A) Fiscale - Montoro Historic Car Club

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A) Fiscale - Montoro Historic Car Club
Va distinta la questione A) Fiscale da quella B) Circolazione Stradale
A) Fiscale
Molte Regioni, quasi tutte per la verità, interpretano in modo errato l'unica Legge
vigente in Italia in tema di fiscalità dei Veicoli Storici (art.63 L.342/2000),
riconoscendo il ruolo monopolistico di una sola associazione.
Vi confermiamo che NON ESISTE alcun obbligo di rinnovo del vostro tesseramento.
Se il vostro veicolo possiede l'Attestato di Storicità rilasciato da una qualunque
Associazione riconosciuta dalla Legge, NON DOVETE RINNOVARE UN BEL NULLA.
Se vi dicono che dovete rinnovare la Tessera sennò la Regione vi può richiedere i
soldi del bollo pieno o che il Vs. non rinnovo verrà comunicato alla Agenzia delle
Entrate, è bene che sappiate che vi stanno dicendo una cosa non vera.
Così come anche in caso di vendita del veicolo storico, non dovete preoccuparvi di
effettuare il "cambio" di nome del proprietario ove comparisse sull'Attestato, poiché
il beneficio fiscale è a vita sul veicolo e non se voi siete iscritti o meno ad una
associazione.
In questo scenario, in Umbria non esiste più il monopolio sui veicoli storici ed
agli associati dell'A.I.A.C., è consentito l'accesso ai benefici fiscali del Bollo e
della I.P.T. semplicemente esibendo l'Attestato di Storicità dell'A.I.A.C..
Ma secondo Voi, può essere conveniente ottenere l'Attestato di Storicità
dell'A.I.A.C. (in Umbria, Perugia, costa una tantum 45 euro anche c/o il A112 Club
Italia ed il Vespa Club di Città di Castello, contro 180 euro di chi potete immaginare)
alla luce del fatto che è valido per il Bollo ridotto, per il Passaggio di Proprietà
ridotto ed anche per ottenere l'assicurazione storica ?
Va sottolineato che bisogna ringraziare per tutto ciò l'instancabile Dario Di
Bello, il quale, "da solo", o meglio, in "compagnia" delle persone giuste
(Dottorini e Federconsumatori), ha costruito tutto questo per liberare la sua
Perugia e l'Umbria dal Monopolio dell'A.S.I. e quindi, in regime di Concorrenza
e Libero Mercato, in Umbria si è LIBERI di scegliere a chi dare i propri soldi
per ottenere i medesimi benefici fiscali ed assicurativi.
Il Sig. Di Bello avrebbe voluto "clonare" la bellissima norma in vigore in
Lombardia (tutte storiche gratis al compimento dei 20 anni), ma non glielo hanno
permesso, ma perché ?
Scopritelo voi e ditecelo !
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In alcune Regioni la Tassa Auto è gestita dalla Agenzia delle Entrate mentre in altre è
gestita direttamente dalle Regioni.
Il titolare del gettito del Tributo è comunque la Regione e non l'ACI, ACI che molto
spesso si arroga il diritto di decidere se il contribuente ha diritto o meno alla
agevolazione fiscale !
Se ritenete di essere "taglieggiati" in tema di Tassa Auto, dovete rivolgervi
unicamente a chi gestisce il Tributo ovvero alla Regione o alla Agenzia delle Entrate,
ma non all'ACI perché al di là di tutto loro sono dei semplici esattori !
Vi ricordo che la Tassa Auto di circolazione scade sempre il 31 dicembre dell'anno
nel quale la si paga. Non ci sono sanzioni o interessi quando la si va a pagare,
l'importo è fisso e varia da Regione a Regione (vai con il mouse sulla tua Regione).
B) Circolazione Stradale
Qui "comanda" il Codice della Strada, ex D.Lgs.285/92 e s.m.i., con il suo articolo 60
che consacra solo 5 Registri in tutta Italia. Dal momento che i blocchi del traffico
sono demandati agli Enti Locali, le Deroghe devono essere espressamente previste
dall'Ente locale (Comune, Provincia, Regione) che ha istituito il blocco. Non sempre
le Deroghe comprendono unicamente i Veicoli Storici così come individuati dal
Codice della Strada.
Per esempio VENETO e LOMBARDIA hanno ampliato queste deroghe anche ai
Veicoli ISCRITTI alle Associazioni aderenti alla Federazione Internazionale
meglio nota come F.I.V.A..
Precisiamo ancora che le limitazioni prevedono DEROGHE ai Veicoli
ISCRITTI a determinate Associazioni senza fare alcuna precisazione in merito.
Pertanto se possedete l'Attestato di Storicità di una delle Associazioni
riconosciute dall'Ente Locale che ha emesso il Blocco/Deroga, siete tenuti
UNICAMENTE ad esibire un qualunque "pezzo di carta" dal quale si possa
evincere che il VEICOLO È ISCRITTO !!!
Vi esortiamo ad andare a leggere bene le Deroghe e vedrete che è come vi stiamo
dicendo.
Quindi anche gli ISCRITTI all'A.I.A.C. residenti in VENETO e LOMBARDIA,
possono circolare liberamente così come prevedono le Deroghe della Regione.
- Leggi la Norma della Regione Veneto (BUR 41 del 02/05/2006);
- Leggi la Norma della Regione Lombardia (BUR 50 - 1° Suppl. 13/12/2006).
