Descrizione della procedura di selezione

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Descrizione della procedura di selezione
Descrizione della procedura di selezione
Promozione di progetti
Agosto 2011
Premessa
Il Fondo nazionale svizzero
Il Fondo nazionale svizzero (FNS) è la più importante istituzione svizzera per la
promozione della ricerca scientifica. Venne fondato nel 1952 come fondazione di diritto
privato e su incarico della Confederazione sostiene da allora tutte le discipline
scientifiche. Il FNS si focalizza principalmente sulla ricerca di base che può talvolta
essere orientata alla pratica.
Per adempiere all’incarico della promozione della ricerca, il FNS dispone di vari
strumenti di promozione nell’ambito dei quali i ricercatori e le ricercatrici presentano
delle domande richiedendo un finanziamento per le loro attività di ricerca. Attraverso
gli strumenti di promozione il FNS finanzia
•
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•
•
progetti
carriere
programmi
infrastrutture
comunicazione scientifica
Promozione di progetti
La promozione di progetti rappresenta lo strumento principale del FNS. I ricercatori e
le ricercatrici attive in Svizzera possono presentare una domanda entro il 1° aprile e il
1° ottobre di ogni anno per ottenere finanziamenti per costi di ricerca diretti
nell’ambito di un progetto di ricerca su un tema di loro scelta. Il Consiglio nazionale
della ricerca valuta le domande avvalendosi della collaborazione di esperte ed esperti
esterni in genere attivi al di fuori della Svizzera; l’attribuzione dei sussidi avviene
secondo il principio della concorrenza. Lo svolgimento della procedura di selezione,
dalla presentazione della domanda, alle fasi di valutazione fino alla decisione e relativa
comunicazione costituisce il compito principale del FNS.
Documentazione in merito alla promozione di progetti
La documentazione in merito alla promozione di progetti comprende:
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•
•
•
la descrizione della procedura di selezione (valutazione e decisione)
le linee guida per richiedenti che forniscono le indicazioni per la preparazione e la
presentazione della domanda
le linee guida per esperte-i (esperte-i esterne-i e referenti) che descrive
esaustivamente i principi e criteri della procedura di valutazione
il Regolamento dei sussidi del FNS che descrive le basi giuridiche per le decisioni
del FNS
Questi documenti sono disponibili sul sito del FNS (www.snf.ch) o accessibili tramite il
portale mySNF (www.mysnf.ch) usato sia dai/dalle richiedenti che dalle esperte e dagli
esperti. Le linee guida si basano sul Regolamento dei sussidi e sul Regolamento di
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organizzazione del Consiglio nazionale della ricerca. Non hanno tuttavia valore
giuridico e non sostituiscono i regolamenti citati. A seconda dello strumento di
promozione la procedura di selezione può deviare lievemente rispetto a quanto
descritto nelle linee guida.
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Indice
Premessa
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1. Promozione di progetti
1.1
1.2
1.3
Caratteristiche principali
Principi
Svolgimento della procedura di selezione e comunicazione
2. Presentazione della domanda e procedura amministrativa
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
Presentazione della domanda da parte dei ricercatori
e delle ricercatrici
Verifica delle domande da parte del Segretariato del FNS
Verifica delle condizioni formali
Verifica delle condizioni personali dei/delle richiedenti
Verifica dell’integrità scientifica
Contatto dei/delle richiedenti con il Segretariato del FNS
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
3. Valutazione delle domande
8
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
8
8
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12
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Attori e loro ruoli
Esperte-i esterne-i
Esperte-i interne-i: relatori e relatrici
Organi
Selezione di esperte-i e di membri degli organi
Conflitti di interesse – parzialità e ricusazione
Valutazione esterna
Svolgimento
Criteri e valutazione
Valutazione esterna in caso di nuova presentazione della domanda
Documenti
Valutazione interna e classificazione
Svolgimento, criteri e valutazione
Documenti
4. Decisione e comunicazione
14
4.1
4.2
4.3
4.4
14
15
15
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Consultazione dell’organo competente e decisione provvisoria
Decisione definitiva
Comunicazione della decisione definitiva ai/alle richiedenti
Possibilità di ricorso per i/le richiedenti
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1.
Promozione di progetti
1.1
Caratteristiche principali
La promozione di progetti costituisce lo strumento principale del FNS. Ogni anno
vengono presentate ca. 2500 domande ripartite su due scadenze, il 1° di aprile e il 1° di
ottobre. Possono partecipare i ricercatori e le ricercatrici attive in Svizzera e i
ricercatori e le ricercatrici attive presso determinate istituzioni di ricerca svizzere
all’estero
La promozione di progetti è aperta a tutte le tematiche e discipline, i progetti possono
spaziare dalla pura ricerca di base alla ricerca orientata alla pratica. I ricercatori e le
ricercatrici definiscono il loro progetto di ricerca e richiedono al FNS finanziamenti per
costi di ricerca diretti (salari dei collaboratori e delle collaboratrici, costi per materiale
e per viaggi, ecc.). Le domande vanno presentate in forma elettronica tramite il portale
mySNF.
