certificazione di origine delle merci

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certificazione di origine delle merci
CERTIFICAZIONE DI ORIGINE
DELLE MERCI
Le norme che disciplinano la certificazione dell’origine delle merci nei paesi UE sono di
competenza comunitaria, fondandosi il mercato comune sull’unione doganale, ovvero una
tariffa esterna comune ed una politica commerciale unica, in altre parole: dazi, contingenti e
misure doganali condivise tra tutti i paesi membri UE.
A livello mondiale, invece, nonostante gli sforzi di armonizzazione in sede WTO delle singole
normative nazionali, ciascun paese ha fissato una propria politica commerciale ed una
differente normativa relativa all’identificazione dell’origine delle merci provenienti dall’estero.
Ciò implica che un prodotto esportato possa essere certificato come originario UE in base alla
legislazione comunitaria e tuttavia non riconosciuto come tale secondo la normativa del paese
di destinazione (importatore).
La classificazione e l’origine delle merci sono due passaggi fondamentali per le imprese che
operano sui mercati esteri, poiché sulla base di questi due elementi si individuano la tariffa
doganale associata al prodotto e le misure applicabili di politica commerciale, che per l’impresa
si traducono in un maggiore o minore costo di sdoganamento del prodotto.
La legislazione comunitaria prevede il rilascio di due tipologie di certificati d’origine: origine
non preferenziale (rilasciato dalla Camera di Commercio) ed origine preferenziale (rilasciato
dall’Agenzia delle Dogane), alle quali sono associati due regimi normativi diversi. La normativa
di origine non preferenziale è sempre applicabile, potendosi sempre richiedere un certificato di
origine non preferenziale, mentre il certificato di origine preferenziale si può ottenere solo nel
caso in cui gli scambi avvengano con paesi con cui la UE ha stipulato accordi di associazione
oppure di libero scambio.
La normativa di origine non preferenziale è disciplinata dal Codice Doganale Comunitario, il
quale fissa un principio generale (art. 24) per individuare il paese di origine di una merce alla
cui produzione hanno contribuito due o più paesi: il prodotto è originario del paese in cui è
avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed
effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo. Per sostanziale si intende una trasformazione
o lavorazione che si concluda con la fabbricazione di un prodotto nuovo (nuova voce
doganale) o che contribuisca significativamente al valore aggiunto del prodotto finito (in
genere, il contributo deve essere superiore al 45% del prezzo franco fabbrica). Non sono ad
esempio sufficienti attività di packaging, spolveratura, confezionamento ed altre; per agevolare
gli operatori e rispondere ad esigenze del singolo caso concreto, il codice doganale è integrato
da formulari aggiornati annualmente in cui sono fissati i limiti per differenti tipologie di
prodotto.
L’origine preferenziale è prevista e disciplinata dai trattati di libero scambio commerciale ed
associazione e dagli accordi di partenariato che la UE ha stipulato con altri paesi (segue
tabella) al fine di ridurre o di eliminare progressivamente i dazi doganali ed altre misure
restrittive all’importazione/esportazione. Alcuni accordi riconoscono un identico trattamento
preferenziale ai prodotti originari di entrambi i paesi, mentre altri sono asimmetric i
riconoscendo quindi un trattamento preferenziale diverso.
Paesi/gruppi di paesi con cui la UE ha stipulato accordi commerciali
Europa
Albania, Bosnia-
America Latina
Cile, Messico
Africa
Medio Oriente
Algeria, Egitto,
Cisgiordania,
Herzegovina, Croazia,
Marocco, Sud Africa,
Giordania,
Islanda, Isole Faeroer,
Tunisia
Israele, Libano,
Kosovo, Liechtenstein,
Striscia di Gaza,
Macedonia, Moldavia,
Siria
Montenegro, Norvegia,
Serbia, Svizzera, Turchia
ACP
SPG
PTOM
78 Paesi in via di sviluppo
49 Paesi meno
21 Paesi e territori
dell’Africa, Carabi e Pacifico
sviluppati (LDC)
d’oltremare
godono del
(giurisdizione francese
sistema di
e inglese)
preferenze
tariffarie
generalizzate
Le condizioni per ottenere un trattamento preferenziale sono le seguenti:
1. la me rce deve essere di origine preferenziale
2. trasporto diretto e documentato dei prodotti dal paese di origine (esportatore) al paese
di destinazione (importazione); la merce può anche transitare attraverso altri paesi
purché non sottoposta ad operazioni diverse da scarico, ricarico, deposito e attività
finalizzate alla buona conservazione
3. prova documentale dell’origine preferenziale dei prodotti importati/esportati, attraverso
i dovuti certificati di circolazione:
o
FORM A => per i paesi che godono del sistema di preferenze generalizzato per
concessione unilaterale della UE)
o
EUR.MED
=>
per
i
paesi
pan
euro- mediterranei:
Islanda,
Liechtenstein,
Norvegia, Turchia, Svizzera, Isole Faeroer (Danimarca), Marocco, Algeria,
Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania / Striscia di Gaza, Giordania, Siria e Libano)
o
EUR 1 => per il gruppo ACP e per tutti gli altri paesi con cui la UE ha in essere
accordi bilaterali o di associazione.
In generale, le norme di origine preferenziale richiedono lavorazioni e trasformazioni più
rilevanti rispetto a quella di origine non preferenziale, proprio perché comportano benefici per
chi importa ed esporta.
