Piemme News - Polizia Municipale di Vittoria

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Piemme News - Polizia Municipale di Vittoria
N. 4/2015 - lunedì 21 settembre 2015
SOMMARIO
APPROFONDIMENTI
Periodico di informazione e di analisi giuridica ed operativa abbinato al portale www.piemmenews.it e riservata agli iscritti
all’associazione “Piemmenews”, a cura di Ugo Sergio Auteri
IN PRIMO PIANO
Morto dopo Tso, la difesa si affida a un esperto di criminologia
Gli Interventi per l'Esecuzione del T.S.O./
A.S.O.
Continuazione dal n. 3-2015 ................. p. 2
Cantieri stradali e sicurezza
di S. Fanfani e A. Locci ......................... p. 8
Furti in abitazione: piaga inarrestabile?
di Christian Bertossi ............................ p. 10
PRASSI
Proseguono le indagini del pm Raffaele Guariniello sulla
morte di Andrea Soldi, il quarantacinquenne deceduto il 5
agosto scorso in seguito a un trattamento sanitario obbligatorio in piazzale Umbria.
Installazione dispositivi count-down
M.I.T. - Parere 28/07/2015 n. 3805 ..... p. 12
In attesa che sul tavolo del magistrato arrivino il responso
completo dell’autopsia e la relazione del Ministero, è la
difesa a muoversi. L’avvocato Stefano Castrale, colui che assiste i tre agenti di polizia municipale iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, ha affidato una consulenza
a un esperto di criminologia che avrà il compito di ricostruire nel dettaglio la scena in cui è
stato eseguito il Tso quel pomeriggio e la successione degli eventi.
Gratuità della sosta a pagamento per
veicoli muniti di contrassegno invalidi
M.I.T. - Parere 04/09/2015 n. 4341 ..... p. 15
Secondo la difesa il 5 agosto i tre civich non avrebbero fatto nulla di errato. La manovra
eseguita sarebbe stata corretta, fatta con la forza necessaria per bloccare un uomo della
stazza di Andrea Soldi che pesava quasi 120 chilogrammi. L’esame autoptico eseguito dal
medico legale Valter Declame ha però evidenziato segni di una forte compressione sul
petto, elemento che, secondo l’accusa, è un chiaro nesso tra quanto fatto dagli agenti e la
morte del quarantacinquenne.
Quesito in merito all'introduzione di nuova modalità di gestione degli accessi in
ZTL per operatori economici
M.I.T. - Parere 27/05/2015 n. 2531 ..... p. 17
Fonte: www.torinotoday.it (15 settembre 2015)
NEWS DAL WEB
A Sant'Ambrogio di Susa un anno fa la morte per soffocamento di Bruno
Combetto, ammanettato per un t.s.o.: il pm chiede l'archiviazione, la
famiglia non accetta che si dimentichi il suo caso (torino.repubblica.it)
Metodo finlandese per dire addio al Tso. Dopo il caso mortale di Andrea
Soldi, test in due Asl finanziato da Ue e ministero della Salute. Meno
farmaci e più coinvolgimento di amici e parenti. (torino.repubblica.it)
Sistemi di rilevamento infrazioni per accertamento copertura assicurativa
M.I.T. - Parere 21/07/2015 n. 3560 ..... p. 13
Prenotazione dei candidati agli esami di
teoria per il conseguimento delle patenti
di guida
M.I.T. - Circ. 03/08/2015 n. 18319 ...... p. 16
Gran Bretagna. Facsimile patente di guida
M.I.T. - Circ. 22/07/2015 n. 17286 ...... p. 18
La redazione:




Michele Miccoli
Ugo Sergio Auteri
Franco Notarrigo
Monica Di Sante
 Stefania Fanfani
 Michela Quarantini
 Antonio Locci
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
T.S.O. tra trattamento del malato e attività di polizia
di Monica di Sante e Franco Notarrigo
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio, tra trattamento del
malato e attività di polizia. Limiti e competenze della P.L.
… continuazione dal n. 3 della rivista
Commento di Monica Di Sante:
Si è già illustrato come l’accertamento (A.S.O.) ed il Trattamento
Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) siano due strumenti SANITARI, a
carattere provvedimentale, in quanto incide sulla sfera soggettiva
della persona affetta da una patologia psichiatrica acclarata, che
necessita di cure adeguate, adottati dal Sindaco su richiesta e successiva convalida di due distinti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Ancora, si è precisato quali siano le condicio si ne qua non
che consentono di sottoporre un soggetto ad un TSO/ASO secondo i
principi sanciti dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180 “Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori” e la Legge 23 dicembre
1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”:

Sussistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici;

Non accettazione degli stessi da parte dell'infermo;

Non sussistenza di condizioni e circostanze che consentano di
adottare altre tempestive ed idonee misure sanitarie.
Ma prima di questa data?
Qual'era la prassi sanitaria?
Perché si è giunti alla Legge 180/78 e come mai lo Stato
italiano ha avvertito la necessità di riformare il sistema
sanitario?
Il 13 maggio del 1978 ha cambiato il destino delle migliaia di ricoverati degli ospedali psichiatrici del tempo. Corpi incatenati ai letti di
contenzione, veri e propri lager, basta scorrere le immagini di repertorio che hanno indignato e ancora indignano in quanto documentanti le modalità di trattamento per cui quei malati perdevano via
via che passavano gli anni le loro sembianze umane a causa di
questi trattamenti loro riservati.
Chi non ricorda con orrore le condizioni e l'emarginazione di quei
malati di mente? Gli stessi psichiatri giunsero a chiedere di potersi
esprimere lavorativamente parlando come dei veri medici e non
come dei carcerieri. In altre parole reclamavano si tornasse alle
finalità della medicina con il compito di curare e non di vigilare su
malati segregati.
E così che il Parlamento del tempo, per uscire da tutte le contestazioni che giungevano pressanti, riuscì a votare una legge destinata
a diventare famosa come "la Legge 180", la legge che di fatto chiudeva i manicomi.
La L. 180/78 poi confluì nella legge di riforma sanitaria, che ne
recepì buona parte del testo e ne fece suo il principio fondamentale: il malato di mente, il matto "l'alienato", come era considerato
prima di questo dispositivo, non è più da considerarsi una persona
pericolosa per sé e per gli altri, da allontanare dalla società e da
rinchiudersi in una specie di carcere ma è un malato come gli altri.
Punto!
Spirito della norma, dunque, è il cambiamento di mentalità radicale
circa lo status del paziente psichiatrico: deve essere considerato un
cittadino che soffre di un disturbo psichico e che ha diritto ad essere curato "nel rispetto della dignità e della libertà della persona
umana".
Non a caso tra i compiti del servizio sanitario nazionale, post riforma, vi è proprio "la tutela della salute mentale", da attuare, come
recita la norma, "privilegiando il momento preventivo e inserendo i
servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare
ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità
delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici".
Purtroppo, volendo tirare le somme a distanza di quasi un trentennio, la situazione non è rosea. Bisogna, infatti, ammettere che
resiste ancora la gelida etichetta che viene applicata al paziente
psichiatrico: è un "matto".
Se pur questa etichetta non la ritroviamo sempre esplicitata come
appellativo dato al malato di mente, è innegabile che nelle coscienze regni ancora il pregiudizio antico. Sappiamo, inoltre, che le famiglie, non sempre "il matto" in casa ce lo vogliono o, perlomeno, non
sempre possono farsene carico da sole, mentre lo Stato maschera
indifferenza evidenziando le carenze del sistema.
Sicuramente la L. 180 ha permesso agli psichiatri italiani di essere
medici e ricercatori, di intraprendere finalmente percorsi terapeutici, di combattere la malattia, invece che il malato, ma di fatto le
carenze strutturali, di un sistema sanitario sempre più verso il collasso, di uno Stato che pur avendo contribuito ad una revisione
collettiva dei concetti di follia e di normalità, di fatto non è in grado
di adempiere ai suoi dettami.
E così che accade che nella società odierna il malato di mente, pur
non dovendo essere considerato come un soggetto pericoloso per
la società e, pertanto, non potendo ricorrere la necessità della tutela della pubblica sicurezza, in quanto è il bisogno di cura che deve
prevalere, di fatto il retaggio culturale permane e le conseguenze
sono sotto gli occhi di tutti, perchè la paura del matto incide in chi,
non essendo medico non conosce la realtà clinica di un malato
mentale e vive di conseguenza l'eventuale contatto, a livello psicologico, come se si trovasse in presenza di un "serial killer", ovvero
con stati d'ansia e/o aggressività legati alla paura di ciò che appunto non si conosce.
