Spunti di riflessione sui controlli relativi al
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Spunti di riflessione sui controlli relativi al
Il Presidente della Repubblica alle prese con un nodo ancora non sciolto dalla Corte costituzionale: l’ “omogeneità” della legge di conversione GIOVANNI PICCIRILLI 1. Premessa: le divergenze nei controlli sulla decretazione d’urgenza prima e dopo la “svolta” giurisprudenziale del 2007-2008 In questo contributo ci si propone di ricostruire il filo conduttore che lega una serie di interventi del Presidente della Repubblica in tema di decretazione d’urgenza, contemporanei e successivi al mutamento giurisprudenziale avviato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008. Inoltre, si vuole accennare al “seguito” parlamentare che è stato dato a questi molteplici richiami del Capo dello Stato, in particolare in relazione ai recenti suoi interventi in occasione del procedimento di conversione del cd. decreto “milleproroghe” di fine 20101. Preliminarmente, è opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che, in tema di decretazione d’urgenza, le istituzioni di garanzia coinvolte a vario titolo nel valutare il rispetto dell’art. 77 Cost. non sempre hanno offerto indicazioni allineate tra loro: anzi, come è già stato puntualmente segnalato 2 , dagli interventi del Presidente della Repubblica e dalla giurisprudenza costituzionale del periodo più recente emergono in questo ambito indirizzi spesso poco coincidenti. Il principale punto di divergenza tra giudice delle leggi e Capo dello Stato concerne anzitutto l’oggetto del rispettivo controllo, nel primo caso volto alla verifica della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, mentre nel secondo quasi esclusivamente relativo al rapporto tra contenuto del decreto-legge originariamente emanato e modifiche introdotte nel procedimento parlamentare di conversione. La differenza di prospettiva che è venuta così affermandosi tra le due istituzioni discende essa stessa da approcci teorici al rapporto tra decreto-legge e legge di conversione che possono considerarsi estremamente differenti, finendo per accedere a conclusioni in qualche modo opposte. Diversa è infatti la considerazione della valenza della l. n. 400 del 1988 (e, in particolare, dei vincoli posti dal suo art. 15); diversa è la nozione di “omogeneità” portata avanti dalle due istituzioni3, nonché il rilievo che ad essa viene riconosciuto nella valutazione della rispondenza al quadro costituzionale. In definitiva, diversa è la reciproca accezione del termine “conversione”, da una parte affermando una pressoché completa autonomia del relativo procedimento parlamentare e, dall’altra, ritenendo quest’ultimo fortemente vincolato ai contenuti originari del decreto-legge. Quali momenti esemplificativi di tali opposti orientamenti possono essere considerati, da ultimi, la sentenza n. 355 del 2010 e l’intervento “preventivo” del Quirinale nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge milleproroghe, all’interno dei quali, come si vedrà, sono rappresentate posizioni estremamente diverse sulle possibilità emendative del Parlamento in sede di discussione del disegno di legge di conversione. Infine, elemento che desta più di qualche sorpresa, i due “controllori” non sembrano aver instaurato tra loro alcun tipo di dialogo (ancorché “a distanza”), percorrendo strade 1 Ci si riferisce alla lettera inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2011 (reperibile al sito internet www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=4&key=11360), durante l’iter del ddl di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese (A.S. 2518, XVI leg.), nonché al comunicato reso della Presidenza della Repubblica in sede di promulgazione della legge di conversione, in data 26 febbraio 2011 (quest’ultimo disponibile al sito www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=4&key=11374). A prima lettura v. N. LUPO, Dal Presidente della Repubblica un freno ai decreti-legge (e alle leggi di conversione) “omnibus”, in www.nelmerito.com, 4 marzo 2011. 2 V. funditus P. CARNEVALE-D. CHINNI, C’è posta per tre. Prime osservazioni a margine della lettera del Presidente Napolitano inviata ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio in ordine alla conversione del c.d. decreto mille proroghe, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 19 aprile 2011. 