Informazioni per residenti e rilascio Attestazioni

Transcript

Informazioni per residenti e rilascio Attestazioni
CITTADINI COMUNITARI
INFORMAZIONI PER RESIDENZA e RILASCIO ATTESTAZIONI
1. ISCRIZIONE DI CITTADINO COMUNITARIO (dall'estero dopo l'11/04/2007)
Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere
esibito:
PER LAVORATORE SUBORDINATO
- documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata:
•
•
•
Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all’INPS, oppure
Contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, o dichiarazione
del datore di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure
Comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o ricevuta di
denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva
comunicazione all’INAIL dello stesso.
Fino al 31/12/2015 per i cittadini CROATI, quando NON si tratta di lavoro
STAGIONALE, o nei settori :AGRICOLO, TURISTICO ALBERGHIERO, DOMESTICO E DI
ASSISTENZA ALLA PERSONA, EDILIZIO, METALMECCANICO, DIRIGENZIALE E,
ALTAMENTE QUALIFICATO (ES. Infermieri), SPETTACOLO, MARITTIMO e in tutti i settori
compresi nell’art. 27 del T.U sull’Immigrazione e lavoro stagionale (D.Lgs 286/1998),
è necessario Nulla Osta al lavoro subordinato, rilasciato dallo Sportello unico per
l'immigrazione.
Il nulla –osta non andrà presentato per coloro che al gennaio 2007 erano già
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (vedere data sul documento di
soggiorno o eventuali precedenti residenze).
PER LAVORATORE AUTONOMO
•
•
certificato di iscrizione alla CCIAA, oppure
attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate
PER ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI
•
•
Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale
Versamento cassa previdenziale (non obbligatorio)
PER LAVORATORE STAGIONALE
Il lavoratore stagionale che intende permanere sul territorio nazionale
limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potrà essere
iscritto nello schedario della popolazione temporanea.
In questo caso nell’attestazione dovrà essere specificato che si tratta di iscrizione
temporanea con limitazione temporale pari ad un anno.
Se stabilirà definitivamente la residenza nel Comune dovrà produrre la
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti.
2. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI CITTADINO (dall'estero dopo l'11/04/2007)
senza alcun lavoro, ma solo con risorse economiche sufficienti
Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere
esibito:
•
dimostrare disponibilità di risorse economiche, derivanti da fonte lecita,
sufficienti con autocertificazione. –(vedi modello ministeriale)
(si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente, per il 2009, in
Euro 5.317,65 annue. Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche
dei familiari conviventi con il richiedente.
Il requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno
non sarà più valutato in modo automatico, con riferimento al parametro
dell’importo dell’assegno sociale, ma si dovrà fare riferimento alla situazione
complessiva personale dell’interessato accettando anche risorse elargite da terzi.
TABELLA ESPLICATIVA per l’assegno sociale del 2009
LIMITE DI REDDITO
NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA
Euro 7.976,48 (5.317,65 + 2.658,83)
Dichiarante + 1 familiare di età
superiore ai 14 anni
Euro 7.976,48 (5.317,65 + 2.658,83)
Dichiarante + 1 familiare di età inferiore
ai 14 anni
Euro 10.635,30 (5.317,65 x 2)
Dichiarante + 2 o più figli di età
inferiore ai 14 anni
Euro 13.294,13 (5.317,65 + 5.317,65 + Dichiarante + 2 o più figli di età
2.658,83)
inferiore ai 14 anni + 1 familiare di età
superiore ai 14 anni
→►L’ASSEGNO SOCIALE PER IL 2015 CORRISPONDE AD Euro 5.830,63
•
titolarità di una polizza assicurativa (con valore almeno annuale) che copra
le spese sanitarie oppure versamento alla Asl competente per territorio o
altro equipollente.
I modelli E106, E120, E121 (o E33) o E109 (oE37), rilasciati dallo Stato di provenienza
e di rilevanza comunitaria, danno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
e garantiscono la copertura delle spese sanitarie ai fini dell’iscrizione anagrafica.
