regolamento per l_installazione degli impianti fissi e mobili di

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regolamento per l_installazione degli impianti fissi e mobili di
CITTA’ DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO
REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI FISSI E MOBILI DI
TELECOMUNICAZIONI E A TECNOLOGIA
CELLULARE
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2005)
ART. 1
FINALITA’
Il presente regolamento è diretto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti di telefonia a tecnologia cellulare ed a minimizzare l’esposizione
della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, privilegiando l’aspetto di tutela della
salute pubblica sul fattore economico, riferito all’onere complessivo dell’installazione.
Il presente regolamento si applica agli impianti, fissi o mobili, di telefonia a tecnologia
TACS, GSM, DCS, UMTS, ecc….
ART. 2
TITOLO REALIZZATIVO
L’installazione e la realizzazione degli impianti di cui all’art. 1 del presente regolamento
sono soggette a richiesta di autorizzazione per potenza nominale superiore a 20 w ed a
denuncia di inizio attività per potenza nominale fino a 20 W, sempreché, in base alle
norme edilizie urbanistiche vigenti, ed alla tipologia dell’intervento proposto, non sia
prescritto il permesso di costruire, nel qual caso l’installazione e la realizzazione
dell’impianto sono soggette a rilascio del preventivo permesso di costruire.
ART. 3
DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
a) GESTORE: ditta, individuale e societaria, concessionaria del servizio di telefonia
cellulare ovvero licenziataria del servizio di telefonia mobile (ex art. 103 legge
23.12.2000, n. 388);
b) ESPOSIZIONE: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
c) LIMITE DI ESPOSIZIONE: è il valore campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, lettera a) L. 22/02/2001 n.
36.
d) VALORE DI ATTENZIONE: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere
superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) L. 22/02/2001 n.
36. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo
termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
e) OBIETTIVI DI QUALITA’ sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze definite dall’articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato
secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1,lettera a) L. 22/02/2001 n. 36, ai
fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
f) ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI: è ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa,
sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell' esposizione di cui alla lettera f) e di
quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) IMPIANTO PER TELEFONIA MOBILE o MICROSTAZIONE o POSTAZIONE è la
stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile costituito da traliccio o apposita
struttura, ovvero da struttura esistente (edificio, palo, traliccio, impianto, ecc.) e da
microantenne, ovvero da impianto mobile provvisorio, destinata al collegamento radio
dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
ART. 4
PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
O COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
Il Gestore, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione o denuncia
di inizio attività dovrà fornire al Comune:
la mappa dei siti attualmente operativi sul territorio comunale, pur se relativi a differenti
tipologie di servizi di telefonia,
il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo del
sito ove si intenda installare la microstazione di cui alla domanda presentata e delle
aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti nell'ambito del territorio comunale;
protocollo d'intesa tra il Comune e Soggetti Gestori del servizio di telefonia cellulare
debitamente sottoscritto.
La domanda del Gestore o denuncia di inizio attività, da redigersi su modulistica dell'Ente,
ove predisposta, dovrà, inoltre, essere corredata da apposita planimetria in opportuna
scala, secondo le indicazioni di seguito riportate, con individuazione del sito ove intenda
installare l'impianto.
II sito dovrà essere su suolo di proprietà pubblica e scelto tra quelli individuati con
apposita pianificazione comunale.
Nel caso il Gestore intenda installare l'impianto in postazione diversa da quelle individuate
dall'Amministrazione Comunale, oltre agli atti e documenti appresso indicati, dovrà
integrare la relazione tecnica esplicativa dell'intervento con apposita perizia asseverata
comprovante la impossibilita tecnica di servire l'area con installazione su altro sito di
proprietà pubblica, anche con ricorso a pili microstazioni, coerentemente con quanta
disposto dall'articolo uno.
La domanda per la installazione delle microstazioni per la telefonia cellulare o denuncia di
inizio attività sono presentate al Servizio Urbanistica ovvero allo Sportello Unico per le
Attività Produttive se gia operante.
La domanda per l'installazione e la realizzazione della microstazione o denuncia di inizio
attività, oltre che dai documenti propedeutici sopra indicati, dovrà essere corredata dai
seguenti atti e documenti:
1. Domanda contestuale di
a titolo oneroso recante:
occupazione
di spazi, edifici o aree pubbliche
a) le generalità del legale rappresentante, la ragione sociale e la sede legale del
Gestore;
b) responsabile della gestione dell'impianto con relativa qualifica;
c) l'esatta ubicazione del suolo o dell'edificio pubblico che si chiede occupare, la sua
superficie e misura;
d) l'oggetto della occupazione, la durata e la descrizione della stessa, nonché la
descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si
intendono collocare;
e) l'impiego ad osservare tutte le norme previste dal regolamento;
f)
tecnico o tecnici incarica della redazione della documentazione con relativa
qualifica;
g) soggetto responsabile della manutenzione con indicazioni dei recapiti e delle
modalità e tempi di manutenzione della postazione.
2. Relazione tecnica di programmazione e gestione della postazione:
a) Curriculum professionale del tecnico che predispone la documentazione ed
accettazione dell'incarico per la postazione in oggetto;
b) definizione del tipo di servizio che intende assicurare;
c) delimitazione del territorio che si intende servire con la postazione da installare o
modificare;
d) scelta della migliore tecnologia disponibile sui mercato;
e) scelta del sito d'installazione nell'ambito della pianificazione comunale;
f)
caratterizzazione del sito con elenco delle installazioni presenti in un raggio di
1000 m dal sito prescelto, comprese quelle di altre ditte;
g) verifica della possibilità di condividere siti con altri gestori allegando eventuali
accordi in merito;
h) valutazione della potenza minima che possa garantire il servizio ipotizzato;
i)
stima della probabilità di modifica dell'assetto degli impianti per avarie o altre
cause accidentali;
h) modalità e tempi di manutenzione richiesti per un corretto funzionamento della
postazione.
3. Relazione tecnica di realizzazione della postazione:
a)
Curriculum professionale del tecnico che predispone la documentazione ed
accettazione dell'incarico per la postazione in oggetto;
b) Relazione sul posizionamento degli apparati,
c) Descrizione del terreno circostante,
d) Rilievo dei valori massimi di campo elettromagnetico preesistenti e calcolo dei
valori previsionali dopo l'attivazione con l'indicazione del nord geografico e studio
di incidenza nel piano orizzontale e verticale di ogni settore previsto;
e) Caratteristiche radioelettriche dell'impianto,
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di
antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di
massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt
(elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante.
In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del
campo (o deve essere indicato il campo relativo E/EO).
Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne gia in esercizio
per altre emittenti (n- plexing). In questa caso il parere sanitaria sarà soggetto
alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema
irradiante.
In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni
frequenza.
f)
Stime del campo generato,
g) Modalità di simulazione numerica.
h) Verifica con evidenza grafica ed analitica circa:
il rispetto del limite di esposizione.
il rispetto del limite di attenzione;
il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei termini previsti dalla presente
pianificazione e cioè con specifico riferimento:
o
ai criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per I 'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle
leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della L.
36/2001;
o
ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo
Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma I, lettera a), ai fini
della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
Legge 36/2001.
Detta verifica dovrà essere effettuata tenendo conto:
1. delle postazioni in atto (con misure di campo e valori di progetto depositati in Comune)
2. di quelle che si intende installare
3. della possibilità che altri Gestori non presenti sui sito, installino postazioni con
caratteristiche analoghe a quelle del richiedente o incrementino le esistenti fino a
portarle a caratteristiche analoghe a quelle del richiedente .
4. Parere preventivo A.S.L.
attestante che l’installazione del nuovo impianto non influisce sulle condizioni di
salubrità della zona di ubicazione, con particolare riferimento alle residenze esistenti;
5. Nulla osta, pareri e/o
altri atti di assenso delle autorità preposte alla tutela di eventuali vincoli paesaggistici,
ambientali, idrogeologici e archeologici;
6. Planimetria generale aggiornata
Stralcio del PRG con scala non superiore a 1 :2.000
Mappe catastali con scala non superiore a 1 :2.000, con indicazione del punto di
installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri
intorno all'impianto;
Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1 :2.000 con indicazione delle curve di
livello altimetriche;
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala
1:500.
