Schema di contratto - Comune di Santa Margherita Ligure

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Schema di contratto - Comune di Santa Margherita Ligure
CONTRATTO PER LA GESTIONE IN ESCLUSIVA IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI CATERING DA SVOLGERE IN VILLA DURAZZO E
VILLA SAN GIACOMO, NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA
LIGURE
L’anno 2014, addì 11 del mese di dicembre, in Santa Margherita Ligure
(GE), tra
-Progetto Santa Margherita s.r.l., P. IVA 01593830993, corrente in Via
San Francesco, 3, 16038 Santa Margherita Ligure, in persona del suo
amministratore unico e legale rappresentante dott. Enzo Sorvino,
domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito definita
per brevità P.S.M.,
da una parte
e
-XXX, di seguito definito per brevità “il Concessionario”,
dall’altra parte
PREMESSO
a) che P.S.M. è società partecipata integralmente dal Comune di Santa
Margherita Ligure;
b) che il predetto Comune, con atto 11/12/2013, rep. n. 2594, a rogito
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del Segretario Comunale Dott. Marco Mordacci, ha affidato a P.S.M.
il servizio di promozione e sviluppo di un complesso immobiliare
costituito da Villa Durazzo, Villa San Giacomo, Villa Nido, con
disponibilità del Parco annesso, e il Castello Cinquecentesco;
c) che pertanto P.S.M. ha la disponibilità dei predetti immobili;
d) che le suddette prestazioni istituzionali comprendono anche i
complementari servizi di catering e somministrazione di alimenti e
bevande;
e) che il contatto di cui alla premessa sub b) consente a P.S.M. di
esternalizzare il servizio di catering;
f) che nell’ambito della gara per l’esternalizzazione del servizio di
catering il contratto di cui alla premessa sub b) è stato reso
disponibile ai concorrenti, i quali ne hanno tenuto conto nella
formulazione delle rispettive offerte;
g) che un precedente contratto stipulato per l’affidamento del servizio di
catering, in scadenza al 31-12-2013, è stato prorogato al 31-8-2014
al fine di consentire lo svolgimento della gara ed un ordinato
passaggio di consegne in rapporto ai tempi con i quali sono
usualmente programmati gli eventi dalla clientela;
h) che la gara per l’affidamento del servizio di catering in concessione
ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 163/2006 è stata esperita da P.S.M.
ed aggiudicata definitivamente in data XXX a XXX e non vi sono
impedimenti giuridici alla stipula del contratto di concessione con
l’aggiudicatario;
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QUANTO SOPRA PREMESSO
e costituente parte integrante del presente capitolato
si conviene e si stipula quanto segue
1. Oggetto della concessione e sede.
1. La concessione ha ad oggetto la gestione in esclusiva del servizio di
catering per ricevimenti di nozze, cocktail, colazioni di lavoro, colazioni
private, cene di gala, cene aziendali e intrattenimenti vari, o altri eventi
organizzati nei siti di Villa Durazzo e Villa San Giacomo, nel Comune di
Santa Margherita Ligure.
2. La gestione dei predetti siti, ivi compresa la messa a disposizione a
titolo oneroso per gli eventi suddetti, è svolta in esclusiva da P.S.M..
3. P.S.M. comunicherà al Concessionario, con preavviso non inferiore a
tre giorni, le date degli eventi, la natura dei medesimi, il previsto numero
di persone partecipanti, nonché le generalità della persona responsabile
della prenotazione e committente del servizio di catering.
4. Il Concessionario concorderà con gli interessati le modalità di
dettaglio di svolgimento del servizio di catering e le relative condizioni
economiche, nel rispetto della sua offerta tecnica presentata in gara e
comunque del prestigio e del decoro dei siti.
5. P.S.M., ancorché promotrice ed organizzatrice degli eventi, resterà
estranea ai rapporti giuridici ed economici fra il Concessionario ed i
fruitori del servizio di catering.
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6. Il Concessionario è autorizzato a promuovere a sua volta i siti ai quali
è riferito il presente contratto. Previa specifica e puntuale autorizzazione
scritta di P.S.M., e nei limiti di essa e delle eventuali prescrizioni, il
Concessionario è autorizzato anche a svolgere attività di promozione
utilizzando il marchio delle Ville in abbinamento al proprio. Tale attività
non comporterà in alcun caso il diritto a rimborsi, indennizzi o compensi
di sorta carico di P.S.M.. In ogni caso, anche per eventuali eventi
promossi dal Concessionario, la prenotazione dei siti dovrà avvenire a
cura dell’interessato, anche tramite il Concessionario, presso P.S.M.,
che resterà l’unico soggetto legittimato a disporre dei siti ed a gestire il
calendario dei relativi eventi. Il Concessionario e P.S.M. collaboreranno
secondo buona fede per la massimizzazione dell’utilizzo dei siti, nel
rispetto in ogni caso del pubblico interesse e delle esigenze del
Comune proprietario.
7. Il pagamento dei servizi di catering relativi a ciascun evento avverrà
direttamente ed esclusivamente dal beneficiario del servizio al
Concessionario.
8. Il Concessionario resta tenuto a corrispondere al Comune di Santa
Margherita Ligure il canone offerto in gara, di cui al successivo art. 11,
indipendentemente dalla quantità e tipologia degli eventi che saranno
stati svolti, dalle presenze e dagli effettivi introiti relativi all’attività di
catering.
2. Altro esercizio
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1. Le parti si danno atto che nella Villa Durazzo opera altresì una
Società denominata Coffé House, che svolge un’attività di Bar e piccoli
servizi di catering. Tale attività proseguirà in parallelo alla presente
concessione e resta salvaguardata. Il Concessionario non potrà
pretendere alcun rimborso, indennizzo, compenso o risarcimento da
P.S.M. e dal Comune in ordine all’esistenza ed all’esercizio di tale
attività e si impegna a collaborare secondo buona fede per il migliore
coordinamento della propria attività con quella di Coffé House.
In caso di cessazione del titolo in forza del quale opera Coffé House in
costanza del presente contratto di concessione, questo si estende
automaticamente anche al sito ed all’attività già di Coffé House. In tal
caso il canone di cui al successivo art. 11 si incrementa del 5%.
3. Locali
1. Il servizio di catering potrà e dovrà essere svolto nei locali
specificamente indicati nelle planimetrie che si allegano al presente atto
sub “A” per costituirne parte integrante.
2. Le pulizie e manutenzioni ordinarie delle cucine, se utilizzate, nonché
degli altri locali destinati alla produzione dei pasti saranno a cura e
spese del Concessionario, che dovrà provvedervi in modo sollecito ed
accurato, nonché coerente con il prestigio ed il decoro dei siti. Le pulizie
delle sale e dei giardini saranno curate da PSM.
3. P.S.M. pone a disposizione del Concessionario le cucine di Villa
Durazzo, nello stato di fatto in cui si trovano, senza garantirne la
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conformità a legge anche sotto il profilo tecnico-impiantistico ed
antinfortunistico.
4. Se il Concessionario intenderà avvalersi delle cucine sarà sua cura
provvedere, a proprie spese, e senza il diritto a rimborsi, indennizzi o
altre forme di compensazione economica a carico di P.S.M., agli
eventuali lavori di ristrutturazione, adeguamento o messa e norma.
5. La manutenzione e pulizia delle aree esterne, quali piazzali, terrazze,
giardini, ecc. resta curata da PSM. Tuttavia al termine di ogni evento il
Concessionario è tenuto a rimuovere ogni attrezzatura, arredo o altro
elemento da tali aree, sia per garantirne l’ordine ed il decoro, sia per
agevolare le attività di pulizia e manutentive.
