Regolamento di Installazione Chioschi
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Regolamento di Installazione Chioschi
DELIBERA DI C.C. NR 27 DEL 17-06-2013 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED ALTRE STRUTTURE PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO. CAPO I - CONTENUTI GENERALI ART. 1 - Riferimenti normativi 1. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore di attività oggetto del presente Regolamento è costituito da: a) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. b) Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114”. c) Deliberazione della G.R. 26 luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12”. d) Legge Regionale del 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”. e) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche. f) Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”. i) D. Lgs. del 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. ART. 2 - Obiettivi 1. Il presente Regolamento si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l’elemento di interpretazione del Regolamento stesso: a) dettare norme per una razionale localizzazione delle zone per il commercio su aree pubbliche, tenendo conto delle prescrizioni urbanistiche e degli interessi generali dell’uso pubblico dei suoli; b) definire criteri per l’ammodernamento, il potenziamento e l’eventuale delocalizzazione dei posteggi di vendita la cui ubicazione sia incongrua e ne sia dimostrata l’incompatibilità localizzativa ; c) fissare norme di edilizia commerciale (tipologia, aspetti compositivi e architettonici) per garantire la compatibilità con il contesto ambientale circostante e il decoro urbano; d) promuovere la produzione enogastronomica e dei prodotti tipici locali del territorio. ART.3 - Contenuto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è costituito dai seguenti elaborati che ne divengono parte integrante: 1) Tavola n° 1: Localizzazione - Stato di fatto esistente sul territorio; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 1 - COMUNE DI RONCOFREDDO 2) Schede riassuntive delle strutture già esistenti e autorizzate; 3) Tavola n° 2: Localizzazione - Aree per nuove strutture da insediare sul territorio; 4) Normativa di attuazione; ART.4 – Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento riguarda il commercio su aree pubbliche di generi del settore alimentare e secondo le seguenti due tipologie merceologiche: o piadine, alimenti e bevande oppure frutta e verdura, bevande ed eventualmente abbinati anche i gelati (senza produzione) ed altri prodotti tipici locali legati alla enogastronomia. Le aree pubbliche sono date in concessione per dieci anni, fatta salva l’entrata in vigore di quanto previsto dall’art 70, c. 5 del D. Lgs. n. 59/2010 e sono utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti anche per periodi stagionali, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98. 2. Limitatamente ai contenuti relativi alle norme di urbanistica ed edilizia commerciale, nonché alla localizzazione di chioschi e altre attrezzature similari, nonché alle caratteristiche tipologiche degli stessi, il presente Regolamento deve intendersi valido e operante anche per le attività su aree pubbliche che utilizzano una licenza di pubblico esercizio. Per quanto concerne gli aspetti commerciali e quelli igienicosanitari valgono le norme specifiche per tale settore di attività. 3. Sottostanno alle disposizioni del presente Regolamento anche i chioschi e le attrezzature di vendita su aree private aperte al pubblico. ART. 5 – Definizioni 1. Si definiscono “aree pubbliche” le strade, le piazze, i parcheggi, le aree verdi attrezzate e non comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata all’uso pubblico. 2. Per “commercio su aree pubbliche” si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. 3. Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica, o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, e data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; 4. Per “somministrazione di alimenti o bevande” si intende la vendita di tali prodotti, effettuata unitamente alla preparazione, che consenta agli acquirenti di consumare anche sul posto i prodotti acquistati. 5. Per “stagione” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio. 6. Per “superficie utile” si intende quella data dal filo esterno delle strutture e comprende i vani per la vendita e la somministrazione, i vani tecnici, i servizi igienici. La proiezione a terra di eventuali tettoie e altre strutture fisse, compresi gli autoveicoli attrezzati per la vendita di prodotti. Sono esclusi sporti inferiori a ml 1 e tende avvolgibili. 