Art. 62 (Regolamento del mercato) 1. L`organizzazione e

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Art. 62 (Regolamento del mercato) 1. L`organizzazione e
Art. 62
(Regolamento del mercato)
1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o
dal consiglio di sorveglianza della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione o al
consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione.
1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è
deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.
1-ter. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione,
individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.
1-quater Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d’Italia per i mercati nei quali sono negoziati
all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati
gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di
interesse e valute.
2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una
negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini. In ogni
caso i l regolamento del mercato determina 2:
a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle
negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;
d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati
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2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione,
diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato
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3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l’accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole
trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al
mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all’articolo 25, comma 1, che sono operanti nel
mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell’articolo 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
3-bis. La Consob determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società
controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all' Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della
società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all' articolo
93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e
coordinamento di altra società;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui
patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.