Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia srl
Transcript
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia srl
Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Nuovo Sistema CIRCOLARI OPERATIVE Comunicare con i tuoi clienti è ancora più facile. Con Circolari Operative, ogni settimana direttamente via e-mail, ovunque tu sia, riceverai il punto sull’adempimento in scadenza e sulle ultime novità sui temi di maggior attualità in materia di fisco, società e lavoro. Potrai personalizzare la newsletter con il logo del tuo studio e modificarla in base alle tue esigenze, così da condividere i temi di tuo interesse con collaboratori e clienti. Ecco le rubriche pensate per te: L’ADEMPIMENTO Guarda il video Tutto quello che c’è da sapere sull’adempimento in scadenza curato da Antonio Gigliotti DA SAPERE Gli approfondimenti d’autore su temi di attualità anche legati all’adempimento della settimana CHECK LIST La lista compilabile e personalizzabile, per raccogliere e condividere dati ed informazioni con i clienti AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Chiedi una prova gratuita su sistemailfisco.it Y63EUBN Le principali novità su fisco, società, lavoro e impresa e le scadenze per programmare le attività dello Studio Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese Direzione Scientifica Gianfranco Ferranti Professore ordinario della Scuola nazionale dell’amministrazione Comitato Scientifico Giulio Andreani Dottore commercialista e Revisore legale Giuseppe Ascoli Dottore commercialista in Roma e Milano Saverio Capolupo Università degli Studi di Cassino Ivo Caraccioli Già ordinario di Diritto penale nell’Università di Torino Andrea Carinci Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università di Bologna - Avvocato in Bologna Massimo Conigliaro Dottore commercialista in Siracusa Eugenio della Valle Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università “Sapienza” di Roma Tamara Gasparri Collaboratore Assonime Area Fisco Antonio Iorio Avvocato in Roma e Milano Maurizio Leo Avvocato in Roma, Milano e Torino Luigi Lovecchio Dottore commercialista in Bari Pierpaolo Maspes Dottore commercialista Rossella Orlandi Direttore dell’Agenzia delle Entrate Marco Piazza Dottore commercialista in Milano Benedetto Santacroce Dario Deotto Avvocato in Roma e Milano Flavio Dezzani Avvocato in Roma Commercialista in Monfalcone (GO) Gabriele Sepio Professore Emerito di Ragioneria nell’Università di Torino, Dottore commercialista in Torino Alessandro Sura Bruno Ferroni Stefano Trettel Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A. Direttore fiscale di Fininvest S.p.A. Luca Gaiani Piergiorgio Valente Dottore commercialista in Modena Dottore commercialista Dottore commercialista in Milano Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l’editore, la direzione e il comitato scientifico. Gli ar ticoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@ilfisco.it Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1. Rivista settimanale - Anno XLI 00_frontespizio_il_fisco.indd 1 08/02/17 13:43 Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Servizio Clienti Il numero telefonico dell’Ufficio Abbonamenti è: 199.164.164 (E 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta, da rete mobile il costo dipende dall’operatore utilizzato) Fax 06.20.381.253 Condizioni di abbonamento 2017 valide per l’Italia. Abbonamento alla rivista ‘‘il fisco’’ PLATINO, 2017, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, ‘‘Rassegna Tributaria’’ 2017, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi www.shop.wki.it/il_fisco. Condizioni di abbonamento 2017 valide per l’estero. Abbonamento alla rivista ‘‘il fisco’’ PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, ‘‘Rassegna Tributaria’’ 2017, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa). Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de ‘‘il fisco’’, più "Pratica Fiscale e Professionale", ‘‘Rassegna Tributaria’’, 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa). La decorrenza per l’abbonamento è dall’1.1.2017 al 31.12.2017 con diritto ai numeri arretrati; l’abbonamento s’intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 30 giorni prima della scadenza di detto abbonamento. Modalità di pagamento: Versamento diretto con assegno bancario o circolare ‘‘non trasferibile’’ e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma. Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) Rivista fondata nel 1977. Una copia Euro 13,00 Arretrato E 14,00. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. Concessionaria esclusiva per la distribuzione nelle edicole ‘‘m-dis Distribuzione Media S.p.A.’’, Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1 Pubblicità: Wolters Kluwer E-mail: [email protected] www.wolterskluwer.it Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI), Italia Fotocomposizione: Sinergie Grafiche srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa: GRAFICA VENETA S.p.A. Via Malcanton, 2 35010 Trebaseleghe (PD) Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011 Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005 Comunicazione all’Abbonato Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r. l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1- Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403. Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. il fisco Sommario Approfondimento Redditi di impresa Adempimenti da chiarire per le imprese che adottano il nuovo regime di cassa di Gianfranco Ferranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Nuova IRI: deducibili anche i prelievi del primo anno di Luca Gaiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 Dichiarazioni Dal 15 aprile il 730 precompilato è on-line di Andrea Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 Tributi locali Immobili occupati e non sgomberabili: mancanza di presupposto IMU o riduzione al 50% della base imponibile di Vincenzo Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 Accertamento Contributi INPS e accertamento fiscale di Sergio Mogorovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 Riscossione Rottamazione cartelle di pagamento tra indicazioni operative e questioni ancora aperte di Luigi Lovecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 Sanzioni Quale sanzione per l’infedele dichiarazione a credito? di Dario Deotto e Annalisa Tartaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 Processo tributario Notifica di atti e sentenze agli eredi del contribuente di Elisa Manoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 Fiscalità internazionale Le ritenute in uscita su interessi e canoni: la nozione di beneficiario effettivo e l’approccio look through di Giovanni Formica e Pasquale Formica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 Bilancio Il principio di continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio di Graziano G. Visentin e Vania Rampado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Giurisprudenza Corte di Cassazione Sanzioni - Concorso di violazioni e continuazione - Ritardato od omesso versamento - Continuazione - Esclusione (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Carbone - Sent. n. 1540 del 10 gennaio 2017, dep. il 20 gennaio 2017) con commento di Antonino Russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il fisco 10/2017 967 905 il fisco Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sommario Imposta di registro - Interpretazione degli atti - Conferimento d’azienda - Successiva cessione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria - Riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda - Esclusione - Effetti economici dell’atto - Irrilevanza (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Spirito, Est. D’Isa - Sent. n. 2054 del 3 ottobre 2016, dep. il 27 gennaio 2017) con commento di Giulia Trabattoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 Accertamento - Accertamenti bancari - Persona fisica non titolare di partita IVA - Versamenti bancari - Presunzione di reddito - Legittimità - Obbligo di qualificazione del reddito Esclusione - Prova contraria a carico del contribuente - Ammissibilità - Prelevamenti bancari - Validità presuntiva limitata ai titolari di reddito d’impresa - Legittimità (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cappabianca, Est. Locatelli - Sent. n. 2432 del 29 novembre 2016, dep. il 31 gennaio 2017) con commento di Gianfranco Antico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 Reati tributari - Pene accessorie - Durata - Pena accessoria non determinata nel tempo - Riferimento alla durata della pena principale - Legittimità (CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Fiale, Est. Grillo - Sent. n. 4916 del 14 luglio 2016, dep. il 2 febbraio 2017) (stralcio) con commento di Ciro Santoriello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 IVA - Detrazione - Acquisti antieconomici per l’imprenditore - Disconoscimento del diritto alla detrazione - Manifesta e macroscopica antieconomicità - Necessità (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Luciotti - Sent. n. 2875 del 21 novembre 2016, dep. il 3 febbraio 2017) con commento di Alessandro Borgoglio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 IVA - Credito - Esposizione in dichiarazione annuale di credito superiore a quello spettante - Reato di indebita compensazione - Insussistenza (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Caiazzo - Sent. n. 2882 del 9 gennaio 2017, dep. il 3 febbraio 2017) con commento di Marco Peirolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 Commissioni tributarie Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego all’istanza di interpello in materia di società di comodo - Impugnabilità - Esclusione (COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Milano, Sez. I, Pres. Roggero, Est. Chiametti - Sent. n. 9725 del 29 novembre 2016, dep. il 23 dicembre 2016) con commento di Claudia Marinozzi. . . . . 990 Rassegna della settimana a cura di Alessandro Borgoglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 INDICE CRONOLOGICO Corte di Cassazione n. 1540 del 10.01.2017, dep. il 20.01.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2054 del 3.10.2016, dep. il 27.01.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2432 del 29.11.2016, dep. il 31.01.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4916 del 14.07.2016, dep. il 2.02.2017 (Sez. III pen.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2875 del 21.11.2016, dep. il 3.02.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2882 del 9.01.2017, dep. il 3.02.