Tornando ai provvedimenti sanitari:
L’accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.), quindi, si dovrebbe
basare su di una visita medica effettuata dal medico curante o da
uno psichiatra del CIM, quando un certo comportamento segnalato,
di norma dai familiari, induce il sospetto, nel medico, di essere in
presenza di un soggetto con disturbo psicopatologico rilevante e
che costui rifiuti di sottoporsi ad una visita medica. L’A.S.O. si do-
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
T.S.O. tra trattamento del malato e attività di polizia
di Monica di Sante e Franco Notarrigo
vrebbe, quindi, svolgere presso il domicilio del paziente oppure
presso una struttura sanitaria territoriale, quando, dice la norma, la
situazione e' altamente critica, "tale da rendersi necessario il trasporto del paziente presso il più vicino Dipartimento di Emergenza
psichiatrico per un Trattamento Sanitario".
1° fondamentale interrogativo: viste le premesse, è possibile
ritenere che il personale di Polizia Locale possa dare esecuzione ad
un'Ordinanza ASO senza che il personale medico sia presente o
come accade spesso come una sorta di accompagnamento coattivo
per visita medica operata dalla Polizia Locale? Ci torneremo...
L' Art. 33 Legge n. 833/78 recante le norme per gli accertamenti ed
i trattamenti sanitari volontari e obbligatori, specifica chiaramente
che sia gli accertamenti che i trattamenti sanitari devono essere di
norma volontari mentre solo in casi eccezionali, ricorrendo le condicio su esposte, possono essere disposti dall’autorità sanitaria, sempre nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, ovvero nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, tant'è che si
è obbligati a tentare tutte le possibili iniziative rivolte ad assicurarsi
il consenso e la partecipazione da parte di chi vi sarebbe obbligato.
2° quesito: l'attività coercitiva come deve essere concepita se
corre l'obbligo di "mediare" il più possibile affinché il malato si sottoponga di sua sponte al trattamento sanitario?
Alla luce di ciò, è possibile che sia la Polizia a determinare quando
sia il momento di intervenire con la forza fisica, basandosi esclusivamente sul fatto che magari le opere di convincimento non abbiano
sortito effetti ed il paziente, come è naturale che sia, sia diventato
aggressivo?
Può essere data alla Polizia una tale responsabilità pur sapendo che
non possiede conoscenze scientifiche sulle condizioni di salute del
soggetto?
Poniamo l'esempio di essere in presenza di un soggetto affetto da
Disturbo Paranoide della Personalità, per essere concreti, che secondo il cluster sotto evidenziato, corrisponde ad un soggetto che
evidenzia taluni di questi aspetti: (1)
I criteri secondo il DSM-IV-TR sono:
A) Diffidenza e sospettosità pervasive nei confronti degli altri (tanto
che le loro intenzioni vengono interpretate come malevole), che
iniziano nella prima età adulta e sono presenti in una varietà di
contesti, come indicato da quattro (o più) dei seguenti elementi:
1. sospetta, senza una base sufficiente, di essere sfruttato, danneggiato o ingannato;
2. dubita senza giustificazione della lealtà o affidabilità di amici o
colleghi;
3. è riluttante a confidarsi con gli altri a causa di un timore ingiustificato che le informazioni possano essere usate contro di lui;
7. sospetta in modo ricorrente, senza giustificazione, della fedeltà
del coniuge o del partner sessuale.
B) Non si manifesta esclusivamente durante il decorso della schizofrenia, di un disturbo dell’umore con manifestazioni psicotiche, o di
un altro disturbo psicotico, e non è dovuto agli effetti fisiologici
diretti di una condizione medica generale.
Detto ciò, potrebbe essere in grado, la Polizia intervenuta, di gestire il soggetto psichiatrico secondo quanto la norma dispone, essendo inconsapevolmente in presenza di un soggetto che in anamnesi
corrisponde al paziente con Disturbo Paranoide della Personalità
magari in comorbidità con altre psicopatologie?
In altre parole, come potrebbe la polizia essere a conoscenza di
quanto inutili potrebbero essere i tentativi di persuasione di un
soggetto che presenta un tale disturbo se non controproducenti in
quanto i tentativi di convincimento a sottoporsi ad un trattamento
sanitario volontario possano aggravare ulteriormente la sospettosità
e la sua paranoia tanto da farlo agitare ulteriormente?
Riflettiamo, per il momento, anche su questo punto prima di passare al ruolo e alla funzione della Polizia Locale nell'esecuzione
dell'Ordinanza.
(1) American Psychiatric Association (2000). DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. Edizione Italiana: Masson, Milano.
Commento di Franco Notarrigo:
Anche su questo numero della nostra rivista continua il nostro impegno nella trattazione del TSO/ASO, iniziato nel n. 2 della ns.
rivista, a seguito di quanto avvenuto sul caso Soldi, e devo dire
che, dopo avere letto l'articolo riportato su www.corriere.it del
25/08/2015, e quello pubblicato su “PescaraPost”, sono sempre più
convinto (come detto dalla collega Monica Di Sante) che occorre
fare subito chiarezza sulle procedure da attuare a seguito delle
ordinanze sindacali emesse in materia di Trattamento e Accertamento Sanitario Obbligatorio e sull'attività che il personale della
Polizia Locale e quello delle altre istituzioni chiamate ad intervenire,
deve porre in essere per assicurare la corretta esecuzione del provvedimento de quo.
Ecco qui di seguito sottopongo al Vs. eventuale commento un altro
post pubblicato ieri su facebook:
Da Facebook il Post di Monica Di Sante: “Voglio ritornare sull'argomento per una ragione. Si fa un gran parlare, a ragione, di Tecniche Operative e TSO; ma quando in questo contesto sento parlare
di utilizzo di spry al peperoncino o taser non posso tacere, non
dopo aver letto ciò che l'esame autoptico avrebbe rivelato in merito
alla morte del ragazzo di Torino Andrea Soldi.”
e, subito dopo, un articolo su quanto avvenuto, alcuni giorni fa, a
Pianella (PS): "Tso, Andrea non era cardiopatico. Forse fatale una
4. scorge significati nascosti umilianti o minacciosi in rimproveri o
altri eventi benevoli;
scarica di adrenalina. Escluse patologie cardiovascolari: sotto accusa ora l’ipersensibilità delle persone schizofreniche."
5. porta costantemente rancore, cioè, non perdona gli insulti, le
ingiurie o le offese;
Fonte: http://www.corriere.it/cronache/15_agosto_24/morto-dopotso-andrea-non-era-cardiopatico-0a82b792-4a5c-11e5-baf9400db7fd0321.shtml
6. percepisce attacchi al proprio ruolo o reputazione non evidenti
agli altri, ed è pronto a reagire con rabbia o contrattaccare;
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
T.S.O. tra trattamento del malato e attività di polizia
di Monica di Sante e Franco Notarrigo
Monica Di Sante
continua:
Monica Di Sante
risponde
“Veniamo al dunque: cos'è una scarica adrenalinica?
Una scarica di adrenalina si verifica quando le ghiandole surrenali
pompano un’eccessiva quantità di adrenalina nel corpo in risposta a
un’elevata quantità di stress, come accade quando si è esposti a
un’aggressione, ad esempio, o in eventi che attentano alla vita ecc.
ecc..
Quando la situazione è passata, i livelli di adrenalina tornano alla
normalità. In altre parole, questa scarica è prodotta dall'ormone
dello stress e serve all'organismo per far fronte all'emergenza che il
pericolo richiama. Come riconoscere nell'individuo la presenza di
questa situazione di allarme?
Esistono alcuni sintomi:
a) battito cardiaco in accelerazione in ragione del fatto che il cuore
batte più velocemente del normale quando si è in presenza di una
fonte di stress.
b) il respiro diviene corto. L'impressione è quella di chi non riesce a
ricevere abbastanza aria o come se il respiro fosse più veloce e
meno profondo del normale. Lo scopo è ricevere maggior ossigeno
proprio per la maggior attività cardiaca e di conseguenza per preparare il corpo all'azione di difesa aggressiva. E' una situazione fisiologica adattiva, necessaria alla sopravvivenza.
