Consiglio Regionale del Lazio

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Consiglio Regionale del Lazio
RESOCONTO STENOGRAFICO
IX LEGISLATURA
Consiglio Regionale del Lazio
Seduta n. 6.1
di
Mercoledì 4 Agosto 2010
Servizio Aula, Commissioni - Area Resocontazione
IX LEGISLATURA - RESOCONTO STENOGRAFICO - SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2010
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
6.1
SEDUTA DI
MERCOLEDI’ 4 AGOSTO 2010
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE
**********
Ufficio di Presidenza
Presidente: Mario Abbruzzese
Vicepresidenti: Raffaele D’Ambrosio; Bruno Astorre
Consiglieri Segretari: Claudio Bucci; Gianfranco Gatti; Isabella Rauti
Gruppi consiliari
Lista Renata Polverini: LRP; Il Popolo della libertà: Pdl; Partito democratico: Pd; Unione di centro: Udc;
Italia dei valori: Idv; Federazione della sinistra: Fds; La Destra: LaD; Lista Bonino-Pannella Federalisti
europei: LBP-Fe; Sinistra ecologia libertà con Vendola: Sel-V; Lista civica cittadini/e: Lcc/c; Movimento
per le autonomie: MpA; Partito Socialista Italiano: Psi; Verdi: Verdi; Gruppo Misto: Misto.
Giunta regionale
Presidente: Renata Polverini; Vicepresidente: Luciano Ciocchetti
Assessori: Politiche del Territorio e dell’Urbanistica: Luciano Ciocchetti; Enti Locali e Politiche per la
sicurezza: Giuseppe Cangemi; Bilancio, Program. economico-finanziaria e partecipazione: Stefano Cetica;
Lavoro e Formazione: Mariella Zezza; Turismo e Marketing del ‘Made in Lazio’: Stefano Zappalà;
Ambiente e Sviluppo sostenibile: Marco Mattei; Cultura, Arte e Sport: Fabiana Santini; Attività produttive e
Politiche dei rifiuti: Pietro Di Paolantonio detto Di Paolo; Infrastrutture e Lavori Pubblici: Luca Malcotti;
Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali: Angela Birindelli; Politiche della Mobilità e del
Trasporto Pubblico Locale: Francesco Lollobrigida; Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e
Tutela dei Consumatori: Teodoro Buontempo; Politiche Sociali e Famiglia: Aldo Forte; Risorse Umane,
Demanio e Patrimonio: Fabio Armeni.
INDICE
PRESIDENTE…………………………………..3
Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE…………………………………..3
Approvazione processi verbali
PRESIDENTE…………………………………..4
Ordine dei lavori
PRESIDENTE…………………………………..4
Allegato
- Interrogazioni e mozioni annunziate…………..5
Seduta precedente n. 5 di martedì 27 luglio 2010
Atti consiliari
3
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
La seduta inizia alle ore 11,50
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ABBRUZZESE
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta n. 6
del 4 agosto 2010.
Comunicazioni del Presidente
PRESIDENTE.
Comunico,
ai
sensi
dell'articolo 55 del Regolamento del
Consiglio regionale, che sono state presentate
le seguenti Proposte di legge e di
deliberazione:
Proposta di legge n. 50 del 26 luglio 2010 di
iniziativa del Consigliere Bucci concernente:
“Misure per favorire l’utilizzo del telelavoro
nelle piccole e medie imprese del Lazio”;
Proposta di legge n. 51 del 27 luglio 2010 di
iniziativa del Consigliere D’Annibale
concernente: “Norme in materia di sostegno
all’accesso e all’esercizio delle professioni
intellettuali”;
Proposta di legge n. 52 del 27 luglio 2010 di
iniziativa
del
Consigliere
Storace
concernente:
Interpretazione
autentica
dell’art. 1 e dell’art. 3 Legge regionale Lazio
13 gennaio 2005, n. 2, B.U.R 20 gennaio
2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di
elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale”;
Proposta di legge n. 53 del 27 luglio 2010 di
iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio,
Colagrossi, Bucci, Tedeschi concernente:
“Norme in materia di sostegno alla
cooperazione,
al
mutuo
aiuto
e
all’associazionismo delle famiglie nelle
situazioni critiche, di disagio e disabilità”;
Proposta di legge n. 54 del 27 luglio 2010 di
iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio,
Colagrossi, Bucci, Tedeschi concernente:
“Istituzione dei centri di accoglienza
comunali per le persone senza fissa dimora”;
Proposta di legge n. 55 del 27 luglio 2010 di
iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio,
Colagrossi, Bucci, Tedeschi, concernente:
“Norme a tutela del lavoro presso le strutture
della Regione Lazio”;
Proposta di legge n. 56 del 27 luglio 2010 di
iniziativa dei Consiglieri Rodano, Maruccio,
Colagrossi, Bucci Tedeschi concernente:
“Tavolo permanente di confronto per la
partecipazione e la tutela dei diritti del
cittadino e monitoraggio sul grado di
soddisfazione dell’utenza in relazione ai
servizi sanitari e sociosanitari”;
Proposta di legge n. 57 del 28 luglio 2010 di
iniziativa dei Consiglieri Zaratti, Nieri
concernente: “Norme per la riforma
ecologica dell’amministrazione regionale,
degli enti locali e degli enti pubblici della
Regione Lazio”;
Proposta di legge n. 58 del 28 luglio 2010 di
iniziativa dei Consiglieri Zaratti, Nieri
concernente: “Indirizzi e competenze per la
individuazione, progettazione e gestione dei
distretti eco-industriali e delle aree produttive
ecologicamente attrezzate”;
Proposta di legge n. 59 del 29 luglio 2010 di
iniziativa dei Consiglieri Miele, Rauti
concernente:
“Disposizioni
concernenti
l’assegno vitalizio dei consiglieri regionali.
modifiche all’art. 8 della legge regionale 2
maggio 1995, n. 19 (“Disposizioni in materia
di indennità dei consiglieri regionali”, e
successive modifiche) e all’art. 10 della legge
regionale
16
marzo
1973,
n.
7
(Determinazione delle indennità, rimborsi
spese e norme sulla previdenza dei
consiglieri della Regione Lazio)”;
Proposta di deliberazione n. 8 del 30 luglio
2010 di iniziativa del Consigliere Di Stefano
Enzo
concernente:
“Istituzione
della
commissione consiliare speciale “Giochi
olimpici 2020”.
Comunico che sono state presentate le
interrogazioni dal n. 84 al n. 101 e le mozioni
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Atti consiliari
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dal n. 56 al n. 62 tutte distribuite in copia ai
Consiglieri. Le interrogazioni saranno iscritte
all’ordine del giorno secondo i termini
stabiliti nell’articolo 101, terzo comma del
Regolamento e le mozioni secondo i termini
stabiliti nell’articolo 93, primo comma del
Regolamento a meno che il Consiglio non
decida di anticiparne la discussione.
Se non vi sono obiezioni, così resta
stabilito.
(Così resta stabilito)
*****
domani 5 agosto, i subemendamenti potranno
essere presentati fino alle ore 10,30, invece,
del 6 agosto 2010
Buon lavoro a tutti.
La seduta è sospesa.
La seduta è sospesa alle ore 11,53
************************************
Resocontisti interni
Gabriella Mostarda
Emilia Di Meo
Assistente
Antonio D’Acunzo
Approvazione processi verbali
PRESIDENTE. E’ stato distribuito per
l’approvazione da parte del Consiglio il
verbale relativo alla seduta n. 5 del 27 luglio
2010.
Se non vi sono obiezioni il verbale si
intende approvato.
Revisore
Stefano Mostarda
Responsabile
Sezione Resocontazione
Stefano Mostarda
Direttore
Servizio Aula, Commissioni
dr. Onoratino Orticello
(E’ approvato)
*****
Ordine dei lavori
PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, ho
ricevuto oggi, da parte della VI Commissione
consiliare, il parere sulla proposta di legge n.
48 iscritta all’ordine del giorno della odierna
seduta consiliare. Prendo atto che questa
mattina alle ore 11,15 il parere è stato
notificato a tutti i consiglieri e pertanto, visto
l’articolo 23 comma 3 del Regolamento nel
quale è previsto che la documentazione
inerente gli argomenti da trattare debba
essere disponibile almeno 48 ore prima
dell’inizio della discussione, dispongo
l’aggiornamento della seduta alle ore 11,30
del 6 agosto 2010.
Riguardo l’attività emendativa del testo
pervenuto dalla Commissione, visti i commi
1 e 2 dell’articolo 67 del Regolamento,
stabilisco che il termine per la presentazione
degli emendamenti scadrà alle ore 11,30 di
5
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Allegato
Interrogazioni
N. 84 del 26 luglio 2010
Oggetto: situazione DEA Il livello San Camillo Forlanini.
Il sottoscritto consigliere regionale Nicola Illuzzi
PREMESSO CHE
• Ai sensi della DGR 420 12/6/2007 e successive
integrazioni il Dea Il livello San CamilloForlanini costituisce centro di riferimento per la
rete dell' Emergenza, oltre ad essere centro Hub
per le patologie cardiovascolari, neurovascolari,
cardiochirurgiche e neurochirurgiche e trauma
center, di un'area che comprende le ASL RM
C,RM D,RM H e parte RM 8 oltre al territorio
della ASL LT fino a Formia e Gaeta.
• La popolazione che insiste su questo DEA è
superiore a 1.200.000 abitanti.
• Gli accessi giornalieri in Pronto Soccorso sono
di poco inferiori a 200 con picchi di 240.
• La percentuale dei ricoveri oscilla dal 17% al
20% ed è in linea con le medie nazionali.
• Il 2-3% dei ricoveri avviene in strutture private
accreditate per mancanza posti letto e 15 pazienti
ogni giorno in media, attendono il ricovero in
barella in Pronto Soccorso per tempi anche
superiori alle 24 ore fino a 72 ore.
• Mediamente sono presenti in Pronto Soccorso
50 pazienti (fino a 80 nelle ore diurne, fino a 30
nelle ore notturne)
• Dalle statistiche effettuate nel 2009 il
fabbisogno di posti letto per il Pronto Soccorso è
di 40 letti per acuti/die. Sono disponibili in media
poco più della metà.
• Più del 600/0 degli accessi è costituito da codici
verdi e bianchi e di questi oltre 1'80% viene
dimesso a domicilio.
• I tempi di attesa per la prima visita sono inferiori
a 15 minuti per i codici gialli ,O minuti per i
codici rossi, ma superiori ai 90 minuti in media
per i codici verdi con punte di oltre 180 minuti.
• Il 40% dei pazienti trasportati dall'Ares 118
viene dimesso a domicilio (accesso improprio o
patologia risolvibile in DEA I livello).
CONSIDERATO CHE
• L'Unità Operativa autonoma di Pronto Soccorso
è stata soppressa dalla Direzione Generale
dell'Azienda San Camillo-Forlanini nel Gennaio
2009 e ricondotta all'interno della UO di
Medicina d'Urgenza, perdendo di fatto la
necessaria autonomia gestionale ed organizzativa.
• In Pronto Soccorso in base agli accessi
dovrebbero essere presenti 24 medici, oltre al
Responsabile, attualmente ne sono presenti solo
19 compreso il Responsabile ( 3 dei quali parttime).
• Dovrebbero essere presenti 92 infermieri; al
momento ne sono presenti 74 (12 dei quali parttime).
• Sono state richieste barelle almeno 5 volte
nell'ultimo anno, poltrone per pazienti autonomi,
monitors multiparametrici, elettrocardiografi,aste
porta flebo e ristrutturazione dei locali del Pronto
Soccorso per ampliare gli spazi di visita con
progetti già presentati e a costi contenuti.
INTERROGA
La Presidente Renata Polverini per sapere se è a
conoscenza della situazione sopra descritta e quali
provvedimenti urgenti intenda adottare a sostegno
delle categorie interessate al fine di non
permettere un aggravarsi della situazione sopra
descritta.
Illuzzi
N. 85 del 26 luglio 2010
Oggetto:
Chiarimenti
su
controversia
Associazione "Oikos - una casa per vivere" Regione Lazio.
PREMESSO CHE
• L' "Oikos - una casa per vivere" - Persone
Autistiche Onlus è una associazione di genitori e
familiari stretti di persone autistiche che si è
costituita nel 1997 con la finalità di garantire una
vita dignitosa a ragazzi autistici, rifiutando
qualsiasi forma di istituzionalizzazione o di
assistenza prettamente sanitaria;
• Nel 1998 l'Associazione istituì una casa famiglia a Roma, anticipando e sostenendo tutti i
costi autofinanziandosi, per poi ottenere una
convenzione con il Comune di Roma. Ad oggi, in
questa casa, vivono insieme, ormai da dodici anni,
persone autistiche, le quali, grazie all'aiuto di
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operatori specializzati, riescono a condurre una
vita dignitosa e serena;
• Nel 2002 l'Associazione partecipò ad un bando
di gara della Regione Lazio sulla scorta del D.M.
470/2001 per l'avviamento ed il mantenimento del
primo anno di attività di strutture socio assistenziali per persone disabili. Fu presentato un
progetto per una casa - famiglia in una villa a
Nettuno;
• Con Determinazione n. 35 del 21 febbraio 2003,
l'Associazione veniva ammessa a finanziamento
ai sensi della D.G.R. n 1075 del 2 agosto 2002 per
la realizzazione del progetto "Una casa per
vivere" a Nettuno, per la somma di €. 654.068.49;
• Con Deliberazione n. 924 del 26/10/2005 e
successiva Determinazione dirigenziale del
15/11/2005 al fine di consentire la prosecuzione
dell'attività dell'Associazione, su proposta della
Regione Lazio, tramite i fondi previsti dalla
tabella B delle Leggi di Bilancio, la "Oikos una
casa per vivere " ha ottenuto un finanziamento
pari ad un importo di €. 366.250.00;
• Nel marzo 2006 i fondi erogati dalla Regione
Lazio (€. 366.250.00) per la gestione della casa famiglia di Nettuno furono sequestrati dalla
magistratura di Velletri a seguito di un avviso di
garanzia contro l'Associazione;
• Tale procedimento fu intrapreso nei confronti
dell'Associazione rea di aver omesso informazioni
che avrebbero compromesso la legittimità alla
partecipazione al bando del 2002 e dei successivi
finanziamenti.
RITENUTO CHE
• Il processo, celebrato a seguito del rinvio a
giudizio, si è concluso in data IO marzo 2009 con
assoluzione piena e contestuale ordine di
dissequestro dei fondi stanziati e mai erogati;
• A seguito della sentenza, Francesca Tronfi,
presidente dell'associazione, si è rivolta con
lettera indirizzata all'allora Presidente della
Regione Lazio, On Esterino Montino e
all'Assessorato Politiche Sociali per richiedere la
disponibilità dei fondi oggetto del Procedimento,
sollecitando anche l'Avvocatura Regionale,
considerato che l'Associazione, a seguito del
processo definito "ingiusto" ha subito gravi
ripercussioni economiche, operando, senza i
benefici dei fondi regionali, con le proprie forze e
garantendo, comunque, il pagamento degli
stipendi e tutti gli oneri del personale (Inps , Inail
etc.), nonché la gestione quotidiana della casafamiglia (utenze, affitto etc.);
• Ad oggi, questi fondi non sono stati ancora
erogati;
SI INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
A sollecitare gli uffici competenti al pagamento
delle somme dovute per l'attività svolta dalla
"Oikos - una casa per vivere" condotta nel
territorio di Nettuno al fine di garantire quei diritti
sanciti per i ragazzi autistici e per le loro famiglie
che vi risiedono, nonché per sostenere gli obiettivi
sociali che l'Associazione stessa si prefigge e per
l'equipe di 25 persone tra operatori sociali ,
psicologi ed educatori che vi lavorano.
Storace,Buonasorte
N. 86 del 26 luglio 2010
Oggetto: chiusura Casa del Parto Ospedale Grassi
di Ostia.