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 970 977 980 983 987 Commissioni tributarie Milano, n. 9725 del 29.11.2016, dep. il 23.12.2016 (Sez. I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla banca dati fisconline 906 il fisco 10/2017 Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimento Redditi di impresa Legge di bilancio 2017 Adempimenti da chiarire per le imprese che adottano il nuovo regime di cassa di Gianfranco Ferranti (*) Il nuovo regime di cassa, in vigore a partire dal 2017, comporta nella maggior parte dei casi un incremento degli adempimenti contabili delle imprese minori, in quanto le registrazioni da effettuare potrebbero risultare superiori a quelle necessarie in vigenza del criterio di competenza “puro”. Ulteriori complicazioni potrebbero sorgere in sede di accertamento, sia con riguardo agli studi di settore e ai futuri indici sintetici di affidabilità fiscale sia in conseguenza della irrilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito, in relazione alle quali vanno precisati ufficialmente gli adempimenti ancora eventualmente vigenti. L’Agenzia delle entrate ha intanto iniziato a fornire, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, i primi chiarimenti in merito ai tre nuovi criteri di tenuta dei registri contabili. 1. Premessa L’Agenzia delle entrate ha fornito, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata svoltosi il 2 febbraio 2017, alcuni chiarimenti in merito ai nuovi obblighi contabili delle imprese minori, conseguenti all’introduzione del regime di cassa ad opera dell’art. 1, commi da 17 a 23, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), per la determinazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’IRAP delle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata. È stato, in particolare, precisato che: - l’adozione di uno dei tre criteri ora previsti per l’effettuazione delle registrazioni dei componenti positivi e negativi di reddito “è riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente”; - l’annotazione cronologica nei registri degli incassi e dei pagamenti deve avvenire nei termini di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, cioè non oltre 60 giorni; - entro lo stesso termine di 60 giorni deve avvenire, da parte delle imprese che adottano i regi- stri IVA “integrati”, la registrazione separata dei ricavi e costi incassati e pagati in un anno successivo a quello in cui le relative operazioni sono state annotate nei detti registri ai fini di tale imposta; - l’annotazione nei registri di cui al punto precedente dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono - al fine di determinare il reddito d’impresa in base al principio di cassa - deve essere eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; - in caso di opzione per il regime “di registrazione IVA”, se il contribuente registra la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ai fini delle imposte sui redditi tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento. Nel presente intervento sono esaminati tali chiarimenti, nell’ambito dell’illustrazione degli obblighi contabili dei soggetti in esame, nonché (*) Professore ordinario della Scuola nazionale dell’amministrazione. il fisco 10/2017 907 Sinergie Grafiche srl Approfondimento Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Redditi di impresa le modalità di applicazione del criterio di cassa, la determinazione della base imponibile dell’IRAP e la disciplina dell’accertamento (1). A partire dal 2017 il nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese minori è - come precisato nella relazione di accompagnamento del disegno di Legge di bilancio per il 2017 - “improntato alla cassa” anziché al criterio di competenza. Si tratta, in realtà, di un criterio “misto” perché sono molti i componenti reddituali che continuano ad assumere rilevanza in base al criterio di competenza. Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata svoltosi il 2 febbraio 2017 l’Agenzia ha, in particolare, ricompreso tra questi ultimi: le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive o passive di cui agli artt. 86, 88 e 101 del T.U.I.R.; il valore normale dei beni nel caso di assegnazione degli stessi ai soci o di loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; le quote di ammortamento, i canoni di leasing (compreso il maxi-canone), le spese per prestazioni di lavoro e gli oneri di utilità sociale. Non è stato, invece, ancora chiarito ufficialmente il criterio da applicare, ad esempio, alle spese di manutenzione, a quelle di pubblicità e di rappresentanza, alle altre spese relative a più esercizi e alle perdite su crediti. Si ritiene che queste ultime continuino ad assumere rilevanza soltanto se relative a: ricavi che hanno concorso entro il 2016 a formare il reddito in base al principio di competenza; componenti positivi che continuano, come detto, ad assumere rilevanza anche nel nuovo regime (quali le plusvalenze e le minusvalenze); componenti che si ritengono incassati o percepiti alla data di registrazione dei documenti (nei casi in cui si opti per il relativo regime, che sarà più avanti illustrato). Resta fermo che ai dividendi, agli oneri fiscali e contributivi, agli interessi di mora e ai compensi agli amministratori rimane ancora applicabile il criterio di cassa già previsto in passato in deroga a quello di competenza. Il regime in esame è, pertanto, analogo a quello degli esercenti arti e professioni, anche se sono previste maggiori “deroghe” al criterio di cassa. Con riguardo ai componenti per i quali assume rilevanza quest’ultimo criterio si ritengono applicabili soluzioni interpretative analoghe a quelle già adottate con riferimento al reddito di lavoro autonomo per