TAR Catania , con sentenza n. 856/2015
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TAR Catania , con sentenza n. 856/2015
N. 00856/2015 REG.PROV.COLL. N. 00020/2014 REG.RIC. N. 00920/2014 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 20 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ricorrente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetta Caruso, Agata Gabriella Caudullo, con domicilio eletto presso Benedetta Caruso in Catania, viale Raffaello Sanzio 60; contro Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; nei confronti di Controinteressata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Agatino Cariola, Andrea Provvidenza, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, Via G. Carnazza, 51; sul ricorso numero di registro generale 920 del 2014, proposto da: Controinteressata Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Agatino Cariola, Andrea Provvidenza, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, Via G. Carnazza, 51; contro Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; nei confronti di Ricorrente Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetta Caruso, Agata Gabriella Caudullo, con domicilio eletto presso Gabriella Caudullo in Catania, viale Raffaello Sanzio 60; per l'annullamento =quanto al ricorso n. 20 del 2014: -quanto al ricorso principale: 1) del verbale di gara n. 2 del 17 ottobre 2013 e n. 3 del 23 ottobre 2013, nella parte in cui ammettono la Controinteressata srl alla procedura ristretta indetta per “il conferimento di incarico professionale per la progettazione, direzione delle opere strutturali e coordinamento della sicurezza per la realizzazione attendamenti e containers in C.da Pianetti”; 2) del verbale n. 4 dell’8 novembre 2013 nella parte in cui la Commissione di gara ritiene congrua l’offerta presentata da Controinteressata s.r.l; 3) del verbale del 14 novembre 2013 nella parte in cui la gara de qua viene aggiudicata provvisoriamente alla Controinteressata s.r.l ; 4) del provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato con dispositivo prot. n. CPA 0067551 I del 15 novembre 2013, comunicato con nota prot. CPA 0067969 P del 19 novembre 2013 ; 5) del silenzio diniego formatosi sull'informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale presentata dalla ricorrente; 6) di ogni altro provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale. -quanto al ricorso incidentale: << in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere fondate le censure svolte con il ricorso introduttivo del giudizio, annullare i verbali n. 2 del 17 ottobre 2013 e n. 3 del 23 ottobre 2013, anche nella parte in cui è stata ammessa la Ricorrente srl alla procedura di cui trattasi, nonché il verbale n. 4 dell'8 novembre 2013 nella parte in cui la Commissione di gara ha ritenuto congrua l’offerta della Ricorrente, indicata come seconda classificata, con ogni conseguenza in merito alla assoluta carenza di interesse a ricorrere in capo alla Ricorrente principale. >> - quanto al ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale: per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento del direttore regionale Anas spa del 10 giugno 2014 con il quale è stata disposta l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio del servizio. - del verbale di gara n 6 del 18 giugno 2014 - del provvedimento del direttore regionale di Anas spa del 24 giugno 2014 - della nota Anas spa del 24 giugno 2014. - quanto ai secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 23-10-14: - per l’annullamento -del dispositivo Anas spa di aggiudicazione definitiva efficace prot. CPA-0052370-1 del 28 agosto 2014 con il quale è stata dichiarata «efficace e quindi esecutiva l’aggiudicazione definitiva dei servizi indicati in oggetto alla Ricorrente…»; del verbale di consegna del servizio stipulato in data 23 settembre 2014, nonché di ogni altro atto, connesso o conseguenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e la Ricorrente, per come comunicato da Anas spa con nota prot. n. CPA 0062786-P del 14 ottobre 2014. = quanto al ricorso n. 920 del 2014: - per l’annullamento dei seguenti atti: -del provvedimento del Direttore Regionale di Anas s.p.a. prot. n. 0010297, del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto «dispositivo di revoca dell’aggiudicazione definitiva non efficace>> CPA-0067551-1 del 15/11/2013 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas spa , della Controinteressata srl e della Ricorrente Srl; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO E’ stata indetta dall’Anas s.p.a. una procedura ristretta per l’affidamento del «Servizio di Vigilanza Armata integrato e guardiania presso la Sala Operativa Compartimentale dell’Anas Spa di Catania, ubicata lungo il R.A. 15 "Tangenziale di Catania" km 19+800, direzione di marcia Messina-Siracusa in Contrada Passo Martino, per la durata di mesi 13 (tredici)». La procedura è stata avviata con lettera invito prot. n. CPA-0057251-P dell’1 ottobre 2013. Espletata la gara nelle sedute del 14, 15, 17 e 23 ottobre 2013, è stata dichiarata miglior offerente la ditta Controinteressata Srl. Successivamente la stazione appaltante ha inviato a Controinteressata srl la nota prot. n. CPA0062809-P del 23 ottobre 2013 per fornire le informazioni utili a verificare la congruità dell’offerta. Con nota del 25 ottobre 2013 la Controinteressata ha precisato che «nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto del costo medio orario del lavoro del personale dipendente da Istituti di Vigilanza Privata ruolo tecnico derivante dalle tabelle Ministeriali del lavoro della salute e delle politiche sociali e s.m.i., 1/02/2013 -31/12/2015, costo del lavoro suscettibile di oscillazione in relazione a : a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previste da norme di legge di cui l'impresa fruisce; b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.» (cfr. nota Controinteressata srl prot. n. 264 del 25 ottobre 2013). La Commissione di gara ha accolto le giustificazioni formulate dalla Controinteressata s.r.l. e ha ritenuto che il prezzo offerto fosse da ritenere congruo. Con nota prot. n. CPA - 0067958-P del 19 novembre 2013 l'Amministrazione procedente ha comunicato alla Controinteressata che «con dispositivo prot. CPA-0067551-P del 15 novembre 2013 i servizi in oggetto indicati sono stati giudicati in via definitiva non efficace in favore di codesta ditta, con il ribasso offerto del 26,04 sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo netto di € 90.987,53 comprensivo di euro 780,00 per oneri di sicurezza oltre oneri I.V.A.». Da cio’ il primo ricorso notificato in data 18 dicembre 2013 ed iscritto al n. 20/2014 R.G., con cui la Ricorrente srl ha impugnato gli atti di gara per «Violazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 - violazione della par condicio - violazione dell'art. 97 Costituzione». Si è costituita in giudizio la contro interessata Controinteressata srl avversando il ricorso e proponendo , in via subordinata, ricorso incidentale e, successivamente , motivi aggiunti. Si è costituita in giudizio, altresi’, l’Anas spa chiedendo il rigetto del ricorso principale. Questa sezione, con Ordinanza 30 gennaio 2014 n. 59, ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo. La predetta Ordinanza cosi’ recita: <<Ritenuta la sussistenza di sufficienti profili di fumus tenuto conto: a) che l’ANAS s.p.a. si è costituita in giudizio (malgrado la notifica del ricorso sia stata indirizzata alla sua sede compartimentale) svolgendo le proprie difese in punto di merito; b) che risulta prima facie violata la disposizione di cui all’art. 82, c. 3 bis, del D. L.vo n. 260/2006 secondo cui per la scelta del contraente con il sistema qui applicato, il ribasso offerto dai concorrenti non può riguardare il costo del personale, oltre che gli oneri per la sicurezza (dagli atti risulta che, indipendentemente dal ribasso percentuale proposto dalla controinteressata - 26,04% -, la stessa ha indicato quale offerta complessiva l’importi di Euro 90.987,53 oltre IVA, a fronte del previsto costo per il personale pari ad Euro 104.448,96, sul un valore totale dell’appalto di Euro 122.748,00); - che sussistono i presupposti di “estrema gravita ed urgenza” di cui al comma 4 dell’art. 119 c.p.a. per la concessione della misura cautelare richiesta, con contestuale fissazione dell’udienza di trattazione; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.>> Nella controversia sono intervenute numerose successive pronunce cautelari (CGA n. 126/14 e n. 396/14; Tar Catania n. 258/14 e n. 626/14). Di seguito la stazione appaltante ha adottato il provvedimento prot. n. 0010297 del 19 febbraio 2014, con il quale è stata disposta «la revoca del dispositivo di aggiudicazione definitiva non efficace CPA0067551-1 del 15/11/2013 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali». Da qui il secondo ricorso iscritto al n. 920/14 RG con il quale la Controinteressata propone le seguenti censure: a) Violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241, e delle corrispondenti previsioni della l.r. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione. b) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta. In questo secondo ricorso sono state adottate le pronunce cautelari n. 264/14 del Tar Catania e la n. 272/14 del CGA. Si è costituita in giudizio la contro interessata Ricorrente srl avversando il ricorso e chiedendone il rigetto. L’Avvocatura dello stato si è costituita in giudizio verbalmente per l’Anas spa all’Udienza dell’11-3-15. Alla Pubblica Udienza dell’11-3-15 le due cause sono state tratte in decisione. DIRITTO Innanzitutto deve disporsi la riunione dei ricorsi R.G. 20/14 ed R.G. 920/14 per essere decisi con un’unica sentenza in considerazione degli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva. Si puo’ passare a questo punto all’esame dei ricorsi. I Il ricorso principale n. 20/14 RG si appalesa fondato e da accogliere. Invero, ad avviso del Collegio da una parte è da considerarsi superata l’eccezione di inammissibilita’ avanzata dalla Controinteressata attesa l’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello stato per conto dell’Anas spa (art. 120 comma 4 e 44 comma 3, CPA) mentre dall’altra, nel merito, è da condividere quanto ritenuto con la Ordinanza cautelare di questa Sezione n. 59 del 30 gennaio 2014. Con essa il Collegio cosi’ ha statuito: <<…. risulta prima facie violata la disposizione di cui all’art. 82, c. 3 bis, del D. L.vo n. 260/2006 secondo cui per la scelta del contraente con il sistema qui applicato, il ribasso offerto dai concorrenti non può riguardare il costo del personale, oltre che gli oneri per la sicurezza (dagli atti risulta che, indipendentemente dal ribasso percentuale proposto dalla controinteressata - 26,04% -, la stessa ha indicato quale offerta complessiva l’importo di Euro 90.987,53 oltre IVA, a fronte del previsto costo per il personale pari ad Euro 104.448,96, sul un valore totale dell’appalto di Euro 122.748,00)…>> L’assunto è fondato ed è fondata, pertanto, la censura (Violazione della lex specialis, violazione dell’art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 – violazione della par condicio – violazione dell’art. 97 Costituzione ) formulata con il ricorso principale n. 20/14 RG dalla ricorrente Ricorrente srl. Invero la lettera di invito in conformità con quanto previsto dalla legge n. 98/2013, prevedeva quanto segue: “Il valore base dell’appalto è fissato da ANAS in € 122.748,00, di cui € 104.448,96 per costo del personale ed € 780,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso” Veniva anche specificato: “l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. determinato mediante ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara, al netto delle spese del costo del personale ex comma 3 bis dell’art. 82 (comma aggiunto dalla legge n. 98/2013) del d.lgs. 163/2006”. A sua volta l’art. 82, comma 3 bis richiamato, cosi’ dispone: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” Nei fatti la Controinteressata ha dichiarato di offrire il ribasso pari a 26,04% con la seguente precisazione: “si precisa che il ribasso percentuale è stato applicato sull’importo a base d’asta indicato nella lettera di invito detratto dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Si comunica, inoltre, che il costo complessivo offerto è incluso degli oneri della sicurezza specifici afferenti all’attività svolta dalla scrivente di euro 1.482,63 così come indicati nelle tabelle ministeriali. Il costo complessivo offerto comprensivo degli oneri della sicurezza sarà di € 90.987,53 oltre IVA”. In definitiva, la Controinteressata s.r.l. ha ribassato il costo della manodopera, avendo offerto il costo di € 90.987,53, comprensivo degli oneri di sicurezza. Che l’importo sia tale viene provato indiscutibilmente dalla nota prot. n. CPA - 0067958-P del 19 novembre 2013 con cui l'Amministrazione procedente ha comunicato alla Controinteressata che «con dispositivo prot. CPA-0067551-P del 15 novembre 2013 i servizi in oggetto indicati sono stati giudicati in via definitiva non efficace in favore di codesta ditta, con il ribasso offerto del 26,04 sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo netto di € 90.987,53 comprensivo di euro 780,00 per oneri di sicurezza oltre oneri I.V.A.». E’ evidente che con un importo netto di € 90.987,53 deve per forza ribassarsi l’importo di € 104.448,96 per costo del personale, cosi’ come, peraltro, ammesso esplicitamente dalla stessa Controinteressata nella lettera del 25.10.13 di risposta alla richiesta di giustificazioni. Nello stesso senso delle suddette conclusioni si pone il Cga che, con l’Ordinanza n. 272/2014 , cosi’ motiva: <<Ritenuto ad un sommario esame proprio della presente fase, che la lettera di invito era chiara nel contemplare il ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara al netto delle spese del costo del personale ex comma 3 bis dell’art. 82 (comma aggiunto dalla legge n. 98/2013) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che l’osservanza della previsione della lex specialis è garanzia del rispetto della par condicio tra i concorrenti…>> . Nello stessa direzione recita Tar Catania n. 249 del 21-1-15: << Ritenuto, invero, che pur in presenza di una esatta quantificazione nel bando delle spese incomprimibili e, segnatamente, di quelle relative alla manodopera, l’offerta prodotta dalla controinteressata riferisce il proprio ribasso non già alla base d’asta (circostanza, questa, che, ove sussistente, stante la incomprimibilità delle voci per oneri di sicurezza e manodopera, avrebbe determinato una dichiarazione negoziale dal significato inequivoco), ma all’“elenco prezzi posto a base di gara”; Ritenuto che le voci del detto elenco prezzi si riferiscono anche alla manodopera, in quanto comprendono “fornitura e posa in opera”; Ritenuto, pertanto, che il ribasso, in maniera equivoca e, comunque, in contrasto con le precisazioni contenute nel bando, si riferisce anche a detta voce incomprimibile; Ritenuto, pertanto, assorbite le ulteriori censure, che il ricorso va accolto e che, pertanto, va annullata l’aggiudicazione impugnata.>> Pertanto alla luce di quanto detto ed assorbite le censure non esaminate, il ricorso n. 20/14 va accolto. II In relazione allo stesso ricorso n 20/14, ad avviso del Collegio, sono infondati e da rigettare sia il ricorso incidentale (proposto in via subordinata) che i motivi aggiunti a quest’ultimo. Il ricorso incidentale è cosi’ formulato: <<in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere fondate le censure svolte con il ricorso introduttivo del giudizio, annullare i verbali n. 2 del 17 ottobre 2013 e n. 3 del 23 ottobre 2013, anche nella parte in cui è stata ammessa la Ricorrente srl alla procedura di cui trattasi, nonché il verbale n. 4 dell'8 novembre 2013 nella parte in cui la Commissione di gara ha ritenuto congrua l’offerta della Ricorrente, indicata come seconda classificata, con ogni conseguenza in merito alla assoluta carenza di interesse a ricorrere in capo alla Ricorrente principale. >> Sostiene la Controinteressata che anche la ricorrente principale avrebbe presentato un’offerta che si colloca al di sotto dell’importo calcolato dalla stazione appaltante per il costo del personale. Quanto sostenuto dal ricorrente incidentale non si appalesa condivisibile né risulta suffragato dai fatti. Invero la Ricorrente ha indicato il ribasso del 16,88% sull’importo posto a base di gara e quindi alla luce delle disposizioni della lex specialis e dell’art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006, il ribasso percentuale offerto doveva essere riferito all’importo dell’appalto detratto il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza. Pertanto l’importo ribassabile era di € 17.519,04, cosi’ come risulta dalla differenza tra l’importo complessivo dell’appalto pari a € 122.748,00 e i costi non soggetti a ribasso, ovvero il costo della manodopera ( pari a € 104.448,96) e gli oneri della sicurezza (pari a € 780,00). L’importo offerto dalla Ricorrente, pertanto, è dato dall’importo complessivo dell’appalto, ovvero € 122.748,00 meno il ribasso del 16,88% di € 17.519,04. Il 16,88% di 17.519,04 è uguale a 2.957,214, quindi la Ricorrente ha offerto € 119.790,786, senza alcuna compressione del costo della manodopera ( pari a € 104.448,96). Quanto sopra risulta evidente dalla stessa aggiudicazione definitiva efficace prot. CPA-0052370-1 del 28 agosto 2014 che indiscutibilmente conferma i superiori dati. Il ricorso incidentale, pertanto, va disatteso. E anche i motivi aggiunti al ricorso incidentale sono da disattendere e rigettare. Con i primi motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 15-7-14 si agisce per l’annullamento dei seguenti atti: -del provvedimento del Direttore Regionale Anas s.p.a. prot. n. CPA-0035688-I del 10 giugno 2014; -del verbale di gara n. 6 del 18 giugno 2014 nella parte in cui sono state deliberate l’esclusione della società Controinteressata srl e «l'aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della Società Ricorrente Srl» e della nota prot. CPA- 0057251-I dell’1 ottobre 2013; -del provvedimento del Direttore Regionale di Anas s.p.a. prot. n. CPA-0038866-I del 24 giugno 2014, con il quale è stata disposta «l’approvazione degli atti del procedimento concorsuale indicato in premessa» e «l’aggiudicazione definitiva non efficace dei servizi in epigrafe in favore di Ricorrente srl»; -della nota Anas spa prot. n. CPA-0038944-P