3 Cfr. A. DI CARLO, Omogeneità e decreti-legge: spunti di riflessione da uno studio di casi concreti della XVI legislatura, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2011, spec. 3 s. 1 reciprocamente indipendenti e senza mai sostenersi a vicenda. Tanto per essere chiari: nei vari interventi del Presidente della Repubblica in tema di decreti-legge, l’unica pronuncia della Corte costituzionale cui si fa specifico riferimento4 rimane a tutt’oggi la n. 360 del 1996 con cui si è sancito il divieto di reiterazione e, a quanto risulta, mai vengono richiamate le sentenze del biennio 2007-2008; simmetricamente, nella più recente giurisprudenza costituzionale sul tema non è rinvenibile alcun riferimento ai pur ripetuti – nonché sostanzialmente contemporanei – interventi del Capo dello Stato. In passato, invece, proprio in tema di decretazione d’urgenza, si deve ricordare come le due istituzioni abbiano saputo costruire un migliore “gioco di squadra”, quando, a proposito del fenomeno della reiterazione, la lettera del Presidente Scalfaro del giugno 1996 e la sentenza n. 360 dello stesso anno sembrarono porsi su una identica linea argomentativa, costituendo la base comune che ha permesso di abbandonare repentinamente una pratica ampiamente invalsa all’epoca5. 2. Un punto lasciato aperto dalla pur storica “svolta”giurisprudenziale del 2007/2008: i suoi esiti sui contenuti aggiunti dalla legge di conversione Prima di ripercorrere, nel dettaglio, gli ultimi interventi del Presidente della Repubblica in tema di decretazione d’urgenza, è opportuno richiamare sommariamente i temi dominanti della più recente giurisprudenza costituzionale sul punto, a partire dalla “svolta” costituita dalla sentenza n. 171 del 2007. Ciò non tanto al fine di ripercorrerne i tratti essenziali – impresa assai ardua in questa sede – quanto piuttosto per sottolineare cosa, con specifico riferimento ai contenuti della legge di conversione, non sembra essere stato (ancora?) raggiunto dal mutamento giurisprudenziale in atto e, in particolare, una posizione chiara sull’estensione a (tutti) i contenuti della legge di conversione degli stessi controlli e degli stessi vincoli ora finalmente affermati nei confronti dei contenuti dei decreti-legge. In queste recenti pronunce la Corte costituzionale ha infatti concentrato le sue censure pressoché unicamente sui presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 77 Cost., negando l’efficacia sanante della legge di conversione rispetto ai vizi di costituzionalità del decretolegge. Al contrario, la Corte non si è spinta a smentire ulteriori affermazioni contenute nella giurisprudenza precedente, quali quelle relative alla ineffettività dei limiti di cui all’art. 15 della l. 400 del 1988 (tra i quali il vincolo della omogeneità) in ragione della sua forza di legge ordinaria e, come tale, inidonea a vincolare uno strumento di pari rango6, né è giunta ad affermare qualcosa che invece il Presidente della Repubblica nei suoi ripetuti interventi sembra ormai dare per assodato, ossia una concezione sostanzialmente unitaria tra decretazione d’urgenza e procedimento parlamentare di conversione, secondo la quale anche i contenuti della legge di conversione dovrebbero rispettare i requisiti costituzionali di cui all’art. 77. Invece che aderire alle posizioni da ultimo richiamate, il rapporto tra “evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza” e “evidente disomogeneità” del decreto-legge è stato variamente articolato dalla Corte costituzionale, facendo apparire quest’ultimo come “sintomo” del primo7, oppure come elemento ad adiuvandum rispetto allo stesso8, o infine 4 Si v., in particolare, la già citata lettera del 22 febbraio 2011. Sul punto cfr. R. ROMBOLI, Le vicende della decretazione d’urgenza negli anni 1995-1997 tra Corte costituzionale ed ipotesi di revisione dell’art. 77 della Costituzione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999, II, p. 1479 s., spec. p. 1502 s. 6 V. la sentenza n. 196 del 2004: “quanto poi alla presunta carenza di omogeneità dell’oggetto del decretolegge, è sufficiente rilevare che non si tratta di un requisito costituzionalmente imposto”. Inoltre, più in generale, non è stata mai smentita la giurisprudenza avviata dalla sent. n. 391 del 1995, che, tra l’altro, ha anche in qualche modo legittimato il ricorso ai cd. “maxi-emendamenti”. 7 Così nella sent. n. 171 del 2007. Su questo specifico profilo, cfr., per tutti, P. CARNEVALE, Il vizio di “evidente mancanza” dei presupposti costituzionali al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del 2007, in Giur. It., 2007, p. 2677 s. 8 Questa la lettura della sent. n. 128 del 2008 proposta da P. CARNEVALE, Considerazioni sulle più recenti decisioni della Corte costituzionale in tema di sindacato sui presupposti del decreto-legge (sentt. nn. 171 del 2007 e 128 del 2008). Per un tentativo di lettura combinata, in www.forumcostituzionale.it. 5 2 prospettando una sostanziale parificazione tra i due profili 9 (quasi a segnalare una loro reciproca indipendenza nel far insorgere autonomamente il vizio di costituzionalità). In ogni caso, almeno nelle pronunce del biennio 2007-2008, la Corte ha limitato il proprio esame alle disposizioni contenute originariamente nel decreto 10 : dunque, qualsiasi