Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008 Agenzia delle Entrate

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Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008 Agenzia delle Entrate
Oggetto: Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso Iva – Esenzione - Applicabilità - Corsi didattici sportivi
effettuati da un’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di
promozione sportiva - Articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972
Come è noto con la Risoluzione in oggetto la Agenzia delle Entrate si è nuovamente e espressa in
merito alla applicabilità ai Corsi didattici sportivi effettuati da associazione o società sportiva
dilettantistica sell’esenzione I.V.A. di cui all’art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Prima di occuparci del contenuto di detta risoluzione, occorre rammentare quanto stabilito dall’13
parte A par. 1 lett. i) della VI Direttiva CEE (ora art. 132 par. 1 lett. i) della Direttiva 2006/112/CE)
la quale considera esente da IVA "l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento
scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonché le prestazioni di
servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto
pubblico, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità
simili".
La Direttiva Comunitaria è integrata, sul piano della legislazione nazionale, dall'art. 10 co. 1 n. 20)
del DPR 633/72, il quale prevede l’esenzione da IVA delle prestazioni educative dell'infanzia e
della gioventù, nonché quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento,
la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS.
Già l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.5.2001 n. 77, aveva precisato il riferimento
operato dal DPR 633/72 agli "istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni", doveva
essere interpretato di natura meramente descrittiva, in relazione ai soggetti che realizzano tale
attività formativa, e non il significato di una elencazione tassativa dei soggetti ammessi a usufruire
del regime di esenzione.
Si prevedeva, quindi, che potessero rientrare nell'ambito soggettivo dell'esenzione, più in generale
le scuole, le associazioni e gli enti purché in possesso della "presa d'atto" da parte della pubblica
Amministrazione. Per quanto attiene le scuole sportive, rientrando esse tra gli “altri soggetti che
presiedono allo svolgimento di attività educative e didattiche”, l’esenzione competeva purché
fossero riconosciute da un provvedimento della Pubblica amministrazione o di enti pubblici che
operano sotto il suo controllo (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate 18.9.2001 n. 129).
Recentemente, anche per effetto delle novità introdotte con la riforma del sistema scolastico,
l’esenzione dell’IVA delle attività didattiche relative all'insegnamento delle discipline sportive ha
trovato una diversa regolamentazione a seguito della abolizione della suddetta "presa d'atto".
In tale contesto, l’interpello ha consentito alla Agenzie delle Entrate di attualizzare, con la
Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008, l’ambito di applicazione della norma di esenzione in
argomento. Infatti, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 22 del 18 marzo 2008 la quale fornisce:
- al paragrafo 3, chiarimenti in ordine agli organismi privati che svolgono corsi nelle materie
di competenza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (per i quali in
passato il riconoscimento veniva operato attraverso l’istituto della presa d’atto, soppresso in
forza del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27);
- al successivo paragrafo 4 precisazioni in riferimento agli altri organismi privati operanti in settori
diversi da quelli di competenza dell’amministrazione scolastica per i quali il riconoscimento
continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità
previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (trattasi di fattispecie per
le quali il riconoscimento è operato non dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca ma da altre amministrazioni o altri soggetti pubblici).
La stessa circolare n. 22 chiarisce, ha proseguito l’Agenzia delle Entrare, al paragrafo 5, che
sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo
10 del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e
finanziate da enti pubblici, precisando che l’esenzione è limitata all’attività di natura educativa e
didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico. In questi casi il
riconoscimento è dato “per atto concludente”.
L’Agenzia delle Entrare, quindi, con la Risoluzione in commento, conferma la possibilità di
avvalersi del predetto regime di esenzione l’attività didattica di formazione sportiva svolta
associazioni e società che hanno ottenuto il riconoscimento dalle competenti Federazioni Sportive
Nazionali.
Per completezza di informazione, si segnala che la stessa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
esclude l’esenzione IVA per le società ed associazioni sportive affiliate ad Enti di Promozione
Sportiva. Tale esclusione determina non poche perplessità, anche in considerazione della
equiparazione operata dal legislatore con l’art. 90 della Legge 24 dicembre 2002, n.289 la quale
stabilisce che il riconoscimento di società ed associazioni sportive dilettantistiche è operato dal
CONI e, per sue delega, dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione
Sportiva. Ne discenderebbe una iniqua sperequazione a danno di una parte di soggetti sottoposti alla
medesima disciplina tributaria di settore, che risulta poco comprensibile e che necessariamente
essere rivalutata.
[a cura del Dott. Antonello Panza
Esperto Diritto Tributario Enti no-profit
Segretario Generale F.I.N.]