Regolamento Dipartimenti Sanitari

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Regolamento Dipartimenti Sanitari
Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008
Regolamento
Dipartimenti Sanitari
1
Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008
Indice
Articolo 1
Fonti e disciplina
pag. 3
Articolo 2
Definizione
pag. 3
Articolo 3
Composizione
pag. 4
Articolo 4
Obiettivi
pag. 4
Articolo 5
Il Direttore del Dipartimento
pag. 5
Articolo 6
Compiti e funzioni del Direttore del Dip.to
pag. 5
Articolo 7
Il Comitato di Dipartimento
pag. 7
Articolo 8
Compiti e funzioni del Comitato di Dip.to
pag. 8
Articolo 9
Aree Dipartimentali
pag. 10
Articolo 10
Assemblea del Dipartimento
pag. 10
Articolo 11
Norme finali
pag. 10
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Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008
Art. 1
Fonti e disciplina
Il presente regolamento trae fonte dalla normativa nazionale e regionale
in materia di aggregazione di attività in forma dipartimentale così come
definita dal Decreto Legislativo 502/1992, dalla Legge Regionale n. 41 del
7.12.2006, dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 8 del
28.02.2008 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 945 del
01.08.2008.
Art. 2
Definizione
a) L’organizzazione dipartimentale è il modello organizzativo di gestione
operativa che favorisce l’introduzione e l’attuazione di politiche di
governo clinico; è altresì il contesto nel quale le competenze
professionali tecniche, scientifiche ed assistenziali, adeguatamente
coordinate, costituiscono la risorsa principale per il raggiungimento
degli obiettivi assegnati. Nel suo complesso pone in essere uno dei tre
organi fondanti l’organizzazione aziendale, ovvero il Collegio di
Direzione, come prescritto dalla Legge Regionale 41/2006.
b) Il Dipartimento rappresenta una articolazione organizzativa costituita
per favorire un’azione di integrazione di Strutture omogenee, affini e
complementari, ciascuna con obiettivi specifici, concordati a livello di
Dipartimento, finalizzata ad offrire risposte integrate e
multidisciplinari ai problemi clinici degli utenti, sulla base delle risorse
disponibili, attraverso il migliore utilizzo delle stesse e l’efficienza delle
soluzioni organizzative.
c) Il Dipartimento “strutturale”, caratterizzato dall’aggregazione
organizzativa e funzionale di Strutture, assume la valenza di soggetto
negoziale nei rapporti con l’Azienda e con gli altri dipartimenti/o
macrostrutture organizzative. E’ dotato di autonomia gestionale ed è
soggetto a rendicontazione analitica.
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Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008
d) Una medesima struttura complessa (o semplice dipartimentale ) che fa
parte di un
Dipartimento, può contestualmente coordinarsi
funzionalmente, per affinità di obiettivi o esigenze cliniche con altri
Dipartimenti dell’ASL 2, secondo quanto previsto dalle deliberazioni
del Direttore Generale in materia di organizzazione ovvero afferire ad
un dipartimento interaziendale; in questo caso i direttori generali delle
Aziende interessate, ne definiscono, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge, le modalità di funzionamento.
Art. 3
Composizione
Il Dipartimento può comprendere Strutture territoriali, Strutture
ospedaliere appartenenti a presidi ospedalieri diversi.
II Dipartimento aggrega almeno quattro strutture organizzative complesse
e può comprendere, anche strutture organizzative semplici.
Art. 4
Obiettivi
Gli obiettivi dell’organizzazione dipartimentale, già fissati dalla D.G.R. n.