risolvere i problemi sorti soprattutto per i casi in cui è utilizzato uno strumento diverso dal contante e la transazione avviene alla fine dell’anno. L’Agenzia delle entrate si è espressa, con riguardo al reddito di lavoro autonomo, in merito alle seguenti fattispecie (2): - pagamento on line di contributi mediante l’utilizzo della carta di credito. Nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, l’Agenzia, dopo aver rilevato che in tal caso vi è una differenza tra il momento in cui il percipiente si vede accreditare le somme e quello in cui il titolare della carta si trova addebitate le stesse sul proprio conto corrente, ha rilevato che civilisticamente si è in presenza di una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli artt. 1269 e seguenti del Codice civile, con la quale il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario. Di conseguenza, il momento maggiormente rilevante risulta quello in cui è utilizzata la carta di credito e, quindi, secondo l’Agenzia, “i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali”; - compensi percepiti dal professionista mediante assegno bancario o circolare. Nella circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che “i compensi percepiti dal professionista mediante assegno bancario non trasferibile si debbano considerare riscossi al momento della ricezione materiale dell’assegno, risultando irrilevante, al fine di individuare quando il compenso debba considerarsi percepito, il momento dell’effettivo incasso”. Ciò in (1) Sull’ambito soggettivo di applicazione, i requisiti per fruire del nuovo regime, l’opzione per la contabilità ordinaria, gli effetti derivanti dai passaggi di regime e le modalità di determinazione del reddito e di utilizzo della perdita, tenendo già conto delle istruzioni ufficiali intervenute, cfr. G. Ferranti, “Re- gime di cassa per le imprese minori: i primi chiarimenti dell’Agenzia”, in il fisco, n. 8/2017, pag. 707. (2) Si veda, al riguardo, G. Ferranti, “Reddito d’impresa per cassa per le imprese minori”, in Corr. Trib., n. 46/2016, pag. 3517. 2. Il criterio di cassa 908 il fisco 10/2017 Sinergie Grafiche srl Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimento Redditi di impresa quanto, in ossequio al principio di cassa, il momento di imputazione dei compensi è quello in cui il titolo è consegnato materialmente al professionista, che da quel momento ne può disporre liberamente. In tal caso, pertanto, risulta più facile abbinare il momento di effettuazione della ritenuta da parte del committente e quello di percezione e, di conseguenza, di dichiarazione dello stesso da parte del professionista. Successivamente, nella risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009, l’Agenzia ha ulteriormente precisato che il momento in cui l’assegno circolare “entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta)”; - pagamento tramite bonifico bancario, in relazione al quale l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella citata circolare n. 38/E/2010, che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, “il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della c.d. data disponibile, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito”. L’Agenzia non ha, inoltre, ritenuto di dover privilegiare il principio della coincidenza tra l’anno in cui viene dichiarato il compenso da parte del professionista e quello in cui il soggetto che lo eroga effettua la ritenuta. È stato, invece, precisato che “il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel Mod. 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale”. il fisco 10/2017 In caso di pagamento tramite una cambiale dovrebbe, invece, distinguersi “tra titoli non cedibili (ai sensi dell’art. 1260 del Codice civile) e titoli cedibili (risoluzione n. 352856 del 1983 e nota n. 330541 del 1981). Nel primo caso, infatti, il pagamento si ha al momento della scadenza del titolo e, quindi, con il buon fine dell’incasso. Nel secondo, invece, l’incasso rileva fiscalmente al momento della cessione o dello sconto del titolo”. Analoghi criteri devono essere adottati per la determinazione del momento in cui si considerano sostenute le spese, che coincide con quello in cui il contribuente perde la disponibilità delle somme. Al riguardo assume, quindi, rilevanza il momento del pagamento in contanti, quello della consegna dell’assegno al fornitore o, in presenza di pagamenti tramite bonifico, quello dell’addebito sul conto corrente. Fa eccezione, come già rilevato, il caso del pagamento tramite carta di credito. I detti criteri trovano applicazione anche ai versamenti effettuati o ai corrispettivi ricevuti a titolo di acconto. Si ricorda che l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 vieta il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro contante per importi superiori a 2.999,99 euro. Il regime di cassa diverge da quello “della registrazione” stabilito ai fini dell’IVA. Appare, quindi, opportuna la previsione normativa introdotta che consente alle imprese di optare per l’allineamento dei criteri relativi ai due settori impositivi. 