Agevolazioni fiscali 2016 in sintesi

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Agevolazioni fiscali 2016 in sintesi
Agevolazioni fiscali 2016 per i disabili, legge 104 quali
benefici?
Da Anna Ansalone 6 Gen
Nuove agevolazioni fiscali 2016 per i disabili che usufruiscono della Legge
104 del 1992. Tra le novità, agevolazioni che vanno dai familiari a carico ai
veicoli, dall’abbattimento delle barriere architettoniche alle spese sanitarie
fino all’assistenza personale. La normativa tributaria aggiornata, riconosce i
benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità e ai loro
familiari in base ai benefici derivati dalla Legge 104 del 1992. Tali benefici,
hanno una precisa articolazione riguardante la tipologia, le regole e le
modalità da seguire per richiederle. Abbiamo riassunto varie tipologie di
benefici e agevolazioni fiscali riconosciuti ai disabili e ai loro familiari:
Detrazione figli a carico:
Le detrazioni Irpef previste per il portatore di disabilità con familiari a
carico variano in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo
d’imposta, per esempio per l’anno di imposta. Le detrazioni, pertanto,
diminuiscono con l’aumentare del reddito, fino a diventare completamente nulle
quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli.
Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente
a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri
deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. Per il
figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha
diritto all’ulteriore importo di 400 euro: 1220 euro per i figli di età
inferiore a tre anni. 950 euro per i figli di età superiore a tre anni. 1620
euro per il figlio disabile inferiore a 3 anni riconosciuto tale ai sensi della
legge n. 104 del 1992. 1350 euro per il figlio disabile superiore a 3 anni
riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992. con più di tre figli a
carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo.
Per calcolare la detrazione effettiva spettante per i figli a carico è
necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente, ottenuto con
le prime 4 cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento che si
ottiene dal rapporto tra 95.000 meno il reddito complessivo. In presenza di più
figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di
15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La formula per il calcolo della
detrazione effettiva è la seguente: detrazione teorica moltiplicato 95.000 –
reddito complessivo 95.000. La detrazione per i figli deve essere ripartita al
50% tra i genitori che non sono legalmente ed effettivamente separati o In
alternativa in caso di accordo si può scegliere di attribuire tutta la
detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Qualora le
detrazioni di cui può beneficiare il contribuente sono superiori all’imposta
lorda, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione
di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei
redditi.
Agevolazioni veicoli per disabili:
Quali sono le agevolazioni fiscali sui veicoli per i portatori di disabilità?
Le agevolazioni fiscali previste per i portatori di handicap e disabili sui
veicoli consistono: nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa
sostenuta per l’acquisto, nell’applicazione del’Iva agevolata al 4%
sull’acquisto, nell’esenzione dal bollo auto, nell’esenzione dall’imposta di
trascrizione sui passaggi di proprietà. Le categorie di disabili che hanno
diritto alle agevolazioni fiscali su i veicoli sono: Non vedenti e sordi:
ovvero, persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non
superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli
articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente
le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali,
ciechi parziali e ipovedenti gravi. Per persone con sordità, art. 1 della legge
n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o
prima dell’apprendimento della lingua parlata. Disabili con handicap psichico o
mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: sono quelli che presentano
la situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge
n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento
dell’handicap presso la Asl (di cui all’art. 4 della stessa legge). Disabili con
grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni:
sono i disabili per i quali la situazione di handicap grave deriva da patologie
(comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della
deambulazione. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: sono coloro che
presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano,
contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni
è condizionato all’adattamento del veicolo. Riguardo alla certificazione medica
richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni
(circolare n. 21 del 23 aprile 2010). Portatori di handicap psichico o mentale:
per questa categoria i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli sono concessi
anche quando lo stato di handicap grave è attestato da un certificato rilasciato
dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di
invalidità. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o
pluriamputati: per questa categoria di disabili è accettata la certificazione di
invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante
specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto
di un accompagnatore”. Persone affette da sindrome di Down: è valida la
certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere
prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di
accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 della legge n. 104
del 1992.
