TAR Lombardia su carburanti

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TAR Lombardia su carburanti
N. 01656/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01918/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2015, proposto da: Il Ciclone di Allegri Elena & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Traldi,
Piero Scarpari, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo
Zima, 3;
contro
Suap-Sportello Unico delle Attività Produttive del Destra Secchia (Mn), Regione
Lombardia; Comune di Quistello, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi,
con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, Via Diaz, 13/C; nei confronti di
C/O Comune Di Pieve Di Coriano Consorzio Oltrepo Mantovano, rappresentato e
difeso dall'avv. Eleonora Tonni, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in
Brescia, Via Carlo Zima, 3; pe per
l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento 13 giugno 2015 prot. n°5376, notificato il 18 giugno 2015, con il
quale il Responsabile dello Sportello unico attività produttive – SUAP della Destra
Secchia (Mn) ha disposto la sospensione degli effetti delle autorizzazioni 11 febbraio
2015 n°26 e 9 aprile 2015 n°27 rilasciate alla Il Ciclone S.a.s. di Elena Allegri e
relative rispettivamente alla installazione di un nuovo impianto stradale di
distribuzione carburanti sito in Quistello, alla via Cantone 42/d e all’esercizio
provvisorio dello stesso;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ovvero comunque lesivo;
nonché la condanna
del SUAP intimato e del Comune di Quistello al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Quistello e di C/O Comune
Di Pieve Di Coriano Consorzio Oltrepo Mantovano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Francesco
Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto:
- che la società ricorrente gestisce in Quistello, alla via Cantone 42/d, un impianto
stradale di distribuzione carburanti, realizzato in base alla autorizzazioni 11 febbraio
2015 n°26, posto in servizio grazie alla successiva autorizzazione provvisoria 9 aprile
2015 n°27, anch’essa rilasciata dal SUAP Destra Secchia, e composto in sintesi da una
pompa doppia di gasolio per i motori diesel (doc. ti ricorrente 7 e 8, copie
autorizzazioni, ove l’impianto è descritto);
- che con il provvedimento impugnato (doc. 10 ricorrente, copia di esso) si è vista
sospendere tali autorizzazioni, e quindi sospendere l’attività, per essere l’impianto
stesso non conforme alla lettera e) punto 3.5 dell’allegato A alla D.C.R. Lombardia 12
maggio 2009 n°VIII/834, in sintesi per prevedere la vendita di un solo tipo di
carburante, appunto il gasolio per diesel, e non di almeno due, cioè almeno gasolio e
benzina (doc. 15 Comune Quistello, copia delibera);
- che pertanto impugna tale provvedimento, e gli atti presupposti, sulla base di tre
motivi. Con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n°241 per
difetto di motivazione. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art.
83 bis commi 17 e 18 del d.l. 25 giugno 2008 n°112 convertito nella l. 6 agosto 2008 n
°133, nel senso che non sarebbe più possibile imporre tale restrizione ai distributori
di carburante, ove tale obbligo comportasse ostacoli tecnici ed economici eccessivi.
Con il terzo motivo, deduce infine violazione dell’art. 87 comma 7 della l.r.