“..."a volte cardiologi" ...affinché venga usato su pazienti affetti da
arresto cardiocircolatorio o per dare un surplus adrenalinico? Ricordiamoci che qui stiamo parlando di malati non di "delinquenti",
infatti spesso agiscono, al contrario dei delinquenti, in difesa da
azioni di forza sulla loro persona. Queste azioni di forza sono azioni
per costringerlo ad una cura non per condurlo in un penitenziario.
Questo è il punto da dove ragionare perché sono soggetti con posizioni giuridiche differenti: uno reo e l'altro malato!”
G.M.
interviene
“Buongiorno, rispondo al Signor Enrico e alla Signora Monica, perché trattate argomenti seri che rispecchiano voi, anche se non vi
conosco, il sesto senso non mi inganna e il buongiorno si vede dal
mattino.”
Monica Di Sante
risponde
“Grazie”
G.M.
continua
c) Il tutto viene accompagnato da un aumento della sudorazione, in
particolare dei palmi delle mani e sotto le ascelle.
d) Ma nel prolungarsi dello stress può accadere che la vista si offuschi, e possono sorgere mal di testa e/o dolore al petto perchè il
cuore inizia il suo "affaticamento".
Ciò premesso, che ne pensate, ad esempio, dell'uso del Taser nella
fase di contenimento del malato psichiatrico? Cosa comporterebbe
su di lui una scarica elettrica quando il suo cuore è così provato o il
prolungamento stesso dell'attività di contenimento?
Ora, continuo ad assolvere i colleghi di Torino ma torno a condannare il regime di applicazione dell'Ordinanza TSO o ASO quando
operativamente vengono proposte come approccio ad una persona
in stato di arresto o di fermo. E' bene riflettere su questo episodio
che segnerà, lo spero, la svolta nell'approccio al malato che deve
essere trattato dai sanitari. Questa è la natura del TSO, un Trattamento Sanitario, punto!”
E.M.
interviene
“Non voglio assolutamente polemizzare ma Suggerisco, a chi ne
avesse l'occasione, di frequentare un corso ufficiale Taser dove
sono presenti esperti e a volte cardiologi che conoscono lo strumento che serve a salvare vite. Nella stragrande maggioranza dei casi
qualsiasi altra tecnica sarebbe sicuramente più lesiva. I corsi si
tengono presso dipartimenti di polizia in molti paesi europei garantisti e democratici”
“Il Tso lo dispone il Sindaco, su proposta di due medici di cui uno
specialista, viene emesso x sette giorni, può essere rinnovato, l'atto
finale va al giudice tutelare che ne controlla la mera formalità. X
applicare questo trattamento il Sindaco si avvale della Polizia Locale /Municipale. Invece quando si interviene in emergenza ovvero su
chiamata il medico del 118 valutando lo stato di necessità si avvale
dell'ausilio, qualora necessiti delle forze dell'ordine. Vi cito due casi:
Torino! Tso! Non vi è stata nessuna violenza ma solo un tentativo
di fermare un soggetto agitato! Arresto cardio/circolatorio /
respiratorio, che purtroppo ha causato il decesso della sfortunata
persona! Mi chiedo? Perché un medico laureato in medicina generale e chirurgia e specializzato in psichiatria era presente sul posto
con operatori sanitari, costoro hanno effettuato manovre rianimatorie e tutti gli interventi necessari per ripristinare/stabilizzare i parametri vitali? Non sono a conoscenza integrale dell'accaduto ma è
facile sparare a zero sulla Polizia municipale, che come le altre
Forze di Polizia, non viene formata x operare nel migliore dei modi
su di un TSO. secondo Caso. FIRENZE, morte del povero Mogherini,
dispiace è una vita umana, la vita è sagra! Resosi responsabile di
una serie di reati continuati, rapina... Danneggiamento, i carabinieri
intervenuti lo hanno bloccato a terra, è deceduto, purtroppo, i carabinieri indagati e rinviati a giudizio, quindi imputati, senza tenere
conto che una perizia di un medico legale, nominato come CTU
(CONSULENTE tecnico d'ufficio e non CTP, cioè di parte) cita che la
morte non è sopraggiunta da violenza esterna. Non sono due
TSO... Ma purtroppo sono due episodi nella quale tutti gli operatori
di Polizia si possono trovare ad operare, senza formazione specifica
e senza tutele. Mi dispiace per le vittime e per le loro famiglie, ripe-
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
T.S.O. tra trattamento del malato e attività di polizia
di Monica di Sante e Franco Notarrigo
to la vita è sacra! Ma a volte è meglio trovarsi un posto in ufficio
oppure all'interno di un Dicastero, li al massimo ti cade una pratica
a terra. Il mio è uno sfogo!!! Tanto domani sera, sono con un paio
di stivali e via su una gazzella, al servizio del cittadino. Buona giornata a tutti.”
Monica Di Sante
risponde
che collega (ma proprio da nessuno! E questo mi ha seriamente
preuccupato: forse a forza di parlare di TSO qualche mio ingranaggio cerebrale è andato in tilt?). L'argomente è difficile, tocca diverse
sensibilità e procedure collaudate negli anni e proprio per questo,
secondo me, va trattato con leggerezza e molta ironia, che così
facendo, forse possiamo scambiarci serenamente le nostre
"vedute". Il TSO in regime di degenza ospedaliera, per quanto mi
riguarda, è un'intervento di natura squisitamente sanitario”
“Motivo per il quale faremo di tutto affinché il TSO ritorni ad essere
quello che giuridicamente è: un intervento sanitario e non una azione di polizia ab origine!”
Monica Di Sante
“Assolutamente si, si chiama infatti "trattamento sanitario" , ma nel
tempo si è mantenuta una linea di pensiero nella necessità del
contenimento dove la figura dello psichiatra, in questa pratica, è
stata sostituita dalla Polizia. E non mi sta bene.”
G.M.
Continua
“Cara Monica, per attuare ciò che scrivi va cambiata la norma di
legge, allo stato attuale, noi Operatori di Polizia, non possiamo
rifiutare il nostro intervento, qualora sia in pericolo l'incolumità degli
operatori sanitari, dei cittadini e della stessa persona da trattare.”
Monica Di Sante
Risponde
Infatti è quello che abbiamo intenzione di fare: proporre un impianto normativo che si preoccupi di chiarire questi aspetti. Qui chiamo
in causa la persona che con me sta trattando la questione Franco
Notarrigo”
Franco Notarrigo
Interviene
“G. hai perfettamente ragione. Come detto da Monica, stiamo già
affrontando l'argomento nelle rivista digitale PIEMMEnews, dove
troverai già nel prossimo numero un ulteriore contributo di Monica
sul "Trattamento e Accertamento Sanitario Obbligatorio, tra trattamento del malato e attività di polizia - Limiti e competenze della
Polizia Locale", in relazione al quale chiederò di pubblicare questo
ulteriore contributo. Sempre sulla rivista, alla fine della trattazione
dell'argomento su TSO/ASO (con il contributo degli addetti ai lavori,
ma non solo) avanzeremo delle ns. proposte.”
G.M.
Risponde
“Concordo con Voi. E speriamo bene. Buonaserata”
Carmelo D'Urso
Interviene
“Intervengo in un argomento annoso e difficile che la mia categoria
ha affrontato sempre in maniera conflittuale. Nonostante 25 anni di
discussioni, confronti, sentenze e circolari, ognuno di noi è rimasto
irremovibile nella propria posizione. Dico subito che la mia è una
posizione che fino ad oggi non mi risulta sia stata condivisa da qual-
Monica Di Sante
“E allora il soggetto in scarica adrenalinica muore! Dato di fatto
accaduto in passato e ad i colleghi di Torino. Il cambiamento deve
avvenire in considerazione dello stato clinico del soggetto e credimi,
non credo esista un paziente psichiatrico che non viva uno stato di
stress, che se perdurante può portare all'arresto cardiaco”
Franco Notarrigo
“Carmelo, come saprai la contenzione è di diverse tipologie. Vero
che nelle diverse modalità è praticata dal personale psichiatrico
all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche del SPDC, ma come
tu sai è attuata anche durante l'esecuzione del TSO, con la somministrazione di farmaci sedativi e con l'utilizzo, all'interno delle autoambulanze delle cinghie più idonee e corrette, nel rispetto della
dignità, tanto decantata a parole, dell'ammalato di mente che presenta in alcuni casi delle alterazioni psico-fisiche tali da essere necessario la pratica della csd. "contenzione fisica e meccanica". Queste due pratiche di contenzione, nella dottrina psichiatrica, sono
ritenute complementari ed entrambe utili per la cura e la salute
dell'ammalato. E' ritenuto corretto che tali pratiche devono essere
utilizzate solo per un tempo limitatissimo. Oltre la contenzione fisica, meccanica e farmacologica, sarebbe utile utilizzare (da parte del
personale psichiatrico chiamato ad intervenire nell'esecuzione del
TSO) la contenzione "relazionale", che in alcune patologie può essere più utile che quella "fisica" e "meccanica". La polizia Locale
non ha e non deve avere anche queste competenze professionali.
