DM 8.03.2010 n. 65 - Modalità “semplificate”

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DM 8.03.2010 n. 65 - Modalità “semplificate”
UNAE Emilia - Romagna (già AIEER)
Albo delle Imprese Installatrici Elettriche
Qualificate dell’Emilia Romagna
c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4
40131 Bologna
Tel. 051 6347139 - Fax 051 4233061
C.F. 92027230371 - P.I. 00870811205
www.unae.it - E mail: [email protected]
Bologna, 14 giugno 2010
- Alle Imprese in indirizzo
- Agli Aderenti ex Art.5 Statuto
e p.c.
- Ai Consiglieri dell’Albo
- Ai Componenti del C.T.A.
Loro Sedi
CIRCOLARE n. 04/10
Prot. GN/56/10
Oggetto: DM 8.03.2010 n. 65 - Modalità “semplificate” di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (denominate RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei
centri di assistenza tecnica.
Con il DM 8.03.2010 n. 65 entra in vigore, dal 19 giugno 2010, il regolamento con le modalità
“semplificate” di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (denominate RAEE) da
parte dei distributori, degli installatori e dei centri di assistenza tecnica.
Generalità
I distributori di (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) AEE domestici hanno l’obbligo al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di ritirare gratuitamente
l’apparecchiatura che viene sostituita (uno contro uno).
Gli installatori e i centri di assistenza, in base al testo della legge e in attesa di eventuali futuri chiarimenti,
non hanno l’obbligo del ritiro uno contro uno dei RAEE domestici.
E’ escluso il caso in cui un’impresa dell’installazione elettrica sia iscritta alla Camera di Commercio, nello
stesso tempo anche come azienda commerciale di vendita. In pratica se ha un negozio di vendita di
Apparecchi Elettrici ed Elettronici l’impresa è un “distributore” 1 e come tale ha l’obbligo del ritiro, sia in
caso di sola vendita che in quello di vendita e installazione di AEE domestici.
Gli installatori ed i centri di assistenza tecnica hanno la possibilità comunque, previa iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali 2, di ritirare e trasportare, raggruppare presso la propria sede e conferire
ai centri di raccolta o agli impianti autorizzati come meglio specificato più avanti, l’apparecchiatura
elettrica o elettronica sostituita al momento della fornitura di un’altra nuova.
La sezione regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, rilascia l’iscrizione entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda di iscrizione; l’iscrizione è valida cinque anni ed è subordinata al
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il D.Lgs. n° 151 del 25/07/2005 all’art. 3, comma 1 lettera n):definisce il “distributore”: soggetto iscritto nel registro delle
imprese dì cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale,
fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore”. I disposti del DM 65/2010 per i distributori (non trattati
nella presente circolare) circa il raggruppamento ed il trasporto dei RAEE sono diversi da quelli previsti per gli installatori.
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L’allegato 2 contiene il modulo di iscrizione (MOD. ISC-RAEE ) predisposto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Circ 04-10- DM 65-10- RAEE.doc
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pagamento di una quota annuale di 50 euro. In fase di prima applicazione del decreto l’iscrizione è
operante dal momento della presentazione della comunicazione3
Le indicazioni descritte nella circolare sono il frutto di un primo esame, il più possibile attento e prudente,
ma certamente non esaustivo in assenza di molti necessari ulteriori chiarimenti da parte degli organi
competenti. La procedura è denominata “semplificata” ma prevede comunque numerosi adempimenti.
Per gli installatori elettrici la normativa si applica soprattutto per gli apparecchi di illuminazione che
appartengono alla categoria 5 dell’allegato 1B del DLgs 151/05;4 che comprende ad esempio i corpi
illuminanti (rifiuti non pericolosi) o le lampade fluorescenti, fluorescenti compatte, lampade a vapori di
sodio ad alta e bassa pressione, lampade ad alogenuri metallici, tutti considerati rifiuti pericolosi in quanto
contengono mercurio (codice 20 01 21).
La gestione dei RAEE viene suddivisa in due grandi gruppi:
• RAEE di provenienza domestica
• RAEE professionali
RAEE di provenienza domestica
L’installatore che nonostante non sia obbligato, provveda al ritiro dei RAEE domestici, deve effettuare
tutte le fasi di trasporto (casa del cliente – raggruppamento presso la propria sede, raggruppamento –
centro di raccolta) esclusivamente con idonei mezzi propri.
L’installatore raggrupperà i RAEE ritirati nella sede della propria ditta, in locali idonei, non accessibili a
terzi e pavimentati. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo
di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi,
nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi così come previsto dall’art. 187, co. 1 del D.
Lgs. 152/06. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni per
evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
I RAEE vanno conferiti ai centri di raccolta5 (art.6 c.1 dlgs 151/05) con cadenza mensile e comunque,
quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 kg, utilizzando automezzi con
portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.
Per i RAEE raggruppati presso la propria sede, è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico
costituito da schede conformi al modello dell’allegato I DM, numerate progressivamente compilate all’atto
del ritiro, nelle quali deve fra l’altro essere indicato il nominativo e l’indirizzo del consumatore che
conferisce il RAEE e la tipologia dello stesso.
In pratica per una lampadina fluorescente compatta ritirata è necessario compilare una scheda!!!
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Non è necessario in pratica attendere l’autorizzazione dell’Albo.
La categoria 5 riguarda gli apparecchi di illuminazione ed è così suddivisa dall’all. 1B del Dlgs 151/05:
5.1 – Apparecchi di illuminazione;
5.2 – Tubi fluorescenti;
5.3 – Sorgenti luminose fluorescenti compatte;
5.4 - Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti
luminose ad alogenuri metallici;
5.5 – Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
Un elenco completo dei RAEE è contenuto anche nel modulo ISCR-RAEE (all.2)
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il centro di raccolta predisposto dal comune riceve solo i rifiuti prodotti nel proprio territorio; il conferimento di rifiuti prodotti
in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione.
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Circ 04-10- DM 65-10- RAEE.doc
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Tutti i trasporti devono essere accompagnati da un documento conforme al modello dell’allegato II DM,
numerato e redatto in tre copie, firmate dall’installatore. La prima e seconda copia rimangono
all’installatore mentre la terza va consegnata al centro di raccolta.
Quando il RAEE viene consegnato al centro di raccolta, la provenienza domestica dei RAEE deve essere
attestata da un documento di autocertificazione sottoscritto dall’installatore, conforme all’allegato III DM,
una cui fotocopia deve essere consegnata all’addetto del centro di raccolta assieme alla fotocopia di un
documento d’identità di chi ha sottoscritto il documento di autocertificazione.
In pratica i RAEE di provenienza domestica possono essere conferiti ai centri di raccolta organizzati dai
Comuni o da Società ad essi collegate (es. HERA).
RAEE professionali
Il DM all’art 7. precisa che un installatore o un centro di raccolta può ritirare RAEE professionali solo se
preventivamente autorizzato da produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche6.
Le attività, le procedure, la modulistica da utilizzare ed i vincoli previsti per i RAEE professionali sono
praticamente gli stessi previsti per i RAEE domestici con la sola differenza che i RAEE professionali
devono essere conferiti presso impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE (non presso i centri
di raccolta Comunali).
Sanzioni
Le sanzioni previste per la raccolta ed il trasporto di RAEE senza la prescritta autorizzazione sono quelle
relative all’art. 256 del DLgs 152/06 e che prevedono fra l’altro la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o
l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se i rifiuti non sono pericolosi e l’arresto da sei mesi a due anni o
l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se i rifiuti sono pericolosi.
Per la violazione di tenuta dei registri, le sanzioni previste sono quelle relative all’art. 258 del DLgs 152/06
che prevedono fra l’altro, per le imprese con meno di 15 dipendenti una sanzione amministrativa da 1.040 a
6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi.
Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario,ed in attesa di inviarvi ulteriori
possibili chiarimenti sull’argomento, Vi inviamo i nostri migliori saluti.
Allegati:
1 - Testo completo DM 65-2010 con moduli allegati
2 - Modulo ISCR – RAEE all’ Albo gestori ambientali (sede Emilia Romagna)
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le modalità con cui tali autorizzazioni possano essere eventualmente rilasciate non sono ancora chiare.
Circ 04-10- DM 65-10- RAEE.doc
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