dichiarazione di conformita` dei materiali e degli oggetti destinati a
Transcript
dichiarazione di conformita` dei materiali e degli oggetti destinati a
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI Con la presente si dichiara che: gli articoli VASSOI RETTANGOLARI TRIX adatti al contatto con l’alimento adatto/i al confezionamento dell’alimento* prodotti pasticceria gr. 02.05 02.06 allegato 1 reg. UE 10/2011 (* per la denominazione dell’alimento si scelga il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dal Reg. (UE) n.10/2011, e successivi aggiornamenti e modifiche) sono conformi a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea: - Regolamento (CE) 1935/2004 - Regolamento (CE) 1895/2005 - Regolamento (CE) 2023/2006 - Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente legislazione italiana: - Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche - DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche Tipologia di carta: CARTA DA MACERO NON IDONEA al contatto alimentare Il materiale plastico, che funge da barriera funzionale, è fabbricato con i seguenti materiali e sostanze : (riportare in grassetto le sostanze soggette a restrizioni e/o limiti di migrazione specifica) (dichiarare l’eventuale presenza di materiale riciclato) PET (Polietilene tereftalato) Acido isoftalico, Acido tereftalico, glicole DI ETILENICO, Acetaldeide, SB2O3 Si dichiara che: il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova: Simulante** Tempo** e Temperatura** di prova Sim. B - Acido acetico 3% (p/v) Sim. D1 – Etanolo 50% (v/v) Sim. D2 – Olio vegetale 10GG – 40°C per contatto prolungato Sim. E - poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene) ** riferimenti nel Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche. Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate. L’affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21/3/73 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga a contatto con 6dm 2 di materiale di confezionamento. Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche “additivi dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73 Indicare quali: …………………………………………………………………………………………………….. Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche “additivi dual use”). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73 Indicare gli alimenti o la categoria di alimenti per i quali il manufatto non è idoneo al contatto: alimenti liquidi o semiliquidi CONFORMITA’ AD ASPETTI AMBIENTALI Il fornitore, garantisce e certifica che gli imballaggi sono conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, art.226 comma 3 sui requisiti essenziali per l’ambiente e art. 226 comma 4 sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti. Per essere conforme, tale imballaggio è stato progettato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche pubblicate in Italia da UNI sotto indicate. prevenzione - riduzione alla fonte (UNI EN 13428:2005) prevenzione - sostanze pericolose (UNI EN 13428:2005) riuso (UNI EN 13429:2005) quando vantato riciclo del materiale (UNI EN 13430:2005) recupero energetico (UNI EN 13431:2005) compostaggio (UNI EN 13432:2002) metalli pesanti non superiori a 100 ppm in peso Condizioni Prevedibili d’Uso: Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno tradizionale Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime ………………… Sì No Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno a microonde Se Sì, indicare Tempo e Potenza massime ………………………. Sì No Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, a basse temperature Se Sì, indicare Tempo e Temperatura minime -40° Sì No L’azienda dichiara l’idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato. A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione del cliente e dell’Autorità competente: - rapporti di prova effettuati nell’ultimo anno sull’imballaggio finito - altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce di 24 mesi e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. NOTA: La presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall’art. 22 – comma 1 del Regolamento (EU) n. 10/2011: “Disposizioni transitorie: Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all’articolo16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE”. Dal 1° Gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 i documenti giustificativi di cui all’articolo 16 si possono basare sulle norme per le prove di migrazione di cui all’articolo 18 del presente regolamento o sulle norme di base per le prove di migrazione specifica e globale dell’allegato della direttiva 82/711/CEE e dell’articolo 23 del medesimo Regolamento EU 10/2011: “Entrata in vigore e applicazione: … Le disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012”. Data 18/12/2014 *** riferimento nel Reg.(CE) N.1935/2004, art.2, comma 2, lettera d