COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(PROVINCIA DI UDINE)
Prot.n. 5035
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI
(Legge 09.12.1998, n.431 art.11 e L.R. 07.03.2003 n.6 art.6)
CONTRIBUTO ANNO 2016
(RIFERITO AI CANONI ANNO 2015)
Termine ultimo di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 di VENERDI‘ 6 MAGGIO 2016
1. Finalità
Il presente Bando definisce criteri e modalità con cui il Comune di San Daniele del Friuli procederà all’erogazione di:
a) contributi economici volti a ridurre la spesa sostenuta nell’anno 2015 per il pagamento di canoni di locazione
(al netto degli oneri accessori) per alloggi di proprietà sia pubblica che privata, con esclusione di quelli di
edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari - ATER;
b) contributi economici in favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione per la prima volta
alloggi posti sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, precedentemente sfitti
ed in favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell’art.6, secondo periodo, della L.R. 6/2003.
2. Risorse
Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l’edilizia residenziale, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale
6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, istituito dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n.431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
Il Comune di San Daniele del Friuli concorre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c) del Regolamento di
esecuzione dell’art.6 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6, al Fondo di cui sopra con una quota non inferiore al
10% del fabbisogno complessivo e riserva una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5 per cento da
destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni.
3. Criteri per l’ammissione ai benefici
Contributi per i conduttori:
L’entità del contributo in favore dei conduttori è determinata secondo un principio di gradualità che favorisce i nuclei
familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione rispetto all’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, con l’osservanza dei seguenti criteri:
a) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)non superiore a
11.150,00 l’incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14%. Il contributo da assegnare
non potrà essere superiore ad 3.100,00 (Fascia A);
b) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad
16.420,00 l’incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24%. Il contributo da assegnare
non potrà comunque essere superiore ad 2.325,00 (Fascia B);
c) L’indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve
superare l’importo di 31.130,00.
d) Ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo
componente, il valore dell’indice ISEE di cui alle precedenti lett.a) e b) è elevato del 20%
(fascia A 13.380,00 – fascia B 19.704,00).
Per nucleo familiare s’intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi
dell’art.3 del D.P.C.M. 159/2013 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F.
La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell’attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere
aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.
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Per i nuclei familiari con situazione economica (ISE) pari a zero verrà riconosciuto un contributo pari all’intero canone
di locazione corrisposto nell’anno, nei limiti degli importi stabiliti alle lett. a) e b) del presente punto.
Il contributo non potrà in nessun caso superare l’ammontare del canone corrisposto nell’anno.
Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo da assegnare verrà rapportato al numero di mesi
considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri
accessori.
Per nuclei familiari che rientrano in almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui
all’art.7, comma 1, della L.R. n.6/2003, come specificate al punto 4. “Criteri e priorità per la formazione della
graduatoria” del presente Bando, verrà riconosciuto un incremento del contributo da assegnare del 10% per ogni
“condizione” registrata, fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, al fine di consentire il possesso dei requisiti per
beneficiare dei contributi, il limite dell’indicatore della situazione economica (ISE) indicato alla lett.c), verrà innalzato
fino ad un massimo del 10%, pari a 34.243,00.
L’erogazione dei contributi citati è subordinata all’assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie
previste dalla Legge n. 431/98 e della L.R. .6/2003. Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a
disposizione dal Comune non fossero sufficienti rispetto alle richieste, i contributi assegnati a tutti i richiedenti saranno
ridotti in proporzione rispetto alla graduatoria elaborata sulla base del presente Bando.
Contributi per i proprietari:
Ai proprietari di alloggi sfitti, posti sul territorio regionale, che successivamente all’emanazione del Bando comunale,
stipulano contratti di locazione con conduttori in possesso dei requisiti previsti alle citate lett.a), b), c), d) di cui al
precedente punto 3. “Criteri per l’ammissione ai benefici” è assegnato un contributo determinato nella misura
forfettaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di
almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art.2 della L.431/98 e
regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo di 3.100,00.
L’erogazione dei contributi citati è subordinata all’assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie
previste dalla Legge n. 431/98 e della L.R. 6/2003. Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a
disposizione dal Comune non fossero sufficienti rispetto alle richieste, i contributi assegnati a tutti i richiedenti saranno
ridotti in proporzione rispetto alla graduatoria elaborata sulla base del presente Bando.