7. Per “chiosco” si intende una struttura prefabbricata o altra costruzione amovibile adibita alla vendita di prodotti alimentari o altri articoli, da collocarsi in corrispondenza del posteggio assegnato. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 2 - COMUNE DI RONCOFREDDO CAPO II – DISPOSIZIONI COMMERCIALI ART. 6 - Superficie complessiva dei posteggi La superficie utile complessiva da destinare ai vari posteggi per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del d. Lgs. 114/98 si riferisce alle attività di commercio su aree pubbliche nonché a quelle su aree private da mettere a disposizione del Comune, ad esclusione di quelle riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. ART. 7 – Iter procedurale per il rilascio delle nuove autorizzazioni all’esercizio dell’attività 1. Per il rilascio deve farsi riferimento all’emanazione di apposito Bando pubblico. 2. L’attività potrà essere svolta previo rilascio dell’autorizzazione, nei limiti della disponibilità delle aree previste dal presente Regolamento. 3. Il rilascio delle nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio dell’attività previsti dal D.Lgs. n. 59/2010. 4. Il rilascio definitivo dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all’ottenimento della concessione di suolo pubblico, qualora richiesta, o alla accertata disponibilità di idonea area privata messa gratuitamente, e sotto forma di convenzione, a disposizione del Comune, nonché all’ottenimento dei titoli autorizzativi edilizi e igienico-sanitari per le strutture che si intendono utilizzare. ART. 8 – Parametri numerici per il rilascio delle nuove autorizzazioni. 1. Le nuove autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e secondo le tipologie merceologiche individuate all’art. 4, c. n. 1, verranno rilasciate, secondo i sotto specificati parametri e nel rispetto delle condizioni e priorità delineate al seguente art. 9: Ogni Anno il numero delle autorizzazioni rilasciabili e posteggi assegnabili verrà individuato mediante deliberazione della Giunta municipale con la quale verrà approvato anche l’apposito bando pubblico per l’accesso alle stesse 2. Qualora nell’anno, per qualsiasi motivo, non vengano rilasciate le autorizzazioni previste in virtù del presente articolo, queste verranno rese disponibili nell’anno successivo. 3. Analogamente, andranno a sommarsi alle autorizzazioni disponibili quelle che siano state revocate o rinunciate. Queste, conseguentemente, saranno rilasciabili in pari numero, sempre previa pubblicazione di Bando pubblico. 4. Qualora nell’anno di riferimento non risultino più aree assegnabili in quanto già tutte assegnate, non si procederà all’emanazione di alcun bando fino alla individuazione di nuove aree (vedi art. 16). ART. 9 – Contenuti del Bando pubblico 1. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate annualmente secondo le procedure previste dalla normativa regionale e previa emissione di apposito Bando pubblico, contenente termini, condizioni e modalità di presentazione DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI RONCOFREDDO delle domande da parte degli interessati, requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, criteri di priorità per la formulazione della graduatoria. 2. Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione in carta legale in conformità allo Schema che annualmente verrà deliberato in allegato al Bando pubblico. 3. Tra tutte le domande correttamente compilate e corredate, a pena di esclusione, degli elementi informativi e dei dati richiesti dal Bando, si formulerà un’unica graduatoria, attenendosi ai criteri indicati nella Del. di G.R. n. 1368 del 27.07.1999. In particolare, previo possesso dei requisiti minimi per partecipare all’assegnazione di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (requisiti morali e professionali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010) si farà riferimento all’anzianità d’azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa. 4. A parità di anzianità, così come risultante dall’applicazione del precedente comma, si farà riferimento, nell’ordine: -trasferimento di attività esistenti; -iniziativa proposta da nuove imprese; -iniziativa proposta da imprenditori in fascia d’età inferiore ai 35 anni. alla fattispecie di iniziativa promossa da imprenditoria femminile; data di presentazione della domanda 5. A graduatoria approvata, i soggetti risultanti in posizione utile saranno invitati a scegliere un’area, fra quelle disponibili al momento della scelta, per lo svolgimento dell’attività. ART. 10 Obblighi del titolare 1. Ogni titolare è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 2. La sospensione dell’attività, per effettive e comprovate cause di forza maggiore, deve essere comunicata al Sindaco entro 5 giorni dall’avvenuta chiusura dell’esercizio. 