COMUNE DI LONATE POZZOLO Provincia di Varese

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COMUNE DI LONATE POZZOLO Provincia di Varese
ORIGINALE
COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese
ORDINANZA DEL SINDACO
Rag. Piergiulio Gelosa -
Numero 18 del 06/11/2008
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SU
STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
IL SINDACO
Premesso che il territorio del Comune di Lonate Pozzolo è interessato da costanti flussi di
traffico connessi alla presenza dell’aeroporto di Malpensa il cui sedime ricade in parte, all’interno
dei confini territoriali comunali ed è attraversata da importanti assi viabilistici posti a
collegamento fra la stessa aerostazione e itinerari autostradali (A8–Mi Laghi, A4 - MI TO), la
regione Piemonte, itinerari internazionali (SS.33 del Sempione);
Tenuto conto che i predetti flussi di traffico costituiscono motivo di attrazione sul territorio
del Comune di Lonate Pozzolo e dei comuni finitimi, per attività di ogni tipo, siano esse lecite e
non;
Constatato che fra le attività sopra indicate va annoverato anche l’esercizio della
prostituzione, fenomeno che dall’inizio del corrente anno ha assunto dimensioni decisamente
consistenti con un radicamento di presenze giornaliere tale da suscitare un elevato livello di
allarme sociale nella popolazione residente a causa dei comportamenti invadenti della sfera del
decoro e della pubblica decenza;
Constatato, altresì, che tale percezione di insicurezza che il fenomeno ha generato nella
cittadinanza è attestato dalle quotidiane lamentele, segnalazioni che pervengono da cittadini alla
Centrale Operativa dal Comando Polizia Locale, nonché agli Amministratori di questo Ente Locale
ed ancora in modo formale con esposti (vedasi prot. n. 8623 del 28/3/08) recanti le firme di un
consistente numero di abitanti (n.160 ) della frazione di Tornavento, fortemente interessata da tali
presenze;
Accertato che prevalentemente le località interessate dalla presenza di persone dedite alla
prostituzione, sono costituite da importanti vie di traffico (SP 527 e SP 52) anche a ridosso del
centro abitato ove si registrano importanti flussi di traffico veicolare, attesa l’importante funzione
di collegamento che le stesse assolvono in relazione allo smistamento del traffico connesso
all’aerostazione di Malpensa;
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Tenuto conto che le stesse strade sopra citate svolgono, altresì, una funzione di collegamento
fra il centro abitato di questo Comune ed il centro abitato della frazione di Tornavento costituendo
così itinerario per l’abituale transito anche dei residenti;
Atteso che la predetta viabilità, pur trovandosi prevalentemente all’esterno del centro abitato
sia del Comune di Lonate Pozzolo che della Frazione di Tornavento è interessata dal transito di
minorenni poiché:
- è percorsa dai veicoli adibiti al trasporto pubblico degli scolari che devono recarsi dalla
frazione di Tornavento ai plessi scolastici siti nel centro abitato di Lonate Pozzolo; altresì, a circa
100 metri dalla fermata del predetto scuolabus vi è uno dei luoghi ove abitualmente stazionano le
predette persone dedite all’esercizio della prostituzione;
- costituisce l’itinerario esclusivo per i giovani che tradizionalmente a bordo di ciclomotori o
velocipedi si recano, per diporto, dall’abitato di Lonate Pozzolo alle attigue sponde e spiagge del
fiume Ticino in ogni stagione e particolarmente in occasione della stagione primaverile ed estiva;
- nelle immediate vicinanze dei luoghi preferenziali di esercizio della prostituzione ( via del Gregge
o S.P.52) si trova l’inizio del “percorso vita” utilizzato da famiglie, giovani anche minorenni soli e
accompagnati, per addentrarsi nelle aree turistiche del Parco naturale delle Valle del Ticino;
Considerato che la presenza delle predette persone dedite al meretricio, in abiti indecorosi e
talvolta indecenti che lasciano scoperte parti del corpo al punto che in qualche caso la Polizia
Locale dell’Ente ha inoltrato comunicazione di reato all’ A.G. per il configurarsi del reato ex art.
527 C.P. (atti osceni) mentre, in alcuni altri casi è stato segnalato che al transito dei veicoli le
predette, appositamente scoprono parti del corpo ai conducenti all’evidente scopo di adescare
clienti senza peraltro curarsi di verificare se a bordo dei veicoli vi siano minori e determinando,
altresì, manovre improvvise da parte di conducenti di veicoli che si rendono imprevedibili ad altri
conducenti che procedono incolonnati;
Considerato, altresì, che siffatte modalità di adescamento dei potenziali clienti ingenerano
distrazione dei conducenti e determinando una grave condizione di pregiudizio alla sicurezza
stradale e delle persone;
Rilevato, pertanto che la presenza delle predette persone dedite all’esercizio della prostituzione
sulle strade o nelle relative pertinenze costituisce:
• motivo di grave pregiudizio per la sicurezza stradale e conseguentemente per l’incolumità
pubblica, a causa delle sopra descritte modalità di adescamento
• offesa al comune sentimento del pudore di una consistente parte della comunità locale che
necessariamente deve transitare nelle strade sopra indicate e che ha rappresentato tali
sentimenti attraverso l’esposto sopra citato, nonché le segnalazioni e lamentele che
pervengono telefonicamente alla centrale operativa della Polizia locale o informalmente agli
amministratori dell’ente locale;
• ma soprattutto costituisce grave pregiudizio per la salute e l’integrità morale e fisica dei
minorenni che per i motivi sopra esposti si trovano a transitare in quelle località;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 5 del 20 giugno 2008 efficace fino al 30
settembre 2008, con la quale venivano adottate urgenti misure di contrasto all’esercizio della
prostituzione, in considerazione dell’incremento dei transiti di minori diretti, per diporto, sulle
spiagge del fiume Ticino in relazione dell’imminenza della stagione estiva;
Preso atto che il predetto provvedimento ha conseguito l’obiettivo di ridurre le presenze di
persone dedite al meretricio,
sulla predetta viabilità durante tutto il periodo di efficacia
dell’ordinanza stessa;
Constatato che, scaduto il termine di efficacia della citata ordinanza si sono avute segnalazioni
sia verbali che scritte (in proposito vedasi esposto prot.n. 19436 del 21/10/08 Comune di Lonate P.)
concernenti la ricomparsa di persone dedite al meretricio nelle medesime località;
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Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare nuovi e idonei provvedimenti allo scopo di
contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare i rischi più sopra ricordati concernenti la
sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, nonché allo scopo di contrastare più efficacemente
l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e tutelare gli stessi
soggetti che in buona sostanza ne sono le vittime, fatta salva l’applicazione del Codice Penale,
della legge n. 1423/1956, della legge n. 75/1958 del D. L.gsl.n. 285/1992;
Ritenuto, altresì, necessario di estendere i suddetti provvedimenti a tutto il territorio
comunale in quanto i predetti comportamenti tenderebbero a trasferirsi in località non interessate
dai presenti divieti;
Richiamato il 4° comma, dell’art. 54 del D.L.vo n. 267/00 così come modificato dalla Legge
24 luglio 2008 n. 125 che testualmente recita: “ Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta con
atto motivato i provvedimenti, anche contingibili urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al
Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
Accertato che
la prevenzione dei rischi per incolumità delle persone generata da comportamenti estranei
alle esigenze di circolazione stradale ma che inevitabilmente per ragioni sopra indicate si
ripercuotono sulla condotta di guida,
la prevenzione e la tutela della salute e dell’integrità psico fisica dei minorenni e di tutte
le persone che si trovano a transitare a bordo dei veicoli nelle località interessate dalla
presenza del fenomeno,
la prevenzione e l’eliminazione dei rischi che minacciano la sicurezza urbana, che nella
presente fattispecie sono riconducili all’esigenza di diminuire l’ “indotto” di episodi di
microcriminalità determinati dal radicamento
sul territorio del fenomeno della
prostituzione e che costituiscono motivo di grave allarme sociale nella cittadinanza
rientrano fra le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ai sensi del comma 4
dell’art. 54 del D. L.vo n. 267/00 così come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125;
Dato atto che con nota prot. (Comune di Lonate Pozzolo) n. 19682 del 23/10/08 , in
