I RISCHI FISCALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 11-02
Transcript
I RISCHI FISCALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 11-02
I rischi fiscali della globalizzazione 23 febbraio 2011 1 di 1 31 NOVEMBRE 2010 IMPRESE “GLOBALIZZATE” E RELATIVE PROBLEMATICHE TIPO DI IMPRESA POSSIBILI PROBLEMATICHE Scambia beni e servizi con soggetti esteri, ferma restando la produzione in Italia; •Obblighi di ritenute in caso di pagamento di royalties, interessi o noleggi di attrezzature •Obblighi di comunicazione delle operazione intercorse con soggetti domiciliati in paradisi fiscali; •Oneri probatori e dichiarativi nel caso di acquisto di beni e servizi da soggetti domiciliati in paradisi fiscali; Produce direttamente beni e servizi all’estero; Ha rapporti societari (di controllo, collegamento ecc…) con soggetti esteri. •Verifica obbligo di istituire una stabile organizzazione •Trattamento fiscale del personale distaccato all’estero •Verifica dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) •Verifica della normativa CFC in caso di società controllate domiciliate in paradisi fiscali o in Stati aventi comunque un regime fiscale agevolato •Verifica del regime fiscale dei dividendi e degli interessi corrisposti o ricevuti •Verifica dell’eventuale “esterovestizione” della società estera o che non sia rilevabile una stabile organizzazione in Italia • COMPLESSITA’ FISCALI • Le complessità di fiscalità internazionale derivano da due motivi: – Il conseguimento di redditi all’estero e l’erogazione di redditi a soggetti non residenti – Norme di contrasto all’evasione ed elusione fiscale internazionale Il conseguimento di redditi all’estero e l’erogazione di redditi a soggetti non residenti PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE I PRINCIPI DI TASSAZIONE • Tassazione dei residenti per i redditi ovunque conseguiti • Tassazione dei NON residenti per i redditi conseguiti nel territorio dello Stato TASSAZIONE GLOBALE E TASSAZIONE TERRITORIALE Per i redditi ovunque conseguiti Per i redditi conseguiti in Italia Per i redditi conseguiti in Germania Per i redditi ovunque conseguiti L’italiano che consegue redditi in Germania pagherà le imposte sia in Germania che in Italia Il tedesco che consegue redditi in Italia pagherà le imposte sia in Italia che in Germania IL DIRITTO INTERNAZIONALE • Se dovessero applicarsi le norme interne di ciascuno Stato, un soggetto che consegue redditi all’estero verrebbe assoggettato a doppia imposizione. • Per evitare ciò, gli Stati stipulano delle Convenzioni contro le doppie imposizioni secondo il modello OCSE • Le disposizioni delle convenzioni prevalgono rispetto alle norme interne degli Stati che le hanno firmate LE CONVENZIONI OCSE Determinano in particolare: • Dove sono residenti i soggetti; • Dove si considerano prodotti i redditi • In caso di redditi prodotti all’estero, quale è la misura massima di tassazione nello Stato in cui sono prodotti i redditi • I sistemi per evitare le doppie imposizioni Esempio: cittadino italiano, riceve da soggetto UK compensi per dei diritti d’autore e lavora in un cantiere in Germania percependo il reddito da un’impresa tedesca Dove è residente? E’ residente in Italia e qui paga quindi le imposte per i redditi ovunque conseguiti Dove sono prodotti i suoi redditi? I redditi di lavoro dipendente sono prodotti in Germania, e qui tassati. I redditi della royalty sono prodotti in UK e qui tassati. Quanto sono tassati? La Germania tassa il reddito di lavoro analogamente a come tasserebbe un tedesco. UK non può tassare più dell’8% la royalty. Chi gliela eroga effettua in genere una ritenuta Come evitare la doppia imposizione? Il cittadino italiano fa la dichiarazione in Italia dichiarando sia il reddito tedesco che quello di UK. Determina le imposte dovute e da queste sottrae quanto ha già pagato all’estero LE CONVENZIONI OCSE ESEMPIO SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE • I redditi che un residente in Italia percepisce per attività prestata in Italia sono imponibili soltanto in Italia • I redditi che un residente in Italia percepisce per attività prestata in Germania sono imponibili in Italia Mancando la parola “soltanto”, significa che se la normativa interna tedesca prevede che tali redditi siano imponibili in Germania, possono essere qui tassati, e lo Stato italiano deve concedere poi il credito di imposta CREDITO DI IMPOSTA REDDITO TASSABILE IN GERMANIA 100 IMPOSTE TEDESCHE: 15 REDDITO PRODOTTO IN ITALIA 0 REDDITO PRODOTTO IN GERMANIA 100 REDDITO TOTALE 100 IRES TOTALE 27,5 CREDITO DI IMPOSTA 15 IMPOSTE DA VERSARE 12,5 REALIZZANDO REDDITI ALL’ESTERO, CONSERVANDO LA RESIDENZA IN ITALIA, NON SI USUFRUISCE DELLA EVENTUALE MINORE TASSAZIONE IN QUELLO STATO CONCEDENDO IL CREDITO DI IMPOSTA, L’ITALIA RIDUCE LE IMPOSTE INCASSATE A FAVORE DELLA GERMANIA LA TASSAZIONE DEI NON RESIDENTI NELLE CONVENZIONI TIPO DI REDDITO CRITERIO MODALITA’ DI TASSAZIONE Immobiliari Dove si trova l’immobile Dichiarazione Di impresa Stabile organizzazione Dichiarazione Di lavoro autonomo Stabile organizzazione Ritenuta/dichiarazione Dividendi Residenza erogante Ritenuta Interessi Residenza erogante Ritenuta Royalties Residenza erogante Ritenuta Lavoro subordinato Luogo di svolgimento Ritenuta/dichiarazione Artisti e sportivi Luogo di svolgimento Ritenuta/dichiarazione IMPLICAZIONI PRATICHE PER L’IMPRESA ITALIANA Possiede immobili all’estero Deve assolvere le imposte estere (presumibilmente presentando dichiarazione) Esercita attività di impresa all’estero per il tramite di una stabile organizzazione Deve assolvere le imposte estere presentando dichiarazione Riceve interessi, dividendi e royalties Deve assolvere le imposte estere (presumibilmente subendo una ritenuta) Paga interessi, dividendi, royalties Effettua una ritenuta Paga compensi per lavoro autonomo prestato in Italia (tramite Effettua una ritenuta una stabile organizzazione) Paga dipendenti, artisti e sportivi per attività svolta in Italia Effettua una ritenuta L’ELUSIONE FISCALE INTERNAZIONALE L’ELUSIONE FISCALE INTERNAZIONALE Utilizzo dei paradisi fiscali Transfer pricing CFC Esterovestizione Si creano costi deducibili per l’impresa italiana che non vengono tassati nei P.F. All’interno del gruppo, si sposta materia imponibile nello Stato a più bassa tassazione con prezzi di trasferimento Si creano società controllate in Stati a fiscalità privilegiata che gestiscono le fasi più redditizie dell’impresa Si sposta, per lo meno formalmente, la residenza fiscale all’estero I “PARADISI FISCALI” • Definiti comunemente soggetti “black list”, il legislatore li ha individuati in 3 liste: 1. DM 4/5/99 cambio di residenza delle persone fisiche 2. DM 21/1/2001 disciplina CFC 3. DM 23/1/2002 indeducibilità costi • • 1 e 2, congiuntamente, si utilizzano per la comunicazione black list 2 e 3 contengono Stati che sono considerati black list limitatamente a determinati soggetti e Stati che sono considerati black list con esclusione di determinati soggetti • Alderney (Aurigny) - Guatemala • Niue • Andorra • Guernsey • Nuova Caledonia • Angola ** - Herm (Isole del Canale) • Oman • Anguilla • Hong Kong • Panama • Antigua ** • Isola di Man • Polinesia Francese • Antille Olandesi • Isole Cayman • Portorico ** • Aruba • Isole Cook • Principato di Monaco * • Bahamas • Isole Marshall • San Marino • Bahrein (Dawlat al-Bahrain); * - Isole Turk e Caicos • Saint Kitts e Nevis • Barbados • Isole Vergini Britanniche • Saint Lucia - Barbuda • Isole Vergini statunitensi • Saint Vincent e Grenadine • Belize • Jersey • Salomone • Bermuda • Kiribati (ex Isole Gilbert) • Samoa • Brunei (Negara Brunei Darussalam) • Kenia ** • Sant’Elena • Cipro • Libano • Sark (Sercq) • Corea del Sud ** • Liberia • Seicelles • Costa Rica ** • Liechtenstein • Singapore • Dominica ** • Lussemburgo ** • Svizzera ** • Emirati Arabi Uniti * • Macao Taiwan (Chunghua MinKuo); • Ecuador ** • Malaysia • Tonga • Filippine • Maldive (Divehi) • Tuvalu • Giamaica ** • Malta ** • Uruguay ** - Gibilterra • Maurizio (Republic of Mauritius) ** • Vanuatu • Gibuti • Monserrat • Grenada • Nauru Tutti gli Stati elencati Obbligo di comunicazione black list Stati in Grassetto Indeducibilità dei costi Stati sottolineati Regime CFC Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più black list dal 27/7/2010 * Disciplina applicabile con esclusione di determinati soggetti ** Disciplina applicabile limitatamente a determinati soggetti ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE ITALIANE TIPO DI IMPRESA POSSIBILI PROBLEMATICHE - Obblighi di ritenute in caso di pagamento di royalties, interessi, noleggi di attrezzature o compensi di lavoro autonomo Scambia beni e servizi con soggetti esteri, ferma restando la produzione in Italia; Produce direttamente beni e servizi all’estero; Ha rapporti societari (di controllo, collegamento ecc…) con soggetti esteri. - Obblighi di comunicazione delle operazione intercorse con soggetti domiciliati in paradisi fiscali; - Oneri probatori e dichiarativi nel caso di acquisto di beni e servizi da soggetti domiciliati in paradisi fiscali; - Verifica obbligo di istituire una stabile organizzazione - Trattamento fiscale del personale estero e distaccato all’estero • - Verifica dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) - Verifica della normativa CFC in caso di società controllate domiciliate in paradisi fiscali o in Stati aventi comunque un regime fiscale agevolato - Verifica dell’eventuale “esterovestizione” della società estera o che non sia rilevabile una stabile organizzazione in Italia - Verifica del regime fiscale dei dividendi e degli interessi corrisposti o ricevuti ARGOMENTI TRATTATI • • • • • • • • • • Ritenute per pagamento interessi Ritenute su pagamento royalties Ritenute su pagamenti noleggi attrezzature Ritenute per pagamento compensi lavoro autonomo Deducibilità dei costi black list Il personale distaccato all’estero La stabile organizzazione L’esterovestizione La disciplina CFC Il transfer pricing