Premesso che:
- nel marzo 2009 è stata inaugurata presso
l'Ospedale G. B. Grassi di Ostia la Casa per il
Parto Naturale "Acqualuce";
- l'attività della Casa del parto segue le fasi della
gestazione fisiologica fino al parto spontaneo
evitando l'ospedalizzazione;
- la Casa è l'unica struttura del SSN del centro-sud
dedicata al parto naturale ed è stata realizzata
grazie al contributo di uno sponsor privato e
quindi a costo zero per le casse statali e regionali ;
- nel primo anno di gestione sperimentale la Casa
ha funzionato senza l'attribuzione di personale
specifico ma attraverso l'impiego di ostetriche in
rotazione su altri servizi;
Considerato che:
- nonostante le difficoltà derivanti dalla carenza di
personale, il primo anno di sperimentazione ha
visto risultati molto positivi per l'attività della
Casa con 33 parti all'attivo ;
- il servizio ha dimostrato di essere molto gradito
all'utenza ed un numero sempre maggiore di
donne stava facendo richiesta di poterne usufruire,
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poco
mandato alle ASL territorialmente competenti di
procedere al trasferimento ad altri presidi pubblici
dell'attività "per acuti" attiva, tra gli altri, presso
l'ospedale di Sezze;
- il personale necessario all'implementazione del
servizio, la cui attribuzione era prevista al termine
della sperimentazione, non è stato assegnato;
- nel mese di luglio 20l0 l'attività della Casa è
stata sospesa;
EVIDENZIATO
Che l'ospedale "San Carlo" di Sezze, del polo di
Latina Nord, svolge le proprie attività nelle
specialità di "geriatria" e di "medicina generale"
ma funge altresì da padiglione del nosocomio
Santa Maria Goretti di Latina grazie soprattutto al
Day Surgery chirurgico, al Day Hospital, alla
presenza dell'università, e ai reparti di chirurgia
generale e di oculistica, rivestendo un ruolo
strategico nell'offerta sanitaria dei Monti Lepini a
beneficio dei cittadini dell'area Nord della
provincia di Latina;
visto il suo approccio
medicalizzato al parto;
naturale
e
Rilevato che:
Interroga il Presidente della Giunta
Per sapere
- Le motivazioni della mancata attribuzione del
personale necessario alla Casa del parto naturale
"Acqualuce" dell'Ospedale G. B. Grassi di Ostia e
le cause che hanno portato alla sospensione del
relativo servizio.
Nieri,Rodano,Peduzzi,Zaratti
N. 87 del 27 luglio 2010
ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO
ON. MARIO ARRRUZZESE
ex art. 99, co. 11, Reg. Consiglio Regionale del
Lazio, per la ricezione del presente atto e la
successiva trasmissione alla
ECC.MA
LAZIO
GIUNTA
REGIONALE
CONSIDERATO
Che la struttura di Sezze è, allo stato attuale,
destinata alla chiusura in quanto 1' ospedale ed i
servizi ospedalieri saranno trasferiti;
RITENUTO
Che la struttura di Sezze sarà utilizzata per fornire
servizi di assistenza non più a carattere
ospedaliero ma come poliambulatori e strumenti
per la diagnostica.
Tutto ciò premesso, evidenziato, considerato,
ritenuto, la sottoscritta, si permette di formulare la
presente interrogazione, ex artt. 99, co. I, del Reg.
Consiglio Regionale del Lazio e, pertanto,
DEL
Interrogazione,
con richiesta di riconoscimento del relativo
carattere di urgenza, nonché con richiesta di
risposta scritta ex art. 101 del Reg. Consiglio
Regionale del Lazio, afferente alla situazione
dell'Ospedale sito in Sezze (LT)
La sottoscritta On. Gina Cetrone, consigliere del
Consiglio Regionale del Lazio,
PREMESSO
Che nel Decreto del Presidente della Regione
Lazio on. Renata Polverini, in qualità di
Commissario ad acta, del 48 del 3 1 maggio 20 10
recante il "Piano degli interventi per la
riconduzione dell'offerta ospedaliera per acuti,
riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica
agli standard previsti dal Patto per la Salute 20102012" si prevede che entro il 31.12.2010 si darà
CHIEDE
all'Ecc.ma Giunta Regionale del Lazio se la stessa
ritiene l'opportunità di avviare le necessarie
procedure al fine di verificare l'esigenza di
salvaguardare il presidio ospedaliero di Sezze
evitandone di fatto la chiusura mediante la mera
riconversione in Presidio Territoriale di
Prossimità (PTP) .
Sarei grata all'Ecc.ma Giunta Regionale del Lazio
se la stessa volesse riconoscere che la presente
interrogazione ha carattere di urgenza e se,
inoltre, potessi ottenere dalla medesima, in
riscontro alla presente interrogazione, una risposta
scritta ex art. 101 Reg. Consiglio Regionale del
Lazio.
Con Deferenti Ossequi e Perfetta Osservanza.
On. Gina Cetrone
Atti consiliari
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Regione Lazio
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N. 88 del 27 luglio 2010
Oggetto: Sospensione immediata per illegittimità
riscontrate nella deliberazione n. 32 del 9
dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio,
concernente adozione del Piano di Assetto del
Parco di Veio.
I1 sottoscritto Angelo Bonelli Capogruppo dei
Verdi
Premesso che:
I1 Parco Naturale di Veio è stato istituito con
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in
materia di aree naturali protette", (articolo 44).
Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 il
Consiglio Direttivo del17Ente Parco di Veio ha
adottato il Piano di Assetto, e nella stessa delibera
è stato dato mandato al Direttore-Coordinatore
del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di
Piano gli adeguamenti conseguenti alle
Deliberazioni preliminari di cui al verbale della
seduta del 9/12/2009, infatti nei successivi 20
giorni e stato poi "adeguato" ed integrato sia nelle
Norme Tecniche di Attuazione che negli elaborati
grafici dal Direttore senza ratifica del Consiglio
Direttivo.
Nelle premesse della delibera di adozione si
evince che il 9.12.2009 sono state effettuate 2
distinte votazioni preliminari riguardo a:
"inserimento di aree agricole non di pregio in
zona D" e "inserimento di aree agricole non di
pregio suscettibili di trasformabilità in zona D5.
Si desume altresì che con la stessa delibera di
adozione sia stato votato un Piano di Assetto del
Parco di Veio con l'elaborato A7 (relativo alla
"Carta organizzazione territorio") e I'elaborato A3
(relativo alle "Nome tecniche attuative") che non
riportavano a quel momento né la individuazione
cartografica né la disciplina delle sottozone D5,
dal momento che proprio con tale delibera è stato
dato <<mandato al Direttore-Coordinatore del
Piano di Assetto di apportare agli elaborati di
Piano gli adeguamenti conseguenti alle
Deliberazioni preliminari di cui al verbale della
seduta del 9/12/2009>>;
Nei successivi 20 giorni il Direttore che il
9.12.2009 aveva <<espresso, in merito alla...
deliberazione, parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa ed alla
legittimità della stessa>>, ha provveduto ad
"adeguare" il Piano secondo dei criteri ad oggi
sconosciuti ed ha integrato le Nome Tecniche di
Attuazione introducendovi il comma 8.5 de117art.
28, riguardante la nuova sottozona D5 (relativa
alla trasformabilità delle aree agricole) con la
stessa identica disciplina che era stata data
precedentemente anche alle sottozone D3 (punto
1 del comma 8.1 dell'art. 28 della NTA), dove e
possibile realizzare però anche nuovi campeggi
(punto 2) ed ulteriori abitazioni residenziali
ne117ambito di piani di recupero dei nuclei sorti
spontaneamente (punto 3): anziché traslare tale
disciplina per assegnarla esclusivamente alle
nuove sottozone D5 (come previsto nella
deliberazione n. 32/09), il Direttore l'ha
mantenuta anche per il punto l) delle sottozone
D3, con un chiaro doppione e con una evidente
disparità di trattamento a favore dei proprietari
delle aree destinate a sottozona D3.
Il Direttore ha inoltre provveduto a modificare
tutti gli elaborati grafici adottati il 9.12.2009
trasformando in sottozone DI5 un certo numero di
sottozone D/3, in base a "scelte" fatte secondo
criteri che restano non dichiarati e risultano
comunque non dettati dal Consiglio Direttivo
nella delibera di adozione.
Sotto l'aspetto giuridico va peraltro messo in
evidenza che le Norme e gli elaborati grafici sono
stati successivamente modificati dal Direttore
senza un contestuale atto di annullamento da parte
del Consiglio Direttivo di quelli corrispondenti
fatti oggetto di modifica, per introdurre le nuove
sottozone D5 (come quanto meno le Norme
Tecniche di Attuazione e le Tavole di
zonizzazione): ne deriva che da un punto di vista
giuridico in questo momento sarebbero
pienamente vigenti anche le Norme e gli elaborati
grafici così come adottati il 9.12.2009, in quanto a
tutt'oggi non annullati da nessun atto successivo.
Premesso che:
Indipendentemente
dal
suddetto
procedimento, il Piano di Assetto presenta
molteplici vizi di legittimità, tra cui in
particolare:
> la palese violazione dei minimi livelli di
tutela imposti dai Piani Territoriali Paesistici
(PTP) n. 1517 e n. 4 e dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR);
> la violazione della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
specie nella mancata redazione del Rapporto
Ambientale contestualmente alla redazione del
Piano di Assetto.
Premesso che:
Riguardo alla violazione soprattutto delle
prescrizioni di inedificabilità imposte da PTP e
PTPR, risulta dalla stessa delibera di adozione che
Atti consiliari
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Regione Lazio
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é stata riconosciuta ed approvata a maggioranza
semplice di 3 voti (su un totale di 7 prescritto per
legge) la «necessità di individuare graficamente
su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli
di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR
in termini di osservazioni specifiche al PTPR>>
che in base al dispositivo della medesima delibera
sono poi da <<trasmettere con separata nota ai
competenti uffici regionali, da approvare con
successiva
deliberazione
del
Consiglio
Direttiva>>.
Non risulta invece che la separata nota sia stata
a tutt'oggi approvata dal Consiglio Direttivo e
trasmessa all' Assessorato all'urbanistica della
Regione Lazio.
Allo stesso riguardo va rilevata l'estrema
contraddittorietà del comma 10 dell'articolo 24
delle Norme Tecniche di Attuazione, che è
relativo alla "Configurazione e disciplina
generale" e che testualmente dispone che <<per
quanto non disciplinato, si rinvia alle norme del
Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni
regionali. Nel caso in cui la normativa di detti
strumenti non fosse coerente, si applica la norma
più restrittiva>>: oltre a non considerare che
esistono tanto i PTP n. 4 e n. 15/7 quanto il PTPR,
la norma parla in modo paradossale di "non
coerenza" di detti strumenti, quasi a significare
che ad essere sovraordinate siano le destinazioni
scelte del Piano di Assetto sui PTP/PTPR e non
l'esatto contrario, per cui la norma più restrittiva
da applicare non sarebbe quella imposta dai PTP
e/o dal PTPR ma quella del Piano di Assetto.
Si coglie l'occasione per rilevare come secondo
il 4" comma dell'art. 18 delle Norme <<il piano
dispone l'attuazione degli interventi così come
individuati nelle schede progetto ad esso allegate,
anche in deroga alle specifiche prescrizioni di
zona limitatamente alle zone C e D>>: in modo
del tutto incoerente le Norme abdicano alla loro
valenza prescrittiva e si esautorano di fatto,
perché delegano a delle semplici schede progetto
di carattere prevalentemente descrittivo il "potere"
di derogare non solo a sottozone del tipo D/3 e
D/5 (magari già in difformità da PTP e10 PTPR),
ma anche alle zone "C" dove ai sensi del punto 3)
della lettera f) del 1 O comma dell'art. 26 della
legge regionale n. 2911997 non sono ammesse
nuove costruzioni, ma solo manutenzioni
ordinarie, manutenzioni straordinarie e restauri e
risanamenti conservativi.
Considerato che:
L'Associazione Verdi Ambiente e Società VAS,
Circolo Territoriale di Roma, con nota prot. n. 1
del 1 febbraio 2010 ha chiesto all'Ente Parco di
Veio (la nota è stata inviata per conoscenza anche
alla Direzione Ambiente della Regione Lazio)
l'annullamento in autotutela della delibera di
adozione di cui all'oggetto e di tutti gli atti
connessi per diverse disposizioni illegittime, in
particolare le difformità con i PTP ed il PTPR che
sono contenute specificatamente nelle sottozone
D3 e D5.
Considerato che:
Nella proposta di piano di assetto redatta e
consegnata dalla S.r.l. "Cles" nel 2003, per i 5
"Parchi Territoriali" era stato previsto un indice di
fabbricabilità territoriale di 10 mc ad ettaro (5"
comma dell'art. 20 delle Norme), localizzabile
solo nelle zone D.
Invece, in tutte le 5 schede progetto relative ai
"Parchi territoriali", allegate alle "Norme
Tecniche Attuative" del Piano di Assetto adottato
il 9.12.2009, le "prescrizioni" stabiliscono che
complessivamente, è consentita l'edificazione con
un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad
ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici
esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione
di parco compresa in un programma attuativo,
localizzabile in zona C e D di Piano di Assetto;
I1
"Parco
Territoriale
di
Veio
e
dell'Inviolatella" ricomprende al suo interno
l'intero comprensorio a nord dell'antica città di
Veio che il P.T.P. n. 1517 destina a zona di tutela
integrale di inedificabilità assoluta, dove invece il
Piano di Assetto consente di costruire tanto nelle
sottozone C 1 quanto nelle sottozone D3.
Visto che:
I1 Piano di Assetto del Parco di Veio, così
come adottato il 9.12.2009, in modo del tutto
contraddittorio
ha
tenuto
conto
della
compensazione urbanistica di "Borghetto S.
Carlo", peraltro non ancora perfezionata con la
cessione gratuita delle aree al Comune di Roma,
attestando la perimetrazione definitiva sulla via
Cassia, mentre invece ha confermato per
"Volusia" la perimetrazione provvisoria come
perimetrazione definitiva, benché fosse avvenuta
la completa cessione delle aree al Comune.
Rilevato che:
In base a questa esclusione, del tutto immotivata
ed incoerente, a circa 2 mesi di distanza dalla
adozione del Piano di Assetto, il Comune di
Roma ha rilasciato il permesso di costruire n. 78
del 18 febbraio 2010 per la realizzazione di un
edificio residenziale in via Casalattico n. 40 su
Atti consiliari
10
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
un'area di mq. 5.180 che è esterna alla
premetrazione definitiva scelta, ma che per 213
circa il P.T.P. n. 1517 destina a zona di tutela
orientata con divieto di edificabilità.
Considerato che:
L'originario Consiglio del Parco di 7 membri ha
adottato il Piano con il numero minimo per la
validità della seduta di 4 consiglieri perché due
consiglieri "incompatibili con l'adozione" hanno
dichiarato il loro status solo il 5/11 u.s., dopo aver
partecipato a tutta la fase di indirizzo e di
elaborazione del Piano.
Dal confronto con la delibera di adozione del
piano di Assetto pubblicata sul sito, che riporta gli
assenti alla seduta del Consiglio Direttivo del
9.12.2009, si deduce che in data 5 novembre 2009
a dichiarare di essere in conflitto di interessi (e di
non poter quindi votare l'adozione del Piano di
Assetto) sono stati i consiglieri Tullio Cardarelli
(in rappresentanza della Comunità del Parco) e
Filippo Gasparri.
Considerato che:
Nove giorni prima della adozione del Piano di
Assetto erano stati rilevati “aspetti di incongruità
sia con le direttive date dal Consiglio Direttivo a
verbale sia con i Piani Sovraordinati”, che altri
non possono essere che i PTP ed il PTPR.
Dal confronto con il preambolo della delibera di
adozione, in cui si riconosce la <<necessità di
individuare graficamente su apposita tavola le
difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità
(inedificabilità) previsti dai PTP e dal PTPR in
termini di osservazioni specifiche al PTPR>>, in
contrasto con la Sentenza della Corte
Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008 che ha
sancito la cogente prevalenza dei piani paesistici
sulla pianificazione delle aree naturali protette, ed
in violazione dell'art. 9 della Costituzione.
Considerato che:
Nei giorni precedenti l'adozione del piano è
stato riproposto il progetto di un "Parco Tematico
del Cinema e della Televisione" del Centro di
Produzione “Videa”, all'interno del Parco di Veio.
Secondo un nota del Comune del 2004 il Centro
di Produzione "Videa" è proprietario di circa 40
ettari a ridosso della sponda destra del Fosso della
Torraccia, dei quali sono utilizzati solo i 7 su cui è
stato realizzato lo stabilimento cinematografico
dopo che il P.R.G. di Roma del 1965 aveva
destinato il comprensorio a sottozona LI1 (attività
industriali grandi e medie), comunque non
interamente rispettata: vi sono state infatti
realizzate costruzioni abusive per mq. 2.799.00,
che hanno ottenuto le concessioni edilizie in
sanatoria n. 207326 e n. 207328 del 14.12.1999.
Sempre secondo la nota del Comune, vi sono
stati realizzati 60.000 mc. in tutto.
Dopo il vincolo automatico imposto dalla
cosiddetta "legge Galasso" n. 43 111985 su
entrambe le sponde del Fosso della Torraccia, il
P.T.P. n. 1517 (adottato nel 1987 e
definitivamente approvato con la legge regionale
n. 2411998) ha destinato a zona di tutela integrale
l'intero fondovalle del fosso vietando "la
costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture
e materiali precari" e prescrivendo il preciso
obbligo non solo "di destinare queste aree a
Riserva Integrale e10 Orientata", ma di demolire i
"manufatti di tipo industriale ed artigianale
(capannoni ed altro)".
Anche in considerazione dei vincoli "Galasso"
vigenti sull'area e delle prescrizioni del P.T.P. n.
15/7, la cosiddetta "Variante di Salvaguardia''
adottata dal Consiglio Comunale a luglio del 1991
ha cambiato la destinazione urbanistica della
sottozona L1, assegnando all'area la destinazione
a zona agricola H, sottozona H/3, con indice di
edificabilità di 0,01 mc/mq su un lotto minimo di
5 ettari.
Avverso la "Variante di Salvaguardia" è stato
presentato ricorso alla Sezione I del T.A.R. del
Lazio, che con decisione n. 1946194 del
22.6.1994, pubblicata il 12.12.1994, ha accolto
l'istanza: ma il Comune di Roma ha a sua volta
fatto ricorso al Sezione IV del Consiglio di Stato
che con decisione n. 6401 de11'8.6.2004 ha
accolto l'appello ed annullato la sentenza del TAR
del Lazio, condannando la S.p.A. "Centro di
Produzione Videa" e la S.r.l. "Cristaldi Film" a
rifondere le spese, le competenze e gli onorari del
grado di giudizio.
I1 "Piano delle Certezze" adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.
92 del 28.5.1997 (poi approvato nel 2002) ha
destinato l'area in questione alla nuova sottozona
agricola H2, con indice di edificabilità di 0,005
mc/mq su un lotto minimo di 10 ettari.
Alla fine del 1997 è stato istituito il parco
regionale di Veio secondo una perimetrazione
provvisoria dentro cui ricade il Centro di
Produzione "Videa", che nel 2000 ha chiesto
all'Ente Parco di Veio la conferma della
destinazione L1 produttiva cinematografica per
consentire "di ampliare le proprie strutture ai fini
di raggiungere le naturali dimensioni richieste dal
particolare tipo di attività produttiva esercitata".
A dicembre del 2003 la Giunta Regionale ha
Atti consiliari
11
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
approvato uno schema di protocollo d'intesa tra
Comune di Roma, Ente Parco di Veio e Regione
Lazio
proposto
dall'allora
Assessore
all'urbanistica Roberto Morassut per la
realizzazione, nell'area in questione, di un "Parco
tematico sulla storia del cinema e della
televisione" con annesso centro didattico e centro
multimediale.
Anche a seguito dei gravi vizi di legittimità
rilevati più volte dell'associazione V.A.S., è stata
accantonata la realizzazione del Parco Tematico
del Centro di Produzione Videa.
I1 Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR) adottato nel 2007 registra l'avvenuta
compromissione dell'area che destina pertanto a
"Paesaggio degli Insediamenti Urbani", ma
registra anche che ricade all'interno della fascia di
rispetto del Fosso della Torraccia.
La "proposta" preliminare del Piano di Assetto
del Parco di Veio consegnata il 301112003 dalla
S.r.l. "Cles" considerava la suddetta attività del
tutto incompatibile con le finalità del Parco di
Veio e ne proponeva la delocalizzazione in altro
luogo al di fuori dell'area naturale protetta.
Non tenendo in alcun conto le prescrizioni di
inedificabilità del P.T.P. n. 15/7 che era obbligato
a rispettare (specie dopo che è stato sancito dalla
stessa Corte Costituzionale), il Piano di Assetto
del Parco di Veio, così come adottato il
9.12.2009, destina il comprensorio compromesso
dall'edificazione abusiva a sottozona D3, dove è
consentita l'edificabilità anche per permettere "lo
sviluppo di strutture e servizi… volte… al
miglioramento dell'offerta dei servizi": per
conferire all'area tale destinazione, appare
evidente che non è stata tenuta in alcun conto la
proposta consegnata nel 2003 dalla S.r.l. "Cles",
che come detto prevedeva la delocalizzazione dei
manufatti.
Grazie anche a questa destinazione (come sopra
illustrato non consentita dalle norme), lo scorso 1
giugno il Centro di Produzione "Videa" ha
presentato un progetto che riprende di fatto il
"Parco Tematico" accantonato ormai 6 anni fa e
prevede la costruzione di 6 nuovi edifici su ben 60
ettari.
Se da un lato è del tutto comprensibile una
iniziativa del genere da parte di una società
privata, che deve giustamente curare i propri
interessi economici, dall'altro lato stupisce
fortemente che il Consiglio del Municipio di
Roma XX il 3 maggio scorso abbia approvato un
Ordine del Giorno per "dare il via concretamente
all'iter di realizzazione" di un progetto in
violazione di vincoli di inedificabilità assoluta che
soprattutto ogni amministrazione pubblica é
tenuta a conoscere.
Considerato che
Come ulteriore vizio di legittimità va rilevata
anche la mancata acquisizione del preventivo ed
obbligatorio parere della Comunità del Parco, che
in data 29.1.2010 ha espresso parere negativo,
chiedendo espressamente “al Consiglio dell'Ente
Parco di procedere con l'annullamento in
autotutela della deliberazione n. 32 del
09.12.2009, per consentire di riesaminare in
maniera condivisa e approfondita il Piano”.
Considerato che
Risulta che il Direttore dell'Ente Parco di Veio,
abbia trasmesso all'Assessorato all'Ambiente
soltanto la delibera di adozione n. 32 del
9.12.2009 e non anche gli elaborati del Piano di
Assetto, che parimenti non risultano trasmessi
all'Assessorato
all'urbanistica,
come
di
competenza, quanto meno fino a tutto il 29 marzo
scorso.
Alla nota dell'Associazione VAS prot. n. 1 del
1.2.2010 ha dato seguito infatti la Direzione
Regionale
Territorio
e
Urbanistica-Area
Pianificazione Territoriale che con nota prot. n.
52326 del 29.3.2010 (trasmessa all'Ente Parco di
Veio ed alla Direzione Regionale Ambiente) ha
fatto sapere che <<il richiamato provvedimento
dell'Ente Parco non è stato ancora formalizzato
alla scrivente Direzione Regionale e, pertanto,
non è possibile allo stato degli atti formulare in
proposito alcuna osservazione>>, precisando alla
fine che < s i ritiene, comunque, doveroso
richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul
contenuto dei profili di presunta illegittimità
evidenziati dal1 'Associazione VAS, al fine di
consentire ogni valutazione di competenza, in
vista dell’adozione di eventuali azioni e/o misure
in sede di autotutela>>.
Considerato che
In data 22 aprile 2010 anche il Comitato
Promotore del Parco di Veio ed il Comitato
Cittadino XX Municipio hanno chiesto
formalmente al17Ente Parco che <<il Piano
d'assetto sia subito revocato>> chiamando
contestualmente l'attuale Presidente della Regione
Lazio, On. Renata Polverini, <<ad esercitare il
controllo di legittimità e di merito di cui all'art.
18 della legge regionale 29/97 e, ove ne ricorrano
gli estremi, a dichiarare l'illegittimità della
delibera di adozione del Piano d'assetto>>.
Ad ulteriore dimostrazione viene il mancato
Atti consiliari
12
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
rispetto del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica, con cui è stata di fatto
impedita la partecipazione a monte del
procedimento non solo dei cittadini e delle
associazioni, ma anche della stessa Comunità del
Parco, è utile richiamare i seguenti riferimenti
normativi:
5° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 15212006:
<<La proposta di piano (e non quindi il Piano di
Assetto adottato, ndr.) ... è comunicata, anche
secondo modalità concordate, alla autorità
competente>>
che
è
l'ufficio
V.I.A.
dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio
(ndr.).
1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006:
<<Contestualmente alla comunicazione di cui
all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente
(cioè l'Ente Parco di Veio, ndr.) cura la
pubblicazione ... nel Bollettino Ufficiale della
regione ... interessata. L'avviso deve contenere: il
titolo della proposta di piano, il proponente, I
'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove
può essere presa visione del piano o programma
e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può
consultare la sintesi non tecnica>>.
2° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006:
<<L'autorità competente e l'autorità procedente
mettono, altresì, a disposizione del pubblico la
pro-posta di piano ed il rapporto ambientale
mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web>>.
3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006:
“Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma I,
chiunque può prendere visione della proposta di
piano... e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi”.
4° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 15212006:
“Le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti
disposizioni per specifici piani..., sono coordinate
al fine di evitare duplicazioni con le norme del
presente decreto».
Considerato che
Per evitare duplicazioni nel rispetto anche della
legge regionale n. 2911 997, contestualmente alla
pubblicazione della "proposta" del Piano di
Assetto (per 60 giorni) l'Ente Parco di Veio
avrebbe potuto chiedere alla Comunità del Parco
di esprimere il parere di sua competenza sulla
proposta di Piano consentendo così al Consiglio
Direttivo di coordinare le controdeduzioni alle
osservazioni presentate dai cittadini interessati
nell'ambito del procedimento di VAS con le
controdeduzioni alle osservazioni fatte dalla
Comunità del Parco con il parere espresso ai sensi
della lettera b) del 3" comma dell'art. 16 della
legge regionale n. 29/1997, ma ciò non è stato
fatto. L'ipotesi di lavoro elaborata dalla Regione
Lazio e data come "istruzione" anche all'Ente
prevedeva sì l'adozione del Piano di Assetto, ma
assieme al Rapporto Ambientale" e ad una sua
sintesi non tecnica, che non figurano affatto
invece nella delibera di adozione, dove si parla
peraltro solo del "Rapporto Preliminare
Ambientale", comunque nemmeno adottato
contestualmente al Piano di Assetto, per cui non si
può dire che l'Ente Parco abbia seguito
“pedissequamente le istruzioni concordate con la
Regione”.
A tal riguardo si mette in evidenza che il 3"
comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così
come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce
in modo inequivoco che <<Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano
o del programma e ne accompagna l'intero
processo di elaborazione ed approvazione>>.
I1 successivo 4" comma dispone che <<nel
rapporto ambientale debbono essere individuati,
descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano ... proposto potrebbe avere
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché
le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in considerazione degli obiettivi e dell'ambito
territoriale del piano ... stesso. L'allegato VI al
presente decreto riporta le informazioni da
fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei
limiti in cui possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze
e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti
e del livello di dettaglio del piano o del
programma>>.
Riguardo alla VAS, si ribadisce anche che nel
dispositivo della delibera n. 3212009 si subordina
da un lato l'invio alla Regione Lazio del Piano di
Assetto <<alla conclusione dell'iter preliminare
di consultazione nell'ambito della VAS già
avviata ed all'allegazione ad esso del rapporto
Ambientale e di una sua sintesi non tecnica>>,
che riguarda proprio il procedimento disciplinato
dall'art. 14, che obbliga però alla pubblicazione
della "proposta" del Piano e non del Piano già
adottato, mentre dall'altro lato viene subito dopo
disposto che la pubblicazione debba avvenire
<<successivamente alla conclusione dell'iter per
la adozione del Rapporto Ambientale>>, quando
con la delibera n. 3212009 non é stato adottato
Atti consiliari
13
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
nemmeno il Rapporto Preliminare Ambientale:
per di più sul sito web ufficiale dell'Ente si cita
solo il procedimento di pubblicazione per 40
giorni e non anche quello di pubblicazione per 60
giorni ai fini della VAS.
Al riguardo si evidenzia che l'art. 12 del vigente
D.Lgs. n. 152/2006 prescrive una verifica di
assoggettabilità a VAS per una serie di tipi non
meglio precisati di piani e programmi, che ai sensi
del 4° comma si deve concludere con un
"provvedimento di verifica" con cui l'Autorità
Competente - al termine della consultazioni
preliminari effettuate ai sensi del 1" comma del
successivo art. 13 (cosiddetta "fase di scoping") assoggetta o esclude il piano o il programma dalla
VAS.
Dalla delibera di adozione pubblicata sul sito
dell'Ente Parco di Veio risulta che in data 6
agosto 2009 l'Ente Parco di Veio (quale Autorità
Procedente1 Proponente) ha presentato alla
Autorità Competente per legge, vale a dire
all'Area Valutazione Impatto Ambientale della
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione
tra i Popoli, l'istanza di sottoposizione del Piano
di Assetto a Valutazione Ambientale Strategica
unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale,
redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato I al
D.Lgs. n. 152/2006.
Ne deriva che sono da considerare ormai
abbondantemente scaduti i 90 giorni di tempo
entro cui la verifica di assoggettabilità doveva
concludersi con un apposito provvedimento finale
di verifica (documento finale di scoping), che in
base alle "disposizioni operative in merito alle
procedure di VAS" allegate alla deliberazione
della Giunta n. 169 del 5 marzo 2010 <<dovrà
essere pubblicato sul sito web istituzionale sia
dell'Autorità
Competente
che
del
Proponente/Autorità Procedente per almeno
giorni 30 (trenta)>>: non risulta però che il
provvedimento finale di scoping sia stato
pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente
Parco di Veio né dell'Area Valutazione Impatto
Ambientale della Regione Lazio né dell'Ente
Parco di Veio), come prescritto dalle suddette
disposizioni operative. Non risulta neanche
pubblicato il documento conclusivo di scoping.
Dal dispositivo della delibera del 9.12.2009
risulta invece la dichiarata intenzione di arrivare
<<successivamente alla conclusione dell'iter per
la adozione del Rapporto Ambientale>>, dopo
cioè la avvenuta adozione del Piano di Assetto, in
totale difformità non solo da quanto prescrivono
chiaramente i 5 commi degli articoli 13 e 14 del
D.Lgs. n. 152/2006, sopra riportati, ma anche e
soprattutto dalle stesse indicazioni fornite dalla
Regione Lazio, sia prima a livello informale che
poi a livello di Circolari e "disposizioni
operative".
Con nota infatti dell'Area Valutazione Impatto
Ambientale della Regione Lazio prot. n. 044962
del 19.2.2010 sono state impartite a tutti di
Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle
riserve naturali di interesse sia regionale che
provinciale del Lazio una serie di "precisazioni"
riguardo alla "attivazione della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica per i Piani
delle Aree Naturali Protette regionali ": ignorando
del tutto la normativa vigente in materia, oltre che
la nota prot. n. 3 del 5.2.2010 di VAS che ne
richiedeva il rispetto, la Circolare ribadisce una
"pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale
e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 152106 e ss.mm.ii., da effettuarsi
contestualmente alla pubblicazione del Piano
prevista dall'art. 26 C. 4 della L.R. 29/1997 e
ss.mm.ii., a cura del17Ente di Gestione, a seguito
dell'adozione del Piano".
Indipendentemente dalla disposizione illecita di
pubblicare il Piano di Assetto già adottato, invece
di una sua "proposta", la Circolare lascia però
chiaramente intendere che la "adozione" va
comunque fatta contestualmente al Rapporto
Ambientale che ne deve accompagnare la
redazione, nel pieno rispetto del 3" comma
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 15212006, ribadito anche
nelle "disposizioni operative" allegate alla
delibera di Giunta n. 169 del 5.3.2010 al
paragrafo 2.4.3. ("Redazione del Rapporto
Ambientale").
I1 paragrafo 4 delle suddette "disposizioni
operative", che è relativo alla "Unificazione delle
procedure di VAS e di approvazione dei
Piani/Programmi", alla lettera b) dispone la
<<pubblicazione del Piano/Programma, del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai
sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 15212006, da
effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla
pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle
normative di riferimento, a cura del
Proponente/Autorità Procedente, a seguito della
adozione del Piano/Programma>>.
Ne deriva, comunque sia, che il Rapporto
Ambientale non può essere redatto nella maniera
più assoluta successivamente alla adozione del
Piano di Assetto, di cui sono state operate ormai
scelte definitive di cui spettava invece proprio al
Rapporto Ambientale valutare a priori la portata e
l'impatto sul territorio: una valutazione fatta
invece a posteriori con una operazione del genere
Atti consiliari
14
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
costituirebbe una "veste" di comodo che si vuol
dare al Piano di Assetto per confermarne le scelte
adottate in modo del tutto viziato, che lascerebbe
il forte sospetto di voler "legittimare" le cubature
concesse in totale difformità dai PTP e dal PTPR.
Sarebbe ancor più viziata di legittimità una
eventuale approvazione di un Rapporto
Ambientale redatto dopo l'adozione del Piano di
Assetto, che avvenisse eventualmente anche con il
voto dei consiglieri Luigi Cardarelli e Filippo
Gasparri, che hanno dichiarato il loro conflitto di
interessi e che di conseguenza non hanno
partecipato alla votazione sulla delibera di
adozione del medesimo Piano: se infatti ai sensi
del 3" comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 15212006
<<il rapporto ambientale costituisce parte
integrante del piano o del programma e ne
accompagna l'intero processo di elaborazione ed
approvazione>> ed i suddetti consiglieri non
hanno partecipato alla votazione sulla delibera di
adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, a
maggior ragione non possono e non debbono
partecipare al la votazione riguardante il Rapporto
Ambientale.
Considerato altresì:
La Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
del D.Lgs. 15212006 viene effettuata per tutti i
piani e i programmi o loro modifiche che sono
elaborati per la valutazione e gestione della
qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle
telecomunicazioni,
turistico,
della
pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli.
I1 D.Lgs. 15212006 all'art. 11 (Modalità di
svolgimento) prevede che i provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la
previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di
legge.
La Corte di giustizia più volte ha affermato che
il principio della preminenza del diritto
comunitario impone non solo alle giurisdizioni,
ma a tutte gli Organi dello Stato membro,
comprese le autorità amministrative e includendo
in esse anche gli enti territoriali, di dare pieno
effetto alla norma comunitaria, (Cfr. ex multis:
Corte di Giustizia Comunità Europee, 28 giugno
2001, causa C- 118/00, Larsy, punto 52; - CGCE,
9 settembre 2003, causa C-198/01, Consorzio
Industrie, punto 49; - CGCE, 29 aprile 1999,
causa C-224/97, Ciola; CGCE, 4 dicembre 1997,
Cause riunite C- 258/96 e C-253/96,
Kampelmann, specie punto 46; - CGCE, 12
giugno 2005, Cause riunite C- 453/03; C-11/04,
C-12/04 e C-1 94/04, Fratelli Martini e Cargill,
specie punto 101);
La Regione ai sensi dell'articolo 11 dello
Statuto assicura l'attuazione dell'ordinamento
comunitario;
Considerato inoltre che :
<<la tutela del paesaggio è compito della
Repubblica e quindi in primo luogo dello Stato>>
(Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378), che ben può
delegare le relative funzioni amministrative alle
Regioni (Corte Cost., 29 dicembre 1982, n. 239);
<<le esigenze di tutela del paesaggio si
pongono quale «valore di straordinario rilievo»
(Corte Cost., lo aprile 1985, n. 94), primario ed
insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi
altro (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18
ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20
febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9
dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391 ; 27
giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359);
«la tutela del paesaggio va intesa nel senso lato
della tutela ecologica>> (Corte Cost., 3 ottobre
1990, n. 430) e della «conservazione
dell'ambiente)) (Corte Cost., 11 luglio 1989, n.
391), ha “una strettissima contiguità con la
protezione della natura, in quanto contrassegnata
da interessi estetico-culturali)”, ed è “basata
primariamente sugli interessi ecologici e quindi
sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur
se composto da molteplici aspetti rilevanti per la
vita naturale e umana” (Corte Cost., 15 novembre
1988, n. 1029) e per la salute (Corte Cost., 3
giugno 1989, n. 391);
“l'imposizione in concreto del vincolo
paesistico
contribuisce
alla
salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggi” (Corte Cost., 21
novembre 1997, n. 345) e ne evita le alterazioni
(Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 359, in sintesi,
l'art. 9 della Costituzione “tutela il paesaggioambiente, come espressione di principio
fondamentale dell'ambito territoriale in cui si
svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona
umana” (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378; 1°
aprile 1998, n. 85).
Rilevato che:
La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 117
del 22 marzo 2010 concernente la legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge
della Regione Lazio 4 dicembre 2008, n. 21
(Istituzione del Parco naturale regionale Monti
Ausoni e Lago di Fondi), ha ribadito: "per quanto
15
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti
sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione ad incidenza territoriale previsti
dalla normativa di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette" (Cfr.
Corte Costituzionale sentenza n. 180 del 2008).
Interroga il Presidente della Giunta regionale,
l'Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile
e
l'Assessore alle Politiche del Territorio e
dell'urbanistica
Per sapere:
se intendano sospendere immediatamente la
deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente
Parco di Veio, concernente adozione del Piano di
Assetto del Parco di Veio e gli atti successivi ad
essa connessi, al fine di:
1) modificare le sottozone edificabili (D3 e D5)
e renderle conformi alle prescrizioni inderogabili
sia dei PTP che del PTPR;
2) sottoporre le zonizzazioni del Piano così
revisionato a verifica degli impatti che producono
sul territorio tramite il Rapporto Ambientale
(procedura VAS);
3) pubblicare il Piano di Assetto così
modificato
contestualmente
al
Rapporto
Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni
che verranno presentate nell'ambito della
procedura di VAS;
4) richiedere
contemporaneamente
alla
pubblicazione il parere della Comunità del Parco
sulla Piano così modificato;
5) controdedurre (con il supporto dell'ufficio
VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute,
sottoponendo a revisione il Piano così modificato
in recepimento delle osservazioni accolte in tutto
o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di
modifiche ed integrazioni indicate nel parere della
Comunità del Parco;
6) adottare il Piano di Assetto assieme alle
misure predisposte in merito al monitoraggio, ai
sensi tanto del 2" comma dell'art. 26 della legge
regionale n. 2911997 quanto del 1° comma
dell'art. 16 del D.Lgs. n. 15212006, evitando così
duplicazioni;
7) pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai
sensi del 4" comma dell'art. 26 della legge
regionale n. 2911997 per seguire poi il successivo
iter disciplinato dalla medesima legge.
Bonelli
N. 89 del 28 luglio 2010
Oggetto: lottizzazione denominata "Arciona", sita
nel comune di Guidonia Montecelio (RM).
PREMESSO
- Che l’area destinata all’insediamento
residenziale di cui in oggetto è situata nel comune
di Guidonia Montecelio. in località Castel
Arcione. ed è più precisamente localizzata al KM
20 del la Via Tiburtina. Sull’intersezione con Via
Fratelli
Gualandi.
che
la
attraversa,
suddividendola in due di stinte porzioni .
Più in generale. l'area è ubicata in prossimità del
centro di Guidonia. a pochi chilometri dalla
Capitale. e ricade in quella porzione del territorio
del Comune di appartenenza compresa tra il limite
del comune di Roma e quello del Comune di
Tivoli;
- Che la predetta area, prevista con delibera
Comunale del 3/6/1966, ha una volumetria
complessiva realizzabile di 480.608 metri cubi
articolata in 384.486 mc di edilizia residenziale
(80%) e 96.122 mc di ediIizia non residenziale
(20%). Gli abitanti insediabili corrispondono a
4.806 unità;
- Che il P.R.G. del Comune di Guidonia
Montecelio risale al 1976, approvato dalla Giunta
Regionale con de liberazione n. 430 del
10/2/1976, e pertanto non in grado di rispondere
alle esigenze urbanistiche attuali, dato il notevole
incremento demografico che ha visto il passaggio
da circa 28.000 abitanti (anno 1976) agli oltre
90.000 (anno 2010);
Che il P.R.G. del Comune di Guidonia
Montecelio deve adeguarsi allo strumento di
pianificazione territoriale di recente formazione
quale il P.T.P.G. della Provincia di Roma:
- Che, ad oggi, le infrastrutture presenti nel
Comune di Guidonia Montecelio sono
insufficienti ed inadeguate alle esigenze della
cittadinanza tutta, vedi le strade Comunali. la Via
Tiburtina (già satura e di difficile transito), le
scuole, parchi pubblici e parcheggi etc. etc.;
- Che un ulteriore incremento edificatorio
andrebbe ad incidere negativamente sulla descritta
insufficienza di urbanizzazioni primarie e
secondarie, con gravi ripercussioni sull'intera
collettività del Comune di Guidonia Montecelio;
16
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
- Che un ulteriore aumento della popolazione,
senza un precedente intervento volto a risolvere le
predette problematiche, cagionerebbe un grave
nocumento all' intera Città;
- Che pertanto risulta necessaria una approfondita
rivisitazione della vicenda, che tenga conto delle
numerose variazioni intervenute nel corso degli
ultimi 40 anni rispetto alla situazione presente nel
1976:
- Che peraltro è sempre possibile per
l’Amministrazione disattendere le previsioni di un
piano di lottizzazione, in presenza di interessi
pubblici sopravvenuti. quali quelli descritti nelle
precedenti premesse (cfr Cons. Stato. sez. IV.
02.06.2000 n. 3172; idem 13.07.1993 n. 711;
idem. sez. IV. 3l.08.1998 n. 714; idem 27.07.1987
n. 449):
- Che ciò è stato altresì confermato dalla Sentenza
del Consiglio di Stato. sez . IV, n. 570 del 1988. il
quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di
ottemperanza della sentenza n. 767 del 1984,
relativa alla presente questione proprio in
considerazione della possibilità dell'autorità
urbanistica “di modificare nuovamente la
destinazione delle aree", anche in virtù
dell’enorme lasso temporale intercorrente dalla
previsione della lottizzazione ad oggi.
Tutto quanto premesso, i sottoscritti consiglieri
regionali
Interrogano
la presidente della Giunta regionale e l'assessore
competente
per conoscere le determinazioni di competenza
che intendono assumere atteso che. In via
preliminare
la
lottizzazione
denominata
"Arcionia" risulta. come dalle documentate
motivazioni espresse, ormai definita e considerata
inadeguata ed inappropriata per lo sviluppo e la
crescita del Comune di Guidonia Montecelio e,
nel merito, anche in considerazione dell'esigenza
che il P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio
si adegui al P.T.P.G. del la Provincia Roma.
Foschi,D’Annibale
N. 90 del 28 luglio 2010
Oggetto: Polo turistico integrato di Valmontone.
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA
SCRITTA
Premesso che nella città di Valmontone si sta
realizzando un progetto che va sotto il nome di
Polo Turistico integrato (PTI).;
Che tale progetto è stato approvato dalla regione
Lazio con una variante urbanistica al PRG del
Comune di Valmontone;
Che tale variante, ad oggi non è stata
integralmente attuata;
Che l'amministrazione comunale ha autorizzato
con propri atti di giunta lo spostamento dei
termini stabiliti dalla convenzione approvata dalla
regione Lazio per la realizzazione di tutte le opere
di urbanizzazione, contravvenendo a quanto
stipulato nell'art. 3 e seguenti della convenzione;
Che l'Amm.ne Comunale sempre con propri atti
di giunta,ha modificato il progetto di piano
urbanistico approvato in precedenza con atto
regionale;
Che al fine di rendere fruibile e funzionale tale
progetto la Regione con propri fondi (Euro 12
milioni circa) ha realizzato viabilità principale di
accesso con annessa stazione ferroviaria;
Nella fase esecutiva dell'opera collaudata, la
stazione FS che valeva 3 milioni di euro,come da
progetto,non è mai stata realizzata; mentre ancora
oggi le società realizzatrici e gestrici del polo
turistico integrato richiedono all'amministrazione
comunale,che accetta,di realizzare la stessa
stazione ferroviaria già finanziata,progettata e
appaltata con procedenti atti e mezzi regionali;
Va precisato che dopo l'aggiudicazione della ditta
vincitrice dell'appalto concorso a cui la stazione
appaltante assegna l'esecuzione dell'opera,una
delle ditte partecipanti al bando di gara ed esclusa
ricorre al TAR,al Consiglio di Stato e Cassazione
ottenendo soddisfazione e con la condanna del
comune per il mancato guadagno della società
esclusa per oltre un milione di euro;
Oggi alcuni consiglieri comunali di varie
estrazioni e provenienze trovano un accordo
"ideale e politico" che provoca la caduta
dell'amministrazione ed il commissariamento del
comune su un nuovo protocollo d'intesa che,
dicono, dovrebbe fare gli interessi del comune di
Valmontone;
Tale protocollo si caratterizza per i seguenti punti:
l) Eliminazione del sub comparto sportivo e
trasformazione dell'area in centro commerciale
non food;
2) Trasformazione di parte del sub comparto
ricettivo in residenziale;
3) I parcheggi realizzati a supporto del centro
17
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
commerciale,come previsto dalle leggi vigenti,
anziché essere d'uso pubblico, trasformati in uso
privato a beneficio dei gestori dell'iniziativa che
darebbero al Comune 100 mila euro 1'anno cioè
sulla proprietà pubblica, darebbero 100 mila euro
l'anno, su un valore di 3/4 milioni di € l'anno, pur
di sfruttare il tutto a loro vantaggio;
4) La via della pace,pubblica e realizzata con
fondi regionali,è richiesta dai gestori del polo
turistico integrato per lo sfruttamento della
pubblicità laterale in cambio della manutenzione;
Preso atto che le società gestrici del PTI hanno
garantito
con
propria
fideiussione
il
completamento nei termini di tutto il progetto, la
proroga di 5 anni ulteriori cosa comporta?
5 ) Con il protocollo si chiede la chiusura del
contenzioso in essere relativamente all'aliquota
ICI da applicare sui fabbricati e rinuncia alla lite,
che dura da I0 anni, anche con accordi transattivi,
il tutto per un valore di oltre 1 milione di euro.
TUTTO CIO' PREMESSO
INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio e
l'Assessore all'urbanistica, per sapere se
ritengano:
1) che gli atti prodotti dalla giunta comunale di
Valmontone che modificano le decisioni
urbanistiche regionali, siano legittimi e presi
dall'organo competente, (Giunta Comunale,
piuttosto che Consiglio)
2) se siano, tali atti, stati inviati alla regione
titolare della materia urbanistica,nonostante già
parzialmente modificati per le approvazioni
eventuali;
3) Se siano legittime, autorizzate e autorizzabili
le modifiche della tavola dei comparti urbanistici
di attuazione del PTI,come richiesto dalla Parte e
come approvato dalla maggioranza dei consiglieri
comunali alla vigilia dello scioglimento e causa
scatenante dello scioglimento medesimo del
consiglio comunale;
4) Se sia stata controllata la piena regolarità
procedurale e sostanzia le da part e degli Organi
regionali
competenti
dell'utilizzo
del
finanziamento di 12 milioni di euro in origine
assegnati e i successivi ulteriori finanziamenti per
la stessa opera, nonostante trattatasi di appaltoconcorso cioè di opera "chiusa";
Qualora ciò non sia stato fatto, chiede se oggi si
intenda avviare una procedura anche con apposita
commissione d'indagine per chiarire ogni aspetto
della vicenda, compresa la mancata realizzazione
della stazione ferroviaria;
Nella filosofia originaria di questa iniziativa,vi era
il recupero di un'arca a forte dismissione
industriale (polo di Colleferro), oggi si chiede alla
Giunta Regionale di ritornare alla logica di
sviluppo
iniziale,
(Occupazione,turismo,
commercio) o si ritiene invece che debba essere
solo un 'operazione ad esclusivo vantaggio di chi
investe e di qualche eventuale socio occulto?
