Informazioni per residenti e rilascio Attestazioni
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Informazioni per residenti e rilascio Attestazioni
CITTADINI COMUNITARI INFORMAZIONI PER RESIDENZA e RILASCIO ATTESTAZIONI 1. ISCRIZIONE DI CITTADINO COMUNITARIO (dall'estero dopo l'11/04/2007) Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere esibito: PER LAVORATORE SUBORDINATO - documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata: • • • Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all’INPS, oppure Contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, o dichiarazione del datore di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure Comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso. Fino al 31/12/2015 per i cittadini CROATI, quando NON si tratta di lavoro STAGIONALE, o nei settori :AGRICOLO, TURISTICO ALBERGHIERO, DOMESTICO E DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, EDILIZIO, METALMECCANICO, DIRIGENZIALE E, ALTAMENTE QUALIFICATO (ES. Infermieri), SPETTACOLO, MARITTIMO e in tutti i settori compresi nell’art. 27 del T.U sull’Immigrazione e lavoro stagionale (D.Lgs 286/1998), è necessario Nulla Osta al lavoro subordinato, rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione. Il nulla –osta non andrà presentato per coloro che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (vedere data sul documento di soggiorno o eventuali precedenti residenze). PER LAVORATORE AUTONOMO • • certificato di iscrizione alla CCIAA, oppure attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate PER ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI • • Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale Versamento cassa previdenziale (non obbligatorio) PER LAVORATORE STAGIONALE Il lavoratore stagionale che intende permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potrà essere iscritto nello schedario della popolazione temporanea. In questo caso nell’attestazione dovrà essere specificato che si tratta di iscrizione temporanea con limitazione temporale pari ad un anno. Se stabilirà definitivamente la residenza nel Comune dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti. 2. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI CITTADINO (dall'estero dopo l'11/04/2007) senza alcun lavoro, ma solo con risorse economiche sufficienti Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere esibito: • dimostrare disponibilità di risorse economiche, derivanti da fonte lecita, sufficienti con autocertificazione. –(vedi modello ministeriale) (si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente, per il 2009, in Euro 5.317,65 annue. Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente. Il requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno non sarà più valutato in modo automatico, con riferimento al parametro dell’importo dell’assegno sociale, ma si dovrà fare riferimento alla situazione complessiva personale dell’interessato accettando anche risorse elargite da terzi. TABELLA ESPLICATIVA per l’assegno sociale del 2009 LIMITE DI REDDITO NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA Euro 7.976,48 (5.317,65 + 2.658,83) Dichiarante + 1 familiare di età superiore ai 14 anni Euro 7.976,48 (5.317,65 + 2.658,83) Dichiarante + 1 familiare di età inferiore ai 14 anni Euro 10.635,30 (5.317,65 x 2) Dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni Euro 13.294,13 (5.317,65 + 5.317,65 + Dichiarante + 2 o più figli di età 2.658,83) inferiore ai 14 anni + 1 familiare di età superiore ai 14 anni →►L’ASSEGNO SOCIALE PER IL 2015 CORRISPONDE AD Euro 5.830,63 • titolarità di una polizza assicurativa (con valore almeno annuale) che copra le spese sanitarie oppure versamento alla Asl competente per territorio o altro equipollente. I modelli E106, E120, E121 (o E33) o E109 (oE37), rilasciati dallo Stato di provenienza e di rilevanza comunitaria, danno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e garantiscono la copertura delle spese sanitarie ai fini dell’iscrizione anagrafica. La tessera sanitaria TEAM non ha valenza. 3. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI CITTADINO (dall'estero dopo l'11/04/2007) in qualità di studente Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere esibito: • documentazione attestante iscrizione presso Istituto scolastico pubblico o privato • dimostrare disponibilità di risorse economiche sufficienti con autocertificazione. -vedi modello ministeriale (si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente, per il 2009, in Euro 5.317,65 annue. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi) Il requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno non sarà più valutato in modo automatico, con riferimento al parametro dell’importo dell’assegno sociale, ma si dovrà fare riferimento alla situazione complessiva personale dell’interessato accettando anche risorse elargite da terzi. • titolarità di una polizza assicurativa (con valore almeno annuale) che copra le spese sanitarie oppure versamento alla Asl competente per territorio o altro equipollente. I modelli E106, E120, E121 (o E33) o E109 (oE37), rilasciati dallo Stato di provenienza e di rilevanza comunitaria, danno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e garantiscono la copertura delle spese sanitarie ai fini dell’iscrizione anagrafica. La tessera sanitaria TEAM non ha valenza. 4. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI FAMILIARI (dall'estero dopo l'11/04/2007) ATTENZIONE. Per quanto riguarda i familiari, il riferimento è: al coniuge – figli (sotto i 21 anni o a carico) – genitori - figli e genitori del coniuge, nonché partner (per chi proviene da Stati che hanno equiparato l'unione registrata al matrimonio) – figli e genitori del partner qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio. (non è il caso dell’Italia) Oltre ad un documento di riconoscimento valido per l’espatrio, deve essere esibito: • Documento attestante qualità di familiare e di familiare a carico. • La qualità di familiare deve essere attestata attraverso documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, dal quale risulti il rapporto di parentela ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato. Tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana compatente per territorio. Hanno validità il libretto internazionale di famiglia ed i certificati plurilingue per i Paesi aderenti a Convenzioni. • La qualità di vivenza a carico può essere attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva -vedi modello. 5. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI ALTRI AVENTI DIRITTO (dall'estero dopo l'11/04/2007) Si segue la prassi indicata per i familiari. Gli aventi diritto sono: 1. ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione o se gravi motivi di salute impongono che detto cittadino dell’Unione lo assista personalmente. 2. il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dal Paese di provenienza. Documentazione necessaria: • Documento attestante qualità di familiare e di familiare a carico. La qualità di familiare deve essere attestata attraverso documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, dal quale risulti il rapporto di parentela ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato. Tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana compatente per territorio. Hanno validità il libretto internazionale di famiglia ed i certificati plurilingue per i Paesi aderenti a Convenzioni. La qualità di vivenza a carico ovvero la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione può essere attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva -vedi modello. • titolarità di una polizza assicurativa (con valore almeno annuale) che copra le spese sanitarie oppure versamento alla Asl competente per territorio o altro equipollente. • Autodichiarazione del cittadino dell’Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente secondo i parametri sopra esposti – vedi modello. 6. ISCRIZIONE MINORI NON ACCOMPAGNATI Per i minori comunitari non accompagnati è necessario la decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento e la tutela. L’iscrizione sarà curata dal tutore o dall’affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale. 7. ISCRIZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI E’ necessaria la dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equipollente autorità religiosa presente in Italia. Per la copertura sanitaria è necessaria la dichiarazione del responsabile della comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza assicurativa (con valore almeno annuale) che copra le spese sanitarie oppure versamento alla Asl competente per territorio o altro equipollente. 8. RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI FAMILIARE NON CITTADINO EUROPEO (dall'estero dopo l'11/04/2007) Oltre al documento di riconoscimento (passaporto), per questi cittadini serve ancora la “carta o permesso di soggiorno” rilasciata dalla competente Questura. Sul passaporto, serve il visto d'ingresso, quando richiesto. Serve la documentazione attestante la qualità di familiare e/o di familiare a carico, (per quest’ultima vale l’autocertificazione). Si può aprire la pratica di iscrizione anche con l’esibizione della ricevuta del documento di soggiorno. Il perfezionamento conseguirà all’esibizione di tale documento rilasciato, nel frattempo, dalla Questura. 9. RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE (IN BOLLO) (iscritto già nell'anagrafe di questo Comune, prima dell'11/04/2007) Il cittadino dell'Unione Europea acquisisce il diritto al soggiorno permanente, se ha la sua residenza anagrafica continuativa in Italia per 5 (cinque) anni. Durante tale soggiorno deve aver soddisfatto la condizioni di cui all’art. 7 del D. Lgs 6 febbraio 2007, n. 30. La richiesta (in bollo) deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni. Ai fini del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data di inizio di validità del titolo di soggiorno già posseduto. 10. RILASCIO ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINO EUROPEO PRESENTE DA MENO DI 5 ANNI o PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE (IN BOLLO) Il comunitario in possesso del permesso o carta di soggiorno ancora valido potrà essere iscritto in anagrafe. Dovrà essere verificata solo la dimora abituale. Dovrà sottoscrivere una dichiarazione sulla “sussistenza dei requisiti previsti” e consegnare il vecchio permesso. Gli verrà consegnata la relativa attestazione da parte del Comune. Il comunitario in possesso dell’attestazione di regolare soggiorno o di soggiorno permanente di altro Comune potrà essere iscritto in anagrafe. Dovrà essere verificata solo la dimora abituale. Ai cittadini che ne fanno richiesta (vedi DOMANDA in bollo), e che si trovano nelle condizioni di avere: a) il permesso di soggiorno scaduto b) un permesso di soggiorno provvisorio c) una ricevuta di richiesta permesso di soggiorno (tramite Uffici postali) d) senza alcun permesso di soggiorno e senza averne mai fatto richiesta 1. presentare domanda di rilascio di attestazione di regolare soggiorno (vedi modello) 2. Il permesso di soggiorno (anche il provvisorio, oppure la ricevuta di richiesta) verrà ritirato e consegnato alla Questura. Presentare la documentazione necessaria, alla pari dei nuovi iscritti. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI D. Lgs n. 30 del 06/02/2007 Circolare M.I. n. 38 del 18/10/2006 Circolare M.I. e Solidarietà sociale n. 2 del 28/12/2006 Circolare M.I. e Solidarietà sociale n. 3 del03/01/2007 Circolare M.I. n. 19 del 06/04/2007 Circolare M.I. n. 22 del 07/05/2007 Circolare n. 2/2007 del M. del Lavoro e della Prev. Sociale Circolare n. 15/2007 del M. del Lavoro e della Prev. Sociale Direttiva M.I. n. 39 del 18/07/2007 Circolare M.I. n. 45 del 08/08/2007 Circolare M.I. n. 54 dell’08/10/2007 Circolare M.I. n. 1/2008 Circolare M.I. n. 2/2008 Circolare M.I. n. 13/2008 Circolare M.I. n. 7/2009 Circolare M.I. n. 18/2009 Circolare n. 707/2011 del M.I. e n. 23/11/288 Min. Lav. e Politiche Sociali Circolare congiunta Min. Lav. e Politiche Sociali del02/07/2013 Sentenza Corte di Giustizia Europea – Grande sezione del 21/12/2011