C - ASCOM Belluno

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C - ASCOM Belluno
C ONVENZIONAMENTO E SERCENTI
D EUTSCHE C REDIT C ARD
ASSOCIATI CONFCOMMERCIO
La modulistica dovrà essere inviata a:
Deutsche Credit Card - Viale Aeronautica, 12 - 00144 Roma - Tel. 06 5913362
Deutsche Credit Card
Gruppo Deutsche Bank
Spett.le Deutsche Bank S.p.A. - Servizio Deutsche Credit Card
Piazza del Calendario, 3 - 20126 - Milano
Deutsche Credit Card
Gruppo Deutsche Bank
Convenzionamento Esercenti Deutsche Credit Card
Io sottoscritto, legale rappresentante della società/titolare della ditta sotto indicata, al fine di permettere il pagamento di beni e/o servizi a persona (di seguito il “Titolare”) che
esibisca una delle “Carte di Pagamento”, così come definite nel successivo punto 1.1 dell'accordo di convenzionamento (di seguito l'“Accordo”) con il Servizio Deutsche Credit
Card della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito il “Servizio”), chiedo che venga accolta la presente richiesta di adesione all'Accordo stesso. Dichiaro:
■ ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/07 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 231/07, dichiara/no di essere il titolare effettivo ovvero, in quanto soggetto
giuridico ricompreso nell'art. 2 dell'Allegato Tecnico del D.Lgs. 231/07, dichiara di aver fornito dati (documentazione/informazioni) necessari agli effetti dell'individuazione del
titolare effettivo come definito all'art. 1, c. 2, lett. u) del D.Lgs. 231/07;
■ di aver preso visione dell'informativa ai sensi della Legge 196/03 e di averne sottoscritto la relativa manifestazione di consenso;
■ di aver ricevuto copia della presente richiesta e dell'Acoordo (di cui alle pagg. 2,3 e 4 successive alla presente, le cui clausole ho attentamente letto ed accetto integralmente.
In attesa di Vostra conferma, corredata dei dati di cui all'art. 9 dell'Accordo, fornisco le seguenti precisazioni:
QUADRO NOTIZIE
Codice Società (1)
Codice tessera convenzionamento
Descrizione settore attività economica (2)
Prov.
Tel. 1
Tel. 2
Gruppo
Ragione sociale
Codice Fiscale / Partita IVA
Codice forma societaria (3)
Indirizzo: Via
Località
Anno di inizio attività
E-mail
Fax
N. civico
CAP
L E G A L E R A P P R E S E N TA N T E
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Località di residenza
N. documento
Località di rilascio
Prov
Data di rilascio
Data di nascita
Prov
CAP
Prov
Tipo documento (4)
Ente di rilascio (5)
P U N T O D I V E N D I TA E S E T T O R E M E R C E O L O G I C O
Cat. merceologica
Codice società
Insegna
Descrizione settore merceologico
Cat. (alb.)
(6)
(a cura di Deutsche Credit Card)
Cod. Gruppo
Da compilare solo nel caso in cui il punto vendita sia differente dalla sede legale
Telefono
Indirizzo
Via
N. civico
CAP
Località
Tipologia Estratto conto (7)
E-mail
Fax
(a cura di Deutsche Credit Card)
Prov
AX - Amex
Eventuale altra associazione
pos-bac.doc 050503
UH - Diners Club
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C A R T E D I PA G A M E N T O A C C E T TAT E
JCB
Originale per Deutsche Credit Card
Convenzionamento Esercenti
A CURA DI DEUTSCHE CREDIT CARD
Si richiede POS
SI
NO
In caso di SI - N. di pos da installare
Richiesta Imprinter
SI
NO
Richiesta imprinter targhetta
per la selezione del terminale POS si veda l’allegato 2 - Scheda dei Servizi
TERMINALI POS / N. identificativo del terminale (a cura di Deutsche Credit Card)
C O O R D I N AT E B A N C A R I E D I A C C R E D I T O / A D D E B I T O
Tipo di accredito
Codice IBAN
Netto
Lordo
I T
Codice CIN
Paese Euro
CIN Cod. ABI
Ita
Cod. CAB
N° Conto
Correntista da anni
CDC
1.15% / Visa e MasterCard
in caso di sottoscrizione di conto corrente Deutsche Bank: CDC 1.10%/ Visa e MasterCard - CDC in valuta 0,70%
PGT
0.30% + 0.23 euro a transazione
in caso di sottoscrizione di conto corrente Deutsche Bank: PGT 0.25% + 0.23 euro a transazione
I N F O R M AT I VA S U L L A C O M P L I A N C E I N M AT E R I A D I S I C U R E Z Z A E T R AT TA M E N T O D E I D AT I
Contestualmente all'attivazione del servizio di pagamento, l'Esercente convenzionato si impegna ad attuare sui propri sistemi i piani di Compliance in essere al momento secondo
le indicazioni dei Circuiti Internazionali. L'Esercente si assume la responsabilità per qualsiasi danno e perdita arrecati a Deutsche Bank per dolo o colpa grave nell'ambito del
processo di attuazione di tali piani di Compliance. (Si veda allegato 3)
Timbro della SOCIETÀ e/o DITTA e firma
del LEGALE RAPPRESENTANTE e/o del TITOLARE
Data
SOTTOSCRITTORE
Cognome
Nome
Data di nascita
Indirizzo di residenza
Località di residenza
N. documento
Località di rilascio
Prov
Data di rilascio
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Data
Prov
CAP
Prov
Tipo documento (4)
Ente di rilascio (5)
Firma
Timbro della SOCIETÀ e/o DITTA e firma
del LEGALE RAPPRESENTANTE e/o del TITOLARE
Data
Timbro e Firma del PROPONENTE
Agli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21 Novembre 2007, n. 231, la sottoscritta azienda di credito dichiara
di aver proceduto all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dell’Esercente.
Sezione OBBLIGATORIA per l'Agente Deutsche Credit Card
AGENTE
Nome
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COD
NOTE
CODICE ASSEGNATO
pos-bac.doc 050503
Originale per Deutsche Credit Card
Convenzionamento Esercenti
I N F O R M A T I V A A I S E N S I D E L L ’ A R T. 1 3 D . L G S . 3 0 G I U G N O 2 0 0 3 N . 1 9 6
( C O D I C E I N M AT E R I A D I P R O T E Z I O N E D E I D AT I P E R S O N A L I )
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il “Codice”), Deutsche Bank SpA (di seguito la “Banca”), in qualità di T i t o l a re d e l t r a t t a m e n t o1, di seguito fornisce le informazioni.
Nel perseguire le finalità sotto descritte, la Banca può trattare dati personali dell’intere s s a t o (di seguito i “Dati”, quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento,
alla solvibilità economica), a n c h e s e n s i b i l i2, raccolti direttamente presso di lui ovvero presso terzi3 (quali ad esempio: elenchi pubblici, CCIAA, soggetti che dispongono ordini di bonifico in favore dell’interessato,
sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell’interessato ecc.), anche in relazione a specifiche operazioni o servizi (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui
assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tramite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili). Per il trattamento dei dati
sensibili, il Codice richiede il consenso dell’interessato da manifestarsi in modo specifico e per iscritto.
I Dati sono trattati, nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria, per: ( i ) finalità di legge (cioè connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e
controllo anche relative a: Centrale Rischi, legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, ecc.); ( i i ) f i n a l i t à c o n t r a t t u a l i (cioè connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del
contratto di cui sia parte l’interessato e all’esecuzione del medesimo, alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità, all’elaborazione di statistiche interne, ecc.); (iii) f i n a l i t à d i i n f o r m a z i o n e e i n d a g i n e
c o m m e rc i a l e (cioè per fornire informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca e/o di terzi, o per eseguire ricerche di mercato, anche via e-mail e/o sms e/o con operatore telefonico anche automatizzato,
volte a verificare la qualità dei prodotti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo, nonché il grado di soddisfazione dell’interessato in relazione ad essi).
Il trattamento dei Dati può avvenire mediante s t r u m e n t i m a n u a l i , i n f o r m a t i c i e / o a l t r i m e n t i a u t o m a t i z z a t i, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi4.
In relazione alle predette finalità, l a B a n c a p u ò c o m u n i c a re i Dati a determinate categorie di soggetti, italiani e stranieri5 . Tali soggetti trattano i Dati in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco
dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Banca.
P o s s o n o v e n i re a conoscenza dei Dati solo in relazione alle predette finalità, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: dipendenti; collaboratori esterni
della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizione, ecc.),
contabili, di supporto e di controllo interno, ecc.
I D a t i n o n s o n o o g g e t t o d i d i ff u s i o n e .
Il conferimento dei dati da parte dell’intere s s a t o ed il loro trattamento da parte della Banca (e/o dei soggetti cui la medesima li può comunicare nei limiti esposti):
- sono n e c e s s a r i relativamente alle finalità sub ( i ) e ( i i ) che precedono; pertanto l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di instaurare e/o dare esecuzione ai relativi rapporti con l’interessato;
- sono f a c o l t a t i v i relativamente alla finalità sub ( i i i ) che precede; in ogni caso, l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di effettuare i soli trattamenti ivi indicati, lasciando impregiudicata la validità
degli altri rapporti già in essere con la Banca.
