TAR Catania , con sentenza n. 856/2015

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TAR Catania , con sentenza n. 856/2015
N. 00856/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2014 REG.RIC.
N. 00920/2014 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ricorrente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Benedetta Caruso, Agata Gabriella Caudullo, con domicilio eletto presso Benedetta Caruso in Catania,
viale Raffaello Sanzio 60;
contro
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Controinteressata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Agatino Cariola, Andrea Provvidenza, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania,
Via G. Carnazza, 51;
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2014, proposto da:
Controinteressata Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv. Agatino Cariola, Andrea Provvidenza, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, Via
G. Carnazza, 51;
contro
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Ricorrente Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Benedetta Caruso, Agata Gabriella Caudullo, con domicilio eletto presso Gabriella Caudullo in
Catania, viale Raffaello Sanzio 60;
per l'annullamento
=quanto al ricorso n. 20 del 2014:
-quanto al ricorso principale:
1) del verbale di gara n. 2 del 17 ottobre 2013 e n. 3 del 23 ottobre 2013, nella parte in cui
ammettono la Controinteressata srl alla procedura ristretta indetta per “il conferimento di incarico
professionale per la progettazione, direzione delle opere strutturali e coordinamento della sicurezza
per la realizzazione attendamenti e containers in C.da Pianetti”;
2) del verbale n. 4 dell’8 novembre 2013 nella parte in cui la Commissione di gara ritiene congrua
l’offerta presentata da Controinteressata s.r.l;
3) del verbale del 14 novembre 2013 nella parte in cui la gara de qua viene aggiudicata
provvisoriamente alla Controinteressata s.r.l ;
4) del provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato con dispositivo prot. n. CPA 0067551 I del
15 novembre 2013, comunicato con nota prot. CPA 0067969 P del 19 novembre 2013 ;
5) del silenzio diniego formatosi sull'informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale
presentata dalla ricorrente;
6) di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o
consequenziale.
-quanto al ricorso incidentale:
<< in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere fondate le censure svolte con
il ricorso introduttivo del giudizio, annullare i verbali n. 2 del 17 ottobre 2013 e n. 3 del 23 ottobre
2013, anche nella parte in cui è stata ammessa la Ricorrente srl alla procedura di cui trattasi, nonché il
verbale n. 4 dell'8 novembre 2013 nella parte in cui la Commissione di gara ha ritenuto congrua
l’offerta della Ricorrente, indicata come seconda classificata, con ogni conseguenza in merito alla
assoluta carenza di interesse a ricorrere in capo alla Ricorrente principale. >>
- quanto al ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale:
per l'annullamento previa sospensiva
- del provvedimento del direttore regionale Anas spa del 10 giugno 2014 con il quale è stata disposta
l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio del servizio.
- del verbale di gara n 6 del 18 giugno 2014
- del provvedimento del direttore regionale di Anas spa del 24 giugno 2014
- della nota Anas spa del 24 giugno 2014.
- quanto ai secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 23-10-14:
- per l’annullamento
-del dispositivo Anas spa di aggiudicazione definitiva efficace prot. CPA-0052370-1 del 28 agosto 2014
con il quale è stata dichiarata «efficace e quindi esecutiva l’aggiudicazione definitiva dei servizi
indicati in oggetto alla Ricorrente…»; del verbale di consegna del servizio stipulato in data 23
settembre 2014, nonché di ogni altro atto, connesso o conseguenziale, nonché per la declaratoria di
inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e la Ricorrente, per come comunicato da
Anas spa con nota prot. n. CPA 0062786-P del 14 ottobre 2014.
