I RISCHI FISCALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 11-02

Transcript

I RISCHI FISCALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 11-02
I rischi fiscali della
globalizzazione
23 febbraio 2011
1 di 1
31 NOVEMBRE 2010
IMPRESE “GLOBALIZZATE” E RELATIVE PROBLEMATICHE
TIPO DI IMPRESA
POSSIBILI PROBLEMATICHE
Scambia beni e servizi con
soggetti esteri, ferma
restando la produzione in
Italia;
•Obblighi di ritenute in caso di pagamento di royalties, interessi o
noleggi di attrezzature
•Obblighi di comunicazione delle operazione intercorse con
soggetti domiciliati in paradisi fiscali;
•Oneri probatori e dichiarativi nel caso di acquisto di beni e
servizi da soggetti domiciliati in paradisi fiscali;
Produce direttamente beni e
servizi all’estero;
Ha rapporti societari (di
controllo, collegamento
ecc…) con soggetti esteri.
•Verifica obbligo di istituire una stabile organizzazione
•Trattamento fiscale del personale distaccato all’estero
•Verifica dei prezzi di trasferimento (transfer pricing)
•Verifica della normativa CFC in caso di società controllate
domiciliate in paradisi fiscali o in Stati aventi comunque un
regime fiscale agevolato
•Verifica del regime fiscale dei dividendi e degli interessi
corrisposti o ricevuti
•Verifica dell’eventuale “esterovestizione” della società estera o
che non sia rilevabile una stabile organizzazione in Italia
•
COMPLESSITA’ FISCALI
• Le complessità di fiscalità internazionale
derivano da due motivi:
– Il conseguimento di redditi all’estero e
l’erogazione di redditi a soggetti non residenti
– Norme di contrasto all’evasione ed elusione
fiscale internazionale
Il conseguimento di redditi
all’estero e l’erogazione di
redditi a soggetti non
residenti
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
I PRINCIPI DI TASSAZIONE
• Tassazione dei residenti per i redditi
ovunque conseguiti
• Tassazione dei NON residenti per i redditi
conseguiti nel territorio dello Stato
TASSAZIONE GLOBALE E TASSAZIONE TERRITORIALE
Per i redditi ovunque conseguiti
Per i redditi conseguiti in Italia
Per i redditi conseguiti in Germania
Per i redditi ovunque conseguiti
L’italiano che consegue redditi in Germania pagherà le imposte sia in Germania che in
Italia
Il tedesco che consegue redditi in Italia pagherà le imposte sia in Italia che in Germania
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
• Se dovessero applicarsi le norme interne di
ciascuno Stato, un soggetto che consegue
redditi all’estero verrebbe assoggettato a doppia
imposizione.
• Per evitare ciò, gli Stati stipulano delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni
secondo il modello OCSE
• Le disposizioni delle convenzioni prevalgono
rispetto alle norme interne degli Stati che le
hanno firmate
LE CONVENZIONI OCSE
Determinano in particolare:
• Dove sono residenti i soggetti;
• Dove si considerano prodotti i redditi
• In caso di redditi prodotti all’estero, quale
è la misura massima di tassazione nello
Stato in cui sono prodotti i redditi
• I sistemi per evitare le doppie imposizioni
Esempio: cittadino italiano, riceve da soggetto UK compensi per dei diritti d’autore e
lavora in un cantiere in Germania percependo il reddito da un’impresa tedesca
Dove è residente?
E’ residente in Italia e qui paga quindi le imposte per i redditi
ovunque conseguiti
Dove sono prodotti i
suoi redditi?
I redditi di lavoro dipendente sono prodotti in Germania, e qui
tassati. I redditi della royalty sono prodotti in UK e qui tassati.
Quanto sono
tassati?
La Germania tassa il reddito di lavoro analogamente a come
tasserebbe un tedesco. UK non può tassare più dell’8% la
royalty. Chi gliela eroga effettua in genere una ritenuta
Come evitare
la doppia
imposizione?