Gli attuali r e s p o n s a b i l i d e l t r a t t a m e n t o di cui è titolare la Banca sono indicati in un elenco fornito separatamente all’interessato, disponibile presso ogni dipendenza della Banca e consultabile gratuitamente sul
sito internet della medesima (www.deutsche-bank.it). Tale elenco viene all’occorrenza aggiornato.
L’ i n t e re s s a t o p u ò e s e rc i t a re i diritti di cui all’art. 7 del Codice (tra i quali, a titolo non esaustivo: ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ecc.).
L’interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, oppure presso una qualsiasi dipendenza della Banca.
*****
Ogni singolo soggetto interessato riceverà - come previsto dalla normativa vigente – alla prima occasione utile successiva l’informativa di Deutsche Bank S.p.A., redatta ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgs.
n. 196/2003 come sopra riportata.
Milano, agosto 2008
Deutsche Bank S.p.A.
1 Avente sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, capitale sociale di Euro 310.659.856,26 - codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01340740156, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, iscritta
all’albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank (di seguito “gruppo DB”), a sua volta iscritto all’albo dei
gruppi bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG (di
seguito “DB AG”), con sede in Francoforte (Germania) e fa parte del gruppo mondiale di quest’ultima (di seguito “gruppo DB AG”).
2 Trattasi dei dati idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute e vita sessuale.
3 In questo caso, la presente informativa viene fornita all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la sua
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4 L’appartenenza della Società al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell’interessato, nel rispetto delle modalità di
cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.
5 In particolare:
• soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (ad esempio: servizi per l’acquisizione, la
registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni
massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni indirizzate all’interessato; servizi di registrazione dati tramite scansione, fotoriproduzione ed
archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l’interessato; attività di assistenza telefonica in sede di
esecuzione dei rapporti intrattenuti con l’interessato; servizi informatici in favore della Banca);
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono
nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i
prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
• soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”) a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
– CRIF S.p.A., con sede in Viale Masini n. 12, 40126 Bologna. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento
indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
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– CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, con sede in viale Tunisia n. 50, 20124 Milano (che raccoglie informazioni solo su
rapporti di finanziamento morosi o a sofferenza);
– Experian Information Services S.p.A., con sede in Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma (che raccoglie informazioni su rapporti
di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
– SIA S.p.A., con sede in via Taramelli n. 26, 20124 Milano (la quale gestisce il sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di
importo contenuto - c.d. “CICCR” o “Centrale rischi associativa”).
Per maggiori informazioni si rinvia al “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema
di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA”, copia del quale viene consegnata separatamente
all’interessato ed è disponibile presso tutte le dipendenze della Banca;
soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari
finanziari e dei soggetti finanziati;
società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti
giuridici con l’interessato;
società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell’interessato a tali soggetti
è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a
consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la
stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei
soggetti appartenenti al gruppo DB AG).
rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;
società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà
collegati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato, oppure indagini commerciali.
autorità amministrative e giudiziarie.
TUTELA DELLA PRIVACY
(Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196)
In relazione all’informativa fornitagli dalla Banca, il sottoscritto interessato
[obbligatorio]
d à i l p ro p r i o c o n s e n s o
n e g a i l p ro p r i o c o n s e n s o
al trattamento (inclusa la comunicazione) dei suoi dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere
comunicati per le finalità di cui alla suddetta informativa.
Inoltre, il sottoscritto interessato,
■ per quanto riguarda il trattamento (inclusa la comunicazione) dei propri dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati
possono essere comunicati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi della Banca, ovvero di società del
gruppo DB o del gruppo DB AG, effettuate anche tramite sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore, e/ o invio di sms, nonché a
fini di rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Banca, ovvero da società del gruppo DB o del gruppo DB AG, effettuata anche tramite sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, e/o invio di sms.
[facoltativo]
d à i l p ro p r i o c o n s e n s o
n e g a i l p ro p r i o c o n s e n s o ;
■ per quanto riguarda il trattamento (inclusa la comunicazione) dei propri dati personali, da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati
possono essere comunicati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi di soggetti terzi, effettuate anche
tramite sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, e/o invio di sms.
[facoltativo]
d à i l p ro p r i o c o n s e n s o
n e g a i l p ro p r i o c o n s e n s o .
Per quanto riguarda il trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati sensibili (già acquisiti dalla Banca o che la stessa andrà ad acquisire a seguito delle
operazioni e dei servizi indicati) da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i medesimi possono essere comunicati, il sottoscritto interessato,
nei limiti in cui tale trattamento sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui all’informativa,
[obbligatorio]
d à i l p ro p r i o c o n s e n s o
n e g a i l p ro p r i o c o n s e n s o ,
Luogo e data
pos-bac.doc 050503
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consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni e servizi da lui richiesti.
Firma dell’interessato
Originale per Deutsche Credit Card
Convenzionamento Esercenti
ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO
■ 1. CARATTERISTICHE GENERALI
1.1 L’Adesione all’Accordo con il Servizio impegna la società e/o la ditta (di seguito l’”Esercente”) a fornire, alle condizioni e con le modalità in appresso indicate, beni e/o servizi al Titolare di una delle seguenti carte di
pagamento (di seguito, cumulativamente, Carte di Pagamento):
• carte di credito contrassegnate da marchi: Deutsche Bank, VISA, MasterCard-Eurocard (ciascuna, di seguito, la “Carta”);
• carte ad esclusivo utilizzo elettronico:
a) di credito, contrassegnate dai marchi: Electron VISA, EDC Maestro e Cirrus (ciascuna, di seguito, la “Carta Elettronica”);
b) di debito, contrassegnate dal marchio: PagoBANCOMAT (di seguito la “Carta PagoBANCOMAT”);
• Carte di Pagamento ulteriori, la cui esistenza sia comunicata all’Esercente ai sensi del successivo art. 10.
1.2 In presenza di operazioni correnti sotto il marchio FIRMA IL PIENO (rifornimenti di carburante), l’Esercente può accettarne il pagamento unicamente dietro esibizione di Carte di Pagamento emesse in Italia, le cui modalità
di identificazione siano state al medesimo comunicate nel modo previsto al successivo art. 9.
1.3 Il Servizio si impegna, secondo le condizioni e le modalità in appresso indicate, al pagamento delle forniture effettuate dall’Esercente: (i) contro trasferimento dei documenti dimostrativi delle vendite effettuate e/o dei servizi
forniti al Titolare, d’ora in poi denominati “transazioni elettroniche”, allorquando la rilevazione dei dati presenti sulle Carte di Pagamento fosse effettuata dall’Esercente tramite utilizzo d’apposita apparecchiatura automatica
P.O.S. (di seguito il “P.O.S.”); (ii) contro presentazione dei documenti di vendita, nel caso in cui, per contro, siffatte rilevazioni fossero effettuate a mezzo di macchinetta imprinter.
1.4 L’Esercente presta il proprio consenso a che i dati identificativi della sua attività siano inseriti in pubblicazioni volte a presentare al pubblico gli esercenti convenzionati con il Servizio, senza che per ciò gli sia dovuto alcun
compenso né risarcimento in caso di eventuali errori nell’indicazione di tali dati o di mancato loro inserimento nelle pubblicazioni stesse. L’Esercente si impegna inoltre ad esporre, con la massima evidenza e per tutta la durata
dell’Accordo, i contrassegni di identificazioni delle Carte di Pagamento di uguali dimensioni e il materiale informativo che dovesse essergli fornito dal Servizio.
1.5 L’Esercente deve segnalare prontamente per iscritto al Servizio, mediante lettera raccomandata: ogni e qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi nella propria denominazione o ragione sociale, nella ditta o
nella compagine sociale; il proprio cambiamento d’indirizzo; la cessazione, vendita, cessione, affittanza o comunque ogni altro atto di trasferimento della propria attività commerciale. L’Esercente assume a suo carico ogni
conseguenza che possa derivare dalla omissione o dal ritardo in detti adempimenti.
1.6 L’Esercente deve istruire adeguatamente il proprio personale addetto alle vendite circa le modalità di esecuzione dell’Accordo affinché le Carte di Pagamento siano accettate prontamente e senza esitazioni.
■ 2. ACCETTAZIONE DELLE CARTE DI PAGAMENTO
2.1 L’Esercente, munito del codice identificativo che gli verrà assegnato dal Servizio nel modo previsto al successivo art. 9, deve onorare le Carte di Pagamento che gli venissero presentate, controllandone la regolarità formale.
A quest’ultimo riguardo si fa presente che la Carta e la Carta Elettronica riportano, entrambe, il nome e cognome del Titolare, il numero, la scadenza della validità, mentre la Carta PagoBANCOMAT reca il numero della stessa
e, in certi casi, anche la data di scadenza della sua validità.
