Stagno Didattico Giardini Margherita_ 2016-2019

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Stagno Didattico Giardini Margherita_ 2016-2019
REP.N.____________ DEL________________
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SANTO STEFANO E
L'ASSOCIAZIONE MACIGNO ITALIA – VOLONTARI PER L’AMBIENTE, PER LA TUTELA E
LA MANUTENZIONE DELLO “STAGNO DIDATTICO” ALL’INTERNO DEI GIARDINI
MARGHERITA
In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. _____/2016
TRA
COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SANTO STEFANO (C.F./P.IVA 01232710374), con
sede in Bologna, via Santo Stefano n. 119, rappresentato dalla Direttrice del Quartiere,
Dott.ssa Marina Cesari (Atto del Sindaco P.G. n. 360655/2016), di seguito denominato
“Quartiere”
E
Associazione MACIGNO ITALIA - Volontari per l’ambiente (C.F. 91180690371), con sede
in Bologna, Via G. Dagnini n. 1, iscritta all'elenco per le Libere Forme Associative del Comune
di Bologna al numero 1782, rappresentata dalla Sig.ra Giordana Laurenti in qualità di
Presidente, di seguito denominata “Associazione”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è l'affidamento all’Associazione delle attività di tutela e
manutenzione di una porzione di area verde di proprietà comunale denominata "Stagno
Didattico" sita all'interno dei Giardini Margherita, avente una superficie pari a mq 2.459, di cui
area verde pari a mq 2009 e corpo idrico pari a mq 450 (rispettivamente UG 49 e UG 4573
all'interno dei Giardini Margherita, cod. 128 T).
ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
L’Associazione dovrà provvedere a propria cura e spese ai lavori di tutela e manutenzione
dell'area verde e dello stagno, che in linea di massima faranno riferimento a:
1. pulizia dell'area, compreso il laghetto, svuotamento dei cestini, rimozione di qualsiasi
genere di rifiuto, e relativo smaltimento;
2. sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento;
3. lavorazioni a cespugli e siepi, se presenti.
All’Associazione potrà altresì essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere da
realizzarsi a cura dell'Amministrazione comunale inerenti la sistemazione del verde.
L’Associazione dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di
impianti o servizi a cura del Comune di Bologna, di aziende comunali o di altri enti interessati a
lavori di carattere pubblico.
ART.3 - DOVERE DI SEGNALAZIONE
L’Associazione dovrà segnalare tempestivamente al Quartiere ogni eventuale esigenza di
interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di
riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti eventualmente nell’area,
nonché la presenza di corpofori fungini, se rilevabile, posti nei pressi di alberature o
interessanti le alberature stesse.
ART. 4 - CONSERVAZIONE DELL’AREA
L’area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la
massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere
preliminarmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Sono normalmente a carico del Comune di Bologna, che peraltro per proprie insindacabili
esigenze può sostituire sempre e comunque l’Associazione anche nelle attività di cui all’art. 2,
le seguenti attività:
1. interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei rami
secchi e l’abbattimento di alberi morti, ed eventuale loro sostituzione;
2. fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, postime forestale) e
manutenzione degli arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle
ecc.);
3. controllo statico delle alberature;
4. pagamento del rimborso forfetario di cui al successivo art 8.
5. Per quanto ricompreso nel punto b) l’intervento può essere realizzato dall’Associazione
Contraente previo accordo con il Comune di Bologna.
ART. 6 - CONTROLLI SULLO STATO DELL’AREA
Il Quartiere, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area
a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori previsti e non
eseguiti dall’Associazione.
Il Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia provvederà a periodiche verifiche della
corretta manutenzione dell’area.
ART. 7 - DIVIETI A CARICO DEL CONTRAENTE
È vietato all’Associazione cedere a terzi le attività oggetto della presente convenzione.
L’Associazione si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell’area,
che rimane a tutti gli effetti destinata a verde pubblico, garantendo l’accesso a chiunque, nei
limiti e con le modalità stabilite in materia dalla normativa vigente.
ART. 8 - RIMBORSO SPESE
Il Comune provvede ad erogare all’Associazione un rimborso spese annuo che, sulla base della
tipologia, della consistenza dell’area e dell’impegno richiesto all’Associazione, viene
quantificato in euro 0,26 al mq, corrispondente ad un importo annuale di euro 639,34. Per
l'anno 2015, l'importo annuale viene riconosciuto integralmente, in relazione alla stagionalità
delle attività, particolarmente gravose nel periodo estivo;
Il rimborso spese verrà erogato su presentazione di note, regolari agli effetti contabili e fiscali,
da emettere come di seguito indicato:
• euro 639,34 al 31/12/2017
• euro 639,34 al 31/12/2018
Dati da indicare obbligatoriamente per la fatturazione elettronica (D.M. n. 55 del 3 aprile
2013):
CODICE UNIVOCO: MYSIMX
CODICE C.I.G.:
__________
IMPEGNO DI SPESA per l'anno 2017:
_________
IMPEGNO DI SPESA per l'anno 2018:
_________
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Ai fini del ritardato pagamento, l'Amministrazione determina gli interessi moratori facendo
riferimento al tasso periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, a cui va aggiunto una maggiorazione di 8 punti percentuali,
conformemente alla normativa europea.
ART. 9- COPERTURA ASSICURATIVA
Ai fini della presente convenzione, l’Associazione si impegna ad accendere apposite coperture
assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti
all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile
verso terzi per i danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività.
L’Associazione stipulerà una polizza di assicurazione con capitali non inferiori a Euro 50.000,00
in caso di morte e Euro 75.000,00 in caso di invalidità permanente, per persona, contro gli
infortuni che potessero colpire i volontari aderenti. Si impegna inoltre a contrarre polizza di
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con massimale non inferiore a Euro
1.500.000,00 unico a copertura dei danni cagionati a terzi incluso il Comune di Bologna, nel
corso dell'attività.
La stipula dei contratti di assicurazione non libera l’Associazione dalle proprie responsabilità
avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.
L’Associazione si impegna inoltre a fornire copia delle polizze al Quartiere Stefano prima della
stipula della presente convenzione.
ART. 10 – DURATA
La presente convenzione decorre dal 01/01/2017 e termina il 31/12/2018.
Nel caso l’Associazione risultasse inadempiente, il Quartiere, a suo insindacabile giudizio, potrà
tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente
convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Il Quartiere può inoltre revocare la presente convenzione:
- a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico, anche senza
preavviso;
- a seguito di gravi inadempienze commesse dall’Associazione.
Qualora l’Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per
iscritto con un anticipo di almeno sei mesi.
ART. 11 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla presente convenzione sono a
carico dell’Associazione. L’Associazione non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del
Quartiere per le spese inerenti alla convenzione stessa.
ART.12 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni
di legge in materia, in quanto compatibili con la natura del presente atto.
ART. 13 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che non fossero risolte in via bonaria è stabilita la competenza
esclusiva del Foro di Bologna.
Bologna, _____________
per il Comune di Bologna
la Direttrice del Quartiere Santo Stefano
Dott.ssa Marina Cesari
per l’Associazione Macigno Italia
la Presidente
Giordana Laurenti
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L’Associazione dichiara di avere letto e approvato espressamente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 C.C., ogni parte della presente convenzione e, in particolare, gli articoli 2, 7, 9 e
11.
per l’Associazione Macigno Italia
la Presidente
Giordana Laurenti
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