CASO: FALLIMENTO - COMPORTAMENTO CON IL LEASING

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CASO: FALLIMENTO - COMPORTAMENTO CON IL LEASING
ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI SCHEDA DI DIRITTO CONCORSUALE
N. 01/2013
CASO: FALLIMENTO - COMPORTAMENTO CON IL LEASING
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING IN AMBITO FALLIMENTARE
TEMA
L’art. 72-quater prevede che nel caso in cui il curatore addivenga allo scioglimento del
contratto, al concedente spettano i seguenti diritti:
a) la restituzione del bene, contro però il versamento alla curatela dell’eventuale
differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene
stesso – avvenute a valori di mercato – rispetto al credito residuo in linea capitale;
b) trattenere le somme già riscosse a titolo di canone, applicandosi l’art. 67, terzo
comma, l.f. relativo all’esenzione della revocatoria per i pagamenti di beni e servizi
effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa in termini d’uso (ovvero, la società di
leasing ha diritto a trattenere tutti i canoni già incassati, salvo l’individuazione di
pagamenti “anomali”);
c) insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del
fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
Giurisprudenza e dottrina maggioritarie interpretano :
a) per “credito residuo in linea capitale” il capitale compreso nelle sole rate con
scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento e non anche le quote di
capitale delle rate scadute e non pagate fino a tale data;
b) con “credito vantato alla data del fallimento” la somma delle quote di capitale delle
rate scadute e non pagate fino alla data della dichiarazione di fallimento, unitamente agli
interessi maturati sino a detto momento;
c) la domanda di “insinuazione al passivo”può presentarsi anche prima della
riallocazione del bene sul mercato, purché sia condizionata a questo evento. Viene,
inoltre, precisato che l’importo oggetto di detta domanda deve essere quindi pari:
alla somma delle rate scadute e non pagate prima del fallimento oltre ai relativi interessi
maturati, se il valore di realizzo del bene è maggiore del capitale residuo in linea
capitale;
all’importo precedente aumentato del valore del credito residuo in linea capitale rimasto
insoddisfatto, qualora quanto realizzato dalla riallocazione del bene sia minore del
credito residuo in linea capitale.
Da ultimo, l’art. 72-quater l.f. regola le conseguenze derivanti dal fallimento della
società di leasing. In tale ipotesi, il contratto prosegue e l’utilizzatore mantiene la
facoltà di procedere all’acquisto del bene alla scadenza pattuita, previo pagamento dei
canoni e del prezzo stabilito.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING IN AMBITO NON
FALLIMENTARE
L’introduzione di una normativa sullo scioglimento del contratto di leasing nel diritto
fallimentare ha generato un dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza sulla
applicabilità o meno dei dettati previsti dall’art. 72-quater l.f. anche agli analoghi casi
verificatisi nell’ambito delle procedure concorsuali minori nonché alle risoluzioni in
bonis, dovute all’inadempimento dell’utilizzatore, di questa tipologia di contratto.
Parte della dottrina (M.R. LA TORRE, La disciplina del leasing nel fallimento e gli
effetti sulla qualificazione del contratto, Relazione svolta al Convegno di Udine del 16
ottobre 2009) sostiene che lo stesso debba certamente avere effetti sull’interpretazione
e sulla regolamentazione del contratto di locazione finanziaria in generale; secondo tale
filone, quindi, la norma è applicabile a tutti i casi di scioglimento del contratto di
leasing a causa dell’inadempimento dell’utilizzatore, indipendentemente da quali siano
gli eventi successivi, sia qualora l’utilizzatore venga poi dichiarato fallito, sia nei casi
di soggetti in bonis. Nell’ottica di coerenza del sistema, in particolare,
l’assoggettamento a differenti disposizioni in relazione al caso, non garantirebbe la
medesima tutela alla società di leasing, alla quale verrebbe infatti riconosciuto un
risarcimento del danno minore (applicando l’art. 1526 c.c.) qualora lo scioglimento del
contratto avvenisse per inadempimento dell’utilizzatore rispetto all’ipotesi di
risoluzione intervenuta a seguito del fallimento del medesimo.
