regolamento del portale internet comunale
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regolamento del portale internet comunale
COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli REGOLAMENTO DEL PORTALE INTERNET COMUNALE INDICE Articolo 1 – Oggetto del regolamento e riferimenti normativi Articolo 2 – Principi generali Articolo 3 – Scopo del portale Internet Articolo 4 – Gestione del portale Internet Articolo 5 – Contenuti del portale Internet Articolo 6 – Pubblicazione degli atti Articolo 7 – Flusso documentale Articolo 8 – Controllo delle attività Articolo 9 – Costi di gestione Articolo 10 – Pubblicità Articolo 11 – Entrata in vigore ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Il portale internet del comune di Casavatore è un strumento attraverso il quale avviene l’erogazione di diversi servizi per il cittadino, amministratori e dipendenti comunali, associazioni, aziende e imprese che operano sul territorio comunale e non solo. 2. Esso è finalizzata alla diffusione di informazioni utili, a facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi erogati dal comune e stimolare l'utilizzo delle nuove tecnologie. 3. Il portale internet opera nel rispetto delle vigenti leggi in materia di: procedimenti amministrativi, sicurezza informatica, comunicazione con il cittadino, usabilità e accessibilità agli strumenti informatici, trasparenza amministrativa e pubblicità legale di cui al decreto legislativo numero 150/2009 (riforma Brunetta). 4. Il presente regolamento disciplina il flusso delle informazioni e notizie da pubblicare sul portale internet istituzionale. 5. La pubblicazione sul portale internet assume le forme di pubblicità legale prevista dalla legge in vigore. ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI 1. Nel rispetto dell’articolo 22, punto 11, del decreto legislativo numero 196/2003, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari. Prima della pubblicazione sul portale internet delle deliberazioni di consiglio e di giunta comunale e degli altri atti di utilità pubblica, pertanto il servizio che ha prodotto l’atto deve rimuovere od oscurare i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, di diffondere informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria relative a persone determinate e/o determinabili. ARTICOLO 3 SCOPO DEL PORTALE INTERNET 1. Il portale internet del comune di Casavatore ha l’indirizzo telematico istituzionale www.comune.casavatore.na.it e persegue i seguenti scopi: · offrire informazioni sull’attività amministrativa del comune nel suo complesso; · favorire la diffusione dell'accesso agli strumenti telematici più avanzati; · offrire nuove opportunità di dialogo diretto con l'amministrazione civica; · acquisire pareri, proposte e suggerimenti da parte dei cittadini in merito alla fruizione dei servizi comunali; · permettere agli amministratori comunali di consultare documenti ed interagire con gli uffici senza necessariamente recarsi in municipio; · offrire una serie di servizi on-line ai cittadini, alle associazioni, alle aziende e alle imprese. ARTICOLO 4 GESTIONE DEL PORTALE INTERNET 1. Il gestore (webmaster) del portale Internet è individuato nel responsabile del servizio Informatico dell’ente, che ne assume la direzione tecnica, mentre il responsabile del servizio Informazione istituzionale ne assume la direzione informativo-giornalistica. 2. Entrambi costituiscono il nucleo principale dell’ufficio internet e della redazione web comunale. 3. Il webmaster si occupa, annualmente, anche delle formalità relative al mantenimento del nome a dominio, (pagamento delle tasse), al pagamento dello spazio fisico qualora venga ospitato su server esterno e del servizio di e-mail istituzionali. Inoltre, di concerto con i responsabili di area dell’ente, individua tra i funzionari dei singoli servizi o uffici le figure da abilitare (soggetti abilitati) alla pubblicazione dei contenuti tramite procedura cui accedere mediante autenticazione in apposita area intranet del portale messa a disposizione dal webmaster. 4. Il webmaster, infine, dovrà assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma informatica del portale e, in concerto con il referente dell’informazione istituzionale, la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi alla pubblica amministrazione e alle nuove tecnologie messe a disposizione dal progresso tecnologico per la corretta gestione dei contenuti del portale stesso ARTICOLO 5 CONTENUTI DEL PORTALE INTERNET 1. Il portale Internet del comune consente di valorizzare il patrimonio informativo dell’Ente e di realizzare forme di cooperazione tra uffici, improntate all’obiettivo della trasparenza, della semplificazione e velocizzazione dell’attività amministrativa. 2. Tutti gli uffici hanno l’obbligo, per gli atti ed i documenti relativi a procedimenti e/o iniziative che hanno rilevanza pubblica, di procedere tempestivamente, entro e non oltre i tempi previsti dai vari regolamenti, alla loro pubblicazione sul portale internet istituzionale. 3. Sul portale comunale vengono pubblicate anche tutte le notizie, documenti, eventi ed ogni altra informazione che i responsabili di area ritengono utili inserire. 4. In generale, i contenuti pubblicati sul portale Internet devono rispettare regole di conformità al carattere di pubblica utilità, di finalità civica e di interesse collettivo, tenendo conto delle prescrizioni fornite dai regolamenti comunali in materia. 5. In particolare le pubblicazioni sul portale internet: · non possono essere usate per scopi commerciali, pubblicitari e propagandistici a scopo di lucro; · non possono violare la riservatezza dei cittadini; · non possono tendere al trasferimento non autorizzato di informazioni e software; · non devono violare le norme sul copyright. 6. I contenuti pubblicati sul portale internet si classificano, fondamentalmente, in due macrocategorie: · contenuti statici, ovvero contenuti che non subiscono aggiornamenti frequenti e che sono pubblicati a cura del webmaster. · contenuti dinamici, ovvero contenuti aggiornati frequentemente e che sono pubblicati a cura del webmaster e/o dei soggetti a ciò abilitati. 7. La responsabilità dei contenuti pubblicati, ovvero della mancata pubblicazione, è in capo ai responsabili di area cui fanno riferimento i soggetti abilitati. 8. I contenuti, con pubblicazione tramite il webmaster, devono essere trasmessi allo stesso a mezzo email con allegato in formato elettronico, ovvero su supporto informatico (floppy disk, penna usb, cartella di transito, posta elettronica), o inviati attraverso la rete intranet (cartella di transito) almeno 24 ore prima della pubblicazione. 9. La responsabilità dei contenuti pubblicati tramite il webmaster è in capo al mittente o al fornitore del supporto informatico. ARTICOLO 6 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 1. L’Amministrazione comunale, fermo restando le disposizioni a tutela della privacy, rende noti, integralmente,sul proprio portale internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio comunale, le ordinanze sindacali, dirigenziali e dei responsabili di area, le determinazioni dirigenziali. Ai fini della pubblicità e sull’albo pretorio on live ai fini della pubblicità legale. 2. Tramite il portale internet sono resi noti i bandi di gara, gli avvisi pubblici nonché tutti gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedano tale forma di pubblicità legale. 3. Al fine di garantire il diritto all’oblio, atti e documenti che contengano dati personali dovranno essere mantenuti sul portale internet per un termine massimo di 60 (sessanta) giorni; nel caso di dati personali contenuti in deliberazioni/determinazioni essi saranno mantenuti fino alla scadenza dell’avvenuta pubblicazione degli atti. ARTICOLO 7 FLUSSO DOCUMENTALE 1. In attesa dell’estensione a regime del sistema di redazione digitale degli atti attraverso lo strumento della piattaforma tecnologica esistente, tutte le aree che predispongono i documenti da inserire sul portale consegnano, tempestivamente, all’ufficio interessato, la versione digitale (su floppy disk, penna usb, cartella di transito, posta elettronica). 2. L’ufficio internet come indicato all’art 4 cocomma2 registra e conserva, anche informaticamente, tutti i documenti al fine di realizzare una banca-dati digitale degli stessi, distinti per categoria. 3. Sono esclusi dai documenti anzidetti, quelli rientranti nell’albo pretorio on-line, già oggetti di apposita regolamentazione. ARTICOLO 8 CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 1. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento è di competenza dei responsabili delle aree, del segretario generale e del sindaco. ARTICOLO 9 COSTI DI GESTIONE 1. Gli adempimenti relativi alle tasse annuali per il mantenimento del nome a dominio, dello spazio disco su server interno e/o esterno e del servizio di e-mail istituzionali sono previsti nel piano esecutivo di gestione dell’area competente. ARTICOLO 10 PUBBLICITA’ 1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data idonea pubblicità. ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione.