Schema di contratto - Comune di Santa Margherita Ligure
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Schema di contratto - Comune di Santa Margherita Ligure
CONTRATTO PER LA GESTIONE IN ESCLUSIVA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATERING DA SVOLGERE IN VILLA DURAZZO E VILLA SAN GIACOMO, NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE L’anno 2014, addì 11 del mese di dicembre, in Santa Margherita Ligure (GE), tra -Progetto Santa Margherita s.r.l., P. IVA 01593830993, corrente in Via San Francesco, 3, 16038 Santa Margherita Ligure, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. Enzo Sorvino, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito definita per brevità P.S.M., da una parte e -XXX, di seguito definito per brevità “il Concessionario”, dall’altra parte PREMESSO a) che P.S.M. è società partecipata integralmente dal Comune di Santa Margherita Ligure; b) che il predetto Comune, con atto 11/12/2013, rep. n. 2594, a rogito 1 del Segretario Comunale Dott. Marco Mordacci, ha affidato a P.S.M. il servizio di promozione e sviluppo di un complesso immobiliare costituito da Villa Durazzo, Villa San Giacomo, Villa Nido, con disponibilità del Parco annesso, e il Castello Cinquecentesco; c) che pertanto P.S.M. ha la disponibilità dei predetti immobili; d) che le suddette prestazioni istituzionali comprendono anche i complementari servizi di catering e somministrazione di alimenti e bevande; e) che il contatto di cui alla premessa sub b) consente a P.S.M. di esternalizzare il servizio di catering; f) che nell’ambito della gara per l’esternalizzazione del servizio di catering il contratto di cui alla premessa sub b) è stato reso disponibile ai concorrenti, i quali ne hanno tenuto conto nella formulazione delle rispettive offerte; g) che un precedente contratto stipulato per l’affidamento del servizio di catering, in scadenza al 31-12-2013, è stato prorogato al 31-8-2014 al fine di consentire lo svolgimento della gara ed un ordinato passaggio di consegne in rapporto ai tempi con i quali sono usualmente programmati gli eventi dalla clientela; h) che la gara per l’affidamento del servizio di catering in concessione ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 163/2006 è stata esperita da P.S.M. ed aggiudicata definitivamente in data XXX a XXX e non vi sono impedimenti giuridici alla stipula del contratto di concessione con l’aggiudicatario; 2 QUANTO SOPRA PREMESSO e costituente parte integrante del presente capitolato si conviene e si stipula quanto segue 1. Oggetto della concessione e sede. 1. La concessione ha ad oggetto la gestione in esclusiva del servizio di catering per ricevimenti di nozze, cocktail, colazioni di lavoro, colazioni private, cene di gala, cene aziendali e intrattenimenti vari, o altri eventi organizzati nei siti di Villa Durazzo e Villa San Giacomo, nel Comune di Santa Margherita Ligure. 2. La gestione dei predetti siti, ivi compresa la messa a disposizione a titolo oneroso per gli eventi suddetti, è svolta in esclusiva da P.S.M.. 3. P.S.M. comunicherà al Concessionario, con preavviso non inferiore a tre giorni, le date degli eventi, la natura dei medesimi, il previsto numero di persone partecipanti, nonché le generalità della persona responsabile della prenotazione e committente del servizio di catering. 4. Il Concessionario concorderà con gli interessati le modalità di dettaglio di svolgimento del servizio di catering e le relative condizioni economiche, nel rispetto della sua offerta tecnica presentata in gara e comunque del prestigio e del decoro dei siti. 5. P.S.M., ancorché promotrice ed organizzatrice degli eventi, resterà estranea ai rapporti giuridici ed economici fra il Concessionario ed i fruitori del servizio di catering. 3 6. Il Concessionario è autorizzato a promuovere a sua volta i siti ai quali è riferito il presente contratto. Previa specifica e puntuale autorizzazione scritta di P.S.M., e nei limiti di essa e delle eventuali prescrizioni, il Concessionario è autorizzato anche a svolgere attività di promozione utilizzando il marchio delle Ville in abbinamento al proprio. Tale attività non comporterà in alcun caso il diritto a rimborsi, indennizzi o compensi di sorta carico di P.S.M.. In ogni caso, anche per eventuali eventi promossi dal Concessionario, la prenotazione dei siti dovrà avvenire a cura dell’interessato, anche tramite il Concessionario, presso P.S.M., che resterà l’unico soggetto legittimato a disporre dei siti ed a gestire il calendario dei relativi eventi. Il Concessionario e P.S.M. collaboreranno secondo buona fede per la massimizzazione dell’utilizzo dei siti, nel rispetto in ogni caso del pubblico interesse e delle esigenze del Comune proprietario. 7. Il pagamento dei servizi di catering relativi a ciascun evento avverrà direttamente ed esclusivamente dal beneficiario del servizio al Concessionario. 8. Il Concessionario resta tenuto a corrispondere al Comune di Santa Margherita Ligure il canone offerto in gara, di cui al successivo art. 11, indipendentemente dalla quantità e tipologia degli eventi che saranno stati svolti, dalle presenze e dagli effettivi introiti relativi all’attività di catering. 2. Altro esercizio 4 1. Le parti si danno atto che nella Villa Durazzo opera altresì una Società denominata Coffé House, che svolge un’attività di Bar e piccoli servizi di catering. Tale attività proseguirà in parallelo alla presente concessione e resta salvaguardata. Il Concessionario non potrà pretendere alcun rimborso, indennizzo, compenso o risarcimento da P.S.M. e dal Comune in ordine all’esistenza ed all’esercizio di tale attività e si impegna a collaborare secondo buona fede per il migliore coordinamento della propria attività con quella di Coffé House. In caso di cessazione del titolo in forza del quale opera Coffé House in costanza del presente contratto di concessione, questo si estende automaticamente anche al sito ed all’attività già di Coffé House. In tal caso il canone di cui al successivo art. 11 si incrementa del 5%. 3. Locali 1. Il servizio di catering potrà e dovrà essere svolto nei locali specificamente indicati nelle planimetrie che si allegano al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante. 2. Le pulizie e manutenzioni ordinarie delle cucine, se utilizzate, nonché degli altri locali destinati alla produzione dei pasti saranno a cura e spese del Concessionario, che dovrà provvedervi in modo sollecito ed accurato, nonché coerente con il prestigio ed il decoro dei siti. Le pulizie delle sale e dei giardini saranno curate da PSM. 3. P.S.M. pone a disposizione del Concessionario le cucine di Villa Durazzo, nello stato di fatto in cui si trovano, senza garantirne la 5 conformità a legge anche sotto il profilo tecnico-impiantistico ed antinfortunistico. 4. Se il Concessionario intenderà avvalersi delle cucine sarà sua cura provvedere, a proprie spese, e senza il diritto a rimborsi, indennizzi o altre forme di compensazione economica a carico di P.S.M., agli eventuali lavori di ristrutturazione, adeguamento o messa e norma. 5. La manutenzione e pulizia delle aree esterne, quali piazzali, terrazze, giardini, ecc. resta curata da PSM. Tuttavia al termine di ogni evento il Concessionario è tenuto a rimuovere ogni attrezzatura, arredo o altro elemento da tali aree, sia per garantirne l’ordine ed il decoro, sia per agevolare le attività di pulizia e manutentive. 6. In ogni caso tutte le utenze relative ad acqua, gas, energia elettrica sono intestate al Comune di Santa Margherita Ligure e resteranno ad esso intestate. Il Concessionario, oltre al canone di cui all’art. 11, deve corrispondere un rimborso, relativo alle utenze, che viene concordemente convenuto a forfait in Euro 1000,00 oltre Iva per ogni trimestre. In caso di utilizzi abnormi delle utenze, il Concessionario può essere chiamato a rifondere eventuali extraoneri. 7. Le dotazioni immobiliari di cui al presente articolo sono state visionate dal Concessionario in fase di partecipazione alla gara. Il Concessionario accetta lo stato di tali dotazioni. Eventuali migliorie potranno essere apportate dal Concessionario, in ogni caso previo assenso scritto di PSM. Tali migliorie resteranno a carico del Concessionario e saranno acquisite alla proprietà di PSM senza 6 indennizzo, salvo diverso accordo in sede di autorizzazione. 4. Dotazioni 1. P.S.M. pone inoltre a disposizione del Concessionario porcellane personalizzate (circa n° 700 piatti), visionate dal Concessionario in fase di partecipazione alla gara. 2. In ogni caso il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio con dotazioni (stoviglie, cristalleria, posateria, tovagliato di pregio, tavoli e sedie per interni ed esterni, ombrelloni, tende e tensostrutture per uso esterno, luci esterne, addobbi, ecc.) di primissima qualità, in adeguata quantità ed in perfetto stato estetico e di efficienza, a presidio del decoro e del prestigio dei siti. Tali dotazioni, delle quali il Concessionario dovrà dotarsi a propria cura e spese, dovranno non essere inferiori a quelle proposte nell’offerta tecnica presentata in gara. 5. Alimenti 1. Il Concessionario dovrà impiegare esclusivamente alimenti di primissima qualità e freschezza, in conformità alla propria offerta tecnica e nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e di sicurezza alimentare, nonché assumere tutti gli accorgimenti e le cautele per la gestione di ospiti con intolleranze alimentari. 