Anche la giurisprudenza è divisa sul punto : condividono l’indirizzo che ritiene
applicabile alla fattispecie la disciplina stabilita dall’art. 72- quater l.f. e non già il
dettato dell’art. 1526 cod. civ., previsto per la vendita con riserva di proprietà, i
Tribunali di Perugia (sentenza del 5 giugno 2012 ), Udine (pronuncia 10 febbraio
2012), Brescia (sentenza 2 febbraio 2012) Treviso (sentenza 6 maggio 2011) . Fra le
altre “continuare ad applicare l’art. 1526 cod. civ. per i contratti risolti, malgrado
l’introduzione dell’art. 72-quater l.f., significherebbe ottenere “l’assurdo risultato che,
anche nell’ambito della stessa procedura fallimentare, alla società di leasing in ipotesi
di contratto risolto “ante” fallimento verrebbe riconosciuto un risarcimento inferiore a
quello riconosciuto in caso di scioglimento del rapporto ai sensi dell’art. 72-quater l.f.,
mentre il creditore semmai deve avere una tutela maggiore nella prima ipotesi
considerato che, essendosi il contratto già risolto al momento del fallimento, gli spetta
(a differenza del secondo caso) anche il risarcimento del danno”.
Orientamento giurisprudenziale contrario all’estensione della norma fallimentare viene
espresso dai Tribunali Milano (sentenza 12 dicembre 2012), di Napoli ( sentenza 9
giugno 2010), di Roma (sentenza 1 ottobre 2010) e di Mantova (pronuncia del 29
gennaio 2008) nella quale il Tribunale di Mantova sottolinea che la norma in esame
nel rimandare all’art. 72-quater l.f. “e dunque alla facoltà del curatore di sciogliere il
contratto di leasing concluso dalla società fallita presuppone necessariamente che il
contratto non sia ancora risolto alla data del fallimento – altrimenti non si spiegherebbe
la facoltà di scioglimento del curatore”. Il Collegio afferma, pertanto, che soltanto i
contratti sciolti dal curatore sono disciplinati dal predetto articolo.
Va aggiunto poi che nell’ambito della recente regolamentazione della procedura di
concordato preventivo – contenuta sempre nella legge fallimentare – l’art. 169-bis l.f.
dispone per i contratti da cui il debitore concordatario si sciolga – e quindi anche per il
contratto di locazione finanziaria – il diritto del contraente in bonis ad un indennizzo
equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, da
soddisfare come credito anteriore al concordato.
La commissione è orientata a non riconoscere al concedente la penale per anticipata
risoluzione del contratto in caso di fallimento del conduttore.
Si richiama l’attenzione sull’opportunità di verificare i tassi debitori previsti nel
contratto di leasing ai sensi della l. 108/96, del d.l. n. 394/2000 convertito con
modificazioni della l. 28/02/2011 n. 24 e delle recenti interpretazioni giurisprudenziali
della Suprema Corte di Cassazione n. 46669 del 23 novembre 2011 e n. 350 del 9
gennaio 2013.
DISCUSSIONE
Se il bene concesso non viene rinvenuto alla società di leasing viene riconosciuto il
credito come chirografario .
Nel caso in cui la concedente riceva un indennizzo dall’assicurazione per il mancato
rinvenimento del bene, è opportuno verificare che la concedente comunichi
l’indennizzo percepito in modo tale da stornarlo dallo stato passivo.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Art. 72-quater l.f.
Art. 169-bis l.f.
M.R. LA TORRE, La disciplina del leasing nel fallimento e gli effetti sulla
qualificazione del contratto, Relazione svolta al Convegno di Udine del 16 ottobre
2009)
Tribunale di Perugia, 5 giugno 2012
Tribunale di Udine, 10 febbraio 2012
Tribunale di Brescia (sentenza 2 febbraio 2012)
Tribunale di Treviso (sentenza 6 maggio 2011)
Tribunale di Milano (sentenza 12 dicembre 2012)
Tribunale di Napoli ( sentenza 9 giugno 2010)
Tribunale di Roma (sentenza 1 ottobre 2010)
Tribunale di Mantova (pronuncia del 29 gennaio 2008)
Tribunale Milano, 16 gennaio 2013
E
GIURISPRUDENZA
Maggio 2013
Pietro Alberto Grazzi