comando provinciale vigili del fuoco - varese

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Ministero dell’Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VARESE
“ignis mea cura, patria meus ignis ”
Prot. n. 0003106 cat. VIII
VARESE lì, 15/02/2016
Via S. Legnani n. 8, tel. 0332 293511 –
Sito web: http://www.vigilfuoco.it
AI S.ri SINDACI della Provincia di Varese
E p.c Prefettura Varese
Oggetto: Incendi di camini e tetti.
Durante il periodo compreso tra il 01/01/2015 e il 15/02/2016 si sono verificati, nella provincia di Varese, n.
265 incendi di camino e/o canne fumarie, in circa 170 casi l’incendio si è propagato al tetto attraversato
producendo danni notevoli ed esponendo abitanti e soccorritori a enormi rischi.
L’evento più grave si è registrato a Luino la notte del 03/02/2016 e per la concomitante azione di un forte
vento che ha alimentato e diffuso le fiamme interessando diversi fabbricati diversi nuclei faminliari hanno
dovuto lasciare le proprie abitazioni.
Il dato desta preoccupazione specie se si considera che nel 2014 gli incendi di camino sono stati n.184 e
nel 2013 n. 266 tradottisi in, rispettivamente, n.112 e n.178 incendi di tetto.
Si pone, pertanto, la necessità di contrastare il fenomeno anche perché l’impiego di sistemi di riscaldamento
a combustibile solido quali camini, termocamini e stufe a pellett è favorito dalla facilità con cui si può
realizzare, dalla disponibilità di combustibile che proviene anche dalle catene di riciclaggio e per l’ottimo
rendimento raggiunto dagli apparecchi di riscaldamento.
Tali impianti, inoltre, hanno una potenzialità termica inferiore a 116 KW per cui non sono ricompresi tra le
attività subordinate ai controlli dei Vigili del Fuoco di cui all’allegato I al D.P.R. 151 del 2011.
Ciò premesso si riporta in allegato un’informativa dove sono descritte le cause del fenomeno e indicate le
misure che i conduttori di tali impianti sono tenuti ad porre in essere, per la costruzione e per l’esercizio, per
un’ampia difusione delle medesime e per ogni altra eventuale iniziativa che le S.L. riterranno opportuno
intraprendere per le finalità sopra rappresentate.
Il Comandante Provinciale
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Cause incendi di tetti.
Innanzitutto si evince che i fattori principali, presenti nella gran parte degli incendi tetto, sono:
Tetti in legno
Presenza di camini
Stagione invernale
In merito al primo fattore, i tetti in legno, è opportuno rilevare che la recente diffusione di tetti di
tipologia ventilata e struttura portante in legno sicuramente comporta, sotto l’aspetto antincendio, una
facile e rapida propagazione delle fiamme, una difficile individuazione del focolaio a causa dei
numerosi possibili percorsi dei fumi, e poi, in fase di spegnimento, una certa difficoltà di attacco delle
zone coinvolte dalla combustione. In merito al secondo fattore, i camini, è necessario esaminare tutta la
problematica degli incendi derivanti da camini. Alcuni aspetti sono molto antichi, mentre altri sono
assolutamente moderni, perché connessi a materiali e situazioni presenti solo da pochi decenni.
Incendi derivanti da camini
Gli incendi che sono originati dalla presenza di camini sono sostanzialmente:
1. incendio fuliggine (l’incendio nasce all’interno del camino, per combustione della fuliggine depositata
sulla parete interna della canna fumaria);
2. incendio esterno al camino per surriscaldamento (l’incendio nasce all’esterno del camino, per
surriscaldamento dei materiali combustibili vicini alla parete esterna del camino stesso);
3. incendio dovuto a perdite della canna fumaria (gas caldi oppure scintille).
Tali tipologie di incendio sono legate soprattutto all’impiego di combustibile solido: infatti la fuliggine si crea
principalmente in presenza di combustibile solido, ed anche l’alta temperatura dei fumi è una peculiarità
dell’impiego dei combustibili solidi.
Bisogna poi notare che gli incendi coinvolgono sia camini “storici”, in laterizio, ubicati in vecchi fabbricati,
sia camini “moderni”, realizzati con materiali vari, ed ubicati in fabbricati recenti o recentissimi, o anche in
fabbricati storici ristrutturati.
Mentre però l’incendio coinvolgente il camino “storico” è qualcosa di abbastanza noto, e generalmente
dovuto alla mancata rimozione della fuliggine dell’interno del camino stesso, nel camino “moderno” le
problematiche sono più complesse.
Poiché il camino “moderno” è disciplinato da varie norme di prodotto, è indispensabile esaminare tali
norme in relazione alla problematica dell’incendio.
Riferimenti normativi
I camini rientrano nel campo di applicazione della Direttiva prodotti da costruzione: 89/106/CEE (nota
anche come CPD) che in Italia è stata recepita con il DPR 21 aprile 1993 n° 246: “Regolamento
diattuazione della Direttiva 89/106/CEE” (G.U. n° 170 del 22 luglio 1993), successivamente modificatodal
DPR 10 dicembre 1997 n° 499: “Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva93/68/CEE per la
parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE” (G.U. n° 21 del 27 gennaio 1998). La direttiva CPD trova
applicazione per i singoli prodotti mediante norme tecniche armonizzate. Negli ultimi anni sono state
emanate numerose norme relative a varie tipologie di camino. L’impostazione tecnica di tali norme
armonizzate è data dalla norma UNI EN 1443 del 2000: “Camini – requisitigenerali”, che disciplina i camini
in generale, metallici e non metallici, con combustibili vari, esclusi solo i camini indipendenti.
Si noti che nelle norme UNI EN in argomento col termine “camino” non si indica soltanto la parte
emergente al di sopra del tetto, bensì l’insieme costituito da condotto fumario, canale da fumo, parte
esterna, come visibile nello schema della norma 1443.
La norme UNI EN considerano incendi connessi a camini dovuti a:
incendio esterno al camino per surriscaldamento
incendio fuliggine (interno camino)
In particolare la norma UNI EN 1443 menziona:
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Pto 6.3.3 - Prevenzione degli incendi che avvengono nelle condizioni normali di funzionamento: ”la
temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti non deve essere maggiore di 85 °C quando la
temperatura ambiente è di 20 °C”
Pto 6.3.4 - Prevenzione degli incendi che avvengono a seguito del fuoco di fuliggine: “la temperatura
massima dei materiali combustibili adiacenti non deve essere maggiore di 100 °C quando la temperatura
ambiente è di 20 °C e la temperatura di prova è di 1000 °C per una durata di 30 min”
La norme UNI EN prevedono che ogni camino sia dotato di DESIGNAZIONE, mediante codici (es:
Camino EN 1856-1 T 400 P1 W Vx-L40045 G50). Da notare:
classe di temperatura (temperatura nominale dei fumi) Txxx (es: T 400 significa temperatura
nominale di esercizio fino a 400 °C)
distanza da materiali combustibili (distanza di superficie esterna camino da materiali
combustibili, espressa in mm) Gyy (es: G50 significa 50 mm di distanza)
provato a incendio fuliggine, oppure no: lettera G oppure lettera O
La Designazione e la marcatura CE devono essere riportate sul prodotto, sull’imballaggio, sui documenti di
accompagnamento. Inoltre, il fabbricante deve rendere disponibile una placca da esporre sul camino in
posizione visibile, costituita di materiale resistente, che deve includere le seguenti informazioni:
nome o marchio di fabbrica del fabbricante, inciso o marcato in modo indelebile
spazio per la designazione secondo la EN 1443
spazio per le dimensioni nominali
spazio per la distanza minima del materiale combustibile, indicata in millimetri, seguita dal simbolo di
una freccia e una fiamma
spazio per i dati dell’installatore e la data di installazione
Vi sono poi numerose norme UNI EN relative a specifici tipi di camino, o specifiche prove relative ai camini:
Norma EN 1457/1999 - Camini condotti interni di terracotta e ceramica
Norma EN 18561/2003 - Camini requisiti per camini metallici
Norma EN 18562/2004 - Camini requisiti per condotti fumari metallici
Norma EN 1857/2003 - Camini condotti fumari in calcestruzzo
Norma EN 1858/2003 - Camini componenti blocchi di calcestruzzo
Norma EN 12446/2003 - Camini componenti elementi esterni di calcestruzzo
Norma EN 130631/2005 - Camini in terracotta e ceramica metodi di prova per resistenza al fuoco di
fuliggine
Norma EN 130632/2005 - Camini in terracotta e ceramica metodi di prova in condizioni umide
Norma EN 13069/2005 - Camini rivestimenti esterni in terracotta e ceramica per sistemi camino
Norma EN 130845/2005 - Camini strutturalmente indipendenti parte 5: materiali per condotti interni di
mattoni
Norma EN 13502/2002 - Camini requisiti e metodi di prova per terminali in terracotta o ceramica
Norma EN 14471/2005 - Camini sistemi camino con condotti interni in plastica requisiti e metodi di prova
Analisi degli errori di realizzazione di un camino
Gli errori esecutivi del camino che possono causare un incendio sono:
camino con Classe di temperatura inferiore alla temperatura nominale effettiva dei fumi (es: camino con
T 160, adatto per caldaie a gas, usato invece per stufa a legna, con temperatura dei fumi ben maggiore)
camino con presenza di materiali combustibili (travi di legno, assi, moquette, etc) a distanza inferiore a
quella indicata sul codice del camino (es: trave posta a 10 mm, quando il codice del camino prevede una
distanza minima di 50 mm)
camino non “denominato” per incendio fuliggine, ossia non testato per tale evento, ed invece utilizzato
per combustibile solido
camino non montato correttamente, e quindi con possibili punti caldi (temperatura superficiale esterna
superiore rispetto a quella determinata nelle varie prove)
impianto termico e camino dimensionati in modo errato
Tali errori sono legati principalmente ad una mancata applicazione delle regole di installazione.
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Norme sulla corretta installazione e certificazione dei camini
La legge 46 del 1990 prevedeva nel suo ambito applicativo “gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso”. Erano quindi esclusi dalla sua
applicazione gli impianti termici a combustibile solido, ossia quelli più a rischio in relazione al
problema incendio del camino.
Il DM 22.1.2008, n. 37, che riscrive sostanzialmente la legge 46/90, fa rientrare nel campo di
applicazione (art. 1, comma 2, lettera c) “gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”.
Pertanto sono ora compresi gli impianti termici a combustibile solido. Gli obblighi principali che ne
derivano sono:
Il progetto obbligatorio da parte di professionista iscritto negli albi professionali, ma solo per
canne fumarie ramificate collettive; negli altri casi il progetto è redatto dal responsabile tecnico
dell’impresa installatrice
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate
Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte
Al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati
E’ previsto (art. 9) che il certificato di agibilità sia rilasciato dalle autorità competenti previa
acquisizione della dichiarazione di conformità
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di certificato di agibilità
(art. 11) l’impresa installatrice deposita a fine lavori la dichiarazione di conformità presso il
comune.
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