CASO: FALLIMENTO - COMPORTAMENTO CON IL LEASING
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CASO: FALLIMENTO - COMPORTAMENTO CON IL LEASING
ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI SCHEDA DI DIRITTO CONCORSUALE N. 01/2013 CASO: FALLIMENTO - COMPORTAMENTO CON IL LEASING SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING IN AMBITO FALLIMENTARE TEMA L’art. 72-quater prevede che nel caso in cui il curatore addivenga allo scioglimento del contratto, al concedente spettano i seguenti diritti: a) la restituzione del bene, contro però il versamento alla curatela dell’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso – avvenute a valori di mercato – rispetto al credito residuo in linea capitale; b) trattenere le somme già riscosse a titolo di canone, applicandosi l’art. 67, terzo comma, l.f. relativo all’esenzione della revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa in termini d’uso (ovvero, la società di leasing ha diritto a trattenere tutti i canoni già incassati, salvo l’individuazione di pagamenti “anomali”); c) insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Giurisprudenza e dottrina maggioritarie interpretano : a) per “credito residuo in linea capitale” il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento e non anche le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a tale data; b) con “credito vantato alla data del fallimento” la somma delle quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino alla data della dichiarazione di fallimento, unitamente agli interessi maturati sino a detto momento; c) la domanda di “insinuazione al passivo”può presentarsi anche prima della riallocazione del bene sul mercato, purché sia condizionata a questo evento. Viene, inoltre, precisato che l’importo oggetto di detta domanda deve essere quindi pari: alla somma delle rate scadute e non pagate prima del fallimento oltre ai relativi interessi maturati, se il valore di realizzo del bene è maggiore del capitale residuo in linea capitale; all’importo precedente aumentato del valore del credito residuo in linea capitale rimasto insoddisfatto, qualora quanto realizzato dalla riallocazione del bene sia minore del credito residuo in linea capitale. Da ultimo, l’art. 72-quater l.f. regola le conseguenze derivanti dal fallimento della società di leasing. In tale ipotesi, il contratto prosegue e l’utilizzatore mantiene la facoltà di procedere all’acquisto del bene alla scadenza pattuita, previo pagamento dei canoni e del prezzo stabilito. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING IN AMBITO NON FALLIMENTARE L’introduzione di una normativa sullo scioglimento del contratto di leasing nel diritto fallimentare ha generato un dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza sulla applicabilità o meno dei dettati previsti dall’art. 72-quater l.f. anche agli analoghi casi verificatisi nell’ambito delle procedure concorsuali minori nonché alle risoluzioni in bonis, dovute all’inadempimento dell’utilizzatore, di questa tipologia di contratto. Parte della dottrina (M.R. LA TORRE, La disciplina del leasing nel fallimento e gli effetti sulla qualificazione del contratto, Relazione svolta al Convegno di Udine del 16 ottobre 2009) sostiene che lo stesso debba certamente avere effetti sull’interpretazione e sulla regolamentazione del contratto di locazione finanziaria in generale; secondo tale filone, quindi, la norma è applicabile a tutti i casi di scioglimento del contratto di leasing a causa dell’inadempimento dell’utilizzatore, indipendentemente da quali siano gli eventi successivi, sia qualora l’utilizzatore venga poi dichiarato fallito, sia nei casi di soggetti in bonis. Nell’ottica di coerenza del sistema, in particolare, l’assoggettamento a differenti disposizioni in relazione al caso, non garantirebbe la medesima tutela alla società di leasing, alla quale verrebbe infatti riconosciuto un risarcimento del danno minore (applicando l’art. 1526 c.c.) qualora lo scioglimento del contratto avvenisse per inadempimento dell’utilizzatore rispetto all’ipotesi di risoluzione intervenuta a seguito del fallimento del medesimo. Anche la giurisprudenza è divisa sul punto : condividono l’indirizzo che ritiene applicabile alla fattispecie la disciplina stabilita dall’art. 72- quater l.f. e non già il dettato dell’art. 1526 cod. civ., previsto per la vendita con riserva di proprietà, i Tribunali di Perugia (sentenza del 5 giugno 2012 ), Udine (pronuncia 10 febbraio 2012), Brescia (sentenza 2 febbraio 2012) Treviso (sentenza 6 maggio 2011) . Fra le altre “continuare ad applicare l’art. 1526 cod. civ. per i contratti risolti, malgrado l’introduzione dell’art. 72-quater l.f., significherebbe ottenere “l’assurdo risultato che, anche nell’ambito della stessa procedura fallimentare, alla società di leasing in ipotesi di contratto risolto “ante” fallimento verrebbe riconosciuto un risarcimento inferiore a quello riconosciuto in caso di scioglimento del rapporto ai sensi dell’art. 72-quater l.f., mentre il creditore semmai deve avere una tutela maggiore nella prima ipotesi considerato che, essendosi il contratto già risolto al momento del fallimento, gli spetta (a differenza del secondo caso) anche il risarcimento del danno”. Orientamento giurisprudenziale contrario all’estensione della norma fallimentare viene espresso dai Tribunali Milano (sentenza 12 dicembre 2012), di Napoli ( sentenza 9 giugno 2010), di Roma (sentenza 1 ottobre 2010) e di Mantova (pronuncia del 29 gennaio 2008) nella quale il Tribunale di Mantova sottolinea che la norma in esame nel rimandare all’art. 72-quater l.f. “e dunque alla facoltà del curatore di sciogliere il contratto di leasing concluso dalla società fallita presuppone necessariamente che il contratto non sia ancora risolto alla data del fallimento – altrimenti non si spiegherebbe la facoltà di scioglimento del curatore”. Il Collegio afferma, pertanto, che soltanto i contratti sciolti dal curatore sono disciplinati dal predetto articolo. Va aggiunto poi che nell’ambito della recente regolamentazione della procedura di concordato preventivo – contenuta sempre nella legge fallimentare – l’art. 169-bis l.f. dispone per i contratti da cui il debitore concordatario si sciolga – e quindi anche per il contratto di locazione finanziaria – il diritto del contraente in bonis ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, da soddisfare come credito anteriore al concordato. La commissione è orientata a non riconoscere al concedente la penale per anticipata risoluzione del contratto in caso di fallimento del conduttore. Si richiama l’attenzione sull’opportunità di verificare i tassi debitori previsti nel contratto di leasing ai sensi della l. 108/96, del d.l. n. 394/2000 convertito con modificazioni della l. 28/02/2011 n. 24 e delle recenti interpretazioni giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione n. 46669 del 23 novembre 2011 e n. 350 del 9 gennaio 2013. DISCUSSIONE Se il bene concesso non viene rinvenuto alla società di leasing viene riconosciuto il credito come chirografario . Nel caso in cui la concedente riceva un indennizzo dall’assicurazione per il mancato rinvenimento del bene, è opportuno verificare che la concedente comunichi l’indennizzo percepito in modo tale da stornarlo dallo stato passivo. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 72-quater l.f. Art. 169-bis l.f. M.R. LA TORRE, La disciplina del leasing nel fallimento e gli effetti sulla qualificazione del contratto, Relazione svolta al Convegno di Udine del 16 ottobre 2009) Tribunale di Perugia, 5 giugno 2012 Tribunale di Udine, 10 febbraio 2012 Tribunale di Brescia (sentenza 2 febbraio 2012) Tribunale di Treviso (sentenza 6 maggio 2011) Tribunale di Milano (sentenza 12 dicembre 2012) Tribunale di Napoli ( sentenza 9 giugno 2010) Tribunale di Roma (sentenza 1 ottobre 2010) Tribunale di Mantova (pronuncia del 29 gennaio 2008) Tribunale Milano, 16 gennaio 2013 E GIURISPRUDENZA Maggio 2013 Pietro Alberto Grazzi