Le domande vengono valutate dal Consiglio nazionale della ricerca del FNS secondo
criteri ben definiti il quale si avvale della collaborazione di esperte ed esperti esterni.
L’attribuzione dei sussidi avviene secondo il principio della competizione. Il
trattamento di una domanda dura in genere sei mesi.
1.2
Principi
Le domande vengono valutate secondo i criteri descritti nel Regolamento dei sussidi:



prestazioni scientifiche e competenze specifiche del/della richiedente
rilevanza scientifica, originalità e attualità del progetto proposto nonché rilevanza
al di fuori della scienza (broader impact; questo criterio viene adottato
esclusivamente nell’ambito della ricerca orientata alla pratica)
pertinenza e fattibilità del progetto proposto
I principi seguenti definiscono le regole e la prassi della valutazione e della decisione:





Eccellenza attraverso la competizione: i progetti approvati si basano su
domande di elevata qualità da parte di richiedenti che vantano prestazioni
scientifiche eccellenti. Si distinguono per qualità rispetto alle domande
appartenenti alla stessa disciplina.
Equità e pari opportunità: i criteri definiti sono oggettivi, il FNS tratta i/le
richiedenti equamente indipendentemente da caratteristiche personali.
Trasparenza: le decisioni del FNS traggono fondamento da procedure e regole
chiaramente definite. I ricercatori e le ricercatrici ricevono informazioni utili e
complete riguardo valutazione e decisione in merito alle loro domande.
Integrità: il FNS prende decisioni nel rispetto di standard etici nazionali e
internazionali e pretende lo stesso dai/dalle richiedenti.
Confidenzialità: tutti i dati, informazioni e documenti trasmessi dai/dalle
richiedenti al FNS vengono trattati in misura strettamente confidenziale.
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1.3
Svolgimento della procedura di selezione e comunicazione
La procedura di selezione nell’ambito della promozione di progetti avviene in tre fasi
consecutive:
•
•
•
Presentazione della domanda e procedura amministrativa: il Segretariato del
FNS riceve le domande dei ricercatori e delle ricercatrici tramite il portale mySNF.
Verifica in seguito se vengono soddisfatte le condizioni per la presentazione di
domande e informa i/le richiedenti sull’esito della verifica.
Valutazione: la valutazione avviene in due fasi. Durante la prima fase le domande
vengono valutate da esperte ed esperti esterni mentre nella seconda vengono
valutate da membri del Consiglio nazionale della ricerca sulla base della
valutazione esistente. La valutazione viene in seguito trasmessa all’organo
specializzato competente.
Decisione: l’organo specializzato competente del Consiglio della ricerca discute
delle domande e per ognuna di esse formula una decisione preliminare. La
presidenza del Consiglio della ricerca verifica infine la correttezza della procedura,
il rispetto del budget nonché il rispetto delle condizioni quadro e ratifica se del caso
la decisione provvisoria.
La decisione definitiva viene comunicata ai/alle richiedenti attraverso il Segretariato
del FNS e motivata adeguatamente in caso di rifiuto.
2.
Presentazione della domanda e procedura
amministrativa
2.1
Presentazione della domanda da parte dei ricercatori e delle
ricercatrici
Le domande vanno presentate entro due scadenze annuali, il 1° aprile e il 1° ottobre. Le
domande presentate tra queste due date verranno prese in considerazione per la
scadenza successiva.
Le domande nell’ambito della promozione di progetti vanno presentate in forma
elettronica tramite il portale mySNF. A tale proposito i/le richiedenti devono
tempestivamente inoltrare domanda per un conto utente al FNS. Su mySNF è possibile
immettere tutti i dati amministrativi e finanziari direttamente nell’apposita maschera.
CV, lista delle pubblicazioni e piano di ricerca vanno caricati sotto forma di documento
PDF. Le linee guida per richiedenti e la guida per l’immissione di dati su mySNF
forniscono ulteriori dettagli sulla forma e il contenuto che devono assumere i
documenti.
Durante la fase di preparazione della domanda i/le richiedenti devono prendere le
seguenti decisioni che potrebbero avere ripercussioni sullo svolgimento della
procedura di selezione:

Lingua della domanda: nell’ambito della promozione di progetti le domande vanno
formulate in lingua inglese tranne in alcuni settori delle scienze umane e sociali.
