COMUNE DI SAN POLO D`ENZA Provincia di Reggio Emilia tel
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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA Provincia di Reggio Emilia tel.0522/241711 fax.0522/874867 - cod.fis. 00445450356 - c.a.p. 42020 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Determina N. 61 del 28/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2018. AGGIUDICAZIONE Determina N.61 del 28/04/2016 COMUNE DI SAN POLO D’ENZA Provincia di Reggio Emilia tel.0522/241711 fax.0522/874867 - cod.fis. 00445450356 - c.a.p. 42020 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Determina N. 61 del 28/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2018. AGGIUDICAZIONE L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile nel proprio ufficio : IL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Richiamati i seguenti atti: • Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2016 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2017-2018”, dichiarata immediatamente eseguibile; • Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2016 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016” con il quale sono stati individuati per ciascun responsabile di servizio i rispettivi capitoli di gestione per l’esercizio finanziario 2016; • Provvedimento del Sindaco n°7 del 24/12/2015 con il quale ha provveduto a confermare la nomina dei Responsabili dei Servizi 1° “Affari Generali ed istituzionali”, 2° servizio “Bilancio e Affari Finanziari, 3° “Assetto ed uso del Territorio – Ambiente” e 4° “ Scuola Cultura e Sicurezza Sociale per l’anno 2016; • Visto lo Statuto Comunale vigente; PREMESSO CHE: • la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto 2 Determina N.61 del 28/04/2016 ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; • le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; • consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni; TENUTO conto che il Comune di San Polo d’Enza per il soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo, si avvale del proprio personale, che non dispone delle necessarie professionalità per svolgere la suddetta attività; Considerato che il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di San Polo d’Enza, affidato con determinazione n. n.132 del 29.6.2012, è in scadenza al 30.06.2016; Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune; Rilevato che: • l’incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare “intuitu personae” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico quale l’attività del Broker; • si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l’attività di consulenza nell’ ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all’istituto dell’“intuitu personae”, poiché solo l’affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara; • la tesi “dell’intuitu personae” non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell’incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni; 3 Determina N.61 del 28/04/2016 Visto il DPR 384/2001 art.5 e successivo D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 s.m.i., che consentono l’affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro; Vista la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico al Broker intuitu personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo; Vista la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell’azione dell’agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi. Vista la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell’ipotesi dell’affidamento diretto dell’incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento; Visto il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 39 del 27.03.2008 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2011, che prevede, in caso di forniture e servizi di importo inferiore a 40,000,00 Euro, il ricorso all’affidamento diretto; TENUTO conto che il valore dell’incarico da affidare deve essere commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell’appalto, a carico della Compagnia assicurativa e che il valore complessivo per il biennio di servizio è pari ad Euro 3.000,00, calcolato applicando le provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte, quantificati in: • percentuale delle provvigioni a carico delle compagnie di assicurazione su premi imponibili del ramo RCA 3% • percentuale delle provvigioni a carico delle compagnie di assicurazione su premi imponibili degli altri rami 4% CONSIDERATO quindi che per il periodo dell’incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all’importo della soglia comunitaria e rispetto quanto previsto nel Regolamento Comunale; RICHIAMATA la Determinazione n. 48 del 15.04.2016 con la quale veniva indetta una procedura negoziata di cottimo fiduciario tramite Richiesta di Offerta (RDO) con l’impiego del Mercato elettronico Intercent-ER avente per oggetto l’incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2018; DATO ATTO che con la Determinazione n. 48 del 15.04.2016 veniva approvato apposito disciplinare per l’incarico di brokeraggio assicurativo e che si demandava ad atto seguente l’aggiudicazione definitiva dell’incarico; DATO ATTO che l’incarico non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, con un valore presunto pari a € 3.000,00 totali per il biennio di incarico 4 Determina N.61 del 28/04/2016 VISTA l’offerta (RDO) sulla piattaforma Regionale Intercent-ER della Società UNION BROKERS s.r.l. con sede in Via Gandhi n. 16 – Reggio Emilia – C.F. /P.IVA 01639560356, alle condizioni previste dall’approvato disciplinare e con offerta economica pari a € 2.810,00 (valore presunto); DETERMINA 1. Di approvare il Documento di accettazione dell’offerta “PI015961-16 relativa alla RDO “PI014119-16” – “incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale” 2. Di aggiudicare alla Società UNION BROKERS s.r.l. l’incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2018; 3. Di dare atto che l’affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, con un valore presunto pari a € 2.810,00 totali per il biennio di incarico; 4. Di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. Il Responsabile del 1° Servizio Affari Generali ed Istituzionali Stefano Rosati Saturni 5 Determina N.61 del 28/04/2016 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Lì, ……………………………… Il MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale Addi, 28/04/2016 Il Segretario Comunale Stefanini Maria 6 AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA "PI015961-16" RELATIVA ALLA RDO "PI014119-16" - "INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO" AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI SAN POLO D'ENZA P. IV NOVEMBRE 1 42020 San Polo d'Enza (Reggio nell'Emilia) Italia Tel - Fax P.IVA IT00445450356 E-Mail: [email protected] Punto Ordinante: Stefano Rosati Saturni RDO aperta il: 18/04/2016 08:00:00 RDO chiusa il: 27/04/2016 13:00:00 AGGIUDICATARIO "UNION BROKERS SRL" VIA GANDHI 16 42123 Reggio nell'Emilia (Reggio nell'Emilia) Italia Tel 0522290111 - Fax 0522284939 P.IVA IT01639560356 E-Mail: [email protected] Legale Rappresentante: E-mail Rap.Leg: OFFERTA N. PI015961-16 DEL 22/04/2016 18:24:28 Beni/Servizi CIG Descrizione incarico Z4B1976DE4 brokeraggio assicurativo Prezzo unitario A B C Valore 1 (CAMPO 2 (CAMPO 3 (CAMPO (CAMPO (CAMPO (CAMPO Offerto NUMERICO) NUMERICO) NUMERICO) TESTO) TESTO) TESTO) 2.810,00 2.810,00 0,00 0,00 0,00 PREZZO TOTALE DELL'OFFERTA (IVA ESCLUSA): EURO 2.810,00 Pagina 1 AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI Il presente documento di accettazione dell'offerta in oggetto costituisce il Contratto per la fornitura di " INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ". Il Contratto è regolato in via gradata: dai documenti allegati alla Richiesta di Offerta e dall'Offerta del Fornitore; dal Capitolato Speciale allegato al Bando di abilitazione e dal Regolamento di utilizzo del Mercato Elettronico; dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. Le clausole contenute nei documenti citati sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. Il presente documento è esente da registrazione ai sensi del T.U. n. 917/1986, art. 6 e s.m., salvo il caso d'uso e/o se preventivamente esplicitato dalla Amministrazione nella documentazione contenuta nella Richiesta d'Offerta. Pagina 2