Codice penale 473. Contraffazione, alterazione o uso di

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Codice penale 473. Contraffazione, alterazione o uso di
Codice penale
473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti
industriali
[1] Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno
o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso
di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 2.065 1.
[2] Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli contraffatti o alterati.
[3] Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi
interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Codice penale
474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi1
[1] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio
dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o
esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
[2] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello
Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di
trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000.
[3] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Codice della proprietà industriale
127. Sanzioni penali e amministrative.
1. [Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende,
espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà
industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la
multa fino a 1.032,91 euro].
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi
dell'articolo 121- bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste
dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far
credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere
che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa
da 51,65 euro a 516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro,
anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la
relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso
del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
Legge 14 marzo 2005, n. 35
Capo I - Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati
1. Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente
finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o
per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca
amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato
da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente
finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un
milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni
provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Legge 16 marzo 2006, n. 146
9. Operazioni sotto copertura.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa
antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473,
474, 648-bis e 648-ter nonchè nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti
concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè dall'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi,
documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per
commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono
l'impiego.