del 24 giugno 2014, avente ad oggetto «Comunicazione avvenuta esclusione - art. 79 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/06 e smi»; -della nota Anas spa prot. n. CPA-0038935-P del 24 giugno 2014, avente ad oggetto «Servizio di vigilanza armata e guardiania, presso la S.O.C. - Sala Operativa Compartimentale - dell' Anas SpA Sezione Compartimentale di Catania ubicata lungo la tangenziale di Catania per la durata di mesi 13 (tredici). CIG: 5331730AC6. Comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace ex art. 79, comma 5 letto a) del D.lgs. n_ 163/06 e s.m.i. », nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. Vengono proposte le seguenti censure: a) Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato formatosi con riferimento alle ordinanze. Cga n. 126 del 21 marzo 2014 e Tar Catania n. 258 del 10 aprile 2014. b) Illegittimità derivata per l’illegittimità del provvedimento Direttore Regionale Anas s.p.a. prot. CPA0010297 del 19 febbraio 2014 per violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241, e delle corrispondenti previsioni della l.r. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione. c) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Illegittimità derivata per l’illegittimità del provvedimento Direttore Regionale Anas s.p.a. prot. CPA-0010297 del 19 febbraio 2014 d) Violazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 - violazione della par condicio - violazione dell'art. 97 Costituzione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere e sviamento della causa tipica. Con i secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati il 23-10-14 vengono proposte le stesse censure sopraviste chiedendo l’annullamento del dispositivo Anas spa di aggiudicazione definitiva efficace prot. CPA-0052370-1 del 28 agosto 2014 con il quale è stata dichiarata «efficace e quindi esecutiva l’aggiudicazione definitiva dei servizi indicati in oggetto alla Ricorrente…», del verbale di consegna del servizio stipulato in data 23 settembre 2014, nonché di ogni altro atto, connesso o conseguenziale; e chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e la Ricorrente, per come comunicato da Anas spa con nota prot. n. CPA 0062786-P del 14 ottobre 2014. Ad avviso del Collegio sia i primi che i secondi motivi aggiunti, a prescindere dalle questioni circa l’improcedibilità degli stessi sollevate dal ricorrente principale, sono comunque infondati e da rigettare atteso che: 1) i provvedimenti impugnati non violano alcun giudicato, tantè che lo stesso CGA, con ordinanza motivata n. 272/2014 (piu’ avanti riportata anche nella parte motiva), ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca adottato dalla Stazione appaltante. Avverso tale ordinanza la Controinteressata proponeva ricorso per revocazione iscritto al n. 601/2014 r.g. Ma il CGA con ordinanza n. 396 del 25 luglio 2014, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per revocazione con la seguente motivazione: “Rilevato che, a prescindere dalle formulate eccezioni di inammissibilità, la sopravvenienza del provvedimento del 24 giugno 2014 (citato a pagina 19 del ricorso e oggetto di impugnazione con motivi aggiunti nel ricorso di primo grado, come dimostrato dalla documentazione prodotta in data 18 luglio 2014) – con la nuova regolazione del rapporto amministrativo – impone, a giudizio del Consiglio, la declaratoria di improcedibilità della domanda di revoca o modifica proposta”. 2) La stazione appaltante ha avviato, con nota prot. n. CPA-0073086-P dell’11 dicembre 2013, il procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva atteso che “l’offerta economica di Codesta ditta risulta presentata in violazione della lettera di invito CPA 0057251-P DEL 1/10/2013”. 3) I provvedimenti impugnati si appalesano legittimi in quanto risultano adottati a causa del contrasto tra l’offerta della Controinteressata spa e la clausola della lettera di invito che sottraeva al ribasso il costo del personale. 