Qui però bisogna integrare la normativa esistente alla luce della emanazione del
D.M. 17/12/2009 pubblicato sulla G.U. del 19/03/2010, fermo restando che un
D.M. è una Norma di rango inferiore rispetto ad una LEGGE dello Stato e
pertanto una LEGGE, in caso di discordanza, "pesa" molto più di un Decreto
Ministeriale.
Chiarito questo, si deve precisare che tale D.M. NULLA HA A CHE FARE con
la fiscalità dei veicoli storici e che lo stesso è attinente UNICAMENTE ai fini
della Circolazione Stradale.
Questo D.M. disciplina le procedure per l'iscrizione dei veicoli 20ntennali nei
registri, nonché la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.
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L'ultima Circolare del Ministero del 04 ottobre 2010 (clicca qui), riporta che,
"Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni – emanate
in applicazione del decreto stesso – completa il quadro normativo di
riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in
particolare, disposizioni concernenti:
1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del CdS, al
fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezioni
stico”;
2) la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati
dalla circolazione o di origine sconosciuta;
3) la revisione periodica."
Infatti il D.M. in parola con le sue successive Circolari, è intervenuto
fondamentalmente per "stabilire" quando un veicolo è storico o meno, è
intervenuto per "sanare" alcuni vuoti legislativi che non consentivano poter
reimmatricolare veicoli dei quali non esistessero più le targhe ovvero fossero di
origine sconosciuta ed infine fosse confermato ad anni 2 la revisione dei veicoli
c.d. storici.
L'opportunità di poter reimmatricolare dei veicoli, è stata concessa ai cittadini
previo ottenimento/esibizione del celeberrimo Certificato di Rilevanza Storica e
Collezionistica meglio noto come C.R.S.C..
Ma come si ottiene il C.R.S.C. ?
Semplicemente PAGANDO profumatamente una delle Associazioni cui
all'art.60 del C.d.S. per farsi timbrare una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di
Notorietà (leggi autocertificazione) che molte Leggi dello Stato a partire dalla
L.15/68 (art.4), L.241/90 (art.18 comma 2 e 3) e DPR 445/2000 (art.47),
prevedono che sia GRATUITA !!!
Capite come funziona il giochetto....
Il buffo è che il medesimo C.d.S., prevede che:
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1,
nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente
dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Ministro delle finanze (clicca qui).
Ad oggi, 20/11/2011, NON ESISTENDO ALCUNA TARIFFA, non sarebbero
autorizzati a chiedervi nemmeno un solo euro !!!
E qui confermiamo che il C.R.S. e C. serve UNICAMENTE per far "rinascere"
veicoli almeno 20ntennali, che siano stati volontariamente radiati, demoliti o
radiati d'ufficio o in alcuni casi provenienti dall'estero.
Ma in questo ambito, il Club plurimarca Monopolista (leggi A.S.I.) con una
sottospecie di Circolare del 10/11/2001 (clicca qui), ha fatto del terrorismo
psicologico tra i suoi adepti, facendo credere loro che il non possedimento di tale
"pezzo di carta", per un veicolo c.d. storico in forza della norma fiscale (art.63
L.342/2000 + varie Leggi regionali), possa far sì che le Forze dell'Ordine in caso
di controllo per strada, possano richiederlo e sanzionarne il non possedimento.
Un inciso, ma avete notato che tale "pezzo di carta igienica" per non dire altro, non è
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firmato dal MAGNIFICO PRESIDENTE, ma da una non bene definita Segreteria, ma
perché secondo voi ?
Ve lo diciamo noi !
In caso di un ESPOSTO/DENUNCIA da parte di un contribuente alle Autorità
Competenti, il MAGNIFICO PRESIDENTE potrà sempre dire che non ne sapeva
nulla !
Ovviamente il contenuto di questo Circolare è fuorviante e vediamo perché:
1) La costituzione all'art.18, così come insegna il Chiar.mo Prof. Carlo Calvieri
di Perugia, prevede la LIBERTÀ di Associazione .
Se qualcuno per strada vi dovesse fermare mentre camminate o siete alla guida di un
veicolo (non c'entra nulla se storico o meno), e vi chiedesse se voi e la macchina siete
iscritti ad un Club di cacciatori o di pescatori o di auto storiche o di scambisti o
all'arcigay o al partito di Scilipoti o al SVP o alla confraternita dei Carmelitani scalzi,
è bene che sappiate che questi sono UNICAMENTE AFFARACCI VOSTRI E
BASTA !!!
2) Il C.R.S. e C. serve UNICAMENTE per far "rinascere" i veicoli sopra
richiamati.
Può servire per un legittimo "vezzo" personale, può servire se la lobby delle
assicurazioni lo richiede (indovinate perché...), ma non bisogna far credere alla
gente che il non possedimento dello stesso, potrebbe farci comminare una multa
dalle forze dell'Ordine o che ci possano sequestrare il veicolo, chi vi dice questo vi
sta semplicemente dicendo una cosa non vera poiché vi vuole vendere una cosa non
necessaria.
Vi confermiamo, quindi, che per tale D.M., ed unicamente ai fini del C.d.S., un
veicolo è storico solo e soltanto se è iscritto ad uno dei 5 Registri cui all'art.60 del
C.d.S..
In tema di Revisioni, tale D.M. prevede che solo e soltanto i Veicoli Storici
immatricolati prima del 01/01/1960, devono recarsi in Motorizzazione.
Tutti i veicoli NON STORICI ovvero NON ISCRITTI ad uno dei 5 Registri cui
all'art.60 del C.d.S., possono ovviamente continuare a fare la Revisione c/o le
officine autorizzate, così come accadeva prima della emanazione del D.M. e che
la Revisione si fa per tutti ogni 2 anni.
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