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



Per le discipline in cui non è obbligatorio l’uso della lingua inglese i/le richiedenti
possono scegliere tra tedesco, francese, italiano e inglese. La lingua prescelta
dovrebbe corrispondere alla lingua più usata per le pubblicazioni nell’ambito del
rispettivo tema di ricerca in modo da semplificare la ricerca delle esperte e degli
esperti esterni.
Lingua di corrispondenza: la lingua di corrispondenza sarà adottata per tutte le
decisioni del FNS (approvazione, proposta di ritiro di una domanda, rifiuto). La
lingua di corrispondenza può essere francese o tedesco.
Esperte ed esperti esterni, lista negativa: i/le richiedenti possono indicare i
nominativi dei ricercatori e delle ricercatrici che preferirebbero non avere come
esperte ed esperti esterni per la valutazione della loro domanda. Il FNS tiene conto
di queste esigenze se giustificate.
Esperte ed esperti esterni, lista positiva: ai/alle richiedenti viene richiesto di
indicare i nominativi di esperte ed esperti che ritengono essere potenzialmente
adatti. Il FNS può rivolgersi a loro per la valutazione della domanda.
Disciplina o sotto disciplina e parole chiave: questa scelta è importante per
attribuire la domanda ad un determinato organo specializzato. I/le richiedenti non
hanno tuttavia diritto di decidere presso quale organo specializzato verrà trattata
la domanda.
2.2
Verifica delle domande da parte del Segretariato del FNS
2.2.1 Verifica delle condizioni formali
Il Segretariato del FNS verifica se le domande presentate soddisfano le condizioni
formali (Regolamento dei sussidi, art. 9). Il FNS entra in materia sulle domande che
soddisfano i requisiti formali e le inoltra al Consiglio della ricerca per la valutazione. Il
FNS non entra invece in materia sulle domande che non soddisfano suddette
condizioni.
2.2.2 Verifica delle condizioni personali dei/delle richiedenti
La verifica delle “condizioni personali” (Regolamento dei sussidi, art. 8) riguarda le
condizioni formali. Possono presentare domande al FNS le persone fisiche che svolgono
attività di ricerca in Svizzera a scopi non commerciali. Il FNS entra in materia sulle
domande dei/delle richiedenti che soddisfano queste condizioni e le inoltra al Consiglio
della ricerca per la valutazione. Il FNS non entra invece in materia sulle domande che
non soddisfano suddette condizioni
2.2.3 Verifica dell’integrità scientifica
Il Segretariato del FNS verifica inoltre se le domande violano le regole dell’integrità
scientifica. Se sussiste il sospetto di frode scientifica la procedura di verifica della
domanda viene sospesa finché il sospetto non viene chiarito tramite un’indagine. Se il
sospetto è fondato il FNS può infliggere sanzioni (Regolamento del Consiglio della
ricerca sulla prassi da seguire in caso di frode scientifica da parte di richiedenti o
beneficiari).
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2.3
Contatto dei/delle richiedenti con il Segretariato del FNS
Prima e durante la fase di presentazione delle domande il Segretariato del FNS è a
disposizione dei/delle richiedenti via telefono o e-mail per domande o informazioni.
Dopo aver ricevuto la domanda, durante la fase di verifica il FNS può contattare il/la
richiedente per delucidazioni in merito alla documentazione. Prima, durante e dopo la
valutazione i/le richiedenti si impegnano a:
•
•
•
fornire al FNS le informazioni richieste
essere pronti a chiarire determinati elementi se necessario
comunicare nuovi fatti rilevanti per la decisione
Per il resto durante la valutazione della domanda fino alla comunicazione della
decisione il FNS non fornisce al/alla richiedente alcuna informazione in merito.
3.
Valutazione delle domande
3.1
Attori e ruoli
3.1.1 Esperte-i esterne-i
La prima fase della procedura di selezione consiste in una procedura di valutazione
da parte di esperti del settore (peer). Le esperte e gli esperti esterni hanno il compito
di valutare ogni domanda (richiedente e progetto proposto) esclusivamente secondo i
criteri definiti del FNS (Regolamento dei sussidi, art. 17, cap. 3.2.1). Essi valutano la
proposta in riferimento ai singoli criteri ed emettono un parere basato sui criteri.
Durante questa prima fase le domande non vengono quindi paragonate ad altre ma
vengono valutate singolarmente. Le esperte e gli esperti esterni vengono selezionati dal
FNS in funzione delle loro competenze specifiche per la valutazione di una domanda. Il
FNS si aspetta da loro soprattutto un’analisi dettagliata e fondata. Le esperte e gli
esperti esterni dovrebbero idealmente essere indipendenti dal FNS e dai/dalle
richiedenti ed avere come base di riferimento lo stato attuale delle ricerca
internazionale nella relativa disciplina. Il FNS sceglie esperte ed esperti esterni
soprattutto all’estero.
Durante questa fase il FNS può anche adottare un reader system o un panel di
valutazione. Il FNS impiega questi sistemi soprattutto se nell’ambito di una disciplina
o sotto disciplina vengono presentate un elevato numero di domande ben comparabili
l’una all’altra. Per quanto riguarda il sistema reader system, più esperte ed esperti
esterni indipendenti l’uno dall’altro e dal FNS ricevono diverse domande che verranno
valutate paragonandole l’una all’altra. Il panel prevede inoltre una riunione tra esperte
ed esperti. In entrambi i casi le esperte e gli esperti non eseguono unicamente una
valutazione basata sui criteri come nel caso della revisione tra pari ma eseguono anche
un ranking, ossia una classificazione di domande relativamente l'una all'altra secondo
i criteri del FNS. Nel 2010 il FNS ha adottato il reader system per i seguenti settori:
scienze economiche, psicologia, psichiatria e biologia computazionale.
Il FNS non retribuisce di regola esperte ed esperti esterni. Fanno eccezione coloro che
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valutano domande particolarmente dispendiose (ad es. domande nell’ambito del
programma Sinergia) o un numero di domande particolarmente elevato durante l’anno
nonché coloro che fanno parte di un panel.
3.1.2 Esperte-i interne-i: relatori e relatrici
Il Segretariato assegna le domande ricevute ai membri del Consiglio della ricerca
secondo competenza settoriale (e onere di lavoro). Per ogni domanda un membro del
Consiglio della ricerca assume il ruolo di relatore o relatrice mentre un altro membro il
ruolo di co-relatore o co-relatrice (principio del duplice controllo). I membri del
Consiglio della ricerca sono selezionati in base alle loro esperienze e conoscenze in
qualità di ricercatori o ricercatrici nonché alla loro competenza settoriale (v. cap.
3.1.2); non rappresentano la loro istituzione. Per la valutazione delle domande a loro
assegnate, contano soprattutto le conoscenze sulla ricerca in generale, sul sistema
della ricerca svizzera e sulla disciplina.
Per la valutazione della domanda i relatori e le relatrici e i co-relatori e le co-relatrici si
basano sulle perizie esterne. Il loro compito consiste nel verificare, valutare e
completare i pareri basati sui criteri emessi dalle esperte e dagli esperti esterni
riguardo le domande a loro assegnate. Valutano infine ogni domanda comparandola ad
altre domande nell’ambito della promozione di progetti (classificazione comparativa)
e formulano una proposta di finanziamento per il progetto. Raccomandano la
classificazione all’organo decisionale competente facendo riferimento alle valutazioni
esterne. I co-relatori e le co-relatrici prendono posizione in merito alle
raccomandazioni dei relatori e delle relatrici.
I membri del Consiglio della ricerca percepiscono un’indennità per spese di trasferta
per le attività svolte per il FNS e su richiesta ricevono fondi per il finanziamento di uno
sgravio parziale alla loro istituzione di appartenenza.
3.1.3 Organi
Divisioni e comitati specializzati
Le raccomandazioni formulate dai relatori e dalle relatrici vengono trattate presso
l’organo specializzato competente del Consiglio della ricerca e ratificate o modificate
tramite votazione. In genere la scelta della disciplina effettuata dal/dalla richiedente
determina l’attribuzione ad un organo decisionale; i/le richiedenti non hanno tuttavia
il diritto di scegliere un determinato organo per il trattamento della loro domanda. Per
la promozione di progetti esistono le seguenti divisioni e comitati specializzati:




Divisione I: scienze umane e sociali
Divisione II: matematica, scienze naturali e ingegneristiche
Divisione III: biologia e medicina
Comitato specializzato Interdisciplinarietà: ricerca interdisciplinare
Le divisioni sono costituite da ca. 30 membri, il comitato specializzato
interdisciplinarietà conta almeno otto membri permanenti. Gli organi sono composti
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da specialiste e specialisti che rappresentano svariate discipline e sotto discipline. Il
compito dell’organo specializzato risiede nell’assegnare un grado di priorità alle
domande (che rientrano nel proprio ambito di competenza) dopo averle comparate
l’una all’altra (classificazione comparativa). Il budget a disposizione per organo viene
infine ripartito tra le domande migliori. Le direttive strategiche prevedono che
nell’ambito della promozione di progetti a seconda delle possibilità vengano approvate
circa la metà delle domande presentate e che la decisione di finanziare il progetto
dipenda dalla probabile classificazione della domanda. Gli organi specializzati arrivano
quindi ad una decisione provvisoria la quale viene sottoposta alla presidenza del
Consiglio della ricerca per approvazione.
Presidenza del Consiglio della ricerca
La presidenza si compone dal/dalla suo-a presidente e dai/dalle presidenti delle
divisioni e dei comitati specializzati. La direzione e i capi divisione del Segretariato del
FNS svolgono inoltre una funzione consultiva. La correttezza formale della
procedura di valutazione nonché il mantenimento del budget e delle condizioni
quadro prestabilite vengono verificate prima della seduta della presidenza. Se si
riscontrano errori la presidenza rinvia le decisioni provvisorie alle divisioni e ai comitati
specializzati competenti. Altrimenti le decisioni vengono ratificate e divengono
definitive.
3.1.4 Selezione di esperte-i e di membri degli organi
Esperte-i esterne-i
Le esperte e gli esperti esterni vengono scelti in base alla loro competenza settoriale
rispetto alla domanda. Nella misura del possibile dovrebbero svolgere attività di ricerca
all’estero piuttosto che in Svizzera. Il FNS non dispone di una banca dati con i
nominativi di potenziali esperte ed esperti ma per ogni domanda presentata entro una
scadenza nell’ambito della promozione di progetti chiede a nuove esperte ed esperti se
sono disponibili ad effettuare una valutazione. Per poter formulare una decisione, il
Regolamento prevede che per ogni domanda (salvo eccezioni giustificate secondo il
Regolamento dei sussidi) vengano formulate almeno due perizie. Poiché per le richieste
di valutazione il tasso di risposta rispettivamente di accettanza si attesta sul 40%, in
modo da raggiungere il numero richiesto il FNS deve rivolgersi da sei a sette esperte o
esperti per domanda. Queste persone vengono designate:


tramite i relatori o le relatrici con il sostegno del Segretariato del FNS
su proposta dei/delle richiedenti (non vincolante per il FNS)
Il FNS gestisce le richieste di valutazione inoltrate ad esperte ed esperti esterni tramite
il portale mySNF così come l’amministrazione delle perizie in entrata e i solleciti per
perizie in ritardo.
Relatori e relatrici / co-relatori e co-relatrici
I membri del Consiglio della ricerca assumono questa funzione per la gestione delle
domande. Il Segretariato attribuisce le domande ai relatori e alle relatrici nonché ai
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co-relatori e alle co-relatrici. L’attribuzione avviene in base alla disciplina scelta
dal/dalla richiedente, dalle parole chiave inserite e dalla breve descrizione del progetto.
Nella misura del possibile si tiene conto della ripartizione dell’onere di lavoro
individuale tra membri del Consiglio della ricerca. I relatori o le relatrici stesse possono
modificare tale attribuzione.
Membri del Consiglio della ricerca
Il Consiglio della ricerca si compone di 100 membri al massimo. In seguito ad un
bando pubblico i nuovi membri del Consiglio della ricerca vengono eletti dalla sua
presidenza e dal comitato del Consiglio di fondazione su richiesta della rispettiva
divisione del Consiglio della ricerca. L’ obiettivo consiste nel disporre di un organo
composto dai migliori esponenti del mondo scientifico svizzero sia da un punto di vista
settoriale che personale. I membri del Consiglio della ricerca vengono eletti
direttamente per un periodo di quattro anni all’interno di una divisione; il mandato
può essere rinnovato una volta. Oltre al loro compito principale all’interno della
divisione possono anche rivestire il ruolo di membri di un comitato specializzato.
Membri della presidenza del Consiglio della ricerca
La presidenza si compone dal/dalla suo-a presidente e dai/dalle presidenti delle
divisioni e dei comitati specializzati. Il/la presidente e i/le presidenti delle divisioni e
dei comitati specializzati vengono eletti dal comitato del Consiglio di fondazione su
richiesta dell’organo interessato e della presidenza. Il/la presidente del Consiglio della
ricerca non appartiene a nessuna divisione e a nessun comitato specializzato. Viene
eletto-a tramite il comitato del Consiglio di fondazione su richiesta di una commissione
di nomina.
3.1.5 Conflitti di interesse – parzialità e ricusazione
Nell’ambito delle loro attività quali esperte o esperti nonché relatori o relatrici può
succedere che sia esperte ed esperti esterni che membri del Consiglio della ricerca
presentino potenziali conflitti di interesse. Ciò sussiste quando l’approvazione
rispettivamente il rifiuto di una domanda potrebbe comportare per loro un vantaggio o
uno svantaggio. Le esperte e gli esperti chiamati a valutare o assegnare una domanda
devono ricusarsi nei casi in cui:







siano co-richiedenti o menzionati come partner per una collaborazione ad un
progetto proposto
abbiano pubblicato insieme al/alla richiedente durante gli ultimi cinque anni
si trovino, si sono trovati o si troveranno in un rapporto di dipendenza
professionale o concorrenza con il/la richiedente
lavorino presso l’ istituzione del/della richiedente (la stessa o strettamente in
correlazione)
intrattengano rapporti personali con il/la richiedente (unione domestica,
parentela, amicizia)
abbiano presentato una domanda al FNS la quale si trova in fase di valutazione*,
**, ***
sussistano altri motivi che li rendono parziali
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* Poiché gli stessi membri del Consiglio della ricerca sono a loro volta ricercatrici o ricercatori, durante tutto
il periodo di partecipazione al FNS che può durare otto anni non viene loro preclusa la possibilità di
presentare domande. Al fine di evitare qualsiasi concessione di vantaggi i sussidi attribuiti ai membri del
Consiglio della ricerca in carica si limitano al massimo al 5% per anno del budget a disposizione per la
promozione della ricerca.
** Se un membro del Consiglio della ricerca ha presentato una domanda al FNS la quale si trova in fase di
valutazione, esso non ha accesso ai documenti di valutazione e deve ricusarsi durante la discussione e
decisione in merito alla sua domanda.
*** Un membro del Consiglio della ricerca deve inoltre ricusarsi nel caso in cui si presenti un potenziale
conflitto di interessi (v. sopra) riguardo una domanda in fase di valutazione presso un organo. I membri del
Consiglio della ricerca devono esporre i motivi della ricusazione.
Prima di inoltrare le richieste per le valutazioni esterne, il Segretariato del FNS verifica
i potenziali conflitti di interesse delle esperte o degli esperti e se del caso insieme ai
relatori o alle relatrici avvia la ricerca per altre esperte o esperti.
3.2
Valutazione esterna
3.2.1 Svolgimento
Il Segretariato del FNS chiede alle esperte e agli esperti esterni selezionati se sono
disponibili ad effettuare una perizia. Se accettano l’incarico ricevono accesso alla
documentazione in merito alla domanda tramite il portale mySNF. Nel rispetto dei
termini stabiliti dal FNS consegnano poi la loro perizia tramite il portale mySNF. Non
appena ricevute, le perizie divengono accessibili ai relatori e alle relatrici. Se le perizie
non vengono trasmesse entro i termini i relatori e le relatrici e il Segretariato devono
rivolgersi ad altre esperte ed esperti esterni. Se non viene trasmessa alcuna perizia o se
il numero si limita ad una, i co-relatori e le co-relatrici sono invitate a fornire una
perizia scritta.
3.2.2 Criteri e valutazione
Le esperte e gli esperti esterni valutano le domande esclusivamente secondo i criteri
internazionali definiti dal FNS (Regolamento dei sussidi, art. 17):
riferiti ai/alle richiedenti:

prestazioni scientifiche svolte finora e competenza specifica per condurre il
progetto proposto
riferiti al progetto proposto


rilevanza scientifica e al di fuori della scienza, originalità e attualità (il criterio
dell’importanza al di fuori della scienza, broader impact, viene adottato
esclusivamente nell’ambito della ricerca orientata alla pratica)
pertinenza della metodologia e fattibilità
Le esperte e gli esperti formulano un commento per ognuno dei tre gruppi di criteri.
Espongono la loro valutazione in merito al progetto proposto in funzione di ogni
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criterio. Per ogni gruppo di criteri emettono giudizi su una scala che va da “eccellente”
fino a “insufficiente”. Le esperte e gli esperti emettono infine un giudizio globale sulla
domanda (in merito al/alla richiedente e al progetto) e riassumono le principali
motivazioni alla base della loro valutazione.
3.2.3 Valutazione esterna in caso di nuova presentazione della
domanda
Se una domanda è stata rifiutata e i/le richiedenti la ri-presentano dopo averla
rielaborata, il FNS si rivolge alle esperte o agli esperti che hanno formulato la perizia
nel primo round di valutazione. Poiché per tali richieste il tasso di risposta si attesta al
di sotto del 50%, il FNS deve rivolgersi anche ad altre esperte ed esperti esterni. Il FNS
deve tenere conto di eventuali critiche non emerse nel corso della prima valutazione.
3.2.4 Documenti
Le esperte e gli esperti esterni riportano le loro spiegazioni e giudizi in un formulario. Il
FNS li informa che si riserva il diritto di inoltrare ai/alle richiedenti il testo integrale o
abbreviato. L’identità della persona che effettua la valutazione rimane anonima.
3.3
Valutazione interna e classificazione
3.3.1 Svolgimento, criteri e valutazione
I relatori e le relatrici responsabili verificano l’utilità delle perizie esterne in merito alla
domanda e se pertinenti vengono mandate avanti per la valutazione successiva. Tra i
criteri adottati per valutare l’utilità delle perizie rientrano in primo luogo la
completezza, la chiarezza, la correttezza del testo nonché la competenza settoriale
dell’esperta o dell’esperto in riferimento al progetto proposto.
I relatori e le relatrici confermano, completano o commentano criticamente le
valutazioni ritenute utili fornendo un parere basato sui criteri. I/le richiedenti e il
progetto proposto vengono valutati e commentati secondo i criteri descritti al capitolo
3.2.2. Nel caso di una ripresentazione di una domanda viene valutato fino a che punto
si è tenuto conto delle critiche sollevate per la domanda precedente; eventuali punti
critici emersi nel corso della valutazione esterna vengono presi in considerazione.
Nell’ultima fase i relatori e le relatrici devono assegnare un grado di priorità alla
domanda in una scala di sei livelli in comparazione con altre domande per le quali
hanno effettuato o stanno effettuando una valutazione. Devono in seguito indicare e
commentare i motivi più importanti alla base del grado di priorità assegnato. Questa
fase confronta la qualità della domanda con il livello complessivo della ricerca in
Svizzera nella relativa disciplina. La concorrenza diretta tra le domande corrisponde al
principio della competizione che costituisce la base della procedura di selezione del
FNS.
Se alla domanda viene assegnato un grado di priorità elevato per cui l’approvazione è
altamente probabile, i relatori e le relatrici formulano una proposta di finanziamento.
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Eventuali tagli al budget richiesto possono venir raccomandati soprattutto a
dipendenza della possibile classificazione della domanda ma anche nel caso in cui il
budget richiesto risulti inadatto o le rubriche di budget non autorizzate. Il FNS presta
comunque sempre attenzione che un progetto raccomandato per l’approvazione
rimanga fattibile.
3.3.2 Documenti
I relatori e le relatrici inseriscono i loro commenti, pareri e classificazione della
domanda in un apposito formulario sul portale mySNF. Le indicazioni contenute nelle
linee guida e nel formulario li informano sul fatto che le motivazioni alla base del grado
di priorità assegnato vengono trasmesse nella loro completezza ai/alle richiedenti. L’
identità dei relatori e delle relatrici rimane anonima. La classificazione e la proposta di
finanziamento costituiscono la raccomandazione che i relatori e le relatrici
trasmettono poi all’organo decisionale.
4. Decisione e comunicazione
4.1 Consultazione dell’organo competente e decisione provvisoria
Per trattare tutte le domande ricevute per una scadenza nell’ambito della promozione
di progetti, un organo specializzato deve riunirsi dalle quattro alle sei volte in una
seduta della durata di uno o due giorni (fa eccezione il comitato specializzato Ricerca
interdisciplinare il quale si riunisce raramente). Le sedute sono ripartite su un periodo
di tre o quattro mesi. Durante le sedute le domande vengono trattate secondo le perizie
esterne e le raccomandazioni complete fornite dai relatori e dalle relatrici. Sia i
formulari compilati dai relatori e dalle relatrici sia le perizie esterne vengono messe a
disposizione di tutti i membri dell’organo responsabile una settimana prima della
seduta.
Nel corso delle sedute i relatori e le relatrici riferiscono sulle domande a loro assegnate.
Presentano le perizie esterne e forniscono nuovamente le motivazioni per la
raccomandazione della domanda. I co-relatori e le co-relatrici forniscono la loro
valutazione per via orale. La discussione finale verte sulla domanda in relazione con le
altre domande ricevute entro una determinata scadenza. Si vota infine singolarmente
per ogni domanda. Tale voto, per il quale è sufficiente ottenere la maggioranza
semplice, ha per oggetto la classificazione finale delle domande secondo i sei gradi di
priorità, la decisione in merito all’approvazione o al rifiuto e, in caso di approvazione, le
proposte di finanziamento. Per ogni domanda il risultato della votazione viene indicato
nel verbale. Eventuali punti di vista rilevanti per la decisione emersi durante la
discussione in merito alla domanda e che non sono stati sollevati né nelle perizie
esterne né nella raccomandazione dei relatori e delle relatrici vengono messi a verbale.
Durante l’ultima seduta, l’organo presenta una panoramica generale su tutte le
domande trattate indicando gradi di priorità e finanziamenti provvisori assegnati. Il
budget definitivo a disposizione viene distribuito tra le domande migliori. A causa della
domanda crescente e della situazione finanziaria attuale, durante questa fase accade
Descrizione della procedura di selezione
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spesso che la somma dei montanti dei sussidi e delle proposte di finanziamento
assegnati provvisoriamente durante le sedute precedenti supera il budget a
disposizione. In questo caso l’organo si attiene alla prescrizione strategica che prevede
di approvare secondo possibilità la metà delle migliori domande e di effettuare tagli al
budget delle domande valutate con gradi di priorità meno elevati. L’organo presta
comunque sempre attenzione che i progetti approvati rimangano fattibili. In seguito
alla seduta viene redatta una lista con le approvazioni (incluso finanziamento) e i rifiuti
provvisori. L’organo approva la lista tramite votazione e la sottopone alla presidenza
del Consiglio della ricerca per la ratifica.