7. Impegno del Gestore
ad eseguire controlli di propria iniziativa o a consentire controlli su richiesta
dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell’A.R.T.A. o della Fondazione Bordoni,
come previsto dalla Legge n. 388 del 23.12.2000, a cadenza semestrale a decorrere
dalla data di agibilità dell'impianto.
Resta salva la facoltà dell' Amministrazione Comunale di eseguire controlli periodici
mediante tecniche di misurazione e di rilevamento nel rispetto della normativa vigente
e della normativa tecnica inerente, a proprie cure e spese, nei pressi degli impianti e
comunque su tutto il territorio comunale, anche su segnalazione dei cittadini con
pubblicizzazione dei relativi risultati.
8. Assenso preventivo del Gestore
a condividere il sito e ad ospitare nella struttura assentita altri Gestori di telefonia,
compatibilmente con i limiti delle emissioni previste dalla legge;
9. Rilevamento degli edifici sensibili
di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento e rappresentazione dei valori
massimi di emissione consentiti per ciascun volume interessato;
Piante, sezioni e prospetti della microstazione da installare, redatti come da
Regolamento Edilizio.
10. Relazione tecnica asseverata
redatta da tecnico abilitato indicante l'altitudine e coordinate geografiche del punto di
installazione, con specifica indicazione del posizionamento altimetrico e planimetrico
della sorgente e dichiarazione circa il conseguimento degli obiettivi di qual ita nei
singoli aspetti, completa della copia fotostatica del documento di identita di chi firma
la dichiarazione;
ART. 5
AGIBILITA’ DELI'IMPIANTO ASSENTITO ATTIVAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELIA MICROSTAZIONE.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio della
microstazione, il Gestore autorizzato dovrà richiedere al Comune, per iscritto, il certificato
di agibilità dell'impianto realizzato, allegando a detta richiesta, oltre alla documentazione
prevista dagli artt. N. 24 e 25 del DPR 380/01, pertinente l'intervento, una relazione, a firma
del tecnico abilitato, contenente i dati relativi ai parametri del campo elettromagnetico
prodotto nella zona in conseguenza della attivazione del nuovo impianto, compreso il
raffronto con i valori teorici previsti nella originaria domanda e con quelli di legge.
II Comune, entro dieci giorni alla ricezione della richiesta di agibilità dell'impianto, può
richiedere al competente servizio della A.S.L. e/o altro istituto pubblico, all'uopo
autorizzato, di eseguire le misurazioni di verifica nonché l'accertamento della idoneità e
conformità dell'impianto alle vigenti norme di legge in materia.
Resta ferma la facoltà del Servizio Urbanistico del Comune di eseguire apposito
sopralluogo per la verifica dei requisiti di agibilità dell'impianto prescritti dalla legge e dalle
norme del presente regolamento ai fini del rilascio della relativa certificazione, avvalendosi
anche di organismi tecnici e pubblici o privati, autorizzati al controllo dell'impianto.
Prima del rilascio della certificazione di agibilità, la microstazione potrà essere attivata
per la durata giornaliera massima di tre ore al solo fine di procedere a prove tecniche di
messa a punto ed alle veri fiche preventive sopra prescritte.
II Dirigente del Servizio Urbanistico, ricevuti tutti i documenti necessari, ed in particolare
la relazione contenente l'attestazione di avvenuta ottemperanza ai limiti di immissioni e di
esposizione previsti dalla legge, rilascia la certificazione di agibilità dell'impianto.
La certificazione di agibilità verrà rilasciata con l'espressa previsione della potestà di
autotutela amministrativa in favore del Comune e con l'espressa previsione delle facoltà
riconosciuta al Comune stesso di procedere, in qualsiasi momento direttamente, tramite
liberi professionisti o tramite organismi tecnici, pubblici o privati autorizzati, al controllo
sulle emissioni dell'impianto, anche senza preavviso al Gestore. Le misurazioni dovranno
essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e della normativa tecnica inerente.