La Carta Elettronica e la Carta PagoBANCOMAT sono accettabili unicamente da quell’Esercente che sia dotato di P.O.S. e che abbia conseguito, dall’ente proprietario e fornitore del P.O.S. medesimo, l’autorizzazione
all’accettazione delle medesime.
2.2 È fatto obbligo all’Esercente, ove gli fosse esibita una Carta, di controllare che questa non compaia negli elenchi, previamente spediti all’Esercente, di quelle invalidate.
2.3 In ogni caso l’Esercente non potrà accettare una Carta di Pagamento esibita da persona diversa dal suo Titolare. Il nome e cognome di quest’ultimo, unitamente alla sua firma, appaiono, nel caso di una Carta e di una
Carta Elettronica, sulle medesime. L’Esercente, in caso di dubbio, è tenuto ad accertare l’identità del Titolare mediante idoneo documento di identificazione, provvedendo ad annotarne gli estremi sul documento di vendita o,
nel caso d’una transazione elettronica, sulla ricevuta relativa all’utilizzo di cui al successivo punto 6.3.
2.4 L’Esercente dovrà consentire ai Titolari di utilizzare le Carte di Pagamento soltanto per l’acquisto dei beni e/o la fornitura dei servizi che costituiscono l’oggetto della sua attività, mentre non saranno ritenute valide, per il
Servizio, operazioni che comportassero ragioni di credito diverse da quelle consentite.
2.5 L’Esercente non dovrà praticare ai Titolari condizioni meno favorevoli (anche nel caso di saldi stagionali, liquidazioni od altro) di quelle praticate a chi acquista per contanti e si impegna ad accettare l’uso delle Carte di
Pagamento anche per spese di piccolo importo.
■ 3. OPERAZIONI CONCLUSE SU DOCUMENTI DI VENDITA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA MACCHINETTA IMPRINTER
3.1 A fronte dell’esibizione d’una Carta, l’Esercente, qualora fosse impossibilitato ad utilizzare il P.O.S. o ne fosse sprovvisto, dovrà effettuare la rilevazione dei dati della stessa, riproducendoli, unitamente alla propria
denominazione ed al proprio codice identificativo, a mezzo di macchinetta imprinter, sui documenti di vendita e/o sulle note di storno di cui al successivo punto 4.4, da compilarsi in ogni loro parte. Tali documenti verranno
forniti dal Servizio all’Esercente dietro semplice richiesta di quest’ultimo.
3.2 La Carta è valida per pagamenti di qualsiasi importo. Tuttavia per vendite di merci e/o prestazioni di servizi il cui ammontare superi il limite di spesa giornaliero di cui al successivo punto 3.4, l’Esercente dovrà richiedere,
ai numeri telefonici dei centri autorizzativi forniti dal Servizio all’Esercente medesimo, la preventiva autorizzazione alla vendita e, se concessa, dovrà riportarne i dati identificativi - rappresentati da un codice alfa numerico nella casella appositamente stampata sul documento di vendita. È facoltà dei centri autorizzativi suddetti richiedere all’Esercente la identificazione del Titolare acquirente attraverso un documento di riconoscimento che ne
comprovi l’identità.
3.3 Il Servizio non riconoscerà come valide le operazioni poste in essere senza l’osservanza di quanto stabilito nel presente articolo o artificiosamente frazionate in più documenti di vendita per eludere la predetta procedura
ed ha quindi il diritto di respingere dette operazioni effettuando a carico dell’Esercente lo storno per l’intero importo.
3.4 Il limite di spesa giornaliero, previsto per ogni singola Carta, viene comunicato all’Esercente dal Servizio con le modalità di cui al successivo art. 9 Detti limiti non dovranno essere portati a conoscenza del Titolare.
■ 4. COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI VENDITA E DELLE NOTE DI STORNO
4.1 I documenti di vendita e le note di storno dovranno sempre riportare i seguenti dati:
a) numero e periodo di validità della Carta di Pagamento;
b) nome e cognome del Titolare, nonchè la denominazione ed il numero di codice identificativo dell’Esercente;
c) importo e data dell’operazione;
d) numero di autorizzazione quando concorrano gli estremi di cui al precedente punto 3.2
4.2 I documenti di vendita e le note di storno devono essere sottoscritti dal Titolare della Carta; le sole note di storno devono essere sottoscritte anche dall’Esercente.
4.3 L’Esercente si impegna a raccogliere in sua presenza la firma del Titolare, controllandone la corrispondenza con quella apposta sulla Carta. In caso di dubbio, l’Esercente è tenuto a confrontare tale firma anche con quella
apposta su idoneo documento di identificazione, altresì provvedendo ad annotarne gli estremi sul documento di vendita.
4.4 L’Esercente, qualora accetti la restituzione delle merci dopo la presentazione all’incasso dei documenti di vendita, nei modi stabiliti al successivo art. 7, non può regolare in contanti l’operazione con il Titolare, ma deve
compilare la nota di storno che, sottoscritta dal Titolare e dall’Esercente, dovrà essere inviata al Servizio che provvederà, alla ricezione della stessa, ad addebitare il Conto Corrente dell’ammontare relativo alla merce restituita
all’Esercente al netto della percentuale di cui al successivo punto 5.5.
4.5 Non sono validi i documenti di vendita che siano stati redatti manualmente o che risultino illeggibili o incompleti nei dati, ovvero che siano firmati o sottoscritti irregolarmente.
■ 6. TRANSAZIONI ELETTRONICHE MEDIANTE P.O.S
6.1 È fatto obbligo all’Esercente che sia munito di P.O.S., ovvero all’Esercente che avesse, per l’avvenire, ad esserne fornito, di utilizzare esclusivamente, per ogni operazione da effettuarsi contro presentazione d’una tra le
Carte di Pagamento, codesto terminale, seguendo le istruzioni d’uso del P.O.S. stesso (di seguito le “istruzioni”) fornitegli al momento della sua installazione.
6.2 Con l’utilizzo del P.O.S. tutte le disposizioni riguardanti la compilazione dei documenti di vendita, la consultazione degli elenchi delle Carte di Pagamento invalidate, i limiti di spesa giornalieri vanno disapplicate.
6.3 Ogni transazione elettronica dovrà essere effettuata dall’Esercente per l’intero importo corrispondente al bene venduto e/o al servizio fornito, per il che il Servizio non riconoscerà come valide operazioni che, onde eludere
siffatta modalità, si concretino in transazioni elettroniche artificiosamente frazionate. Ottenuta la risposta autorizzativa alla vendita dal sistema elettronico cui il P.O.S. è direttamente collegato, l’Esercente, se in presenza
dell’esibizione d’una Carta o d’una Carta Elettronica, farà sottoscrivere al Titolare la ricevuta (di seguito la “ricevuta”) che, in relazione alla transazione elettronica effettuata, viene prodotta a stampa dallo stesso P.O.S..
L’Esercente è tenuto a controllare che sulla predetta ricevuta, la firma apposta dal Titolare ed il numero della Carta o della Carta Elettronica esibita, siano conformi rispettivamente alla firma ed al numero comparenti sulla Carta
o sulla Carta Elettronica. La sottoscrizione della ricevuta, da parte del Titolare, non è prevista in caso di utilizzo della Carta PagoBANCOMAT, posto che siffatto utilizzo si perfeziona con la digitazione, da parte del Titolare
stesso, del suo codice personale segreto (P.I.N.).
6.4 La ricevuta si compone di due parti: l’una, l’originale, sarà trattenuta dall’Esercente, l’altra, la copia, dovrà essere consegnata al Titolare. La parte trattenuta dall’Esercente dovrà essere da quest’ultimo conservata per il
tempo di trentasei mesi dalla data di cui alla transazione elettronica, periodo entro il quale il Servizio avrà facoltà di chiederne la consegna per eventuali verifiche. L’Esercente dovrà soddisfare la richiesta, inviatagli dal Servizio
a mezzo lettera raccomandata, entro sette giorni dalla data di spedizione di quest’ultima. L’inosservanza di quanto prescritto nel presente articolo, sarà motivo di riaddebito, all’Esercente, della transazione elettronica.
6.5 Ogni transazione elettronica viene trasmessa al Servizio in via automatica a mezzo linea telefonica, come segue: a) contestualmente all’operazione di vendita, ove il P.O.S. operi con modalità transazionali; b) alla conclusione
d’una giornata di lavoro, ove il P.O.S. operi mediante la cattura dei dati e registrazione degli stessi nella memoria del P.O.S. medesimo.
Nel caso di cui sub a) la transazione elettronica si intende perfezionata con il rilascio, da parte del P.O.S. di una ricevuta recante l’indicazione a stampa “Transazione eseguita”. Ove la ricevuta venga emessa senza la predetta
indicazione, l’Esercente deve ripetere l’operazione e, in caso di una nuova mancata stampa della ripetuta indicazione sulla ricevuta, contattare il centro di assistenza dell’ente fornitore del P.O.S. (di seguito l’”Help Desk”).
