Provvedimento n. 388

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Provvedimento n. 388
COMUNE DI AREZZO
Progetto Sportello Polifunzionale e Comunicazione
Ufficio Servizi Demografici
Classificazione: E 02 - 20150000001
Arezzo, 12/02/2015
Provvedimento n. 388
OGGETTO:
Annullamento dell'iscrizione all'anagrafe del comune di Arezzo per
mancanza del titolo legittimante all'occupazione dell'immobile
Il Direttore
VISTA la dichiarazione anagrafica presentata allo Sportello Unico in data 10/12/2014 con la
quale il sig. SDEDE SAMSON ha chiesto per se medesimo l'iscrizione all'anagrafe del
comune di Arezzo per ricomparsa, a seguito di cancellazione per irreperibilità dal 13.11.2014,
al seguente indirizzo: VIA FRANCESCO PETRARCA 37 F come coabitante del sig. ODOFIN
ADEWALE nt 02.09.1975 locatario dell'immobile,
VISTO che l'art. 5 rubricato “Lotta all'occupazione abusiva di immobili” del decreto legge 28
marzo 2014 n.47 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015, in vigore dal 29 marzo 2014, convertito nella legge 23 maggio
2014 n80, dispone che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può
chiedere la residenza e che gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli
effetti di legge,
CONSIDERATO che l'ufficiale di anagrafe ai fini del riconoscimento della residenza deve
verificare pertanto la dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica, ai sensi dell'art.4
della Legge anagrafica n.1228/1954 e art. 19 del Regolamento anagrafico approvato con DPR
n. 223/1989 ed inoltre deve accertare, ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, la sussistenza di un
titolo legittimante all'occupazione dell'immobile in relazione al quale si richiede la residenza,
PRESO ATTO che il Comune ha informato il proprietario dell'immobile, della richiesta di
residenza presso l'alloggio di sua proprietà, tramite comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi dell'art.7 L. n.241/1990, inviata con raccomandata prot.146230 del 11/12/2014,
CONSIDERATO che il proprietario ha segnalato di essere contrario alla variazione richiesta
dal sig. Sdede Samson in quanto nei confronti del locatario sig. ODOFIN ADEWALE è stata
avviata la procedura di sfratto per morosità;
CONSIDERATO che con comunicazione di Preavviso di rigetto del 17/12/2014 e del
30/12/2014 sono state portate a conoscenza del sig. SDEDE SAMSON le motivazioni del
mancato accoglimento della pratica di variazione anagrafica come previsto dall’art. 10 bis
della legge 241/90 ed è stato richiesto di presentare le osservazioni in merito all'occupazione
dell'immobile quale ospite del locatario ed in particolare è stata richiesta la Dichiarazione di
ospitalità da parte del locatario;
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PRESO ATTO della mancata presentazione delle osservazioni in merito da parte del sig.
SDEDE SAMSON,
CONSIDERATO che la richiesta d'iscrizione anagrafica è inammissibile per mancanza del
titolo di occupazione, in particolare per mancanza della Dichiarazione di ospitalità da parte del
locatario, e che secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 241/1990, come modificato
dall'art.1, comma 38, della legge n. 190/2012, il procedimento deve essere concluso con un
provvedimento espresso di rigetto,
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del
18.08.2001, dell'art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo, nonché del "Regolamento degli
atti attribuiti alla competenza dei Direttori di Servizio o Ufficio" e della delega di funzioni
conferita con determinazione organizzativa n. 7 del 3.2.2014 ,
dispone
1) il rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica presentata allo Sportello Unico in data
10/12/2014 con la quale il sig. SDEDE SAMSON ha chiesto per se medesimo l'iscrizione
all'anagrafe del comune di Arezzo per ricomparsa al seguente indirizzo: VIA
FRANCESCO PETRARCA 37 F
2) l'annullamento della suddetta iscrizione all'anagrafe del comune di Arezzo per
ricomparsa con effetto retroattivo a decorrere dalla data della dichiarazione e il ripristino
della posizione anagrafica precedente,
3) la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Arezzo del sig
SDEDE SAMSON a decorrere dal 10/12/2014
Il presente provvedimento viene notificato tempestivamente all'interessato nei modi e nelle forme
previste dall'art.143 c.p.c. (notificazione e persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Il presente provvedimento è comunicato al proprietario dell'immobile in favore del quale è stata
richiesta la residenza.
Del presente provvedimento è data comunicazione alla Prefettura di Arezzo ai sensi dell’art.
11 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989) entro trenta giorni dall'avvenuta
cancellazione per irreperibilità;
Il nominativo del cittadino straniero cancellato per irreperibilità è inoltre comunicato alla
Questura di Arezzo entro quindici giorni dalla cancellazione, ai sensi dell'art.11comma 2
del Regolamento anagrafico e dell'art.15, comma 5 DPR 31 agosto 1999, n.394
Viene data comunicazione dell'avvenuto cambio annullamento della variazione anagrafica a
tutti gli uffici comunali interessati ed alle altre Pubbliche Amministrazioni alle quali si
comunicano periodicamente le variazioni anagrafiche.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
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Il direttore dell'Ufficio Servizio Demografici
(dr.ssa Orietta Occhiolini)
RI /OCC
Avverso il procedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Arezzo ai sensi dell'art.5, L.
24.12.1945 n.1228 entro 30 giorni dalla sua comunicazione all'interessato o dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale.
Il presente atto può essere impugnato al TAR della Toscana, sotto il profilo della legittimità,
entro 60 giorni dalla comunicazione all’interessato o dalla pubblicazione all’albo pretorio.
ei confronti del presente atto può inoltre essere proposto ricorso al giudice ordinario per la
tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione ordinaria stabiliti dal codice civile.
Copia del presente provvedimento è rilasciato all'Ufficio Segreteria generale.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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