Da ultimo, mentre parliamo e stiamo entrando in
pieno federalismo fiscale , le soci età titolari del
PTI hanno la sede fiscal e fuori regione:
Non sarebbe opportuno che il Lazio che mette del
suo con il territorio, avesse anche i ritorni fiscali e
tributari, per attività che rendono forti
plusvalenze?
Paris
N. 91 del 28 luglio 2010
Oggetto: proibizionismo sulla prostituzione e
danni causati dai tagli agli interventi alla lotta alla
tratta contro lo sfruttamento nella Regione Lazio.
PREMESSO CHE:
- La decisione del Governo di operare tagli su
specifiche iniziative di lotta alla tratta della
prostituzione produrrà effetti molto gravi riguardo
la difesa delle persone sfruttate obbligate a
prostituirsi nelle strade della Regione Lazio;
CONSIDERATO CHE:
- oltre all'incremento di leggi e ordinanze in
chiave proibizionista contro la prostituzione, che
finora hanno prodotto nella città di Roma risultati
fallimentari che spostano il fenomeno nelle strade
provinciali e regionali del Lazio, alimentando
ancora di più il mercato nero e l'aumento di
violenze senza che nemmeno vengano denunciate,
si operano tagli che ledono la dignità delle
persone ridotte in schiavitù da bande criminali;
- la decisione di chiudere le postazioni locali del
Numero Verde Antitratta, causata dai tagli della
manovra
economica,
segue
quello
dell'azzeramento dei fondi destinati all'attività di
primo contatto, in strada e indoor, per far
emergere i fenomeni della tratta e del grave
sfruttamento e alla pronta assistenza di tre mesi
per le vittime che decidono di uscire dalla loro
condizione di assoggettamento (secondo quanto
previsto dall'art. 13 della legge 226/2003, "Misure
contro la tratta di persone" );
18
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
- inoltre, la decisione di ridurre di 800 mila euro i
fondi destinati ai progetti di inserimento sociale a
favore delle vittime finanziati con l'art. 18 del T.
U.
sull'immigrazione
si
ripercuoterà
negativamente anche sugli interventi di
associazioni e volontari che operano nella
Regione Lazio;
- se si considera che l'ammontare totale dei fondi
stanziati dal Governo è stato, negli ultimi anni,
pari a circa 4,5 milioni di euro, siamo in presenza
di un taglio di quasi il 18%.
- occorrerebbero quindi altri fondi per assicurare
il funzionamento delle postazioni locali del
Numero Verde Antitratta per tutto l'anno 20l0 in
particolare di quelli che operano nella Regione
Lazio;
TUTTO CIO' PREMESSO
Interroga la Presidente della Regione Lazio,
l'Assessore a i Rapporti con gli Enti Locali e
Politiche per la sicurezza, l'Assessore alle
Politiche Sociali e Famiglia
PER SAPERE:
PREMESSO CHE
• ogni anno la Giunta regionale, come previsto
dalla legge regionale n. 14 del 06 agosto 1999
titolo V cap. IV e V, con apposita delibera
approva le linee guida in oggetto;
• la provincia di Roma ha emanato in data 13
Luglio 2010 un avviso pubblico per la
costituzione di un Catalogo di proposte per i
percorsi triennali, biennali ed annuali. Percorsi di
Istruzione ed Obbligo Formativo presso
Istituzioni formative (Enti) e i Centri afferenti alle
Amministrazioni Comunali, il tutto in attesa del
perfezionamento degli atti da parte della Regione
Lazio relativi all'assegnazione delle risorse per
l'attuazione dei percorsi triennali, biennali ed
annuali che inizieranno il16 settembre p. v.;
• è strettamente necessario assicurare la continuità
dell'Offerta Formativa e la regolarità del
funzionamento delle attività così dette
"ricorrenti", rivolte ai giovani in età di obbligo di
istruzione (14 -16 anni) e formativo (16 - 18
anni)e ai giovani disabili;
- quali iniziative in ambito regionale sono previsti
per sopperire alle inevitabili carenze che i tagli
del Governo alla lotta alla tratta della
prostituzione causerà anche rispetto alla meritoria
attività di associazioni di volontariato che operano
nel territorio;
- se non ritenga urgente sollecitare il Governo a
convocare al più presto il tavolo tecnico sulla
tratta composto da istituzioni centrali e locali e
dal terzo settore istituito formalmente, ma mai
realmente attivato - per ridefinire insieme l'assetto
complessivo del sistema di aiuto alle vittime;
- quali interventi sono stati previsti per fare fronte
alle problematiche derivanti dal fallimento delle
politiche proibizioniste in materia di prostituzione
attivate dal Comune di Roma che hanno spostato
il fenomeno nelle strade confinanti del territorio
della Regione;
• i coordinamenti degli enti di formazione e i
sindacati di categoria hanno formalmente
richiesto al Presidente delle Giunta regionale ed
all'Assessore competente un incontro, mai
accordato, finalizzato alla risoluzione di tale
questione;
Rossodivita,Berardo
Il Presidente della Giunta e l'Assessore regionale
competente per sapere: in che tempi saranno
approvate le linee guida in oggetto, tenuto conto
che l'avvio dei corsi, come suddetto, è previsto
per il 16 Settembre p.v. e considerato che in
bilancio al cap. F215D3 sono già previste le
risorse inerenti l'attivazione degli stessi corsi.
N. 92 del 28 luglio 2010
Oggetto: Chiarimenti in merito all'approvazione
delle linee guida relative ai corsi di formazione
professionale triennali e biennali riguardanti
l'assolvimento dell' obbligo formativo e scolastico
dei giovani dai 14 ai 18 anni.
CONSIDERATO CHE
• qualora non venissero emanate le suddette linee
guida gli oltre dieci mila ragazzi, molti dei quali
ad alto rischio educativo e di emarginazione
sociale, nonché le famiglie ed il personale degli
stessi Centri di Formazione professionale
subirebbero un blocco delle attività, con gravi
conseguenze sociali ed occupazionali;
INTERROGA
Maruccio,Rodano,Tedeschi
Atti consiliari
19
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
N. 93 del 28 luglio 2010
Oggetto: Situazione reparto oculistica Complesso
Integrato Columbus e mancato rispetto
convenzione tra Regione Lazio ed Università del
Sacro Cuore.
PREMESSO
CHE presso il Complesso Integrato Columbus gli
interventi di oculistica ed in particolar modo di
cataratta sono stati fino ad ora eseguiti utilizzando
la sala operatoria tre volte a settimana, con una
media di circa 20 interventi a settimana e con una
lista di attesa di circa 6 mesi;
CHE i predetti interventi sono eseguiti dalla Unità
Operativa Complessa (U.O.C.)diretta dal Prof.
Ricci;
CHE i rapporti relativi alle relazioni giuridiche, di
funzionamento e di accreditamento del
Complesso Integrato Columbus sono regolate da
specifica convenzione stipulata tra la regione
Lazio e l'Università Cattolica del Sacro Cuore
"Agostino Gemelli".
CONSIDERATO
CHE la direzione sanitaria del Complesso
Integrato Columbus circa dieci mesi orsono ha
immotivatamente ridotto l'uso della sala
operatoria a due volte a settimana, facendo
scendere il numero degli interventi settimanali a
circa 12 e facendo arrivare la lista di attesa per un
intervento di cataratta a circa 10 mesi;
CHE la sopracitata convenzione tra la Regione
Lazio e l'Università Cattolica prevede, tra l'altro,
di affidare i ruoli di dirigenza medica al personale
medico strutturato del Policlinico Gemelli.
INTERROGANO
Il Presidente della Giunta
Per sapere:
- quale motivazione ha indotto la direzione
sanitaria del C.I.C. a diminuire la disponibilità
della sala operatoria da 3 a 2 volte alla settimana
alla UOC di oculistica diretta dal Prof. Ricci
- se la stessa direzione sanitaria non ritenga di
aver creato un grave disagio agli utenti che hanno
necessità di sottoporsi ad un intervento di
oculistica presso la struttura della Columbus e che
sono passati da una lista di attesa di circa 6 mesi
ad una di circa 8;
- perché e con quali modalità sia stata costituita
una Unità Operativa Semplice di Oculistica, la cui
direzione è stata affidata ad un medico della
Columbus, senza rispettare le normative vigenti
per l'istituzione e il rinnovo della stessa;
- su richiesta di chi e come siano stati assunti
due medici esterni, da utilizzare nella Unità
Operativa Semplice di Oculistica;
- se siano stati rispettati i rapporti giuridici e le
modalità indicate nella convenzione tra la
Regione Lazio e l'Università Cattolica del Sacro
Cuore - Policlinico"Agostino Gemelli",
Maruccio,Rodano
N. 94 del 29 luglio 2010
Oggetto: Roma-Latina
Interrogazione a risposta scritta
Premesso che:
RILEVATO
CHE pur avendo ridotto l'uso della sala operatoria
da 3 a 2 volte a settimana è stata costituita una
Unità Operativa Semplice (UOS) di Oculistica la
cui gestione è stata affidata ad un medico
dipendente del Complesso Integrato Columbus.
CHE tale medico risulta essere titolare di una
U.O. semplice.
CHE lo stesso Complesso Integrato Columbus ha
assunto con contratto libero-professionale 2
medici da inserire nella sopracitata UOS di
Oculistica i quali eseguono regolarmente e
autonomamente prestazioni ambulatoriali del SSN
per esterni in convenzione:
- La Regione Lazio pubblicava sul BURL del
20.11.2002 n. 32, S.O. n. 7 la legge n. 37 del 28
ottobre 2002 ("Promozione della costituzione di
una società per azioni per la progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a
pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture
di viabilità a pedaggio nel Lazio").
Tutto ciò premesso
- La L.R. 37/2002 incontrava subito opposizioni
da parte dell' associazione nazionale costruttori
edili ANCE, oltre che di alcune imprese di
i sottoscritti consiglieri regionali
- L'ATI costituito dalla società Autostrade per
l'Italia, quale impresa mandataria, da MPS
Merchant e dal Consorzio 2050 veniva
individuata quale socio privato della Arcea Spa. Visto che
Atti consiliari
20
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
costruzioni singole,.che riteneva la legge lesiva
degli interessi degli associati ed annunciava una
serie di iniziative contenziose finalizzate a
rimuovere un fenomeno ritenuto lesivo della
concorrenza e del mercato.
- Preoccupazioni analoghe sono state espresse
anche dai Servizi della Commissione europea a
seguito delle segnai azioni del 'ANCE.
- Sulla legittimità della legge regionale n. 37 si
esprimeva anche l'Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici con Delibera n. 1 del 14 gennaio 2004.
- In data 30 marzo 2004 la Commissione delle
Comunità Europee notificava alla Stato Italiano
una comunicazione relativa all'avvio di una
procedura di infrazione.
- Con Legge Regionale n. Il del 20 ottobre 2006 la
Regione Lazio modificava la legge n. 37/2002 in
maniera conforme agli indirizzi comunitari e alle
indicazioni della Commissione europea.
tutto ciò considerato
Interroga la Presidente della Giunta Regionale
Per sapere:
- Se ad oggi sono stati notificati da uno o più soci
privati di Arcea alla Regione Lazio atti di nomina
di arbitri e domanda di arbitrati
- In caso di risposta positiva, quali società hanno
fatto richiesta di arbitrato e a quanto ammonta la
richiesta di presunti danni .
- Sempre in caso di risposta positiva quale sia la
situazione del procedimento arbitrale e quali atti
la Regione Lazio intende porre in essere.
- Di fronte a tale messa in mora la Regione Lazio
ha avviato una corrispondenza interlocutoria,
senza però assumere iniziative concrete
Rossodivita,Berardo
N. 95 del 30 luglio 2010
- Appena iniziata la nuova legislatura regionale è
pervenuto un ulteriore sollecito da parte della
Commissione Europea
- La Commissione Europea, dopo aver avviato la
procedura di infrazione, sollecitava le autorità
regionali a risolvere la problematica sollevata e a
modificare la legge regionale per renderla
conforme al diritto comunitario in materia di
appalti pubblici entro il termine del 31 agosto
2005
- La Commissione in data 26.1.2006 tornava a
sollecitare le modifiche alla legge regionale. In
mancanza la Commissione era orientata ad
emettere parere motivato
- Tra l'altro anche l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato inviava alla Regione
Lazio una segnalazione (v. nota del Il agosto 2006
prot. 29879/08) in cui si riscontrava una
situazione di restrizione della concorrenza
derivante da alcune caratteristiche della L.R. n.
37/2002.
- Anche la Corte dei Conti avviava un
procedimento teso ad accertare il sussistere degli
obblighi della resa del conto giudiziale in capo
alle società partecipate dalla regione Lazio e con
nota del 29 agosto 2006 prot. 22978 /DES,
richiedeva alla Regione l'invio di documenti.
Oggetto: interventi straordinari sospetti spiaggia
dell'Arenauta Gaeta (Latina)
PREMESSO CHE :
- giovedì 29 luglio, in un tratto della spiaggia
dell'Arenauta di Gaeta, situata in un'area di
particolare interesse ambientale, dove non vi sono
state fin o a d oggi speculazioni edilizie di nessun
tipo e considerata 'libera' perché non data in
concessione, sono iniziati dei lavori di
'emergenza' consistenti in una recinzione di tutta
l'area con pali installati sulla battigia della
spiaggia;
- le decine di strutture di sostegno della recinzione
sono state installate in punti della spiaggia in
violazione delle più elementari regole ambientali;
- I lavori sono inizia ti con uno spiegamento di
forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia
costiera ma stranamente senza la presenza di
Vigili del fuoco o agenti della Forestale;
- negli ultimi anni l'area interessata dai lavori è
stata spesso oggetto di strane iniziative da parte di
alcuni amministratori locali con l'obiettivo di
spaventare e allontanare le persone che
frequentano la spiaggia libera;
TUTTO CIO ' PREMESSO INTERROGA LA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE;
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL
TERRITORIO E DELL'URBANISTICA;
21
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E SVILUPPO
SOSTENIBILE; L'ASSESSORE ALLE
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI;
L'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE AL
DEMANIO E PATRIMONIO;
PER SAPERE:
- quali sono le ragioni di questi interventi
straordinari urgenti in un t ratto di spiaggia dove
non sono mai avvenuti, negli ultimi SO anni,
crolli, frane, cedimenti strutturali;
- se non ritengano gli interroganti che tali
interventi siano finalizzati a obiettivi diversi da
quelli della 'messa in sicurezza' dell'area senza
che vi siano mai stati pericoli per i frequentatori
della spiaggia;
- per quale motivo viene 'ingabbiata' con una
recinzione un'area così estesa di spiaggia che
corrisponde esattamente all'unico tratto della
spiaggia dell'Arenauta, finora rimasta esente da
forme di speculazione edilizia e ancora non data
in concessione ad alcun privato;
- se non ritenga che le strutture della recinzione
sia no state installate in modo del tutto irregolare
rispetto a quanto previsto dalle norme di tutela
ambientale che prevedono una distanza di almeno
cinque metri rispetto alla battigia;
- se non ritenga che questi interventi mirino a
colpire le persone che frequentano quel tratto di
spiaggia.
Rossodivita,Berardo,Peduzzi,Bonelli
Romanzi,Nobile,Tedeschi,Nieri,Rodano
Maruccio,Foschi,Celli
arrivando alla cifra di oltre 13000 (tredicimila)
cittadini residenti;
Che la struttura in oggetto offriva alla
cittadinanza i servizi di CUP, prelievo, analisi del
sangue e urine e che già precedentemente era
stato rimosso il servizio di cardiologia;
Che nella zona in oggetto era stato proposto lo
spostamento del 118 nella zona di Vallericca,
nelle vicinanza del sito dove è prevista la
collocazione dell'eliporto;
Che la sede ASL di via Salita della Marcigliana è
stata recentemente ristrutturata e riaperta alla
cittadinanza;
Che nella suddetta struttura sarebbe possibile
creare 4 postazioni specialistiche oltre che
l'istituzione di uno sportello anagrafico che
aumenterebbe i servizi rivolti a tutta la
cittadinanza, attualmente costretta a disagiati
spostamenti presso le altre sedi municipali;
Che nel quartiere in oggetto vive un'alta
percentuale di popolazione anziana che
soprattutto durante il periodo estivo necessita di
assistenza e di un presidio sanitario in grado di far
fronte a tutte quelle esigenze riconducibili alle
potenziali patologie, che caratterizzano e rendono
sensibile e vulnerabile la terza età.,
Tutto ciò premesso
Interroga lo Presidente della Regione Lazio,
On.le Renato Polverini,
N. 96 del 2 agosto 2010
Oggetto: Riapertura del presidio sanitario ASL
RMA - 4° distretto "Salita della Marcigliana 57",
nel comune di Roma.