3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale. 4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dal presente Piano e dalle norme vigenti e fatta salva l’entrata in vigore di quanto previsto dall’art 70, c. 5 del D. Lgs. n. 59/2010. 5. Ogni autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche può essere utilizzata per un solo posteggio all’interno del territorio comunale. Uno stesso soggetto può essere tuttavia titolare contemporaneamente di più autorizzazioni. Per il rilascio deve essere presentata, per ciascuna di esse, apposita domanda, ai fini della valutazione della sussistenza delle rispettive condizioni prescritte. 6. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia giornaliera dell’area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all’installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione. ART. 11 – Autorizzazione all’ampliamento e al trasferimento 1. L’ampliamento di superficie del chiosco o di altri impianti o attrezzature per lo svolgimento dell’attività o in generale dell’area di posteggio è consentito nel DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 4 - COMUNE DI RONCOFREDDO rispetto delle norme del presente Regolamento. Il rilascio dell’autorizzazione è assoggettato a quanto previsto al precedente art. 7 comma 4. 2. L’autorizzazione al trasferimento del posteggio è assimilata all’apertura di una nuova attività, ed è assoggettata all’espletamento di quanto previsto al precedente art. 7. Le aree rese libere dai trasferimenti saranno rese disponibili per le successive assegnazioni. ART. 12 - Autorizzazione al subingresso Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dall’art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1198, n. 114”. ART. 13 - Autorizzazioni stagionali 1. Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali. 2. L’autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non superiore a 6 mesi ogni anno. 3. È fatto divieto ai titolari delle autorizzazioni stagionali di alterare il suolo pubblico occupato, infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l’acciottolato o il terreno. È fatto obbligo di rispettare l’alberatura e il verde esistente. 4. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni stagionali, al termine del periodo di utilizzo, di ripristinare l’area occupata, riportandola allo stato antecedente l’occupazione. L’Amministrazione richiederà ai titolari delle autorizzazioni l’attivazione di idonea fidejussione a garanzia del ripristino delle aree date in concessione per la specifica attività. ART. 14 - Decadenza o revoca dell’autorizzazione 1. L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata se il titolare non inizia l’attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio, salvo la facoltà del Comune di concedere 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare. 2. L’autorizzazione è altresì revocata: a) quando l’intestatario dell’autorizzazione perda i requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività; c) nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico o del canone di locazione; d) nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive autorizzazioni; e) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI RONCOFREDDO il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività; f) nel caso di rinuncia da parte del titolare. 3. Il Sindaco può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In questo caso, l’interessato ha diritto a un altro posteggio sul territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione non potrà avere una superficie inferiore e sarà scelto, prioritariamente nell’ambito delle aree disponibili tra quelle individuate nella Tav. n° 2 senza obbligo di adeguamento della struttura utilizzata precedentemente. 4. L’atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell’area occupata. ART. 15 - Infrazioni e sanzioni 1. I titolari di attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l’applicazione delle sanzioni in esse previste. In particolare valgono le sanzioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. n. 114/98, nonché quelle specifiche sanzioni previste dalle norme di sicurezza stradale e di tipo igienico-sanitario. 2. Per le violazioni punite con sanzioni pecuniarie, in casi di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco procederà alla sospensione dell’autorizzazione per un massimo di 20 giorni. CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART.16 - Localizzazione e dimensioni dei chioschi 1. Nel periodo di validità del presente Regolamento potranno essere localizzate nuove attività di commercio su aree pubbliche, così come indicate nella Tav. n° 2, in corrispondenza dei seguenti “posteggi”: a) Capoluogo, Via C.Battisti (area individuata nel giardino pubblico); b) Capoluogo, Via Matteotti, (area individuata nel parcheggio pubblico); c) Capoluogo, Via Giovanni XXIII (Parcheggio campo sportivo); d) Gualdo, varie; e) Felloniche, varie; f) Santa Paola, varie; g) Diolaguardia, area del giardino pubblico ed adiacenti; h) Aree private, messe a disposizione del Comune con apposita convenzione, situate lungo le seguenti direttrici: Fondo valle Rubicone SP n. 85; Fondovalle Rigossa; Provinciale n.40 Badia-S.Paola; Provinciale n.9 Cesena-Sogliano; Provinciale n. 75 (Monteleone-Sorrivoli-Diolaguardia-Montevecchio); Comunale Garampa; Comunale Rudigliano. 2. Il Comune si riserva di rendere disponibili per la localizzazione di ulteriori attività i posteggi liberi risultanti dal trasferimento di attività esistenti. 3. Periodicamente, con apposito atto, si provvederà ad aggiornare l’elenco delle aree di cui al comma n. 1 e la relativa cartografia, inserendone di nuove che si vengano a rendere disponibili ed eliminando quelle non più disponibili sia per assegnazione che per eventuali scelte dell’amministrazione. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 6 - COMUNE DI RONCOFREDDO 4. Dimensioni massime dei chioschi: 25 mq di superficie utile. Non sono ammessi ampliamenti stagionali delle strutture. In caso di occupazione stagionale di ulteriore suolo pubblico a servizio dell’attività, è ammessa la sola installazione di ombrelloni a protezione dell’area. Sporti della copertura sino ad un massimo di m. 1,00 non verranno computati nella s.u.. Le eventuali tende avvolgibili, nei materiali e colori previsti dal presente regolamento, non avranno sporto superiore a m. 1,50 con altezza minima m. 2,20 da terra. Tali dimensioni sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività esistenti diventano tali in caso di trasferimento di sede o di sostituzione totale del chiosco e, comunque, nei modi previsti dall’art. 22 del presente Piano . Sono ammessi adeguamenti dimensionali per le attività esistenti previo ottenimento dei necessari titoli autorizzativi. Per le attività previste dal Prg all’interno di ambiti di progettazione unitaria valgono le dimensioni e le norme indicate dal Prg stesso. 5. Gli esercizi collocati in chioschi o strutture similari devono disporre di una superficie utile minima di 15 mq. Le attività esistenti con caratteristiche esclusivamente stagionale (frutta, bevande ed eventualmente abbinati anche i gelati, senza produzione) che alla data di approvazione del Piano presentano dimensioni eccedenti i mq massimi consentiti dal precedente comma 3, non possono ampliare ulteriormente le superfici assegnate e l’eventuale adeguamento igienico – sanitario deve avvenire all’interno della dimensione assegnata. 6. Le attività di commercio su aree pubbliche che utilizzano autoveicoli attrezzati come punti di vendita non sono vincolate al rispetto della superficie minima di cui al comma 3 del presente articolo. 7. Dotazione minima di parcheggi di uso pubblico: 5 posti auto per le attività dotate di licenza di pubblico esercizio; 3 posti auto per le attività dotate di licenza di commercio su aree pubbliche. Tale dotazione deve essere reperita sulla sede stradale antistante il chiosco, sull’area di pertinenza dell’attività o in area adiacente. ART. 17 - Limitazioni 1. Per tutte le localizzazioni dovrà essere verificata la compatibilità di carattere ambientale, igienico-sanitario, nonché il rispetto delle norme di polizia stradale e del pubblico interesse. 2. La distanza dal confine stradale dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio per lo svolgimento dell’attività di commercio non dovrà essere inferiore a 2 m. In corrispondenza di intersezioni stradali il posizionamento dovrà garantire la visibilità determinata secondo i parametri previsti dal Codice della Strada. 3. La distanza da curve, dossi, fermate dei bus dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio per lo svolgimento dell’attività di commercio non dovrà comunque essere inferiore a 10 m. 4. È vietata l’installazione di chioschi e di altre attrezzature per le attività di commercio, anche a carattere provvisorio, su aree pubbliche o marciapiedi prospicienti strade dove vige il divieto di sosta o di fermata, a meno che l’area di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio dei veicoli in un’area DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 7 - COMUNE DI RONCOFREDDO limitrofa laterale, esterna alla sede stradale, attrezzata con apposita corsia di manovra o con immissione/uscita regolamentata da passo carraio. 5. Le limitazioni suindicate sono vincolanti per le nuove attività. Per le attività esistenti diventano tali in caso di trasferimento di sede o di sostituzione totale del chiosco, salvo casi specifici da valutarsi puntualmente. 6. Le installazioni non dovranno costituire occlusione a ingressi, “bocche di lupo” o vetrine di negozi. 7. Per i chioschi e le altre installazioni permanenti ricadenti in aree vincolate ai sensi delle Leggi n° 490/1999 e n° 431/1985, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza. 8. È vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, o alle altre attrezzature o all’area di pertinenza dell’esercizio, senza avere prima ottenuto la prevista autorizzazione. 9. All’esterno dei chioschi, delle superfici coperte e delle aree per le quali è stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico, è consentito installare o mettere a disposizione del pubblico sedili, panchine, tavoli o altro sui quali potersi intrattenere nei modi e termini consentiti dalla legislazione vigente e comunque in maniera limitata all’immediato intorno del manufatto. È vietata l’installazione di ogni genere di struttura, anche provvisoria, all’esterno dei chioschi e delle superfici coperte (bacheche, insegne pubblicitarie, contenitori, frigoriferi, ecc.) nonché il deposito di materiali di servizio all’attività. 10. Per quanto non contemplato dal Regolamento valgono comunque le limitazioni previste dal D.L. 30 aprile 1992 n. 285 -“Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione; ART. 18 – Caratteristiche tipologiche dei chioschi 1. I chioschi e le altre strutture dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell’area allo stato antecedente l’occupazione. 2. I chioschi e le altre strutture dovranno essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni: a) materiali: le strutture dovranno essere costituite da materiali tradizionali, consoni e compatibili nel contesto di inserimento, quali metallo verniciato, ghisa, rame, vetro, legno, con esclusione di materiali plastici, alluminio anodizzato e materiali di risulta. b) coperture: devono essere realizzate in rame o con materiale di caratteristiche simili ad esso. Per le tettoie da installare stagionalmente è ammesso l’uso di coperture leggere in PVC o tessuti simili, purché armonizzate e studiate unitariamente alla struttura principale fissa. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore al 35%. Sono ammessi sporti fino a 1.00 m. L’altezza della linea di gronda dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a 3.00 m e inferiore a 2.20 m; c) colori: la scelta dei colori sarà oggetto di valutazione all’atto della presentazione dei singoli progetti. (l’indicazione può differenziarsi per il contesto cittadino e quello dei parchi: dal grigio canna di fucile al verde rame); d) forma: i chioschi devono avere una forma geometrica regolare: quadrato, rettangolo, esagono, ottagono; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 8 - COMUNE DI RONCOFREDDO e) camini e impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge; f) area esterna: qualora tali strutture siano inserite all’interno di aree verdi o non pavimentate deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.20) che garantisca l’accessibilità ai portatori di handicap; g) insegne e tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. È possibile l’applicazione di una tenda avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1,50 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. Le tende o le eventuali coperture in PVC devono essere di colore bianco-avorio, oppure a righe bianche alternate a righe di altro colore intonato alla struttura del chiosco. ART. 19 - Requisiti igienico-sanitari 1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande qualora il titolare sia abilitato professionalmente alla somministrazione. 