documento - Tuttochimica per l`uomo e l`ambiente
Transcript
documento - Tuttochimica per l`uomo e l`ambiente
Azienda con sistema gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Nr 50 100 9099 SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO E FORMAZIONE: semplificazioni introdotte dal “decreto del fare”, convertito in Legge n.. 98/2013 Con il Decreto legge n. 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”) convertito dalla Legge n. 98/2013, è stata modificata la norma che esonera dall’obbligo di redazione del DUVRI per appalti di breve durata. Sono state introdotte anche altre semplificazioni tra cui: redazione del documento di valutazione dei rischi per attività a basso rischio infortunistico, validità del DURC, possibilità di riconoscimento del credito formativo. IN DETTAGLIO Esenzione dall’elaborazione del DUVRI Fermi restando gli obblighi di verifica tecnico professionale degli appaltatori, di reciproca informazione sui rischi e di cooperazione e di coordinamento (art. 26 del D.Lgs. 81/08), attualmente il datore di lavoro committente è esonerato dalla predisposizione del DUVRI per le seguenti tipologie di appalti: fornitura di servizi di natura intellettuale fornitura di soli materiali ed attrezzature lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno (precedentemente l’esonero riguardava appalti di durata non superiore a due giorni), purchè tali lavori non comportino rischi derivanti da esposizione a rischio di incendio elevato, ad atmosfere in spazi confinati, ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici, ad amianto, ad atmosfere esplosive o a rischi particolari elencati nell’All. XI al D.Lgs. 81/08 (1). La durata dei lavori appaltati quantificata in 5 uomini-giorno è determinata dall’entità presunta dei lavori o dei servizi oggetto dell’appalto ed è rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie ad effettuare i lavori nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori stessi. Altre semplificazioni E’ stata introdotta la previsione di un decreto ministeriale con cui saranno individuate le attività a basso rischio, con riferimento alle quali: il committente, che esercita tali attività, sarà esonerato dalla redazione del DUVRI per gli appalti che commissiona, sempre che le attività appaltate siano qualificate a basso rischio, qualora nomini un preposto (art. 2, c. 1, lett. e) e art. 19 del D.Lgs. 81/08), regolarmente formato, ed in possesso di esperienza e competenza professionale specifica con riferimento all’appalto, incaricato di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese appaltatrici; sarà nuovamente consentita l’attestazione di avvenuta valutazione dei rischi. Azienda con sistema gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Nr 50 100 9099 Entrambe le semplificazioni diverranno operative solo con l’emanazione del previsto decreto che individua le attività a basso rischio, che saranno desunte dagli indici infortunistici Inail e da quelli relativi alle malattie professionali di settore e specifiche per singola azienda. ⇒ Tenuto conto che, a decorrere dal 1 giugno 2013, i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori non possono più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra tali aziende devono aver redatto in forma scritta il documento di valutazione di rischi. La validità dei DURC emessi a partire dal 21/08/2013 è di 120 giorni, anziché di 90 gg come in precedenza. Con riferimento alla formazione ed all’aggiornamento in materia di sicurezza previsti nei seguenti casi: responsabili del servizio di prevenzione e protezione addetti al servizio di servizio di prevenzione e protezione dirigenti preposti lavoratori rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è previsto il riconoscimento del credito formativo, per durata e contenuti, per quei percorsi che si sovrappongono in tutto o in parte a quelli della formazione e dell’aggiornamento già erogati. Le modalità ed i modelli da utilizzare per il riconoscimento di detto credito formativo saranno individuati dalla Conferenza StatoRegioni. Con apposito decreto ministeriale saranno altresì individuate modalità semplificate per documentare la formazione e l’informazione dovuta ai lavoratori la cui permanenza in azienda non supera le 50 giornate lavorative annue. (1) ALLEGATO XI D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.