945 del 01.08.2008 e di seguito integrati sono:
a) in ambito organizzativo, il miglioramento continuo del coordinamento
delle attività di assistenza, ricerca e formazione, assicurando la
partecipazione dei professionisti ai processi decisionali concernenti le
linee di sviluppo strategico;
b) in ambito clinico, la promozione di azioni di prevenzione e l’adozione
di percorsi diagnostici terapeutici e riabilitativi, con particolare
attenzione agli aspetti volti a garantire appropriatezza, continuità e
misurabilità dell’outcome, sulla base di regole condivise di
comportamento assistenziale, etico e medico legale;
c) in ambito gestionale, la realizzazione di economie di scala, nel rispetto
dei vincoli di bilancio aziendali, nonché degli obiettivi negoziati, con la
responsabilizzazione dei diversi attori nella razionalizzazione della
spesa, la ricerca dell’ottimizzazione d’uso delle risorse (spazi,
attrezzature, tecnologie, personale) in particolare quelle di uso comune
alle diverse Strutture componenti il Dipartimento;
d) in ambito di gestione del rischio, la condivisione delle strategie di
orientamento al paziente, la gestione condivisa e coordinata di risorse e
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tecnologie, la responsabilizzazione dei diversi livelli operativi e
gestionali;
e) in ambito di aggiornamenti e formazione continua, l’implementazione e
il coordinamento dell’attività di studio, col fine di razionalizzare e
valorizzare le risorse professionali;
f) in ambito tecnologico, favorire l’integrazione dell’uso di tecnologie in
modo appropriato e condiviso, attraverso l’adozione di modalità
organizzative e programmatorie comuni all’interno delle
linee/programma di Health Technology Assestment promossi
dall’Azienda.
Art. 5
Il Direttore del Dipartimento
a) Ad ogni Dipartimento è preposto un Direttore, eletto secondo le
modalità previste dalla Procedura Elettorale e nominato con
provvedimento del Direttore Generale. L’incarico ha durata triennale.
b) Il Direttore di Dipartimento è un dirigente con incarico di direzione di
una delle strutture complesse del Dipartimento. Nel caso in cui, entro la
data di prima convocazione del Collegio di Direzione, il Comitato di
Dipartimento non abbia provveduto all’elezione del Direttore, questi
viene nominato, con atto motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
c) L’incarico può essere revocato dal Direttore Generale con
provvedimento motivato ai sensi dell’art. 15-ter, comma 3 del D. Lgs.
502/92 oppure su richiesta motivata, proposta dalla maggioranza
qualificata pari ai 2/3 del Comitato di Dipartimento, o in caso di
mancata convocazione del Comitato di Dipartimento per oltre quattro
mesi. Il Direttore di Dipartimento cessa da tale funzione anche in caso
di decadenza dall’incarico di responsabilità di struttra complessa
ovvero per spostamento della sua struttura complessa ad altro
dipartimento o in caso di fusione di due o più dipartimenti.
d) Il Direttore di Dipartimento viene valutato dalla Direzione Generale
alla fine dell’incarico attraverso idonea ed oggettiva procedura e
qualora la valutazione risultasse negativa non potrà essere candidato
nella prima elezione successiva al mandato.
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Art. 6
Compiti e funzioni del Direttore del Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento risponde, insieme al Collegio di Direzione,
dell’attuazione degli obiettivi regionali, nonché della corretta ed
economica gestione dell’Azienda stessa.
Il Direttore del Dipartimento ha autonomia decisionale nell’ambito delle
linee programmatiche fissate dal Direttore Generale dell’Azienda e di
quanto definito dal Comitato di Dipartimento, in particolare:
A)
1. assicura il funzionamento del Dipartimento;
2. convoca e presiede il Comitato di Dipartimento;
3. promuove le proposte del Dipartimento all’interno del Collegio di
Direzione;
4. promuove le verifiche di audit clinico e di miglioramento continuo
della qualità e di promozione della salute;
5. verifica la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi
approvati dal Comitato di Dipartimento;
6. programma con la direzione distrettuale la produzione delle cure di
assistenza primaria da erogare nelle sedi territoriali sia nel settore
ambulatoriale specialistico che nella continuità assistenziale anche
domiciliare;
7. rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione
Aziendale e per finalità divulgative;
8. ha la rappresentanza esterna, anche attraverso la struttura
aziendale preposta, del Dipartimento ;
9. provvede al monitoraggio ed alla verifica, congiuntamente al
Comitato, dell’attività del Dipartimento;
10. risponde all’amministrazione dei risultati conseguiti, anche in
ordine alla ordinaria gestione dei servizi che al Dipartimento
afferiscono;
11. garantisce la circolazione dell’ informazione all’interno del
Dipartimento e nei confronti dei soggetti esterni che con lo stesso
interagiscono;
12. è responsabile della sorveglianza del rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
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B) In collaborazione con il Comitato di Dipartimento :
1. dispone il Piano Triennale di programmazione del Dipartimento
che propone alla direzione generale;
2. mette a punto i piani di attività, i programmi e le risorse da
attribuire alle strutture organizzative del Dipartimento;
3. propone alla Direzione Aziendale le esigenze di formazione del
personale;
4. propone al Direttore Generale dell’Azienda i Responsabili delle
Strutture Semplici Dipartimentali per la nomina;
5. garantisce il mantenimento dei requisiti per l’Accreditamento
Istituzionale e l’eventuale certificazione;
6. predispone un programma di attività/iniziative di buona pratica
finalizzata al miglioramento della sicurezza dei pazienti e ne
verifica periodicamente la relativa applicazione;
7. promuove iniziative volte a favorire il lavoro di rete sul rischio
clinico;
8. redige percorsi organizzativi per la presa in carico e la continuità
assistenziale ospedale - territorio.
Il Direttore del Dipartimento riferisce al Direttore di Presidio in relazione
alla generalità e specificità delle tematiche del Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento provvede altresì a negoziare con la
Direzione Generale obiettivi e risorse ed a gestire le risorse direttamente
attribuite al Dipartimento.
Art. 7
Il Comitato di Dipartimento
A) in qualità di Collegio Elettorale è costituito da:
- Tutti i Direttori di Struttura Complessa (inclusi Direttori F.F.)
- Tutti i Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale
- N° 1 Responsabile di Struttura Semplice per ogni Struttura
Complessa (il più anziano nell’ incarico o, a parità di anzianità nell’
incarico, il più anziano anagraficamente).
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B)Il Comitato di Dipartimento è organismo collegiale, composto da :
- direttori delle strutture complesse,
- responsabili delle strutture semplici dipartimentali,
- responsabili di struttura semplice di ogni struttura complessa,
- 1 rappresentante della dirigenza sanitaria non medica da
individuare in via prioritaria tra i responsabili di struttura semplice
( il più anziano nell’ incarico o, a parità di anzianità nell’ incarico,
il più anziano anagraficamente ) in mancanza, tra i titolari di
incarico professionale ( il più anziano nell’ incarico o, a parità di
anzianità nell’ incarico, il più anziano anagraficamente) ed in
subordine in base all’anzianità di ruolo (a parità di anzianità di
ruolo, il più anziano anagraficamente)
- laddove è presente nel Dipartimento, dal coordinatore delle
professioni sanitarie del dipartimento
- da almeno 2 altri rappresentanti delle professioni sanitarie del
dipartimento
- sono componenti di diritto del Comitato i Direttori dei Presidi
ospedalieri o loro delegati ed il responsabile delle professioni
infermieristiche, tecnico sanitarie e della riabilitazione o suo
delegato
- partecipano i Centri di Responsabilità dei M.M.G. e P.L.S. ove
previsti
- il regolamento dipartimentale può prevedere la partecipazione,
senza diritto di voto, di ulteriori figure professionali
I dipartimenti possono organizzare all’interno del Comitato di
Dipartimento un Nucleo Operativo ristretto che affianca il Direttore a
seconda delle necessità organizzative e delle competenze interessate, con
scelta condivisa dallo stesso Comitato e votata a maggioranza.
