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il fisco
Sommario
Approfondimento
Redditi di impresa
Adempimenti da chiarire per le imprese che adottano il nuovo regime di cassa
di Gianfranco Ferranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
907
Nuova IRI: deducibili anche i prelievi del primo anno
di Luca Gaiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
915
Dichiarazioni
Dal 15 aprile il 730 precompilato è on-line
di Andrea Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
919
Tributi locali
Immobili occupati e non sgomberabili: mancanza di presupposto IMU o riduzione al 50%
della base imponibile
di Vincenzo Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
925
Accertamento
Contributi INPS e accertamento fiscale
di Sergio Mogorovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
931
Riscossione
Rottamazione cartelle di pagamento tra indicazioni operative e questioni ancora aperte
di Luigi Lovecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
935
Sanzioni
Quale sanzione per l’infedele dichiarazione a credito?
di Dario Deotto e Annalisa Tartaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
940
Processo tributario
Notifica di atti e sentenze agli eredi del contribuente
di Elisa Manoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
944
Fiscalità internazionale
Le ritenute in uscita su interessi e canoni: la nozione di beneficiario effettivo e l’approccio
look through
di Giovanni Formica e Pasquale Formica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
955
Bilancio
Il principio di continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio
di Graziano G. Visentin e Vania Rampado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
962
Giurisprudenza
Corte di Cassazione
Sanzioni - Concorso di violazioni e continuazione - Ritardato od omesso versamento - Continuazione - Esclusione
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Carbone - Sent. n. 1540 del 10 gennaio 2017, dep. il 20
gennaio 2017) con commento di Antonino Russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il fisco 10/2017
967
905
il fisco
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Sommario
Imposta di registro - Interpretazione degli atti - Conferimento d’azienda - Successiva cessione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria - Riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda - Esclusione - Effetti economici dell’atto - Irrilevanza
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Spirito, Est. D’Isa - Sent. n. 2054 del 3 ottobre 2016, dep. il 27 gennaio 2017) con commento di Giulia Trabattoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
970
Accertamento - Accertamenti bancari - Persona fisica non titolare di partita IVA - Versamenti bancari - Presunzione di reddito - Legittimità - Obbligo di qualificazione del reddito Esclusione - Prova contraria a carico del contribuente - Ammissibilità - Prelevamenti bancari
- Validità presuntiva limitata ai titolari di reddito d’impresa - Legittimità
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cappabianca, Est. Locatelli - Sent. n. 2432 del 29 novembre 2016,
dep. il 31 gennaio 2017) con commento di Gianfranco Antico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977
Reati tributari - Pene accessorie - Durata - Pena accessoria non determinata nel tempo - Riferimento alla durata della pena principale - Legittimità
(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Fiale, Est. Grillo - Sent. n. 4916 del 14 luglio 2016, dep. il 2 febbraio 2017) (stralcio) con commento di Ciro Santoriello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
980
IVA - Detrazione - Acquisti antieconomici per l’imprenditore - Disconoscimento del diritto
alla detrazione - Manifesta e macroscopica antieconomicità - Necessità
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Luciotti - Sent. n. 2875 del 21 novembre 2016, dep. il 3
febbraio 2017) con commento di Alessandro Borgoglio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
983
IVA - Credito - Esposizione in dichiarazione annuale di credito superiore a quello spettante
- Reato di indebita compensazione - Insussistenza
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Caiazzo - Sent. n. 2882 del 9 gennaio 2017, dep. il 3 febbraio 2017) con commento di Marco Peirolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
987
Commissioni tributarie
Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego all’istanza di interpello in materia di società
di comodo - Impugnabilità - Esclusione
(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Milano, Sez. I, Pres. Roggero, Est. Chiametti - Sent.
n. 9725 del 29 novembre 2016, dep. il 23 dicembre 2016) con commento di Claudia Marinozzi. . . . .
990
Rassegna della settimana
a cura di Alessandro Borgoglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
995
INDICE CRONOLOGICO
Corte di Cassazione
n. 1540 del 10.01.2017, dep. il 20.01.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. 2054 del 3.10.2016, dep. il 27.01.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. 2432 del 29.11.2016, dep. il 31.01.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. 4916 del 14.07.2016, dep. il 2.02.2017 (Sez. III pen.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. 2875 del 21.11.2016, dep. il 3.02.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n. 2882 del 9.01.2017, dep. il 3.02.2017 (Sez. trib.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
967
970
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983
987
Commissioni tributarie
Milano, n. 9725 del 29.11.2016, dep. il 23.12.2016 (Sez. I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990
Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate
nel presente fascicolo si rinvia alla banca dati fisconline
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il fisco 10/2017
Sinergie Grafiche srl
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Approfondimento
Redditi di impresa
Legge di bilancio 2017
Adempimenti da chiarire per le imprese
che adottano il nuovo regime di cassa
di Gianfranco Ferranti (*)
Il nuovo regime di cassa, in vigore a partire dal 2017, comporta nella maggior parte dei casi un incremento degli adempimenti contabili delle imprese minori, in quanto le registrazioni da effettuare potrebbero risultare superiori a quelle necessarie in vigenza del criterio di competenza “puro”. Ulteriori complicazioni
potrebbero sorgere in sede di accertamento, sia con riguardo agli studi di settore e ai futuri indici sintetici
di affidabilità fiscale sia in conseguenza della irrilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del
reddito, in relazione alle quali vanno precisati ufficialmente gli adempimenti ancora eventualmente vigenti. L’Agenzia delle entrate ha intanto iniziato a fornire, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, i primi chiarimenti in merito ai tre nuovi criteri di tenuta dei registri contabili.
1. Premessa
L’Agenzia delle entrate ha fornito, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata svoltosi il
2 febbraio 2017, alcuni chiarimenti in merito
ai nuovi obblighi contabili delle imprese minori, conseguenti all’introduzione del regime di
cassa ad opera dell’art. 1, commi da 17 a 23,
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di
bilancio per il 2017), per la determinazione del
reddito e del valore della produzione rilevante
ai fini dell’IRAP delle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata.
È stato, in particolare, precisato che:
- l’adozione di uno dei tre criteri ora previsti per
l’effettuazione delle registrazioni dei componenti positivi e negativi di reddito “è riconducibile
ad una scelta gestionale del contribuente”;
- l’annotazione cronologica nei registri degli incassi e dei pagamenti deve avvenire nei termini
di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, cioè non
oltre 60 giorni;
- entro lo stesso termine di 60 giorni deve avvenire, da parte delle imprese che adottano i regi-
stri IVA “integrati”, la registrazione separata dei
ricavi e costi incassati e pagati in un anno successivo a quello in cui le relative operazioni sono state annotate nei detti registri ai fini di tale
imposta;
- l’annotazione nei registri di cui al punto precedente dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si
riferiscono - al fine di determinare il reddito
d’impresa in base al principio di cassa - deve essere eseguita entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi;
- in caso di opzione per il regime “di registrazione IVA”, se il contribuente registra la fattura di
acquisto entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ai fini delle imposte sui redditi tale data di
registrazione coinciderà con la presunta data
dell’avvenuto pagamento.
Nel presente intervento sono esaminati tali
chiarimenti, nell’ambito dell’illustrazione degli
obblighi contabili dei soggetti in esame, nonché
(*) Professore ordinario della Scuola nazionale dell’amministrazione.
il fisco 10/2017
907
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Approfondimento
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Redditi di impresa
le modalità di applicazione del criterio di cassa,
la determinazione della base imponibile dell’IRAP e la disciplina dell’accertamento (1).
A partire dal 2017 il nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese minori è - come precisato nella relazione di accompagnamento del disegno di Legge di bilancio per il
2017 - “improntato alla cassa” anziché al criterio di competenza.
Si tratta, in realtà, di un criterio “misto” perché sono molti i componenti reddituali che continuano ad assumere rilevanza in base al criterio di competenza. Nel corso dell’incontro con
la stampa specializzata svoltosi il 2 febbraio
2017 l’Agenzia ha, in particolare, ricompreso tra
questi ultimi: le plusvalenze, le minusvalenze e
le sopravvenienze attive o passive di cui agli
artt. 86, 88 e 101 del T.U.I.R.; il valore normale
dei beni nel caso di assegnazione degli stessi ai
soci o di loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; le quote di ammortamento, i canoni di leasing (compreso il maxi-canone), le spese per prestazioni di lavoro e gli
oneri di utilità sociale.
Non è stato, invece, ancora chiarito ufficialmente il criterio da applicare, ad esempio, alle spese
di manutenzione, a quelle di pubblicità e di rappresentanza, alle altre spese relative a più esercizi e alle perdite su crediti. Si ritiene che queste ultime continuino ad assumere rilevanza
soltanto se relative a: ricavi che hanno concorso
entro il 2016 a formare il reddito in base al
principio di competenza; componenti positivi
che continuano, come detto, ad assumere rilevanza anche nel nuovo regime (quali le plusvalenze e le minusvalenze); componenti che si ritengono incassati o percepiti alla data di registrazione dei documenti (nei casi in cui si opti
per il relativo regime, che sarà più avanti illustrato).
Resta fermo che ai dividendi, agli oneri fiscali e
contributivi, agli interessi di mora e ai compensi agli amministratori rimane ancora applicabile il criterio di cassa già previsto in passato in
deroga a quello di competenza.
Il regime in esame è, pertanto, analogo a quello
degli esercenti arti e professioni, anche se sono
previste maggiori “deroghe” al criterio di cassa.
Con riguardo ai componenti per i quali assume
rilevanza quest’ultimo criterio si ritengono applicabili soluzioni interpretative analoghe a
quelle già adottate con riferimento al reddito di
lavoro autonomo per risolvere i problemi sorti
soprattutto per i casi in cui è utilizzato uno
strumento diverso dal contante e la transazione
avviene alla fine dell’anno.
L’Agenzia delle entrate si è espressa, con riguardo al reddito di lavoro autonomo, in merito alle
seguenti fattispecie (2):
- pagamento on line di contributi mediante l’utilizzo della carta di credito. Nella risoluzione
23 aprile 2007, n. 77/E, l’Agenzia, dopo aver rilevato che in tal caso vi è una differenza tra il momento in cui il percipiente si vede accreditare le
somme e quello in cui il titolare della carta si
trova addebitate le stesse sul proprio conto corrente, ha rilevato che civilisticamente si è in
presenza di una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli artt.
1269 e seguenti del Codice civile, con la quale il
delegante ordina al delegato di assumere ed
estinguere il debito nei confronti del delegatario. Di conseguenza, il momento maggiormente
rilevante risulta quello in cui è utilizzata la carta di credito e, quindi, secondo l’Agenzia, “i contributi si considerano versati dal professionista
nel momento stesso in cui manifesta la volontà
di sostenere l’onere dando ordine di pagamento
alla banca. Il momento, diverso e successivo, in
cui avviene l’addebito sul conto corrente del
professionista da parte della banca attiene ad
un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai
fini fiscali”;
- compensi percepiti dal professionista mediante assegno bancario o circolare. Nella circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, l’Agenzia delle
entrate ha ritenuto che “i compensi percepiti
dal professionista mediante assegno bancario
non trasferibile si debbano considerare riscossi
al momento della ricezione materiale dell’assegno, risultando irrilevante, al fine di individuare
quando il compenso debba considerarsi percepito, il momento dell’effettivo incasso”. Ciò in
(1) Sull’ambito soggettivo di applicazione, i requisiti per
fruire del nuovo regime, l’opzione per la contabilità ordinaria,
gli effetti derivanti dai passaggi di regime e le modalità di determinazione del reddito e di utilizzo della perdita, tenendo già
conto delle istruzioni ufficiali intervenute, cfr. G. Ferranti, “Re-
gime di cassa per le imprese minori: i primi chiarimenti dell’Agenzia”, in il fisco, n. 8/2017, pag. 707.
(2) Si veda, al riguardo, G. Ferranti, “Reddito d’impresa per
cassa per le imprese minori”, in Corr. Trib., n. 46/2016, pag.
3517.
2. Il criterio di cassa
908
il fisco 10/2017
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Approfondimento
Redditi di impresa
quanto, in ossequio al principio di cassa, il momento di imputazione dei compensi è quello in
cui il titolo è consegnato materialmente al professionista, che da quel momento ne può disporre liberamente. In tal caso, pertanto, risulta
più facile abbinare il momento di effettuazione
della ritenuta da parte del committente e quello
di percezione e, di conseguenza, di dichiarazione dello stesso da parte del professionista. Successivamente, nella risoluzione n. 138/E del 29
maggio 2009, l’Agenzia ha ulteriormente precisato che il momento in cui l’assegno circolare
“entra nella disponibilità del professionista si
verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può
essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del
prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta)”;
- pagamento tramite bonifico bancario, in relazione al quale l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella citata circolare n. 38/E/2010, che, ai
fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo, “il momento in cui il professionista
consegue la effettiva disponibilità delle somme,
debba essere individuato in quello in cui questi
riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si
tratta, tecnicamente, della c.d. data disponibile,
che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto,
né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il
dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito”. L’Agenzia non ha, inoltre,
ritenuto di dover privilegiare il principio della
coincidenza tra l’anno in cui viene dichiarato il
compenso da parte del professionista e quello
in cui il soggetto che lo eroga effettua la ritenuta. È stato, invece, precisato che “il momento in
cui il compenso si considera percepito da parte
del professionista potrebbe non coincidere con
quello rilevante ai fini dell’individuazione del
periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel
Mod. 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento
in cui è stato effettuato il pagamento ovvero
quello in cui le somme sono uscite dalla propria
disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in
cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale”.
il fisco 10/2017
In caso di pagamento tramite una cambiale dovrebbe, invece, distinguersi “tra titoli non cedibili (ai sensi dell’art. 1260 del Codice civile) e titoli cedibili (risoluzione n. 352856 del 1983 e
nota n. 330541 del 1981). Nel primo caso, infatti, il pagamento si ha al momento della scadenza del titolo e, quindi, con il buon fine dell’incasso. Nel secondo, invece, l’incasso rileva fiscalmente al momento della cessione o dello
sconto del titolo”.
Analoghi criteri devono essere adottati per la
determinazione del momento in cui si considerano sostenute le spese, che coincide con quello
in cui il contribuente perde la disponibilità delle
somme. Al riguardo assume, quindi, rilevanza il
momento del pagamento in contanti, quello della consegna dell’assegno al fornitore o, in presenza di pagamenti tramite bonifico, quello dell’addebito sul conto corrente. Fa eccezione, come già rilevato, il caso del pagamento tramite
carta di credito.
I detti criteri trovano applicazione anche ai versamenti effettuati o ai corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.
Si ricorda che l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007
vieta il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro contante per importi superiori a 2.999,99 euro.
Il regime di cassa diverge da quello “della registrazione” stabilito ai fini dell’IVA. Appare,
quindi, opportuna la previsione normativa introdotta che consente alle imprese di optare per
l’allineamento dei criteri relativi ai due settori
impositivi.
3. La base imponibile IRAP
Il criterio di imputazione temporale “improntato alla cassa” si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP.
Il comma 20 della Legge n. 232/2016 ha, infatti,
inserito nell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 il
comma 1-bis, nel quale è stabilito che per i soggetti che determinano il reddito ai sensi del
nuovo art. 66 del T.U.I.R. la base imponibile è
determinata con i criteri previsti dallo stesso articolo.
Non cambiano, quindi, i criteri per l’identificazione dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell’IRAP e restano ferme le ipotesi di
indeducibilità previste nel comma 1 dell’art. 5bis. Quello che muta è soltanto il criterio di imputazione temporale dei detti componenti, limitatamente a quelli per i quali si applica, a partire dal 2017, il principio di cassa.
La modifica normativa è, evidentemente, finalizzata a ribadire che la base imponibile IRAP
delle imprese in contabilità semplificata è mo-
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Redditi di impresa
dellata sulla base delle medesime regole di determinazione rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi.
Nel successivo comma 21 è stato poi precisato
che, sempre ai fini della determinazione della
base imponibile del tributo regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che
stabiliscono ai fini dell’IRPEF la irrilevanza
delle rimanenze e le regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di
cassa e viceversa (che sono state già illustrate
nel precedente articolo).
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha affermato, nel già menzionato incontro con la stampa specializzata, che le rimanenze finali divenute irrilevanti sono sia quelle di cui all’art. 92 del
T.U.I.R. -tipicamente le rimanenze di merci e di
lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale - che quelle degli artt. 93 - le rimanenze
di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale - e 94 - le rimanenze dei titoli - dello
stesso testo unico.
La previsione normativa in esame ha, quindi, di
fatto abrogato, per le imprese in contabilità
semplificata, il riferimento alle variazioni delle
rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 contenute nel comma 1 dell’art. 5-bis.
A seguito dell’introduzione della disciplina in
esame diventano, quindi, diversi i regimi di determinazione della base imponibile, a seconda
che per l’attività d’impresa venga adottata la
contabilità semplificata ovvero quella ordinaria:
in quest’ultimo caso restano, infatti, applicabili
le precedenti regole di imputazione temporale
stabilite nel comma 1 dell’art. 5-bis.
Resta, naturalmente, immutato il regime di determinazione del valore della produzione delle
società di capitali stabilito nell’art. 5 dello stesso
Decreto nonché la possibilità per gli imprenditori e le società di persone in contabilità ordinaria di optare per tale regime (come stabilito nel
comma 2 dello stesso art. 5-bis).
4. Gli obblighi contabili
Nel comma 22 è stato completamente riscritto
l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, al fine di allineare gli obblighi contabili delle imprese in regime
di contabilità semplificata alle modifiche introdotte nell’art. 66 del T.U.I.R.
Nel comma 1 dell’art. 18 è stato introdotto il riferimento ai ricavi “percepiti” per individuare
quelli rilevanti ai fini della verifica del superamento o meno del limite previsto per l’adozione
della contabilità semplificata. Per l’ultimo anno
di applicazione del criterio di competenza è stato, invece, mantenuto il riferimento ai ricavi
“conseguiti”.
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Sono rimasti, per il resto, invariati i criteri da
adottare per la determinazione degli stessi ricavi in presenza di attività di prestazioni di servizi
e/o di altre attività.
Nei commi da 2 a 5 sono poi descritte le nuove
modalità di tenuta delle scritture contabili e di
annotazione dei ricavi e delle spese, stabilendo
che i contribuenti interessati possono scegliere
se tenere:
- i registri degli incassi e dei pagamenti (commi 2 e 3);
- i registri IVA integrati con le annotazioni richieste ai fini del nuovo criterio di imputazione
temporale applicabile ai fini delle imposte sui
redditi (comma 4);
- i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini
IVA ma rilevanti ai fini della determinazione
del reddito d’impresa (comma 5).
Nel comma 6 è stabilito che i soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’IVA ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 non sono tenuti
ad osservare le disposizioni di cui ai precedenti
commi 2, 3 e 4.
Si ricorda che alle imprese minori si applicano
inoltre, come prescritto dall’art. 18, comma 1,
primo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, le disposizioni dei precedenti articoli dello stesso Decreto.
Deve essere, pertanto, tenuto, ai fini della deducibilità degli ammortamenti, il registro dei beni ammortizzabili di cui all’art. 16 del D.P.R. n.
600/1973. Le annotazioni possono risultare anche dal registro degli acquisti IVA e la fornitura
in forma sistematica dei dati a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria è equiparata all’annotazione nei detti registri.
Nell’art. 3 del D.M. 2 maggio 1989, emanato in
attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.
69/1989, è stato confermato che le regole generali previste dal Codice civile per garantire la
leggibilità e la comprensibilità della contabilità
si applicano anche alle imprese minori. Nell’art.
22 del D.P.R. n. 600 è, infatti, stabilito che le registrazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi devono essere effettuate secondo le modalità di cui all’art. 2219 c.c. (cioè in modo ordinato, senza spazi in bianco, riporti di margine, ovvero abrasioni o cancellazioni se non quelle effettuate in modo visibile).
Inoltre i sostituti d’imposta devono tenere il libro unico del lavoro, nel quale vanno iscritti
tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. È bene ricor-
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