Quali categorie dei veicoli sono agevolabili?
Le agevolazioni per il settore auto per i portatori di handicap e disabilità
sono per veicoli di tipo:
Autovetture: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo: Veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione
elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di
contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici: Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan: Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al
massimo, compreso il conducente, solo per la detrazione Irpef del 19%
Motocarrozzette: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci
di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati
di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello
del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo.
Detrazione Irpef 2016 per le Spese di acquisto dei veicoli per Disabili:
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno
diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare. Quando:
detrazione valida per un solo veicolo in 4 anni che decorrono dalla data di
acquisto Calcolo detrazione: su una spesa massima di 18.075,99 euro, a
condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente
a beneficio del portatore di handicap. Non necessario l’adattamento del veicolo:
poichè la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del
veicolo, rimangono escluse eventuali spese per interventi di adattamento
necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile, anche su questo tipo
di spese verrà applicata la detrazione del 19%. Importante: il beneficio della
detrazione può essere concesso nuovamente se il primo veicolo beneficiato
risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Cosa succede se si vende o si cede a titolo gratuito il veicolo?
Qualora l’auto sia stata acquistata beneficiando delle agevolazione previste per
la disabilità sia trasferita ad altre persone a pagamento o gratuitamente prima
che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto: il disabile è tenuto al pagamento
della differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, fatta eccezione per i
casi in cui il disabile, a seguito di mutate e comprovate necessità legate al
proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare
nuovi e diversi adattamenti.
Cosa succede in caso di furto dell’autoveicolo acquistato con le agevolazioni
per disabili?
In caso di furto dell’auto, acquistata beneficiando delle agevolazione priviste
per la disabilità la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il
quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque
essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Si può fruire
dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente,
per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
Quali altre spese su veicoli sono ammesse alla detrazione del 19% Irpef?
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese
riguardanti i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione e al
sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di
accompagnamento.
Spese per riparazioni dei veicoli acquistati con l’agevolazione disabili:
La detrazione del 19% spettatante per l’acquisto di un veicolo destinato al
portatore di handicap e disabile spetta anche sulle riparazioni, escluse quelle
di ordinaria manutenzione. Sono inoltre escluse le spese per assicurazione, il
carburante e il lubrificante. Tali spese, per poter essere detratte, devono
essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Detrazioni spese mediche disabili al 19%:
Le spese mediche sostenute dal disabile per gli addetti all’assistenza personale
prevedono una detrazione del 19%, calcolata su un ammontare di spesa non
superiore a 2.100 euro, se il reddito non è superiore ai 40.000 euro. La
detrazione può essere concessa esclusivamente a persone ritenute “non
autosufficienti”, ovvero, persone non in grado di svolgere azioni elementari
dall’igiene personale all’indossare gli indumenti, e per questi motivi
necessitano di sorveglianza continuativa.
La documentazione per usufruire della detrazione deve contenere: codice fiscale
e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento, codice fiscale e i dati
anagrafici di chi effettua di chi presta l’assistenza, codice fiscale e i dati
anagrafici del disabile se effettuata dal famigliare.
Accertamento dello stato di non autosufficienza:
La non autosufficienza deve essere comprovata da una certificazione medica,
inoltre, la detrazione non compete, ad esempio, l’assistenza prestata a bambini,
se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Cumulabilità con altre agevolazioni:
La detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza consente comunque la
possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o
familiare che, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.
Iva agevolata al 4% e esenzione bollo:
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, il disabile può beneficiare di altre
agevolazione auto, quali:
Iva agevolata al 4%, anzichè al 22%: sull’acquisto di autovetture fino a 2000
centimetri cubici a benzina, fino a 2800 centimetri cubici se diesel, nuove o
usate e sull’acquisto contestuale di optional; l’Iva agevolata può essere
applicata una sola volta nel corso di quattro anni.
