Schema di Provvedimento
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Schema di Provvedimento
OGGETTO: Piano di Lottizzazzione convenzionata relativo al comparto con destinazione C2 - Zona residenziale di espansione estensiva - in via della Stazione loc. Cuccurano (Lottizzazione -San Biagio ex Cuccurano. Ditte:B.S. Di Brunetti S. & C.s.n.c.-Breda s.r.l. Determinazioni in merito al completamento dei lotti edificabili. LA GIUNTA COMUNALE Vista la seguente proposta di deliberazione - VISTO il Piano di Lottizazione di cui all'oggetto ed alla relativa Convenzione “Modifica alla convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione nell'area destinata C2 – Zona residenziale di espansione estensiva – ubicata in località Cuccurano via della Stazione Comune di Fano – Lottizzazione San Biagio ”, stipulata dal dottor Alfredo de Martino notaio in Fano in data 27.03.2009, rep. n.ro 4.347, raccolta n.ro 3.209, registrata a Fano il 10.04.2009 al n.ro 2710 Serie 1T. Ditta: Breda s.r.l. -B.S. Di Brunetti Silvano e C. s.n.c. , che modificava la originaria convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione in oggetto stipulata con atto dottor Alberto de Martino Notaio in Fano repertorio n. 97.515 del 04.08.2003, rep. n.97.517 del 04.08.2003, rep. n. 8.858 ( Dott. Luca Sabbadini) del 05.08.2003, rep. n. 97.533 del 07.08.2003, rep. n. 97.543 del 08.08.2003, rep. n. 8.905 ( Dott. Luca Sabbadini) del 02.09.2003, rep.n. 97.579 del 09.09.2003(in copia depositate agli atti con il n.ro 1 ed il n.ro 2); ; - RICHIAMATI gli articoli della Convenzione ultima del 27.03.2009, con la quale i Lottizzanti si impegnavano a realizzare le opere di urbanizzazione, ed in particolare: 4. l'art 5 della Convenzione, “CESSIONE GRATUITA DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA”, che prevede: “.............. 1. La Ditta lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 1), quinto comma dell'art. 28 della Legge 17/08/1942 n.ro 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegna - per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo - a cedere gratuitamente al Comune di Fano: a) L'intera quota della estensione delle aree previste per le opere di urbanizzazione primaria relative alla zona C2 ed alla zona B2, e quindi pari a mq. 11677,48, salvo più esatta misurazione in sede di frazionamento: - Area a parcheggio pubblico mq.2285,13 - Area a verde pubblico mq.5731,07 - Area per le strade mq.3661,28 totale mq.11677,48 ................omisssis “; - l'art. 6 della Convenzione “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA”, che prevede: g........... 1. Le società "B.S. di Brunetti Silvano snc" e "BREDA srl" come sopra rappresentate (Ditta lottizzante), in relazione al disposto del paragrafo 2, quinto comma dell'art. 28 della Legge 17/08/1942 n.ro 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegna - per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo - a sostenere l'onere economico per una quota pari al 100% del costo complessivo di realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria: a) rete stradale e parcheggi; b) rete di fognatura per le acque bianche e nere; c) rete di acquedotto; d) impianto di illuminazione pubblica; e) rete di distribuzione energia elettrica (ENEL); f) rete telefonica (TELECOM); g) rete di distribuzione gas metano; h) segnaletica stradale sia orizzontale che verticale; i) piantumazione di essenze arboree e di prato verde. 2. L'assunzione del suddetto onere urbanizzativo avverrà - ai sensi dell'art. 33 della L.R. 05/08/1992 n.ro 34 - a scomputo del contributo prescritto dagli artt. 3 e 5 della Legge 28/01/1977 n.ro 10 relativo agli oneri di urbanizzazione primaria (convertiti nell'art.16 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380), con i criteri indicati nel successivo art.8. ...........”; - L'art. 11 della Convenzione “TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI”, che prevede: “.................... 1. L'avanzamento dei lavori, relativi alle opere di urbanizzazione, dovrà procedere almeno di pari passo e nella stessa percentuale con l'avanzamento della costruzione degli edifici, ed in modo tale da assicurare sempre i servizi agli edifici costruiti. 2. La realizzazione dei conglomerati bituminosi previsti per le strade e parcheggi, dovrà avvenire fatti salvi i termini di cui al successivo comma - dopo che le strade ed i parcheggi siano stati aperti al traffico per un congruo periodo di tempo e sempre dopo che l'intervento edilizio sia stato edificato - in termini di superficie utile lorda - per almeno due terzi, e naturalmente sempre dopo l'avvenuta costruzione di tutti gli impianti e servizi interrati. 3. Le opere di urbanizzazione primaria, relative all'intervento edilizio in questione, dovranno essere completate ed ultimate entro e non oltre 8 (otto) anni dalla data di stipula della prima convenzione (anni 5 più anni 3 di proroga). ....omissis ...... 5. Si precisa, comunque, che fino al momento in cui non saranno realizzate completamente le opere di urbanizzazione primaria - così come prescritte dal primo comma del precedente art.7 - il Comune di Fano, ai sensi della normativa vigente in merito, non rilascerà nessuna autorizzazione di abitabilità e/o agibilità. ......omissis.........”; - L'art. 15 della convenzione “GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI DOVUTE”, che prevede: 1. A garanzia degli impegni ed obblighi assunti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, le società Breda s.r.l. e B.S. Di Brunetti Silvano e C. s.n.c. hanno costituito deposito cauzionale a favore del Comune di Fano, a mezzo n.2 polizze assicurative rilasciate: - dalla compagnia di Assicurazione "Assicuratrice Edile" Agenzia di Fano polizza n. 1578.00.27.27016379 dell'importo di euro 241.652,50 (duecentoquarantunomilaseicentocinquantadue virgola cinquanta); - dalla compagnia di Assicurazione "SAI Società Assicuratrice Industriale spa" Agenzia di Fano polizza n. M09 16304407 dell'importo di euro 241.652,50 (duecentoquarantunomilaseicentocinquantadue virgola cinquanta) per un importo complessivo di euro 483.305,00 (quattrocentottantatremilatrecentocinque virgola zero zero) corrispondente al 100% del costo presunto delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dalla Ditta lottizzante. 2. Il deposito cauzionale sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT relativi al costo di un fabbricato residenziale. 3. L'importo di detto deposito cauzionale potrà essere ridotto semestralmente, a richiesta della Ditta lottizzante e dietro nulla osta del Comune di Fano, nella misura del 50% dell'ammontare delle opere eseguite, certificato con l'emissione - da parte della Direzione Lavori - dei documenti contabili prescritti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (R.D. 25/05/1895 n.ro 350). a) La polizza sarà comunque totalmente svincolata solo a seguito dell'approvazione del collaudo prescritto dal precedente art. 14.......”; - RISCONTRATO che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione non sono stati ancora completati, e non si è provveduto al collaudo ed alla consegna delle opere di urbanizzazione nonchè alla cessione delle aree di urbanizzazione; -VISTO CHE ai sensi dell'art.16 della sopracitata Convenzione “INADEMPIENZE”, che recita: “............................. 1. In caso di inadempienza da una o più clausole della presente convenzione da parte delle società , il Comune di Fano provvederà a sospendere il rilascio di qualsiasi concessione edilizia e autorizzazione di abitabilità o agibilità. 2. Qualora le società Breda s.r.l. E B.S. Di BrunEtti Silvano & C. s.n.c. non provvedano alla cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione e/o al pagamento degli oneri relativi e/o non realizzi gli insediamenti edilizi nei termini e secondo le modalità prescritte dal Piano Attutivo e dalle convenzioni stipulate, il Sindaco - oltre a non rilasciare le autorizzazioni di abitabilità o agibilità relative alle costruzioni, ed ad applicare gli altri provvedimenti consequenziali per legge promuoverà da parte del Consiglio, dopo una proroga di mesi sei per comprovati e validi motivi, la decadenza della presente convenzione. 3. In tal caso il Comune di Fano acquisirà gratuitamente le aree relative alle opere di urbanizzazione di cui al precedente art.5, le eventuali opere di urbanizzazione già eseguite, nonché gli eventuali oneri già versati. Inoltre le opere di urbanizzazione non ancora eseguite verranno realizzate di ufficio dal Comune di Fano a carico della Ditta lottizzante, utilizzando in parte o in tutto la cauzione di cui al precedente art. 15. 4. In caso di mancata esecuzione nei termini prescritti - o di esecuzione difforme dalle prescritte specifiche approvate - delle opere di urbanizzazione, il Comune - oltre a quanto indicato nel precedente comma 1 - provvederà alla esecuzione di ufficio delle opere e dei lavori non attuati, addebitando alla Ditta lottizzante inadempiente le relative spese. A rimborso effettuato, l'eventuale provvedimento di sospensione sarà revocato. 5. L'esecuzione d'ufficio di cui ai commi precedenti avverrà previa diffida alla Ditta lottizzante esecutrice e dopo che la stessa - nei termini prescritti dal provvedimento suddetto - non abbia aderito alle disposizioni impartite. 