Smettiamola di pensare che il personale della P.L. deve sapere e
fare di tutto. Nelle norme sul TSO non mi risulta che sia previsto
l'esercizio delle funzioni di ausiliario di PS e di P.G., ma solo di controllo per conto del Sindaco, nella sua veste di Autorità Sanitaria, al
fine si assicurare la corretta esecuzione del TSO. Non credo di dire
nulla di nuovo. Quello che da dire c'è di nuovo lo diremo sotto forma di proposta in relazione alla oramai inadeguatezza della legge
vigente in materia.”
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
T.S.O. tra trattamento del malato e attività di polizia
di Monica di Sante e Franco Notarrigo
Carmelo D'Urso
risponde
“Mizzica! Ora mi sono messo proprio nei guai, devo rispondere a un
sacco di osservazioni. Prendo un profondo respiro e cerco di dire la
mia (più per trovare la quiete ai mie dubbi che cercare di sostenere
ardite tesi).
Nel caso dell’ubriachezza molesta, il soggetto ha temporaneamente
perso la sua capacità di intendere e di volere, avendola dispersa nei
fumi dell’alcool. In questo caso non si può sostenere che si agisce
contro la volontà della persona. Tant’è che nel caso che riporti, è
poi intervenuto un “medico” e non un “psichiatra” e che il soggetto
è stato contenuto dai barellieri, ma nulla, ma proprio nulla, vieta al
personale della Polizia Locale un proprio intervento nel contenimento, anzi secondo me, sempre nel caso specifico, è un dovere.
Altra cosa è il soggetto affetto da malattia mentale: in questo caso
la persona mantiene viva e presente la sua capacità di intendere e
di volere che è protetta dall’art. 32 della Costituzione.
E’ vero che è possibile effettuare il TSO al di fuori della struttura
ospedaliera, in questo caso si parla di TSO EXTRA-OSPEDALIERO.
L’assessorato della Salute della Regione Siciliana con Decreto 26
marzo 2013 ha dato questa ottima definizione della procedura:
<Quello extra ospedaliero si configura come la forma di TSO attiva-
bile nel caso in cui, pur sussistendo le prime due condizioni previste
per il TSO in degenza ospedaliera, e cioè le alterazioni psichiche tali
da richiedere urgenti interventi terapeutici e la non accettazione
degli stessi da parte dell’infermo, manca invece la terza ed è quindi
possibile “adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra
ospedaliere” >.
Ora viene il “punctum dolens”: chi deve stabilire tutto ciò? Secondo
la mia opinione (e solo mia) il tipo di TSO da effettuare è di competenza esclusiva del psichiatra della struttura pubblica.
Quindi, ricapitolando: persona affetta da malattia mentale che rifiuta le cure - richiesta del medico proponente di TSO - presenza del
psichiatra della struttura pubblica che convalida la proposta e valuta
se vi sono le condizioni del TSO in regime extra-ospedaliero - emissione dell’ordinanza TSO - esecuzione, fine.
Il TSO è un procedimento di carattere amministrativo e come è
noto, tutti gli atti amministrativi sono caratterizzati dell’esecutività,
se non affetti da nullità assoluta, e possono essere fatti osservare
anche contro la volontà dei destinatari potendo richiedere a tal
uopo l’ausilio della forza pubblica; e il TSO, per le caratteristiche
che ha, rientra appieno in tale novero di atti amministrativi.
Per quanto detto prima, ha più attinenza la qualifica di PS
(competente per eseguire un’atto amministrativo contro la volontà
del soggetto destinatario; un’esempio: il decreto di espulsione dello
straniero) che quella di PG.
Per quanto riguarda i mezzi di contenzione “fisica e meccanica” che
si utilizzano nei reparti di psichiatria non mi risultano che questi
siano presenti anche nella dotazione standard delle ambulanze e nei
servizi di igiene mentale; mentre ne sono dotate i SPDC. A questo
punto si rimanda a quando già detto in un precedente post per
quanto riguarda l’uso di questi strumenti all’interno degli SPDC.
La somministrazione dei sedativi non sempre dà gli effetti desiderati, dipende molto dalle condizioni del soggetto, del suo stato di
agitazione del suo metabolismo ecc. (parola di un grande psichiatra
che ho avuto l’onere di conoscere).
E poi, per poter somministrare il sedativo, non bisogna contenere
l’infermo? E ritorniamo da dove siamo partiti. Punto e a capo!!”
Continua il commento di Franco Notarrigo:
Qui di seguito, ecco quanto avvenuto a Pianella, tra il 4 e 5 settembre, a causa di un tossicodipendente, ricoverato in psichiatria, su
intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di
Pescara.
PIANELLA: TOSSICODIPENDENTE AGGREDISCE CARABINIERI E DISTRUGGE AMBULANZA.
Da un articolo pubblicato da “PescaraPost”
Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento sono le accuse con
le quali è stato denunciato in stato di libertà un giovane a Pianella.
L’episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa, tra venerdì 4 e sabato 5 settembre.
Protagonista della vicenda, un uomo di 29 anni di Pianella.
Il giovane, tossicodipendente, secondo quanto riferito dai carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile giunti sul posto, con ogni probabilità in crisi d’astinenza,
avrebbe dato in escandescenze a tal punto da costringere i familiari a chiamare il 118.
I sanitari accorsi sarebbero stati però a loro volta costretti a chiedere l’intervento dei
militari, data la furia incontrollabile del 29enne.
Gli stessi carabinieri, con non poche difficoltà, sarebbero riusciti a rendere inoffensivo
il giovane, il quale avrebbe anche aggredito fisicamente uno dei carabinieri presenti.
Il 29enne avrebbe inoltre scatenato la sua furia contro l’ambulanza e all’interno
dell’abitazione, causando in entrambi i casi danni ingenti.
Il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso di Pescara e poi ricoverato nel
reparto di Psichiatria.
Il carabiniere ferito durante l’aggressione da parte del 29enne avrebbe invece riportato una distorsione e una contusione agli arti superiori, con 10 giorni di prognosi.
Sull’episodio è intervenuto anche il capitano Claudio Scarponi, comandante della
Compagnia dei carabinieri di Pescara:
«L’episodio della notte testimonia purtroppo per l’ennesima volta la difficoltà e la
complessità della gestione di situazioni operative in cui personale delle forze di polizia
si trova ad operare avendo di fronte soggetti affetti da disturbi mentali o come frequentemente accade, persone totalmente alterate per l’abuso di alcool e/o droga.
L’uso necessariamente minimo della forza comporta il rischio assai frequente per gli
operanti di riportare loro stessi lesioni, pur di tutelare l’incolumità fisica dell’altro, dato
che lo stato psicofisico alterato potrebbe esasperare, in situazione di forte stress,
patologie mediche magari gravi e sconosciute agli operatori, con conseguenze talvolta
drammatiche, come accaduto anche recentemente».
Continua il commento di Franco Notarrigo
Per riprendere la discussione sugli aspetti operativi, ritengo sia
opportuno porre l'attenzione, sull'uso da parte della Polizia Locale di
strumenti coercitivi, come la forza fisica e le manette, ovvero di
alcuni strumenti di “CONTENZIONE” messi in pratica per l'esecuzione del TSO.