Lombardia 2 febbraio 2010 n°6, per essersi formato il silenzio assenso
sull’autorizzazione;
- che ha resistito con memoria 16 ottobre 2015 dapprima il solo Comune di
Quistello, il quale peraltro ha dichiarato di essere del tutto estraneo ai fatti ed
eccepisce in via preliminare la improcedibilità, ovvero irricevibilità, del ricorso perché
notificato al SUAP e non al Consorzio Oltrepo Mantovano, di cui sarebbe organo;
nel merito ha poi chiesto che il ricorso sia respinto;
- che con ordinanza della Sezione 22 ottobre 2015 n°1340, previa rimessione nei
termini per ritenuto errore scusabile, il Collegio ha prescritto alla ricorrente di
integrare il contraddittorio nei confronti del predetto Consorzio Oltrepo
Mantovano, di cui effettivamente il SUAP della Destra Secchia risulta essere organo
(doc. ti Comune 1 e 2, copie dello statuto del Consorzio e della delibera con cui esso
istituisce il SUAP);
- che la ricorrente ha eseguito tale notifica;
- che il Consorzio si è costituito con memoria 27 novembre 2015, ed ha chiesto che il
ricorso sia respinto. Ha affermato in sintesi che la ricorrente non potrebbe invocare a
proprio favore le norme di legge liberalizzatrici di cui s’è detto intanto perché, con
dichiarazione giurata del proprio tecnico allegata alla domanda di apertura
dell’impianto (doc. 6 Consorzio, copia di essa), avrebbe dichiarato di conformarsi a
“tutte le vigenti norme in materia di indirizzi programmatici regionali”, poi perché la
delibera n°VIII/834/2009 non sarebbe stata tempestivamente impugnata, e quindi
prevarrebbe sulle norme in questione. Ha infine sostenuto che gli “ostacoli tecnici ed
economici” che impediscono di erogare più prodotti andrebbero dichiarati fin dalla
domanda originaria;
- che il ricorso è fondato quanto alla domanda di annullamento, nei termini che
seguono;
- che il primo motivo, incentrato su un presunto difetto di motivazione, è infondato,
poiché la motivazione del diniego, il contrasto con la delibera n°VIII/834/2009, è di
per sé chiara, e a riprova la ricorrente sul punto ha articolato ampie difese;
- che il secondo motivo è fondato ed assorbente. Dispone il citato comma 17 dell’art.
83 bis del d.l. 112/2008, con norma che il comma successivo qualifica come di
principio e prevalente sulle norme regionali, che “… l'installazione e l'esercizio di un
impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati … al rispetto di vincoli…
che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e
non proporzionali alle finalità dell'obbligo” La norma in questione, di rango legislativo, non
può essere derogata da un atto di natura regolamentare come la delibera n
°VIII/834/2009, che peraltro va ritenuta ritualmente e tempestivamente impugnata.
Sul primo punto, il ricorso è espressamente diretto contro gli “atti presupposti” e nel
corpo cita la delibera in questione con la chiara volontà di opporvisi, e ciò basta
perché – sul punto per tutte C.d.S. sez. V 3 ottobre 2005 n°5267, per impugnare un
atto non servono formule sacramentali. Sul secondo punto, la previsione impugnata è
generale e astratta, pertanto è priva di autonoma attitudine lesiva e va impugnata
assieme al provvedimento applicativo. Ciò posto, è integrata la previsione dell’ultima
parte del comma 17, perché, come da relazione doc. 13 ricorrente, non specificamente
contestata, trasformare l’impianto sarebbe antieconomico, non solo e non tanto per
incompatibilità con la struttura già realizzata, quanto perché in zona già esistono
impianti del genere. Va in aggiunta osservato che, contrariamente a quanto asserisce
la difesa del Consorzio, il comportamento della ricorrente non può dirsi
“francamente pretestuoso e sleale” (memoria 27 novembre 2015 p. 10 nono rigo dal
basso) poiché, se è vero che la domanda di permesso di costruire (doc. 1 Consorzio,
copia di essa) indirizzata al Comune non dice quale carburante si andrà a erogare, ciò
è detto, come il Consorzio stesso (ibidem righe successive) riconosce, nella domanda
rivolta al Consorzio per ottenere l’autorizzazione stessa, domanda sulla quale il
Consorzio stesso, fino al parere della Regione, nulla obiettò sul punto specifico. Da
ultimo, la dichiarazione di conformità dell’impianto (doc. 6 Consorzio, copia di essa)
si riferisce alle norme “vigenti”, e quindi può legittimamente intendersi riferita al
prevalente decreto 112/2008;
- che la domanda risarcitoria va invece respinta, mancando ogni prova del danno, che
peraltro la stessa ricorrente (ricorso, p. 27 undecimo rigo) prospetta come
eventualmente legato ad un definitivo diniego dell’autorizzazione, non alla sola
sospensione per cui è processo;
- che le spese si possono compensare, data la soccombenza parziale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento 13
giugno 2015 prot. n°5376 del Responsabile dello Sportello unico attività produttive –
SUAP della Destra Secchia costituito presso il Consorzio Oltrepo Mantovano
nonché la deliberazione del Consiglio Regionale della. Lombardia 12 maggio 2009 n
°VIII/834 quanto alla lettera e) punto 3.5 dell’allegato A nella parte in cui impone
l’erogazione di almeno due prodotti;
b) respinge la domanda risarcitoria;
c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)