affermazione fatta rispetto alla sua natura omogenea o meno (nonché alle conseguenze di questa valutazione sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza) non ha in alcun modo avuto a riguardo le disposizioni inserite in corso di conversione11. Infine, quando – più di recente – la Corte costituzionale è giunta ad affrontare il “nodo” della emendabilità del disegno di legge di conversione, lo ha fatto con esiti che sembrano confortare un lettura assai cauta delle posizioni assunte dalla stessa Corte nelle sentenze del biennio 2007-2008 in merito all’omogeneità della legge di conversione. La sentenza n. 355 del 2010 sembra aprire alla possibilità di un procedimento parlamentare che anzi possa ben aggiungere contenuti per via emendativa, anche al di là della stretta attinenza con i contenuti originariamente presenti in sede di emanazione dell’atto da parte del Presidente della Repubblica 12 . La Corte, infatti, ha prospettato una differenza, invero di non semplice comprensione, tra norme “del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza” e “norme eterogenee rispetto a tale contenuto”13, riservando solo alle prime il controllo di rispondenza ai requisiti dell’art. 77 Cost. Infine, con le successive sentenze nn. 367 del 2010 e 93 del 2011, essa ha ulteriormente specificato che, mentre le modifiche di disposizioni contenute originariamente nel decreto-legge sono soggette allo stesso vaglio di costituzionalità rispetto ai parametri di cui all’art. 77, le disposizioni aggiunte in sede di conversione rientrano pienamente nella potestà legislativa del Parlamento ex art. 70 Cost., “a 9 Ci si riferisce ora all’ord. n. 294 del 2008, nella quale la Corte ha riassunto, in maniera succinta, gli esiti della sentenza n. 171 del 2007, ricordando come con essa sia stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale della disposizione […] «per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché per la evidente «carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere»”, quasi a voler parificare i due motivi, mentre in realtà nella pronuncia originaria costituivano l’uno il “sintomo” dell’altro. Sul punto v. S. BOCCALATTE, La Corte manipola se stessa: la disomogeneità (evidente?) come motivo di illegittimità dei decreti-legge?, in Giur. Cost., 2008, p. 3978 s. 10 Vale la pena precisare, tuttavia, che qualche elemento di complicazione è offerto dalla sent. n. 128 del 2008, in relazione alla quale la norma oggetto del giudizio era stata soppressa nel testo del decreto e reinserita nel disegno di legge di conversione. Tuttavia, va ricordato che l’intero decreto-legge non fu convertito ma abrogato dalla stessa legge di conversione e dunque, la circostanza che la censura della Corte fosse di fatto intervenuta su una norma contenuta nella sola legge di conversione deve essere ricondotta a mere ragioni processuali, legate al trasferimento della questione di legittimità dall’uno all’altro atto, e non alla volontà di sanzionare l’inserimento di una norma “intrusa” nel procedimento parlamentare di conversione. Sul punto, si v. la dettagliata ricostruzione di tale “conversione mascherata” offerta da P. CARNEVALE, Considerazioni sulle più recenti decisioni della Corte costituzionale…, cit., spec. p. 4 s. V., inoltre, D. CHINNI, Un passo avanti (con salto dell’ostacolo) nel sindacato della Corte costituzionale sui presupposti della decretazione d’urgenza, in Giur. It., 2008, p. 2670 s., spec. p. 2672. 11 A questo proposito si v. A. RUGGERI, Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti-legge, suscettibile di ulteriori, ad oggi per vero imprevedibili, implicazioni a più largo raggio (a margine di Corte cost. n. 171 del 2007), in www.forumcostituzionale.it, 4 giugno 2007, il quale sottolinea l’assenza di un approfondimento sul punto: “la Corte avrebbe fatto bene, a mia opinione, ad affrontare, senza aggirarlo, [il nodo dei limiti alla emendabilità del decreto-legge]. Forse si è pensato che la questione era – come dire? – eccentrica rispetto al thema decidendum”. 12 Sul punto cfr. A. RUGGERI, Ancora in tema di decreti-legge e leggi di conversione, ovverosia di taluni usi impropri (e non sanzionati) degli strumenti di normazione (a margine di Corte cost. nn. 355 e 367 del 2010), in www.forumcostituzionale.it: “La Corte, insomma, avalla oggi expressis verbis, e senza riserva alcuna, la prassi degenere che vede il decreto assumere la qualità di disegno di legge «motorizzato» […] dando modo all’atto legislativo di controllo di trarre profittare dall’occasio della sua approvazione per ridisciplinare, volendo, per intero e diversamente la materia”. 