LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11

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LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11
LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. (15G00031)
(GU n.49 del 28-2-2015)
Vigente al: 1-3-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
All'articolo 1:
al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Per il
quinquennio 2011-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni
dal 2011 al 2020".
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con
riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le
disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015"»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non
oltre il 31 maggio 2015".
11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di sei mesi" fino a: "per
l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno
2015"»;
al comma 12, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2015»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla
conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai
sensi
dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le
regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo
determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo,
fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica".
12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', il
regolare svolgimento delle attivita' afferenti all'allertamento, al
monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali
che compongono il Servizio nazionale della protezione civile,
prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui
all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le
Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata fino al
31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo
14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891
del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a
carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14
dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare
la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e
per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti
politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012,
n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di
controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio
2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del
2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la
presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai
benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio
2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato
richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del
presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in
possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del
citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita'
individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della
Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96
del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non
risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal
fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15
marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste
e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti.
Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle
condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le
disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n.
149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel
registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data
della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal
citato comma 3».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015.
Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati
tra loro, le unioni di comuni nonche' le comunita' montane possono
richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto
legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori,
anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico
delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della
giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo accorpamento di
territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale.
Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la
rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di
cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti
modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto
legislativo n. 156 del 2012. Con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le piante organiche del personale di magistratura
onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono
altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche
degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della
magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di
trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del
giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e
successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. -- (Proroga di interventi in materia di contratti di
solidarieta'). -- 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel
limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento
di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta' di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per
cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.
Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria
ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di
solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 2-ter. -- (Proroga della disciplina transitoria per l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato). -- 1.
All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la
parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro"».
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal
1º gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine
di assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione
dell'alta definizione, a partire dal 1º luglio 2016 gli apparecchi
atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende
produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al
dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte
le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal 1º
gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi
venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un
sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia
DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le
successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal
presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal
ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU.
Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente
superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti
dal presente comma"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi
realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine
previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' prorogato al 30 settembre 2015.
3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui
al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e' prorogato al 31
dicembre 2015.
3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata
pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo
raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono
prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui
all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, e' differita
al 1º ottobre 2014.
3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 130, le parole: "A decorrere dall'1º aprile 2011, per
anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile
di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;" sono sostituite
dalle seguenti: "Per anno convenzionale si intende l'anno termico
intercorrente tra il 1º ottobre di ciascun anno e il 30 settembre
dell'anno successivo;".
3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' confermata per l'anno 2015 e il
relativo limite massimo di spesa e' incrementato di 55 milioni di
euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. -- (Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese). -- 1. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31
dicembre 2015 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le
disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono
fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2015»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in
vigore dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7
ottobre 2016".
2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente
articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono
agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti
dall'articolo 4 del medesimo regolamento»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita' di riparto
tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate
con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero
dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione
siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68.
5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "al periodo precedente" sono
inserite le seguenti: ", ripartite nelle misure del 90 per cento fra
gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante
10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione
Sardegna".
5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573:
1) al primo periodo:
1.1) le parole: "Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno
avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del
piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo
243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267," sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti
locali che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro
il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni,";
1.2) le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";
2) al secondo periodo, le parole: "di centoventi giorni" sono
soppresse;
b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: "entro il termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 2015"»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono
prorogati al 31 dicembre 2015.
6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno
2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi universitari e di
perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo
67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al
settore dei beni e delle attivita' culturali e sono prorogate fino al
31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che
assume la denominazione di "Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo"».
All'articolo 6:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
prorogata di due anni»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015"»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1,
comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 31
dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo,
pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro
10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015,
soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali
connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo
attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli
enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori
interessati».
All'articolo 7:
al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del
contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente
articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale
appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo
periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando
l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in
trecento"»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano
anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal
presente articolo»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le parole: "al 90 percento nel 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "al 90 per cento nel 2016".
4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto
pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento
sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato
della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le
pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7
settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e
neuropsichiatria infantile dell'universita' degli studi di Roma "La
Sapienza" per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso
all'infanzia e' prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante
dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto
del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle
disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della
titolarita' della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e' differita fino al
31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della
titolarita' di una farmacia, e' richiesta esclusivamente l'iscrizione
all'albo dei farmacisti».
All'articolo 8:
al comma 2, lettera b), le parole: «31 luglio 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2015»;
al comma 3, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2016»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto
relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare
bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui
all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata al 20 per
cento dell'importo contrattuale.
3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: "1º gennaio 2015"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "1º
settembre 2015".
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica
alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: "22 marzo 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2015"»;
al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»;
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita' 2015, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse
alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa
per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per
finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su
richiesta della parte interessata, puo' disporre la sospensione
dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione
della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici
fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo
periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»;
al comma 2, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2015»;
al comma 3, lettera c), le parole: «1º febbraio 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «1º aprile 2015»;
al comma 4, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2015»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, le parole: "Entro i 60 giorni successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro i centoventi giorni successivi".
4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio
2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio
2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta nelle more
della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo
all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito
dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'
prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura
finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. -- (Proroga della Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata -- IPPC). -- 1. Ferma restando
la possibilita' di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -IPPC in carica al 31 dicembre 2014 e' prorogata nelle proprie
funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con
successivo decreto».
All'articolo 10:
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1,
comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 31
dicembre 2018»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "ed e' destinato dalle
regioni all'estinzione anticipata del debito" sono sostituite dalle
seguenti: "ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito"»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "per il 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "per il 2016"»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: "a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2016".
11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione
del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta
dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
e' prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di
ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto
dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai
sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle
risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive
modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli
interventi programmati nella medesima contabilita' speciale.
11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione
bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai
sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in
coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente
articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive
disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione
del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi
del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del
citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del
citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza
ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative
stabiliti nei predetti decreti»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, le parole: "per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015, nel
limite di 5 milioni di euro per ciascun anno".
12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, le parole: "31 gennaio 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2015".
12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, le parole: "2015, 2016 e 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "2016, 2017 e 2018".
12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "22 giugno 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
2) alla lettera b), le parole: "31 luglio 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2015";
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A
seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione
e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo' essere
concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto".
12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009,
n. 184, e successive modificazioni, le parole: "2013 e 2014", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2015 e 2016".
12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30
dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
12-novies. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le
parole: "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015".
12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, le parole: "all'esercizio finanziario 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2013 e 2014".
12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a
115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di
avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno
2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di
euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori
entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per
l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2017".
12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le
parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 aprile".
12-quaterdecies. All'articolo 5-quater,
comma
4,
del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: "accertamento"
sono inserite le seguenti: "e i termini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni" e le parole: "comma 2-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 2-bis e 2-ter".
12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le
deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui
rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I
comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI
entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi
dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno
2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le
previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno
successivo.
12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al
quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per
le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno
anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei
confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i
vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno destinato al
pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del
patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso,
limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del
titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita', e
del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies,
secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione
all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli
ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonche' di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il
rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che
abbiano, altresi', provveduto alla regolare costituzione dei fondi
per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in
attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma
12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si
applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento
alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi
le rimanenti sanzioni.
12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies,
secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 non
costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine
all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31 dicembre
2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto
obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del
procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con
sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del
medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo
l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del
reato.
12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per l'anno 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015".
12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno".
12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5
milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. -- (Proroga di termini in materia previdenziale).
-- 1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "Per i lavoratori
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e
del 29 per cento per l'anno 2017".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno
2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
All'articolo 11:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2014",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015".
1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 2015"».
All'articolo 14:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 418, le parole: "15 febbraio 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2015";
b) al comma 419, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle
seguenti: "31 maggio"».