ART. 6
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DIVIETI DI INSTALLAZIONE
Ai fini della individuazione e localizzazione dei siti destinati all'installazione degli impianti,
in attesa di redazione ed approvazione di apposito piano comunale, i Gestori potranno
indicare esclusivamente gli immobili di proprietà comunale e di altri enti pubblici, ad
esclusione dei siti sensibili (ospedali, case di cura, case di riposo, edifici scolastici, asili
nido, istituti, convitti e comunque i siti di proprietà pubblica nei quali vi sia permanenza
giornaliera continuativa di soggetti in età pediatrica – 0/14 anni - per più di 4 ore).
Dal perimetro esterno degli immobili di proprietà pubblica su cui è vietata l'installazione
dell'impianto, come sopra specificati, e fino al centro elettrico della microstazione, dovrà
essere mantenuta una distanza minima inderogabile di ml. 150.
L'Amministrazione Comunale, onde favorire l'installazione di nuovi impianti e per la
redazione definitiva di apposito Piano Comunale, si impegna a fornire alle Compagnie di
telefonia mobile, apposita cartografia con l'indicazione delle aree pubbliche.
ART. 7
CONTROLLO SUGLI IMPIANTI
Fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 54 T.U. 18.09.2000 n. 267,
l'Amministrazione Comunale, successivamente all'attivazione e messa in servizio della
microstazione, direttamente o mediante ente pubblico autorizzato e con oneri a carico del
Gestore, verificherà l'effettiva rispondenza delle emissioni aIle norme di legge in materia
ed a quelle del presente regolamento con Ie modalità indicate all'art. n. 4. Le misurazioni
dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e della normativa tecnica
inerente.
ART. 8
NORMA TRANSITORIA PER L'ADEGUAMENTO E IL RISANAMENTO
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
I Gestori di impianti esistenti ed operanti alla data di approvazione del presente
Regolamento devono adeguare gli impianti medesimi alle previsioni e prescrizioni dettate
dal Regolamento stesso nel termine dei 24 mesi, riqualificate gli impianti esistenti
mediante sostituzione con impianti tecnologicamente pili avanzati o mediante
rilocalizzazione nei siti che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale in apposita
cartografia.
L'obbligo di adeguamento di cui sopra, sarà immediatamente efficace per quegli impianti
esistenti per i quali sia stato accertato il superamento dei limiti di esposizione di cui al
D.M. 10.09.1998 N. 381. In tal caso si applicano agli impianti esistenti Le disposizioni di
cui agli artt. 9 e seguenti della legge n. 36 / 2001 in ordine all'adozione del piano di
risanamento.
ART. 9
SANZIONI
In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 309.874,00.
In caso di accertato superamento dei limiti di esposizione di cui al D.M. 10.09.1998 n. 381,
si applica la sanzione della sospensione del titolo abilitativo per l'installazione e l'esercizio
dell'impianto da due a quattro mesi.
In caso di reiterato superamento dei limiti di esposizione di cui al D.M. n. 381/98, si
applica la sanzione della revoca degli atti autorizzativi.
In ogni caso si applicano le sanzioni previste dall'art. n. 15 della Legge 22.02.2001 n. 36.
Le predette sanzioni saranno contestate ed applicate in base alla disciplina prevista dalla
legge n. 689/81.
ART. 10
NORMA FINALE
L’Amministrazione Comunale si Impegna a rispettare il protocollo d'intesa Protocollo tra
"Comune -Soggetti gestori" allegato al protocollo di intesa stipulato tra l'Anci ed il
Ministero delle Comunicazioni in data 17.12.2003, accettato dai Gestori di telefoni
mobile.
In sede di pianificazione terra conto delle esigenze evidenziate, da parte dei Gestori, con i
Piani di Sviluppo delle reti di telefonia mobile nel rispetto degli obiettivi di sicurezza e di
qualità previsti dalla normativa vigente e delle indicazioni di localizzazione di cui all'art. 4
del presente regolamento.
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, di procedere alla modifica e/o
adeguamento del presente Regolamento.