Cittadinanza Speciale della Città di Chieri per
Transcript
Cittadinanza Speciale della Città di Chieri per
CITTÀ DI CHIERI Area Affari Generali - Servizi al Cittadino e all'Imprese Regolamento per il riconoscimento della “Cittadinanza Speciale della Città di Chieri per IUS SOLI” a minori stranieri nati in Italia e residenti nella Città di Chieri CITTÀ DI CHIERI Regolamento per il riconoscimento della “Cittadinanza Speciale della Città di Chieri per IUS SOLI” a minori stranieri nati in Italia e residenti nella Città di Chieri ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina il riconoscimento simbolico di Cittadinanza Speciale ai minori stranieri nati a Chieri o in Italia da genitori stranieri, residenti nel Comune di Chieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 06/02/2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D.lgs 25/07/1998, n. 286. ART. 2 - CITTADINANZA SPECIALE Il Comune di Chieri al fine di promuovere l’uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia e a Chieri in particolare, e di contribuire a rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al raggiungimento di questo obiettivo sino al riconoscimento da parte dello Stato della cittadinanza Italiana, istituisce un apposito registro della “Cittadinanza Speciale della Città di Chieri” per IUS SOLI. ART. 3 - PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE Il responsabile del Servizio Sportello Unico verifica la sussistenza dei requisiti degli aventi diritto, acquisisce la dichiarazione di volontà dei genitori del minore straniero e trasmette al Sindaco la proposta di riconoscimento della Cittadinanza Speciale IUS SOLI. ART. 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO La “Cittadinanza speciale della Città di Chieri per IUS SOLI ” è un solenne riconoscimento della comunità chierese concesso ai soggetti di cui all’articolo 1 e viene conferito dal Sindaco o da un suo delegato nell’ambito di una cerimonia pubblica, da tenersi il 20 novembre di ogni anno, in concomitanza con la GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. Il Sindaco o un suo delegato consegna ai minori stranieri nati in Italia, figli di immigrati stranieri e residenti a Chieri, un’attestazione recante stemma e scritta della Città di Chieri, la dicitura “Cittadinanza speciale IUS SOLI”, il nome e cognome del nato e dei suoi genitori, la sua nazionalità e la data di nascita. ART. 5 - REGISTRO DELLE CITTADINANZE SPECIALI I riconoscimenti della “Cittadinanza Speciale IUS SOLI” vengono annotati in ordine cronologico in un apposito Registro delle Cittadinanze IUS SOLI. Si provvederà alla cancellazione dal registro di cui sopra: a) per coloro che non siano nati a Chieri al trasferimento della residenza in altro Comune; b) al raggiungimento della maggiore età. ART. 6 – ONERI Gli oneri riguardanti le attività disciplinate dal presente regolamento rientrano nelle rispettive competenze della Segreteria del Sindaco, del Servizio Comunicazione e del Servizio Sportello Unico. ART. 7 – VIGENZA NORMATIVA Il presente regolamento entra in vigore secondo le procedure previste dallo Statuto Comunale e verrà pubblicato sul sito dell’Ente. Il presente regolamento resterà in vigore sino all’approvazione da parte del Parlamento Italiano delle modifiche legislative che prevedano il riconoscimento della cittadinanza italiana per “IUS SOLI” ai minori stranieri. via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI 0119428.253 - 011947.02.50