Requisito soggettivo inerente alla residenza
Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purchè
residenti da almeno 24 mesi nel territorio regionale (non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, “l’attività
lavorativa”):
a) cittadini italiani;
b) cittadini appartenenti all’ Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
D.lgs.06/02/2007 n.30;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8/01/2007 n.3;
c bis) soggetti di cui all’art.41 del D.Lgs. 25/07/1998 n.286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno),
Ai sensi dell’art.24 della L.R. n.25/2015, per i corregionali all’estero – di cui all’art.2, comma1 della L.R.7/2002 – i
periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale.
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Altri requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso:
1. essere maggiorenne;
2. essere titolare di un contratto di locazione, relativamente all’anno 2015, per il quale si richiede il contributo,
purché l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita
dal richiedente a propria abitazione. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo
grado o tra coniugi non separati legalmente.
3. avere la residenza anagrafica nel Comune di San Daniele del Friuli;
4. essere conduttore di un alloggio privato o pubblico, ad uso abitativo, per abitazione principale posto sul
territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie
catastali A/1 (abitazione di tipo signorile) , A/8 (abitazione in villa) ed A/9 (castello palazzo di eminenti pregi
artistici o storici) , in base ad un contratto regolarmente registrato entro il 31.12.2015 e per il quale è stata
regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione o il proprietario ha optato per il regime di cedolare
secca;
5. nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio
nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare. Si intende adeguato l’alloggio
avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il
nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani
teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio;
6. non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati
inagibili con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per successione ereditaria,
della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote
degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Detto requisito
deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare nel periodo di riferimento preso in
considerazione ai fini della concessione dei contributi (01/01/2015-31/12/2015), nonchèalla data di
presentazione della domanda.
Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall’articolo 3, comma 8, del regolamento di esecuzione
dell’art.6 della L.R. 6/2003- approvato con DPReg.n.0149/Pres. del 6 aprile 2010 e s.m.i., il locatore, pubblico o
privato, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi (oltre ad essere persona maggiorenne, residente nel Comune
di San Daniele del Friuli , residente nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi ed avente i requisiti di cui al
precedente articolo 3 alla voce “Requisito soggettivo inerente alla residenza”), qualora si tratti di soggetti privati:
a) essere proprietario dell’immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali
A/1, A8, A/9, che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
b) aver stipulato successivamente all’emanazione del bando comunale un contratto di locazione,
debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti di cui ai commi
3 e 5 dell’articolo 2 della L. 431/98, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un
conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all’art.3, comma 1, del regolamento di esecuzione
dell’art.6 della L.R. n.6/2003 – approvato con DPReg n. 0149/Pres. del 6 aprile 2010 e s.m.i..
L’ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di
condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone.
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4. Criteri e priorità per la formazione della graduatoria
Ai fini dell’individuazione delle categorie di soggetti indicate all’art.7, comma 1, della L.R. n.6/2003 e
dell’attribuzione delle particolari agevolazioni previste dall’art.3, comma 2, del DPReg n.067/Pres. del 6 aprile 2010
(vedi punto 3 del presente Bando – parte relativa ai contributi per i conduttori – ultimo comma), nonché per la
formazione della graduatoria si considerano quali:
a. anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una
abbia compiuto 65 anni;
b. giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età;
c. soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne
e uno o più figli minori conviventi carico del richiedente;
d. disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
e. famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi D.P.C.M. 159/2013, non
superiore a 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 se composte da due
o più soggetti;
f. famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo
componente del nucleo familiare;
g. famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero
non inferiore a tre;
h. famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto
65 anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
i. soggetti destinatati di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o
da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un
provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale,
emesso dal legale rappresentante dell’Ente , non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze
contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare
derivi dalla precarietà della situazione reddituale ;
j. emigrati : i soggetti di cui all’art.2, comma 1, della L.R. 26.02.2002 n.7 (Nuova disciplina degli interventi
regionali in materia di corregionali all’estero o rimpatriati).
5.
Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda per l’ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando deve essere compilata unicamente su
apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Amministrativo-Servizi Sociali (piano terra presso sede comunale di Via
del Colle 10 - San Daniele del Friuli) e sul sito internet www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
La consegna delle domande al protocollo comunale (avente sede in San Daniele del Friuli – Via del Colle 10 – orario
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00, il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00).