6. In ogni caso tutte le utenze relative ad acqua, gas, energia elettrica
sono intestate al Comune di Santa Margherita Ligure e resteranno ad
esso intestate. Il Concessionario, oltre al canone di cui all’art. 11, deve
corrispondere
un
rimborso,
relativo
alle
utenze,
che
viene
concordemente convenuto a forfait in Euro 1000,00 oltre Iva per ogni
trimestre. In caso di utilizzi abnormi delle utenze, il Concessionario può
essere chiamato a rifondere eventuali extraoneri.
7. Le dotazioni immobiliari di cui al presente articolo sono state
visionate dal Concessionario in fase di partecipazione alla gara. Il
Concessionario accetta lo stato di tali dotazioni. Eventuali migliorie
potranno essere apportate dal Concessionario, in ogni caso previo
assenso scritto di PSM. Tali migliorie resteranno a carico del
Concessionario e saranno acquisite alla proprietà di PSM senza
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indennizzo, salvo diverso accordo in sede di autorizzazione.
4. Dotazioni
1. P.S.M. pone inoltre a disposizione del Concessionario porcellane
personalizzate (circa n° 700 piatti), visionate dal Concessionario in fase
di partecipazione alla gara.
2. In ogni caso il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio con
dotazioni (stoviglie, cristalleria, posateria, tovagliato di pregio, tavoli e
sedie per interni ed esterni, ombrelloni, tende e tensostrutture per uso
esterno, luci esterne, addobbi, ecc.) di primissima qualità, in adeguata
quantità ed in perfetto stato estetico e di efficienza, a presidio del
decoro e del prestigio dei siti. Tali dotazioni, delle quali il
Concessionario dovrà dotarsi a propria cura e spese, dovranno non
essere inferiori a quelle proposte nell’offerta tecnica presentata in gara.
5. Alimenti
1. Il Concessionario dovrà impiegare esclusivamente alimenti di
primissima qualità e freschezza, in conformità alla propria offerta
tecnica e nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e di sicurezza
alimentare, nonché assumere tutti gli accorgimenti e le cautele per la
gestione di ospiti con intolleranze alimentari.
2. Sono a carico del Concessionario le attività e le spese occorrenti per
l’acquisizione ed il mantenimento delle autorizzazioni e certificazioni
previste dalla legge (tra cui HACCP).
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6. Spese
1. Restano a carico del Concessionario tutte le spese, ordinarie e
straordinarie, occorrenti per svolgere il servizio in conformità alla sua
offerta tecnica ed al presente contratto.
2. Tutto ciò di cui il presente contratto non prevede in modo espresso la
messa a disposizione da parte di P.S.M. dovrà essere acquistato o
comunque approvvigionato dal Concessionario con onere a proprio
esclusivo carico ed in conformità alle previsioni della sua offerta tecnica.
7. Personale
1. Il Concessionario opererà con personale proprio, al quale dovrà
assicurare
un
trattamento
normativo,
economico,
assicurativo,
previdenziale e di sicurezza conforme a quanto previsto dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
2. P.S.M. resterà estranea a tutti i rapporti intrattenuti dal gestore con i
propri dipendenti e collaboratori, nonché con i propri fornitori ed altri
soggetti, a qualsiasi titolo e per qualsiasi oggetto e scopo, inclusi i
relativi aspetti contabili e fiscali.
3. Il Concessionario, in quanto datore di lavoro, dovrà provvedere a
propria cura e spese all’osservanza delle norme di sicurezza sui posti di
lavoro.
8. Servizi gratuiti
1. Il Concessionario svolgerà gratuitamente a beneficio di PSM e/o del
Comune di Santa Margherita Ligure, per eventi istituzionali e/o di
rappresentanza, i propri servizi di catering, per un massimo
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complessivo annuo di 1000 persone servite.
2. Tali prestazioni saranno svolte con gli standard di qualità e le
dotazioni di personale usuali per le attività del Concessionario e
comunque in conformità all’offerta tecnica del medesimo.
9. Durata
1. La concessione avrà durata dall’1-9-2014 fino al 31-12-2016.
2. Il Concessionario terrà conto di tale durata nell’eventuale attività
promozionale propria e non potrà accampare pretese per danni o
pregiudizi legati all’impossibilità di svolgere eventi oltre tale data.
