PUBBLICO DIPENDENTE PERICOLOSO E PARASSITA ANCHE

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PUBBLICO DIPENDENTE PERICOLOSO E PARASSITA ANCHE
Dott. Riccardo LASCA
PUBBLICO DIPENDENTE PERICOLOSO E PARASSITA
ANCHE QUANDO LAVORA GRATUITAMENTE IN
AMBITO EXTRAISTITUZIONALE?
Sì: questa la curiosa novità stando alle modifiche apportate dalla L.
190/2012 all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001!
Com’è noto la LEGGE 6 novembre 2012 n.190 [(in Gazz. Uff., 13 novembre 2012, n. 265).
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione.] ha c-u-r-i-o-s-a-m-e-n-t-e quanto i-n-o-p-p-o-r-t-u-n-a-m-e-n-t-e
modificato la disciplina dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 relativo alla disciplina delle c.d.
incompatibilità nel pubblico impiego valida indistintamente proprio “per tutti i dipendenti pubblici”
italiani ovvero: contrattualizzati o meno* (*es. magistrati, prefetti, etc.). La norma modificatrice è
esattamente l’art. 1, comma 42 lett. f) della L. 190/2012, che recita:
“f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano
in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e
del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole:
«L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e' accompagnata» e,
al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;”
La curiosità come l’inopportunità di detto contesto (occasione) normativo sta evidentemente
nel fatto che modificare la vigente disciplina di una legittima possibilità di guadagno da parte di un
pubblico dipendente per espletamento di attività extraistituzionale c.d. autorizzata (ex art. 53 D.Lgs.
n. 165/2001) attraverso una legge (la L. 190/2012) che vuole fermamente combattere la corruzione
e l’illegalità suona davvero singolare e suscita parallelismi mentali sgradevoli, da caccia alle
streghe. Par quasi che espletare una delle c.d. attività extraistituzionali remunerate abbia il sapore se
non di corruzione quanto meno di illegalità.
E già: ora che molti cittadini italiani, dipendenti privati come gli imprenditori (elettori utili!)
stanno perdendo le loro ditte ed il posto di lavoro e con essi di che sostenere famiglia e casa, riesce
facile al politico di turno gettare sospetti, fango e responsabilità sul pubblico dipendente, quello c.d.
col posto sicuro; anche il Popolo (quarto potere dello Stato in funzione eligente) stremato sta dalla
parte del Parlamento deliberante, che sorregge un Governo tecnico! Troppo facile!
I dipendenti pubblici sarebbero dei privilegiati, dei protetti e sino a quando non si riuscirà a
licenziarli, vanno stressati, controllati, marcati stretti: il segnale, il messaggio è chiaro e vale (è
utile) per qualunque schieramento politico!
Ma sino a tutto il 2008-2009, anni in cui un capo officina metalmeccanico col titolo della
scuola dell’obbligo avesse un reddito mensile netto di 2500 €. contro gli allora come attuali mensili
€. 1200 scarsi di un dipendente pubblico Cat. D1 laureato di Ente Locale nessuno diceva nulla!
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Agli amanti dell’Euro, dell’Europa e al Popolo vogliamo spiegare, far sapere, quant’è lo
stipendio medio mensile netto di un funzionario amministrativo francese, tedesco laureato
assimilabile ad un dipendente italiano laureato di Cat. D1? Ne parlerò comparativamente in altro
scritto e ci sarà da stupirsi: neppure un usciere tedesco percepisce quanto un nostro laureato Cat.
D/1 !!! E dal 2010 coerentemente lo Stato ha pensato bene di dimezzare anche i fondi per la
formazione: tanto ad un laureato Cat. D1 con lo stipendio da usciere tedesco la formazione a cosa
serve? Questa è coerenza! Bene, avanti così, che la COSA PUBBLICA andrà sempre meglio!
Davvero inopportuno, quindi, e criticabilissimo detto contesto normativo (L. 190/2012) per
modificare l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001! Ma è evidente, la classe politica (Parlamento), messa
alle strette sui noti fronti, scarica così le proprie tensioni: verso i pubblici dipendenti, indifesi
persino dalle OO.SS., quasi vergognosamente silenti!
Abbandonando la critica alla forma, al contesto come al messaggio indiretto che il Governo
“tecnico”, il Parlamento han voluto dare al Popolo, affamato ed esausto, veniamo al merito delle
modifiche introdotte dalla L. 190/2012 (v. ivi art. 1 comma 42 lett. f) all’art. 53 del Tupi. Le
seguenti osservazioni e dissertazioni sono anche frutto del costruttivo (e per me sempre utilissimo!)
dibattito d’aula seminariale avuto in merito con preparatissimi colleghi di PP.AA. (non solo locali)
a Bologna il 5.3.2013, che ancora una volta ringrazio tutti per il contributo dato. La formazione
seminariale non serve solo ai discenti ma anche al Relatore, massimamente se trattasi, come nel mio
caso, di un collega di trincea.
Orbene, leggendo il combinato disposto dei commi 6 (periodi primo e secondo) e 12
(periodo primo) dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 appare quanto mai evidente che il Legislatore
ha voluto, i-n-n-o-v-a-t-i-v-a-m-e-n-t-e, assoggettare anche le prestazioni occasionali o le co.co.co.1
rese a titolo gratuito dal pubblico dipendente al regime c.d. autorizzatorio di cui ai commi 7-13 del
medesimo art. 53, con tutte le annesse e connesse conseguenze sotto il profilo burocraticoprocedurale e del regime delle responsabilità in caso di omissioni e/o errori da parte: a) del
committente (pubblico/privato); b) del prestatore d’opera; c) della PA datoriale.
Invero, i citati commi dispongono:
(comma) “6. [01] I commi da 7 a 13 [Nda: c.d. regime autorizzatorio] del presente articolo
si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi
quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei
docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. [02] Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.”
(comma) “12. [01] Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici
giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
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A certi commentatori e tutori della legalità, in divisa e non, bisognerebbe ricordare come al comma 6 dell’art, 53 del
D.Lgs. n. 165/2001 sta scritto “incarichi…….anche occasionali .... per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso.” e non “SOLO occasionali” e che tra le prestazioni occasionali e quelle professionali (vietate dall’art. 60
del DPR 3/1957) ci stanno le co.co.co., c.d. prestazioni parasubordinate, non espressamente quindi vietate dall’art. 53,
comma 6 del TUPI: o no !?! Quindi per le co.co.co. la parola passa ai Regolamenti locali! O semmai al Giudice del
Lavoro!
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stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.[Nda: giusto;
invero sui gratuiti…. non c’è compenso!] ”
L’infelice combinato disposto che ne esce impone evidentemente, al comma 12 - benché
esso comma disciplinante l’obbligo (nuovo) della comunicazione telematica da parte della PA
datoriale al DFP - di assoggettare sicuramente ed innovativamente al c.d. regime autorizzatorio
anche le attività extraistituzionali gratuite dei pubblici dipendenti: ma quali poi esattamente?
Questo è non solo curioso ma davvero il colmo (pensabile) in quanto per gli incarichi “per i
quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate” di cui alla lett. d) dello stesso comma
6 continuano a rimanere esentati dal regime autorizzatorio e quindi anche dal ciclo della c.d.
anagrafe delle prestazioni e quindi fuori dalla comunicazione telematica del comma 12! E ciò
nonostante il comma 6 dica espressamente che le attività da assoggettarsi agli adempimenti di cui ai
commi 7-13 sono solo quelle relative ad “incarichi…….anche occasionali .... per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.”
Trattasi, quindi, di un autentico caso di schizofrenia legislativa (non raro negli ultimi 3
anni), prodotto dall’evidente scopo di voler perseguitare il pubblico dipendente in ogni modo, anche
col regime delle comunicazioni telematiche al DFP: ma nel dubbio sarà bene iniziare ad
assoggettare al regime autorizzatorio anche gli incarichi c.d. extraistituzionali che si
concretizzano in prestazioni d’opera (occasionali o anche co.co.co., laddove consentito dagli
interni Regolamento locali) gratuite, ma solo se diverse da quelle delle lettere a) → f-bis) del
comma 6 dell’art. 53 del Tupi che evidentemente ben possono essere rese anche a titolo gratuito,
oltre che a titolo oneroso, come prevede (in via ordinaria) il periodo terzo del cit. comma 6. Si pensi
ad esempio all’attività di volontario in una associazione/organismo no profit neppure soggetta a
rimborso spese documentate, etc.: che non rientra quindi nella casistica delle citate lettere da a) a
fbis).