2. Sono a carico del Concessionario le attività e le spese occorrenti per l’acquisizione ed il mantenimento delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla legge (tra cui HACCP). 7 6. Spese 1. Restano a carico del Concessionario tutte le spese, ordinarie e straordinarie, occorrenti per svolgere il servizio in conformità alla sua offerta tecnica ed al presente contratto. 2. Tutto ciò di cui il presente contratto non prevede in modo espresso la messa a disposizione da parte di P.S.M. dovrà essere acquistato o comunque approvvigionato dal Concessionario con onere a proprio esclusivo carico ed in conformità alle previsioni della sua offerta tecnica. 7. Personale 1. Il Concessionario opererà con personale proprio, al quale dovrà assicurare un trattamento normativo, economico, assicurativo, previdenziale e di sicurezza conforme a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. P.S.M. resterà estranea a tutti i rapporti intrattenuti dal gestore con i propri dipendenti e collaboratori, nonché con i propri fornitori ed altri soggetti, a qualsiasi titolo e per qualsiasi oggetto e scopo, inclusi i relativi aspetti contabili e fiscali. 3. Il Concessionario, in quanto datore di lavoro, dovrà provvedere a propria cura e spese all’osservanza delle norme di sicurezza sui posti di lavoro. 8. Servizi gratuiti 1. Il Concessionario svolgerà gratuitamente a beneficio di PSM e/o del Comune di Santa Margherita Ligure, per eventi istituzionali e/o di rappresentanza, i propri servizi di catering, per un massimo 8 complessivo annuo di 1000 persone servite. 2. Tali prestazioni saranno svolte con gli standard di qualità e le dotazioni di personale usuali per le attività del Concessionario e comunque in conformità all’offerta tecnica del medesimo. 9. Durata 1. La concessione avrà durata dall’1-9-2014 fino al 31-12-2016. 2. Il Concessionario terrà conto di tale durata nell’eventuale attività promozionale propria e non potrà accampare pretese per danni o pregiudizi legati all’impossibilità di svolgere eventi oltre tale data. 3. In ogni caso il presente contratto si risolverà di diritto, senza che il Concessionario possa invocare rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti di sorta, nel caso di cessazione degli effetti del contratto tra P.S.M. ed il Comune di cui in premessa sub lett. b). In tal caso il Concessionario avrà diritto esclusivamente al rimborso di eventuali investimenti effettuati direttamente sugli immobili, per la parte ancora non ammortizzata, purché previamente autorizzati per iscritto da P.S.M. a questo specifico fine, con concorde determinazione del valore e del piano di ammortamento entro il termine di durata della concessione. 4. Su richiesta di P.S.M., al termine della concessione questa potrà essere rinnovata per un tirennio, salvo l’adeguamento del canone alla variazione dell’indice ISTAT verificatasi fra il momento della stipula e quello di decorrenza del rinnovo. Il Concessionario non ha alcun diritto di pretendere il rinnovo. 9 10. Assicurazioni 1. Il Concessionario, oltre alle assicurazioni obbligatorie ai sensi di legge, per la durata della concessione si impegna a stipulare una copertura assicurativa con primaria Compagnia, contro ogni rischio ed in particolare il rischio di incendio e di danni agli immobili, nonché ai beni ambientali compresi nei siti e di danni persone e cose, ivi compresi i dipendenti ed i titolari degli organi del Comune e di P.S.M. e le loro proprietà. 2. Tutte le predette coperture dovranno avere un massimale non inferiore ad Euro 5 milioni. 3. P.S.M. potrà impedire l’avvio del servizio, o sospendere il servizio, se il Concessionario non le avrà fornito copia delle predette polizze e delle quietanze di pagamento dei corrispondenti premi. Le polizze dovranno avere riportato il previo gradimento di P.S.M., in particolare riguardo all’articolazione ed all’estensione delle coperture, nonché ad eventuali clausole che possano porre a rischio l’indennizzabilità in concreto dei sinistri. 11. Canone. 