3. In ogni caso il presente contratto si risolverà di diritto, senza che il
Concessionario possa invocare rimborsi, indennizzi, compensi o
risarcimenti di sorta, nel caso di cessazione degli effetti del contratto tra
P.S.M. ed il Comune di cui in premessa sub lett. b). In tal caso il
Concessionario avrà diritto esclusivamente al rimborso di eventuali
investimenti effettuati direttamente sugli immobili, per la parte ancora
non ammortizzata, purché previamente autorizzati per iscritto da P.S.M.
a questo specifico fine, con concorde determinazione del valore e del
piano di ammortamento entro il termine di durata della concessione.
4. Su richiesta di P.S.M., al termine della concessione questa potrà
essere rinnovata per un tirennio, salvo l’adeguamento del canone alla
variazione dell’indice ISTAT verificatasi fra il momento della stipula e
quello di decorrenza del rinnovo. Il Concessionario non ha alcun diritto
di pretendere il rinnovo.
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10. Assicurazioni
1. Il Concessionario, oltre alle assicurazioni obbligatorie ai sensi di
legge, per la durata della concessione si impegna a stipulare una
copertura assicurativa con primaria Compagnia, contro ogni rischio ed
in particolare il rischio di incendio e di danni agli immobili, nonché ai
beni ambientali compresi nei siti e di danni persone e cose, ivi compresi
i dipendenti ed i titolari degli organi del Comune e di P.S.M. e le loro
proprietà.
2. Tutte le predette coperture dovranno avere un massimale non
inferiore ad Euro 5 milioni.
3. P.S.M. potrà impedire l’avvio del servizio, o sospendere il servizio, se
il Concessionario non le avrà fornito copia delle predette polizze e delle
quietanze di pagamento dei corrispondenti premi. Le polizze dovranno
avere riportato il previo gradimento di P.S.M., in particolare riguardo
all’articolazione ed all’estensione delle coperture, nonché ad eventuali
clausole che possano porre a rischio l’indennizzabilità in concreto dei
sinistri.
11. Canone.
1. Il Concessionario resta obbligato a corrispondere, direttamente al
Comune di Santa Margherita Ligure, tramite bonifico sul conto IBAN
IT08 W076 0101 4000 0000 9514 331, o con eventuali diverse modalità
che gli saranno indicate dal Responsabile dei Servizi finanziari dello
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stesso Comune, il canone di concessione.
2. Tale canone è stabilito, in conformità all’offerta economica del
Concessionario, in un importo annuo pari ad Euro XXX, oltre IVA se
dovuta.
3. Per frazioni d’anno l’importo predetto sarà diviso per 365 e
moltiplicato per i giorni effettivi.
4. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate di eguale
importo, entro e non oltre i primi 10 giorni del primo mese del trimestre.
5. Con la stessa cadenza trimestrale il Concessionario paga il rimborso
delle utenze, come previsto dal precedente art. 3.
12. Garanzia
1. A garanzia
dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il
presente contratto e del regolare svolgimento del servizio, il
Concessionario, come previsto dalla disciplina di gara, ha costituito la
fideiussione XXX
13. Poteri di controllo di P.S.M. e del Comune
1. Il Concessionario si obbliga a consentire a P.S.M. ed al Comune di
Santa Margherita ogni forma di ispezione e controllo sulle modalità di
svolgimento del servizio e sull’osservanza di tutti gli obblighi gravanti sul
medesimo Concessionario a sensi di disposizioni normative richiamate
nel presente contratto o comunque vigenti e/o del contratto medesimo.
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2. Il Concessionario si obbliga ad esibire a P.S.M. ed al Comune di
Santa Margherita, entro tre giorni lavorativi, tutti i documenti e gli atti
che gli saranno richiesti nell’esercizio dei predetti poteri di controllo.