ottemperanza al disposto di cui al novellato art. 54, comma 4, 2° capoverso, del D. L.vo n. 267/00,
è stata preventivamente inviata al Prefetto della Provincia di Varese, la bozza della presente
ordinanza e la stessa è stata esaminata con esito favorevole in seno al Comitato Provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica in data 5 novembre 2008;
Visti:
- il Decreto del Ministro dell’interno del 5/8/08 che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti
ai sindaci individuati ai sensi dell’a L. 125/08 con particolare riferimento all’art. 2 lett. a) ed e);
- l’art. 7 bis del D. L.vo n. 267/00 e s.m.i.;
- l’art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 così come modificato dall’art. 6 bis della L. 24/7/08 n. 125 di
conversione del D.L. 23/5/08 n. 92;
ORDINA
In tutto il territorio comunale, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate:
•
è fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento,
anche a bordo di veicoli in circolazione, sulle strade pubbliche o aperte all’uso pubblico,
nonché sulle relative pertinenze, su suolo pubblico o aperto all’uso pubblico anche mediante
sola fermata del veicolo allo scopo di richiedere informazioni o di contrattare o concordare
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•
•
prestazioni sessuali con persone che esercitano l’attività della prostituzione; consentire la
salita sul proprio veicolo di una o più persone che esercitano la prostituzione, costituisce
palese violazione alla presente ordinanza;
è fatto divieto a chiunque di stazionare sulle strade pubbliche o aperte all’uso pubblico,
nonché sulle relative pertinenze, su suolo pubblico o aperto all’uso pubblico ai fini
dell’adescamento di persone per l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento determinando
quindi turbativa alla circolazione veicolare con gravi rischi per la salute e l’incolumità delle
persone;
E’ fatto divieto a chiunque stazionare sulle strade pubbliche o aperte all’uso pubblico,
nonché sulle relative pertinenze, su suolo pubblico o aperto all’uso pubblico o, comunque, in
vista delle strade, in abiti indecorosi o indecenti e/o mostrare nudità, al fine di evitare
distrazione dei conducenti dei veicoli con gravi rischi per la salute e l’incolumità delle
persone, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
La presente ordinanza è immediatamente efficace a decorrere dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune.
Della stessa viene data informazione al pubblico, altresì, mediante divulgazione agli organi di
stampa, nonché con pubblicazione sul portale dell’Ente ed al fine di rendere meglio noti i
divieti a tutti i destinatari del presente atto, mediante apposizione di appositi avvisi in alcune
località ove il fenomeno è particolarmente diffuso.
INFORMA
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fatti salvi i
limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D. Lgsl n.
267/00, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l’importo del pagamento in
misura ridotta, della somma di € 250,00 determinato con deliberazione di G.C. n. 155 del
16/10/2008;
INFORMA, ALTRESI’
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Lombardia entro 60 giorni (sessanta) giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.
In via alternativa, è altresì, ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
DISPONE
L’invio della presente ordinanza al Prefetto – Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, al
Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza,
al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Varese, nonchè alla Polizia
Provinciale di Varese e al Comando Polizia Locale dell’Unione fra i Comuni di Lonate
Pozzolo e Ferno,
AVVERTE
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Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 -il
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa M. Cristina Fossati Comandante Polizia Locale
dell’Unione fra Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno con sede in via Cavour, 20 Lonate Pozzolo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Lonate Pozzolo, 06/11/2008
IL SINDACO
Rag.
Piergiulio Gelosa
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COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese
Ordinanza n° 18 del 06/11/2008
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SU
STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune dal
07/11/2008
per 15 giorni consecutivi.
N. _________ di registro pubblicazione
IL MESSO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati
,
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