= quanto al ricorso n. 920 del 2014:
- per l’annullamento dei seguenti atti:
-del provvedimento del Direttore Regionale di Anas s.p.a. prot. n. 0010297, del 19 febbraio 2014,
avente ad oggetto «dispositivo di revoca dell’aggiudicazione definitiva non efficace>> CPA-0067551-1
del 15/11/2013 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali», nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas spa , della Controinteressata srl e della Ricorrente Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ stata indetta dall’Anas s.p.a. una procedura ristretta per l’affidamento del «Servizio di Vigilanza
Armata integrato e guardiania presso la Sala Operativa Compartimentale dell’Anas Spa di Catania,
ubicata lungo il R.A. 15 "Tangenziale di Catania" km 19+800, direzione di marcia Messina-Siracusa in
Contrada Passo Martino, per la durata di mesi 13 (tredici)».
La procedura è stata avviata con lettera invito prot. n. CPA-0057251-P dell’1 ottobre 2013.
Espletata la gara nelle sedute del 14, 15, 17 e 23 ottobre 2013, è stata dichiarata miglior offerente la
ditta Controinteressata Srl.
Successivamente la stazione appaltante ha inviato a Controinteressata srl la nota prot. n. CPA0062809-P del 23 ottobre 2013 per fornire le informazioni utili a verificare la congruità dell’offerta.
Con nota del 25 ottobre 2013 la Controinteressata ha precisato che «nella formulazione dell'offerta si
è tenuto conto del costo medio orario del lavoro del personale dipendente da Istituti di Vigilanza
Privata ruolo tecnico derivante dalle tabelle Ministeriali del lavoro della salute e delle politiche sociali e
s.m.i., 1/02/2013 -31/12/2015, costo del lavoro suscettibile di oscillazione in relazione a :
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previste da norme di legge di cui l'impresa fruisce;
b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi
all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.» (cfr. nota Controinteressata srl prot. n.
264 del 25 ottobre 2013).
La Commissione di gara ha accolto le giustificazioni formulate dalla Controinteressata s.r.l. e ha
ritenuto che il prezzo offerto fosse da ritenere congruo.
Con nota prot. n. CPA - 0067958-P del 19 novembre 2013 l'Amministrazione procedente ha
comunicato alla Controinteressata che «con dispositivo prot. CPA-0067551-P del 15 novembre 2013 i
servizi in oggetto indicati sono stati giudicati in via definitiva non efficace in favore di codesta ditta,
con il ribasso offerto del 26,04 sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo netto di €
90.987,53 comprensivo di euro 780,00 per oneri di sicurezza oltre oneri I.V.A.».
Da cio’ il primo ricorso notificato in data 18 dicembre 2013 ed iscritto al n. 20/2014 R.G., con cui la
Ricorrente srl ha impugnato gli atti di gara per «Violazione della lex specialis, violazione dell'art. 82,
comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 - violazione della par condicio - violazione dell'art. 97
Costituzione».
Si è costituita in giudizio la contro interessata Controinteressata srl avversando il ricorso e
proponendo , in via subordinata, ricorso incidentale e, successivamente , motivi aggiunti.
Si è costituita in giudizio, altresi’, l’Anas spa chiedendo il rigetto del ricorso principale.
Questa sezione, con Ordinanza 30 gennaio 2014 n. 59, ha accolto la domanda cautelare proposta con
il ricorso introduttivo.
La predetta Ordinanza cosi’ recita:
<<Ritenuta la sussistenza di sufficienti profili di fumus tenuto conto: a) che l’ANAS s.p.a. si è costituita
in giudizio (malgrado la notifica del ricorso sia stata indirizzata alla sua sede compartimentale)
svolgendo le proprie difese in punto di merito; b) che risulta prima facie violata la disposizione di cui
all’art. 82, c. 3 bis, del D. L.vo n. 260/2006 secondo cui per la scelta del contraente con il sistema qui
applicato, il ribasso offerto dai concorrenti non può riguardare il costo del personale, oltre che gli oneri
per la sicurezza (dagli atti risulta che, indipendentemente dal ribasso percentuale proposto dalla
controinteressata - 26,04% -, la stessa ha indicato quale offerta complessiva l’importi di Euro
90.987,53 oltre IVA, a fronte del previsto costo per il personale pari ad Euro 104.448,96, sul un valore
totale dell’appalto di Euro 122.748,00);
- che sussistono i presupposti di “estrema gravita ed urgenza” di cui al comma 4 dell’art. 119 c.p.a. per
la concessione della misura cautelare richiesta, con contestuale fissazione dell’udienza di trattazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e per l’effetto sospende l’efficacia
del provvedimento impugnato.>>
Nella controversia sono intervenute numerose successive pronunce cautelari (CGA n. 126/14 e n.
