Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008 Agenzia delle Entrate
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Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008 Agenzia delle Entrate
Oggetto: Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Iva – Esenzione - Applicabilità - Corsi didattici sportivi effettuati da un’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di promozione sportiva - Articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 Come è noto con la Risoluzione in oggetto la Agenzia delle Entrate si è nuovamente e espressa in merito alla applicabilità ai Corsi didattici sportivi effettuati da associazione o società sportiva dilettantistica sell’esenzione I.V.A. di cui all’art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972. Prima di occuparci del contenuto di detta risoluzione, occorre rammentare quanto stabilito dall’13 parte A par. 1 lett. i) della VI Direttiva CEE (ora art. 132 par. 1 lett. i) della Direttiva 2006/112/CE) la quale considera esente da IVA "l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonché le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili". La Direttiva Comunitaria è integrata, sul piano della legislazione nazionale, dall'art. 10 co. 1 n. 20) del DPR 633/72, il quale prevede l’esenzione da IVA delle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, nonché quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. Già l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 28.5.2001 n. 77, aveva precisato il riferimento operato dal DPR 633/72 agli "istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni", doveva essere interpretato di natura meramente descrittiva, in relazione ai soggetti che realizzano tale attività formativa, e non il significato di una elencazione tassativa dei soggetti ammessi a usufruire del regime di esenzione. Si prevedeva, quindi, che potessero rientrare nell'ambito soggettivo dell'esenzione, più in generale le scuole, le associazioni e gli enti purché in possesso della "presa d'atto" da parte della pubblica Amministrazione. Per quanto attiene le scuole sportive, rientrando esse tra gli “altri soggetti che presiedono allo svolgimento di attività educative e didattiche”, l’esenzione competeva purché fossero riconosciute da un provvedimento della Pubblica amministrazione o di enti pubblici che operano sotto il suo controllo (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate 18.9.2001 n. 129). Recentemente, anche per effetto delle novità introdotte con la riforma del sistema scolastico, l’esenzione dell’IVA delle attività didattiche relative all'insegnamento delle discipline sportive ha trovato una diversa regolamentazione a seguito della abolizione della suddetta "presa d'atto". In tale contesto, l’interpello ha consentito alla Agenzie delle Entrate di attualizzare, con la Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008, l’ambito di applicazione della norma di esenzione in argomento. Infatti, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 22 del 18 marzo 2008 la quale fornisce: - al paragrafo 3, chiarimenti in ordine agli organismi privati che svolgono corsi nelle materie di competenza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (per i quali in passato il riconoscimento veniva operato attraverso l’istituto della presa d’atto, soppresso in forza del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27); - al successivo paragrafo 4 precisazioni in riferimento agli altri organismi privati operanti in settori diversi da quelli di competenza dell’amministrazione scolastica per i quali il riconoscimento continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (trattasi di fattispecie per le quali il riconoscimento è operato non dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ma da altre amministrazioni o altri soggetti pubblici). La stessa circolare n. 22 chiarisce, ha proseguito l’Agenzia delle Entrare, al paragrafo 5, che sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, precisando che l’esenzione è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico. In questi casi il riconoscimento è dato “per atto concludente”. L’Agenzia delle Entrare, quindi, con la Risoluzione in commento, conferma la possibilità di avvalersi del predetto regime di esenzione l’attività didattica di formazione sportiva svolta associazioni e società che hanno ottenuto il riconoscimento dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali. Per completezza di informazione, si segnala che la stessa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate esclude l’esenzione IVA per le società ed associazioni sportive affiliate ad Enti di Promozione Sportiva. Tale esclusione determina non poche perplessità, anche in considerazione della equiparazione operata dal legislatore con l’art. 90 della Legge 24 dicembre 2002, n.289 la quale stabilisce che il riconoscimento di società ed associazioni sportive dilettantistiche è operato dal CONI e, per sue delega, dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva. Ne discenderebbe una iniqua sperequazione a danno di una parte di soggetti sottoposti alla medesima disciplina tributaria di settore, che risulta poco comprensibile e che necessariamente essere rivalutata. [a cura del Dott. Antonello Panza Esperto Diritto Tributario Enti no-profit Segretario Generale F.I.N.]