trasformazione di associazioni tra professionisti in stp
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trasformazione di associazioni tra professionisti in stp
TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI IN S.T.P. Dott. Sebastiano Deias Dott. Sergio Mura Cagliari, 14 Giugno 2016 2 ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI L’associarsi di due o più professionisti in un’associazione professionale è una facoltà espressamente consentita dalla legge 1815 del 1939. L’associazione professionale è un contratto associativo atipico. Ha come oggetto l’obbligo di: Con questo tipo di associazione non viene a crearsi un nuovo soggetto giuridico. Infatti ogni professionista coinvolto mantiene la propria individualità sia nei rapporti con i clienti, sia per quanto riguarda i doveri, sia rispetto ai rapporti con l’ordine a cui appartiene. Cooperare all’attività degli altri associati; Ripartire interamente, in base a quote prefissate, i compensi percepiti; Assumere in solido le obbligazioni nascenti dall’attività svolta. 3 La costituzione di un’associazione professionale può avvenire con una scrittura privata con firma autenticata oppure con un atto pubblico. L’atto deve poi essere comunicato agli ordini professionali competenti (solo per quelle professioni però che prevedono l’iscrizione a un albo professionale). Obblighi degli associati: Diritti degli associati: 1- Effettuazione dei conferimenti. Divieto di servirsi dei beni sociali per fini personali. 3- Obblighi relativi all’esercizio dell’attività professionale in forma individuale… Infatti con una clausola espressa inserita nel contratto si potrebbe limitare in vari modi l’esercizio dell’attività professionale in forma individuale. 1Partecipare all’amministrazione dell’associazione… …come regola generale spetta a ciascun associato la possibilità di amministrare disgiuntamente dagli altri. 2- Partecipare agli utili. 3- Vedersi liquidata la propria quota in caso di recesso. 4 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La società tra professionisti non è una tipologia societaria a sé stante. Essa quindi è disciplinata dalle norme del codice civile previste per il tipo sociale scelto dai soci. Le S.T.P. possono quindi essere costituite nella forma di: A- Società di persone; B- Società di capitali; C- Società cooperative. La S.T.P. deve essere iscritta nel registro delle imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario scelto. La S.T.P. deve inoltre essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese; ciò ai fini: 1- Di certificazione anagrafica. 2- Di notizia. pubblicità 5 Una prima interpretazione è quella in base alla quale l’associazione professionale è assimilabile alla società semplice, visto che ha per oggetto lo svolgimento di un’attività si economica, ma non commerciale. L’interpretazione prevalente è però quella in base alla quale l’associazione professionale viene considerata un contratto associativo atipico e quindi è si possibile la trasformazione dell’associazione professionale in S.T.P., solo però secondo le modalità della trasformazione eterogenea atipica. In tal senso quindi ai fini della concretizzazione della trasformazione è necessario un quorum costitutivo pari a ¾ degli associati; il quorum deliberativo invece è pari alla maggioranza dei presenti. La trasformazione produce poi gli effetti specificati dall’articolo 2498 del codice civile: “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. La trasformazione può poi avere luogo solo nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2500 novies del c.c. E cioè la trasformazione diviene efficace solo una volta che sono trascorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. I creditori, entro tale termine, possono fare opposizione. 6 Secondo l’interpretazione in base alla quale invece l’associazione tra professionisti è assimilabile alla società semplice… …il passaggio da associazione professionale a STP viene inteso come trasformazione omogenea progressiva… Ai fini dell’approvazione della delibera di trasformazione è necessario il parere favorevole della maggioranza dei soci (calcolata in base alle alla parte attribuita a ciascuno di essi negli utili). I creditori sociali possono presentare opposizione contro tale decisione. Al socio che non ha concorso alla definizione di tale decisione spetta però il diritto di recesso. La delibera produce i suoi effetti solo dal momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese.