regolamento comunale campo sportivo
Transcript
regolamento comunale campo sportivo
COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° 59 DEL 10/07/1978 REGOLAMENTO COMUNALE CAMPO SPORTIVO Art. 1 Il Comune di Carosino concede, a richiesta alla Federazione Italiana Gioco Calcio, agli Enti di propaganda sportiva riconosciuti a livello nazionale. alle Società Sportive, alle Scuole ed ai Circoli Aziendali, l’uso del campo sportivo, per lo svolgimento di incontri calcistici ed atletici. Il nulla osta viene concesso, a richiesta, alle società calcistiche di Carosino affiliate alla F.G.C.I. di 1^ - 2^ e 3^ categoria ed alle società locali che pur praticando sporte diversi dal calcio giocano in serie nazionale e possono utilizzare impianti omologati dalla F.G.C.I. Per le richieste relativa allo svolgimento di campionati o tornei, le Società o Enti dovranno trasmettere il calendario degli incontri con la indicazione degli orari ed il Regolamento della Federazione di appartenenza o degli stessi Enti. Per Tornei organizzati da gruppi sportivi spontanei è necessaria la vidimazione del Regolamento e dello Statuto da parte della F.G.C.I. e degli Enti di promozione. Il Comune si riserva la facoltà di accettare, modificare o respingere i calendari indicati nelle richieste, in relazione alla concomitanza con altre manifestazioni già programmate. Le concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per validi motivi, dandone comunicazione agli interessati. Per eventuali partite amichevoli da disputarsi in giorni feriali o festivi infrasettimanali, le Società o Enti dovranno richiedere l'uso dell’impianto sportivo almeno 5 giorni prima. Art. 2 L’orario per l'uso degli impianti è il seguente: dal 1° Ottobre al 28 Febbraio dalle ore 08,00 dalle ore 14,00 alle ore 12,00 alle ore 17,00 dal 1° Marzo al 30 Aprile dalle ore 08,00 dalle ore 14,00 alle ore 12,00 alle ore 18,00 dal 1° Maggio al 30 Settembre dalle ore 08,00 dalle ore 15,00 alle ore 12,00 alle ore 20,00 Per consentire I lavori di manutenzione e riparazione, ogni impianto sportivo non sarà disponibile per un mese l’anno preferibilmente Agosto. Alle Scuole che inoltrano richieste (tramite gli organi collegiali) di utilizzazione dell'impianto vanno concessi 3 giorni per ogni settimana dalle ore 08,30 alle ore 12,00. Nella richiesta deve essere specificato che gli utenti sono coperti di assicurazione. Art. 3 È assolutamente vietata la sub – concessione, pena il diritto del nulla osta. Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla organizzazione e svolgimento delle manifestazioni da parte delle Società o Enti concessionari. Art. 4 Le Società o gli Enti che usano gli impianti per le gare o allenamenti potranno usufruire anche degli spogliatoi o servizi. L’uso degli spogliatoi è limitato alla durata delle gare e degli allenamenti, al termine dei quali i locali dovranno essere completamente liberi. La custodia degli spogliatoi sia durante le gare che durante gli allenamenti è di completa ed esclusiva competenza delle Società o degli Enti che li usano. L’approntamento del campo sportivo per le partite ufficiali o per gli allenamenti deve essere effettuato alla fine di ogni utilizzazione a cura e spese delle Società o Enti concessionari, usufruendo di eventuali attrezzature che l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione degli stessi. Nel caso in cui la Società o l’Enti concessionario non intenda provvedere al predetto adempimento corrisponderà al Comune un canone di £. 30.000 per ogni fruizione. Nel caso di utilizzazione congiunta dell’impianto sportivo di più Società o Enti concessionari le stesse possono convenire fra loro modalità diverse sempre comunque senza alcun onere per il Comune per l’approntamento della stessa struttura sportiva. Art. 5 Il canone per ogni manifestazione a pagamento quale contributo per spese di manutenzione, viene stabilito nella misura che, di volta in volta,l’Amministrazione fisserà. Art. 6 Ogni danno arrecato da terzi a persone, agli impianti e alle attrezzature date in uno resterà a carico della Società o Enti concessionari, i quali si impegnano a liquidare integralmente i relativi danni accertati. Il custode è tenuto ad accertare la integrità degli impianti e suppellettili al termine dell’uso degli stessi, e comunicherà tempestivamente alle parti interessati gli eventuali danni riscontrati. Il mancato risarcimento dei danni è motivo del ritiro del nulla osta. Il servizio di biglietteria, in occasione di partite di campionato ed amichevoli o di altre manifestazioni è espletato dalla Società o Ente concessionario. Art. 7 Nessun automezzo o motociclo potrà accedere durante gli incontri all’interno degli impianti sportivi, ad eccezione degli automezzi della Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana. Art. 8 Per ogni manifestazione, le Società o Enti possono mettere a disposizione un numero di biglietti di invito o a pagamento non superiore alla capienza dell’impianto. Art. 9 Il Comune di Carosino si riserva il diritto di concedere l’autorizzazione per eventuali servizi di bar, fissi o volanti, nonché per ogni forma di pubblicità all’interno degli impianti sportivi. Gli introiti derivanti dalle autorizzazioni di cui sopra saranno utilizzati dal Comune per la manutenzione straordinaria e per il potenziamento degli impianti sportivi. Art. 10 Le Società o gli Enti che richiedano l’uso dei campi sportivi, nell’avanzare domanda, su modulo rilasciato dall’Ufficio competente del Comune, devono sottoscrivere una dichiarazione attestante di aver preso visione del presente regolamento o di impegnarsi a rispettare scrupolosamente l'applicazione. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare il puntuale rispetto delle norma contenuto nel presente regolamento.