13 Estremamente significativo, sul punto, è il punto 8 del considerato in diritto, ove la Corte ricostruisce il proprio percorso argomentativo fino alla sent. n. 171 del 2007, aggiungendo poi ulteriori specificazioni. Infatti, si ricorda come in tale pronuncia si era affermato che “le disposizioni della legge di conversione in quanto tali […] non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso”, ma poi si aggiunge che “la valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per quelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza; mentre tale valutazione non è richiesta quando la norma aggiunta sia eterogenea rispetto a tale contenuto” (corsivi aggiunti). 3 meno che tali disposizioni aggiuntive rivelino autonomi profili di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà”14. Con questi brevi cenni alla giurisprudenza costituzionale dell’ultimo periodo non si vuole certo ignorare l’importanza del riconoscimento del sindacato della Corte sui presupposti di necessità ed urgenza, nonché sull’abbandono dell’interpretazione – almeno su questo punto – dell’efficacia sanante della legge di conversione e, infine, della chiarezza fatta dalla stessa sentenza n. 171 del 2007 rispetto agli oscillazioni della giurisprudenza precedente. Eppure, deve essere chiaro che la pur ferma posizione assunta sul punto ha comunque lasciato aperte numerose questioni (altrettanto spinose) concernenti la latitudine dell’emendabilità e, eventualmente, la conseguente rifrazione sulla possibilità di sindacare il contenuto degli emendamenti parlamentari al disegno di legge di conversione15. 3. La prospettiva della Presidenza della Repubblica: attenzione all’omogeneità “nel” procedimento parlamentare di conversione Venendo ora all’atteggiamento della Presidenza della Repubblica, appare per un certo verso comprensibile che il tema dominante nella giurisprudenza costituzionale sul decretolegge nel biennio 2007-2008, ossia il controllo dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge di cui all’art. 77 Cost., non costituisca (e, forse, non possa costituire) il punto di principale attenzione nei richiami del Capo dello Stato. Quantomeno, deve ammettersi che l’eventuale intervento in sede di controllo del Quirinale sul punto sconterebbe un grado di formalizzazione assai basso, limitandosi al più ad un dialogo preventivo con il Governo, che difficilmente potrebbe avere una qualche evidenza all’esterno 16 . Considerazioni relative al controllo sui requisiti costituzionali di necessità e urgenza sono sembrate venire in rilevo solo occasionalmente – ed in situazioni di particolare gravità e di “richiamo” per l’opinione pubblica –, sia nel senso di ravvisarne la mancanza (e dunque, nell’opporre il rifiuto di emanazione del testo deliberato dal Consiglio dei Ministri 17), sia nel senso di riconoscere l’esistenza di significativi profili critici, ma non per questo ostativi alla emanazione18. In ogni caso, diversamente dalla Corte costituzionale, la Presidenza della Repubblica muove dalla premessa teorica di una forte funzionalizzazione del procedimento parlare di conversione e finisce per accedere ad una concezione assai limitata del potere parlamentare di modifica dei contenuti del relativo disegno di legge, prospettando addirittura una sua “sostanziale inemendabilità”19. Inoltre, il punto di maggiore (se non esclusiva) attenzione del Presidente della Repubblica pare essere quello dell’omogeneità della legge di conversione. L’attenzione all’omogeneità dei testi normativi, da un punto di vista generale, è stata al centro di numerosi interventi del Presidente Napolitano quali, ad esempio, la lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della Giustizia e dell’Interno del 15 luglio 14 Cfr. R. DICKMANNM Decreti-legge e sindacato dei presupposti di costituzionalità: forse la corte costituzionale non ha ragione…, in www.federalismi.it, 22 giugno 2011, spec. p. 6 s. 15 Per una lettura “ottimistica”, ma forse un po’ troppo “conclusiva”, della sent. n. 171 del 2007 si v. A. CELOTTO, C’è sempre una prima volta… (La Corte costituzionale annulla un decreto-legge per mancanza dei presupposti), in www.giustamm.it 16 Testimonia la difficoltà di intercettare questo dialogo informale tra Presidenza della Repubblica e Governo la ricostruzione di un caso concreto operata da N. MACCABIANI, Il Presidente della Repubblica esprime rilievi non ufficiali al decreto-legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, in www.rivistaaic.it, 2 luglio 2010. 17 È questa la circostanza del decreto-legge deliberato dal Consiglio dei Ministri e non emanato dal Presidente della Repubblica, relativo al drammatico “caso Englaro”, quando il rifiuto di emanazione fu “preannunciato” al Presidente del Consiglio in una lettera (datata 6 febbraio 2009) in cui si ravvisava la “manifesta” carenza dei requisiti costituzionalità ed urgenza e si dava anche conto dei precedenti sul punto relativi a casi analoghi del passato. 