396/14; Tar Catania n. 258/14 e n. 626/14).
Di seguito la stazione appaltante ha adottato il provvedimento prot. n. 0010297 del 19 febbraio 2014,
con il quale è stata disposta «la revoca del dispositivo di aggiudicazione definitiva non efficace CPA0067551-1 del 15/11/2013 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali».
Da qui il secondo ricorso iscritto al n. 920/14 RG con il quale la Controinteressata propone le seguenti
censure:
a) Violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento. Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241, e delle corrispondenti
previsioni della l.r. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere.
Contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.
b) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n.
163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta.
In questo secondo ricorso sono state adottate le pronunce cautelari n. 264/14 del Tar Catania e la n.
272/14 del CGA.
Si è costituita in giudizio la contro interessata Ricorrente srl avversando il ricorso e chiedendone il
rigetto.
L’Avvocatura dello stato si è costituita in giudizio verbalmente per l’Anas spa all’Udienza dell’11-3-15.
Alla Pubblica Udienza dell’11-3-15 le due cause sono state tratte in decisione.
DIRITTO
Innanzitutto deve disporsi la riunione dei ricorsi R.G. 20/14 ed R.G. 920/14 per essere decisi con
un’unica sentenza in considerazione degli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva.
Si puo’ passare a questo punto all’esame dei ricorsi.
I
Il ricorso principale n. 20/14 RG si appalesa fondato e da accogliere.
Invero, ad avviso del Collegio da una parte è da considerarsi superata l’eccezione di inammissibilita’
avanzata dalla Controinteressata attesa l’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello stato
per conto dell’Anas spa (art. 120 comma 4 e 44 comma 3, CPA) mentre dall’altra, nel merito, è da
condividere quanto ritenuto con la Ordinanza cautelare di questa Sezione n. 59 del 30 gennaio 2014.
Con essa il Collegio cosi’ ha statuito:
<<…. risulta prima facie violata la disposizione di cui all’art. 82, c. 3 bis, del D. L.vo n. 260/2006
secondo cui per la scelta del contraente con il sistema qui applicato, il ribasso offerto dai concorrenti
non può riguardare il costo del personale, oltre che gli oneri per la sicurezza (dagli atti risulta che,
indipendentemente dal ribasso percentuale proposto dalla controinteressata - 26,04% -, la stessa ha
indicato quale offerta complessiva l’importo di Euro 90.987,53 oltre IVA, a fronte del previsto costo per
il personale pari ad Euro 104.448,96, sul un valore totale dell’appalto di Euro 122.748,00)…>>
L’assunto è fondato ed è fondata, pertanto, la censura (Violazione della lex specialis, violazione
dell’art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 – violazione della par condicio – violazione dell’art. 97
Costituzione ) formulata con il ricorso principale n. 20/14 RG dalla ricorrente Ricorrente srl.
Invero la lettera di invito in conformità con quanto previsto dalla legge n. 98/2013, prevedeva quanto
segue:
“Il valore base dell’appalto è fissato da ANAS in € 122.748,00, di cui € 104.448,96 per costo del
personale ed € 780,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso”
Veniva anche specificato: “l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. determinato mediante ribasso sull’importo dei servizi posto a
base di gara, al netto delle spese del costo del personale ex comma 3 bis dell’art. 82 (comma aggiunto
dalla legge n. 98/2013) del d.lgs. 163/2006”.