Ci vengono incontro per analizzare tali strumenti, la discussione di
facebook e l'articolo sull'accaduto di Pianella (qui pubblicati), perchè da queste notizie emerge, con molta sincerità e chiarezza, che
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
T.S.O. tra trattamento del malato e attività di polizia
di Monica di Sante e Franco Notarrigo
il personale delle Forze di Polizia (della Polizia Locale e/o della Polizia dello Stato) risulta non avere una preparazione specifica (come
dichiarato anche dal Capitano dei Carabinieri della Compagnia di
Pescara, Claudio Scarponi) nella gestione di talune situazioni operative, in cui occorre usare la minima forza fisica verso colui il quale
oppone resistenza all'intervento teso a garantire l'incolumità fisica
della stessa persona da tutelare, come nel caso:

delle persone affette da disturbi mentali, da sottoporre al TSO
(come nel caso di ammalati di mente, che soffrono di particolari
patologie ;

delle persone in uno stato psicofisico alterato, per l'uso di droga
(come nel caso del tossicodipendente, in crisi di astinenza)
oppure per l'abuso di alcool.
A questo punto, ritengo sia utile parlare, in modo più approfondito,
di detti strumenti che, nella dottrina psichiatrica, sono ritenuti
“talvolta inevitabili”, al fine di “controllare, limitare, ridurre o escludere i movimenti degli ammalati di mente o, comunque, di condizionarne il loro comportamento.
Le contenzioni sono di diverse tipologie e risultano essere utilizzate
nelle strutture ospedaliere pubbliche dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.
ne e formazione in merito, la forza fisica (che spesso non è commisurata alle stesse condizioni fisiche dell'ammalato) e quella meccanica (basata solo, il più delle volte, sull'uso delle manette)?
3) Perchè nei circa 7.700 Comuni (medio-piccoli d'Italia) per il personale di Polizia (in particolare, di Polizia Locale) in atto, non risulta
siano state messi a disposizione: regole di comportamento, vestiario, strumenti e quant'altro, per consentire loro di affrontare in
sicurezza il rischio che può derivare dalla esecuzione dei TSO per
ammalati di mente che soffrono di determinate patologie psicofisiche auto etero-lesive?
4) perchè la raccomandazione della Conferenza delle Regioni e
delle Autonomie Locali del 2009 e i tantissimi successivi protocolli
regionali, provinciali, etc., non hanno tenuto conto del fatto che le
attività di contenzione, di cui al precedente punto “1”, andavano
praticate dal personale psichiatrico e sanitario, preparato a tali
pratiche?
Nei prossimi numeri parleremo dell'uso legittimo, del potere-dovere
degli strumenti coercitivi della Polizia e dei relativi riferimenti normativi e giurisprudenzali.
La contenzione può essere di tipo:

manuale, consistente nell’uso della forza fisica (senza utilizzo
di strumenti di sorta), che il personale sanitario usa, al fine di
bloccare il paziente o vincerne la resistenza;

meccanica, consistente nell’utilizzo di presidi per ridurre o
controllare il movimento dell'ammalato di mente (come ad esempio: fasce, cinture, corpetto, cuscini anatomici, etc.);

chimica o farmacologica, utilizzata somministrando agli ammalati dei farmaci (come i sedativi, per ridurne la forza e la
capacità di reazione);

ambientale, consistente nel modificare o ridurre l’ambiente di
vita dell'ammalato di mente, per limitarne o controllarne i movimenti;

relazionale, consistente nell’ascolto e nell’osservazione empatica dell'ammalato di mente, da attuare con le indispensabili
tecniche di comunicazione.
Mentre, da un lato, possiamo dire che dette tecniche di contenzione
sono sicuramente tutte conosciute e praticate, in modo professionale, dal personale psichiatrico, non possiamo dire che sia così anche
per la Polizia.
Ci si chiede:
1) perchè, per l'esecuzione del Trattamento e dell'Accertamento
Sanitario Obbligatorio, le attività di contenzione, come quella
“relazionale” e “meccanica”, come quella “farmacologica” e
“fisica” (che risultano essere utilizzate nelle strutture ospedaliere)
non possono essere utilizzate, (contrariamente a quanto sostenuto
da alcuni colleghi) direttamente dal personale psichiatrico?
2) perchè deve essere il personale di Polizia (in particolare, di Polizia Locale) ad usare, senza avere alle spalle una specifica preparazio-
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Segnaletica stradale - Approfondimenti
Cantieri stradali e sicurezza
di Stefania Fanfani e Antonio Locci
Cantieri stradali e sicurezza
di Stefania Fanfani e Antonio Locci
Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta rischi e pericoli non solo per chi lavora, ma anche per
coloro che in qualche modo, possono trovarsi a contatto con l’
area dei lavori.
rezza relativi alle procedure di revisione integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare " ha introdotto
nuove disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri stradali.
Lo sottolinea l’INAIL quando tratta la sicurezza all’ interno dello
stesso. Conoscere i rischi , prevenirli e dare le opportune informazioni a riguardo, diminuisce il fenomeno infortunistico non
solo all’ interno del medesimo cantiere ma anche tra cantiere e
strada, con i rischi di investimento di persone estranee
Il decreto individua i criteri minimi che gli enti gestori delle
infrastrutture e le imprese, affidatarie ed esecutrice, devono
adottare per elaborare e mettere in atto procedure di lavoro
durante le fasi di installazione e manutenzione della segnaletica
stradale di cantiere. La norma introduce l’obbligo a carico del
datore di lavoro di fornire una formazione specifica ai lavoratori
adibiti all’istallazione ed alla rimozione della segnaletica stradale
i corsi di formazione sono finalizzati all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguare ad eseguire in
condizioni di sicurezza le attività di installazione e rimozione del
cantiere. Purtroppo ci sono ancora molte imprese, anche concessionarie che scontano un grave ritardo nella applicazione del
decreto interministeriale, o che risparmiando sulla sicurezza,
rendono possibile il verificarsi di infortuni altrimenti viabili. È
dunque necessario porre fine a questa strage annunciata sulle
nostre strade aumentando prevenzione e controlli da parte
della Polizia Stradale, per fare in modo che la "cultura della
sicurezza" sia affermata come diritto civile universale.
al cantiere e la collisione con veicoli in transito verso il cantiere
stesso.
PRINCIPI GENERALI: LA STRADA
La strada secondo l’ art.2 del codice della strada, è un area ad
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali. L’uso diverso a questa definizione è vietato o è
soggetto ad autorizzazione e concessione e al rispetto di precise
regole a tutela della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
( D.lgs. 81/2008 ).
L’ articolo 21 c.1 e c.4 del codice della strada stabilisce che
chiunque effettui lavori sulle strade senza autorizzazione o violandone le prescrizioni dell’ autorizzazione è soggetta alla sanzione pecuniaria di euro 848,00 (593,60 euro entro 5 gg) e alla
sanzione accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere
abusive realizzate.
La medesima sanzione si applica anche a coloro che non provvedono a rendere visibile il personale addetto ai lavori esposto
al traffico dei veicoli e chi, proseguendo con il comma 3 e 4 ,
all’uso degli accorgimenti necessari per la regolazione, la sicurezza e la fluidità della circolazione, sia di giorno che di notte.
La competenza al rilascio delle autorizzazioni e concessioni (art.
26 del codice della strada ) è attribuita all'Ente proprietario della
strada o all'Ente concessionario per le strade in concessione.
Per i tratti di strada statali, regionali e provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è sempre del comune .
Da tale articolo discendono delle norme di applicazione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 18
dicembre 1998. Tale decreto di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, concretizza dall’ art. 30 all’ art. 43 le
misure necessarie per evitare rischi, per chi lavora nei cantieri
stradali e altresì per la circolazione, attraverso l’installazione di
una corretta segnaletica antistante il cantiere. Il decreto interministeriale del 4 marzo 2013 dal titolo "Criteri generali di sicu-
LA SEGNALETICA TEMPORANEA NEI CANTIERI
La segnaletica stradale nell’ambito dei cantieri fissi o temporanei ha un’importanza quasi sempre sottovalutata. Nella maggior
parte dei casi i cantieri sono segnalati poco e male, con segnali
danneggiati o inadeguati per condizioni, numero e posizionamento.
Una cosa fondamentale che spesso viene a mancare, e che
invece è essenziale quando si predispone la segnaletica temporanea (anche se questo discorso lo si potrebbe estendere alla
predisposizione di qualsiasi segnaletica), è il buon senso.
