Tfs, Tfr e le attività Inpdap per la previdenza complementare

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Tfs, Tfr e le attività Inpdap per la previdenza complementare
Tfs, Tfr e le attività Inpdap per la previdenza
complementare
Convegno 17 novembre 2011 – Roma
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Le diverse prestazioni di fine lavoro dei dipendenti
pubblici




Indennità premio di servizio
Indennità di buonuscita
Indennità di anzianità
Trattamento di fine rapporto
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni
 Sono prestazioni previdenziali con natura di salario differito e con
funzione previdenziale (sentenze Corte costituzionale nn.99 e 243
del 1993);
 Sono erogate dall’INPDAP;
 Sono finanziate da un contributo obbligatorio che affluisce in una
gestione (con evidenze contabili separate ex Inadel ed ex Enpas)
 Il calcolo si basa anche sull’anzianità utile e, a questo scopo, sono
utili non solo i servizi prestati ma anche i periodi riscattati e valutabili
per legge;
 La base di calcolo è costituita dalla retribuzione
• spettante all’atto della cessazione dal servizio (buonuscita)
• degli ultimi 12 mesi di servizio (IPS);
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni
I lavoratori in regime di Tfs
 I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1°
gennaio 2001
 I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
 Gli avvocati e i procuratori dello Stato
 Il personale militare e delle forze armate di polizia
 Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
 I professori e i ricercatori universitari
(segue …)
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L'Inpdap per i pubblici dipendenti
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni
I lavoratori in regime di Tfs
 I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e
del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
 Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
 I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie
contemplate dall’art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello
Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990
(personale della Borsa, Consob, ecc.)
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
L’indennità di buonuscita (IBU)
 Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al
dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che
l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)

Legge di base: D.P.R. 29/12/73, n. 1032 e s.m.
 Destinatari: riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi
comprese forze di polizia, arma dei carabinieri, guardia di finanza, forze
armate e dipendenti di Senato, Camera, Segretariato del Presidente
della Repubblica
 Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale
 Ente gestore della prestazione: INPDAP, gestione ex Enpas
(segue…)
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
L’indennità di buonuscita (IBU)
 Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e
continuative più una quota dell’ indennità integrativa speciale (la
contingenza dei dipendenti pubblici, in acronimo IIS)
 Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al
9,60% dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione
contributiva utile)
 Calcolo dell’indennità: consiste nella somma di due quote.
 La prima quota è pari ad 1/12 all’80% della retribuzione mensile dell’ultimo giorno
di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili
fino al 31 dicembre 2010 (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno
intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o
inferiore).
 La seconda quota, relativa alle anzianità utili successive al 2010, è calcolata con
le regole del Tfr e quindi, con un accantonamento del 6,91% dell’80% dell’ultima
retribuzione mensile rapportata ad anno
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
L’indennità premio di servizio (IPS)
 Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una tantum”
corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio
(a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)

Legge di base: legge 8/3/68, n. 152 e s.m.
 Destinatari: riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli EE.LL.,
dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali
e Comunità montane e di ogni altro Ente possa classificarsi come
Ente Locale
 Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale
 Ente gestore della prestazione: INPDAP, gestione ex Inadel
(segue…)
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
L’indennità premio di servizio (IPS)
 Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e
continuative più la indennità integrativa speciale (la contingenza dei
dipendenti pubblici nota in acronimo come I.I.S.)
 Finanziamento della prestazione: contribuzione pari al 6,10 %
dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva
utile)
 Calcolo dell’indennità: consiste nella somma di due quote
 la prima quota, relativa alle anzianità utili fino AL 31.12.2010, è pari a 1/15
dell’80% della retribuzione di riferimento dell’ultimo anno precedente la
cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando
per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella
uguale o inferiore)
 La seconda quota, relativa alle anzianità utili successive al 2010, è calcolata con
le regole del Tfr e quindi, con un accantonamento del 6,91% dell’80% della
retribuzione di riferimento dell’ultimo anno precedente la cessazione
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: le due
quote
Il comma 10 dell’art 12 legge 122/10 stabilisce che:
“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1°
gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive
non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice
civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti
trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per
cento”.