Nel caso in cui sub b), ove la procedura di trasmissione automatica di scarico Log del P.O.S. non risultasse percorribile, a motivo di disguidi tecnici, l’Esercente dovrà provvedere, nella giornata di lavoro immediatamente
successiva a quella cui afferiscono le transazioni elettroniche non trasmesse, all’operazione manuale di detto scarico Log del P.O.S. In relazione ai dati acquisiti, il Conto Corrente verrà accreditato per un importo pari al totale
delle transazioni elettroniche trasmesse nella giornata, dedotta la commissione di cui al successivo punto 6.6, con valuta pari al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello dell’avvenuta trasmissione delle
transazioni elettroniche, sia che detta trasmissione sia avvenuta nella modalità di cui sub a), ovvero per il tramite dello scarico Log del P.O.S. nel caso di cui sub b). Le registrazioni contabili del Servizio fanno prova nei confronti
dell’Esercente
6.6 L’Esercente riconosce che al Servizio spetterà una commissione comunicata con le modalità di cui al successivo art. 9. L’importo delle commissioni spettanti al Servizio, nel caso di P.O.S. direttamente collegato al Servizio
stesso, viene automaticamente dedotto dall’importo delle transazioni elettroniche effettuate nella giornata, cosicché l’accredito eseguito dalla Banca sul Conto Corrente avverrà al netto dell’importo dovuto come commissioni.
Diversamente nel caso di P.O.S. collegato ad ente diverso dal Servizio, l’accredito sul Conto Corrente degli importi delle transazioni elettroniche effettuate nella giornata sarà eseguito dalla Banca al lordo delle commissioni
spettanti al Servizio. Quest’ultimo, successivamente, provvederà ad addebitare sul Conto Corrente l’importo delle commissioni calcolate sul totale delle transazioni elettroniche registrate nel corso d’un intero mese, con valuta
fissa il giorno 15 del mese cui si riferiscono le predette transazioni elettroniche. L’Esercente autorizza, sin d’ora, irrevocabilmente, il Servizio ad addebitare sul Conto Corrente l’importo di siffatte commissioni.
6.7 L’Esercente rinuncia a far valere verso il Servizio qualsiasi eccezione rivenientegli da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del sistema elettronico cui il P.O.S. è collegato, ovvero dal mancato funzionamento dello
stesso. In presenza di siffatte evenienze, e soltanto contro presentazione d’una Carta, l’Esercente potrà procedere alla fornitura seguendo, in questo caso, tutte le disposizioni regolamentari e procedurali di cui ai precedenti
artt. 2, 3, 4 e 5.
Il Servizio si riserva la facoltà di sospendere il sistema cui il P.O.S. è collegato per motivi di efficienza e di sicurezza.
6.8 Ove il P.O.S. fosse tecnicamente abilitato alle funzioni di rettifica contabile delle transazioni elettroniche in precedenza effettuate, l’Esercente potrà, in presenza del Titolare, procedere allo storno delle transazioni elettroniche
pos-bac.doc 050503
Originale per Deutsche Credit Card
Convenzionamento Esercenti
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■ 5. PROCEDURE PER L’ACCREDITO DEI DOCUMENTI DI VENDITA E/O L’ADDEBITO DELLE NOTE DI STORNO
5.1 L’Esercente, dopo l’avvenuta compilazione dei documenti di vendita e/o delle note di storno, che si compongono di tre parti (”originale”, “copia per il Titolare” e “copia per l’Esercente”) deve:
• inoltrare l’”originale” al Servizio, e ciò entro il terzo giorno non festivo dalla data di emissione del documento di vendita e/o dalla nota di storno;
• consegnare la “copia per il cliente” al Titolare della Carta di Pagamento al momento della vendita o della restituzione della merce;
• trattenere e conservare la “copia per l’Emittente” per un periodo minimo di dodici mesi dalla data della operazione - periodo entro il quale il Servizio, mediante semplice richiesta, avrà la facoltà di poterla richiedere
all’Esercente per eventuali verifiche che si rendessero necessarie nonché copia della documentazione attestante la fornitura delle merci e/o la prestazione dei servizi (fattura, scontrino fiscale, etc.)
5.2 I documenti di vendita e/o le note di storno, decorsi quindici giorni dalla data della loro emissione, perdono validità e pertanto non faranno sorgere alcun obbligo di pagamento a carico del Servizio.
5.3 Il Servizio provvede al regolamento delle operazioni mediante accredito e/o addebito sul Conto Corrente, con valuta pari al giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte della Banca, dei documenti di vendita e/o
alle note di storno.
5.4 Il Servizio si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei documenti di vendita all’Esercente e ciò allo scopo di poter controllare che le forniture siano state effettivamente e regolarmente eseguite.
In siffatti casi, inoltre, il Servizio potrà provvedere al ritiro, presso l’Esercente, dei documenti di vendita, anche incaricando la Banca. L’Esercente si impegna a fornire al Servizio ogni notizia e informazione sulle operazioni
relative ai documenti di vendita per i quali fosse stata dal Servizio disposta la sospensione del pagamento nonché a consentire al Servizio medesimo ogni possibile controllo anche in ordine alla documentazione fiscale relativa
alle singole operazioni effettuate. La comunicazione di sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta all’Esercente anche mediante semplice comunicazione verbale. Il Servizio ha comunque diritto al
rimborso di quanto corrisposto all’Esercente nel caso di documenti di vendita già pagati e che risultassero successivamente irregolari ai sensi delle condizioni di cui all’Accordo. A tal fine l’Esercente autorizza, sin d’ora,
irrevocabilmente, il Servizio ad addebitare i relativi importi sul Conto Corrente.
5.5 L’Esercente riconosce che al Servizio, a fronte di ogni operazione effettuata con una delle Carte di Pagamento, spetterà una commissione comunicata con le modalità di cui al successivo art. 9, da calcolarsi in forma
percentuale sull’ammontare totale di ogni operazione. Detta commissione verrà effettuata dal Servizio all’atto dell’accredito sul Conto Corrente.
interessate attenendosi alle Istruzioni e ricorrendo, se del caso, all’ausilio dell’Help Desk. L’operazione di storno sarà pure effettuabile, in assenza del Titolare, a condizione, comunque, che a quest’ultimo non venga arrecato
alcun pregiudizio e/o danno. Eventuali differenze di importo che fossero dovute dal Titolare all’Esercente, dovranno essere da quest’ultimo documentate e trasmesse al Servizio che provvederà a sottoporle al Titolare per
ottenere la convalida e il pagamento.
6.9 Qualora il P.O.S. non fosse abilitato alle funzioni di cui al precedente punto 6.8, l’Esercente potrà procedere allo storno delle transazioni elettroniche interessate seguendo, se in presenza d’una Carta e/o d’una Carta
Elettronica, tutte le disposizioni regolamentari e procedurali di cui ai precedenti artt. 4 e 5. Al fine di procedere allo storno di transazioni elettroniche rivenienti dalla presentazione di una Carta PagoBancomat, l’Esercente dovrà
invece ricorrere all’ausilio dell’Help Desk.
6.10 L’Esercente si impegna a consegnare ai Titolari di Carta PagoBANCOMAT la ricevuta rilasciata dal P.O.S. In caso di mancata emissione della predetta ricevuta a causa di un guasto della stampante, l’Esercente è tenuto
a replicare il tentativo di stampa della ricevuta e, in caso di persistente mancata emissione, a contattare l’Help Desk per verificare il buon fine dell’operazione ed ottenerne, quindi, il numero progressivo; quest’ultimo numero
dovrà essere annotato dall’Esercente sullo scontrino fiscale. In ogni caso, la temporanea impossibilità tecnica del rilascio della ricevuta, se già nota all’Esercente, dovrà essere comunicata al Titolare di Carta PagoBANCOMAT
prima dell’esecuzione della transazione elettronica, lasciando quindi al detto Titolare la facoltà di proseguire o meno l’effettuazione dell’operazione stessa. In caso di effettuazione della transazione elettronica rimane fermo
l’obbligo dell’Esercente di contattare il predetto Help Desk per i fini di cui innanzi.
■ 7. RIADDEBITO DI DOCUMENTI DI VENDITA E/O DI TRANSAZIONI ELETTRONICHE
7.1 Ogni accredito a favore dell’Esercente viene fatto dal Servizio sotto riserva di un successivo controllo dell’avvenuto rispetto di tutte le condizioni e modalità contenute nel presente Accordo, la cui inosservanza, peraltro,
comporterà la invalidazione delle operazioni poste in essere dall’Esercente liberando il Servizio da ogni obbligo.
7.2 Il Servizio ha il diritto di respingere i documenti non regolari o relativi ad operazioni ritenute non valide e di addebitare, di propria iniziativa, il Conto Corrente dei relativi importi se già accreditati.
7.3 Il Servizio, rilevata la irregolarità dei documenti o delle transazioni elettroniche, si riserva, senza che ciò possa costituire impegno alcuno da parte sua, prima di respingere i documenti stessi oppure di addebitare
all’Esercente l’importo in precedenza accreditatogli, di sottoporre l’operazione al Titolare per ottenere la convalida o il pagamento.