A sua volta l’art. 82, comma 3 bis richiamato, cosi’ dispone: “Il prezzo più basso è determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Nei fatti la Controinteressata ha dichiarato di offrire il ribasso pari a 26,04% con la seguente
precisazione: “si precisa che il ribasso percentuale è stato applicato sull’importo a base d’asta indicato
nella lettera di invito detratto dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Si comunica, inoltre,
che il costo complessivo offerto è incluso degli oneri della sicurezza specifici afferenti all’attività svolta
dalla scrivente di euro 1.482,63 così come indicati nelle tabelle ministeriali. Il costo complessivo offerto
comprensivo degli oneri della sicurezza sarà di € 90.987,53 oltre IVA”.
In definitiva, la Controinteressata s.r.l. ha ribassato il costo della manodopera, avendo offerto il costo
di € 90.987,53, comprensivo degli oneri di sicurezza.
Che l’importo sia tale viene provato indiscutibilmente dalla nota prot. n. CPA - 0067958-P del 19
novembre 2013 con cui l'Amministrazione procedente ha comunicato alla Controinteressata che «con
dispositivo prot. CPA-0067551-P del 15 novembre 2013 i servizi in oggetto indicati sono stati giudicati
in via definitiva non efficace in favore di codesta ditta, con il ribasso offerto del 26,04 sull'importo
posto a base di gara e quindi per l'importo netto di € 90.987,53 comprensivo di euro 780,00 per oneri
di sicurezza oltre oneri I.V.A.».
E’ evidente che con un importo netto di € 90.987,53 deve per forza ribassarsi l’importo di €
104.448,96 per costo del personale, cosi’ come, peraltro, ammesso esplicitamente dalla stessa
Controinteressata nella lettera del 25.10.13 di risposta alla richiesta di giustificazioni.
Nello stesso senso delle suddette conclusioni si pone il Cga che, con l’Ordinanza n. 272/2014 , cosi’
motiva: <<Ritenuto ad un sommario esame proprio della presente fase, che la lettera di invito era
chiara nel contemplare il ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara al netto delle spese del
costo del personale ex comma 3 bis dell’art. 82 (comma aggiunto dalla legge n. 98/2013) del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e che l’osservanza della previsione della lex specialis è garanzia del rispetto della par
condicio tra i concorrenti…>> .
Nello stessa direzione recita Tar Catania n. 249 del 21-1-15:
<< Ritenuto, invero, che pur in presenza di una esatta quantificazione nel bando delle spese
incomprimibili e, segnatamente, di quelle relative alla manodopera, l’offerta prodotta dalla
controinteressata riferisce il proprio ribasso non già alla base d’asta (circostanza, questa, che, ove
sussistente, stante la incomprimibilità delle voci per oneri di sicurezza e manodopera, avrebbe
determinato una dichiarazione negoziale dal significato inequivoco), ma all’“elenco prezzi posto a base
di gara”;
Ritenuto che le voci del detto elenco prezzi si riferiscono anche alla manodopera, in quanto
comprendono “fornitura e posa in opera”;
Ritenuto, pertanto, che il ribasso, in maniera equivoca e, comunque, in contrasto con le precisazioni
contenute nel bando, si riferisce anche a detta voce incomprimibile;
Ritenuto, pertanto, assorbite le ulteriori censure, che il ricorso va accolto e che, pertanto, va annullata
l’aggiudicazione impugnata.>>
Pertanto alla luce di quanto detto ed assorbite le censure non esaminate, il ricorso n. 20/14 va
accolto.
II
In relazione allo stesso ricorso n 20/14, ad avviso del Collegio, sono infondati e da rigettare sia il
ricorso incidentale (proposto in via subordinata) che i motivi aggiunti a quest’ultimo.
