corrisponde esattamente all'unico tratto della spiaggia dell'Arenauta, finora rimasta esente da forme di speculazione edilizia e ancora non data in concessione ad alcun privato; - se non ritenga che le strutture della recinzione sia no state installate in modo del tutto irregolare rispetto a quanto previsto dalle norme di tutela ambientale che prevedono una distanza di almeno cinque metri rispetto alla battigia; - se non ritenga che questi interventi mirino a colpire le persone che frequentano quel tratto di spiaggia. Rossodivita,Berardo,Peduzzi,Bonelli Romanzi,Nobile,Tedeschi,Nieri,Rodano Maruccio,Foschi,Celli arrivando alla cifra di oltre 13000 (tredicimila) cittadini residenti; Che la struttura in oggetto offriva alla cittadinanza i servizi di CUP, prelievo, analisi del sangue e urine e che già precedentemente era stato rimosso il servizio di cardiologia; Che nella zona in oggetto era stato proposto lo spostamento del 118 nella zona di Vallericca, nelle vicinanza del sito dove è prevista la collocazione dell'eliporto; Che la sede ASL di via Salita della Marcigliana è stata recentemente ristrutturata e riaperta alla cittadinanza; Che nella suddetta struttura sarebbe possibile creare 4 postazioni specialistiche oltre che l'istituzione di uno sportello anagrafico che aumenterebbe i servizi rivolti a tutta la cittadinanza, attualmente costretta a disagiati spostamenti presso le altre sedi municipali; Che nel quartiere in oggetto vive un'alta percentuale di popolazione anziana che soprattutto durante il periodo estivo necessita di assistenza e di un presidio sanitario in grado di far fronte a tutte quelle esigenze riconducibili alle potenziali patologie, che caratterizzano e rendono sensibile e vulnerabile la terza età., Tutto ciò premesso Interroga lo Presidente della Regione Lazio, On.le Renato Polverini, N. 96 del 2 agosto 2010 Oggetto: Riapertura del presidio sanitario ASL RMA - 4° distretto "Salita della Marcigliana 57", nel comune di Roma. Premesso Che la struttura in oggetto è stata riaperta il 20 marzo 2010 dalla ASL RMA e dalla Regione Lazio; Che dal 22 giugno 2010 la struttura sanitaria è stata chiusa a tutta la cittadinanza del quartiere Settebagni e delle zone limitrofe; Che questo territorio del comune di Roma ha visto negli ultimi anni una crescita demografica esponenziale, Per conoscere quali provvedimenti di competenza intenda prendere, anche d'intesa con il comune di Roma ed il Municipio IV, affinché nel quartiere citato, venga ripristinato il presidio ASL e venga istituito uno sportello anagrafico nella struttura di via della Marcigliana , al fine di poter potenziare l'offerta dei servizi ai cittadini di Settebagni, Vallericca e Castel Giubileo. Foschi N. 97 del 2 agosto 2010 Oggetto: lottizzazione denominata "Arcionia", sita nel comune di Guidonia Montecelio (RM). PREMESSO - Che l'area destinata all'insediamento residenziale Atti consiliari 22 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 di cui in oggetto è situata nel comune di Guidonia Montecelio, in località Castel Arcione, ed è più precisamente localizzata al KM 20 della Via Tiburtina, sull'intersezione con Via Fratelli Gualandi, che la attraversa, suddividendola in due distinte porzioni. Più in generale, l'area è ubicata in prossimità del centro di Guidonia, a pochi chilometri dalla Capitale, e ricade in quella porzione del territorio del Comune di appartenenza compresa tra il limite del comune di Roma e quello del Comune di Tivoli; numerose variazioni intervenute nel corso degli ultimi 40 anni rispetto alla situazione presente nel 1966; - Che la predetta area, prevista con delibera Comunale del 3/6/1966, ha una volumetria complessiva realizzabile di 480.608 metri cubi articolata in 384.486 mc di edilizia residenziale (80%) e 96.122 mc di edilizia non residenziale (20%). Gli abitanti insediabili corrispondono a 4.806 unità; - Che ciò è stato altresì confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 570 del 1988, il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza della sentenza n. 767 del 1984, relativa alla presente questione proprio in considerazione della possibilità dell'autorità urbanistica "di modificare nuovamente la destinazione delle aree", anche in virtù dell'enorme lasso temporale intercorrente dalla previsione della lottizzazione ad oggi, - Che il P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio risale al 1976, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 430 del 10/2/1976, e pertanto non in grado di rispondere alle esigenze urbanistiche attuali, dato il notevole incremento demografico che ha visto il passaggio da circa 28.000 abitanti ( anno 1976) agli oltre 90.000 (anno 2010); Che il P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio deve adeguarsi allo strumento di pianificazione territoriale di recente formazione quale il P.T.P.G. della Provincia di Roma; - Che, ad oggi, le infrastrutture presenti nel Comune di Guidonia Montecelio sono insufficienti ed inadeguate alle esigenze della cittadinanza tutta, vedi le strade Comunali, la Via Tiburtina (già satura e di difficile transito), le scuole, parchi pubblici e parcheggi etc. etc.; - Che un ulteriore incremento edificatorio andrebbe ad incidere negativamente sulla descritta insufficienza di urbanizzazioni primarie e secondarie, con gravi ripercussioni sull'intera collettività del Comune di Guidonia Montecelio; - Che un ulteriore aumento della popolazione, senza un precedente intervento volto a risolvere le predette problematiche, cagionerebbe un grave nocumento all'intera Città; Che peraltro è sempre possibile per l'Amministrazione disattendere le previsioni di un piano di lottizzazione, in presenza di interessi pubblici sopravvenuti, quali quelli descritti nelle precedenti premesse ( cfr Cons. Stato, sez. IV, 02.06.2000 n. 3172; idem 13.07.1993 n. 711; idem, sez. IV, 31.08.1998 n. 714; idem 27.07.1987 n. 449); Tutto quanto premesso, i sottoscritti consiglieri regionali Interrogano la presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per conoscere le determinazioni di competenza che intendono assumere atteso che , in Via preliminare la lottizzazione denominata "Arcionia" risulta, come dalle documentate motivazioni espresse, venga definita inadeguata ed inappropriata per lo sviluppo e la crescita del Comune di Guidonia Montecelio e, nel merito, che, si predisponga una variante, adeguata alla situazione urbanistica attuale, che riveda in maniera significativa gli indici fondamentali, riportati nel piano di Lottizzazione del 1966. Foschi,D’Annibale N. 98 del 2 agosto 2010 Oggetto: Rimborso danni causati da fauna selvatica e fauna particolarmente protetta nella provincia di Rieti. PREMESSO CHE - Che pertanto risulta necessaria una approfondita rivisitazione della vicenda, che tenga conto delle • La Provincia di Rieti ha un territorio 23 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 prevalentemente montuoso e ricco di ecosistemi naturali che permettono il prolificare della fauna selvatica (cinghiali,cervi,caprioli ecc.) e della fauna selvatica particolarmente protetta (lupo,orso ecc.) • Le specie di animali che creano più danni al territorio della provincia di Rieti sono il cinghiale ed il lupo. ritardo da parte dalle pubbliche istituzioni di competenza; • La Regione Lazio, infatti, ha provveduto al pagamento alla Provincia di Rieti delle somme stanziate per i relativi danni coprendo soltanto il 40% dell' importo complessivo. • La Provincia di Rieti, per quanto, non è riuscita ad assolvere all'impegno preso nei confronti delle parti lese, procedendo con netto ritardo al pagamento dei danni accertati e dovuti . CONSIDERATO CHE • Nel corso degli anni sono stati fatti interventi di ripopolamento della fauna selvatica particolarmente protetta, non monitorati , mal gestiti, e senza curare l'aspetto di garantire adeguate misure di prevenzione, che salvaguardassero le imprese zootecniche locali, ne tantomeno i terreni agricoli che insistono nello specifico territorio; • Detti terreni agricoli sono coltivati per la maggior parte a ce reali (orzo, grano, segale, mais, girasole, ecc.) e alberi da frutto (nocciolo, castagno, vite, ecc.) e sono ideali per il pascolo degli animali domestici; • I cinghiali si nutrono principalmente di cereali e di frutta creando molti disagi a coltivazioni e frutteti, mentre i lupi, specialmente quando hanno prole, attaccano le greggi arrecando gravi perdite per gli allevamenti; • I proprietari di piccoli allevamenti spesso hanno difficoltà ad applicare le misure di prevenzione (recinzioni perimetrali, capannoni chiusi ecc.) per tute lare il bestiame dagli attacchi subiti da animali selvatici per ragioni di natura tecnico economica; • A ciò si aggiunge il rischio di attraversamento della fauna selvatica nelle ore diurne e notturne sulla rete stradale che spesso ha portato a gravi incidenti coinvolgendo mezzi e persone. RITENUTO CHE • E' stato riscontrato dag li istituti di gestione faunistico - venatoria "Ambito Territoriale Caccia A.T.C.1 e A.T.C.2", nonché dalla Provincia di Rieti che i danni accertati del 20082009 dalla fauna selvatica, ammontano a €. 101.271,00 mentre quelli del 2007-2008-2009 della fauna selvatica particolarmente protetta ammontano €. 385.215,00; • I danni causati agli agricoltori ed allevatori dalla fauna selvatica negli anni 2008-2009 e dalla fauna selvatica particolarmente protetta nel 2007-20082009, sono stati rimborsati in minima parte per il SI INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L'ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI Per sollecitare l'erogazione delle somme a copertura dell'intero importo dei danni rilevati. Questo al fine di garantire la sopravvivenza del comparto agricolo e zootecnico già gravato da crisi economica e messi a dura prova dai disagi provocati dalla fauna selvatica e dalla fauna selvatica particolarmente protetta. Storace,Buonasorte N. 99 del 3 agosto 2010 Oggetto: "Divieto di balneazione canale dello Stagno ad Ostia (Roma)". Il sottoscritto Consigliere Regionale del Lazio Premesso: • Che le acque del Canale dello Stagno (detto anche 'dei Pescatori') sono da sempre state ritenute (e certificate) inquinate. Non si contano infatti le morie di pesci, gli avvistamenti di chiazze oleose e gli scarichi abusivi che raccoglie da tutto l'entroterra di Ostia; • Che l'Arpalazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, è l'organo competente per definire la balneazione delle acque marine. Compete infatti a questo ente pubblico di effettuare due prelievi al mese in prossimità della costa, ad una profondità del fondale tra gli 80 e i 120 cm, in un orario compreso tra le 9.00 e le 15.00, nel periodo dal 10 Maggio al 30 Settembre. • Che uno dei punti previsti per tale rilievo è proprio alla foce del Canale dello Stagno, contrassegnato con il numero 416. 24 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 Considerato: • Che L'Arpalazio ha classificato la Foce del Canale dello Stagno, in termini di inquinamento di tipo civile e agricolo, di qualità 'scadente', utilizzando come indicatore il Livello di Inquinamento Macrodescrittori (L1M); • Che il punto di prelievo 416 (Foce del Canale dello Stagno) ha raggiunto il 02 Aprile 2009 i seguenti valori: coliformi=1000, streptococchi=1000, dieci volte oltre i limiti fissati per legge; • Che gli ultimi rilievi pubblicati sul sito di Arpalazio, datati 22 Maggio e 25 Giugno 2010, evidenziano valori nuovamente superiori ai limiti prefissati dalla legge; • Che fino a pochi anni fa la foce del Canale dello Stagno era l'unico punto del litorale chiuso alla balneazione. Ciò confermava quanto già esistente fin dal 1971 (ordinanza del Sindaco di Roma, n.48435, 16/07/1971: divieto di balneazione allo sbocco a mare del Canale dello Stagno per una estensione di mt. 200 a destra a e a sinistra dello sbocco stesso). Il cartello con la scritta 'Divieto di Balneazione' ancora è presente sul lungomare. Visto: • Che fino alla data di istituzione del!' Arpalazio (legge regionale n. 45 del 06.10.1998) i prelievi a mare erano competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, il cui Presidio Multizonale di Prevenzione ha effettuato per ben venti anni prelievi sistematici dei campioni di acqua marina, ai fini di accertarne l'idoneità per la balneazione, con le stesse modalità attuali; • Che la stessa Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha da sempre definito (fino al 1999, quando l'urbanizzazione dell'entroterra era decisamente inferiore ad oggi) il Canale dei Pescatori a 'marcato inquinamento', riferendosi ai valori 'fecali'; • Che il controllo delle acque adibite alla balneazione era ed é sempre effettuato applicando le modalità descritte nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e seguenti; • Che il sopra citato Dpr prevede che nel caso in cui, durante i campionamenti periodici, le analisi rilevino risultati non idonei rispetto ai limiti consentiti per la balneazione, debbano effettuarsi ulteriori analisi aggiuntive su cinque campioni prelevati in giorni diversi e nello stesso punto in cui si siano avuti risultati non favorevoli, nonché effettuare ulteriori prelievi nelle zone limitrofe per la determinazione della zona inquinata (in tal caso, è prevista anche la possibilità di un divieto temporaneo di balneazione); • Che tutto ciò potrebbe avere serie conseguenze sulla salute dei bagnanti (senza contare l'inquinamento dovuto all'apporto delle sabbie, riportate sulle spiagge degli stabilimenti limitrofi dal moto ondoso). INTERROGA Il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini e l'Assessore competente in materia di Ambiente e Sviluppo sostenibile, per sapere se: - si intendano disporre ulteriori prelievi in conformità alle leggi e alla normativa vigente; - se, in considerazione degli andamenti anomali dei valori di cui sopra, sia possibile rendere pubblici tutti i prelievi effettuati nel 2010; - se i dati relativi alla stagione balneare in corso, sebbene non presenti sul sito di Arpalazio, siano stati trasmessi al Comune di Roma al fine di valutare la possibilità di emettere un'eventuale ordinanza di divieto di balneazione; - se si intenda verificare anche la qualità delle sabbie inquinate depositate sul fondo del canale all'altezza della foce che il moto ondoso deposita sulle spiagge degli stabilimenti balneari limitrofi alla foce stessa; - Per sapere perché non venga più conservato il divieto di balneazione alla foce del Canale dello Stagno visto che le acque di questo canale sono classificate come inquinate e che nessun sistema di depurazione precede l’immissione a mare del canale stesso. Bucci N. 100 del 3 agosto 2010 Oggetto: aumento dei pedaggi autostradali I sottoscritti Consiglieri Regionali PREMESSO CHE: - il 25giugno 2010, facendo seguito a quanto previsto dalla manovra finanziaria , il Presidente del Consiglio dei Ministri emanava il decreto con il quale veniva stabilito l'aumento dei pedaggi alle barriere autostradali intorno alla Capitale ed in corrispondenza dei grandi assi di collegamento gestiti dall'ANAS con efficacia dal 0l luglio 20l0; - il suddetto provvedimento, non risultando coerente con la finalità in esso enunciate perché 25 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 priva del carattere di corrispettivo per l'utilizzo di una infrastruttura, risultava essere una vera e propria tassa aggiuntiva e pertanto assolutamente illegittima; TENUTO CONTO CHE: - sulla base di quanto sopra evidenziato, in data 19 luglio 20IO la Provincia di Roma, la Provincia di Rieti e 44 Comuni del Lazio presentavano ricorso al TAR contro l'aumento dei pedaggi; - in data 29 luglio 20l0 il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto il suddetto ricorso sospendendo l'efficacia del decreto; PRESO ATTO CHE: - di fatto a tutt'oggi la tariffa dei pedaggi autostradali risulta quella introdotta dal decreto di aumento; - da notizie giornalistiche sembrerebbe che l'ANAS abbia deciso unilateralmente di attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato per applicare la sospensione del decreto di aumento. tutto ciò premesso INTERROGA Il Presidente della Giunta on. Renata Polverini affinché intervenga nei tempi più rapidi possibili nei confronti dell'ANAS perché sia data attuazione immediata alla sospensione del decreto di aumento così come disposto dalla sentenza del TAR del 29 luglio u.s. Perilli,Parroncini,D’Annibale,Foschi N. 101 del 3 agosto 2010 Oggetto: SITUAZIONE ARES 118 Vista la gravosa situazione nella quale si trova l'ARES 118, in relazione alla mancanza di personale, di fondi e carenze strutturali; EMERGE CHE -diversi mezzi di soccorso risultano fermi per mancanza di personale sanitario; -la somma complessiva annualmente impegnata dall’ARES 118 per gli straordinari del personale ammonta a circa 20 mln di euro; - risultano bloccati 10 mln di euro stanziati per la ristrutturazione delle sedi dei mezzi di soccorso; RISULTEREBBE CHE Numerosi mezzi dismessi dall'ARES 118 siano ceduti, anche a titolo gratuito a società, cooperative ed enti operanti in termini privatistici nel servizio di pertinenza dello stesso ARES 118; CONSIDERATO CHE - La centralità della natura pubblica del Servizio di Emergenza sanitaria della Regione Lazio, non deve essere minata da pratiche di esternalizzazione del servizio, in nessuna parte del territorio regionale, con procedure poco chiare che oltretutto mettono a rischio la vita dei cittadini,utilizzando impropriamente il metodo del massimo ribasso, vietato nella pubblica amministrazione dalla norma vigente D.P.R.5S4. VISTO CHE Lo scorso 29 luglio a Poggio Mirteto (Ri) un incidente automobilistico ha generato un "codice rosso". Lo stesso per la presa in carico del ferito grave è stato trasmesso alla postazione di Poggio Mirteto, data in affidamento oneroso (quindi pagata per prestare servizio) alla Croce Verde Sabina. La postazione è ubicata fatalmente, a poche