Premesso
Che la struttura in oggetto è stata riaperta il 20
marzo 2010 dalla ASL RMA e dalla Regione
Lazio;
Che dal 22 giugno 2010 la struttura sanitaria è
stata chiusa a tutta la cittadinanza del quartiere
Settebagni e delle zone limitrofe;
Che questo territorio del comune di Roma ha
visto negli ultimi anni una crescita demografica
esponenziale,
Per conoscere quali provvedimenti di competenza
intenda prendere, anche d'intesa con il comune di
Roma ed il Municipio IV, affinché nel quartiere
citato, venga ripristinato il presidio ASL e venga
istituito uno sportello anagrafico nella struttura di
via della Marcigliana , al fine di poter potenziare
l'offerta dei servizi ai cittadini di Settebagni,
Vallericca e Castel Giubileo.
Foschi
N. 97 del 2 agosto 2010
Oggetto: lottizzazione denominata "Arcionia",
sita nel comune di Guidonia Montecelio (RM).
PREMESSO
- Che l'area destinata all'insediamento residenziale
Atti consiliari
22
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
di cui in oggetto è situata nel comune di Guidonia
Montecelio, in località Castel Arcione, ed è più
precisamente localizzata al KM 20 della Via
Tiburtina, sull'intersezione con Via Fratelli
Gualandi, che la attraversa, suddividendola in due
distinte porzioni.
Più in generale, l'area è ubicata in prossimità del
centro di Guidonia, a pochi chilometri dalla
Capitale, e ricade in quella porzione del territorio
del Comune di appartenenza compresa tra il limite
del comune di Roma e quello del Comune di
Tivoli;
numerose variazioni intervenute nel corso degli
ultimi 40 anni rispetto alla situazione presente nel
1966;
- Che la predetta area, prevista con delibera
Comunale del 3/6/1966, ha una volumetria
complessiva realizzabile di 480.608 metri cubi
articolata in 384.486 mc di edilizia residenziale
(80%) e 96.122 mc di edilizia non residenziale
(20%). Gli abitanti insediabili corrispondono a
4.806 unità;
- Che ciò è stato altresì confermato dalla Sentenza
del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 570 del 1988, il
quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di
ottemperanza della sentenza n. 767 del 1984,
relativa alla presente questione proprio in
considerazione della possibilità dell'autorità
urbanistica "di modificare nuovamente la
destinazione delle aree", anche in virtù
dell'enorme lasso temporale intercorrente dalla
previsione della lottizzazione ad oggi,
- Che il P.R.G. del Comune di Guidonia
Montecelio risale al 1976, approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 430 del 10/2/1976,
e pertanto non in grado di rispondere alle esigenze
urbanistiche attuali, dato il notevole incremento
demografico che ha visto il passaggio da circa
28.000 abitanti ( anno 1976) agli oltre 90.000
(anno 2010);
Che il P.R.G. del Comune di Guidonia
Montecelio deve adeguarsi allo strumento di
pianificazione territoriale di recente formazione
quale il P.T.P.G. della Provincia di Roma;
- Che, ad oggi, le infrastrutture presenti nel
Comune di Guidonia Montecelio sono
insufficienti ed inadeguate alle esigenze della
cittadinanza tutta, vedi le strade Comunali, la Via
Tiburtina (già satura e di difficile transito), le
scuole, parchi pubblici e parcheggi etc. etc.;
- Che un ulteriore incremento edificatorio
andrebbe ad incidere negativamente sulla descritta
insufficienza di urbanizzazioni primarie e
secondarie, con gravi ripercussioni sull'intera
collettività del Comune di Guidonia Montecelio;
- Che un ulteriore aumento della popolazione,
senza un precedente intervento volto a risolvere le
predette problematiche, cagionerebbe un grave
nocumento all'intera Città;
Che peraltro è sempre possibile per
l'Amministrazione disattendere le previsioni di un
piano di lottizzazione, in presenza di interessi
pubblici sopravvenuti, quali quelli descritti nelle
precedenti premesse ( cfr Cons. Stato, sez. IV,
02.06.2000 n. 3172; idem 13.07.1993 n. 711;
idem, sez. IV, 31.08.1998 n. 714; idem
27.07.1987 n. 449);
Tutto quanto premesso, i sottoscritti consiglieri
regionali
Interrogano
la presidente della Giunta regionale e l'assessore
competente
per conoscere le determinazioni di competenza
che intendono assumere atteso che , in Via
preliminare
la
lottizzazione
denominata
"Arcionia" risulta, come dalle documentate
motivazioni espresse, venga definita inadeguata
ed inappropriata per lo sviluppo e la crescita del
Comune di Guidonia Montecelio e, nel merito,
che, si predisponga una variante, adeguata alla
situazione urbanistica attuale, che riveda in
maniera significativa gli indici fondamentali,
riportati nel piano di Lottizzazione del 1966.
Foschi,D’Annibale
N. 98 del 2 agosto 2010
Oggetto: Rimborso danni causati da fauna
selvatica e fauna particolarmente protetta nella
provincia di Rieti.
PREMESSO CHE
- Che pertanto risulta necessaria una approfondita
rivisitazione della vicenda, che tenga conto delle
• La Provincia di Rieti ha un territorio
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Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
prevalentemente montuoso e ricco di ecosistemi
naturali che permettono il prolificare della fauna
selvatica (cinghiali,cervi,caprioli ecc.) e della
fauna selvatica particolarmente protetta (lupo,orso
ecc.)
• Le specie di animali che creano più danni al
territorio della provincia di Rieti sono il cinghiale
ed il lupo.
ritardo da parte dalle pubbliche istituzioni di
competenza;
• La Regione Lazio, infatti, ha provveduto al
pagamento alla Provincia di Rieti delle somme
stanziate per i relativi danni coprendo soltanto il
40% dell' importo complessivo.
• La Provincia di Rieti, per quanto, non è riuscita
ad assolvere all'impegno preso nei confronti delle
parti lese, procedendo con netto ritardo al
pagamento dei danni accertati e dovuti .
CONSIDERATO CHE
• Nel corso degli anni sono stati fatti interventi di
ripopolamento
della
fauna
selvatica
particolarmente protetta, non monitorati , mal
gestiti, e senza curare l'aspetto di garantire
adeguate
misure
di
prevenzione,
che
salvaguardassero le imprese zootecniche locali, ne
tantomeno i terreni agricoli che insistono nello
specifico territorio;
• Detti terreni agricoli sono coltivati per la
maggior parte a ce reali (orzo, grano, segale,
mais, girasole, ecc.) e alberi da frutto (nocciolo,
castagno, vite, ecc.) e sono ideali per il pascolo
degli animali domestici;
• I cinghiali si nutrono principalmente di cereali e
di frutta creando molti disagi a coltivazioni e
frutteti, mentre i lupi, specialmente quando hanno
prole, attaccano le greggi arrecando gravi perdite
per gli allevamenti;
• I proprietari di piccoli allevamenti spesso hanno
difficoltà ad applicare le misure di prevenzione
(recinzioni perimetrali, capannoni chiusi ecc.) per
tute lare il bestiame dagli attacchi subiti da
animali selvatici per ragioni di natura tecnico economica;
• A ciò si aggiunge il rischio di attraversamento
della fauna selvatica nelle ore diurne e notturne
sulla rete stradale che spesso ha portato a gravi
incidenti coinvolgendo mezzi e persone.
RITENUTO CHE
• E' stato riscontrato dag li istituti di gestione
faunistico - venatoria "Ambito Territoriale Caccia
A.T.C.1 e A.T.C.2", nonché dalla Provincia di
Rieti che i danni accertati del 20082009 dalla
fauna selvatica, ammontano a €. 101.271,00
mentre quelli del 2007-2008-2009 della fauna
selvatica particolarmente protetta ammontano €.
385.215,00;
• I danni causati agli agricoltori ed allevatori dalla
fauna selvatica negli anni 2008-2009 e dalla fauna
selvatica particolarmente protetta nel 2007-20082009, sono stati rimborsati in minima parte per il
SI INTERROGANO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE
AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI LOCALI
Per sollecitare l'erogazione delle somme a
copertura dell'intero importo dei danni rilevati.
Questo al fine di garantire la sopravvivenza del
comparto agricolo e zootecnico già gravato da
crisi economica e messi a dura prova dai disagi
provocati dalla fauna selvatica e dalla fauna
selvatica particolarmente protetta.
Storace,Buonasorte
N. 99 del 3 agosto 2010
Oggetto: "Divieto di balneazione canale dello
Stagno ad Ostia (Roma)".
Il sottoscritto Consigliere Regionale del Lazio
Premesso:
• Che le acque del Canale dello Stagno (detto
anche 'dei Pescatori') sono da sempre state
ritenute (e certificate) inquinate. Non si contano
infatti le morie di pesci, gli avvistamenti di
chiazze oleose e gli scarichi abusivi che raccoglie
da tutto l'entroterra di Ostia;
• Che l'Arpalazio, Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Lazio, è l'organo
competente per definire la balneazione delle
acque marine. Compete infatti a questo ente
pubblico di effettuare due prelievi al mese in
prossimità della costa, ad una profondità del
fondale tra gli 80 e i 120 cm, in un orario
compreso tra le 9.00 e le 15.00, nel periodo dal 10
Maggio al 30 Settembre.
• Che uno dei punti previsti per tale rilievo è
proprio alla foce del Canale dello Stagno,
contrassegnato con il numero 416.
24
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
Considerato:
• Che L'Arpalazio ha classificato la Foce del
Canale dello Stagno, in termini di inquinamento
di tipo civile e agricolo, di qualità 'scadente',
utilizzando come indicatore il Livello di
Inquinamento Macrodescrittori (L1M);
• Che il punto di prelievo 416 (Foce del Canale
dello Stagno) ha raggiunto il 02 Aprile 2009 i
seguenti
valori:
coliformi=1000,
streptococchi=1000, dieci volte oltre i limiti
fissati per legge;
• Che gli ultimi rilievi pubblicati sul sito di
Arpalazio, datati 22 Maggio e 25 Giugno 2010,
evidenziano valori nuovamente superiori ai limiti
prefissati dalla legge;
• Che fino a pochi anni fa la foce del Canale dello
Stagno era l'unico punto del litorale chiuso alla
balneazione. Ciò confermava quanto già esistente
fin dal 1971 (ordinanza del Sindaco di Roma,
n.48435, 16/07/1971: divieto di balneazione allo
sbocco a mare del Canale dello Stagno per una
estensione di mt. 200 a destra a e a sinistra dello
sbocco stesso). Il cartello con la scritta 'Divieto di
Balneazione' ancora è presente sul lungomare.
Visto:
• Che fino alla data di istituzione del!' Arpalazio
(legge regionale n. 45 del 06.10.1998) i prelievi a
mare erano competenza dell'Autorità di Bacino
del Fiume Tevere, il cui Presidio Multizonale di
Prevenzione ha effettuato per ben venti anni
prelievi sistematici dei campioni di acqua marina,
ai fini di accertarne l'idoneità per la balneazione,
con le stesse modalità attuali;
• Che la stessa Autorità di Bacino del Fiume
Tevere ha da sempre definito (fino al 1999,
quando l'urbanizzazione dell'entroterra era
decisamente inferiore ad oggi) il Canale dei
Pescatori a 'marcato inquinamento', riferendosi ai
valori 'fecali';
• Che il controllo delle acque adibite alla
balneazione era ed é sempre effettuato applicando
le modalità descritte nel Decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e
seguenti;
• Che il sopra citato Dpr prevede che nel caso in
cui, durante i campionamenti periodici, le analisi
rilevino risultati non idonei rispetto ai limiti
consentiti per la balneazione, debbano effettuarsi
ulteriori analisi aggiuntive su cinque campioni
prelevati in giorni diversi e nello stesso punto in
cui si siano avuti risultati non favorevoli, nonché
effettuare ulteriori prelievi nelle zone limitrofe
per la determinazione della zona inquinata (in tal
caso, è prevista anche la possibilità di un divieto
temporaneo di balneazione);
• Che tutto ciò potrebbe avere serie conseguenze
sulla salute dei bagnanti (senza contare
l'inquinamento dovuto all'apporto delle sabbie,
riportate sulle spiagge degli stabilimenti limitrofi
dal moto ondoso).
INTERROGA
Il Presidente della Regione Lazio Renata
Polverini e l'Assessore competente in materia di
Ambiente e Sviluppo sostenibile, per sapere se:
- si intendano disporre ulteriori prelievi in
conformità alle leggi e alla normativa vigente;
- se, in considerazione degli andamenti anomali
dei valori di cui sopra, sia possibile rendere
pubblici tutti i prelievi effettuati nel 2010;
- se i dati relativi alla stagione balneare in corso,
sebbene non presenti sul sito di Arpalazio, siano
stati trasmessi al Comune di Roma al fine di
valutare la possibilità di emettere un'eventuale
ordinanza di divieto di balneazione;
- se si intenda verificare anche la qualità delle
sabbie inquinate depositate sul fondo del canale
all'altezza della foce che il moto ondoso deposita
sulle spiagge degli stabilimenti balneari limitrofi
alla foce stessa;
- Per sapere perché non venga più conservato il
divieto di balneazione alla foce del Canale dello
Stagno visto che le acque di questo canale sono
classificate come inquinate e che nessun sistema
di depurazione precede l’immissione a mare del
canale stesso.
Bucci
N. 100 del 3 agosto 2010
Oggetto: aumento dei pedaggi autostradali
I sottoscritti Consiglieri Regionali
PREMESSO CHE:
- il 25giugno 2010, facendo seguito a quanto
previsto dalla manovra finanziaria , il Presidente
del Consiglio dei Ministri emanava il decreto con
il quale veniva stabilito l'aumento dei pedaggi alle
barriere autostradali intorno alla Capitale ed in
corrispondenza dei grandi assi di collegamento
gestiti dall'ANAS con efficacia dal 0l luglio 20l0;
- il suddetto provvedimento, non risultando
coerente con la finalità in esso enunciate perché
25
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
priva del carattere di corrispettivo per l'utilizzo di
una infrastruttura, risultava essere una vera e
propria tassa aggiuntiva e pertanto assolutamente
illegittima;
TENUTO CONTO CHE:
- sulla base di quanto sopra evidenziato, in data
19 luglio 20IO la Provincia di Roma, la Provincia
di Rieti e 44 Comuni del Lazio presentavano
ricorso al TAR contro l'aumento dei pedaggi;
- in data 29 luglio 20l0 il Tribunale
Amministrativo del Lazio ha accolto il suddetto
ricorso sospendendo l'efficacia del decreto;
PRESO ATTO CHE:
- di fatto a tutt'oggi la tariffa dei pedaggi
autostradali risulta quella introdotta dal decreto di
aumento;
- da notizie giornalistiche sembrerebbe che
l'ANAS abbia deciso unilateralmente di attendere
il pronunciamento del Consiglio di Stato per
applicare la sospensione del decreto di aumento.
tutto ciò premesso
INTERROGA
Il Presidente della Giunta on. Renata Polverini
affinché intervenga nei tempi più rapidi possibili
nei confronti dell'ANAS perché sia data
attuazione immediata alla sospensione del decreto
di aumento così come disposto dalla sentenza del
TAR del 29 luglio u.s.