Esenzione bollo auto disabili: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con
i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia
quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli
destinati al trasporto o alla guida di disabili, con esclusione dei non vedenti
e sordi, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in
occasione della registrazione dei passaggi di proprietà
Domanda e Autocertificazione per l’Acquisto auto adattata Iva agevolata: Modello
Autocertificazione Acquisto auto adattata Iva agevolata ;Modello di Domanda e
Autocertificazione per Acquisto di Auto Nuova con aliquota agevolata: Modello
Domanda Autocertificazione Acquisto Auto con aliquota agevolata.
Iva Agevolata al 4%:
L’Aliquota per i mezzi di ausilio: si applica l’aliquota Iva agevolata del 4%
per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei
disabili. L’Aliquota Agevolata per i sussidi tecnici e informatici: si applica
l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui
all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le
apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati, che
permettano al disabile di perseguire una delle seguenti finalità: facilitare la
comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica il controllo
dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, assistere la
riabilitazione
Come fa il disabile ad usufruire dell’aliquota Iva agevolata per acquistare
mezzi tecnici informatici? Documentazione:
Per fruire dell’aliquota agevolata al 4% il disabile deve consegnare al
venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di
appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e
il sussidio tecnico e informatico, certificato, rilasciato dalla competente Asl,
attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientran- te tra le quattro
forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il
carattere permanente della stessa. Modello di domanda e Autocertificazione per
l’acquisto di sussidi tecnico informatici: Modello di domanda e
Autocertificazione per l’acquisto di sussidi tecnico informatici.
Agevolazioni fiscali Disabili non vedenti:
Detrazioni Irpef del 19% per le Spese sostenute per l’acquisto del Cane Guida:
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi
di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo
sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non
vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del
contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
Detrazione Forfetaria di 516,46 euro per le Spese sostenute per il mantenimento
del Cane Guida: La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia
necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del
non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non
vedente è da considerare a carico del familiare stesso. Aliquota Agevolata del
4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere
utilizzati da non vedenti o ipovedenti: L’agevolazione è prevista per giornali e
notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei
cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in
scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.
Deduzione contributi addetti ai servizi domestici: per un importo massimo di
1549,37 euro.
Assistenza personale solo per le persone non autosufficienti spetta detrazione
19% su massimo importo di 2.100,00 euro; Spese mediche e di assistenza
specifica: detrazione pari al 19%; Spese mediche e di assistenza specifica: solo
alle persone con documentazione di invalidità o handicap o familiari a carico,
spetta deduzione integrale delle spese per operatori sanitari e di assistenza
con qualifica professionale.
Spese per eliminare le barriere architettoniche:
Le spese sostenute dal disabile o dalla famiglia per l’eliminazione delle
barriere architettoniche rientrano tra le spese per interventi di
ristrutturazione edilizia, agevolabili con la detrazione Irpef del 50%, da
calcolare su un importo massimo di 96.000 euro se la spesa è effettuata nel
corso del 2015Inoltre, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché
quella ordinaria del 21%. Nelle spese per l’abbattimento delle barriere
architettoniche deducibili Irpef rientrano: ascensori, montacarichi,
realizzazione di strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna delle
persone portatrici di handicap grave elevatore esterno all’abitazione.
sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità
immobiliari sempre questi stessi interventi non siano configurarsi come
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
Importante: La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non
può essere esercitata insieme alla detrazione del 19% a titolo di spese
sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La
detrazione Irpef non si applica invece per il semplice acquisto di strumenti o
beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna
ed esterna del disabile, come per esempio l’acquisto di schermi a tocco,
computer o tastiere espanse. tali strumenti godono comunque della detrazione del
19% dell’Irpef.
Agevolazioni fiscali disabili elettrodomestici: Le persone con handicap titolari
della Legge 104/1992, possono comprare elettrodomestici con le agevolazioni
fiscali previste per i disabili, pagando l’IVA ridotta? La LEGGE 5 febbraio
1992, n. 104, in via generale, non dà diritto ad agevolazioni sull’acquisto di
beni di facile consumo, quali lavatrici, frigoriferi, ecc., in quanto condizione
necessaria al diritto è la sussistenza di un collegamento funzionale fra il tipo
di menomazione/disabilità e il tipo di prodotto da acquistare.
Fonte: http://www.guidafisco.it/agevolazioni-fiscali-disabili-legge-104-683