centinaia di metri dall'incidente in questione, ma l' intervento da codice rosso non si è potuto concretizzare poiché nella postazione su citata l'ambulanza era carente delle necessarie figure professionali (in quel momento non c'erano gli infermieri). Il soccorso alternativo si è organizzato in modo alquanto confuso: anziché da un centinaio di metri si è dovuti partire dalla Postazione di Osteria Nuova (circa 20 Km di distanza) e per garantire l'intervento da codice rosso un auto medica da Rieti (circa 40 Km). CONSIDERATO CHE La circostanza su citata non risulta essere un caso isolat o al solo territorio di Rieti e al solo soggetto privato Croce Verde Sabina. Continuamente nell' intera Regione si rischia di aumentare i cost i di un servizio estremamente delicato per la tutela della salute dei cittadini senza, per altro, garantirne l'efficienza. Va colmato il mancato rispetto degli standars Nazionali ed Internazionali,previsti anche dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta,relative al numero delle ambulanze / abitante "l ambulanza base con 1 infermiere, l autista, l barelliere- 26 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 soccorritore ogni 30.000 abitanti e 1 ambulanza avanzata con l'aggiunta del medico e/o centro mobile di rianimazione ogni 150.000 abitanti",con l'acquisto di almeno 50 ambulanze. necessario intervenire per imporre il rispetto degli standard di intervento ai soccorritori privati e anche la rescissione dei rapporti contrattuali per casi gravi; RILEVATO CHE -- a procedere immediatamente alla nomina di un direttore generale con pieni poteri gestionali, proprio in virtù della peculiarità e della specifica importanza rivestita dall’ARES 118, al fine di superare le condizioni di attuale paralisi organizzativa in cui versa l'Azienda. La carenza di personale qualificato nella gestione dell'Ares 118 ( la pianta organica è deficitaria di 159 medici, 478 infermieri, 579 barellierisoccorritori) genera soluzioni alternative alle assunzioni, più costose e meno sicure per la garanzia del cittadino e che l'ARES 118 si trova da tempo priva dell'organo di vertice previsto (direttore generale) che possa garantire il pieno esercizio della funzionalità operativa e la necessaria azione di programmazione, restando in una preoccupante condizione di stallo organizzativo. D’Annibale,Foschi ***** Mozioni N. 56 del 26 luglio 2010 PRESO ATTO che per le sopracitate problematiche risulta strutturalmente indebolito il rispetto dei Livelli essenziali assistenziali nell'area dell'emergenza sanitaria territoriale e che per tali motivi occorrono provvedimenti urgenti al fine di potenziare l'ARES 118, con investimenti mirati; I sottoscritti consiglieri Oggetto: installazione di cancelli nelle camere detentive dell'Istituto penitenziario Casa Circondariale "Regina Coeli". MOZIONE IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO Premesso che: INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ON. POLVERINI - Il carcere di Regina Coeli è dislocato in un complesso edilizio risalente al 1654 -- se vuole concedere-analogamente a quanto accaduto per le strutture di area critica di diverse ASL e AA.OO. le necessarie deroghe per le assunzione di personale mancante, in particolare per i medici dell'emergenza e infermieri, indispensabili per il ripristino delle attività dei mezzi di soccorso fermi nelle postazioni dell'intera Regione, utilizzando il procedimento della stabilizzazione dei lavoratori precari impegnati nella gestione della sanità del Lazio; .- La struttura antica, per quanto ristrutturata, rimane il limite maggiore per la vivibilità dell'istituto -- a sbloccare con rapidità i fondi stanziati di 10 mln di euro per la ristrutturazione delle Postazioni dei mezzi di soccorso sul territorio del Lazio; -- ad approvare celermente il decreto della figura dell' Autista Soccorritore,istituendo un apposito albo regionale; -- se, di fronte ad episodi come quello di Rieti,caso certamente non isolato, non ritenga Visto che - Molte celle hanno solo le porte in legno che, nelle ore notturne, vengono chiuse per motivi di sicurezza. - La porta di legno realizza una chiusura pressoché ermetica, a parte uno spioncino di pochi centimetri, peraltro sempre chiuso dall'esterno. - I cittadini detenuti soffrono tutti fisicamente e psicologicamente per questa situazione, che costituisce di fatto una indebita pena aggiuntiva. Ma particolarmente grave è la condizione di quanti, tra loro, e sono numerosi, soffrono di cardiopatie, asma e altre patologie respiratorie, claustrofobia, insonnia, ecc. Questi detenuti non sono ricoverati in infermeria, ma restano nelle 27 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 normali sezioni dove la chiusura delle porte di legno non può che determinare l'aggravamento delle loro patologie nonché concreti rischi di collasso; L'installazione di cancelli nelle camere detentive permetterebbe alla Polizia Penitenziaria di tenere aperte le porte in legno così da avere un maggiore aff1usso d'aria. Considerato che - La delibera di Giunta numero 875 del novembre 2009 denominata: "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio", prevede, tra le altre cose, l'installazione di cancelli nelle camere detentive che presentano portoncini in legno all'ingresso nelle sezioni 3, 6 ed 8 dell'Istituto penitenziario Casa Circondariale "Regina Coeli", per un totale di € 66.500, IVA compresa. IMPEGNA Il Presidente della Regione e gli assessorati competenti - di provvedere, nel più breve tempo possibile, allo stanziamento effettivo delle risorse economiche previste dalla D.G. 875/2009; specifico ma attraverso l'impiego di ostetriche in rotazione su altri servizi; Considerato che: - nonostante le difficoltà derivanti dalla carenza di personale, il primo anno di sperimentazione ha visto risultati molto positivi per l'attività della Casa con 33 parti all'attivo; - il servizio ha dimostrato di essere molto gradito all'utenza ed un numero sempre