4) L’intervento in autotutela della Stazione appaltante che ha annullato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della Controinteressata si appalesa corretto in quanto avendo espressamente previsto, ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del d.lgs 163/2006, che il ribasso potesse essere formulato solo “sull’importo dei servizi posto a base di gara al netto delle spese del costo del personale …” (cfr. lettera di invito), l’Amministrazione non poteva che rilevare la inammissibilità di un’offerta formulata in violazione di tale regola. Da quanto detto risulta che i provvedimenti impugnati resistono alle censure proposte nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti. In conclusione sia il ricorso incidentale che i motivi aggiunti allo stesso, vanno rigettati. III Si puo’ passare, infine, all’esame del ricorso iscritto al 920/14 RG proposto dalla Controinteressata. Con tale ricorso si impugna il provvedimento del Direttore Regionale di Anas s.p.a. prot. n. 0010297, del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto «dispositivo di revoca dell’aggiudicazione definitiva non efficace CPA-0067551-1 del 15/11/2013 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. Vengono proposte le seguenti censure: a) Violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241, e delle corrispondenti previsioni della l.r. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione. b) Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione dell'art. 82, comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Il ricorso n. 920/14 ad avviso del Collegio, a prescindere da ogni esame sulla eccezione di inammissibilità proposta da parte contro interessata, è complessivamente infondato e da rigettare. Invero con il provvedimento dirigenziale n. 0010297 del 19 febbraio 2014, impugnato, l’ANAS ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva, in considerazione dell’insanabile contrasto tra l’offerta della Controinteressata spa e la clausola della lettera di invito che sottraeva al ribasso il costo del personale predeterminato nella misura di € 104.448,96. Il provvedimento si appalesa legittimo, motivato ed esente dalle denunciate censure atteso che, come si deduce da quanto prima detto, la Controinteressata ha presentato un ribasso pari al 26,04% con la seguente precisazione, inserita nel “commento fornitore”: <<si precisa che il ribasso percentuale è stato applicato sull’importo a base d’asta indicato nella lettera di invito detratto dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Si comunica, inoltre, che il costo complessivo offerto è incluso degli oneri della sicurezza specifici afferenti all’attività svolta dalla scrivente di euro 1.482,63 così come indicati nelle tabelle ministeriali. Il costo complessivo offerto comprensivo degli oneri della sicurezza sarà di € 90.987,53 oltre IVA>> Ebbene l’importo complessivo offerto pari ad € 90.987,53 si pone in evidente contrasto con la clausola della lettera di invito che sottraeva al ribasso il costo del personale predeterminato nella misura di € 104.448,96. Nella stessa direzione delle superiori conclusioni si è posto il Cga che, con l’Ordinanza n. 272/2014 , cosi’ motiva: <<Ritenuto ad un sommario esame proprio della presente fase, che la lettera di invito era chiara nel contemplare il ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara al netto delle spese del costo del personale ex comma 3 bis dell’art. 82 (comma aggiunto dalla legge n. 98/2013) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che l’osservanza della previsione della lex specialis è garanzia del rispetto della par condicio tra i concorrenti; ritenuto pertanto, prima facie, che la revoca dell’aggiudicazione trova nella predetta disposizione idoneo fondamento ed il ricorso di primo grado non presenta, come rilevato dall’odierna appellante sufficienti elementi di fumus>> Accertato, quindi, che il provvedimento impugnato rinviene idonea giustificazione nelle menzionate disposizioni, può prescindersi dall’esame delle ulteriori doglianze articolate in ricorso, a cominciare da quella volta a lamentare l’omissione degli adempimenti finalizzati a consentire la partecipazione di parte ricorrente al procedimento de quo: l’esercizio del potere di cui il provvedimento impugnato costituisce espressione, invero, non avrebbe consentito una diversa soluzione contenutistica. Pertanto il ricorso n. 920/14 deve essere complessivamente rigettato mentre le questioni non esaminate si intendono assorbite. IV In conclusione va accolto il ricorso n. 20/14 RG mentre vengono rigettati sia il ricorso incidentale che i motivi aggiunti allo stesso, nonchè il ricorso iscritto al n. 920/14 RG. Attesa la natura e la complessita’ della materia trattata e lo sviluppo della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi R.G. n. 20/14 e R.G. n. 920/14, accoglie il ricorso principale iscritto al n. 20/14 R.G. , rigetta il ricorso incidentale e i motivi aggiunti. Rigetta il ricorso iscritto al n. 920/14 R.G. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Francesco Brugaletta, Presidente FF, Estensore Agnese Anna Barone, Consigliere Francesco Mulieri, Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/03/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)