4.2 Decisione definitiva
La presidenza del Consiglio della ricerca ratifica le decisioni provvisorie delle divisioni e
dei comitati specializzati. Si riunisce dieci volte all’anno. Tutti i membri della
presidenza ricevono le liste con le decisioni provvisorie prima della rispettiva seduta
dell’organo e hanno accesso ai dati in merito alla domanda tramite mySNF. La
presidenza del Consiglio della ricerca non tratta più le richieste singolarmente ma vota
in blocco l’approvazione delle decisioni provvisorie per divisione o per comitato
specializzato. È sufficiente ottenere la maggioranza semplice. Le decisioni provvisorie
approvate divengono definitive. Le decisioni provvisorie non approvate vengono
rinviate all’organo competente.
Il passo successivo della ratifica delle decisioni da parte della presidenza del Consiglio
della ricerca costituisce una misura volta a garantire la qualità della procedura di
selezione. Serve principalmente a verificarne la correttezza formale. Di conseguenza
solo le domande per le quali sussiste un sospetto di vizio di procedura o che
costituiscono un precedente sono oggetto di discussione all’interno della presidenza.
In casi simili ogni membro della presidenza che necessita approfondimenti in merito
ha la possibilità di richiedere prima della seduta che venga avviata una discussione. Le
sedute della presidenza del Consiglio della ricerca vengono messe a verbale.
Dopo l’ultima riunione di un organo specializzato nel caso in cui la decisione
provvisoria dell’organo specializzato risulti negativa, il FNS può offrire per iscritto
ai/alle richiedenti la possibilità di ritirare la domanda. Se i/le richiedenti ritirano le
domande, queste ultime non vengono sottoposte alla presidenza per il rifiuto definitivo.
4.3 Comunicazione della decisione definitiva ai/alle richiedenti
Le decisioni finali in merito alle domande nell’ambito della promozione di progetti
vengono di regola emanate entro 5 mesi e mezzo – 6 mesi dalla rispettiva scadenza per
la presentazione della domanda. Il Segretariato del FNS informa immediatamente i/le
richiedenti sull’esito della valutazione tramite una decisione (secondo la Legge federale
sulla procedura amministrativa). La decisione dev’essere redatta in una lingua ufficiale
della Confederazione. A tale proposito al momento della preparazione della domanda
su mySNF i/le richiedenti devono decidere in quale lingua ufficiale desiderano
comunicare con il FNS.
Le decisioni di approvazione contengono le seguenti informazioni:
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
il grado di priorità assegnato alla domanda
la durata del progetto accordata
il budget totale approvato e la ripartizione in quote annuali
la procedura da seguire per sbloccare il sussidio
Le decisioni possono contenere anche condizioni specifiche per l’esecuzione del
progetto che devono essere soddisfatte prima dello sblocco del sussidio.
Le decisioni di rifiuto e le offerte per il ritiro di domande contengono le seguenti
informazioni:
 il grado di priorità assegnato alla domanda
 i motivi principali per il rifiuto della domanda
I motivi principali per le decisioni negative vengono estratti dalle raccomandazioni dei
relatori e delle relatrici. I commenti delle esperte e degli esperti esterni vengono allegati
alle decisioni di rifiuto o alle offerte per il ritiro di domande. Il FNS non trasmette
tuttavia nessuna osservazione diffamatoria. Ciò vale soprattutto per i commenti
riguardanti i/le richiedenti.
4.4 Possibilità di ricorso per i/le richiedenti
I/le richiedenti possono presentare ricorso dinanzi il Tribunale amministrativo
federale contro le decisioni emanate dal FNS. Il FNS può procedere, di propria
iniziativa o su richiesta, al riesame delle sue decisioni fino all’invio della risposta in
merito al ricorso. Le domande di riesame che i/le richiedenti rivolgono al FNS devono
essere motivate e vengono verificate dal Segretariato del FNS. Qualora la verifica non
dovesse mettere in evidenza nessun sospetto di vizio di procedura, il FNS non entra in
materia sulla domanda di riesame. In caso contrario la domanda di riesame viene
sottoposta al Consiglio della ricerca. Quest’ultimo rifiuta la domanda o emana una
nuova decisione materiale al riguardo.
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