Il cittadino italiano fa la dichiarazione in Italia dichiarando sia il
reddito tedesco che quello di UK. Determina le imposte dovute e
da queste sottrae quanto ha già pagato all’estero
LE CONVENZIONI OCSE
ESEMPIO SUI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
• I redditi che un residente in Italia
percepisce per attività prestata in Italia
sono imponibili soltanto in Italia
• I redditi che un residente in Italia
percepisce per attività prestata in
Germania sono imponibili in Italia
Mancando la parola “soltanto”, significa che se la normativa interna tedesca prevede
che tali redditi siano imponibili in Germania, possono essere qui tassati, e lo Stato
italiano deve concedere poi il credito di imposta
CREDITO DI IMPOSTA
REDDITO TASSABILE IN GERMANIA 100
IMPOSTE TEDESCHE: 15
REDDITO PRODOTTO IN ITALIA 0
REDDITO PRODOTTO IN GERMANIA 100
REDDITO TOTALE 100
IRES TOTALE 27,5
CREDITO DI IMPOSTA 15
IMPOSTE DA VERSARE 12,5
REALIZZANDO
REDDITI
ALL’ESTERO,
CONSERVANDO LA
RESIDENZA IN
ITALIA, NON SI
USUFRUISCE
DELLA EVENTUALE
MINORE
TASSAZIONE IN
QUELLO STATO
CONCEDENDO IL CREDITO DI
IMPOSTA, L’ITALIA RIDUCE LE
IMPOSTE INCASSATE A
FAVORE DELLA GERMANIA
LA TASSAZIONE DEI NON
RESIDENTI NELLE CONVENZIONI
TIPO DI REDDITO
CRITERIO
MODALITA’ DI
TASSAZIONE
Immobiliari
Dove si trova l’immobile Dichiarazione
Di impresa
Stabile organizzazione
Dichiarazione
Di lavoro autonomo
Stabile organizzazione
Ritenuta/dichiarazione
Dividendi
Residenza erogante
Ritenuta
Interessi
Residenza erogante
Ritenuta
Royalties
Residenza erogante
Ritenuta
Lavoro subordinato
Luogo di svolgimento
Ritenuta/dichiarazione
Artisti e sportivi
Luogo di svolgimento
Ritenuta/dichiarazione
IMPLICAZIONI PRATICHE PER
L’IMPRESA ITALIANA
Possiede immobili all’estero
Deve assolvere le imposte estere
(presumibilmente presentando
dichiarazione)
Esercita attività di impresa
all’estero per il tramite di una
stabile organizzazione
Deve assolvere le imposte estere
presentando dichiarazione
Riceve interessi, dividendi e
royalties
Deve assolvere le imposte estere
(presumibilmente subendo una
ritenuta)
Paga interessi, dividendi, royalties
Effettua una ritenuta
Paga compensi per lavoro
autonomo prestato in Italia (tramite Effettua una ritenuta
una stabile organizzazione)
Paga dipendenti, artisti e sportivi
per attività svolta in Italia
Effettua una ritenuta
L’ELUSIONE FISCALE
INTERNAZIONALE
L’ELUSIONE FISCALE
INTERNAZIONALE
Utilizzo dei
paradisi fiscali
Transfer pricing
CFC
Esterovestizione
Si creano costi deducibili per l’impresa
italiana che non vengono tassati nei
P.F.