■ 8. CONTESTAZIONE DEL TITOLARE
8.1 L’Esercente si impegna a definire direttamente con il Titolare qualsiasi pretesa o reclamo inerenti a qualsiasi vizio o difetto relativo ai beni forniti e/o ai servizi richiesti, ispirando la sua condotta alla correttezza commerciale
d’uso e ciò anche in caso di eventuali richieste di sostituzione e/o restituzione di beni. Resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi
è a esclusivo carico dell’Esercente.
8.2 Nel caso fosse pattuito che le merci acquistate dal Titolare dovessero essere spedite al suo o altro indirizzo, l’Esercente si impegna a raccogliere una dichiarazione in tal senso sottoscritta dallo stesso Titolare.
8.3 Il Servizio, in ogni caso, rimane completamente estraneo a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla spedizione o fornitura di beni e/o servizi ed è sin d’ora irrevocabilmente autorizzato dall’Esercente ad addebitare
il Conto Corrente di quest’ultimo.
■ 9. PA RTICOLARITÀ DELL’ACCORDO
9.1 Le modalità di identificazione di Carte di Pagamento emesse in Italia, di cui al punto 1.2; il numero di codice identificativo dell’Esercente, di cui al punto 2.1; il limite di spesa giornaliero previsto per ogni Carta, di cui al
punto 3.4; la misura della commissione, di cui al punto 5.5; la misura della commissione, di cui al punto 6.6; la misura dell’importo e le condizioni relative al suo addebito, di cui al successivo punto 11.7; saranno comunicati
all’Esercente dal Servizio, con missiva a parte, in sede di riscontro della presente richiesta. È data facoltà al Servizio di modificare, in qualsiasi momento, i limiti di cui al punto 3.4, la misura della commissione di cui ai punti
5.5 e 6.6, la misura dell’importo e le condizioni relative al suo addebito di cui al punto 11.7. Le comunicazioni inerenti a dette modifiche saranno validamente fatte all’Esercente nei modi previsti al successivo art. 13.
9.2 Ove la dotazione del P.O.S. fosse successiva al perfezionamento dell’Accordo, l’Esercente, al fine di conseguire l’abilitazione all’utilizzo di tale apparecchiatura, ne darà notizia al Servizio, all’uopo utilizzando la scheda
tecnica predisposta dal Servizio stesso. Con l’abilitazione all’utilizzo del P.O.S. l’Esercente potrà accettare in pagamento anche le Carte Elettroniche e le Carte PagoBANCOMAT.
■ 10. ESTENSIONE O LIMITAZIONE DELLA VA L I D I T À D E L L’ACCORDO
10.1 L’Esercente riconosce, sin d’ora, che onorerà, con le modalità ed alle condizioni tutte contenute nell’Accordo - o a quelle che gli saranno eventualmente comunicate ai sensi del successivo art. 13 -, eventuali altre Carte
di Pagamento, nazionali ed internazionali, di cui il Servizio si riserva di precisare, di volta in volta, con comunicazione scritta all’Esercente, denominazione e caratteristiche.
10.2 Il Servizio si impegna a comunicare all’Esercente l’esistenza di circostanze dalle quali derivi il venir meno dell’accettabilità di una o più Carte di Pagamento.
■ 11. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEL P.O.S.
Qualora il Servizio consegni ed installi presso l’Esercente il P.O.S., il relativo rapporto viene disciplinato dalle previsioni di cui in appresso.
11.1 Il P.O.S. è di proprietà del Servizio, per il che esso ha facoltà di trasferire a terzi la proprietà, previo avviso scritto all’Esercente indicante le relative conseguenze operative.
11.2 Il P.O.S. viene concesso all’Esercente in comodato d’uso a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà del Servizio di chiederne ed ottenerne la restituzione in qualsiasi momento mediante preavviso scritto di giorni
15.
11.3 L’Esercente si obbliga a conservare e custodire il P.O.S. con la dovuta diligenza, e non può, senza il consenso scritto del Servizio, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo
oneroso. In caso di vendita, cessione, affittanza o qualunque altro atto di trasferimento della attività commerciale dell’Esercente, è in facoltà del Servizio consentire la prosecuzione del funzionamento del P.O.S. nei locali dove
quest’ultimo è installato previa stipula, da parte del Servizio, di un Accordo con il soggetto subentrante all’Esercente stesso.
11.4 L’Esercente è tenuto ad usare il P.O.S. seguendo le istruzioni fornitegli e, in caso di problemi relativi al suo utilizzo, ad informare prontamente l’Help Desk, il cui numero viene all’uopo fornito a parte dal Servizio.
Al fine di provvedere agli interventi di manutenzione e di riparazione del P.O.S., l’Esercente deve consentire l’accesso ai propri locali al personale della società di gestione delle telecomunicazioni e a quello incaricato dal
Servizio ad effettuare gli interventi del caso.
11.5 Dietro richiesta scritta dell’Esercente, il Servizio può consentire l’uso del P.O.S. anche per il controllo della validità di strumenti di pagamento rilasciati da enti terzi con i quali l’Esercente abbia stipulato apposite convenzioni.
In relazione all’eventuale inoltro di una richiesta del tipo qui descritto, l’Esercente conferisce sin d’ora al Servizio mandato per la trasmissione, agli enti indicatigli nella richiesta stessa, dei flussi rivenienti dalle relative transazioni
elettroniche.
11.6 Senza il previo consenso scritto del Servizio, l’Esercente non può rimuovere il P.O.S. dai locali dove quest’ultimo è installato e si impegna, nel caso in cui il P.O.S. venga rubato o risulti smarrito, a darne immediata
segnalazione telefonica al Servizio, facendola seguire, entro 48 ore, da conferma scritta.
11.7 Dal momento dell’installazione saranno a carico dell’Esercente i costi della normale utenza telefonica del P.O.S., nonché quell’importo che il Servizio sarà eventualmente a richiedergli quale somma destinata a coprire le
spese di manutenzione e di assistenza del P.O.S.
L’Esercente autorizza sin d’ora irrevocabilmente il Servizio ad addebitare sul Conto Corrente l’importo suddetto, nella misura di cui all’art. 9 che pure prevede le condizioni sulla cui scorta il relativo addebito sarà effettuato.
11.8 Il Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata o ritardata possibilità di eseguire le transazioni elettroniche tramite il P.O.S. causata da difetti del P.O.S. stesso o della rete di
telecomunicazione utilizzata.
■ 12. DURATA DELL’ACCORDO
12.1 L’Accordo sostituisce ed annulla altro precedente accordo eventualmente in corso con il Servizio ed avrà validità sino a quando una delle parti ne richiederà la risoluzione od eserciterà in qualsiasi momento e senza
necessità di preavviso, il recesso. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata.
a) dall’Esercente, a mezzo di lettera raccomandata;
b) dal Servizio, a mezzo lettera raccomandata o mediante fax o telegramma successivamente confermato a mezzo di lettera raccomandata.
12.2 In entrambi i casi di recesso o risoluzione dell’Accordo, l’Esercente:
a) non potrà compiere ulteriori operazioni con le Carte di Pagamento;
b) dovrà corrispondere al Servizio le commissioni inerenti alle operazioni effettuate fino al momento in cui acquisterà efficacia il recesso o la risoluzione dell’Accordo;
c) dovrà restituire immediatamente al Servizio il P.O.S. se quest’ultimo gli è stato consegnato ed installato dal Servizio stesso, e tutto il materiale da quest’ultimo fornitogli nonché rimuovere i contrassegni di identificazione
delle Carte di Pagamento.
■ 13. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DI CONDIZIONI E NORME
Il Servizio ha facoltà di apportare modifiche all’Accordo mediante comunicazione all’Esercente, da inviarsi con lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima della loro entrata in vigore. L’Esercente può notificare al
Servizio il proprio recesso, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, a mezzo lettera raccomandata.
■ 14. DICHIARAZIONI E GARANZIE
L’Esercente attesta di essere a conoscenza dei principi di integrità, correttezza e trasparenza, cui il Gruppo Deutsche Bank si ispira nello svolgimento della propria attività. Ne consegue tra l’altro che, in nessun caso l'Esercente,
ai sensi del presente Accordo, potrà considerarsi legittimato dal Gruppo Deutsche Bank a porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possano concretizzare, anche solo potenzialmente, eventuali violazioni delle
predette disposizioni/principi, anche laddove le predette azioni, comportamenti o pratiche poste in essere dall'Esercente, venissero commesse, direttamente o indirettamente, nell’interesse o a vantaggio del Gruppo Deutsche
Bank. Nell’ipotesi in cui, in vigenza del presente Accordo, il Servizio venga a conoscenza di eventuali violazioni, da parte dell’Esercente, dei doveri previsti dal presente articolo, lo stesso Servizio avrà titolo di risolvere il
presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. Il presente Accordo dovrà intendersi risolto dal giorno successivo a quello in cui il Servizio darà comunicazione all’Esercente, con lettera raccomandata a/r,
che essa intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. In tal caso, nulla sarà dovuto dal Servizio all’Esercente per l’espletamento dell’incarico di cui al presente Accordo, restando salvo, in ogni caso, il diritto
del Servizio al risarcimento del maggior danno subito a seguito dell'inadempimento, da parte dell’Esercente, dei ripetuti obblighi.
