Provvedimento n. 388
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Provvedimento n. 388
COMUNE DI AREZZO Progetto Sportello Polifunzionale e Comunicazione Ufficio Servizi Demografici Classificazione: E 02 - 20150000001 Arezzo, 12/02/2015 Provvedimento n. 388 OGGETTO: Annullamento dell'iscrizione all'anagrafe del comune di Arezzo per mancanza del titolo legittimante all'occupazione dell'immobile Il Direttore VISTA la dichiarazione anagrafica presentata allo Sportello Unico in data 10/12/2014 con la quale il sig. SDEDE SAMSON ha chiesto per se medesimo l'iscrizione all'anagrafe del comune di Arezzo per ricomparsa, a seguito di cancellazione per irreperibilità dal 13.11.2014, al seguente indirizzo: VIA FRANCESCO PETRARCA 37 F come coabitante del sig. ODOFIN ADEWALE nt 02.09.1975 locatario dell'immobile, VISTO che l'art. 5 rubricato “Lotta all'occupazione abusiva di immobili” del decreto legge 28 marzo 2014 n.47 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, in vigore dal 29 marzo 2014, convertito nella legge 23 maggio 2014 n80, dispone che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza e che gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge, CONSIDERATO che l'ufficiale di anagrafe ai fini del riconoscimento della residenza deve verificare pertanto la dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica, ai sensi dell'art.4 della Legge anagrafica n.1228/1954 e art. 19 del Regolamento anagrafico approvato con DPR n. 223/1989 ed inoltre deve accertare, ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, la sussistenza di un titolo legittimante all'occupazione dell'immobile in relazione al quale si richiede la residenza, PRESO ATTO che il Comune ha informato il proprietario dell'immobile, della richiesta di residenza presso l'alloggio di sua proprietà, tramite comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 L. n.241/1990, inviata con raccomandata prot.146230 del 11/12/2014, CONSIDERATO che il proprietario ha segnalato di essere contrario alla variazione richiesta dal sig. Sdede Samson in quanto nei confronti del locatario sig. ODOFIN ADEWALE è stata avviata la procedura di sfratto per morosità; CONSIDERATO che con comunicazione di Preavviso di rigetto del 17/12/2014 e del 30/12/2014 sono state portate a conoscenza del sig. SDEDE SAMSON le motivazioni del mancato accoglimento della pratica di variazione anagrafica come previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90 ed è stato richiesto di presentare le osservazioni in merito all'occupazione dell'immobile quale ospite del locatario ed in particolare è stata richiesta la Dichiarazione di ospitalità da parte del locatario; Prov. n. 388 del 12/02/2015 Pag. 1 COMUNE DI AREZZO PRESO ATTO della mancata presentazione delle osservazioni in merito da parte del sig. SDEDE SAMSON, CONSIDERATO che la richiesta d'iscrizione anagrafica è inammissibile per mancanza del titolo di occupazione, in particolare per mancanza della Dichiarazione di ospitalità da parte del locatario, e che secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art.1, comma 38, della legge n. 190/2012, il procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso di rigetto, Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2001, dell'art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo, nonché del "Regolamento degli atti attribuiti alla competenza dei Direttori di Servizio o Ufficio" e della delega di funzioni conferita con determinazione organizzativa n. 7 del 3.2.2014 , dispone 1) il rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica presentata allo Sportello Unico in data 10/12/2014 con la quale il sig. SDEDE SAMSON ha chiesto per se medesimo l'iscrizione all'anagrafe del comune di Arezzo per ricomparsa al seguente indirizzo: VIA FRANCESCO PETRARCA 37 F 2) l'annullamento della suddetta iscrizione all'anagrafe del comune di Arezzo per ricomparsa con effetto retroattivo a decorrere dalla data della dichiarazione e il ripristino della posizione anagrafica precedente, 3) la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Arezzo del sig SDEDE SAMSON a decorrere dal 10/12/2014 Il presente provvedimento viene notificato tempestivamente all'interessato nei modi e nelle forme previste dall'art.143 c.p.c. (notificazione e persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). Il presente provvedimento è comunicato al proprietario dell'immobile in favore del quale è stata richiesta la residenza. Del presente provvedimento è data comunicazione alla Prefettura di Arezzo ai sensi dell’art. 11 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989) entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; Il nominativo del cittadino straniero cancellato per irreperibilità è inoltre comunicato alla Questura di Arezzo entro quindici giorni dalla cancellazione, ai sensi dell'art.11comma 2 del Regolamento anagrafico e dell'art.15, comma 5 DPR 31 agosto 1999, n.394 Viene data comunicazione dell'avvenuto cambio annullamento della variazione anagrafica a tutti gli uffici comunali interessati ed alle altre Pubbliche Amministrazioni alle quali si comunicano periodicamente le variazioni anagrafiche. Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio. Prov. n. 388 del 12/02/2015 Pag. 2 COMUNE DI AREZZO Il direttore dell'Ufficio Servizio Demografici (dr.ssa Orietta Occhiolini) RI /OCC Avverso il procedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Arezzo ai sensi dell'art.5, L. 24.12.1945 n.1228 entro 30 giorni dalla sua comunicazione all'interessato o dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale. Il presente atto può essere impugnato al TAR della Toscana, sotto il profilo della legittimità, entro 60 giorni dalla comunicazione all’interessato o dalla pubblicazione all’albo pretorio. ei confronti del presente atto può inoltre essere proposto ricorso al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione ordinaria stabiliti dal codice civile. Copia del presente provvedimento è rilasciato all'Ufficio Segreteria generale. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 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