A seconda degli accordi commerciali, i prodotti possono essere di origine preferenziale se:
-
interamente ottenuti nel paese beneficiario (es. animali vivi, prodotti minerari, prodotti
della caccia e della pesca, prodotti vegetali, …)
-
ottenuti nel paese beneficiario a partire da materie prime originarie di un paese terzo
ma sufficientemente lavorate (in base agli elenchi tecnici allegati agli accordi
commerciali o di associazione)
-
ottenuti o lavorati nel paese beneficiario a partire da materie prime di origine
preferenziale dell’altro paese accordatario dove i prodotti finiti sono importati e messi in
libera pratica (cumulo bilaterale)
-
ottenuti nel paese beneficiario in regime di cumulo diagonale o cumulo euromediterraneo (specifico per i paesi pan euro- mediterranei), ovvero qualora alla
lavorazione dei prodotti originari abbiano contribuito diversi paesi legati tra loro da uno
stesso accordo o da accordi simili
-
ottenuti nel paese beneficiario in regime di cumulo totale, ovvero qualora i prodotti finiti
ottenuti da materiali non originari abbiano subito lavorazioni in diversi paesi partner.
Procedure per il rilascio dei certificati d’origine
I certificati di origine non sono obbligatori, tuttavia possono essere previsti dal paese di
destinazione della merce, dal diritto comunitario oppure richiesti nel contratto; in quest’ultimo
caso, l’impresa esportatrice che si impegna a fornire un certificato di origine comunitaria deve
essere certa della possibilità di ottenere tale certificato.
Il certificato d’origine deve soddisfare le seguenti condizioni:
-
essere compilato da un’autorità o da un organismo abilitato dal paese di rilascio
-
recare le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce:
a) quantità, natura, contrassegni e numero dei colli
b) tipo di prodotto
c) peso lordo e peso netto
d) nome dello speditore
-
comprovare senza ambiguità che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato
paese
Il certificato di origine non preferenziale è rilasciato su domanda scritta dell’interessato
dalla Camera di Commercio:
ü
della circoscrizione in cui l’impresa richiedente ha la propria sede legale
ü
della circoscrizione in cui il richiedente ha un’unità operativa o una filiale principale
ü
del luogo in cui si trova con la merce da spedire all’estero (con autorizzazione
preventiva della Camera competente territorialmente).
La richiesta può essere presentata dallo speditore (colui che redige la fattura di vendita a suo
favore e/o è responsabile dell’esportazione della merce) o da altri soggetti terzi, cioè
spedizionieri, intermediari, consulenti i quali agiscono in nome e per conto dello speditore (non
sono responsabili in caso di eventuale falsa dichiarazione).
Per ottenere il visto sul certificato il richiedente si deve presentare all’Ufficio Estero camerale
con il predisposto formulario di richiesta del certificato di origine compilato. Tale fascicolo si
compone di:
- un modulo che costituisce l’originale del certificato d’origine (carta arabesca)
- tre moduli con menzione “copia” (carta gialla)
- un modulo che costituisce la domanda di rilascio (carta rosa), firmato dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente
cui allegare i seguenti documenti:
1. fattura di vendita per l’esportazione
2. copia della lettera di credito (se citata sul certificato stesso)
3. packing list
4. fattura pro - forma (se citata sul certificato stesso)
5. altri documenti richiesti dalla Camera di Commercio e necessari per l’accertamento
dell’origine.
Sul retro del modulo di domanda occorre indicare:
-
il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione se la merce è interamente di origine
comunitaria
-
il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima trasformazione sostanziale, se
il prodotto non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione
sufficiente da conferirle l’origine comunitaria
-
se la merce non è di origine comunitaria occorre allegare alla domanda i documenti che
giustificano l’origine delle merci.
La normativa comunitaria prevede anche due semplificazioni dell’iter per la richiesta dei
certificati di origine non preferenziale relativi ai pezzi di ricambio ed alle esportazioni ricorrenti.
Per quanto riguarda le parti di ricambio destinate ad un materiale, una macchina, un
apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati, tali parti sono
considerati della stessa origine ovvero si presume che i suddetti pezzi siano dello stesso paese
di origine dei prodotti a cui si riferiscono, anche se effettivamente provengono da altri paesi.
Per esportazioni ricorrenti si intendono regolari correnti di esportazione di partite di prodotto
costanti quindi il paese membro rinuncia a richiedere una domanda per ogni operazione, ma è
sufficiente una sola domanda depositata in Camera di Commercio.
Le responsabilità dello speditore variano a seconda che l’origine non preferenziale sia errata o
falsa.
Qualora si riconosca l’errore, le conseguenze per lo speditore/esportatore sono:
-
revisione dell’accertamento doganale degli elementi contabili e possibile applicazione di
dazi antidumping
-
applicazione delle misure doganali previste in relazione all’origine accertata
-
applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Nel caso di dichiarazioni rivelatesi false (venir meno della buona fede dello speditore), le
responsabilità sono le stesse ma con l’aggravante dell’apertura di un procedimento penale per i
vari reati ipotizzabili. Qualora, invece, il fornitore o altri soggetti abbiano fornito informazioni
false allo speditore, è in capo a quest’ultimo l’onere di dimostrare la sua estraneità e non
consapevolezza in merito.