COMUNE DI SAN POLO D`ENZA Provincia di Reggio Emilia tel

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COMUNE DI SAN POLO D`ENZA Provincia di Reggio Emilia tel
COMUNE DI SAN POLO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia
tel.0522/241711 fax.0522/874867 - cod.fis. 00445450356 - c.a.p. 42020
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1°
SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Determina N. 61
del 28/04/2016
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO
01.07.2016 - 30.06.2018. AGGIUDICAZIONE
Determina N.61 del 28/04/2016
COMUNE DI SAN POLO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia
tel.0522/241711 fax.0522/874867 - cod.fis. 00445450356 - c.a.p. 42020
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1°
SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Determina N. 61
del 28/04/2016
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO
01.07.2016 - 30.06.2018. AGGIUDICAZIONE
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile nel proprio ufficio :
IL RESPONSABILE DEL 1°
SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Richiamati i seguenti atti:
•
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2016 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2016-2017-2018”, dichiarata immediatamente eseguibile;
•
Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2016 ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016” con il quale sono stati individuati per ciascun
responsabile di servizio i rispettivi capitoli di gestione per l’esercizio finanziario 2016;
•
Provvedimento del Sindaco n°7 del 24/12/2015 con il quale ha provveduto a confermare la
nomina dei Responsabili dei Servizi 1° “Affari Generali ed istituzionali”, 2° servizio
“Bilancio e Affari Finanziari, 3° “Assetto ed uso del Territorio – Ambiente” e 4° “ Scuola
Cultura e Sicurezza Sociale per l’anno 2016;
• Visto lo Statuto Comunale vigente;
PREMESSO CHE:
• la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del
proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con
riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti
con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente
complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto
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Determina N.61 del 28/04/2016
ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di
difficile interpretazione;
• le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni
possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in
riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte
dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata
dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209;
• consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno
altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche,
ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le
necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono
conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
TENUTO conto che il Comune di San Polo d’Enza per il soddisfacimento delle necessità relative al
campo assicurativo, si avvale del proprio personale, che non dispone delle necessarie professionalità
per svolgere la suddetta attività;
Considerato che il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di San Polo d’Enza, affidato
con determinazione n. n.132 del 29.6.2012, è in scadenza al 30.06.2016;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio
assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di
contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed
effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;
Rilevato che:
• l’incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi
disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di
fattispecie particolare “intuitu personae” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un
determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto
logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico quale l’attività del
Broker;
• si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il relativo
contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli articoli
2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l’attività di consulenza nell’ ambito della
complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno
nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle
prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in
base all’istituto dell’“intuitu personae”, poiché solo l’affidamento diretto rispetta il
collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della prestazione e la fiducia
riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non
suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
• la tesi “dell’intuitu personae” non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di
impresa, in quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità
dell’incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della
struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di
grandi dimensioni;
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Determina N.61 del 28/04/2016
Visto il DPR 384/2001 art.5 e successivo D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 s.m.i., che
consentono l’affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro;
Vista la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che
conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico al Broker intuitu personae, in quanto la
remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;
Vista la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker,
eliminando la necessità dell’azione dell’agente assicurativo, subentri automaticamente nella
provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della
successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.