Occorre ragionare in maniera logica in modo tale che si rispettino i principi di adattabilità, coerenza, credibilità, visibilità e leggibilità.
Buttare (letteralmente) in area di cantiere tutta la segnaletica di
cui si dispone è una prassi sbagliata e molto diffusa. A chi non
è mai capitato di imbattersi in lavori in corso e trovare segnali
di strettoia dove la situazione reale era ben diversa? Non vi è
mai capitato, forse, di trovare un segnale di senso vietato dove
il transito era permesso in entrambe le direzioni? Quante volte
ci si è trovati davanti a limitazioni di velocità illogiche e altalenanti (un susseguirsi progressivo di limite 30, 20, 40, 10 km/h)?
Il primo principio è quello dell’adattamento della segnaletica
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Segnaletica stradale - Approfondimenti
Cantieri stradali e sicurezza
di Stefania Fanfani e Antonio Locci
alle circostanze ed al tipo di strada, nonché alla situazione realmente presente.
Il secondo principio è quello della coerenza delle indicazioni e
che prevede, tra l’altro, l’oscuramento o la rimozione dei segnali
permanenti che sono in contrasto con quelli temporanei.
Il terzo principio mira a difendere la credibilità della segnaletica
(e questo principio andrebbe applicato a tutta la segnaletica in
generale). Ciò che viene segnalato deve effettivamente esistere,
la situazione di pericolo deve essere reale, la prescrizione deve
essere giustificata. La segnaletica deve “vivere” insieme al cantiere, cioè ad ogni cambiamento ed evoluzione deve cambiare
ed adattarsi.
Il quarto principio è quello che riguarda la visibilità e la leggibilità. Pare rivolto per lo più ai produttori della segnaletica ribadendo che i segnali devono essere realizzati in modo regolamentare
nelle forme, dimensioni e simboli. I caratteri per le iscrizioni
devono essere quelli previsti dalla normativa, i segnali devono
essere sempre rifrangenti. Rivolgendosi poi a chi utilizza materialmente la segnaletica ed effettua i lavori su strada, invita
all’installazione corretta per posizione e spazio di visibilità nonché per numero.
I segnali di pericolo e di indicazione hanno il fondo di colore
giallo, mentre i segnali di precedenza, divieto e obbligo rimangono invariati. Ovviamente ogni figura non prevista con fondo
giallo deve conservare il suo colore di fondo naturale.
Gli altri segnali da impiegare sono quelli di pericolo, prescrizione utili nel contesto, eventuali segnali di indicazione e direzione, oltre a tutti i segnali di delimitazione quali barriere, coni o
delineatori flessibili. Si ricorda che i coni si utilizzano nel caso in
cui la durata del cantiere non superi i due giorni. Se la durata
supera questo arco temporale allora vengono sostituiti dai delineatori flessibili.
Ultimo segnale che l’utente troverà, superato il cantiere, è quello relativo alla fine delle prescrizioni. Spesso viene impiegato il
segnale VIA LIBERA (fig.II70), che indica la fine di tutte le prescrizioni precedentemente imposte, ma occorre valutare se
nella situazione ordinaria alcune di queste prescrizioni effettivamente cessino o permangano (ad esempio un divieto di sorpasso imposto nella viabilità ordinaria precedentemente l’istituzione
del cantiere temporaneo rimane valido anche nel tratto successivo all’area di cantiere).
La segnaletica orizzontale va tracciata nel caso in cui la durata
del cantiere superi i sette giorni. Dal momento in cui è obbligatoria la sua rimozione alla chiusura del cantiere, le strisce longitudinali possono essere costituite anche da materiale plastico
fissato con collante, e non devono superare il millimetro e mezzo di spessore di strato. Cosa importante, in questo caso, è che
le strisce continue consentano il deflusso dell’acqua in modo da
non fare diga, per cui in fase realizzativa vanno interrotte adeguatamente.
Il primo cartello che va utilizzato è il segnale LAVORI (fig.II
383) o ALTRI PERICOLI (con pannello integrativo). Seguono i
segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig.II 48 o fig.II 52) e LIMITE
MASSIMO DI VELOCITA’ (fig.II 50).
Gli schemi allegati al DM 10
luglio 2002 sono indicativi e
non rappresentano schemi
fissi da adottare nelle varie
situazioni.
L’installazione dei segnali di prescrizione è oggetto di un provvedimento, ma in caso di emergenza o particolare urgenza le
misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile.
E’ impossibili prevedere ogni
casistica che naturalmente
varia per una serie di fattori.
Ecco perché è importante
tenere sempre a mente i
quattro principi sopra indicati.
Qualora le misure per i lavori si debbano protrarre oltre le 48
ore, occorre la ratifica da parte dell’autorità competente
(termine che slitta a 72 ore nel caso il periodo coincida con due
giorni festivi consecutivi).
Possono tuttavia verificarsi dei casi che prevedano interventi
non programmabili o di modesta entità per i quali l’Ente proprietario, o i soggetti da esso individuati, possono predisporre un
segnalamento senza formale provvedimento.
La limitazione di velocità va sempre segnalata e nel caso sia
necessario indurre al rallentamento del traffico, si deve utilizzare più volte il segnale di limite di velocità, distanziato adeguatamente dal precedente, segnalando progressivamente la decrescita a blocchi di 20 km/h.
(fotografia reperita in rete)
Fonti normative principali:
 D. lgs 30 aprile 1992, n. 285
 D.P.R. 18 dicembre 1992, n. 495
 Decreto Ministeriale 10 luglio 2002.
 Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
Segnali con limiti di velocità troppo bassi, inferiori ai 30 km/h,
minano il principio di credibilità e difficilmente verranno rispettati.
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
Furti in abitazione: piaga inarrestabile?
di Christian Bertossi
Furti in abitazione: piaga inarrestabile?
di Ten. CC (r) Bertossi Dott. Christian
“Piccole riflessioni” sui furti in abitazione (per le rapine rimandiamo alla prossima anche se spesso il furto sfocia in rapina e,
purtroppo, con violenze a volte indicibili, ma non è questa è
un’altra storia … )
Da più parti mi si chiede su questo fenomeno che è diventato
una vera e propria piaga, concentriamoci sulla Lombardia che,
dati alla mano, è la regione più colpita d’Italia, essa vanta il
maggior numero di furti in abitazione del Belpaese!
Per un istante non parliamo della provincia di Como, visto il
caos e l’illegalità diffusa di questa povera provincia (da anni
personalmente segnalo vi sia “un caso Como” e, mi auguro al
più presto lo Stato centrale intervenga in questa zona che, ricordo, è ancora territorio della Repubblica italiana anche se,
non sembra … ma è cosi!).
Sicurezza: aumento record dei furti in abitazione, sono
più che raddoppiati negli ultimi dieci anni (+127%)
www.censis.it
Sono 689 al giorno, cioè 29 ogni ora: uno ogni due minuti. È questo il bilancio allarmante del numero di furti in abitazione commessi nell'ultimo anno. Questa tipologia di
reato ha registrato un aumento record. Negli ultimi dieci anni i furti in casa sono più
che raddoppiati, passando dai 110.887 denunciati nel 2004 ai 251.422 del 2013, con
una crescita del 126,7%. Solo nell'ultimo anno l'incremento è stato del 5,9%. È un
aumento molto più accentuato rispetto all'andamento del numero totale dei reati
(+19,6% nel periodo 2004-2013) e dei furti nel complesso (+6%), e in controtendenza rispetto all'andamento dei furti di autoveicoli (-32,2%) e degli omicidi (-29,7%).
La zona d'Italia più colpita è il Nord-Ovest, dove nell'ultimo anno i furti in abitazione
sono stati 92.100, aumentati del 151% nel decennio. Oltre il 20% dei furti denunciati
è avvenuto in tre province: Milano (19.214 reati), Torino (16.207) e Roma (15.779).
Considerando il numero di reati rispetto alla popolazione residente, in cima alla
graduatoria delle province italiane più bersagliate si trovano Asti (9,2 furti in abitazione ogni mille abitanti), Pavia (7,1 ogni mille), Torino (7,1 ogni mille) e Ravenna (7,0
ogni mille). E le province in cui i furti in casa sono aumentati di più nell'ultimo decennio sono Forlì-Cesena (al primo posto, +312,9%), Mantova (+251,3%), Udine
(+250,0%), Terni (+243,7%) e Bergamo (+234,3%). Tra le grandi città, gli aumenti
maggiori si registrano a Milano (+229,2% nel periodo 2004-2013), Firenze
(+177,3%), Torino (+172,6%), Padova (+143,3%), Palermo (+128,4%), Venezia
(+120,9%), Roma (+120,6%), Bologna (+104,5%) e Verona (+103,4%).
