TAR Lombardia su carburanti
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TAR Lombardia su carburanti
N. 01656/2015 REG.PROV.COLL. N. 01918/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2015, proposto da: Il Ciclone di Allegri Elena & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Traldi, Piero Scarpari, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3; contro Suap-Sportello Unico delle Attività Produttive del Destra Secchia (Mn), Regione Lombardia; Comune di Quistello, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, Via Diaz, 13/C; nei confronti di C/O Comune Di Pieve Di Coriano Consorzio Oltrepo Mantovano, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Tonni, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3; pe per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento 13 giugno 2015 prot. n°5376, notificato il 18 giugno 2015, con il quale il Responsabile dello Sportello unico attività produttive – SUAP della Destra Secchia (Mn) ha disposto la sospensione degli effetti delle autorizzazioni 11 febbraio 2015 n°26 e 9 aprile 2015 n°27 rilasciate alla Il Ciclone S.a.s. di Elena Allegri e relative rispettivamente alla installazione di un nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti sito in Quistello, alla via Cantone 42/d e all’esercizio provvisorio dello stesso; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ovvero comunque lesivo; nonché la condanna del SUAP intimato e del Comune di Quistello al risarcimento del danno; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Quistello e di C/O Comune Di Pieve Di Coriano Consorzio Oltrepo Mantovano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto: - che la società ricorrente gestisce in Quistello, alla via Cantone 42/d, un impianto stradale di distribuzione carburanti, realizzato in base alla autorizzazioni 11 febbraio 2015 n°26, posto in servizio grazie alla successiva autorizzazione provvisoria 9 aprile 2015 n°27, anch’essa rilasciata dal SUAP Destra Secchia, e composto in sintesi da una pompa doppia di gasolio per i motori diesel (doc. ti ricorrente 7 e 8, copie autorizzazioni, ove l’impianto è descritto); - che con il provvedimento impugnato (doc. 10 ricorrente, copia di esso) si è vista sospendere tali autorizzazioni, e quindi sospendere l’attività, per essere l’impianto stesso non conforme alla lettera e) punto 3.5 dell’allegato A alla D.C.R. Lombardia 12 maggio 2009 n°VIII/834, in sintesi per prevedere la vendita di un solo tipo di carburante, appunto il gasolio per diesel, e non di almeno due, cioè almeno gasolio e benzina (doc. 15 Comune Quistello, copia delibera); - che pertanto impugna tale provvedimento, e gli atti presupposti, sulla base di tre motivi. Con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n°241 per difetto di motivazione. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 83 bis commi 17 e 18 del d.l. 25 giugno 2008 n°112 convertito nella l. 6 agosto 2008 n °133, nel senso che non sarebbe più possibile imporre tale restrizione ai distributori di carburante, ove tale obbligo comportasse ostacoli tecnici ed economici eccessivi. Con il terzo motivo, deduce infine violazione dell’art. 87 comma 7 della l.r. Lombardia 2 febbraio 2010 n°6, per essersi formato il silenzio assenso sull’autorizzazione; - che ha resistito con memoria 16 ottobre 2015 dapprima il solo Comune di Quistello, il quale peraltro ha dichiarato di essere del tutto estraneo ai fatti ed eccepisce in via preliminare la improcedibilità, ovvero irricevibilità, del ricorso perché notificato al SUAP e non al Consorzio Oltrepo Mantovano, di cui sarebbe organo; nel merito ha poi chiesto che il ricorso sia respinto; - che con ordinanza della Sezione 22 ottobre 2015 n°1340, previa rimessione nei termini per ritenuto errore scusabile, il Collegio ha prescritto alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del predetto Consorzio Oltrepo Mantovano, di cui effettivamente il SUAP della Destra Secchia risulta essere organo (doc. ti Comune 1 e 2, copie dello statuto del Consorzio e della delibera con cui esso istituisce il SUAP); - che la ricorrente ha eseguito tale notifica; - che il Consorzio si è costituito con memoria 27 novembre 2015, ed ha chiesto che il ricorso sia respinto. Ha affermato