SRL SEMPLIFICATA LIBRO QUINTO TITOLO V Delle società CAPO

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SRL SEMPLIFICATA LIBRO QUINTO TITOLO V Delle società CAPO
 SRL SEMPLIFICATA LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO V
Delle società
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata (1)
(1) L'originario Capo VII, comprendente gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato
interamente sostituito dall'art. 3 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con effetto dal 1°
gennaio 2004. L'attuale formulazione del Capo comprende gli articoli da 2462 a 2483.
Per le modifiche apportate dal d.lgs 6 febbraio 2004, n. 37, v. la disciplina transitoria
dettata dall'art. 61 e 2 dello stesso decreto legislativo.
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art.2463 bis
Società semplificata a responsabilità limitata (1).
[I]. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con
contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i
trentacinque anni di età alla data della costituzione.
[II]. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello
standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve
indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di
ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a
responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di
10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro
ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
[III]. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare
del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle
imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
[IV]. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al
primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.
[V]. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a
responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto
compatibili
(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e modificato, in sede di
conversione, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.
Per un commento alla nuova normativa vedi F. ATTANASIO, S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?, in Società, 2012, pag. 894. Per approfondire il tema della funzione svolta dal capitale sociale vedi M. MIOLA, La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà e prospettive?, in Riv. soc., 2012, pag. 237. SOMMARIO: 1. Introduzione. I principali contenuti del recente dibattito sull'utilità del capitale
sociale. — 2. Considerazioni generali sullo stato della questione. — 3. Il capitale minimo e le
spinte alla sua soppressione. — 4. Le tendenze alla semplificazione nelle regole sulla
formazione del capitale sociale. — 5. I risvolti del capitale sociale sulla disciplina dei gruppi di
società: il funzionamento della tesoreria accentrata. — 6.1. I riflessi dell'introduzione dei
principi IAS/IFRS sul principio di conservazione del capitale sociale ed i tentativi di
contemperamento attraverso l'introduzione di solvency tests. — 6.2. La ricostruzione de jure
condito di doveri previsionali degli amministratori. — 6.3. I solvency tests nella legislazione
societaria europea. — 6.4. I limiti delle distribuzioni ai soci fondate esclusivamente sul liquidity
test e la necessità di affiancare ad esse un balance sheet test supportato da un «?sistema del
netto?». — 7.1. Capitale sociale e crisi di impresa. L'assenza di armonizzazione in ordine alle
conseguenze della perdita del capitale sociale ed allo scioglimento della società. — 7.2.
(Segue): la diversità di soluzioni accolte nei singoli Stati. — 7.3. L'accentuata rilevanza dei
doveri degli amministratori in rapporto con gli istituti di soluzione concordata della crisi. — 7.4.
Doveri previsionali degli amministratori e regole di conservazione del capitale sociale.