maggiore di donne stava facendo richiesta di poterne usufruire, visto il suo approccio naturale e poco medicalizzato al parto; Rilevato che: - il personale necessario all'implementazione del servizio, la cui attribuzione era prevista al termine della sperimentazione, non è stato assegnato; -nel mese di luglio 2010 l'attività della Casa è stata sospesa; IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - di attivarsi per far istallare, entro aprile 2011, cancelli nelle camere detentive che presentano portoncini in legno. a procedere alle azioni necessarie, a cominciare dall'attribuzione del personale necessario, per il ripristino del servizio della Casa del Parto Naturale "Acqualuce" dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia e per garantirne la massima funzionalità. Rossodivita,Berardo Nieri,Zaratti N. 57 del 26 luglio 2010 N. 58 del 26 luglio 2010 Oggetto: Ripristino del servizio della casa del parto naturale "Acqualuce" dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia". Oggetto: Apertura nuovo ospedale di Frosinone. Premesso che: - nel marzo 2009 è stata inaugurata presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia la Casa per il Parto Naturale "Acqualuce"; - l'attività della Casa del parto segue le fasi della gestazione fisiologica fino al parto spontaneo evitando l'ospedalizzazione; - la Casa è l'unica struttura del SSN del centro-sud dedicata al parto naturale ed è stata realizzata grazie al contributo di uno sponsor privato e quindi a costo zero per le casse statali e regionali; - nel primo anno di gestione sperimentale la Casa ha funzionato senza l'attribuzione di personale I sottoscritti Consiglieri Regionali del Lazio Premesso che: - L'Ospedale Umberto I di Frosinone attualmente in funzione versa in situazione di degrado estremo e le condizioni di vivibilità dei pazienti all'interno dei reparti e dei corridoi dove pure sono allocati per carenza di posti letto nelle camere, sono inaccettabili in un Paese civile; - L'Ospedale nuovo è predisposto e strutturato per essere un DEA di secondo livello e quindi offrire servizi sanitari che attualmente non sono presenti in Provincia di Frosinone con conseguenti situazioni di rischio per le quali la corsa nelle 28 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 strutture romane, anche in eliambulanza, non sempre è tempestiva e comunque rischia di compromette il quadro clinico del paziente; Considerato che: - il personale attualmente operativo nell'ospedale in funzione risulta essere di numero inferiore a quello risultante dalle analisi programmatiche dei carichi di lavoro del personale medico e paramedico necessario per un efficace funzionamento del nuovo ospedale, - la nuova struttura ospedaliera non può entrare in funzione senza che sia garantita la massima sicurezza operativa in merito al funzionamento dei reparti e dei macchinari in essi allocati, - tale sicurezza può essere assicurata esclusivamente da personale qualificato presente in numero pari alle esigenze sia assistenziali, sia di turnazione del personale stesso, • La forte diminuzione dei livelli occupazionali; • Le crescenti difficoltà delle famiglie a fronteggiare le conseguenze dirette della crisi; • L'enorme richieste di sacrifici rivolte in particolare ai ceti meno abbienti; • L'incremento della tassazione soprattutto ai redditi fissi; • Le difficoltà dell'imprese a fronteggiare l'emergenza occupazionale e di bilancio; VISTO: • La continua ed inesorabile sfiducia dei cittadini verso le istituzioni; • Il rischio, che in periodo di recessione ,la crisi delle istituzioni rappresenta per la democrazia del nostro Paese e della nostra Regione; • L'incremento degli stipendi dei consiglieri regionali hanno visto un continuo modificarsi e aumentarsi RITENUTO: - la dirigenza della ASL di Frosinone ed il particolare il Commissario Straordinario non possono attualmente procedere all'assunzione di nuovo personale medico e paramedico stante il divieto di procedere a nuove assunzioni nel settore sanitario nella Regione Lazio in virtù del Decreto U0060 del 14/7/2010. • Che in questi periodi di crisi sono proprio i rappresentanti delle istituzioni a dover compiere un atto di perequazione sociale; • Che queste problematiche hanno assunto un alto valore etico; IMPEGNA IL CONSIGLIO REGIONALE La Giunta Regionale a consentire di poter effettuare specifica deroga al vigente Decreto n. U0060 del 14/7/2010 di recente emanazione, al fine di consentire al Commissario Straordinario, Dott. Mirabella, di procedere all'assunzione del personale medico e paramedico nel numero che sarà ritenuto necessario affinché la nuova struttura ospedaliera della città di Frosinone possa essere attivata nel più breve tempo possibile. IMPEGNA Tedeschi,Rodano,Scalia TUTTO CIO’ PREMESSO LA GIUNTA REGIONALE • Ad intraprendere le iniziative necessarie volte a ripristinare le disposizioni contenute nell’ex co.1 art. 2 della L.R. n. 19 del 2/05/1995, modificato successivamente dall’art. 39 della L.R. 29 dell’11/09/2003, in merito all’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali stabilita nella misura del 65% di quella percepita dai Parlamentari. N. 59 del 27 luglio 2010 Romanzi Oggetto: Indennità mensile di carica dei consiglieri regionali. Ripristino delle disposizioni del co.1 art.2 l.r. 19 del 2/05/1995. CONSIDERATO: • La crisi economica che sta attraversando il Paese; N. 60 del 28 luglio 2010 Oggetto: Carenza strutturale degli approdi per attività sportive legate alla vela. Il. CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 29 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 Premesso Tenuto conto - Che le attività sportive legate alla Vela ed al Diportismo, negli ultimi anni hanno subito un incremento annuo pari ad oltre il 40%; - Che costringere le Associazioni Sportive a destinare gran parte del loro budget al 'pieno pagamento' dei costi di gestione di cui sopra significa ridurre gli strumenti finalizzati all'ottimizzazione