in sintesi che la ricorrente non potrebbe invocare a proprio favore le norme di legge liberalizzatrici di cui s’è detto intanto perché, con dichiarazione giurata del proprio tecnico allegata alla domanda di apertura dell’impianto (doc. 6 Consorzio, copia di essa), avrebbe dichiarato di conformarsi a “tutte le vigenti norme in materia di indirizzi programmatici regionali”, poi perché la delibera n°VIII/834/2009 non sarebbe stata tempestivamente impugnata, e quindi prevarrebbe sulle norme in questione. Ha infine sostenuto che gli “ostacoli tecnici ed economici” che impediscono di erogare più prodotti andrebbero dichiarati fin dalla domanda originaria; - che il ricorso è fondato quanto alla domanda di annullamento, nei termini che seguono; - che il primo motivo, incentrato su un presunto difetto di motivazione, è infondato, poiché la motivazione del diniego, il contrasto con la delibera n°VIII/834/2009, è di per sé chiara, e a riprova la ricorrente sul punto ha articolato ampie difese; - che il secondo motivo è fondato ed assorbente. Dispone il citato comma 17 dell’art. 83 bis del d.l. 112/2008, con norma che il comma successivo qualifica come di principio e prevalente sulle norme regionali, che “… l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati … al rispetto di vincoli… che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo” La norma in questione, di rango legislativo, non può essere derogata da un atto di natura regolamentare come la delibera n °VIII/834/2009, che peraltro va ritenuta ritualmente e tempestivamente impugnata. Sul primo punto, il ricorso è espressamente diretto contro gli “atti presupposti” e nel corpo cita la delibera in questione con la chiara volontà di opporvisi, e ciò basta perché – sul punto per tutte C.d.S. sez. V 3 ottobre 2005 n°5267, per impugnare un atto non servono formule sacramentali. Sul secondo punto, la previsione impugnata è generale e astratta, pertanto è priva di autonoma attitudine lesiva e va impugnata assieme al provvedimento applicativo. Ciò posto, è integrata la previsione dell’ultima parte del comma 17, perché, come da relazione doc. 13 ricorrente, non specificamente contestata, trasformare l’impianto sarebbe antieconomico, non solo e non tanto per incompatibilità con la struttura già realizzata, quanto perché in zona già esistono impianti del genere. Va in aggiunta osservato che, contrariamente a quanto asserisce la difesa del Consorzio, il comportamento della ricorrente non può dirsi “francamente pretestuoso e sleale” (memoria 27 novembre 2015 p. 10 nono rigo dal basso) poiché, se è vero che la domanda di permesso di costruire (doc. 1 Consorzio, copia di essa) indirizzata al Comune non dice quale carburante si andrà a erogare, ciò è detto, come il Consorzio stesso (ibidem righe successive) riconosce, nella domanda rivolta al Consorzio per ottenere l’autorizzazione stessa, domanda sulla quale il Consorzio stesso, fino al parere della Regione, nulla obiettò sul punto specifico. Da ultimo, la dichiarazione di conformità dell’impianto (doc. 6 Consorzio, copia di essa) si riferisce alle norme “vigenti”, e quindi può legittimamente intendersi riferita al prevalente decreto 112/2008; - che la domanda risarcitoria va invece respinta, mancando ogni prova del danno, che peraltro la stessa ricorrente (ricorso, p. 27 undecimo rigo) prospetta come eventualmente legato ad un definitivo diniego dell’autorizzazione, non alla sola sospensione per cui è processo; - che le spese si possono compensare, data la soccombenza parziale; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: a) accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento 13 giugno 2015 prot. n°5376 del Responsabile dello Sportello unico attività produttive – SUAP della Destra Secchia costituito presso il Consorzio Oltrepo Mantovano nonché la deliberazione del Consiglio Regionale della. Lombardia 12 maggio 2009 n °VIII/834 quanto alla lettera e) punto 3.5 dell’allegato A nella parte in cui impone l’erogazione di almeno due prodotti; b) respinge la domanda risarcitoria; c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Alessandra Farina, Presidente Stefano Tenca, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/12/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)