Formazione Inpdap 2010
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: le due
quote
Calcolo prima quota di TFS
Relativa all’anzianità maturata al 31/12/2010, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al DPR 1032/73 ed alla
legge n. 152/1968
Calcolo seconda quota di TFS
Per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 secondo le
regole di calcolo del Tfr: si accantona una quota del
6,91% della retribuzione contributiva utile ai fini TFS per
ciascun anno di servizio con le rivalutazioni ex art. 2120
c.c.
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: le due
quote – la natura della prestazione
Le nuove regole non mutano la natura della prestazione, pertanto:
Contribuzione
Nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle gestioni
dell’Istituto, rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex
ENPAS ed ex INADEL secondo l’attuale ripartizione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro
Tassazione
Resta quella dei Tfs
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: gli effetti
del riscatto di periodi e servizi
Effetti sulla prima quota
I riscatti di periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio
2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla
individuazione della “prima quota” TFS, contribuendo ad aumentare
l’anzianità utile (vecchie regole di calcolo)
Effetti sulla seconda quota
I riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre
2010 hanno l’effetto di trasformare i relativi periodi in quote di
retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base
alle modalità previste per la “seconda quota” TFS
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010:
arrotondamenti
Effetti sulla prima quota
I periodi superiori ai sei mesi continuano ad arrotondarsi ad anno intero,
quelli inferiori si trascuranio
Effetti sulla seconda quota
I periodi pari o superiori a 15 giorni nel mese si arrotondano a mese
intero, quelli inferiori si trascurano, ai sensi del 1° comma dell’art.
2120 c.c.
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: la
tassazione
L’importo lordo complessivo, determinato dalla
somma della prima e seconda quota di TFS
ovvero, nel caso di personale in regime di diritto
pubblico con anzianità inferiore a sei mesi al
31/12/2010, dalla sola seconda quota, è soggetto
al trattamento fiscale fissato, per il TFS, dalle
disposizioni contenute nell’art. 19, comma 2 bis,
del DPR 22/12/86 n. 917 e s.m.i.
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: esercizio
dell’opzione di cui al DPCM 20/12/99
Per i lavoratori in regime TFS con anzianità utili successive al
31/12/2010 continuano a trovare applicazione le regole del DPCM
20/12/99 e s.m.i. in materia di opzione per la trasformazione del Tfs
in Tfr all’atto dell’adesione ad un fondo pensione complementare
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: i benefici
di legge
 Norme di legge che attribuiscono dei benefici virtuali al momento del
collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti pubblici.
Si distinguono in:
 Benefici economici: norme che attribuiscono aumenti della
retribuzione al momento del collocamento a riposo. Hanno l’effetto di
maggiorare la base di calcolo del trattamento di fine servizio.
 Anzianità convenzionali: periodi di anzianità virtuali attribuiti al
momento del collocamento a riposo e che si aggiungono all’anzianità
effettivamente maturata ai fini previdenziali
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: i benefici
di legge
Benefici economici
 I quota: la retribuzione maggiorata dei benefici economici costituisce
la base di calcolo della prima quota ed ha effetto sull'anzianità utile
maturata al 31 dicembre 2010;
 II quota: l'accantonamento del 6,91 per cento è calcolato sulla
retribuzione utile dell'ultimo mese di servizio maggiorata dei benefici
economici
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: i benefici
di legge
Anzianità convenzionali
 l'anzianità attribuita in virtù di specifiche norme è trasformata in quote
di retribuzione che aumentano l'accantonamento riferito all'ultimo
anno
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Il calcolo dei Tfs dopo la legge 122/2010: decesso in
servizio
Ai fini della individuazione dei beneficiari aventi diritto iure proprio alla
prestazione continua ad applicarsi l’art. 5 del DPR 1032/73
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Il trattamento di fine rapporto (TFR)
 Che cos’è: consiste in una somma di denaro corrisposta al
dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto
sorge al termine di un rapporto di lavoro di durata pari ad almeno 15
giorni continuativi in un mese. E’ costituito da accantonamenti annui
di quote della retribuzione nella misura del 6,91% della retribuzione
utile fissata dalla contrattazione
 Disciplina di base: art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati e
legge 335/1995, Accordo quadro Aran – Sindacati del 29/07/1999 e
Dpcm 20 dicembre 1999 che hanno esteso, con alcune peculiarità,
ai dipendenti pubblici la prestazione
 Destinatari: nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo
determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti
successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato successivo al 1°/1/2001
(segue…)
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Il trattamento di fine rapporto (TFR)
I lavoratori in regime di Tfr
 I dipendenti pubblici contrattualizzati assunti dopo il 31 dicembre
2000
 I dipendenti pubblici contrattualizzati con un rapporto di lavoro a
tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000
 I dipendenti pubblici già in regime di Tfs che, aderendo ad un fondi di
previdenza complementare, trasformano il proprio Tfs in Tfr.
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Il trattamento di fine rapporto (TFR)
 Modalità di calcolo della prestazione: il TFR riflette gli emolumenti
percepiti durante tutto il rapporto di lavoro.
 Tali accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati
al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito
dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi
al consumo Istat
 Il Tfr dei dipendenti pubblici è erogato dagli stessi enti che
provvedono ad erogare i trattamenti di fine servizio al personale
assunto prima del 1° gennaio 2001: Inpdap per i dipendenti degli enti
iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel; datori di lavoro per i
dipendenti degli enti che erogano l’indennità di anzianità
 Le anticipazioni, possibili ma solo quando e alle condizioni previste
dalla contrattazione
 Le anticipazioni per i congedi parentali e formativi: si attende il DM
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L’erogazione dei TFS/TFR superiori a 90.000 €
Per le prestazioni di fine servizio comunque denominate , nonché quelle
di fine rapporto, inerenti alle cessazioni intervenute dal 31/5/2010,
queste sono le regole di erogazione
 Se la prestazione dovuta ha un importo massimo di 90.000 € lordi
viene erogata in un’unica soluzione e seguendo la scadenza già
prevista per la generalità dei casi
 Nel caso in cui la prestazione superi l’importo di 90.000 € lordo ma
sia inferiore a 150.000€ lordo, fermo restante il pagamento del primo
acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12
mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
 Nel caso in cui la prestazione superi l’importo di 150.000€ lordo,
fermo restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra
stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla
decorrenza del diritto al primo pagamento
La legge 122/2010 e l'imptt su tfs/tfr
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L’erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento
Con l’art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla legge
n.148/2011 nuove scadenze di pagamento delle prestazioni di fine
lavoro con modifica ai termini dell’ art. 3 del DL 79/97, conv. dalla
legge 140/1997. Questi i nuovi termini per cessazioni successive al
12 agosto 2011
Termine breve: entro 105 giorni (15+90)
- Inabilità
- Decesso
Termine di 6 mesi
- Raggiungimento limiti di età o servizio previsti da ordinamenti di
appartenenza (anzianità contributiva massima ai fini pensionistici)
- Collocamento a riposo d’ufficio a causa dell’anzianità massima di
servizio prevista da norme di legge o di regolamento applicabili
nell’ente di appartenenza
- Raggiungimento del termine finale del contratto a tempo determinato
La legge 122/2010 e l'imptt su tfs/tfr
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L’erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento
Termine di 24 mesi
Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per:
- Dimissioni volontarie
- Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione
dall’impiego etc …)
Deroghe per vecchi termini
I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per il
personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il dritto a pensione.
Pertanto.