dell'attività sportiva stessa che, non va dimenticato, rappresenta ancora oggi, una sinergia di attività comprese tra l'educativo, il sociale e l'integrazione tra individui dì diverse fasce sociali e di età, nonché una grande opportunità per costruire il proprio futuro occupazionale; - Che una maggiore disponibilità di punti di attracco nei diversi porti della nostra Regione (di cui una parte riservata alle Associazioni Sportive che operano nel settore della 'vela sociale' garantendogli l'abbattimento dei costi di gestione) consentirebbe di investire in una nuova realtà da applicare nella coordinazione e nella prevenzione di alcuni disagi presenti nella nostra società, nonché di 'formare' molti giovani per 'nuove professioni' nel settore della 'marineria' Visto - Che questa incidenza è delineata sia nell'ambito organizzativo (si intenda con questo termine le Associazioni Sportive, Culturali e dilettantistiche che si occupano della promozione degli sport legati alla Vela ed al diportismo con maggiore attenzione alla 'vela sociale') che nel numero di praticanti regolarmente tesserati (siano essi atleti senior, atleti junior, atleti baby, agonisti e dilettanti, normodotati e portatori di handicap); - Che il numero degli approdi nei porti della nostra Regione non è aumentato in funzione della richiesta ed in numero direttamente proporzionale alla crescita riscontrata, risultando così totalmente insufficienti - Che nella Regione Lazio non esistono approdi per cabinati destinati ad uso sportivo e/o sociale a costi contenuti riservati alle Associazioni che si dedicano a tali scopi. per i motivi sopra esposti, IMPEGNA Considerato - Che i costi maggiori nella pratica di questi sport sono da imputare alla gestione delle imbarcazioni ed al relativo canone legato all'attracco in una delle qualsivoglia strutture portuali della nostra Regione; - Che numerosissime sono le motivazioni (soprattutto di reintegro sociale) che inducono soggetti 'disagiati' e/o portatori di handicap allo svolgimento delle attività sportive legate alla Vela, alla Marineria, al Diportismo con le tantissime Associazioni Sportive che se ne occupano attraverso progetti specifici ed occupando personale specializzato; - Che le suindicate Associazioni Sportive assicurano diffusione, conservazione e accessibilità alle attività legate allo svolgimento delle proprie, superando gli interessi commerciali, i limiti alla capacità di distribuzione delle attività sportive e le imposizioni del mercato; - Che le più volte citate Associazioni Sportive svolgono le loro attività senza finalità di lucro, economiche o commerciali, ricercando come unico beneficio lo sviluppo culturale, educativo e umano di coloro ai quali forniscono i loro servizi, e, quindi, operano per il miglioramento dei livelli di qualità della vita. La Presidente della Regione Lazio e gli Assessori competenti - a riorganizzare il 'sistema' degli approdi nella nostra Regione, adottando, d'intesa con gli organi competenti, un nuovo piano di indirizzo che preveda l'ampliamento delle strutture di approdo, favorendo l'alaggio, il rimessaggio e lo cura delle piccole imbarcazioni; - a co-finanziare, anche attraverso l'abbattimento dei costi suindicati, coloro che svolgono progetti finalizzati a scopi sociali come 'lo vela sociale' . Roma 27 luglio 2010. Foschi N. 61 del 28 luglio 2010 Oggetto: Revoca dell'accertamento del centro Ri.Rei di Santa Marinella come da determina della Regione Lazio del luglio 2009. IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PREMESSO 30 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 - che, nel settembre 2006 è stato conferito, in via temporanea ed urgente, al Consorzio di Cooperative Sociali Riabilitazione e Reinserimento (Ri.Rei), costituito ad hoc, con sede in Roma via Sannio n. 59, l'affidamento, senza gara di evidenza pubblica, dei sei Centri ex Anni Verdi (Onlus) dislocati a Roma e provincia che ospitano oltre mille utenti disabili con patologie gravi, in cui lavorano più di cinquecento operatori; - che, successivamente, tale affidamento è proseguito ininterrottamente fino ad oggi; - che la situazione all'interno dei Centri, sin dall'inizio della gestione Ri.Rei, risulta inadeguata sia per le cure riabilitative che per il soddisfacimento dei bisogni primari dei pazienti, tanto da suscitare veementi reazioni dei genitori volte al miglioramento del servizio; - che nel corso dell'anno 2007 lo stato in cui versano i centri è oggetto anche delle proteste delle organizzazioni sindacali che segnalano le difficili condizioni nelle quali sono costretti ad operare i dipendenti; CONSIDERATO - che il 14 ottobre 2008 l'Agud (Associazione genitori utenti disabili) ha sporto denuncia contro Ri.Rei al Prefetto di Roma sui disservizi e la mal a gestione del Centro di Santa Severa; - che il 6 novembre 2008 l'Agud ha presentato denuncia contro Ri.Rei al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) di Roma; - che nel dicembre 2008 la Procura della Repubblica di Civitavecchia, in seguito alla denuncia sporta dalla Federitalia, ha aperto un fascicolo affidando le indagini alla Guardia di Finanza di Civitavecchia; VISTO - che il 2 aprile 2009 il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), in seguito ad un'ispezione igienico sanitaria eseguita nel Centro di Santa Severa, ha rilevato numerose difformità (già evidenziate dal SISP della Asl Roma F il 25.08.2008) afferenti i requisiti minimi organizzativi, la destinazione d'uso degli ambienti e le insufficienti condizioni igienico sanitarie nonché una inadeguatezza complessiva della struttura che, a fronte dei cinquanta posti assegnati, avrebbe potuto ottenere una autorizzazione soltanto per venti; - che il 3 aprile 2009 l'Agenzia di sanità pubblica (ASP), dopo un mese di ispezioni effettuate in tutti i Centri Ri.Rei, nella relazione inviata al Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e al sub commissario alla Sanità Mario Morlacco, ha rilevato diffuse e