La tessera sanitaria TEAM non ha valenza.
3. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI CITTADINO (dall'estero dopo l'11/04/2007)
in qualità di studente
Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere
esibito:
•
documentazione attestante iscrizione presso Istituto scolastico pubblico o
privato
• dimostrare
disponibilità
di
risorse
economiche
sufficienti
con
autocertificazione. -vedi modello ministeriale
(si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente, per il 2009, in
Euro 5.317,65 annue. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di
eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi)
Il requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno non
sarà più valutato in modo automatico, con riferimento al parametro dell’importo
dell’assegno sociale, ma si dovrà fare riferimento alla situazione complessiva
personale dell’interessato accettando anche risorse elargite da terzi.
•
titolarità di una polizza assicurativa (con valore almeno annuale) che copra
le spese sanitarie oppure versamento alla Asl competente per territorio o
altro equipollente.
I modelli E106, E120, E121 (o E33) o E109 (oE37), rilasciati dallo Stato di provenienza
e di rilevanza comunitaria, danno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
e garantiscono la copertura delle spese sanitarie ai fini dell’iscrizione anagrafica.
La tessera sanitaria TEAM non ha valenza.
4. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI FAMILIARI (dall'estero dopo l'11/04/2007)
ATTENZIONE. Per quanto riguarda i familiari, il riferimento è: al coniuge – figli (sotto i 21
anni o a carico) – genitori - figli e genitori del coniuge, nonché partner (per chi
proviene da Stati che hanno equiparato l'unione registrata al matrimonio) – figli e
genitori del partner qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l’unione registrata al matrimonio. (non è il caso dell’Italia)
Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere
esibito:
• Documento attestante qualità di familiare e di familiare a carico.
• La qualità di familiare deve essere attestata attraverso documentazione
dello Stato del cittadino dell’Unione, dal quale risulti il rapporto di parentela
ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato.
Tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica italiana compatente per territorio.
Hanno validità il libretto internazionale di famiglia ed i certificati plurilingue
per i Paesi aderenti a Convenzioni.
• La qualità di vivenza a carico può essere attestato dall'interessato mediante
dichiarazione sostitutiva -vedi modello.
5. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI ALTRI AVENTI DIRITTO
(dall'estero dopo l'11/04/2007)
Si segue la prassi indicata per i familiari.
Gli aventi diritto sono:
1. ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione o se
gravi motivi di salute impongono che detto cittadino dell’Unione lo
assista personalmente.
2. il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata dal Paese di provenienza.
Documentazione necessaria:
• Documento attestante qualità di familiare e di familiare a carico.
La qualità di familiare deve essere attestata attraverso documentazione
dello Stato del cittadino dell’Unione, dal quale risulti il rapporto di parentela
ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato.
Tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica italiana compatente per territorio.
Hanno validità il libretto internazionale di famiglia ed i certificati plurilingue
per i Paesi aderenti a Convenzioni.
La qualità di vivenza a carico ovvero la sussistenza di gravi motivi di salute
che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione
può essere attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva -vedi
modello.
• titolarità di una polizza assicurativa (con valore almeno annuale) che copra
le spese sanitarie oppure versamento alla Asl competente per territorio o
altro equipollente.
• Autodichiarazione del cittadino dell’Unione della disponibilità di risorse
sufficienti per sé ed il familiare o il convivente secondo i parametri sopra
esposti – vedi modello.
6. ISCRIZIONE MINORI NON ACCOMPAGNATI
Per i minori comunitari non accompagnati è necessario la decisione dell’Autorità
giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento e la tutela. L’iscrizione sarà
curata dal tutore o dall’affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale.
7. ISCRIZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI
E’ necessaria la dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia,
attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e
dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equipollente autorità religiosa
presente in Italia.
Per la copertura sanitaria è necessaria la dichiarazione del responsabile della
comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza assicurativa (con valore
almeno annuale) che copra le spese sanitarie oppure versamento alla Asl
competente per territorio o altro equipollente.
8. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI FAMILIARE NON CITTADINO EUROPEO
(dall'estero dopo l'11/04/2007)
Oltre al documento di riconoscimento (passaporto), per questi cittadini serve
ancora la “carta o permesso di soggiorno” rilasciata dalla competente Questura.
Sul passaporto, serve il visto d'ingresso, quando richiesto.
Serve la documentazione attestante la qualità di familiare e/o di familiare a
carico, (per quest’ultima vale l’autocertificazione).
Si può aprire la pratica di iscrizione anche con l’esibizione della ricevuta del
documento di soggiorno. Il perfezionamento conseguirà all’esibizione di tale
documento rilasciato, nel frattempo, dalla Questura.
9. RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE (IN BOLLO)
(iscritto già nell'anagrafe di questo Comune, prima dell'11/04/2007)
Il cittadino dell'Unione Europea acquisisce il diritto al soggiorno permanente, se ha
la sua residenza anagrafica continuativa in Italia per 5 (cinque) anni. Durante tale
soggiorno deve aver soddisfatto la condizioni di cui all’art. 7 del D. Lgs 6 febbraio
2007, n. 30.
La richiesta (in bollo) deve essere corredata dalla documentazione atta a
dimostrare la sussistenza delle condizioni. Ai fini del calcolo dei 5 anni di soggiorno
si considera come data di decorrenza la data di inizio di validità del titolo di
soggiorno già posseduto.
10. RILASCIO ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINO
EUROPEO PRESENTE DA MENO DI 5 ANNI o PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE
(IN BOLLO)
Il comunitario in possesso del permesso o carta di soggiorno ancora valido potrà
essere iscritto in anagrafe. Dovrà essere verificata solo la dimora abituale.
Dovrà sottoscrivere una dichiarazione sulla “sussistenza dei requisiti previsti” e
consegnare il vecchio permesso.
Gli verrà consegnata la relativa attestazione da parte del Comune.
Il comunitario in possesso dell’attestazione di regolare soggiorno o di soggiorno
permanente di altro Comune potrà essere iscritto in anagrafe. Dovrà essere
verificata solo la dimora abituale.
Ai cittadini che ne fanno richiesta (vedi DOMANDA in bollo), e che si trovano
nelle condizioni di avere:
a) il permesso di soggiorno scaduto
b) un permesso di soggiorno provvisorio
c) una ricevuta di richiesta permesso di soggiorno (tramite Uffici postali)
d) senza alcun permesso di soggiorno e senza averne mai fatto richiesta
1. presentare domanda di rilascio di attestazione di regolare soggiorno (vedi
modello) 2. Il permesso di soggiorno (anche il provvisorio, oppure la ricevuta di richiesta)
verrà ritirato e consegnato alla Questura.
Presentare la documentazione necessaria, alla pari dei nuovi iscritti.
PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D. Lgs n. 30 del 06/02/2007
Circolare M.I. n. 38 del 18/10/2006
Circolare M.I. e Solidarietà sociale n. 2 del 28/12/2006
Circolare M.I. e Solidarietà sociale n. 3 del03/01/2007
Circolare M.I. n. 19 del 06/04/2007
Circolare M.I. n. 22 del 07/05/2007
Circolare n. 2/2007 del M. del Lavoro e della Prev. Sociale
Circolare n. 15/2007 del M. del Lavoro e della Prev. Sociale
Direttiva M.I. n. 39 del 18/07/2007
Circolare M.I. n. 45 del 08/08/2007
Circolare M.I. n. 54 dell’08/10/2007
Circolare M.I. n. 1/2008
Circolare M.I. n. 2/2008
Circolare M.I. n. 13/2008
Circolare M.I. n. 7/2009
Circolare M.I. n. 18/2009
Circolare n. 707/2011 del M.I. e n. 23/11/288 Min. Lav. e Politiche Sociali
Circolare congiunta Min. Lav. e Politiche Sociali del02/07/2013
Sentenza Corte di Giustizia Europea – Grande sezione del 21/12/2011