Regolamento Dipartimenti Sanitari
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Regolamento Dipartimenti Sanitari
Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 Regolamento Dipartimenti Sanitari 1 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 Indice Articolo 1 Fonti e disciplina pag. 3 Articolo 2 Definizione pag. 3 Articolo 3 Composizione pag. 4 Articolo 4 Obiettivi pag. 4 Articolo 5 Il Direttore del Dipartimento pag. 5 Articolo 6 Compiti e funzioni del Direttore del Dip.to pag. 5 Articolo 7 Il Comitato di Dipartimento pag. 7 Articolo 8 Compiti e funzioni del Comitato di Dip.to pag. 8 Articolo 9 Aree Dipartimentali pag. 10 Articolo 10 Assemblea del Dipartimento pag. 10 Articolo 11 Norme finali pag. 10 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 2 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 Art. 1 Fonti e disciplina Il presente regolamento trae fonte dalla normativa nazionale e regionale in materia di aggregazione di attività in forma dipartimentale così come definita dal Decreto Legislativo 502/1992, dalla Legge Regionale n. 41 del 7.12.2006, dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 8 del 28.02.2008 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 945 del 01.08.2008. Art. 2 Definizione a) L’organizzazione dipartimentale è il modello organizzativo di gestione operativa che favorisce l’introduzione e l’attuazione di politiche di governo clinico; è altresì il contesto nel quale le competenze professionali tecniche, scientifiche ed assistenziali, adeguatamente coordinate, costituiscono la risorsa principale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Nel suo complesso pone in essere uno dei tre organi fondanti l’organizzazione aziendale, ovvero il Collegio di Direzione, come prescritto dalla Legge Regionale 41/2006. b) Il Dipartimento rappresenta una articolazione organizzativa costituita per favorire un’azione di integrazione di Strutture omogenee, affini e complementari, ciascuna con obiettivi specifici, concordati a livello di Dipartimento, finalizzata ad offrire risposte integrate e multidisciplinari ai problemi clinici degli utenti, sulla base delle risorse disponibili, attraverso il migliore utilizzo delle stesse e l’efficienza delle soluzioni organizzative. c) Il Dipartimento “strutturale”, caratterizzato dall’aggregazione organizzativa e funzionale di Strutture, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con l’Azienda e con gli altri dipartimenti/o macrostrutture organizzative. E’ dotato di autonomia gestionale ed è soggetto a rendicontazione analitica. 3 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 d) Una medesima struttura complessa (o semplice dipartimentale ) che fa parte di un Dipartimento, può contestualmente coordinarsi funzionalmente, per affinità di obiettivi o esigenze cliniche con altri Dipartimenti dell’ASL 2, secondo quanto previsto dalle deliberazioni del Direttore Generale in materia di organizzazione ovvero afferire ad un dipartimento interaziendale; in questo caso i direttori generali delle Aziende interessate, ne definiscono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, le modalità di funzionamento. Art. 3 Composizione Il Dipartimento può comprendere Strutture territoriali, Strutture ospedaliere appartenenti a presidi ospedalieri diversi. II Dipartimento aggrega almeno quattro strutture organizzative complesse e può comprendere, anche strutture organizzative semplici. Art. 4 Obiettivi Gli obiettivi dell’organizzazione dipartimentale, già fissati dalla D.G.R. n. 945 del 01.08.2008 e di seguito integrati sono: a) in ambito organizzativo, il miglioramento continuo del coordinamento delle attività di assistenza, ricerca e formazione, assicurando la partecipazione dei professionisti ai processi decisionali concernenti le linee di sviluppo strategico; b) in ambito clinico, la promozione di azioni di prevenzione e l’adozione di percorsi diagnostici terapeutici e riabilitativi, con particolare attenzione agli aspetti volti a garantire appropriatezza, continuità e misurabilità dell’outcome, sulla base di regole condivise di comportamento assistenziale, etico e medico legale; c) in ambito gestionale, la realizzazione di economie di scala, nel rispetto dei vincoli di bilancio aziendali, nonché degli obiettivi negoziati, con la responsabilizzazione dei diversi attori nella razionalizzazione della spesa, la ricerca dell’ottimizzazione d’uso delle risorse (spazi, attrezzature, tecnologie, personale) in particolare quelle di uso comune alle diverse Strutture componenti il Dipartimento; d) in ambito di gestione del rischio, la condivisione delle strategie di orientamento al paziente, la gestione condivisa e coordinata di risorse e 4 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 tecnologie, la responsabilizzazione dei diversi livelli operativi e gestionali; e) in ambito di aggiornamenti e formazione continua, l’implementazione e il coordinamento dell’attività di studio, col fine di razionalizzare e valorizzare le risorse professionali; f) in ambito tecnologico, favorire l’integrazione dell’uso di tecnologie in modo appropriato e condiviso, attraverso l’adozione di modalità organizzative e programmatorie comuni all’interno delle linee/programma di Health Technology Assestment promossi dall’Azienda. Art. 5 Il Direttore del Dipartimento a) Ad ogni Dipartimento è preposto un Direttore, eletto secondo le modalità previste dalla Procedura Elettorale e nominato con provvedimento del Direttore Generale. L’incarico ha durata triennale. b) Il Direttore di Dipartimento è un dirigente con incarico di direzione di una delle strutture complesse del Dipartimento. Nel caso in cui, entro la data di prima convocazione del Collegio di Direzione, il Comitato di Dipartimento non abbia provveduto all’elezione del Direttore, questi viene nominato, con atto motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda. c) L’incarico può essere revocato dal Direttore Generale con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 15-ter, comma 3 del D. Lgs. 502/92 oppure su richiesta motivata, proposta dalla maggioranza qualificata pari ai 2/3 del Comitato di Dipartimento, o in caso di mancata convocazione del Comitato di Dipartimento per oltre quattro mesi. Il Direttore di Dipartimento cessa da tale funzione anche in caso di decadenza dall’incarico di responsabilità di struttra complessa ovvero per spostamento della sua struttura complessa ad altro dipartimento o in caso di fusione di due o più dipartimenti. d) Il Direttore di Dipartimento viene valutato dalla Direzione Generale alla fine dell’incarico attraverso idonea ed oggettiva procedura e qualora la valutazione risultasse negativa non potrà essere candidato nella prima elezione successiva al mandato. 5 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 Art. 6 Compiti e funzioni del Direttore del Dipartimento Il Direttore del Dipartimento risponde, insieme al Collegio di Direzione, dell’attuazione degli obiettivi regionali, nonché della corretta ed economica gestione dell’Azienda stessa. Il Direttore del Dipartimento ha autonomia decisionale nell’ambito delle linee programmatiche fissate dal Direttore Generale dell’Azienda e di quanto definito dal Comitato di Dipartimento, in particolare: A) 1. assicura il funzionamento del Dipartimento; 2. convoca e presiede il Comitato di Dipartimento; 3. promuove le proposte del Dipartimento all’interno del Collegio di Direzione; 4. promuove le verifiche di audit clinico e di miglioramento continuo della qualità e di promozione della salute; 5. verifica la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati dal Comitato di Dipartimento; 6. programma con la direzione distrettuale la produzione delle cure di assistenza primaria da erogare nelle sedi territoriali sia nel settore ambulatoriale specialistico che nella continuità assistenziale anche domiciliare; 7. rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione Aziendale e per finalità divulgative; 8. ha la rappresentanza esterna, anche attraverso la struttura aziendale preposta, del Dipartimento ; 9. provvede al monitoraggio ed alla verifica, congiuntamente al Comitato, dell’attività del Dipartimento; 10. risponde all’amministrazione dei risultati conseguiti, anche in ordine alla ordinaria gestione dei servizi che al Dipartimento afferiscono; 11. garantisce la circolazione dell’ informazione all’interno del Dipartimento e nei confronti dei soggetti esterni che con lo stesso interagiscono; 12. è responsabile della sorveglianza del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 6 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 B) In collaborazione con il Comitato di Dipartimento : 1. dispone il Piano Triennale di programmazione del Dipartimento che propone alla direzione generale; 2. mette a punto i piani di attività, i programmi e le risorse da attribuire alle strutture organizzative del Dipartimento; 3. propone alla Direzione Aziendale le esigenze di formazione del personale; 4. propone al Direttore Generale dell’Azienda i Responsabili delle Strutture Semplici Dipartimentali per la nomina; 5. garantisce il mantenimento dei requisiti per l’Accreditamento Istituzionale e l’eventuale certificazione; 6. predispone un programma di attività/iniziative di buona pratica finalizzata al miglioramento della sicurezza dei pazienti e ne verifica periodicamente la relativa applicazione; 7. promuove iniziative volte a favorire il lavoro di rete sul rischio clinico; 8. redige percorsi organizzativi per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale - territorio. Il Direttore del Dipartimento riferisce al Direttore di Presidio in relazione alla generalità e specificità delle tematiche del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede altresì a negoziare con la Direzione Generale obiettivi e risorse ed a gestire le risorse direttamente attribuite al Dipartimento. Art. 7 Il Comitato di Dipartimento A) in qualità di Collegio Elettorale è costituito da: - Tutti i Direttori di Struttura Complessa (inclusi Direttori F.F.) - Tutti i Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale - N° 1 Responsabile di Struttura Semplice per ogni Struttura Complessa (il più anziano nell’ incarico o, a parità di anzianità nell’ incarico, il più anziano anagraficamente). 7 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 B)Il Comitato di Dipartimento è organismo collegiale, composto da : - direttori delle strutture complesse, - responsabili delle strutture semplici dipartimentali, - responsabili di struttura semplice di ogni struttura complessa, - 1 rappresentante della dirigenza sanitaria non medica da individuare in via prioritaria tra i responsabili di struttura semplice ( il più anziano nell’ incarico o, a parità di anzianità nell’ incarico, il più anziano anagraficamente ) in mancanza, tra i titolari di incarico professionale ( il più anziano nell’ incarico o, a parità di anzianità nell’ incarico, il più anziano anagraficamente) ed in subordine in base all’anzianità di ruolo (a parità di anzianità di ruolo, il più anziano anagraficamente) - laddove è presente nel Dipartimento, dal coordinatore delle professioni sanitarie del dipartimento - da almeno 2 altri rappresentanti delle professioni sanitarie del dipartimento - sono componenti di diritto del Comitato i Direttori dei Presidi ospedalieri o loro delegati ed il responsabile delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie e della riabilitazione o suo delegato - partecipano i Centri di Responsabilità dei M.M.G. e P.L.S. ove previsti - il regolamento dipartimentale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di ulteriori figure professionali I dipartimenti possono organizzare all’interno del Comitato di Dipartimento un Nucleo Operativo ristretto che affianca il Direttore a seconda delle necessità organizzative e delle competenze interessate, con scelta condivisa dallo stesso Comitato e votata a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato viene redatto un verbale contenente l’oggetto, le decisioni e l’esito delle eventuali votazioni. Le proposte operative o programmatiche di particolare rilevanza che scaturiscono dalle riunioni del Comitato, congruenti con il piano triennale e gli obiettivi di budget, saranno presentate dal Direttore del Dipartimento, per le vie brevi, alla Direzione Generale per verificarne la fattibilità. 8 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 Art. 8 Compiti e funzioni del Comitato di Dipartimento 1. Il Comitato di Dipartimento ha funzioni di indirizzo e di verifica a carattere consultivo. Il Comitato di Dipartimento esprime proposte organizzative e di miglioramento della qualità e collabora al raggiungimento degli obiettivi aziendali derivanti dal processo di budgeting. Inoltre provvede a: a) eleggere il Direttore di Dipartimento secondo le modalità e la composizione previste dalla Procedura Elettorale; b) adottare il regolamento di funzionamento del Dipartimento; c) collaborare nella estensione del piano di programmazione triennale attraverso la stesura di un documento sottoscritto dai direttori di struttura complessa; d) adottare linee guida, protocolli terapeutici e operativi; e) definire i percorsi di cura del paziente; f) stabilire modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit clinico e di qualità; g) proporre piani di aggiornamento e riqualificazione del personale, secondo le esigenze formative verificate; h) proporre l’utilizzo delle attrezzature, dei presidi e delle risorse; i) proporre al Direttore Generale l’istitituzione delle strutture semplici dipartimentali e relativo responsabile; j) accertare, attraverso apposita modulistica, l’avvenuta effettuazione degli interventi manutentivi programmati e straordinari sulle attrezzature assegnate, al fine di supportare l’azione di responsabilità propria del Dipartimento Tecnologico; k) decidere la convocazione dell’assemblea del Dipartimento; l) fornire la collaborazione necessaria al fine di garantire il mantenimento dei requisiti per l’Accreditamento Istituzionale e l’eventuale certificazione. 2. Il regolamento dipartimentale può prevedere la partecipazione di ulteriori figure professionali. Il regolamento che ciascun Dipartimento si darà per il proprio funzionamento dovrà prevedere, tra l’altro: 9 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 a) le modalità di convocazione e di riunione del comitato di Dipartimento e le norme di regolare costituzione e funzionamento delle sedute; b) le modalità di votazione all’interno del Dipartimento; c) la regolamentazione della presenza dei soggetti esterni; d) le modalità nei rapporti con la Direzione Generale e con gli altri Dipartimenti. Ogni Regolamento dovrà essere sottoposto alla Direzione Generale per la relativa approvazione. Art. 9 Aree Dipartimentali Qualora afferiscano al Dipartimento strutture di disciplina affine, in base alle attività che necessitano di potenziamento o di una particolare organizzazione, la Direzione Generale può istituire Aree Dipartimentali al fine anche di garantire percorsi condivisi per la presa in carico globale del paziente. Il Direttore di Area Dipartimentale viene nominato dal Direttore Generale, il suo incarico ha valenza biennale ed è rinnovabile . Art. 10 Assemblea del Dipartimento L’Assemblea è composta da tutto il personale dipendente e convenzionato che presti la propria attività all’interno del Dipartimento. E’ la sede dove vengono comunicati gli indirizzi strategici, gli obiettivi aziendali e le principali decisioni e risultanze dell’attività del Dipartimento. Si riunisce almeno n. 2 volte nell’ anno solare secondo le modalità previste nel regolamento dipartimentale (anche attraverso riunioni segmentali per stabilimenti/ presidi). 10 Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008 Art. 11 Norme finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla D.G.R. n. 945 del 01.08.2008. 11