sostanziali carenze presso i Centri, pronunciandosi negativamente su un eventuale accreditamento e sottolineando la presenza in merito ai progetti riabilitativi, di rilevanti "criticità", «la cui documentazione tecnica e tutto ciò che comporta una corretta documentazione delle attività svolte e dei loro esiti oltre che della qualità offerta. appare frammentaria. talvolta assente o insufficiente»; - che il 2 luglio 2009 con determina a firma del Direttore Regionale della Programmazione Sanitaria della Regione dott. Grippa la Regione ha revocato l'autorizzazione data con DGPR n.150/1996 al centro Ri.Rei. di Santa Marinella, condizionando gli effetti della revoca alla conclusione delle attività connesse alla ricollocazione dei pazienti presso altri istituti da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; - che la Azienda Asl Roma F, cui era stata demandata la ricollocazione dei pazienti in carico alla struttura Ri.Rei di Santa Marinella, non ha mai ottemperato alla determina della Regione Lazio adducendo, con nota del 6.08.2009 e del 17.09.2009, l'oggettiva impossibilità di individuazione, sul territorio di competenza, di strutture autorizzate in grado di assicurare la continuità assistenziale necessaria ai pazienti; - che il 18 dicembre 2009 l'Agud deposita alla Procura della Repubblica di Civitavecchia una dettagliata denuncia penale per maltrattamenti ai disabili presenti nel centro di Santa Severa a seguito della visita ispettiva effettuata 1'8 dicembre dal Consigliere regionale dott. Giuseppe Mariani presso il suddetto centro; CONSIDERATO ALTRESÌ - che la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un procedimento penale (n. di R.G. 18/2009) assegnato al Pm dott.ssa Cotronei, in seguito a denuncia sporta dal dott. Tommaso 31 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 D'Aprile, Presidente della Federconsumers-Italia, avente ad oggetto la gestione del centro ex Anni Verdi sito in località Santa Severa, Via del Tirreno I, attualmente gestito dal Consorzio di cooperative sociali Soc. Cop. Riabilitazione e Reinserimento Ri. Rei; - che la suddetta Procura ha aperto un procedimento penale (n. di R.G. 08/2010) assegnato al Pm dott.ssa Pinto in seguito a denuncia presentata il 18/12/2009 dalla Sig.ra Angelamaria Contona in qualità di Presidente Agud, avente ad oggetto le condizioni di vita e di cura dei disabili ricoverati nel centro ex Anni Verdi di Santa Severa; - considerato che il dott. Squarcione, Direttore Generale Asl Roma F, in data 5/1/2010, ha provveduto a far effettuare una ispezione, a seguito di un esposto della sig.ra Contona, dal cui verbale, a firma della dott.ssa Valentina lannucci, dirigente medico, e del sig. Massimo Marini, tecnico della prevenzione, si sottolinea che i locali del centro, in base alla loro superficie netta possono accogliere soltanto 22 utenti, a fronte dei 90 effettivi ospitati quotidianamente; - che, in data 15 aprile e 24 aprile 2010, la signora Contona ha presentato denuncia orale presso il Commissariato di Polizia di Civitavecchia a seguito dei numerosi sms ricevuti sulla sua utenza telefonica da parte degli operatori del centro di S. Severa che segnalavano la mancata osservanza dei livelli assistenziali minimi all'interno del centro, nonché la carenza di abbigliamento pulito con cui vestire i degenti disabili; - che, in data 23 aprile 2010, la stampa locale ha dato ampia visibilità allo stato di degrado in cui versa il centro, anche a fronte delle messa in cassa integrazione di 37 operatori della Ri.Rei, che ha ridotto drasticamente il già esiguo organico; RILEVATO CHE - sulla vicenda ben due interrogazioni - qui, nei considerata, in larga parte riprese sono pendenti presso il Consiglio Regionale del Lazio, presentate dal gruppo consiliare La Destra a prima firma del consigliere Storace, indirizzate alla presidente Polverini, aventi ad oggetto rispettivamente la richiesta di assicurare l'accesso, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai documenti amministrativi dell'Asl Roma F da parte della signora Pontoni (richiesta evasa dalla Asl solo parzialmente nella prima decade di luglio 2010) e di conoscere gli intendimenti della presidente Polverini circa “l'incresciosa situazione nella quale versa il centro di S. Severa e quali provvedimenti intenda adottare sia per garantire un'assistenza e una condizione igienica adeguate per gli utenti del centro che per salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti che operano nel centro stesso”; - nessuna risposta è stata data alle suddette interrogazioni ed alla richiesta di accesso agli atti formulata, a' sensi dell'art. 30, comma 3, dello Statuto della Regione Lazio, dal consigliere della Lista Bonino Pannella, Rocco Berardo, alla Asl Roma F in merito alla vicenda in oggetto; IMPEGNA il Presidente della Regione e gli assessorati competenti - a dare seguito, senza indugio, alla determina della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria della Regione Lazio, assunta il 2 luglio 2009, di revoca dell'autorizzazione di cui al DPGR n.150/l996; - a porre in essere tutto quanto necessario alla ricollocazione dei pazienti attualmente in carico alle strutture del Consorzio di Cooperative Sociali Riabilitazione e Reinserimento (Ri.Rei) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'adozione della presente Mozione; - ad adoperarsi per garantire un'assistenza terapeutica adeguate per pazienti ivi ricoverati; - ad attivarsi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti che operano nel centro stesso cercando di preservare la continuità terapeutica secondo la migliore pratica clinica; - a costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti che si dovessero istaurare all'esito della conclusione delle indagini, tuttora in corso, dell' Autorità Giudiziaria. Berardo,Rossodivita N. 62 del 28 luglio 2010 Oggetto: Situazione di sovraffollamento istituti penitenziari del Lazio. Atti consiliari 32 Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 Premesso che - la pena secondo l'articolo 27 della nostra Costituzione deve tendere alla rieducazione del condannato e non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità; - la legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) orienta il sistema detentivo verso finalità di recupero sociale; - nelle 207 carceri italiane vi sono oltre 68 mila detenuti mentre i posti letto regolamentari sono poco più di 43 mila; - l'Italia è il paese con il più alto tasso di affollamento in tutta Europa; - dall'inizio dell'anno ci sono già stati 34 suicidi nelle carceri italiane. Considerato che - il Ministero della Sanità ha disposto, con l'art 2 del Decreto Ministeriale del 5.7.1975 recante Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1968 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, che criterio idoneo per definire la capienza ottimale di una stanza è stato ritenuto quello per il quale "le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 per una persona e di mq. 14 per due persone, e, quindi, di ulteriori mq. 5 per ogni persona in più": - il Dpr 230/2000 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) stabilisce all'art. 6 che "i locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati"; all'art. 7 che "i servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo. dì doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati"; all'art. 13 che "negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone". - il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa ha stabilito in sette metri quadrati lo spazio minimo che deve essere messo a disposizione di un detenuto alloggiato in cella singola (Standard del Cpt. Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del Cpt; punto 43) e in quattro metri quadrati lo spazio addizionale per ciascun detenuto aggiuntivo: - nel luglio del 2009 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato "Italia per violazione dell'art. 3 della Convenziona Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo per aver alloggiato un detenuto in meno di tre metri quadrati nell'istituto penitenziario di Roma Rebibbia. La corte ha ritenuto che "una situazione tale non abbia potuto che provocare dei disagi e degli inconvenienti quotidiani per il richiedente, obbligato a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima stimata come auspicabile dal Cpt Agli occhi della Corte, la mancanza flagrante di spazio personale di cui il richiedente ha sofferto. è di per sé costitutiva di un trattamento disumano o degradante"; - con lettera circolare Gdap-0308424-2009 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato le Direzioni degli istituti di pena a prestare la dovuta attenzione affinché non vi siano indebite compressioni degli spazi vitali secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; - la competenza sanitaria in ambito penitenziario spetta per legge alle Regioni; - le associazioni A Buon Diritto e Antigone a seguito di un monitoraggio delle carceri italiane volto a valutare il rispetto degli standard sanitari previsti dalla normativa hanno verificato situazioni di gravissimo disagio e quindi hanno inviato esposti alle direzioni generali delle Asl competenti e ai sindaci affinché prendano provvedimenti diretti a ripristinate condizioni igienico-sanitarie minime; - il Lazio con Legge Regionale n. 31 del 6 ottobre 2003 ha istituito il Garante dei diritti dei detenuti; - il Lazio con la legge n. 7 del 2006 ha previsto azioni e iniziative per migliorare le condizioni di detenzione delle persone recluse. Visto che - le condizioni di vita nelle carceri laziali per i detenuti e di conseguenza anche per il personale sono oramai intollerabili; - nei quattordici istituti penitenziari del Lazio alla data del 30 giugno 2010 erano presenti 6.265 detenuti; - secondo il Ministero della Giustizia la capienza regolamentare degli stessi è pari a 4.608 posti letto; - il tasso di sovraffollamento raggiunge in alcuni istituti indici allarmanti che mettono a rischio la salute psico-fisica delle persone ristrette; - in molti istituti non vengono assicurati i diritti essenziali e i detenuti sono costretti a vivere in meno di 3 metri quadri; - a mero titolo esemplificativo nella Casa 33 Atti consiliari Regione Lazio IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010 Circondariale Regina Coeli di Roma, la cui capienza regolamentare è fissata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in 640 unità, erano presenti 1.073 detenuti; alcune celle pensate per 2 detenuti ospitavano fino a 6 detenuti; nelle celle, nonostante le elevate temperature notturne dell'istituto, la porta blindata la notte veniva lasciata chiusa; nella sezione nido del carcere di Rebibbia Femminile erano presenti 19 donne, ciascuna con un figlio. Una cella di circa 25 metri quadrati ospitava ben 12 persone tra madri e figli con meno di tre metri quadri a disposizione per essere umano. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale impegna il Presidente del Lazio e la Giunta 1. ad inviare sollecitazione ai Presidenti della Camera e Senato affinché a loro volta favoriscano l'immediata calendarizzazione di provvedimenti diretti a ridurre il sovraffollamento che sempre più mette a rischio i diritti umani dei detenuti; 2. a prevedere un Piano di sostegno per favorire l'affidamento terapeutico dei tossicodipendenti presso comunità esterne come previsto dalla vigente; 3. a dare piena attuazione alla legge n.7 del 2006 e a tutte le disposizioni riguardanti le condizioni di vita penitenziarie; 4. a trovare immediatamente una soluzione logistica e alloggiativa utile a portare fuori dall'ambiente carcerario i bambini sotto i tre anni ivi reclusi; 5. a prevedere un Fondo eccezionale di solidarietà per i diritti fondamentali dei detenuti dimittendi; 6. a dare indicazione alle Asl di prendere in carica la sanità penitenziaria senza ulteriori ritardi. 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