18 Qui ci si riferisce, invece, al caso del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (cd. “salva-liste”), emanato dal Presidente della Repubblica, il quale però ritenne opportuno fornire una sorta di “motivazione”, rispondendo con un comunicato sul sito internet del Quirinale (www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=3&key=1800) alle missive di alcuni cittadini. 19 Così, ad esempio, nel citato comunicato del 26 febbraio 2011. Sul punto si tornerà, infra, al par. 4. 4 2009, in occasione della promulgazione della legge recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza (l. 15 luglio 2009, n. 94), nella quale si evidenziava la eterogeneità del testo quale elemento di complicazione del rapporto tra legge e cittadini, nonché quale sintomo della possibile irragionevolezza del provvedimento 20 . Inoltre, non si può dimenticare che l’unico rinvio ex art. 74 Cost. finora operato dalla Presidenza Napolitano abbia avuto a fondamento, tra l’altro, l’assenza di omogeneità della delibera legislativa adottata dalle Camere (si trattava dell’A.C. 1441-quater, cd. “collegato lavoro”)21. Per altro, l’aver ravvisato una “marcata disomogeneità” nel caso di specie suscita più di qualche spunto di interesse, sia perché si trattava di un disegno di legge “ordinario” (e non di un disegno di legge di conversione, per il quale – nell’approccio fatto proprio dal Quirinale – può ritenersi esteso il vincolo dell’omogeneità del decreto-legge di cui all’art. 15 della l. 400 del 1988), sia per le specifiche vicende del procedimento parlamentare da cui aveva avuto origine il testo rinviato, che addirittura discendeva da uno stralcio di un originario disegno di legge di contenuto assai più vasto (e disomogeneo!). Con specifico riferimento alla decretazione d’urgenza, i richiami del Capo dello Stato all’eccessiva eterogeneità dei contenuti, sia originari che dovuti agli emendamenti approvati in Parlamento, sono stati ripetuti e spesso assai fermi. Ad esempio, nel discorso alle Alte Magistrature della Repubblica del 17 dicembre 2008, il Presidente della Repubblica ha sottolineato come, “per quanto si tratti di provvedimenti straordinari che il governo adotta sotto la sua responsabilità, il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere non possono esimersi dal sollevare i problemi, costituzionalmente sensibili, che derivano sia da un’abnorme frequenza del ricorso a decreti, sia dall’eterogeneità che essi spesso presentano nei loro contenuti e che è poi aggravata dalla pratica di emendamenti estranei alla materia e chiaramente strumentali” 22 . Similmente, nell’analogo discorso del 21 dicembre 2009, il Presidente ha stigmatizzato il progressivo aumento della eterogeneità dei decreti-legge nel corso dell’iter parlamentare di conversione, richiamando anche come questo fenomeno non fosse certo nuovo, ma che tendesse tuttavia a “consolidarsi ed aggravarsi”23. Questa attenzione all’omogeneità dei decreti-legge (e delle relative leggi di conversione) sembra per altro inserirsi in piena continuità con l’indirizzo dettato dal predecessore Ciampi, il quale aveva avuto modo di richiamare l’attenzione del Parlamento sulla necessità di riferire anche al disegno di legge di conversione tanto la caratteristica della necessità e urgenza del contenuto, quanto l’omogeneità di quest’ultimo, non solo riconoscendo valenza “ordinamentale” alla l. n. 400 del 1988, ma esplicitamente considerando estesi i dettami del suo art. 15 anche al ddl di conversione 24 . In piena coerenza con questo approccio può 20 Il testo integrale è disponibile al sito www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=4&key=8874 Cfr. A.C., XVI leg., DOC I, n. 1, ove appunto si sottolinea la lievitazione dimensionale del testo nel corso dell’esame parlamentare (per segnalare la quale, secondo un approccio ormai ricorrente, il Presidente della Repubblica si cura di richiamare il numero di articoli e di commi presenti nel testo iniziale ed in quello finale), nonché la “configurazione marcatamente eterogenea dell’atto normativo” come approvato e le conseguenze pregiudizievoli di un simile modo di legiferare sulla “conoscibilità e comprensibilità delle disposizione, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto”, non mancando di sottolineare anche le ulteriori conseguenze negative rispetto al corretto svolgimento dei lavori parlamentari, quali l’impossibilità di un pieno ed effettivo coinvolgimento delle Commissioni. 22 In questo caso, il testo integrale dell’intervento è disponibile al sito www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=3&key=1422 23 Testo disponibile al sito www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=3&key=1754 Sulla progressiva “esplosione” delle dimensioni dei ddl di conversione è sicuramente utile richiamare l’analisi svolta nella relazione Tendenze e problemi della decretazione d’urgenza, presentata al Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati dal Pres. Lino Duilio, il 12 novembre 2009. 24 Cfr., in particolare, il messaggio di rinvio alle Camere ex art. 74 Cost. del ddl di conversione del decretolegge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l’agricoltura (A.C., XIV leg., DOC I, n. 1), nel quale si legge: “Nel corso dell’esame parlamentare, nel decreto-legge in questione sono state aggiunte numerose norme nuove, sia ad iniziativa del Governo, sia per emendamenti parlamentari. In ordine a tali norme – a parte il fatto che non si ravvisa la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost. – si deve rilevare un’attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell’atto originario. […] Questo modo di procedere configura uno stravolgimento dell’istituto del decreto-legge non conforme al principio consacrato nel ricordato art. 77 Cost. e alle 21 5 ricordarsi la lettera del Presidente Napolitano al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere, inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sinteticamente denominato “decreto incentivi” – vista anche la particolare prolissità del titolo (che denunciava così anche la evidente eterogeneità dei suoi contenuti25) – nella quale il Presidente della Repubblica ha sottolineato l’estrema eterogeneità del testo ed ha anzi prospettato l’avvenuta “violazione dell’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 e […] la possibile violazione dell’art. 77 della Costituzione” alla luce dell’inserimento di disposizioni prive dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, senza però giungere alla decisione di un rinvio ex art. 74 Cost., in quanto tale eventualità avrebbe comportato la decadenza (o la mancata entrata in vigore) di disposizioni ritenute “di indubbia utilità, come quelle relative al contrasto dell’evasione fiscale ed al reperimento di nuove risorse finanziarie”26. Da ultimi, i due interventi resi in relazione al ddl di conversione del decreto-legge “milleproroghe” di fine 2010 sembrano rappresentare il punto di arrivo di queste riflessioni, sia perché il Presidente della Repubblica – ancor prima della conclusione del procedimento parlamentare di conversione del decreto in questione – è tornato a ribadire i concetti chiave dei precedenti interventi (quali il necessario rispetto anche da parte della legge di conversione, tanto dei requisiti di cui all’art. 77 Cost., quanto di quelli dell’art. 15 della legge n. 400 del 198827), sia perché ha concluso la missiva con una sorta di ultimatum a Governo e Parlamento, annunciando la possibilità di esercitare pienamente i poteri attribuitigli dalla Costituzione (e, segnatamente, dall’art. 74) nel caso in cui questi continuassero a disattendere la linea dettata dalla Presidenza della Repubblica28. Infine, il 26 febbraio 2011, con una nota del Quirinale resa al momento della promulgazione della legge di conversione (modificata secondo le indicazioni fornite), il Capo dello Stato ha reso noto l’impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi per il futuro al criterio di una “sostanziale inemendabilità” dei decreti-legge. 4. La prassi parlamentare successiva alla lettera del Presidente Napolitano sul decreto “mille-proroghe” Quanto è poi accaduto in concreto in Parlamento29, tuttavia, non appare esattamente in linea con quanto affermato (o, forse, auspicato) dalla citata nota del Quirinale. norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all’ordinato impiego della decretazione d’urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata”. 25 Il titolo completo era infatti: “disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”. 26 Il testo integrale è reperibile al sito www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=4&key=10204 27 …segnalando per altro come “l’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge”. 28 Si legge, in particolare: “Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall’altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati. Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l’opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d’ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l’ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato”. 29 … almeno al Senato: è noto infatti che alla Camera, in forza della diversa norma regolamentare di cui all’art. 96-bis, nonché del vaglio particolarmente stringente, sul punto, da parte della Presidenza di Assemblea, l’emendabilità dei ddl di conversione è assai più circoscritta, limitandosi alle sole modifiche “strettamente attinenti alla materia del decreto-legge”. 6 Infatti, solo pochi giorni dopo l’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto “mille-proroghe”, avvenuta secondo le indicazioni del Capo dello Stato, il Presidente del Senato ha inviato una lettera (datata 7 marzo 2011) ai Presidenti di Commissione, nonché, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, esprimendo sì l’esigenza di “ricondurre la decretazione d’urgenza alle caratteristiche sue proprie di fonte normativa straordinaria ed eccezionale […] nel rispetto degli equilibri tra i poteri e le competenze degli Organi costituzionali”, ma concludendo (nuovamente) con l’espressione di un indirizzo per il futuro nel senso di una interpretazione particolarmente rigorosa dell’art. 97, comma 1, del regolamento, riprendendo l’orientamento espresso in un noto parere della Giunta per il regolamento dell’8 novembre 1984 30 (parere, per altro, richiamato nella Circolare sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997 che invece non è stata menzionata nella lettera31). Certo l’affermazione contenuta in quest’ultima lettera è di qualche rilievo, ed è comunque significativo che il Presidente del Senato abbia scelto di rivolgersi direttamente ed esclusivamente ai Presidenti di Commissione – ossia ai soggetti istituzionalmente deputati, insieme alla stessa Presidenza, al vaglio di ammissibilità delle proposte emendative – e non in generale ai soggetti politici a vario titolo coinvolti nelle dinamiche parlamentari, come in passato aveva fatto con i Presidenti dei Gruppi32. Eppure, la dissonanza rispetto a una “sostanziale inemendabilità” affermata pochi giorni prima dalla Presidenza della Repubblica è evidente. Inoltre, non può ignorarsi come ad una innovazione evidente (e alquanto “traumatica”) quale quella prospettata dal Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato abbia risposto con il “ripescaggio” di una soluzione già presente (e, in fin dei conti, mai percorsa) da ben 27 anni… Per concludere, conviene infine dare uno sguardo alla prassi parlamentare immediatamente successiva alla citata lettera del Presidente Schifani, onde verificare se e in che modo sia stato dato seguito alle affermazioni appena richiamate. In sede di prima applicazione, si può notare qualche accenno di orientamento restrittivo nel vaglio di ammissibilità esercitato dalla Presidenza del Senato, in particolare riguardo al procedimento di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, cd. “omnibus” (“recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”, A.S. 2665). Nella pronuncia della Presidenza di Assemblea sul punto33 si possono cogliere diversi elementi di interesse. Per un primo profilo, la Presidenza ha ritenuto di intervenire a “confermare” – tra l’altro, smentendo così anche alcuni precedenti contrari34 – le decisioni di improponibilità già effettuate durante l’esame 30 Si legge infatti nella lettera del Presidente Schifani: “L’esigenza condivisa di ricondurre la decretazione d’urgenza alle caratteristiche sue proprie di fonte normativa straordinaria ed eccezionale, […] mi induce a rinnovare alle Commissioni l’invito a conformarsi pienamente al parere espresso già nel 1984 dalla Giunta per il regolamento di questa Assemblea, nel senso di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell’art. 97, comma 1, del regolamento, sulla improponibilità di emendamenti estranei all’oggetto della discussione. Interpretazione rigorosa che – ribadisco – la Presidenza adotterà scrupolosamente nel corso dell’esame dei decreti-legge in Assemblea, con riguardo agli emendamenti proposti da qualunque soggetto, compresi la Commissione e il Governo”. 31 Nella circolare si sottolinea, al punto 5.3, l’esigenza di “indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e urgenza già verificati con la procedura prevista dall’art. 78 del regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione”. 32 …come nel caso della precedente lettera, sullo stesso tema, del 21 novembre 2008. 33 A.S., XVI leg., res. sten. 19 aprile 2004, antimerid., p. 31. 34 V., in proposito, la risposta fornita dal Presidente Schifani alle osservazioni del sen. Legnini che, proprio a seguito della “svolta” della giurisprudenza costituzionale sulla decretazione d’urgenza del 2007-2008, chiedeva una coerente evoluzione del vaglio presidenziale sull’ammissibilità degli emendamenti. La Presidenza, pur esprimendo una “raccomandazione” per il futuro in tal senso, rispose in senso contrario, opponendo l’inesistenza di una prassi che consentisse di dichiarare improponibili emendamenti approvati dalla Commissione di merito a disegni di legge di conversione di decreti-legge. Inoltre, l’impossibilità di dichiarare improponibili già approvati in Commissione venne motivata in quella sede anche in considerazione della difformità che ne sarebbe derivata fra tali emendamenti e quelli successivamente presentati in Assemblea da parlamentari sia dell’opposizione che della 7 avvenuto in sede referente presso le Commissioni riunite 5a e 7 a, ribadendo così il ruolo del Presidente del Senato – anche in via eventualmente suppletiva – rispetto a quello esercitato dai Presidenti di