3. La base imponibile IRAP Il criterio di imputazione temporale “improntato alla cassa” si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP. Il comma 20 della Legge n. 232/2016 ha, infatti, inserito nell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 il comma 1-bis, nel quale è stabilito che per i soggetti che determinano il reddito ai sensi del nuovo art. 66 del T.U.I.R. la base imponibile è determinata con i criteri previsti dallo stesso articolo. Non cambiano, quindi, i criteri per l’identificazione dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell’IRAP e restano ferme le ipotesi di indeducibilità previste nel comma 1 dell’art. 5bis. Quello che muta è soltanto il criterio di imputazione temporale dei detti componenti, limitatamente a quelli per i quali si applica, a partire dal 2017, il principio di cassa. La modifica normativa è, evidentemente, finalizzata a ribadire che la base imponibile IRAP delle imprese in contabilità semplificata è mo- 909 Sinergie Grafiche srl Approfondimento Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Redditi di impresa dellata sulla base delle medesime regole di determinazione rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Nel successivo comma 21 è stato poi precisato che, sempre ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che stabiliscono ai fini dell’IRPEF la irrilevanza delle rimanenze e le regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa (che sono state già illustrate nel precedente articolo). Si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha affermato, nel già menzionato incontro con la stampa specializzata, che le rimanenze finali divenute irrilevanti sono sia quelle di cui all’art. 92 del T.U.I.R. -tipicamente le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale - che quelle degli artt. 93 - le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale - e 94 - le rimanenze dei titoli - dello stesso testo unico. La previsione normativa in esame ha, quindi, di fatto abrogato, per le imprese in contabilità semplificata, il riferimento alle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 contenute nel comma 1 dell’art. 5-bis. A seguito dell’introduzione della disciplina in esame diventano, quindi, diversi i regimi di determinazione della base imponibile, a seconda che per l’attività d’impresa venga adottata la contabilità semplificata ovvero quella ordinaria: in quest’ultimo caso restano, infatti, applicabili le precedenti regole di imputazione temporale stabilite nel comma 1 dell’art. 5-bis. Resta, naturalmente, immutato il regime di determinazione del valore della produzione delle società di capitali stabilito nell’art. 5 dello stesso Decreto nonché la possibilità per gli imprenditori e le società di persone in contabilità ordinaria di optare per tale regime (come stabilito nel comma 2 dello stesso art. 5-bis). 4. Gli obblighi contabili Nel comma 22 è stato completamente riscritto l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, al fine di allineare gli obblighi contabili delle imprese in regime di contabilità semplificata alle modifiche introdotte nell’art. 66 del T.U.I.R. Nel comma 1 dell’art. 18 è stato introdotto il riferimento ai ricavi “percepiti” per individuare quelli rilevanti ai fini della verifica del superamento o meno del limite previsto per l’adozione della contabilità semplificata. Per l’ultimo anno di applicazione del criterio di competenza è stato, invece, mantenuto il riferimento ai ricavi “conseguiti”. 910 Sono rimasti, per il resto, invariati i criteri da adottare per la determinazione degli stessi ricavi in presenza di attività di prestazioni di servizi e/o di altre attività. Nei commi da 2 a 5 sono poi descritte le nuove modalità di tenuta delle scritture contabili e di annotazione dei ricavi e delle spese, stabilendo che i contribuenti interessati possono scegliere se tenere: - i registri degli incassi e dei pagamenti (commi 2 e 3); - i registri IVA integrati con le annotazioni richieste ai fini del nuovo criterio di imputazione temporale applicabile ai fini delle imposte sui redditi (comma 4); - i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ma rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa (comma 5). Nel comma 6 è stabilito che i soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’IVA ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 non sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Si ricorda che alle imprese minori si applicano inoltre, come prescritto dall’art. 18, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, le disposizioni dei precedenti articoli dello stesso Decreto. Deve essere, pertanto, tenuto, ai fini della deducibilità degli ammortamenti, il registro dei beni ammortizzabili di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973. Le annotazioni possono risultare anche dal registro degli acquisti IVA e la fornitura in forma sistematica dei dati a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria è equiparata all’annotazione nei detti registri. Nell’art. 3 del D.M. 2 maggio 1989, emanato in attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 69/1989, è stato confermato che le regole generali previste dal Codice civile per garantire la leggibilità e la comprensibilità della contabilità si applicano anche alle imprese minori. Nell’art. 22 del D.P.R. n. 600 è, infatti, stabilito che le registrazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi devono essere effettuate secondo le modalità di cui all’art. 2219 c.c. (cioè in modo ordinato, senza spazi in bianco, riporti di margine, ovvero abrasioni o cancellazioni se non quelle effettuate in modo visibile). Inoltre i sostituti d’imposta devono tenere il libro unico del lavoro, nel quale vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. È bene ricor- il fisco 10/2017