2. Le strutture di cui al presente Regolamento, per quanto concerne il rispetto delle misure igienico-sanitarie, devono avere caratteristiche e requisiti conformi a quanto previsto dai Regolamenti comunali e da ogni altra disposizione vigente in materia, nonché dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. 3. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività è subordinato al preventivo parere favorevole del competente Distretto territoriale della Sezione Provinciale dell’A.R.P.A. relativamente alle normative riguardanti l’impatto acustico. ART. 20 - Modalità di rilascio del titolo abilitativo edilizio 1. La domanda di permesso di costruire (o altro titolo abilitativo edilizio), indirizzata al Sindaco, deve essere corredata dai seguenti dati e documenti: a) titolo di disponibilità dell’area (proprietà o avente titolo) qualora si riferisca ad aree private; b) stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa catastale, con individuazione esatta dell’area; c) documentazione fotografica dei luoghi interessati dall’installazione; d) planimetria in scala non inferiore a 1:200 con l’indicazione dell’area di cui si chiede la concessione, della posizione delle strutture installate e della loro dimensione, delle aree di parcheggio di pertinenza del chiosco; e) progetto esecutivo con planimetria e prospetti del chiosco e degli altri impianti o attrezzature per lo svolgimento dell’attività (compresi gli impianti tecnici e i camini) in scala non inferiore a 1:50, con riportate tutte le dimensioni dei manufatti; f) relazione tecnico-illustrativa delle opere e delle attività previste, dichiarazione di rispetto delle Leggi n. 104/1992, n. 46/1990 e n.10/1991 e presentazione dei relativi progetti se dovuti; g) documentazione di previsione di impatto acustico secondo le norme vigenti e le disposizioni impartite dall’A.R.P.A. nei casi dovuti; h) dichiarazione di stabilità delle strutture o autorizzazione sismica se e in quanto dovuta. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 9 - COMUNE DI RONCOFREDDO 2. I documenti di cui al comma 1, punti a), b) c), d), sono necessari anche per i casi in cui si debba richiedere la semplice occupazione di suolo pubblico con autoveicoli attrezzati per la vendita. 3. I documenti di cui al comma 1, punti e), f), g), h) devono essere a firma di un tecnico abilitato. 4. Per i chioschi e le altre installazioni permanenti ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.L. n. 490/1999 e della legge n. 431/1985 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche) dovrà essere prodotta la documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 5. I documenti di cui al comma 1, punti b), d), e) a corredo della domanda devono essere presentati in triplice copia. 6. Nel caso di realizzazione di strutture provvisorie occorre presentare ogni anno, ad installazione avvenuta, una dichiarazione di corretto montaggio della struttura stessa, a firma di un tecnico abilitato. Viceversa i documenti di cui al comma 1 restano validi per l’intera durata della concessione decennale del posteggio, salvo i casi di modifiche alle strutture. CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 21 - Condizioni per l’esercizio Compete al Sindaco, nell’ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, la determinazione dell’orario di vendita. Tale orario è definito con apposita ordinanza sindacale. ART. 22 - Adeguamento delle attività esistenti 1. Ai fini del presente Regolamento l’adeguamento dei chioschi e delle altre strutture esistenti può essere di tipo estetico-funzionale. Tale adeguamento consiste nel rendere il chiosco e le altre strutture a servizio di attività esistenti conformi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente Regolamento (dimensioni, caratteristiche, tipologie, materiali, ecc.) ed è obbligatorio nei casi di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie non finalizzato all’adeguamento igienico-sanitario, di ristrutturazione/rifacimento. 2. Per i restanti posteggi esistenti in cui l’attività viene svolta con autoveicoli attrezzati per la vendita il mantenimento delle attività stesse è consentito esclusivamente con tale modalità. 5. Il Comune si riserva la possibilità di proroga dei termini prescritti per l’adeguamento dei chioschi e delle altre strutture in caso di mancata effettuazione dello stesso per cause indipendenti dal titolare dell’attività. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 17-06-2013 - Pag. 10 - COMUNE DI RONCOFREDDO