Cresce anche l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti di questo reato. Nel
2013 sono state denunciate a piede libero per furti in abitazione 15.263 persone
(+139,6% rispetto al 2004), di cui 1.366 minori (il 9% del totale). E sono state
arrestate 6.628 persone, di cui 486 minori (il 7,3% del totale). I detenuti per furto in
abitazione e furto con strappo sono 3.530 nel 2014, con una crescita del 131,9%
rispetto al 2007.
Dicevamo, furti in abitazione, Lombardia maglia nera, vediamo
alcune considerazioni: pare chiaro che di giorno vi siano più
furti che di notte (anche se la notte già di per se … ”spaventa”
ma in realtà è un periodo relativamente sicuro), i furti per lo più
si concentrano dalle ore 9 alle 21, preferibilmente il venerdì e il
sabato (la fascia tardo pomeriggio/pre-serale pare sia la peggiore o “migliore” per i ladri!); anche la mattina non scherza però
con un discreto numero di “assalti” e, riguardo i mesi più colpiti,
abbiamo sicuramente in testa dicembre e, pare scontato, il periodo delle vacanze estive.
Per lo più il ladro è un professionista (meticoloso, con ottime
abilità manuali, esperto di tecnologia oltre che di serrature …
spesso atletico e relativamente giovane) agisce quasi sempre
con almeno un “compagno di sventura”, ma con la crisi attuale,
tutto può capitare e, gli “improvvisati” spinti dal bisogno sono
ormai all’ordine del giorno, sempre più diffusi i “ladri per necessità” ma comunque, sono i “ladri professionisti a farla da padrone”.
Molto spesso i furti avvengono negli stessi quartieri, numeri
civici vicini, addirittura stesso palazzo, frutto di uno studio preliminare della zona e delle abitudini, quindi un basista è più comune di quanto si creda (ecco qui la crisi: molte volte si prestano ad effettuare queste segnalazioni insospettabili e/o chi accede per lavoro e/o conoscenza diretta alle case che poi verranno
colpite).
Qualche precisazione è d’obbligo:
1) le Forze dell’Ordine (e in particolare l’Arma dei Carabinieri)
devono ricevere la massima solidarietà ed appoggio incondizionato: fanno l’impossibile con le scarse risorse a loro disposizione;
2) il particolare momento storico e le problematiche socio/
economiche hanno fatto si che la sicurezza sia diventata una
vera priorità se non addirittura una vera e propria emergenza;
3) nota dolente: se da un lato abbiamo tra le migliori Forze
dell’Ordine del Mondo (specialmente l’Arma dei Carabinieri,
stimata e invidiata da tutti, ma si sa da “buoni italiani” si disprezza tutto ciò che è “made in italy” per apprezzare i “bidoni
esteri”) dall’altro la sicurezza privata nel nostro paese è per lo
più in mano ad incompetenti, abusivi, “farlocchi”, “cialtroni”
ecc.; per lavorare in questo settore vi sono norme severissime,
impegno di capitali ingenti e una preparazione non comune:
verificare sempre che l’Istituto al quale vi state rivolgendo sia
titolare delle Licenze/Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza obbligatorie per Legge per operare in tale settore (gli abusivi sono
pericolosi per se stessi e per voi, commettono gravi reati oltre
che illeciti amministrativi e tributari, stessi reati ed illeciti di cui
rispondono i committenti cioè voi, se li impiegate);
4) fabbri ed elettricisti: questi sono artigiani (con tutto il rispetto per questi mestieri) ma assolutamente non sono esperti di
sicurezza! Avete mai visto in un telefilm americano un esperto
di sicurezza che fa di lavoro il fabbro o l’elettricista?
5) fai da te: occuparsi di sicurezza è una delle professioni più
difficili, rischiose e delicate che ci siano: no al fai da te!
6) Tornando ai fabbri ed elettricisti: in sede privata (per non
dare origine a fenomeni di emulazione ecc.) con piacere e per
chi lo desiderasse, vi si può ben dimostrare e spiegare quanto
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Pubblica sicurezza - Approfondimenti
Furti in abitazione: piaga inarrestabile?
di Christian Bertossi
dura una potente inferriata, una porta blindata “spaziale” o un
impianto antifurto “fantasmagorico”: meno di niente se a metterci le mani è un “esperto”! Se proprio servisse un artigiano,
sarà il vostro esperto di sicurezza a contattarlo (anche per evitare, come mi capitò in un sopraluogo per una consulenza, di
vedere inferiate ai piani alti di una casa e le finestre al piano
terra completamente sprovviste, antifurto e recinzione solo su
tre lati del giardino!!!)
7) Cani: il cane è un validissimo e insostituibile amico dell’uomo,
stop! Idem come sopra per evitare emulazioni varie in privata
sede vi si dimostrerà come anche un leone “fili in cuccia” senza
batter ciglio e senza colpo ferire.
Concludendo: abbiamo le migliori Forze dell’Ordine, abbiamo
l’unica mitica ed inimitabile Arma dei Carabinieri (fino a quando
avremo l’Arma dei Carabinieri con le “stellette” l’Italia sarà sempre un Paese libero!) ma per un particolare momento storico e
una crisi socio/economica mai vista furti/rapine e crimini vari
sono una vera piaga!
Cosa fare??? Affidatevi a dei professionisti della sicurezza
privata, titolari di Licenze/Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza
obbligatorie per Legge per operare in tale settore e, che abbiano un curriculum dimostrabile con chiare e fondanti esperienze
in questo campo, nonché titoli/brevetti et simila adeguati e con
un passato nelle FF.AA/FF.OO!
No ad abusivi, no al “fai da te” no a “cialtronate o spacconate
da bar” perchè la sicurezza ha un prezzo ma l’incolumità e la
vita tua e dei tuoi cari no.
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Codice della strada - Prassi
Installazione dispositivi count-down
M.I.T. - Parere 28/07/2015 n. 3805
Installazione dispositivi count-down
M.I.T. - Parere 28/07/2015 n. 3805
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 2
Roma, 28/07/2015
Prot. 3805
OGGETTO: Installazione dispositivi count-down.
In riferimento alla nota a margine si comunica che i dispositivi in oggetto, introdotti dalle modifiche al Codice della Strada, operate con legge
n. 120 del 29.7.2010, per poter essere installati sulle strade pubbliche devono essere sottoposti a procedura di approvazione presso questo Ministero. Inoltre la ipotesi prevista dall'art. 60 della richiamata legge 120 opera per i nuovi impianti, ed è comunque subordinata alla
emissione di un decreto ministeriale.
I dispositivi count-down non devono interferire con alcun dispositivo dì controllo delle infrazioni al semaforo, né con il semaforo stesso.
A tal proposito sono state effettuate alcune sperimentazioni di sistema di conteggio count-down, necessarie per valutare l'effettiva efficienza
dei dispositivi e per acquisire dati tecnici necessari alla futura approvazione. E' infatti in fase di redazione un decreto ministeriale, che tiene
conto dei risultati delle sperimentazioni concluse, che, una volta pubblicato, sarà utilizzato per le future omologazioni.
Alla. data odierna non sono ancora stati omologati dispositivi e pertanto, nelle more di futuri procedimenti di omologazione, non è possibile
installare i dispositivi di che trattasi.
Per quanto attiene al secondo quesito della nota in riscontro si comunica che non è possibile installare dispositivi che variano il ciclo sernaforico in relazione alla velocità di percorrenza dei veicoli,non essendo tali sistemi previsti dalle attuali norme.
IL DIRIGENTE TECNICO
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)
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Codice della strada - Prassi
Sistemi di rilevamento infrazioni per accertamento copertura
assicurativa
M.I.T. - Parere 21/07/2015 n. 3560
Sistemi di rilevamento infrazioni per accertamento copertura
assicurativa
M.I.T. - Parere 21/07/2015 n. 3560
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 2
Roma, 21/07/2015
Prot. n. 3560
OGGETTO: Richiesta informazioni.
