certificazione di origine delle merci
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certificazione di origine delle merci
CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DELLE MERCI Le norme che disciplinano la certificazione dell’origine delle merci nei paesi UE sono di competenza comunitaria, fondandosi il mercato comune sull’unione doganale, ovvero una tariffa esterna comune ed una politica commerciale unica, in altre parole: dazi, contingenti e misure doganali condivise tra tutti i paesi membri UE. A livello mondiale, invece, nonostante gli sforzi di armonizzazione in sede WTO delle singole normative nazionali, ciascun paese ha fissato una propria politica commerciale ed una differente normativa relativa all’identificazione dell’origine delle merci provenienti dall’estero. Ciò implica che un prodotto esportato possa essere certificato come originario UE in base alla legislazione comunitaria e tuttavia non riconosciuto come tale secondo la normativa del paese di destinazione (importatore). La classificazione e l’origine delle merci sono due passaggi fondamentali per le imprese che operano sui mercati esteri, poiché sulla base di questi due elementi si individuano la tariffa doganale associata al prodotto e le misure applicabili di politica commerciale, che per l’impresa si traducono in un maggiore o minore costo di sdoganamento del prodotto. La legislazione comunitaria prevede il rilascio di due tipologie di certificati d’origine: origine non preferenziale (rilasciato dalla Camera di Commercio) ed origine preferenziale (rilasciato dall’Agenzia delle Dogane), alle quali sono associati due regimi normativi diversi. La normativa di origine non preferenziale è sempre applicabile, potendosi sempre richiedere un certificato di origine non preferenziale, mentre il certificato di origine preferenziale si può ottenere solo nel caso in cui gli scambi avvengano con paesi con cui la UE ha stipulato accordi di associazione oppure di libero scambio. La normativa di origine non preferenziale è disciplinata dal Codice Doganale Comunitario, il quale fissa un principio generale (art. 24) per individuare il paese di origine di una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi: il prodotto è originario del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo. Per sostanziale si intende una trasformazione o lavorazione che si concluda con la fabbricazione di un prodotto nuovo (nuova voce doganale) o che contribuisca significativamente al valore aggiunto del prodotto finito (in genere, il contributo deve essere superiore al 45% del prezzo franco fabbrica). Non sono ad esempio sufficienti attività di packaging, spolveratura, confezionamento ed altre; per agevolare gli operatori e rispondere ad esigenze del singolo caso concreto, il codice doganale è integrato da formulari aggiornati annualmente in cui sono fissati i limiti per differenti tipologie di prodotto. L’origine preferenziale è prevista e disciplinata dai trattati di libero scambio commerciale ed associazione e dagli accordi di partenariato che la UE ha stipulato con altri paesi (segue tabella) al fine di ridurre o di eliminare progressivamente i dazi doganali ed altre misure restrittive all’importazione/esportazione. Alcuni accordi riconoscono un identico trattamento preferenziale ai prodotti originari di entrambi i paesi, mentre altri sono asimmetric i riconoscendo quindi un trattamento preferenziale diverso. Paesi/gruppi di paesi con cui la UE ha stipulato accordi commerciali Europa Albania, Bosnia- America Latina Cile, Messico Africa Medio Oriente Algeria, Egitto, Cisgiordania, Herzegovina, Croazia, Marocco, Sud Africa, Giordania, Islanda, Isole Faeroer, Tunisia Israele, Libano, Kosovo, Liechtenstein, Striscia di Gaza, Macedonia, Moldavia, Siria Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia ACP SPG PTOM 78 Paesi in via di sviluppo 49 Paesi meno 21 Paesi e territori dell’Africa, Carabi e Pacifico sviluppati (LDC) d’oltremare godono del (giurisdizione francese sistema di e inglese) preferenze tariffarie generalizzate Le condizioni per ottenere un trattamento preferenziale sono le seguenti: 1. la me rce deve essere di origine preferenziale 2. trasporto diretto e documentato dei prodotti dal paese di origine (esportatore) al paese di destinazione (importazione); la merce può anche transitare attraverso altri paesi purché non sottoposta ad operazioni diverse da scarico, ricarico, deposito e attività finalizzate alla buona conservazione 3. prova documentale dell’origine preferenziale dei prodotti importati/esportati, attraverso i dovuti certificati di circolazione: o FORM A => per i paesi che godono del sistema di preferenze generalizzato per concessione unilaterale della UE) o EUR.MED => per i paesi pan euro- mediterranei: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Svizzera, Isole Faeroer (Danimarca), Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania / Striscia di Gaza, Giordania, Siria e Libano) o EUR 1 => per il gruppo ACP e per tutti gli altri paesi con cui la UE ha in essere accordi bilaterali o di associazione. In generale, le norme di origine preferenziale richiedono lavorazioni e trasformazioni più rilevanti rispetto a quella di origine non preferenziale, proprio perché comportano benefici per chi importa ed esporta. A seconda degli accordi commerciali, i prodotti possono essere di origine preferenziale se: - interamente ottenuti nel paese beneficiario (es. animali vivi, prodotti minerari, prodotti della caccia e della pesca, prodotti vegetali, …) - ottenuti nel paese beneficiario a partire da materie prime originarie di un paese terzo ma sufficientemente lavorate (in base agli elenchi tecnici allegati agli accordi commerciali o di associazione) - ottenuti o lavorati nel paese beneficiario a partire da materie prime di origine preferenziale dell’altro paese accordatario dove i prodotti finiti sono importati e messi in libera pratica (cumulo bilaterale) - ottenuti nel paese beneficiario in regime di cumulo diagonale o cumulo euromediterraneo (specifico per i paesi pan euro- mediterranei), ovvero qualora alla lavorazione dei prodotti originari abbiano contribuito diversi paesi legati tra loro da uno stesso accordo o da accordi simili - ottenuti nel paese beneficiario in regime di cumulo totale, ovvero qualora i prodotti finiti ottenuti da materiali non originari abbiano subito lavorazioni in diversi paesi partner. Procedure per il rilascio dei certificati d’origine I certificati di origine non sono obbligatori, tuttavia possono essere previsti dal paese di destinazione della merce, dal diritto comunitario oppure richiesti nel contratto; in quest’ultimo caso, l’impresa esportatrice che si impegna a fornire un certificato di origine comunitaria deve essere certa della possibilità di ottenere tale certificato. Il certificato d’origine deve soddisfare le seguenti condizioni: - essere compilato da un’autorità o da un organismo abilitato dal paese di rilascio - recare le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce: a) quantità, natura, contrassegni e numero dei colli b) tipo di prodotto c) peso lordo e peso netto d) nome dello speditore - comprovare senza ambiguità che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese Il certificato di origine non preferenziale è rilasciato su domanda scritta dell’interessato dalla Camera di Commercio: ü della circoscrizione in cui l’impresa richiedente ha la propria sede legale ü della circoscrizione in cui il richiedente ha un’unità operativa o una filiale principale ü del luogo in cui si trova con la merce da spedire all’estero (con autorizzazione preventiva della Camera competente territorialmente). La richiesta può essere presentata dallo speditore (colui che redige la fattura di vendita a suo favore e/o è responsabile dell’esportazione della merce) o da altri soggetti terzi, cioè spedizionieri, intermediari, consulenti i quali agiscono in nome e per conto dello speditore (non sono responsabili in caso di eventuale falsa dichiarazione). Per ottenere il visto sul certificato il richiedente si deve presentare all’Ufficio Estero camerale con il predisposto formulario di richiesta del certificato di origine compilato. Tale fascicolo si compone di: - un modulo che costituisce l’originale del certificato d’origine (carta arabesca) - tre moduli con menzione “copia” (carta gialla) - un modulo che costituisce la domanda di rilascio (carta rosa), firmato dal legale rappresentante dell’impresa richiedente cui allegare i seguenti documenti: 1. fattura di vendita per l’esportazione 2. copia della lettera di credito (se citata sul certificato stesso) 3. packing list 4. fattura pro - forma (se citata sul certificato stesso) 5. altri documenti richiesti dalla Camera di Commercio e necessari per l’accertamento dell’origine. Sul retro del modulo di domanda occorre indicare: - il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione se la merce è interamente di origine comunitaria - il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima trasformazione sostanziale, se il prodotto non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente da conferirle l’origine comunitaria - se la merce non è di origine comunitaria occorre allegare alla domanda i documenti che giustificano l’origine delle merci. La normativa comunitaria prevede anche due semplificazioni dell’iter per la richiesta dei certificati di origine non preferenziale relativi ai pezzi di ricambio ed alle esportazioni ricorrenti. Per quanto riguarda le parti di ricambio destinate ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati, tali parti sono considerati della stessa origine ovvero si presume che i suddetti pezzi siano dello stesso paese di origine dei prodotti a cui si riferiscono, anche se effettivamente provengono da altri paesi. Per esportazioni ricorrenti si intendono regolari correnti di esportazione di partite di prodotto costanti quindi il paese membro rinuncia a richiedere una domanda per ogni operazione, ma è sufficiente una sola domanda depositata in Camera di Commercio. Le responsabilità dello speditore variano a seconda che l’origine non preferenziale sia errata o falsa. Qualora si riconosca l’errore, le conseguenze per lo speditore/esportatore sono: - revisione dell’accertamento doganale degli elementi contabili e possibile applicazione di dazi antidumping - applicazione delle misure doganali previste in relazione all’origine accertata - applicazione delle sanzioni amministrative previste. Nel caso di dichiarazioni rivelatesi false (venir meno della buona fede dello speditore), le responsabilità sono le stesse ma con l’aggravante dell’apertura di un procedimento penale per i vari reati ipotizzabili. Qualora, invece, il fornitore o altri soggetti abbiano fornito informazioni false allo speditore, è in capo a quest’ultimo l’onere di dimostrare la sua estraneità e non consapevolezza in merito.