Commissione nel giudizio sulla ammissibilità sugli emendamenti (e, per altro, com’è noto, secondo l’art. 78 reg. Sen., gli emendamenti approvati in Commissione non si incorporano nel testo principale, ma sono ripresentanti in allegato ad esso come proposte della Commissione per l’Assemblea). Inoltre, guardando nel dettaglio alle proposte dichiarate improponibili, oltre alla dichiarazione di inammissibilità (effettuate già presso le Commissioni riunite) di proposte emendative che inserivano materie del tutto estranee rispetto a quelle contenute originariamente nel decreto-legge35, si registrano tutta una serie di dichiarazioni di improponibilità di emendamenti che erano comunque collegati materialmente al testo originario, ma non erano teleologicamente coerenti con esso. Ad esempio, rispetto all’art. 5 del decreto-legge (rubricato “Sospensione dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010”, ossia relativo alla moratoria sul nucleare) non sono stati ammessi emendamenti pur connessi alla materia della produzione dell’energia elettrica (o finanche alla produzione dell’energia nucleare), ma che non riguardavano strettamente la sospensione dell’efficacia delle disposizioni che abilitavano la produzione di quest’ultima36. Se nell’immediato, dunque, un qualche seguito è stato dato alle indicazioni presenti nella lettera inviata dal Presidente del Senato, la “tenuta” di questo nuovo regime dell’emendabilità andrà tuttavia verificata nel medio e nel lungo periodo, anche perché in passato non sono mancati precedenti occasionali di un vaglio di ammissibilità esercitato dalla Presidenza in modo particolarmente restrittivo 37 , salvo poi ritornare in seguito su posizioni assai meno rigorose, come quelle percorse appunto nel procedimento di conversione del decreto-legge “mille-proroghe”, tanto da portare all’intervento del Presidente della Repubblica. I conclusione, si deve registrare come le avvisaglie sul futuro dell’omogeneità in tema di decretazione d’urgenza non siano granché promettenti. Pur nella situazione di estrema emergenza dei conti pubblici, infatti, le vicende del decreto-legge recante la (seconda) “manovra” finanziaria dell’estate 2011 38 sembrano segnalare come gli attori politici e istituzionali non abbiano affatto aderito all’idea di un procedimento parlamentare di conversione che si attenga a modifiche minimali dei contenuti originari del decreto-legge. Anzi, nel corso dell’esame al Senato, la stessa natura degli interventi di risanamento inclusi originariamente nel decreto-legge ha subito profonde modifiche e fondamentali “aggiunte”, revocando in dubbio la posizione della Presidenza di Assemblea affermata soltanto pochi mesi prima. maggioranza, nonché dal fatto che ciò avrebbe creato un precedente di intervento retroattivo riflettendosi sulle deliberazioni già assunte dalla Commissione (A.S., XVI leg., res. sten. 20 novembre 2008, antimerid., p. 5 s.). 35 Assai significative sono le dichiarazioni di inammissibilità degli articoli aggiuntivi riferiti all’art. 7 del testo del decreto-legge, l’ultimo prima della clausola di entrata in vigore. È infatti in questo modo che, ordinariamente, i disegni di legge di conversione vengono “arricchiti” di contenuti ulteriori. V., ad esempio, l’inammissibilità degli articoli aggiuntivi: 7.0.1, in materia di espropriazione per pubblica utilità; 7.0.2 in materia di proroga dell'obbligo per gli agenti della riscossione di presa in carico dei ruoli formati dagli enti locali; il 7.0.3 “Linee guida della Corte dei conti”; 7.0.4 sulla sospensione delle attività conoscitivo-informative sottoposte ai Comuni da parte di altre amministrazioni centrali e locali; 7.0.5 bilancio consuntivo degli enti locali; e così via, sempre in materie del tutto estranee ai contenuti originari dell’atto. 36 V., ad esempio, la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 5.17 sul procedimento per la definizione della localizzazione delle centrali e 5.13 in tema di impianti fotovoltaici; nonché l’articolo aggiuntivo 5.0.1 relativo alla eliminazione delle discriminazioni per gli impianti nuovi entranti nella produzione di corrente elettrica. 37 Nella stessa lettera del Presidente del Senato del 7 marzo 2011 si riconosce che in alcuni casi la Presidenza aveva già acceduto in passato a interpretazioni restrittive dell’emendabilità dei ddl di conversione, citando le sedute pomeridiane dell’11 febbraio 2009 e del 26 maggio 2010. Inoltre, in via meramente esemplificativa, si v. il procedimento di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente e, ivi, le dichiarazioni di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 7.0.70 e 8.0.50; nonché v. il procedimento di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. 38 V. il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e il relativo ddl di conversione (A.S. 2887). 8