6. In ogni caso - per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione e, in particolare, per quella prevista nel precedente comma - la Ditta lottizzante autorizza il Comune di Fano a disporre della cauzione di cui al precedente art. 15 nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i prelievi ed i pagamenti che il Comune dovrà fare.........”; con nostra nota a.r. del 29.04.2014 p.g. n.ro 30290 (in copia depositata agli atti con il n.ro 3); ricevuta dalle Ditte lottizzanti in data 05.05.2014 e 07.05.2014, dalle Compagnie assicuratrici garanti in data 05.05.2014 - si diffidavano le Ditte lottizzanti “B.S. di Brunetti Silvano e C. s.n.c. “ e “BREDA S.R.L.” a completare ed ultimare la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione relative all'intero Piano di Lottizzazione nell'area destinata “C2”- Zona residenziale di espansione estensiva – ubicata in località Cuccurano via della Stazione – lottizzazione San Biagio, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché provvedere alla cessione gratuita delle aree; - DATO ATTO CHE con la nota sopraindicata si specificava che, scaduto tale termine, questo Comune – previa acquisizione di tutti gli elaborati tecnici esecutivi e di tutta la documentazione contabile necessaria e dettagliata relativa alle opere di urbanizzazione già realizzate, redatti e compilati dalla Direzione Lavori – avrebbe provveduto alla esecuzione di ufficio delle opere e dei lavori non attuati, secondo quanto stabilito e previsto dalla Convenzione sopraindicata; - ACCERTATO CHE i Lottizzanti non hanno aderito alle disposizioni impartite, e non si è provveduto ad ottemperare al completamento ed alla ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione relative all'intero Piano di Lottizzazione in questione; - DATO ATTO che è stata presentata istanza per “Lavori di costruzione di un fabbricato residenziale costituito da n.6 unità abitative nel lotto n. 16 della lottizzazione S.Biagio” da parte della Ditta Edil Ripiano s.r.l. - che ha acquistato il “lotto n. 16 della lottizzazione S.Biagio” dalla Ditta B.S. di Brunetti Silvano & C. s.r.l.” - e che il rilascio del relativo Permesso di Costruire è stato sospeso, fintanto che non si sia provveduto al completamento ed ultimazione delle opere di urbanizzazione, all'approvazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione relative al p.d.l. ed all' atto di cessione gratuita delle aree di urbanizzazione nonché delle relative opere; - VISTO che con nota pervenuta in data 02.05.2014 p.g. n.ro 30869 (in copia depositata agli atti con il n.ro 4) la Ditta B.S. di Brunetti Silvano & C. s.r.l. presentava “ Istanza urgente con richiesta di attivazione immediata procedura di esecuzione d'ufficio dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione .....(omissis) ........e con richiesta di rilascio immediato di permesso di costruire”; - VISTA la “Relazione descrittiva dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della lottizzazione “San Biagio” sita in Cuccurano di Fano (PU)” predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Raffaella Scarlatti (in copia depositata agli atti con il n.ro 5), dalla quale si evince che i lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione consistono in: “..... 1) Realizzazione del tappetino di usura del manto stradale su tutta la viabilità e parcheggi. 2) Realizzazione del marciapiede prospicente il lotto 16 e del marciapiede lato statale. 3) Sistemazione del passaggio pedonale lato statale con realizzazione della pavimentazione con stabilizzato. 4) Realizzazione di tutta la segnaletica stradale orizzontale e completamento di quella verticale. 5) Completamento di aree verdi....”, e che per l'esecuzione di tali lavori è stato valutato un importo totale di euro 63.627,84, oltre all'IVA ed agli oneri per la sicurezza; - VISTO che con nota pervenuta in data 16.05.2014 p.g. n.ro 34572 (in copia depositata agli atti con il n.ro 6) la Ditta B.S. di Brunetti Silvano & C. s.r.l. comunicava “.. (omissis)...... che procederà nell'immediatezza con la realizzazione delle opere previste in convenzione per la quota di propria competenza. Si conferma la disponibilità a completare anche la parte di spettanza Breda Srl, società colottizzante, ove persistesse inadempienza, a seguito di procedura di escussione delle garanzie rilasciate e a seguito di affidamento da parte del Comune ..... (omissis) “; - DATO ATTO come nella massima giurisprudenziale, la scadenza del termine previsto nella convenzione di lottizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, comporta la decadenza del piano di lottizzazione limitatamente alle parti non urbanizzate, mentre nelle parti del piano urbanizzate i lotti non ancora edificati potranno ottenere la concessione edilizia anche oltre il termine di validità della lottizzazione (vedi Sentenza T.A.R. Cagliari Sez. II in data 14.01.2010 numero 4 (in copia depositata agli atti con il n.ro 7); -RICHIAMATO anche quanto stabilito dal “Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013 n.98 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (DECRETO DEL FARE)”, all'art. 30 - “Semplificazione in materia edilizia” : “.....3-bis.Il termine di validità nonchè i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, ovvero gli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31.12.2012, sono prorogati di tre anni(10). ...”; - DATO ATTO che - come risultante dalla “Relazione descrittiva dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della lottizzazione “San Biagio” sita in Cuccurano di Fano (PU)” predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Raffaella Scarlatti – lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione è nella fase finale, e la lottizzazione risulta quasi totalmente urbanizzata; VISTA la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., Legge urbanistica; VISTA la L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i, Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio; VISTO il comma 5 dell’art. 11 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" che recita “In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva: a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell' art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;……..” VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; VISTA la Legge 9 agosto 2013 n.98 – “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; VISTA la lettera b) del comma 13 dell’art. 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 per il quale “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”; VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n° 34 del 19/02/2009; VISTO il Regolamento edilizio comunale vigente; VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data __________ : favorevole; Responsabile di Ragioneria D.ssa Daniela Mantoni in data _____________ :........................; - VISTA la Direttiva della Direzione Generale n.10 del 20.11.2012 con oggetto: “D.L. 174 del 10.10.2012 Art.3 – RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI”, si attesta, ai sensi dell'art.17bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; Ad unanimità di voti palesemente espressi; DELIBERA 1. di costituire tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo come se le stesse fossero qui integralmente riportate; 2. di STABILIRE CHE – in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione della lottizzazione “S.Biagio” in loc. Cuccurano, prossimi all'ultimazione – è possibile procedere al completamento dell' edificazione dei lotti non ancora attuati, in deroga all'art. 16 “INADEMPIENZE” della Convenzione che regola il Piano di Lottizzazione; 3. di DARE MANDATO al Dirigente del Settore V° LL.PP. – URBANISTICA per il rilascio del Permesso di Costruire, subordinando comunque il rilascio del certificato di abitabilità all'avvenuto completamento, collaudo e consegna delle opere ed aree di urbanizzazione; 4. di PRENDERE ATTO della disponibilità dellla Ditta B.S. di Brunetti Silvano & C. s.r.l. nel procedere nell'immediatezza con la realizzazione delle opere previste in convenzione per la quota di propria competenza, STABILENDO di procedere con urgenza al completamento delle opere di urbanizzazione secondo la propria quota di spettanza; 5. di DARE MANDATO al Dirigente del Settore V° LL.PP. – URBANISTICA di procedere con le formalità necessarie all'escussione della polizza fidejussoria prestata a garanzia degli impegni ed obblighi assunti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione dalla Ditta co-lottizzante “BREDA s.r.l.”, per la somma necessaria al completamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione secondo la propria quota di competenza; 6. di DARE MANDATOal Dirigente del Settore V° LL.PP. – URBANISTICA per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto indicato ai punti precedenti, ed in particolare per l'attivazione di tutte le procedure necessarie per il completamento ed ultimazione delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione, all'approvazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione ed all' atto di cessione gratuita delle aree di urbanizzazione e delle relative opere; 7. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V° LL.PP - URBANISTICA; LA GIUNTA Ad unanimità di voti palesemente espressi; DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.