Perilli,Parroncini,D’Annibale,Foschi
N. 101 del 3 agosto 2010
Oggetto: SITUAZIONE ARES 118
Vista la gravosa situazione nella quale si trova
l'ARES 118, in relazione alla mancanza di
personale, di fondi e carenze strutturali;
EMERGE CHE
-diversi mezzi di soccorso risultano fermi per
mancanza di personale sanitario;
-la somma complessiva annualmente impegnata
dall’ARES 118 per gli straordinari del personale
ammonta a circa 20 mln di euro;
- risultano bloccati 10 mln di euro stanziati per la
ristrutturazione delle sedi dei mezzi di soccorso;
RISULTEREBBE CHE
Numerosi mezzi dismessi dall'ARES 118 siano
ceduti, anche a titolo gratuito a società,
cooperative ed enti operanti in termini privatistici
nel servizio di pertinenza dello stesso ARES 118;
CONSIDERATO CHE
- La centralità della natura pubblica del Servizio
di Emergenza sanitaria della Regione Lazio, non
deve
essere
minata
da
pratiche
di
esternalizzazione del servizio, in nessuna parte del
territorio regionale, con procedure poco chiare
che oltretutto mettono a rischio la vita dei
cittadini,utilizzando impropriamente il metodo del
massimo ribasso, vietato nella pubblica
amministrazione dalla norma vigente D.P.R.5S4.
VISTO CHE
Lo scorso 29 luglio a Poggio Mirteto (Ri) un
incidente automobilistico ha generato un "codice
rosso". Lo stesso per la presa in carico del ferito
grave è stato trasmesso alla postazione di Poggio
Mirteto, data in affidamento oneroso (quindi
pagata per prestare servizio) alla Croce Verde
Sabina. La postazione è ubicata fatalmente, a
poche centinaia di metri dall'incidente in
questione, ma l' intervento da codice rosso non si
è potuto concretizzare poiché nella postazione su
citata l'ambulanza era carente delle necessarie
figure professionali (in quel momento non c'erano
gli infermieri). Il soccorso alternativo si è
organizzato in modo alquanto confuso: anziché da
un centinaio di metri si è dovuti partire dalla
Postazione di Osteria Nuova (circa 20 Km di
distanza) e per garantire l'intervento da codice
rosso un auto medica da Rieti (circa 40 Km).
CONSIDERATO CHE
La circostanza su citata non risulta essere un caso
isolat o al solo territorio di Rieti e al solo soggetto
privato Croce Verde Sabina. Continuamente nell'
intera Regione si rischia di aumentare i cost i di
un servizio estremamente delicato per la tutela
della salute dei cittadini senza, per altro,
garantirne l'efficienza.
Va colmato il mancato rispetto degli standars
Nazionali ed Internazionali,previsti anche dalla
Regione Lazio con Delibera di Giunta,relative al
numero delle ambulanze / abitante "l ambulanza
base con 1 infermiere, l autista, l barelliere-
26
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
soccorritore ogni 30.000 abitanti e 1 ambulanza
avanzata con l'aggiunta del medico e/o centro
mobile di rianimazione ogni 150.000 abitanti",con
l'acquisto di almeno 50 ambulanze.
necessario intervenire per imporre il rispetto degli
standard di intervento ai soccorritori privati e
anche la rescissione dei rapporti contrattuali per
casi gravi;
RILEVATO CHE
-- a procedere immediatamente alla nomina di un
direttore generale con pieni poteri gestionali,
proprio in
virtù della peculiarità e della specifica importanza
rivestita dall’ARES 118, al fine di superare le
condizioni di attuale paralisi organizzativa in cui
versa l'Azienda.
La carenza di personale qualificato nella gestione
dell'Ares 118 ( la pianta organica è deficitaria di
159 medici, 478 infermieri, 579 barellierisoccorritori) genera soluzioni alternative alle
assunzioni, più costose e meno sicure per la
garanzia del cittadino e che l'ARES 118 si trova
da tempo priva dell'organo di vertice previsto
(direttore generale) che possa garantire il pieno
esercizio della funzionalità operativa e la
necessaria azione di programmazione, restando in
una
preoccupante
condizione
di
stallo
organizzativo.
D’Annibale,Foschi
*****
Mozioni
N. 56 del 26 luglio 2010
PRESO ATTO
che per le sopracitate problematiche risulta
strutturalmente indebolito il rispetto dei Livelli
essenziali assistenziali nell'area dell'emergenza
sanitaria territoriale e che per tali motivi
occorrono provvedimenti urgenti al fine di
potenziare l'ARES 118, con investimenti mirati;
I sottoscritti consiglieri
Oggetto: installazione di cancelli nelle camere
detentive
dell'Istituto
penitenziario
Casa
Circondariale "Regina Coeli".
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Premesso che:
INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ON. POLVERINI
- Il carcere di Regina Coeli è dislocato in un
complesso edilizio risalente al 1654
-- se vuole concedere-analogamente a quanto
accaduto per le strutture di area critica di diverse
ASL e AA.OO. le necessarie deroghe per le
assunzione di personale mancante, in particolare
per i medici dell'emergenza e infermieri,
indispensabili per il ripristino delle attività dei
mezzi di soccorso fermi nelle postazioni
dell'intera Regione, utilizzando il procedimento
della stabilizzazione dei lavoratori precari
impegnati nella gestione della sanità del Lazio;
.- La struttura antica, per quanto ristrutturata,
rimane il limite maggiore per la vivibilità
dell'istituto
-- a sbloccare con rapidità i fondi stanziati di 10
mln di euro per la ristrutturazione delle Postazioni
dei mezzi di soccorso sul territorio del Lazio;
-- ad approvare celermente il decreto della figura
dell' Autista Soccorritore,istituendo un apposito
albo regionale;
-- se, di fronte ad episodi come quello di
Rieti,caso certamente non isolato, non ritenga
Visto che
- Molte celle hanno solo le porte in legno che,
nelle ore notturne, vengono chiuse per motivi di
sicurezza.
- La porta di legno realizza una chiusura
pressoché ermetica, a parte uno spioncino di
pochi centimetri, peraltro sempre chiuso
dall'esterno.
- I cittadini detenuti soffrono tutti fisicamente e
psicologicamente per questa situazione, che
costituisce di fatto una indebita pena aggiuntiva.
Ma particolarmente grave è la condizione di
quanti, tra loro, e sono numerosi, soffrono di
cardiopatie, asma e altre patologie respiratorie,
claustrofobia, insonnia, ecc. Questi detenuti non
sono ricoverati in infermeria, ma restano nelle
27
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
normali sezioni dove la chiusura delle porte di
legno non può che determinare l'aggravamento
delle loro patologie nonché concreti rischi di
collasso; L'installazione di cancelli nelle camere
detentive permetterebbe alla Polizia Penitenziaria
di tenere aperte le porte in legno così da avere un
maggiore aff1usso d'aria.
Considerato che
- La delibera di Giunta numero 875 del novembre
2009 denominata: "Interventi a sostegno dei diritti
della popolazione detenuta della Regione Lazio",
prevede, tra le altre cose, l'installazione di cancelli
nelle camere detentive che presentano portoncini
in legno all'ingresso nelle sezioni 3, 6 ed 8
dell'Istituto penitenziario Casa Circondariale
"Regina Coeli", per un totale di € 66.500, IVA
compresa.
IMPEGNA
Il Presidente della Regione e gli assessorati
competenti
- di provvedere, nel più breve tempo possibile,
allo stanziamento effettivo delle risorse
economiche previste dalla D.G. 875/2009;
specifico ma attraverso l'impiego di ostetriche in
rotazione su altri servizi;
Considerato che:
- nonostante le difficoltà derivanti dalla carenza di
personale, il primo anno di sperimentazione ha
visto risultati molto positivi per l'attività della
Casa con 33 parti all'attivo;
- il servizio ha dimostrato di essere molto gradito
all'utenza ed un numero sempre maggiore di
donne stava facendo richiesta di poterne usufruire,
visto il suo approccio naturale e poco
medicalizzato al parto;
Rilevato che:
- il personale necessario all'implementazione del
servizio, la cui attribuzione era prevista al termine
della sperimentazione, non è stato assegnato; -nel
mese di luglio 2010 l'attività della Casa è stata
sospesa;
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
- di attivarsi per far istallare, entro aprile 2011,
cancelli nelle camere detentive che presentano
portoncini in legno.
a procedere alle azioni necessarie, a cominciare
dall'attribuzione del personale necessario, per il
ripristino del servizio della Casa del Parto
Naturale "Acqualuce" dell'Ospedale G.B. Grassi
di Ostia e per garantirne la massima funzionalità.
Rossodivita,Berardo
Nieri,Zaratti
N. 57 del 26 luglio 2010
N. 58 del 26 luglio 2010
Oggetto: Ripristino del servizio della casa del
parto naturale "Acqualuce" dell'ospedale G.B.
Grassi di Ostia".
Oggetto: Apertura nuovo ospedale di Frosinone.
Premesso che:
- nel marzo 2009 è stata inaugurata presso
l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia la Casa per il
Parto Naturale "Acqualuce";
- l'attività della Casa del parto segue le fasi della
gestazione fisiologica fino al parto spontaneo
evitando l'ospedalizzazione;
- la Casa è l'unica struttura del SSN del centro-sud
dedicata al parto naturale ed è stata realizzata
grazie al contributo di uno sponsor privato e
quindi a costo zero per le casse statali e regionali;
- nel primo anno di gestione sperimentale la Casa
ha funzionato senza l'attribuzione di personale
I sottoscritti Consiglieri Regionali del Lazio
Premesso che:
- L'Ospedale Umberto I di Frosinone attualmente
in funzione versa in situazione di degrado estremo
e le condizioni di vivibilità dei pazienti all'interno
dei reparti e dei corridoi dove pure sono allocati
per carenza di posti letto nelle camere, sono
inaccettabili in un Paese civile;
- L'Ospedale nuovo è predisposto e strutturato per
essere un DEA di secondo livello e quindi offrire
servizi sanitari che attualmente non sono presenti
in Provincia di Frosinone con conseguenti
situazioni di rischio per le quali la corsa nelle
28
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
strutture romane, anche in eliambulanza, non
sempre è tempestiva e comunque rischia di
compromette il quadro clinico del paziente;
Considerato che:
- il personale attualmente operativo nell'ospedale
in funzione risulta essere di numero inferiore a
quello risultante dalle analisi programmatiche dei
carichi di lavoro del personale medico e
paramedico necessario per un efficace
funzionamento del nuovo ospedale,
- la nuova struttura ospedaliera non può entrare in
funzione senza che sia garantita la massima
sicurezza operativa in merito al funzionamento
dei reparti e dei macchinari in essi allocati,
- tale sicurezza può essere assicurata
esclusivamente da personale qualificato presente
in numero pari alle esigenze sia assistenziali, sia
di turnazione del personale stesso,
• La forte diminuzione dei livelli occupazionali;
• Le crescenti difficoltà delle famiglie a
fronteggiare le conseguenze dirette della crisi;
• L'enorme richieste di sacrifici rivolte in
particolare ai ceti meno abbienti;
• L'incremento della tassazione soprattutto ai
redditi fissi;
• Le difficoltà dell'imprese a fronteggiare
l'emergenza occupazionale e di bilancio;
VISTO:
• La continua ed inesorabile sfiducia dei cittadini
verso le istituzioni;
• Il rischio, che in periodo di recessione ,la crisi
delle istituzioni rappresenta per la democrazia del
nostro Paese e della nostra Regione;
• L'incremento degli stipendi dei consiglieri
regionali hanno visto un continuo modificarsi e
aumentarsi
RITENUTO:
- la dirigenza della ASL di Frosinone ed il
particolare il Commissario Straordinario non
possono attualmente procedere all'assunzione di
nuovo personale medico e paramedico stante il
divieto di procedere a nuove assunzioni nel
settore sanitario nella Regione Lazio in virtù del
Decreto U0060 del 14/7/2010.
• Che in questi periodi di crisi sono proprio i
rappresentanti delle istituzioni a dover compiere
un atto di perequazione sociale;
• Che queste problematiche hanno assunto un alto
valore etico;
IMPEGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE
La Giunta Regionale a consentire di poter
effettuare specifica deroga al vigente Decreto n.
U0060 del 14/7/2010 di recente emanazione, al
fine di consentire al Commissario Straordinario,
Dott. Mirabella, di procedere all'assunzione del
personale medico e paramedico nel numero che
sarà ritenuto necessario affinché la nuova struttura
ospedaliera della città di Frosinone possa essere
attivata nel più breve tempo possibile.
IMPEGNA
Tedeschi,Rodano,Scalia
TUTTO CIO’ PREMESSO
LA GIUNTA REGIONALE
• Ad intraprendere le iniziative necessarie volte a
ripristinare le disposizioni contenute nell’ex co.1
art. 2 della L.R. n. 19 del 2/05/1995, modificato
successivamente dall’art. 39 della L.R. 29
dell’11/09/2003, in merito all’indennità mensile
di carica dei consiglieri regionali stabilita nella
misura del 65% di quella percepita dai
Parlamentari.
N. 59 del 27 luglio 2010
Romanzi
Oggetto: Indennità mensile di carica dei
consiglieri regionali. Ripristino delle disposizioni
del co.1 art.2 l.r. 19 del 2/05/1995.
CONSIDERATO:
• La crisi economica che sta attraversando il
Paese;
N. 60 del 28 luglio 2010
Oggetto: Carenza strutturale degli approdi per
attività sportive legate alla vela.
Il. CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
29
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
Premesso
Tenuto conto
- Che le attività sportive legate alla Vela ed al
Diportismo, negli ultimi anni hanno subito un
incremento annuo pari ad oltre il 40%;
- Che costringere le Associazioni Sportive a
destinare gran parte del loro budget al 'pieno
pagamento' dei costi di gestione di cui sopra
significa ridurre gli strumenti finalizzati
all'ottimizzazione dell'attività sportiva stessa che,
non va dimenticato, rappresenta ancora oggi, una
sinergia di attività comprese tra l'educativo, il
sociale e l'integrazione tra individui dì diverse
fasce sociali e di età, nonché una grande
opportunità per costruire il proprio futuro
occupazionale;
- Che una maggiore disponibilità di punti di
attracco nei diversi porti della nostra Regione (di
cui una parte riservata alle Associazioni Sportive
che operano nel settore della 'vela sociale'
garantendogli l'abbattimento dei costi di gestione)
consentirebbe di investire in una nuova realtà da
applicare nella coordinazione e nella prevenzione
di alcuni disagi presenti nella nostra società,
nonché di 'formare' molti giovani per 'nuove
professioni' nel settore della 'marineria'
Visto
- Che questa incidenza è delineata sia nell'ambito
organizzativo (si intenda con questo termine le
Associazioni Sportive, Culturali e dilettantistiche
che si occupano della promozione degli sport
legati alla Vela ed al diportismo con maggiore
attenzione alla 'vela sociale') che nel numero di
praticanti regolarmente tesserati (siano essi atleti
senior, atleti junior, atleti baby, agonisti e
dilettanti, normodotati e portatori di handicap);
- Che il numero degli approdi nei porti della
nostra Regione non è aumentato in funzione della
richiesta ed in numero direttamente proporzionale
alla crescita riscontrata, risultando così totalmente
insufficienti
- Che nella Regione Lazio non esistono approdi
per cabinati destinati ad uso sportivo e/o sociale a
costi contenuti riservati alle Associazioni che si
dedicano a tali scopi.
per i motivi sopra esposti,
IMPEGNA
Considerato
- Che i costi maggiori nella pratica di questi sport
sono da imputare alla gestione delle imbarcazioni
ed al relativo canone legato all'attracco in una
delle qualsivoglia strutture portuali della nostra
Regione;
- Che numerosissime sono le motivazioni
(soprattutto di reintegro sociale) che inducono
soggetti 'disagiati' e/o portatori di handicap allo
svolgimento delle attività sportive legate alla
Vela, alla Marineria, al Diportismo con le
tantissime Associazioni Sportive che se ne
occupano attraverso progetti specifici ed
occupando personale specializzato;
- Che le suindicate Associazioni Sportive
assicurano
diffusione,
conservazione
e
accessibilità alle attività legate allo svolgimento
delle proprie, superando gli interessi commerciali,
i limiti alla capacità di distribuzione delle attività
sportive e le imposizioni del mercato;
- Che le più volte citate Associazioni Sportive
svolgono le loro attività senza finalità di lucro,
economiche o commerciali, ricercando come
unico beneficio lo sviluppo culturale, educativo e
umano di coloro ai quali forniscono i loro servizi,
e, quindi, operano per il miglioramento dei livelli
di qualità della vita.
La Presidente della Regione Lazio e gli Assessori
competenti
- a riorganizzare il 'sistema' degli approdi nella
nostra Regione, adottando, d'intesa con gli organi
competenti, un nuovo piano di indirizzo che
preveda l'ampliamento delle strutture di approdo,
favorendo l'alaggio, il rimessaggio e lo cura delle
piccole imbarcazioni;
- a co-finanziare, anche attraverso l'abbattimento
dei costi suindicati, coloro che svolgono progetti
finalizzati a scopi sociali come 'lo vela sociale' .
Roma 27 luglio 2010.
Foschi
N. 61 del 28 luglio 2010
Oggetto: Revoca dell'accertamento del centro
Ri.Rei di Santa Marinella come da determina
della Regione Lazio del luglio 2009.
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
PREMESSO
30
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
- che, nel settembre 2006 è stato conferito, in via
temporanea ed urgente, al Consorzio di
Cooperative
Sociali
Riabilitazione
e
Reinserimento (Ri.Rei), costituito ad hoc, con
sede in Roma via Sannio n. 59, l'affidamento,
senza gara di evidenza pubblica, dei sei Centri ex
Anni Verdi (Onlus) dislocati a Roma e provincia
che ospitano oltre mille utenti disabili con
patologie gravi, in cui lavorano più di cinquecento
operatori;
- che, successivamente, tale affidamento è
proseguito ininterrottamente fino ad oggi;
- che la situazione all'interno dei Centri, sin
dall'inizio della gestione Ri.Rei, risulta inadeguata
sia per le cure riabilitative che per il
soddisfacimento dei bisogni primari dei pazienti,
tanto da suscitare veementi reazioni dei genitori
volte al miglioramento del servizio;
- che nel corso dell'anno 2007 lo stato in cui
versano i centri è oggetto anche delle proteste
delle organizzazioni sindacali che segnalano le
difficili condizioni nelle quali sono costretti ad
operare i dipendenti;
CONSIDERATO
- che il 14 ottobre 2008 l'Agud (Associazione
genitori utenti disabili) ha sporto denuncia contro
Ri.Rei al Prefetto di Roma sui disservizi e la mal
a gestione del Centro di Santa Severa;
- che il 6 novembre 2008 l'Agud ha presentato
denuncia contro Ri.Rei al Comando dei
Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) di
Roma;
- che nel dicembre 2008 la Procura della
Repubblica di Civitavecchia, in seguito alla
denuncia sporta dalla Federitalia, ha aperto un
fascicolo affidando le indagini alla Guardia di
Finanza di Civitavecchia;
VISTO
- che il 2 aprile 2009 il Comando dei Carabinieri
per la Tutela della Salute (NAS), in seguito ad
un'ispezione igienico sanitaria eseguita nel Centro
di Santa Severa, ha rilevato numerose difformità
(già evidenziate dal SISP della Asl Roma F il
25.08.2008) afferenti i requisiti minimi
organizzativi, la destinazione d'uso degli ambienti
e le insufficienti condizioni igienico sanitarie
nonché una inadeguatezza complessiva della
struttura che, a fronte dei cinquanta posti
assegnati, avrebbe potuto ottenere una
autorizzazione soltanto per venti;
- che il 3 aprile 2009 l'Agenzia di sanità pubblica
(ASP), dopo un mese di ispezioni effettuate in
tutti i Centri Ri.Rei, nella relazione inviata al
Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e
al sub commissario alla Sanità Mario Morlacco,
ha rilevato diffuse e sostanziali carenze presso i
Centri, pronunciandosi negativamente su un
eventuale accreditamento e sottolineando la
presenza in merito ai progetti riabilitativi, di
rilevanti "criticità", «la cui documentazione
tecnica e tutto ciò che comporta una corretta
documentazione delle attività svolte e dei loro
esiti oltre che della qualità offerta. appare
frammentaria. talvolta assente o insufficiente»;
- che il 2 luglio 2009 con determina a firma del
Direttore Regionale della Programmazione
Sanitaria della Regione dott. Grippa la Regione ha
revocato l'autorizzazione data con DGPR
n.150/1996 al centro Ri.Rei. di Santa Marinella,
condizionando gli effetti della revoca alla
conclusione delle attività connesse alla
ricollocazione dei pazienti presso altri istituti da
effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento;
- che la Azienda Asl Roma F, cui era stata
demandata la ricollocazione dei pazienti in carico
alla struttura Ri.Rei di Santa Marinella, non ha
mai ottemperato alla determina della Regione
Lazio adducendo, con nota del 6.08.2009 e del
17.09.2009,
l'oggettiva
impossibilità
di
individuazione, sul territorio di competenza, di
strutture autorizzate in grado di assicurare la
continuità assistenziale necessaria ai pazienti;
- che il 18 dicembre 2009 l'Agud deposita alla
Procura della Repubblica di Civitavecchia una
dettagliata denuncia penale per maltrattamenti ai
disabili presenti nel centro di Santa Severa a
seguito della visita ispettiva effettuata 1'8
dicembre dal Consigliere regionale dott. Giuseppe
Mariani presso il suddetto centro;
CONSIDERATO ALTRESÌ
- che la Procura della Repubblica di Civitavecchia
ha aperto un procedimento penale (n. di R.G.
18/2009) assegnato al Pm dott.ssa Cotronei, in
seguito a denuncia sporta dal dott. Tommaso
31
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
D'Aprile, Presidente della Federconsumers-Italia,
avente ad oggetto la gestione del centro ex Anni
Verdi sito in località Santa Severa, Via del
Tirreno I, attualmente gestito dal Consorzio di
cooperative sociali Soc. Cop. Riabilitazione e
Reinserimento Ri. Rei;
- che la suddetta Procura ha aperto un
procedimento penale (n. di R.G. 08/2010)
assegnato al Pm dott.ssa Pinto in seguito a
denuncia presentata il 18/12/2009 dalla Sig.ra
Angelamaria Contona in qualità di Presidente
Agud, avente ad oggetto le condizioni di vita e di
cura dei disabili ricoverati nel centro ex Anni
Verdi di Santa Severa;
- considerato che il dott. Squarcione, Direttore
Generale Asl Roma F, in data 5/1/2010, ha
provveduto a far effettuare una ispezione, a
seguito di un esposto della sig.ra Contona, dal cui
verbale, a firma della dott.ssa Valentina lannucci,
dirigente medico, e del sig. Massimo Marini,
tecnico della prevenzione, si sottolinea che i locali
del centro, in base alla loro superficie netta
possono accogliere soltanto 22 utenti, a fronte dei
90 effettivi ospitati quotidianamente;
- che, in data 15 aprile e 24 aprile 2010, la signora
Contona ha presentato denuncia orale presso il
Commissariato di Polizia di Civitavecchia a
seguito dei numerosi sms ricevuti sulla sua utenza
telefonica da parte degli operatori del centro di S.
Severa che segnalavano la mancata osservanza
dei livelli assistenziali minimi all'interno del
centro, nonché la carenza di abbigliamento pulito
con cui vestire i degenti disabili;
- che, in data 23 aprile 2010, la stampa locale ha
dato ampia visibilità allo stato di degrado in cui
versa il centro, anche a fronte delle messa in cassa
integrazione di 37 operatori della Ri.Rei, che ha
ridotto drasticamente il già esiguo organico;
RILEVATO CHE
- sulla vicenda ben due interrogazioni - qui, nei
considerata, in larga parte riprese sono pendenti
presso il Consiglio Regionale del Lazio,
presentate dal gruppo consiliare La Destra a prima
firma del consigliere Storace, indirizzate alla
presidente Polverini, aventi ad oggetto
rispettivamente la richiesta di assicurare l'accesso,
ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai
documenti amministrativi dell'Asl Roma F da
parte della signora Pontoni (richiesta evasa dalla
Asl solo parzialmente nella prima decade di luglio
2010) e di conoscere gli intendimenti della
presidente
Polverini
circa
“l'incresciosa
situazione nella quale versa il centro di S. Severa
e quali provvedimenti intenda adottare sia per
garantire un'assistenza e una condizione igienica
adeguate per gli utenti del centro che per
salvaguardare i livelli occupazionali dei
dipendenti che operano nel centro stesso”;
- nessuna risposta è stata data alle suddette
interrogazioni ed alla richiesta di accesso agli atti
formulata, a' sensi dell'art. 30, comma 3, dello
Statuto della Regione Lazio, dal consigliere della
Lista Bonino Pannella, Rocco Berardo, alla Asl
Roma F in merito alla vicenda in oggetto;
IMPEGNA
il Presidente della Regione e gli assessorati
competenti
- a dare seguito, senza indugio, alla determina
della Direzione Regionale Programmazione
Sanitaria della Regione Lazio, assunta il 2 luglio
2009, di revoca dell'autorizzazione di cui al
DPGR n.150/l996;
- a porre in essere tutto quanto necessario alla
ricollocazione dei pazienti attualmente in carico
alle strutture del Consorzio di Cooperative Sociali
Riabilitazione e Reinserimento (Ri.Rei) entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dall'adozione della
presente Mozione;
- ad adoperarsi per garantire un'assistenza
terapeutica adeguate per pazienti ivi ricoverati;
- ad attivarsi al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei dipendenti che operano nel
centro stesso cercando di preservare la continuità
terapeutica secondo la migliore pratica clinica;
- a costituirsi parte civile in tutti quei
procedimenti che si dovessero istaurare all'esito
della conclusione delle indagini, tuttora in corso,
dell' Autorità Giudiziaria.
Berardo,Rossodivita
N. 62 del 28 luglio 2010
Oggetto: Situazione di sovraffollamento istituti
penitenziari del Lazio.
Atti consiliari
32
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
Premesso che
- la pena secondo l'articolo 27 della nostra
Costituzione deve tendere alla rieducazione del
condannato e non deve consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità;
- la legge n. 354 del 1975 (Ordinamento
penitenziario) orienta il sistema detentivo verso
finalità di recupero sociale;
- nelle 207 carceri italiane vi sono oltre 68 mila
detenuti mentre i posti letto regolamentari sono
poco più di 43 mila;
- l'Italia è il paese con il più alto tasso di
affollamento in tutta Europa;
- dall'inizio dell'anno ci sono già stati 34 suicidi
nelle carceri italiane.
Considerato che
- il Ministero della Sanità ha disposto, con l'art 2
del Decreto Ministeriale del 5.7.1975 recante
Modificazioni
alle
istruzioni
ministeriali
20.6.1968 relativamente all’altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione, che criterio idoneo per definire la
capienza ottimale di una stanza è stato ritenuto
quello per il quale "le stanze da letto devono
avere una superficie minima di mq. 9 per una
persona e di mq. 14 per due persone, e, quindi, di
ulteriori mq. 5 per ogni persona in più":
- il Dpr 230/2000 (Regolamento di esecuzione
dell'ordinamento penitenziario) stabilisce all'art. 6
che "i locali in cui si svolge la vita dei detenuti e
internati devono essere igienicamente adeguati";
all'art. 7 che "i servizi igienici sono collocati in
un vano annesso alla camera. I vani in cui sono
collocati i servizi igienici forniti di acqua
corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo. dì
doccia e, in particolare negli istituti o sezioni
femminili, anche di bidet, per le esigenze
igieniche dei detenuti e internati"; all'art. 13 che
"negli istituti ogni cucina deve servire alla
preparazione del vitto per un
massimo di
duecento persone".
- il Comitato per la Prevenzione della Tortura del
Consiglio d'Europa ha stabilito in sette metri
quadrati lo spazio minimo che deve essere messo
a disposizione di un detenuto alloggiato in cella
singola (Standard del Cpt. Rilievi essenziali e
generali dei Rapporti Generali del Cpt; punto 43)
e in quattro metri quadrati lo spazio addizionale
per ciascun detenuto aggiuntivo:
- nel luglio del 2009 la Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo ha condannato "Italia per violazione
dell'art. 3 della Convenziona Europea per la
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo per aver
alloggiato un detenuto in meno di tre metri
quadrati nell'istituto penitenziario di Roma
Rebibbia. La corte ha
ritenuto che "una
situazione tale non abbia potuto che provocare dei
disagi e degli inconvenienti quotidiani per il
richiedente, obbligato a vivere in uno spazio
molto esiguo, di gran lunga inferiore alla
superficie minima stimata come auspicabile dal
Cpt Agli occhi della Corte, la mancanza flagrante
di spazio personale di cui il richiedente ha
sofferto. è di per sé costitutiva di un trattamento
disumano o degradante";
- con lettera circolare Gdap-0308424-2009 il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
ha invitato le Direzioni degli istituti di pena a
prestare la dovuta attenzione affinché non vi siano
indebite compressioni degli spazi vitali secondo i
parametri individuati dalla giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- la competenza sanitaria in ambito penitenziario
spetta per legge alle Regioni;
- le associazioni A Buon Diritto e Antigone a
seguito di un monitoraggio delle carceri italiane
volto a valutare il rispetto degli standard sanitari
previsti dalla normativa hanno verificato
situazioni di gravissimo disagio e quindi hanno
inviato esposti alle direzioni generali delle Asl
competenti e ai sindaci affinché prendano
provvedimenti diretti a ripristinate condizioni
igienico-sanitarie minime;
- il Lazio con Legge Regionale n. 31 del 6 ottobre
2003 ha istituito il Garante dei diritti dei detenuti;
- il Lazio con la legge n. 7 del 2006 ha previsto
azioni e iniziative per migliorare le condizioni di
detenzione delle persone recluse.
Visto che
- le condizioni di vita nelle carceri laziali per i
detenuti e di conseguenza anche per il personale
sono oramai intollerabili;
- nei quattordici istituti penitenziari del Lazio alla
data del 30 giugno 2010 erano presenti 6.265
detenuti;
- secondo il Ministero della Giustizia la capienza
regolamentare degli stessi è pari a 4.608 posti
letto;
- il tasso di sovraffollamento raggiunge in alcuni
istituti indici allarmanti che mettono a rischio la
salute psico-fisica delle persone ristrette;
- in molti istituti non vengono assicurati i diritti
essenziali e i detenuti sono costretti a vivere in
meno di 3 metri quadri;
- a mero titolo esemplificativo nella Casa
33
Atti consiliari
Regione Lazio
IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 6.1 DEL 4 AGOSTO 2010
Circondariale Regina Coeli di Roma, la cui
capienza regolamentare è fissata dal Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria in 640 unità,
erano presenti 1.073 detenuti; alcune celle pensate
per 2 detenuti ospitavano fino a 6 detenuti; nelle
celle, nonostante le elevate temperature notturne
dell'istituto, la porta blindata la notte veniva
lasciata chiusa; nella sezione nido del carcere di
Rebibbia Femminile erano presenti 19 donne,
ciascuna con un figlio. Una cella di circa 25 metri
quadrati ospitava ben 12 persone tra madri e figli
con meno di tre metri quadri a disposizione per
essere umano.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio
regionale impegna il Presidente del Lazio e la
Giunta
1. ad inviare sollecitazione ai Presidenti della
Camera e Senato affinché a loro volta favoriscano
l'immediata calendarizzazione di provvedimenti
diretti a ridurre il sovraffollamento che sempre
più mette a rischio i diritti umani dei detenuti;
2. a prevedere un Piano di sostegno per favorire
l'affidamento terapeutico dei tossicodipendenti
presso comunità esterne come previsto dalla
vigente;
3. a dare piena attuazione alla legge n.7 del 2006
e a tutte le disposizioni riguardanti le condizioni
di vita penitenziarie;
4. a trovare immediatamente una soluzione
logistica e alloggiativa utile a portare fuori
dall'ambiente carcerario i bambini sotto i tre anni
ivi reclusi;
5. a prevedere un Fondo eccezionale di solidarietà
per i diritti fondamentali dei detenuti dimittendi;
6. a dare indicazione alle Asl di prendere in carica
la sanità penitenziaria senza ulteriori ritardi.
Nieri,Zaratti,Rauti,Romanzi
Rossodivita,Bonelli,Peduzzi
Berardo,Celli,Gigli,Miele G.
Moscardelli,Rodano,Di Carlo
Di Stefano E., Miele A