Vista la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che
esclude la sussistenza del danno erariale sia nell’ipotesi dell’affidamento diretto dell’incarico di
brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa
privata, del medesimo affidamento;
Visto il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 39 del 27.03.2008 così come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2011, che prevede, in caso di forniture e
servizi di importo inferiore a 40,000,00 Euro, il ricorso all’affidamento diretto;
TENUTO conto che il valore dell’incarico da affidare deve essere commisurato con il totale delle
provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell’appalto, a carico della Compagnia
assicurativa e che il valore complessivo per il biennio di servizio è pari ad Euro 3.000,00, calcolato
applicando le provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte,
quantificati in:
• percentuale delle provvigioni a carico delle compagnie di assicurazione su premi imponibili
del ramo RCA 3%
• percentuale delle provvigioni a carico delle compagnie di assicurazione su premi imponibili
degli altri rami 4%
CONSIDERATO quindi che per il periodo dell’incarico il valore delle suddette provvigioni
calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all’importo della soglia
comunitaria e rispetto quanto previsto nel Regolamento Comunale;
RICHIAMATA la Determinazione n. 48 del 15.04.2016 con la quale veniva indetta una procedura
negoziata di cottimo fiduciario tramite Richiesta di Offerta (RDO) con l’impiego del Mercato
elettronico Intercent-ER avente per oggetto l’incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo
01.07.2016 - 30.06.2018;
DATO ATTO che con la Determinazione n. 48 del 15.04.2016 veniva approvato apposito
disciplinare per l’incarico di brokeraggio assicurativo e che si demandava ad atto seguente
l’aggiudicazione definitiva dell’incarico;
DATO ATTO che l’incarico non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente in
quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in
percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, con un valore presunto pari a € 3.000,00
totali per il biennio di incarico
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Determina N.61 del 28/04/2016
VISTA l’offerta (RDO) sulla piattaforma Regionale Intercent-ER della Società UNION
BROKERS s.r.l. con sede in Via Gandhi n. 16 – Reggio Emilia – C.F. /P.IVA 01639560356, alle
condizioni previste dall’approvato disciplinare e con offerta economica pari a € 2.810,00 (valore
presunto);
DETERMINA
1. Di approvare il Documento di accettazione dell’offerta “PI015961-16 relativa alla RDO
“PI014119-16” – “incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo” allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale”
2. Di aggiudicare alla Società UNION BROKERS s.r.l. l’incarico di brokeraggio assicurativo
per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2018;
3. Di dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a
carico dell’Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle
commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, con un
valore presunto pari a € 2.810,00 totali per il biennio di incarico;
4. Di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del 1° Servizio Affari Generali
ed Istituzionali
Stefano Rosati Saturni
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Determina N.61 del 28/04/2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, ………………………………
Il MESSO COMUNALE
Il Segretario Comunale
Addi, 28/04/2016
Il Segretario Comunale
Stefanini Maria
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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA "PI015961-16"
RELATIVA ALLA RDO "PI014119-16" - "INCARICO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO"
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SAN POLO D'ENZA
P. IV NOVEMBRE 1 42020 San Polo d'Enza (Reggio nell'Emilia) Italia
Tel - Fax P.IVA IT00445450356
E-Mail: [email protected]
Punto Ordinante: Stefano Rosati Saturni
RDO aperta il: 18/04/2016 08:00:00
RDO chiusa il: 27/04/2016 13:00:00
AGGIUDICATARIO
"UNION BROKERS SRL"
VIA GANDHI 16 42123 Reggio nell'Emilia (Reggio nell'Emilia) Italia
Tel 0522290111 - Fax 0522284939 P.IVA IT01639560356
E-Mail: [email protected]
Legale Rappresentante:
E-mail Rap.Leg:
OFFERTA N. PI015961-16 DEL 22/04/2016 18:24:28
Beni/Servizi
CIG
Descrizione
incarico
Z4B1976DE4 brokeraggio
assicurativo
Prezzo
unitario
A
B
C
Valore
1 (CAMPO 2 (CAMPO 3 (CAMPO
(CAMPO (CAMPO (CAMPO
Offerto
NUMERICO) NUMERICO) NUMERICO)
TESTO) TESTO) TESTO)
2.810,00 2.810,00
0,00
0,00
0,00
PREZZO TOTALE DELL'OFFERTA (IVA ESCLUSA): EURO 2.810,00
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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Il presente documento di accettazione dell'offerta in oggetto costituisce il Contratto per la fornitura di " INCARICO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ". Il Contratto è regolato in via gradata:
dai documenti allegati alla Richiesta di Offerta e dall'Offerta del Fornitore;
dal Capitolato Speciale allegato al Bando di abilitazione e dal Regolamento di utilizzo del Mercato Elettronico;
dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., e comunque dalle norme di settore in
materia di appalti pubblici;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Le clausole contenute nei documenti citati sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso,
anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o
ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero
essere emanate in corso del contratto. Il presente documento è esente da registrazione ai sensi del T.U. n. 917/1986, art. 6 e s.m.,
salvo il caso d'uso e/o se preventivamente esplicitato dalla Amministrazione nella documentazione contenuta nella Richiesta
d'Offerta. Pagina 2