Il ricorso incidentale è cosi’ formulato:
<<in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere fondate le censure svolte con il
ricorso introduttivo del giudizio, annullare i verbali n. 2 del 17 ottobre 2013 e n. 3 del 23 ottobre 2013,
anche nella parte in cui è stata ammessa la Ricorrente srl alla procedura di cui trattasi, nonché il
verbale n. 4 dell'8 novembre 2013 nella parte in cui la Commissione di gara ha ritenuto congrua
l’offerta della Ricorrente, indicata come seconda classificata, con ogni conseguenza in merito alla
assoluta carenza di interesse a ricorrere in capo alla Ricorrente principale. >>
Sostiene la Controinteressata che anche la ricorrente principale avrebbe presentato un’offerta che si
colloca al di sotto dell’importo calcolato dalla stazione appaltante per il costo del personale.
Quanto sostenuto dal ricorrente incidentale non si appalesa condivisibile né risulta suffragato dai
fatti.
Invero la Ricorrente ha indicato il ribasso del 16,88% sull’importo posto a base di gara e quindi alla
luce delle disposizioni della lex specialis e dell’art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006, il ribasso
percentuale offerto doveva essere riferito all’importo dell’appalto detratto il costo della manodopera
e gli oneri di sicurezza.
Pertanto l’importo ribassabile era di € 17.519,04, cosi’ come risulta dalla differenza tra l’importo
complessivo dell’appalto pari a € 122.748,00 e i costi non soggetti a ribasso, ovvero il costo della
manodopera ( pari a € 104.448,96) e gli oneri della sicurezza (pari a € 780,00).
L’importo offerto dalla Ricorrente, pertanto, è dato dall’importo complessivo dell’appalto, ovvero €
122.748,00 meno il ribasso del 16,88% di € 17.519,04.
Il 16,88% di 17.519,04 è uguale a 2.957,214, quindi la Ricorrente ha offerto € 119.790,786, senza
alcuna compressione del costo della manodopera ( pari a € 104.448,96).
Quanto sopra risulta evidente dalla stessa aggiudicazione definitiva efficace prot. CPA-0052370-1 del
28 agosto 2014 che indiscutibilmente conferma i superiori dati.
Il ricorso incidentale, pertanto, va disatteso.
E anche i motivi aggiunti al ricorso incidentale sono da disattendere e rigettare.
Con i primi motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 15-7-14 si agisce per l’annullamento dei
seguenti atti:
-del provvedimento del Direttore Regionale Anas s.p.a. prot. n. CPA-0035688-I del 10 giugno 2014;
-del verbale di gara n. 6 del 18 giugno 2014 nella parte in cui sono state deliberate l’esclusione della
società Controinteressata srl e «l'aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della Società
Ricorrente Srl» e della nota prot. CPA- 0057251-I dell’1 ottobre 2013;
-del provvedimento del Direttore Regionale di Anas s.p.a. prot. n. CPA-0038866-I del 24 giugno 2014,
con il quale è stata disposta «l’approvazione degli atti del procedimento concorsuale indicato in
premessa» e «l’aggiudicazione definitiva non efficace dei servizi in epigrafe in favore di Ricorrente
srl»;
-della nota Anas spa prot. n. CPA-0038944-P del 24 giugno 2014, avente ad oggetto «Comunicazione
avvenuta esclusione - art. 79 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/06 e smi»;
-della nota Anas spa prot. n. CPA-0038935-P del 24 giugno 2014, avente ad oggetto «Servizio di
vigilanza armata e guardiania, presso la S.O.C. - Sala Operativa Compartimentale - dell' Anas SpA
Sezione Compartimentale di Catania ubicata lungo la tangenziale di Catania per la durata di mesi 13
(tredici). CIG: 5331730AC6. Comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace ex art. 79, comma
5 letto a) del D.lgs. n_ 163/06 e s.m.i. », nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o
conseguenziale.
Vengono proposte le seguenti censure:
a) Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato formatosi con riferimento alle
ordinanze. Cga n. 126 del 21 marzo 2014 e Tar Catania n. 258 del 10 aprile 2014.
b) Illegittimità derivata per l’illegittimità del provvedimento Direttore Regionale Anas s.p.a. prot. CPA0010297 del 19 febbraio 2014 per violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto
procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della l. 7 agosto 1990,
n. 241, e delle corrispondenti previsioni della l.r. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10. Travisamento dei fatti.
Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.
c) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n.
163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Illegittimità derivata
per l’illegittimità del provvedimento Direttore Regionale Anas s.p.a. prot. CPA-0010297 del 19
febbraio 2014
d) Violazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 - violazione
della par condicio - violazione dell'art. 97 Costituzione. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere e sviamento della causa tipica.
Con i secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 23-10-14 vengono proposte le stesse
censure sopraviste chiedendo l’annullamento del dispositivo Anas spa di aggiudicazione definitiva
efficace prot. CPA-0052370-1 del 28 agosto 2014 con il quale è stata dichiarata «efficace e quindi
esecutiva l’aggiudicazione definitiva dei servizi indicati in oggetto alla Ricorrente…», del verbale di
consegna del servizio stipulato in data 23 settembre 2014, nonché di ogni altro atto, connesso o
conseguenziale; e chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra la stazione
appaltante e la Ricorrente, per come comunicato da Anas spa con nota prot. n. CPA 0062786-P del 14
ottobre 2014.
Ad avviso del Collegio sia i primi che i secondi motivi aggiunti, a prescindere dalle questioni circa
l’improcedibilità degli stessi sollevate dal ricorrente principale, sono comunque infondati e da
rigettare atteso che:
1) i provvedimenti impugnati non violano alcun giudicato, tantè che lo stesso CGA, con ordinanza
motivata n. 272/2014 (piu’ avanti riportata anche nella parte motiva), ha ritenuto legittimo il
provvedimento di revoca adottato dalla Stazione appaltante.
Avverso tale ordinanza la Controinteressata proponeva ricorso per revocazione iscritto al n. 601/2014
r.g.
Ma il CGA con ordinanza n. 396 del 25 luglio 2014, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per
revocazione con la seguente motivazione: “Rilevato che, a prescindere dalle formulate eccezioni di
inammissibilità, la sopravvenienza del provvedimento del 24 giugno 2014 (citato a pagina 19 del
ricorso e oggetto di impugnazione con motivi aggiunti nel ricorso di primo grado, come dimostrato
dalla documentazione prodotta in data 18 luglio 2014) – con la nuova regolazione del rapporto
amministrativo – impone, a giudizio del Consiglio, la declaratoria di improcedibilità della domanda di
revoca o modifica proposta”.
2) La stazione appaltante ha avviato, con nota prot. n. CPA-0073086-P dell’11 dicembre 2013, il
procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva atteso che “l’offerta economica di Codesta ditta
risulta presentata in violazione della lettera di invito CPA 0057251-P DEL 1/10/2013”.
3) I provvedimenti impugnati si appalesano legittimi in quanto risultano adottati a causa del contrasto
tra l’offerta della Controinteressata spa e la clausola della lettera di invito che sottraeva al ribasso il
costo del personale.
4) L’intervento in autotutela della Stazione appaltante che ha annullato l’aggiudicazione definitiva
disposta in favore della Controinteressata si appalesa corretto in quanto avendo espressamente
previsto, ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del d.lgs 163/2006, che il ribasso potesse essere formulato
solo “sull’importo dei servizi posto a base di gara al netto delle spese del costo del personale …” (cfr.
lettera di invito), l’Amministrazione non poteva che rilevare la inammissibilità di un’offerta formulata
in violazione di tale regola.
Da quanto detto risulta che i provvedimenti impugnati resistono alle censure proposte nel ricorso
incidentale e nei motivi aggiunti.
In conclusione sia il ricorso incidentale che i motivi aggiunti allo stesso, vanno rigettati.
III
Si puo’ passare, infine, all’esame del ricorso iscritto al 920/14 RG proposto dalla Controinteressata.
Con tale ricorso si impugna il provvedimento del Direttore Regionale di Anas s.p.a. prot. n. 0010297,
del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto «dispositivo di revoca dell’aggiudicazione definitiva non
efficace CPA-0067551-1 del 15/11/2013 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali», nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Vengono proposte le seguenti censure:
a) Violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento. Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241, e delle corrispondenti
previsioni della l.r. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere.
Contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.
b) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n.
163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta.
Il ricorso n. 920/14 ad avviso del Collegio, a prescindere da ogni esame sulla eccezione di
inammissibilità proposta da parte contro interessata, è complessivamente infondato e da rigettare.
Invero con il provvedimento dirigenziale n. 0010297 del 19 febbraio 2014, impugnato, l’ANAS ha
disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva, in considerazione dell’insanabile contrasto tra
l’offerta della Controinteressata spa e la clausola della lettera di invito che sottraeva al ribasso il costo
del personale predeterminato nella misura di € 104.448,96.
Il provvedimento si appalesa legittimo, motivato ed esente dalle denunciate censure atteso che, come
si deduce da quanto prima detto, la Controinteressata ha presentato un ribasso pari al 26,04% con la
seguente precisazione, inserita nel “commento fornitore”: <<si precisa che il ribasso percentuale è
stato applicato sull’importo a base d’asta indicato nella lettera di invito detratto dagli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Si comunica, inoltre, che il costo complessivo offerto è incluso degli
oneri della sicurezza specifici afferenti all’attività svolta dalla scrivente di euro 1.482,63 così come
indicati nelle tabelle ministeriali. Il costo complessivo offerto comprensivo degli oneri della sicurezza
sarà di € 90.987,53 oltre IVA>>
Ebbene l’importo complessivo offerto pari ad € 90.987,53 si pone in evidente contrasto con la
clausola della lettera di invito che sottraeva al ribasso il costo del personale predeterminato nella
misura di € 104.448,96.
Nella stessa direzione delle superiori conclusioni si è posto il Cga che, con l’Ordinanza n. 272/2014 ,
cosi’ motiva: <<Ritenuto ad un sommario esame proprio della presente fase, che la lettera di invito era
chiara nel contemplare il ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara al netto delle spese del
costo del personale ex comma 3 bis dell’art. 82 (comma aggiunto dalla legge n. 98/2013) del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e che l’osservanza della previsione della lex specialis è garanzia del rispetto della par
condicio tra i concorrenti;
ritenuto pertanto, prima facie, che la revoca dell’aggiudicazione trova nella predetta disposizione
idoneo fondamento ed il ricorso di primo grado non presenta, come rilevato dall’odierna appellante
sufficienti elementi di fumus>>
Accertato, quindi, che il provvedimento impugnato rinviene idonea giustificazione nelle menzionate
disposizioni, può prescindersi dall’esame delle ulteriori doglianze articolate in ricorso, a cominciare da
quella volta a lamentare l’omissione degli adempimenti finalizzati a consentire la partecipazione di
parte ricorrente al procedimento de quo: l’esercizio del potere di cui il provvedimento impugnato
costituisce espressione, invero, non avrebbe consentito una diversa soluzione contenutistica.
Pertanto il ricorso n. 920/14 deve essere complessivamente rigettato mentre le questioni non
esaminate si intendono assorbite.
IV
In conclusione va accolto il ricorso n. 20/14 RG mentre vengono rigettati sia il ricorso incidentale che i
motivi aggiunti allo stesso, nonchè il ricorso iscritto al n. 920/14 RG.
Attesa la natura e la complessita’ della materia trattata e lo sviluppo della controversia, le spese
possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi R.G. n. 20/14 e R.G. n. 920/14, accoglie il ricorso
principale iscritto al n. 20/14 R.G. , rigetta il ricorso incidentale e i motivi aggiunti. Rigetta il ricorso
iscritto al n. 920/14 R.G.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente FF, Estensore
Agnese Anna Barone, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)