All’interno del gruppo, si sposta materia
imponibile nello Stato a più bassa
tassazione con prezzi di trasferimento
Si creano società controllate in Stati a
fiscalità privilegiata che gestiscono le
fasi più redditizie dell’impresa
Si sposta, per lo meno formalmente, la
residenza fiscale all’estero
I “PARADISI FISCALI”
•
Definiti comunemente soggetti “black list”, il
legislatore li ha individuati in 3 liste:
1. DM 4/5/99 cambio di residenza delle persone
fisiche
2. DM 21/1/2001 disciplina CFC
3. DM 23/1/2002 indeducibilità costi
•
•
1 e 2, congiuntamente, si utilizzano per la
comunicazione black list
2 e 3 contengono Stati che sono considerati
black list limitatamente a determinati soggetti e
Stati che sono considerati black list con
esclusione di determinati soggetti
• Alderney (Aurigny)
- Guatemala
• Niue
• Andorra
• Guernsey
• Nuova Caledonia
• Angola **
- Herm (Isole del Canale)
• Oman
• Anguilla
• Hong Kong
• Panama
• Antigua **
• Isola di Man
• Polinesia Francese
• Antille Olandesi
• Isole Cayman
• Portorico **
• Aruba
• Isole Cook
• Principato di Monaco *
• Bahamas
• Isole Marshall
• San Marino
• Bahrein (Dawlat al-Bahrain); *
- Isole Turk e Caicos
• Saint Kitts e Nevis
• Barbados
• Isole Vergini Britanniche
• Saint Lucia
- Barbuda
• Isole Vergini statunitensi
• Saint Vincent e Grenadine
• Belize
• Jersey
• Salomone
• Bermuda
• Kiribati (ex Isole Gilbert)
• Samoa
• Brunei (Negara Brunei Darussalam)
• Kenia **
• Sant’Elena
• Cipro
• Libano
• Sark (Sercq)
• Corea del Sud **
• Liberia
• Seicelles
• Costa Rica **
• Liechtenstein
• Singapore
• Dominica **
• Lussemburgo **
• Svizzera **
• Emirati Arabi Uniti *
• Macao
Taiwan (Chunghua MinKuo);
• Ecuador **
• Malaysia
• Tonga
• Filippine
• Maldive (Divehi)
• Tuvalu
• Giamaica **
• Malta **
• Uruguay **
- Gibilterra
• Maurizio (Republic of Mauritius) **
• Vanuatu
• Gibuti
• Monserrat
• Grenada
• Nauru
Tutti gli Stati elencati Obbligo di comunicazione black list Stati
in Grassetto Indeducibilità dei costi
Stati sottolineati Regime CFC
Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più black list dal 27/7/2010
* Disciplina applicabile con esclusione di determinati soggetti
** Disciplina applicabile limitatamente a determinati soggetti
ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE ITALIANE
TIPO DI IMPRESA
POSSIBILI PROBLEMATICHE
- Obblighi di ritenute in caso di pagamento di royalties,
interessi, noleggi di attrezzature o compensi di lavoro autonomo
Scambia beni e servizi con
soggetti esteri, ferma
restando la produzione in
Italia;
Produce direttamente beni e
servizi all’estero;
Ha rapporti societari (di
controllo, collegamento
ecc…) con soggetti esteri.
- Obblighi di comunicazione delle operazione
intercorse con soggetti domiciliati in paradisi fiscali;
- Oneri probatori e dichiarativi nel caso di acquisto di
beni e servizi da soggetti domiciliati in paradisi fiscali;
- Verifica obbligo di istituire una stabile organizzazione
- Trattamento fiscale del personale estero e distaccato all’estero
•
- Verifica dei prezzi di trasferimento (transfer pricing)
- Verifica della normativa CFC in caso di società controllate
domiciliate in paradisi fiscali o in Stati aventi comunque un
regime fiscale agevolato
- Verifica dell’eventuale “esterovestizione” della
società estera o che non sia rilevabile una stabile
organizzazione in Italia
- Verifica del regime fiscale dei dividendi e degli interessi
corrisposti o ricevuti
ARGOMENTI TRATTATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ritenute per pagamento interessi
Ritenute su pagamento royalties
Ritenute su pagamenti noleggi attrezzature
Ritenute per pagamento compensi lavoro autonomo
Deducibilità dei costi black list
Il personale distaccato all’estero
La stabile organizzazione
L’esterovestizione
La disciplina CFC
Il transfer pricing