Indennità di accompagnamento e Indennità di frequenza Le
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Indennità di accompagnamento e Indennità di frequenza Le
Indennità di accompagnamento e Indennità di frequenza Le indennità di accompagnamento e di frequenza sono entrambe delle prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda. L’indennità di accompagnamento, introdotta dalla legge n.18 del 1980, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali del soggetto richiedente e viene corrisposta a favore degli invalidi civili totali (100%) e permanenti che, per malattie fisiche o psichiche, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua. L’indennità di accompagnamento viene erogata a totale carico dello Stato ai soggetti residenti stabilmente ed abitualmente sul territorio nazionale in possesso di cittadinanza italiana, ai cittadini stranieri di paesi aderenti all’Unione Europea purché iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed ai cittadini stranieri extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno di cui all’art. 41 del Testo Unico in materia d’Immigrazione. L’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai soggetti che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Sono invece esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni o che percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Inoltre, l’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati). Per poter presentare la domanda, è necessario recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo, attestante il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap in base alle minorazioni di cui è affetto il soggetto richiedente. Una volta ottenuto il certificato medico, deve essere presentata la domanda di erogazione dell’indennità all’INPS, esclusivamente per via telematica. Coloro che sono in possesso di Pin INPS possono presentare direttamente la domanda sul sito dell’INPS; nel caso il richiedente sia un minore, non si potrà utilizzare il codice Pin del padre o della madre ma dovrà esserne richiesto uno nuovo ed apposito per il minore. Altrimenti, la domanda può essere presentata tramite l’intermediazione degli enti di patronato o delle associazioni di categoria dei disabili. Non è però possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Qualora l’indennità venga riconosciuta, il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’indennità viene corrisposta mensilmente (12 mensilità) e l’importo viene annualmente aggiornato; l'assegno per l'anno 2016 è pari a 512,34 €. L’indennità di accompagnamento, al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata e non va dichiarata nella dichiarazione dei redditi. L’indennità di frequenza, istituita con la legge n.289/1990, è una prestazione che viene erogata in favore esclusivamente dei cittadini minori di 18 anni che si trovino in uno stato di bisogno economico: per l’anno 2016 il limite di reddito previsto per presentare la domanda è di 4800,38 euro. Per ottenere l’indennità di frequenza il minore deve essere stato riconosciuto “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”, non devono essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici, devono essere residenti in Italia, avere cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri di paesi aderenti all’Unione Europea purché iscritti all’anagrafe del Comune di residenza oppure ancora ai cittadini stranieri extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, di cui all’art. 41 del Testo Unico in materia d’Immigrazione. Inoltre, la concessione dell'indennità di frequenza è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Come nel caso dell’indennità di accompagnamento, la domanda può essere rivolta direttamente all’INPS da chi è in possesso di Pin INPS oppure rivolgendosi ad un patronato. L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino ad un massimo di 12 mensilità. Per l’anno 2016 l’importo è pari a 279,47 euro mensili. Contro il Verbale della Commissione Medica che riconosce o meno l’invalidità civile e le relative provvidenze economiche, il richiedente può proporre ricorso rivolgendosi ad un avvocato. Normalmente, viene ammesso il cumulo tra provvidenze economiche rivolte agli invalidi civili. E’ però necessario rilevare che sono previste alcune eccezioni, tra le quali l’incompatibilità tra l’indennità di frequenza e quella di accompagnamento. Un tanto è espressamente previsto dall’art. 3, rubricato “incompatibilità”, della legge n. 289/1990: “L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 406 , alla L. 11 febbraio 1980, n. 18 , e alla L. 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e4 della legge 21 novembre 1988, n. 508”. Sul punto è però necessario chiarire che nello stesso art. 3 si legge “Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole”. In merito alla facoltà d’opzione per il trattamento più favorevole riconosciuto all’interessato, l’art.4 del Decreto Ministeriale n. 553/1992 specifica che l’interessato è tenuto a comunicare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento l’eventuale concessione in suo favore di trattamenti incompatibili. Dott. Alberto Tarlao