Insomma, post L. 190/2012 (e secondo qualcuno già post D.Lgs. n. 165/2001 !) non pare
possa più invocarsi quanto disponeva (esenzione) per le attività gratuite l’art. 1, comma 61 della
L. 662/1996, che a questo punto della storia italiana pare essere stato sicuramente abrogato in modo
non tacito ma addirittura “occulto” (come si vede) dalla L. 190/2012, tanto per mettere in difficoltà
gli operatori del Settore organizzazione e personale ed i dipendenti pubblici tutti in ordine
all’espletamento di dette attività. Detto comma 61 cosi recitava:
“61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui
al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa
di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le
attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese *a
titolo gratuito,
**presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza
scopo di lucro2. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza
devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.”
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Chi scrive è consapevole che nel 1997 il DFP nelle sue circolari legge e commenta la parte finale del comma in esame
senza considerare la virgola posta dopo “a titolo gratuito,”: ma in italiano la virgola dà un senso logico alla frase, al
pensiero espresso: una cosa (concetto) è il lavoro gratuito; altra cosa (concetto) è l’attività resa presso associazioni
etc.. Piaccia o non piaccia la norma era scritta così !
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Quanto al pensiero dello scrivente sul previgente regime delle prestazioni extraistituzionali
gratuite, ante L. 190/2012, secondo l’art. 53 del Tupi si rinvia alla libera lettura (non serve
abbonamento!) del pezzo dal titolo “LAVORO GRATUITO ASSOLUTAMENTE
INESPLETABILE DAL PUBBLICO DIPENDENTE? Per la Cassazione sì, ma sono più le
ombre che le luci !”, pubblicato sul PORTALE DEL TECNICO LOMBARDO rinvenibile sul sito
“http://www.ptpl.altervista.org” nella sezione “dite la vostra…. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO”
o anche alla sezione “Dottrina” in data 14.1.2013.
Urge, quindi, informare su quanto sopra detto e focalizzato, attraverso una circolare (nota
informativa) da inviarsi a tutti i colleghi, anche al fine di evitare che i medesimi, ignari della ben
celata novità legislativa, non chiedendo l’autorizzazione per l’espletamento di attività gratuite
siffatte si espongano a sicuri procedimenti disciplinari. E tutto ciò prima ancora che ce lo venga a
dire qualche organo ispettivo ben più informato di noi sulla reale volontà del Legislatore sottesa
all’art. 1, comma 42 lett. f) della L. 190/2012 ormai pienamente disvelata col presente scritto. Per
dette attività gratuite la mera comunicazione preventiva (prevista giustamente da molti
Regolamenti) non basta più !
I colleghi che dovessero dissentire ben possono inviarmi via mail le rispettive motivate
contro-deduzioni (mail: [email protected]): sarò ben lieto di dissertare con loro … per il bene della
cosa pubblica e del nostro comunque amato lavoro pubblico, anche iniziare per fare “rete”: è
davvero ora scossa!
Comunque sarà bene che a Roma più che parlare di “Normattiva” si incominci a parlare di (e
a ad operare nel senso di) “Normachiara” atteso che si è decisamente entrati nell’era della
“Trasparenza totale” (o no?) …o la trasparenza totale vale solo se a favore del cittadino italiano e
non anche del pubblico dipendente (che è bene lasciare nell’ignoranza e nell’incertezza, così è più
agevole colpirlo), cittadino di serie “B” ?
La L. 192/2012, invero, ha modificato, sempre col comma 42 dell’art. 1, anche altre
importantissime e delicatissime parti dello stesso art. 53 del Tupi, persino con normazione
palesemente incostituzionale, ma questa è altra dissertazione c-h-i-a-r-i-f-i-c-a-t-o-r-i-a che
rinviamo al prossimo incontro, per il piacere dei colleghi dipendenti pubblici e, perché no, dei loro
Avvocati difensori…alla bisogna s’intende e per il bene del diritto del pubblico impiego.
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