- 105 giorni (entro) per inabilità, decesso, limiti di età o servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del
termine finale dei contratti a tempo determinato
- 6 mesi in tutti gli altri casi
La legge 122/2010 e l'imptt su tfs/tfr
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Il regime fiscale delle diverse prestazioni
TFS
 quota esente del 26,04% (IB) e
del 40,98% (IPS)
 tassazione in funzione del reddito
di riferimento
TFR (*)
 rendimenti tassati dell’11%
 applicazione dell’aliquota media
Irpef degli ultimi 5 anni sui
capitali
 defiscalizzazione di € 309,87 (£
600.000) per ogni anno di servizio
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Il trattamento di fine servizio, il TFR e l’opzione
Il TFR è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare.
Per aderire a previdenza complementare, necessaria la trasformazione dei
vecchi TFS in TFR che avviene mediante la cosiddetta opzione contestuale
all’adesione ad un fondo pensione complementare
L’Accordo quadro del 29/7/1999
• Esercizio
dell’
opzione
per
il
TFR
mediante adesione al Fondo pensione.
Sottoscrizione
Scheda
d’adesione
T.F.R.
Previdenza
Complementare
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L’opzione per il TFR e la previdenza complementare
Dipendente a
tempo
indeterminato
In servizio al
31/12/2000
Opta per il TFR
aderendo alla
Previdenza
compl.re
TFR: max
2% al Fondo
Assunto dopo il
31/12/2000
Non aderisce alla
previdenza compl.re
TFS
TFR
Aderisce alla
Prev Compl :
intero TFR al
Fondo
Non aderisce:
intero TFR al
lavoratore
+ 1,5% base TFS
Scadenza per l’opzione: 31/12/2015
L'Inpdap per gli iscritti - iniziativa 2011
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Il TFR e la previdenza complementare per i tempi
determinati
Dipendente a tempo determinato
al 30/5/2000 o assunto
successivamente
TFR
Aderisce alla
Prev. Compl.re
Intero TFR al
Fondo
L'Inpdap per gli iscritti - iniziativa 2011
Non aderisce alla
Prev. Compl.re
TFR al lavoratore
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Il TFR, l’opzione e la previdenza complementare
In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:
 Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000
- All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr derivante dalla
trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, nonché il Tfr in misura
intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di
decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non
confluiscono a previdenza complementare e maturate dall’adesione alla
cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle
rispettive discipline
- Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella misura prevista
dalla contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base
utile Tfr
 Per gli assunti dal 1°/1/2001
- All’interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di
assunzione all’adesione
- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera,
maturati dall’adesione alla cessazione del rapporto di lavoro
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
TFR e adesione alla previdenza complementare
I lavoratori assunti a tempo determinato
In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:
 Per il dipendente in servizio al 30/5/2000, o assunto in data
successiva
- All’interessato, andrà liquidato il Tfr riguardante i periodi di servizio
precedenti a quello di adesione a previdenza complementare
- Al Fondo andrà conferito il Tfr, nella misura intera, maturato per il
periodo successivo all’adesione, fino alla cessazione
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
L’opzione per il TFR e la previdenza complementare
- Il reale e la posizione figurativa
Accantonamenti figurativi
versati alla cessazione
Contribuzione versata
periodicamente
Contributo datore di
lavoro + eventuale
bonus d’avvio
TFR
Contributo del
lavoratore + eventuale
contribuzione
aggiuntiva
Quota aggiuntiva 1,5%
( solo optanti)
Fondo pensione
L'Inpdap per gli iscritti - iniziativa 2011
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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Previdenza complementare: la circolare 14 del 2011 sui
conferimenti in caso di continuità di iscrizione ai fini TfsTfr
Il principio della continuità di iscrizione all’Inpdap introdotto
dall’art. 1, comma 267, della legge 28 dicembre 1996, n.
662 e confermato e precisato con sentenza della Corte
di cassazione – sezione lavoro - n. 14632/1999.
Non contestualità del conferimento del montate virtuale con
il trasferimento o la liquidazione della posizione di
previdenza complementare (non accompagnati
dall’interruzione del rapporto previdenziale ai fini Tfs e
Tfr), principale effetto dell’applicazione del principio della
continuità di iscrizione all’Inpdap.
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L'Inpdap per i pubblici dipendenti
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Previdenza complementare: la circolare 14 del 2011 sui
conferimenti in caso di continuità di iscrizione ai fini TfsTfr
Casi di chiusura delle posizioni di previdenza
complementare presso il fondo senza interruzione del
rapporto previdenziale ai fini Tfs e Tfr
Trasferimento ad altro fondo negoziale di dipendenti
pubblici
-
Il montante virtuale del Fondo A di provenienza è convertito al valore
quota del Fondo B di destinazione
Continuano accantonamenti e rivalutazioni presso il Fondo B
secondo le sue regole
Conferimento al Fondo B alla cessazione del rapporto di lavoro con
soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini Tfs e
Tfr
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Previdenza complementare: la circolare 14 del 2011 sui
conferimenti in caso di continuità di iscrizione ai fini TfsTfr
Trasferimento da fondo negoziale di dipendenti pubblici a
forma pensionistica individuale (Fondo aperto o Pip)
-
-
-
Cessano gli accantonamenti delle quote figurative di Tfr (e di Tfs, per
gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione
al Fondo negoziale A
Il montante figurativo maturato presso il Fondo A di provenienza, se
espresso con valori quota del fondo stesso, è convertito al valore
quota del paniere dei fondi pensione
Il montante figurativo continua ad essere solo rivalutato in base ai
rendimenti del paniere
Conferimento alla forma pensionistica individuale alla cessazione del
rapporto di lavoro con soluzione di continuità con successivi periodi
di iscrizione ai fini Tfs e Tfr
23/12/2011Gennaio 2010
L'Inpdap per i pubblici dipendenti
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Previdenza complementare: la circolare 14 del 2011 sui
conferimenti in caso di continuità di iscrizione ai fini TfsTfr
Riscatto della posizione per perdita dei requisiti di
partecipazione
-
-
-
-
Cessano gli accantonamenti delle quote figurative di Tfr (e di Tfs, per
gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione
al Fondo negoziale A
Il montante figurativo maturato presso il Fondo A di provenienza, se
espresso con valori quota del fondo stesso, è convertito al valore
quota de paniere dei fondi pensione
Il montante figurativo continua ad essere solo rivalutato in base ai
rendimenti del paniere
Conferimento al Fondo A alla cessazione del rapporto di lavoro con
soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini Tfs e
Tfr
Il Fondo provvede alla riliquidazione del riscatto dopo il cnferimento
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Previdenza complementare: la circolare 14 del 2011 sui
conferimenti in caso di continuità di iscrizione ai fini TfsTfr
Accesso alla pensione complementare di vecchiaia in
costanza di rapporto di lavoro
-
-
-
Cessano gli accantonamenti delle quote figurative di Tfr (e di Tfs, per
gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione
al Fondo negoziale
Il montante figurativo continua ad essere rivalutato in base ai
rendimenti del fondo tesso
Conferimento al Fondo alla cessazione del rapporto di lavoro con
soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini Tfs e
Tfr
Il Fondo provvede ad una riliquidazione della prestazione dopo il
conferimento
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Il ruolo dell’Inpdap
Formazione Inpdap 2010
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Il ruolo dell’Inpdap:
le attività obbligate
 Contabilizzazione e rivalutazione delle quote di TFR e della
quota aggiuntiva (1,5% su base Tfs)
 Conferimento al Fondo, al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, del montante maturato
 Riparto delle risorse destinate a previdenza complementare,
stanziate per le amministrazioni statali
 Versamento ai Fondi pensione dei contributi a carico delle
amministrazioni statali per gli iscritti ai Fondi (non più per i
dipendenti scolastici dal 2008)
 Versamento delle risorse a copertura delle spese di avvio dei
fondi
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Rendimento del montante figurativo contabilizzato presso
l’Inpdap – la media e i fondi del paniere
La rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati
conseguiti dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il
decreto:
 ALIFOND
 ARCO
 COMETA
 COOPERLAVORO
 FONCHIM
 FONDENERGIA
 FOPEN
 LABORFONDS
 PEGASO
 PREVIAMBIENTE
 PREVICOOPER
 QUADRI E CAPI FIAT
 SOLIDARIETA' VENETO
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Rendimento del montante figurativo contabilizzato
presso l’Inpdap – I valori dal 2002
La rivalutazione degli accantonamenti figurativi delle quote di Tfr (e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo su
base Tfs per gli “optanti”) avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai maggiori
fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 23
dicembre 2005. Tali fondi sono:
ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM ,FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS,
PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO
Anno
Rendimento
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
-3,36%
5,03%
4,45%
7,32%
3,90%
2,25%
-6,42%
9,15%
2,89%
1,04%
* Valore a giugno 2011
L'Inpdap per gli iscritti - iniziativa 2011
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Rendimento del montante figurativo contabilizzato presso
l’Inpdap – I valori dal 2002
Rendimento nel periodo
Dal Al*
2002 2011
2003 2011
2004 2011
2005 2011
2006 2011
2007 2011
2008 2011
2009 2011
2010 2011
2011 2011
* Giugno
Rendimento cumulato
28,35%
32,81%
26,45%
21,06%
12,81%
8,57%
6,18%
13,46%
3,95%
1,04%
2011
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Un’occhiata ai rendimenti del montante figurativo presso
l’Inpdap - aggiornamento al 2009
Fonte: Inpdap su dati Covip
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Un elemento di forte impatto nel ruolo dell’Inpdap:
i flussi informativi e la DMA
 Per la certificazione dei dati retributivi che danno origine al calcolo
degli accantonamenti in Inpdap ci si avvale della DMA. Pertanto la
correttezza degli accantonamenti è strettamente connessa al flusso
dei dati che perviene all’Inpdap tramite la DMA.
 Disciplina normativa: Art. 44 del d. lgs. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Con tale norma i
sostituti d’imposta trasmettono in via telematica tutti i dati necessari
che consentono la completa gestione delle posizioni in Inpdap
 Termine per la presentazione: l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento
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Un altro elemento determinante nel ruolo dell’Inpdap:
- il conferimento
 Definizione: Il conferimento è la procedura di versamento a favore
del Fondo del montante dell’aderente, derivante dal TFR accumulato
ed incrementato dei rendimenti
 La procedura del conferimento in Inpdap è resa possibile alla
cessazione dal servizio che abbia almeno un giorno d’interruzione
rispetto ad un eventuale successivo servizio prestato con iscrizione
all’Inpdap ai fini Tfs/Tfr
 Le modalità stabilite dagli statuti dei Fondi pensione adesso operativi
per i pubblici dipendenti prevedono che i Fondi stessi debbano
provvedere alla liquidazione del montante all’interessato e/o al
trasferimento presso altro Fondo della posizione nel termine di sei
mesi a partire dalla domanda
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Il ruolo dell’Inpdap: le attività gratuite in convenzione
Per i Fondi che intendono avvalersene e tramite
convenzione l’Inpdap provvede a:
 Gestione delle anagrafiche degli aderenti
 Raccolta dei dati contributivi relativi alla quota del
lavoratore delle amministrazioni statali e della
contribuzione delle amministrazioni pubbliche non statali
 Fornitura dati per consultazione protetta dei conti
individuali per gli associati
 Informazione ed assistenza per gli enti datori di lavoro
 Informazione ed assistenza per i dipendenti pubblici
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Il ruolo dell’Inpdap: alcuni numeri sulle attività
attività/fondi
Espero
Fopadiva
Laborfonds
Totale
Adesioni Posizioni
contabilizzate *
96.133
2.574
13.771
112.478
Valore posizioni
contabilizzate
€ 394.517.363,45
**
€ 12.447.136,60
***
€ 83.705.023,55
***
€ 490.669.523,60
Conferimenti
eseguiti
29.664
2.134
209
32.007
Valore
conferimenti
eseguiti *
€ 43.338.742,25
€ 5.090.987,02
€ 574.228,23
€ 49.003.957,50
Contributo
datoriale
versato
€ 34.142.810,16
€ 3.490.027,27
€ 37.632.837,43
Fonte: Inpdap.
(*) Dati aggiornati al 31 ottobre 2011
(**) Dati aggiornati al 28 febbraio 2011
(***) Dati aggiornati al 30 giugno 2011
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Gli adempimenti amministrativi
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Chi fa che cosa per la previdenza complementare
in Inpdap
 La direzione centrale e l’ufficio previdenza
complementare
 Rapporti con i soggetti istituzionali e le parti istitutive dei fondi
pensione
 Gestione delle convenzioni con i fondi pensione
 Sviluppo ed aggiornamento dell’applicativo di gestione
 Predisposizione degli strumenti formativi per le sedi provinciali
 Concorso alla elaborazione di testi e documenti di informazione
 Monitoraggio e supporto per le attività delle sedi locali
 Concorso alla soluzione delle anomalie delle adesioni e delle posizioni
 Gestione rapporti e scambio flussi informativi con i fondi pensione e
delle relative anomalie
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Chi fa che cosa per la previdenza complementare
in Inpdap
 Le sedi provinciali
 Acquisizione delle domande di adesione
 Gestione delle risultanze dell’acquisizione delle
denunce mensili:
- contatti con enti datori di lavoro
- sanatoria delle anomalie anagrafiche e contributive (di
competenza Inpdap) in raccordo con la direzione centrale
 Conferimenti al Fondo pensione dei montanti
degli accantonamenti figurativi
 Informazione e supporto ai lavoratori
 Informazione e supporto agli enti datori di
lavoro
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Gli adempimenti amministrativi: il lavoratore
Il lavoratore, raccolto ogni utile elemento di valutazione sul
proprio futuro pensionistico, deve:
 leggere attentamente la nota informativa, lo statuto del Fondo ed
ogni informazione allo scopo utile e, in piena consapevolezza, può
scegliere se aderire o meno; in caso di scelta per l’adesione,
 compilare il modulo di adesione reperibile presso datore di lavoro
o Fondo;
 consegnare il modulo di adesione al proprio datore di lavoro e farsi
restituire la copia a lui spettante, completa dei dati sottoscritti dal
datore di lavoro;
 Verificare che venga messa in atto ogni procedura che gli
consente di iniziare ad esercitare i diritti associativi;
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Gli adempimenti amministrativi: il datore di lavoro
Il datore di lavoro, dopo aver acquisito un’adeguata conoscenza della
previdenza complementare e dei suoi aspetti, deve:
 favorire la cultura della previdenza complementare presso i dipendenti
con iniziative di informazione
 mettere a disposizione la modulistica per l’adesione, ivi compresa nota
informativa e statuto del fondo
 compilare le parti di competenza e sottoscrivere il modulo, avendo cura
di verificare la correttezza dei dati indicati e la corrispondenza dei dati
della propria sezione nel rispetto delle regole del fondo
 inoltrare il modulo con tempestività ai destinatari interessati (Fondo,
Inpdap;
 attivare le ritenute della contribuzione
 includere ogni certificazione richiesta in tema di p.c. nella DMA
(compreso il quadro E1)
 gestire, in collaborazione con il fondo e con l’Inpdap, ogni evento che
abbia riflessi sull’iscrizione dell’aderente, ivi comprese sanatorie di
anomalie ecc.
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Grazie
A cura della D.C. PREVIDENZA
Ufficio III Tfr, Tfs, Asv e Previdenza complementare
INPDAP – Via Ballarin, 42 ROMA
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