■ 15. LEGGE REGOLATRICE DELL’ACCORDO E GIURISDIZIONE
All’Accordo si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi contestazione o controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.
Luogo e data
Timbro della società e/o ditta e firma del Legale Rappresentante e/o del titolare.
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso d’un esemplare del presente atto, di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sopra riportate ed in particolare di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:
Luogo e data
pos-bac.doc 050503
• 8 comma 3 (addebito all’esercente);
• 10 (estensione o limitazione validità dell’Accordo);
• 11 comma 3 (divieto di concedere in uso a terzi il P.O.S.);
• 11 comma 8 (esonero da responsabilità per il Servizio);
• 12 comma 1 (recesso di una delle parti);
• 13 (modifiche e/o integrazioni di condizioni e norme dell’Accordo);
• 14 (dichiarazioni e garanzie)
• 15 (foro esclusivo competente).
Timbro della società e/o ditta e firma del legale rappresentante e/o del titolare
Originale per Deutsche Credit Card
Convenzionamento Esercenti
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• 1 comma 5 (responsabilità per ritardo nelle comunicazioni)
• 2 comma 5 (parità di condizioni di vendita);
• 3 comma 3 (invalidità delle operazioni e vendita frazionata);
• 4 comma 5 (invalidità documenti di vendita);
• 5 comma 2 (scadenza validità documenti);
• 5 comma 4 (sospensione del pagamento ed addebito all’Esercente);
• 6 comma 5 (validità probatoria delle registrazioni contabili del Servizio);
• 7 comma 2 (riaddebito di documenti irregolari e/o di operazioni invalide);
Servizi integrativi aggiuntivi disponibili
Norme che regolano le vendite concluse mediante tecniche di comunicazione a distanza o su Internet
(E-Commerce).
Ad integrazione e parziale modifica delle norme concernenti l’accordo di convenzionamento esercenti (di
seguito, “Accordo”) in essere tra il servizio Deutsche Credit Card della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito,
“Banca”) e l’Esercente, limitatamente alle sole operazioni di vendita concluse mediante tecniche di
comunicazione a distanza tra l’Esercente ed un soggetto (di seguito, “Titolare”) che indichi/comunichi quale
mezzo di pagamento una carta di credito (di seguito, “Carta”), la Banca e l’Esercente convengono e
stipulano quanto in appresso
1) L’Esercente, nella conclusione e nelle esecuzioni delle transazioni, dovrà dare esatta e puntuale
esecuzione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n 206/2005 (Codice del consumo).
L’Esercente dovrà fornire al Titolare in modo chiaro e comprensibile e con ogni mezzo adeguato alla
di cui all’art. 52 del D. Lgs. n 206/2005, entro i termini ivi indicati; inviare al Titolare, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53 del D. Lgs. n 206/2005 una conferma dell’ordine da questo inoltratogli (di seguito,
“Conferma”).
2) La Banca, ricevuto il flusso elettronico procederà ad accreditare l’importo delle relative transazioni sul
conto corrente indicato dall’Esercente nell’Accordo, con valuta pari
((8) obbligatoria la
compilazione in caso di sottoscrizione del servizio aggiuntivo) giorno/giorni dalla data di ricezione dello
stesso flusso elettronico.
Qualora l’Esercente adotti la procedura di incasso differito, ha l’obbligo di definire il
flusso/operazione entro e non oltre il 7° giorno dalla data di autorizzazione concessa; decorso tale periodo
non sorge più alcun obbligo in capo alla Banca di procedere all’accredito.
Resta inteso che, ove il flusso elettronico sia pervenuto incompleto e/o irregolare, la Banca potrà astenersi
dall’accreditare all’Esercente l’importo delle relative transazioni.
3) Ogni qualvolta il Titolare, relativamente ad una transazione che lo riguardi, faccia valere nei confronti
dell’Esercente, anche relativamente ad un solo bene e/o servizioordinato, il diritto di recesso di cui
all’Art. 64 del D. Lgs. n 206/2005, ovvero ogni qualvolta l’Esercente accetti comunque dal Titolare la
restituzione anche di un solo bene e/o servizio ordinato, l’Esercente dovrà inoltrare alla Banca la
relativa nota di storno.
Una volta ricevuta la predetta nota, la Banca provvederà ad accreditare al Titolare e,
contestualmente ad addebitare all’Esercente, l’importo ivi indicato.
4) La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56, comma 2, del D. Lgs. n 206/2005 (Codice del
consumo), provvederà ad accreditare al Titolare e, contestualmente, ad addebitare all’Esercente ogni
importo che il Titolare stesso dimostri essere: a) un addebito eccedente il prezzo pattuito ed indicato
nella conferma inviatogli dall’Esercente; b) un addebito riveniente dall’uso fraudolento, da parte
dell’Esercente o di terzi della propria Carta.
5) All’Esercente certificato con i protocolli “Verified by VISA” e “Secure Code di Mastercard” i pagamenti
tramite carte di credito relativi agli acquisti effettuati on line sul proprio sito INTERNET saranno garantiti
da eventuali disconoscimenti di spesa effettuati dai Titolari delle suddette carte di credito.
L’Esercente si obbliga sin d’ora a riconoscere ed accettare eventuali limitazioni, relativamente
all’accettazione di alcuni BIN (Bank Identification Number), che gli venissero comunicate dalla Banca per
motivi di sicurezza o altro.
I predetti pagamenti non potranno essere garantiti da eventuali disconoscimenti di spesa effettuati dai
Titolari, nel caso in cui, per motivi tecnici non imputabili alla Banca, ma ai circuiti internazionali, le operazioni
di pagamento summenzionate non fossero correttamente certificate.
La Banca potrà in ogni caso addebitare l’Esercente dell’importo dell’ordine nel caso in cui l’ordine stesso
venga contestato dal Titolare per i seguenti motivi:
• difformità nella qualità o nella quantità dei prodotti o servizi ordinati
• difformità nell’importo addebitato
• merce difettosa
• merce non ricevuta
Detta garanzia non è prestata per alcune specifiche tipologie di carte di credito. In tali casi, in sede di
autorizzazione, viene inviato all'Esercente un avviso di transazione non sicura; l'Esercente può rifiutare la
transazione o accettarla comunque, fermo restando che, in quest'ultimo caso, è consapevole ed accetta di
non essere garantito a fronte di eventuali disconoscimenti della transazione effettuati dal Titolare.
6) L’Esercente dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e comunque per
almeno 12 mesi i seguenti dati o documenti relativi a ciascuna transazione:
a) dati del titolare (nome e cognome); azienda di appartenenza del Titolare (nell’ipotesi di carte aziendali);
indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail del Titolare; b) importo e data dell’ordine; c) numero e data
dell’autorizzazione di cui all’art. 2; d) copia della Conferma inviata al Titolare.
Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati a persona diversa dal Titolare e/o ad un
indirizzo diverso da quello indicato nell’ordine quale residenza e/o domicilio del Titolare, l’Esercente dovrà
conservare anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi:a) nome e cognome; b) indirizzo
completo di CAP; c) e-mail (per servizi on-line).
Qualora lo ritenga opportuno e, in particolare, qualora gli importi accreditati all’Esercente siano oggetto di
contestazione, la Banca potrà entro i termini di cui al 1° comma del presente articolo, chiedere
all’Esercente i dati e/o i documenti di cui sopra.
In tal caso, l’Esercente dovrà inoltrare alla Banca detti dati e/o documenti entro 7 giorni dalla ricezione
della richiesta inoltratagli dalla Banca stessa.
Resta inteso fin d’ora che, in caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati, la Banca potrà
addebitare immediatamente all’Esercente quegli importi che siano oggetto di contestazioni.
7) La Banca avrà facoltà di sospendere le garanzie delle procedure certificate dei circuiti internazionali al
verificarsi di una o più delle seguenti circostanze in capo all’Esercente:
a) numero di dispute/contestazioni generate nel mese superiori a 100; b) percentuali di dispute generate nel
mese eccedenti il 2,50% del numero di ordini processati nel mese. La sospensione determinerà l’immediata
revoca dell’Accordo per l’Esercente
8) Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato vale quanto previsto nell’Accordo.
MERCHANT PROVIDER
Ragione Sociale
Codice Fiscale / Partita IVA
Telefono
Fax
Riferimento
e-mail risposte
e-mail tecnica
URL del sito dell’Esercente
Operatività per l’accettazione delle Carte di Credito in Multi-Valuta
Ad integrazione e parziale modifica delle norme concernenti l’accordo di convenzionamento esercenti (di
seguito, “Accordo”) in essere tra il servizio Deutsche Credit Card della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito,
“Banca”) e l’Esercente, con riferimento alle operazioni di vendita concluse tra l’Esercente ed un soggetto (di
seguito, “Titolare”) che indichi/comunichi quale mezzo di pagamento una carta di credito (di seguito, “Carta”)
e che intenda pagare in valuta diversa dall’Euro, la Banca e l’Esercente convengono quanto in appresso.
1) L’Esercente che richiede l’installazione di una apparecchiatura Pos denominata DCC (Dynamic Currency
Conversion) è consapevole ed accetta di offrire al Titolare la possibilità di scegliere se effettuare il pagamento
nella valuta della sua Carta oppure in Euro.
Le valute che vengono prese in considerazione sono: USD – GBP – YEN – CHF – HKD – AUD.
2) Al fine di evitare contestazioni, l’apparecchiatura Pos emetterà, dopo la “strisciata” della Carta, un
Pre-Scontrino per ogni transazione regolata in una delle valute citate al punto 1).
3) Il Pre-Scontrino, che non costituisce una ricevuta di pagamento, riporta gli estremi della Carta ed il tasso
di cambio applicato, ma non l’importo della transazione e contiene una dichiarazione che il Titolare deve
sottoscrivere per accettazione dell’operazione nella valuta indicata.
4) Solo dopo la sottoscrizione del Pre-Scontrino da parte del Titolare, l’Esercente procederà ad eseguire
l’operazione con la stampa della ricevuta di spesa da far sottoscrivere al Titolare.
5) Se il Titolare preferisce effettuare la transazione in Euro, il Pre-Scontrino non deve essere sottoscritto.
6) Il Pre-Scontrino, unitamente alla ricevuta della transazione, deve essere conservato
dall’Esercente per lo stesso periodo previsto nell’Accordo per i documenti di vendita e le note di storno e, a
seguito di richiesta da parte della Banca, dovrà essere inoltrato a quest’ultima entro_10_ giorni dalla relativa
richiesta. Qualora esso non dovesse pervenire entro le tempistiche indicate l’esercente autorizza l’addebito
dell’importo riportato nella transazione.
7) La commissione applicata sarà quella concordata e riportata nell’Accordo.
8) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente integrazione vale quanto previsto
nell’Accordo.
■ NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO GUARANTEED RESERVATION
Ad integrazione e parziale modifica delle norme concernenti l’adesione al Servizio Deutsche Credit CardVisa/Key Client, MasterCard, (di seguito “Servizio”), che regolano i rapporti, attualmente in essere, tra la
Deutsche Bank S.p.A., (di seguito “Banca”) e l’Esercente, limitatamente ai servizi che quest’ultimo sarà a
prestare in forza d’una prenotazione confermata, (di seguito “Prenotazione Alberghiera”), tra Esercente e
persona, (di seguito “Titolare”), che sia a declinare gli estremi di una Carta di credito emessa nell’ambito dei
circuiti internazionali Visa e/o MasterCard, (di seguito “Carta”), la Banca e l’Esercente convengono e stipulano
quanto in appresso:
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente accordo, sarà ritenuta valida unicamente quella Prenotazione
Alberghiera in relazione alla quale il Titolare abbia declinato gli estremi di una Carta, che non compaia negli
elenchi di quelle invalidate, elenchi che, predisposti dalla Banca sono da quest’ultima spediti all’Esercente stesso.
2. In caso di Prenotazione Alberghiera conclusasi tramite telefono, l’Esercente dovrà richiedere al titolare i
seguenti dati: a) Numero e periodo di validità della Carta b) Nome e cognome e indirizzo del Titolare della Carta
c) Data di arrivo d) Periodo di permanenza in albergo e) Tipo di servizio prenotato.
Di contro, per parte sua, l’Esercente dovrà comunicare al Titolare, confermandoglieli per iscritto i dati di cui in
appresso: f) Costo del servizio prenotato; g) codice numerico identificativo della Prenotazione Alberghiera; h)
denominazione e indirizzo dell’albergo; i) termini di disdetta della Prenotazione Alberghiera: più precisamente
data e ora entro le quali la prenotazione può essere cancellata, senza oneri per il Titolare, e modalità di inoltro
della disdetta stessa.Tale termine non può comunque eccedere le 72 ore (3 giorni) antecedenti la data prevista
di arrivo per le prenotazioni effettuate entro tale termine temporale. Per le prenotazioni effettuate dopo il 3°
pos-bac.doc 050503
giorno che precede la data prevista dell’arrivo il temine di cancellazione è fissato alle ore 18.00 del medesimo
giorno previsto per l’arrivo.
3. In caso di Prenotazione Alberghiera conclusasi tramite telefax o lettera, l’Esercente dovrà prendere nota dei
dati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 2, dati che gli saranno forniti dal Titolare, e comunicare
a quest’ultimo, per iscritto, i dati di cui alle lettere f), g), h) ed i) dello stesso precedente art. 2.
4. La disdetta della Prenotazione Alberghiera da parte del Titolare, senza che ciò abbia conseguenze di sorta
nei suoi confronti, dovrà pervenire all’Esercente entro i termini temporali indicati dall’Esercente, nel precedente
art. 2 lettera i). Tali termini se differenti da quelli riportati nei successivi punti a) e b) dovranno, ancorché
comunicati dall’Esercente per iscritto, essere stati preventivamente accettati e sottoscritti dal Titolare. In
assenza di tale ultima indicazione: a) entro 72 ore dalla data indicata per l’arrivo se la Prenotazione Alberghiera
è stata effettuata prima del terzo giorno che precede la data indicata per l’arrivo; b) entro le ore 18.00 dello
stesso giorno indicato per l’arrivo se la Prenotazione Alberghiera è stata effettuata dopo il terzo giorno che
precede la data indicata per l’arrivo.
Ove all’Esercente pervenga disdetta della Prenotazione Alberghiera nei termini in precedenza indicati,
l’Esercente comunicherà al titolare, confermando per iscritto, se richiesto, di aver preso nota della disdetta
stessa. Siffatta comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: a) nome e cognome del titolare; b) il numero e
il periodo di validità della Carta; c) il codice numerico identificativo della disdetta; d) l’invito, volto al Titolare
stesso affinché conservi il codice testé indicato sub lettera c), a salvaguardia dei suoi diritti in eventuali
controversie che dovessero insorgere.
5. Ove il Titolare non si presenti in albergo entro il termine indicato per l’arrivo e non abbia manifestato disdetta
Originale per Deutsche Credit Card
Convenzionamento Esercenti
■ Pagina 7 di 8
Servizio no show
nei termini di cui sub art. 4, l’Esercente dovrà comunque tenere la camera a disposizione fino all’ora stabilita
per il “check-out” del giorno successivo alla data indicata per l’arrivo.
In siffatto caso l’Esercente riporterà su di un documento di vendita Cartaceo i seguenti dati:
a) Numero e periodo di validità della Carta b) Nome e cognome del Titolare nonché denominazione e numero
di codice di associazione dell’Esercente c) Importo pari al costo del pernottamento per una notte comprensivo
delle tasse previste d) Numero della/e camera/e assegnata/e e) Data del giorno indicata per l’arrivo f) Numero
di autorizzazione che l’Esercente, qualunque sia l’ammontare della prestazione di alloggio riservata al Titolare,
dovrà ogniqualvolta richiedere alla Banca, a mezzo telefono o telefax. L’Esercente dovrà altresì apporre sul
documento di vendita, nello spazio riservato alla firma del Titolare, la dicitura “NO SHOW” in stampatello.
Al fine di ottenerne il pagamento, l’Esercente dovrà far pervenire al Servizio, inseriti nell’apposita Busta di
Deposito entro e non oltre 10 giorni dalla data indicata per l’arrivo, gli originali dei documenti di vendita.
Qualora l’Esercente, in possesso di terminale POS, abbia preventivamente ricevuto dal Servizio l’autorizzazione
alla digitazione manuale dei dati, dovrà unicamente trascrivere in stampatello, nello spazio riservato alla firma
del Titolare sullo scontrino rilasciato dal terminale, la dicitura “NO SHOW”.
6. Ove il Titolare si presenti in albergo oltre il termine indicato per l’arrivo – ma comunque entro l’ora stabilita
per il check-out del giorno successivo - e l’alloggio oggetto della Prenotazione Alberghiera, per qualsiasi
motivo, non risultasse disponibile, l’Esercente dovrà provvedere in modo che al Titolare sia trovata una diversa
sistemazione, eventualmente anche presso altro albergo, ubicato nella stessa piazza, appartenente alla
medesima categoria e con prestazioni equivalenti a quelle fornite dall’Esercente stesso, a carico del quale
saranno pure le spese di trasporto dall’albergo dell’Esercente a quello di nuova collocazione.
Ricorrendo l’ipotesi qui descritta sub art. 6, primo comma, l’Esercente dovrà altresì:
• Consentire al Titolare di effettuare, gratuitamente, una comunicazione telefonica, al massimo di minuti tre,
volta ad informare terzi soggetti circa l’ubicazione del nuovo alloggio;
• Trasmettere al Titolare, al nuovo alloggio, ogni messaggio e/o chiamata telefonica che fossero a pervenire, a
suo nome presso l’indirizzo dell’Esercente.
Nessuna maggiorazione di spesa, che sia conseguente alla diversa sistemazione resasi necessaria ai sensi del
presente articolo, potrà essere posta a carico del titolare.
7. L’Esercente si impegna, ispirando la sua condotta alla correttezza commerciale d’uso, a definire direttamente
con il Titolare qualsiasi pretesa o reclamo che quest’ultimo fosse eventualmente a sollevare in ordine a carenze
o difformità riscontrate nelle prestazioni oggetto della prenotazione alberghiera.
L’Esercente riconoscendo che la Banca rimane comunque estranea a qualsiasi contestazione o controversia in
ordine ai costi dei servizi forniti, dichiara, sin d’ora, di accettare gli addebiti che la Banca fosse ad operare sul
proprio conto corrente intrattenuto presso la Banca stessa o presso altro Istituto di Credito aderente al Servizio,
a motivo di un reclamo sollevato, nel senso precedentemente indicato, dal Titolare.
Resta inoltre inteso che la Banca rimane estranea a qualsiasi contestazione venga mossa dal Titolare in ordine
al disconoscimento della Prenotazione Alberghiera e/o alla cancellazione della stessa; pertanto l’Esercente
dichiara, sin d’ora, di accettare gli eventuali addebiti che verranno effettuati nei suoi confronti dalla Banca se
derivanti da operazioni effettuate senza la completa e totale osservanza alle disposizioni del presente accordo.
8. La Banca ha facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al presente accordo mediante comunicazione
scritta all’Esercente. Tali modifiche e/o integrazioni si considerano immediatamente ed automaticamente
accettate dall’Esercente, salvo che questi notifichi alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, il proprio
dissenso non oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di recesso restano naturalmente ferme tutte le obbligazioni sorte in dipendenza dell’accordo.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda ai contenuti normativi concernenti
l’adesione al Servizio attualmente vigenti tra le parti.
Norme che regolano le vendite per corrispondenza
Ad integrazione e parziale modifica delle norme concernenti l’accordo di convenzionamento esercenti (di
seguito, “Accordo”) in essere tra il servizio Deutsche Credit Card della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito,
“Banca”) e l’Esercente, limitatamente alle sole operazioni di vendita per corrispondenza tra l’Esercente ed
un soggetto (di seguito, “Titolare”) che indichi/comunichi quale mezzo di pagamento una carta di credito (di
seguito, “Carta”), la Banca e l’Esercente convengono e stipulano quanto in appresso:
1) L’Esercente nello svolgimento della propria attività imprenditoriale si impegna a dare esatta e puntuale
esecuzione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n 206/2005 (Codice del consumo) che in tema di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali impone, in particolare, l’obbligo d’una chiara informazione, ove
applicabile, volta ad illustrare al futuro acquirente il diritto di recesso allo stesso spettante ed esercitabile sia
in presenza di un contratto già concluso, che del mero inoltro della proposta contrattuale.
2) L’Esercente dovrà controllare che la nota d’ordine inoltratagli dal Titolare risulti da quest’ultimo
debitamente sottoscritta e completata in ogni sua parte.
3) L’Esercente, sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota d’ordine, dovrà riportare su di un modulo
all’uopo predisposto (di seguito, “Documento di vendita”), i seguenti dati: a) numero e validità della Carta; b)
nome e cognome del Titolare; c) denominazione e numero di codice dell’Esercente; d) importo e data come
indicato dal Titolare nella nota d’ordine; f) numero dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca;
4) Tramite apposito terminale pos fornitogli dalla Banca potrà inserire i dati della Carta comprensivo del
CVV/CV2, importo della transazione e quanto altro verrà concordato con la Banca .
5) La Banca potrà richiedere in qualsiasi momento all’Esercente l’esibizione dei Documenti di vendita relativi
alle transazioni effettuate, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.
6) La Banca provvederà ad accreditare il conto corrente indicato nell’Accordo con valuta
((8) obbligatoria la compilazione in caso di sottoscrizione del servizio aggiuntivo) dalla data di ricezione della
transazione.
7) L’importo dell’accredito sarà pari al totale delle transazioni dedotta la percentuale concordata ed indicata
nell’Accordo.
8) La Banca potrà respingere i Documenti di vendita che risultino incompleti od irregolari e, ove i detti
Documenti dovessero pervenire alla Banca oltre il termine indicato al precedente punto 5, la Banca si riserva
di sottoporre. senza che ciò possa costituire assunzione di impegno alcuno da parte sua, l’operazione di
vendita a Visa e/o Mastercard per ottenere il nulla osta ad accreditare l’Esercente.
9) L’Esercente qualora accetti dal Titolare la restituzione della merce oltre i termini impostigli D. Lgs. n
206/2005, dovrà redigere nota di storno da inoltrare alla Banca, la quale, una volta ricevutala, provvederà ad
accreditare l’importo ivi indicato al Titolare, e contestualmente ad addebitare il conto corrente dell’Esercente
al netto della percentuale prevista dal punto 7. All’Esercente è fatto divieto di regolare in altra maniera la
restituzione della merce.
10) Con riguardo alla vendita effettuata, l’Esercente conserverà la relativa documentazione (nota d’ordine,
bolla di consegna, etc) per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
11) L’Esercente è consapevole dei rischi derivanti da transazioni senza la presenza fisica del Titolare della
Carta, sia che si tratti di transazioni illecite (non riconosciute dal legittimo Titolare ) che di contestazioni
/reclami effettuate dai Titolari.
12) Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nella presente integrazione vale quanto
riportato nell’Accordo.
Contratto per autonoleggi
Ad integrazione e parziale modifica delle norme concernenti l’accordo di convenzionamento esercenti (di
seguito, “Accordo”) in essere tra il servizio Deutsche Credit Card della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito,
“Banca”) e l’Esercente, limitatamente ai soli contratti di noleggio di autoveicoli conclusi tra l’Esercente ed un
soggetto (di seguito, “Titolare”) che utilizzi quale mezzo di pagamento una carta di credito (di seguito,
“Carta”), la Banca e l’Esercente convengono e stipulano quanto in appresso.
1) Qualora un Titolare desideri utilizzare la Carta quale mezzo di pagamento per noleggiare un veicolo,
l’Esercente dovrà ottenere l’autorizzazione per l’intero importo stimato dell’addebito.
2) L’addebito del noleggio stimato sarà determinato secondo le normali tariffe praticate dall’Esercente,
tenuto conto della durata del noleggio prenotato dal Titolare.
3) L’Esercente non dovrà fornire una stima eccessiva di tale ammontare e non dovrà includere in esso importi
supplementari per eventuali danni al veicolo, furto e per tutto quanto non contemplato al momento della
prenotazione.
4) Qualora l’Esercente non ottenga l’autorizzazione per l’addebito del noleggio stimato non potrà inoltrare
la transazione.
5) Per ogni transazione relativa ad importi dovuti per danni, multe, pedaggi, l’Esercente dovrà ottenere
l’autorizzazione per mezzo della relativa autorizzazione sottoscritta dal Titolare e relativa autorizzazione
rilasciata dalla Banca per l’importo previsto.
6) Gli estremi della Carta dovranno essere riportati sull’apposito documento di vendita.
7) La transazione di cui al punto 5 dovrà pervenire alla Banca entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi
dell’evento; in caso contrario, la Banca non procederà al relativo pagamento.
8) Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nella presente integrazione vale quanto
riportato nell’Accordo.
A D E S I O N E A I S E R V I Z I A G G I U N T I V I S C E LT I D A L L’ E S E R C E N T E Selezionare con una crocetta, la casella corrispondente ai servizi aggiuntivi desiderati
N o r m e c h e re g o l a n o l e v e n d i t e c o n c l u s e m e d i a n t e t e c n i c h e d i
c o m u n i c a z i o n e a d i s t a n z a o s u I n t e r n e t ( E - C o m m e rc e ) .
N o r m e c h e re g o l a n o l e v e n d i t e p e r c o r r i s p o n d e n z a
Contratto per autonoleggi
Operatività per l’accettazione delle Carte di Credito in Multi-Va l u t a
Servizio no show
Luogo e data
Timbro della società e/o ditta e firma del legale rappresentante e/o del titolare
C O N D I Z I O N I A S S O C I AT I C O N F C O M M E R C I O
COSTO
5,00 euro
Commissione mensile servizio POS GPRS e Cordless
17,00 euro
Minimo commissionale mensile
17,00 euro
10,00 euro in caso di sottoscrizione di conto corrente Deutsche Bank
Spese per inattività mensile
33,00 euro
20,00 euro in caso di sottoscrizione di conto corrente Deutsche Bank
pos-bac.doc 050503
Originale per Deutsche Credit Card
Convenzionamento Esercenti
■ Pagina 8 di 8
Commissione mensile servizio POS Stand Alone
NOTE