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12,30 di VENERDI’ 6 MAGGIO 2016
(termine perentorio), con una delle seguenti modalità:
− essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale (avente sede in San Daniele del Friuli – Via
del Colle 10 – orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00, il lunedì e giovedì dalle
ore 16,00 alle ore 17,00);
− spedita per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite vettore (le domande pervenute
al protocollo dopo il termine perentorio sopra indicato saranno escluse);
− tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [email protected], La
trasmissione dovrà pervenire da una casella di posta elettronica certificata personale . Non sarà ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC del Comune
ovvero da PEC non personale. Si precisa inoltre che nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la
domanda tramite PEC, come sopra descritto, la stessa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 00:00 del
suddetto termine.
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6. Casi particolari
a. Morosità: nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni di locazione per l’anno 2015
(esclusi gli oneri accessori), il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/2000), sottoscritto dal proprietario e riportante lo stato di
morosità. (Modulo 3).
b. Il locatore/proprietario dovrà confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del
contributo da parte del Comune di San Daniele del Fr. , la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso
di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al
locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.
c. Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il
giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad
assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora
però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere
allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l’assegnazione in
godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
d. Cointestatari: nel caso di contratti di locazione contestati a due o più persone coabitanti e facenti parte dello
stesso nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da uno dei cointestatari (in questo caso è
necessaria l’autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto (Modulo 1); viceversa,
nel caso di contratti di locazione cointestati a due o più persone coabitanti ma facenti parte di nuclei familiari
distinti, ogni co-intestatario dovrà presentare separata domanda per la quota di competenza.
e. Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell’istanza: in caso di decesso del
richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l’eventuale contributo spettante sarà
trasferito agli eredi legittimi, purchè abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza dovrà
risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno
delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l’Amministrazione Comunale
da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
f. Utilizzatore diverso dall’intestatario del contratto: qualora l’effettivo utilizzatore dell’immobile in locazione
sia persona diversa dall’intestatario del contratto, l’utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà
provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell’istanza.
g. Mancata registrazione annuale: qualora il richiedente non abbia provveduto alla registrazione annuale del
contratto di locazione, prima di presentare domanda di contributo dovrà provvedere alla regolarizzazione
dell’obbligo di legge.
h. Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la
presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio
postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio Amministrativo - Servizi Sociali presso la sede
comunale ; l’Amministrazione Comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva
comunicazione.
7. Istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria
L’Ufficio comunale competente procede all’istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la
regolarità delle stesse, nonché il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti. In tale fase, l’Ufficio
comunale preposto, potrà chiedere eventuale documentazione supplementare nonché, procedere ad idonei controlli,
volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Al termine delle istruttorie, l’Amministrazione comunale trasmetterà alla Direzione centrale infrastrutture e territorio i
dati relativi alle domande accogli bili.
Si precisa altresì che l’erogazione delle contribuzioni in oggetto a favore degli aventi diritto è subordinata ai fondi che
la Regione Autonoma F.V.G. assegnerà al Comune. Qualora lo stanziamento regionale non consenta di soddisfare
tutte le richieste degli aventi diritto in graduatoria (fermo restando la riserva di una quota degli stanziamenti
complessivi non inferiore al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni) i
contributi verranno proporzionalmente ridotti
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L’Amministrazione comunale darà comunicazione scritta ai soli non ammessi al beneficio, con indicazione della
motivazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento di esecuzione
dell’art.6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg.149/Pres. del 27.05.2005 e s.m.i. nonché alle diverse normative in
materia.
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Controlli e sanzioni
Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo,si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000.
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000 l’Amministrazione Comunale potrà procedere, anche tramite la Guardia di
Finanza, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine
l’Amministrazione comunale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità
dei dati dichiarati. Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art.496 del Codice Penale e dell’art.76 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva,
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso.
9. Informazioni ai sensi della L. 241/1990 e del D.L.vo n. 196/2003
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Giovanna IESSE – Responsabile del servizio amministrativo.
Possono essere eventualmente richieste informazioni in merito al presente bando all’ Ufficio Servizi Sociali (piano
terra sede municipale di Via del Colle 10 in San Daniele - tel. 0432/946544 - mail: [email protected] - orario
apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore
17,00).
Tutte le informazioni ed i dati personali del richiedente verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le
operazioni concorsuali dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla
stessa semplici servizi in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n.196 del 30.06.2003.
San Daniele del Friuli, lì 22.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Giovanna IESSE
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