3. I poteri di controllo comprendono anche quelli di ispezione dei siti e
dei locali posti a disposizione del Concessionario per lo svolgimento dei
servizi, nonché delle dotazioni.
4. I controlli potranno essere effettuati anche in concomitanza di eventi,
purché con modalità idonee a garantire la necessaria discrezione ed a
non nuocere all’immagine del Concessionario.
5. Il Concessionario non ha il diritto di essere preavvertito di eventuali
ispezioni e controlli.
14. Clausola risolutiva espressa
1. P.S.M. potrà considerare risolto il presente contratto, per grave
inadempimento da parte del Concessionario, salvo il risarcimento di tutti
i danni a sensi di legge, tra l’altro nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio, in forma di mancata erogazione del
medesimo anche per un solo evento programmato, salvo forza
maggiore;
b) impiego di personale non regolarmente soggiornante in Italia o non
regolarmente assunto ed inquadrato sotto il profilo retributivo,
assicurativo e previdenziale;
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c) violazione non esclusivamente formale di norme e misure di
sicurezza da cui possa derivare un serio pericolo per l’incolumità di
dipendenti o terzi, compresi i fornitori ed i fruitori del servizio;
d) danni a persone conseguenti all’impiego di alimenti avariati;
e) mancato ripristino della copertura assicurativa nel caso in cui venga
meno, ad esempio per recesso della Compagnia e/o mancato
pagamento dei premi;
f) mancata ricostituzione della cauzione, in caso di incameramento
totale o parziale da parte di P.S.M.;
g) modalità di svolgimento del servizio, anche in occasione di un singolo
evento, in condizioni diverse e con modalità diverse da quelle previste
nel presente contratto e nell’offerta tecnica del Concessionario, con
sensibile variazione qualitativa in peius;
h) ripetuto svolgimento del servizio in condizioni diverse e con modalità
diverse da quelle previste nel presente contratto e nell’offerta tecnica
del Concessionario, con variazione in peius;
i) riscontrata inadeguatezza grave delle condizioni igieniche relative agli
ambienti nei quali si svolge il servizio e/o nei quali si custodiscono e/o si
preparano gli alimenti;
l) ripetuto riscontro di inadeguatezza delle condizioni igieniche relative
agli ambienti nei quali si svolge il servizio e/o nei quali si custodiscono
e/o si preparano gli alimenti;
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m) danneggiamento non lieve dei siti e/o delle relative strutture e/o
dotazioni, dovuto a condotte caratterizzate da negligenza, imperizia o
imprudenza o violazione di norme;
n) sostituzione di sé con altri nello svolgimento dell’intero servizio o di
parti di esso, non preventivamente autorizzata per iscritto da P.S.M.;
o) inserimento non autorizzato di persone non dipendenti e non dedite
allo svolgimento del servizio nei siti presso i quali il servizio è espletato;
p) partecipazione diretta o indiretta a reati in danno degli ospiti di eventi
organizzati nei siti o comunque commessi nei siti cui si riferisce la
concessione.
15. Recesso
1. P.S.M. potrà sempre recedere dal presente contratto, con un
preavviso non inferiore a mesi quattro, che tuttavia non sarà dovuto se
ed in quanto il recesso consegua a violazioni del contratto stesso da
parte del Concessionario.
2. In caso di recesso P.S.M. resterà tenuta a versare al Concessionario,
quale indennizzo onnicomprensivo, il 5% dell’importo dei canoni che
questi avrebbe ancora dovuto versare fino al termine di scadenza della
concessione (escluso ogni rinnovo), nonché gli eventuali ammortamenti
come da art. 8.3, salvi comunque eventuali diritti risarcitori di P.S.M. nei
confronti del Concessionario stesso.
16. Controversie
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1. Eventuali controversie relative all’esistenza, la validità, l’efficacia,
l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione del presente contratto o
comunque ad esso inerenti saranno di competenza esclusiva del Foro
di Genova.
Progetto Santa Margherita s.r.l.
L’Amministratore Unico
(Dott. Enzo Sorvino)
Il Concessionario
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