Di ogni seduta del Comitato viene redatto un verbale contenente l’oggetto,
le decisioni e l’esito delle eventuali votazioni. Le proposte operative o
programmatiche di particolare rilevanza che scaturiscono dalle riunioni
del Comitato, congruenti con il piano triennale e gli obiettivi di budget,
saranno presentate dal Direttore del Dipartimento, per le vie brevi, alla
Direzione Generale per verificarne la fattibilità.
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Art. 8
Compiti e funzioni del Comitato di Dipartimento
1. Il Comitato di Dipartimento ha funzioni di indirizzo e di verifica a
carattere consultivo.
Il Comitato di Dipartimento esprime proposte organizzative e di
miglioramento della qualità e collabora al raggiungimento degli
obiettivi aziendali derivanti dal processo di budgeting.
Inoltre provvede a:
a) eleggere il Direttore di Dipartimento secondo le modalità e la
composizione previste dalla Procedura Elettorale;
b) adottare il regolamento di funzionamento del Dipartimento;
c) collaborare nella estensione del piano di programmazione
triennale attraverso la stesura di un documento sottoscritto dai
direttori di struttura complessa;
d) adottare linee guida, protocolli terapeutici e operativi;
e) definire i percorsi di cura del paziente;
f) stabilire modelli e criteri per la verifica e la valutazione di
audit clinico e di qualità;
g) proporre piani di aggiornamento e riqualificazione del
personale, secondo le esigenze formative verificate;
h) proporre l’utilizzo delle attrezzature, dei presidi e delle risorse;
i) proporre al Direttore Generale l’istitituzione delle strutture
semplici dipartimentali e relativo responsabile;
j) accertare, attraverso apposita modulistica, l’avvenuta
effettuazione degli interventi manutentivi programmati e
straordinari sulle attrezzature assegnate, al fine di supportare
l’azione di responsabilità propria del Dipartimento
Tecnologico;
k) decidere la convocazione dell’assemblea del Dipartimento;
l) fornire la collaborazione necessaria al fine di garantire il
mantenimento dei requisiti per l’Accreditamento Istituzionale e
l’eventuale certificazione.
2. Il regolamento dipartimentale può prevedere la partecipazione di
ulteriori figure professionali.
Il regolamento che ciascun Dipartimento si darà per il proprio
funzionamento dovrà prevedere, tra l’altro:
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Allegato “A” alla deliberazione D.G. n°1116 del 27.11.2008
a) le modalità di convocazione e di riunione del comitato di
Dipartimento e le norme di regolare costituzione e
funzionamento delle sedute;
b) le modalità di votazione all’interno del Dipartimento;
c) la regolamentazione della presenza dei soggetti esterni;
d) le modalità nei rapporti con la Direzione Generale e con gli
altri Dipartimenti.
Ogni Regolamento dovrà essere sottoposto alla Direzione Generale per
la relativa approvazione.
Art. 9
Aree Dipartimentali
Qualora afferiscano al Dipartimento strutture di disciplina affine, in base
alle attività che necessitano di potenziamento o di una particolare
organizzazione, la Direzione Generale può istituire Aree Dipartimentali al
fine anche di garantire percorsi condivisi per la presa in carico globale
del paziente. Il Direttore di Area Dipartimentale viene nominato dal
Direttore Generale, il suo incarico ha valenza biennale ed è rinnovabile .
Art. 10
Assemblea del Dipartimento
L’Assemblea è composta da tutto il personale dipendente e convenzionato
che presti la propria attività all’interno del Dipartimento.
E’ la sede dove vengono comunicati gli indirizzi strategici, gli obiettivi
aziendali e le principali decisioni e risultanze dell’attività del
Dipartimento.
Si riunisce almeno n. 2 volte nell’ anno solare secondo le modalità
previste nel regolamento dipartimentale (anche attraverso riunioni
segmentali per stabilimenti/ presidi).
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Art. 11
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla D.G.R.
n. 945 del 01.08.2008.
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