Con riferimento alla nota a margine si comunica che allo stato questo Ufficio non ha omologato alcun sistema per il controllo automatico
della copertura assicurativa.
Attualmente per quanto attiene ai sistemi di rilevamento infrazioni relative alla circolazione di veicoli senza copertura assicurativa sono previste due procedure di accertamento.
Una è quella disciplinata dall'art. 193 del Codice della Strada,che è già operativa; e che prevede la possibilità di utilizzare apparecchiature già
omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e), f), g) del CdS. In questo caso
non si tratta di un accertamento diretto della mancanza di copertura assicurativa, ma dell'impiego di apparecchiature già in uso per rilevamento di infrazioni per poter dimostrare che in un dato momento il veicolo oggetto dell'accertamento era in circolazione. Quindi, previa attuazione della procedura descritta nei commi 4-ter e 4-quater pervenire all'accertamento della eventuale mancanza della copertura assicurativa.
L'altra procedura di accertamento è quella prevista dall'art. 31 del d.l. 24 gennaio 2002, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, non
ancora operativa (che in parte si sovrappone al vigente art. 193 del C.d.S.) per la mancanza di alcuni adempimenti normativi previsti dallo
stesso art. 31, in particolare nel comma 3, che prefigura una procedura di accertamento della violazione in via autonoma.
In entrambi i casi, per poter operare un accertamento a distanza delle violazioni, è prevista una procedura di omologazione/approvazione
delle apparecchiature o dispositivi da impiegare riferita allo specifico utilizzo.
Attualmente questo Ufficio è impegnato nella definizione delle modalità per dare attuazione alle previsioni dell'art. 31 comma 3, e successivamente sarà possibile procedere con le omologazioni/approvazioni.
IL DIRIGENTE TECNICO
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)
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Codice della strada - Prassi
Gratuità della sosta a pagamento per veicoli muniti di contrassegno invalidi
M.I.T. - Parere 04/09/2015 n. 4341
Gratuità della sosta a pagamento per veicoli muniti di contrassegno
invalidi
M.I.T. - Parere 04/09/2015 n. 4341
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div.2
Prot. n. 4341
Roma, 04/09/2015
Oggetto: Richiesta informazioni.
Con riferimento alla vs/mail del 22 agosto u.s. si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che l'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), come aggiornato e modificato prima con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, e poi con l'articolo 25, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone, nell'ultima parte del comma 5, che "Il Comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle
aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e
può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a
loro riservati".
Una sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21271, non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto da questa Amministrazione circa la gratuità della sosta a pagamento, nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle
persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte di Cassazione ha motivato la propria pronuncia rilevando che non è previsto da
alcuna norma che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della Strada, che sia stato parcheggiato in
uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della gratuità
della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia,
fissano le regole da osservare per la sosta ed il parcheggio, come peraltro confermato con l'ultima modifica dall'articolo 25, comma 3, del
sopra citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
Non si è tenuto conto della posizione assunta da questo Ministero che, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni
concesse ai diversamente abili, ha evinto la chiara volontà. del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi anche con
misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle
strisce blu, nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.
Pertanto, allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della nonna e appellarsi al senso civico degli Enti Locali che,
nell'ambito del loro potere discrezionale, possono venire incontro ad una categoria di persone, già duramente provate, rendendo gratuito il
parcheggio dei veicoli alloro servizio anche nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di loro competenza.
Riguardo la richiesta di copia della nota del 22 dicembre 2009, si fa presente che essa corrisponde ad un parere rilasciato da questa Amministrazione concernente un argomento avente oggetto diverso.
Il Dirigente Tecnico
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)
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Circolazione stradale - Prassi
Prenotazione dei candidati agli esami di teoria per il conseguimento
delle patenti di guida
M.I.T. - Circ. 03/08/2015 n. 18319
Prenotazione dei candidati agli esami di teoria per il conseguimento
delle patenti di guida
M.I.T. - Circ. 03/08/2015 n. 18319/8.7.6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 18319/8.7.6
Roma, 3 agosto 2015
OGGETTO: Prenotazione dei candidati agli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida.
Pervengono a questa Direzione numerose segnalazioni relative a comportamenti posti in essere da alcune autoscuole, intesi a prenotare il
maggior numero di posti messi a disposizione dagli Uffici Motorizzazione civile per sostenere gli esami per il conseguimento delle patenti di
guida delle categorie in oggetto.
Questo fenomeno, da una parte, non favorisce un più elevato livello di trasparenza della seduta, che può essere meglio garantita dalla pluralità di candidati provenienti da diverse autoscuole e da candidati privatisti, dall'altra determina un numero di assenze rilevante, causato principalmente dal fatto che le suddette autoscuole popolano le sedute d'esame anche con candidati che risultano, poi, assenti alle prove.
L'alto numero di assenze penalizza, evidentemente, sia i candidati di altre autoscuole, che devono attendere periodi lunghi per sostenere la
prova di teoria, sia l'Amministrazione che non ottimizza le risorse umane e strumentali utilizzate per svolgere gli esami in argomento.
Tanto premesso, questa Direzione ritiene di avviare una fase sperimentale di organizzazione delle sedute d'esame in oggetto, di seguito
specificata, a decorrere dalla data odierna.
1. Prenotazione degli allievi per ogni turno giornaliero di seduta d'esame:
Per ogni singolo turno di una seduta d'esame ogni autoscuola può prenotare al massimo:
- 4 allievi, se l'aula in cui si svolge la prova ha un numero di posti non superiore a 18 (in ogni caso almeno 2 posti devono essere riservati a
candidati privatisti);
- 5 allievi, se l'aula ha un numero di posti compreso tra 18 e 24 (in ogni caso almeno 3 posti devono essere riservati a candidati privatisti);
- 6 allievi, se l'aula in cui si svolge la prova ha un numero di posti superiore a 24 (in ogni caso almeno 4 posti devono essere riservati a candidati privatisti).
2. Nuova prenotazione per sostenere l'esame di teoria in caso di assenza
In caso di assenza, un candidato non può sostenere un nuovo esame di teoria prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data
dell'assenza.
Si richiamano gli Uffici in indirizzo ad un'uniforme applicazione della disposizione in argomento, al fine di evitare disomogenei comportamenti
sul territorio nazionale.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli
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Circolazione stradale - Prassi
Modalità di gestione degli accessi in ZTL
M.I.T. - Parere 27/05/2015 n. 2531
Quesito in merito all'introduzione di nuova modalità di gestione degli
accessi in ZTL per operatori economici
M.I.T. - Parere 27/05/2015 n. 2531
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GU AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Prot. 2531
27/05/2015
Oggetto: Quesito in merito all'introduzione di nuova modalità di gestione degli accessi in ZTL per operatori economici.
Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 11 marzo 2015 prot. n. 31591, riguardante la gestione degli ingressi in zona a traffico limitato per gli operatori economici, si comunica quanto segue.
Quanto proposto da codesto Comune, seppure tecnicamente possibile con i dispositivi utilizzati per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato, non può essere attuato poiché in contrasto con quanto previsto dal DPR n. 250/99.
L'art. 3, comma 1, del DPR n. 250/99, prevede il trattenimento dei dati sugli accessi solamente in caso di infrazione, e il comma 3 dello stesso articolo prevede la conservazione dei dati solo per il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione
ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.
Pertanto un trattenimento dei dati relativi agli accessi degli operatori economici autorizzati ai fini della gestione di un "abbonamento a tempo" non risulta fattibile.
Si suggerisce, ai fini del miglioramento della circolazione e della sosta in centro storico, di individuare fasce orarie per l'ingresso degli operatori economici dando loro la possibilità di accedere e di uscire in un arco temporale adeguato per le operazioni di carico e scarico.
Il Dirigente Tecnico
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)
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Circolazione stradale - Prassi
Gran Bretagna. Facsimile patente di guida
M.I.T. - Circ. 22/07/2015 n. 17286
Gran Bretagna. Facsimile patente di guida
M.I.T. - Circ. 22/07/2015 n. 17286
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 17286/23.18.07
Roma, 22 luglio 2015
OGGETTO: Gran Bretagna. Facsimile patente di guida.
Si trasmette copia del facsimile della patente di guida rilasciata dal luglio 2015 in Gran Bretagna, reso noto a questa Direzione dalla competente autorità inglese.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli
Allegati
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