1. Il Concessionario resta obbligato a corrispondere, direttamente al Comune di Santa Margherita Ligure, tramite bonifico sul conto IBAN IT08 W076 0101 4000 0000 9514 331, o con eventuali diverse modalità che gli saranno indicate dal Responsabile dei Servizi finanziari dello 10 stesso Comune, il canone di concessione. 2. Tale canone è stabilito, in conformità all’offerta economica del Concessionario, in un importo annuo pari ad Euro XXX, oltre IVA se dovuta. 3. Per frazioni d’anno l’importo predetto sarà diviso per 365 e moltiplicato per i giorni effettivi. 4. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate di eguale importo, entro e non oltre i primi 10 giorni del primo mese del trimestre. 5. Con la stessa cadenza trimestrale il Concessionario paga il rimborso delle utenze, come previsto dal precedente art. 3. 12. Garanzia 1. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto e del regolare svolgimento del servizio, il Concessionario, come previsto dalla disciplina di gara, ha costituito la fideiussione XXX 13. Poteri di controllo di P.S.M. e del Comune 1. Il Concessionario si obbliga a consentire a P.S.M. ed al Comune di Santa Margherita ogni forma di ispezione e controllo sulle modalità di svolgimento del servizio e sull’osservanza di tutti gli obblighi gravanti sul medesimo Concessionario a sensi di disposizioni normative richiamate nel presente contratto o comunque vigenti e/o del contratto medesimo. 11 2. Il Concessionario si obbliga ad esibire a P.S.M. ed al Comune di Santa Margherita, entro tre giorni lavorativi, tutti i documenti e gli atti che gli saranno richiesti nell’esercizio dei predetti poteri di controllo. 3. I poteri di controllo comprendono anche quelli di ispezione dei siti e dei locali posti a disposizione del Concessionario per lo svolgimento dei servizi, nonché delle dotazioni. 4. I controlli potranno essere effettuati anche in concomitanza di eventi, purché con modalità idonee a garantire la necessaria discrezione ed a non nuocere all’immagine del Concessionario. 5. Il Concessionario non ha il diritto di essere preavvertito di eventuali ispezioni e controlli. 14. Clausola risolutiva espressa 1. P.S.M. potrà considerare risolto il presente contratto, per grave inadempimento da parte del Concessionario, salvo il risarcimento di tutti i danni a sensi di legge, tra l’altro nei seguenti casi: a) interruzione del servizio, in forma di mancata erogazione del medesimo anche per un solo evento programmato, salvo forza maggiore; b) impiego di personale non regolarmente soggiornante in Italia o non regolarmente assunto ed inquadrato sotto il profilo retributivo, assicurativo e previdenziale; 12 c) violazione non esclusivamente formale di norme e misure di sicurezza da cui possa derivare un serio pericolo per l’incolumità di dipendenti o terzi, compresi i fornitori ed i fruitori del servizio; d) danni a persone conseguenti all’impiego di alimenti avariati; e) mancato ripristino della copertura assicurativa nel caso in cui venga meno, ad esempio per recesso della Compagnia e/o mancato pagamento dei premi; f) mancata ricostituzione della cauzione, in caso di incameramento totale o parziale da parte di P.S.M.; g) modalità di svolgimento del servizio, anche in occasione di un singolo evento, in condizioni diverse e con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto e nell’offerta tecnica del Concessionario, con sensibile variazione qualitativa in peius; h) ripetuto svolgimento del servizio in condizioni diverse e con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto e nell’offerta tecnica del Concessionario, con variazione in peius; i) riscontrata inadeguatezza grave delle condizioni igieniche relative agli ambienti nei quali si svolge il servizio e/o nei quali si custodiscono e/o si preparano gli alimenti; l) ripetuto riscontro di inadeguatezza delle condizioni igieniche relative agli ambienti nei quali si svolge il servizio e/o nei quali si custodiscono e/o si preparano gli alimenti; 13 m) danneggiamento non lieve dei siti e/o delle relative strutture e/o dotazioni, dovuto a condotte caratterizzate da negligenza, imperizia o imprudenza o violazione di norme; n) sostituzione di sé con altri nello svolgimento dell’intero servizio o di parti di esso, non preventivamente autorizzata per iscritto da P.S.M.; o) inserimento non autorizzato di persone non dipendenti e non dedite allo svolgimento del servizio nei siti presso i quali il servizio è espletato; p) partecipazione diretta o indiretta a reati in danno degli ospiti di eventi organizzati nei siti o comunque commessi nei siti cui si riferisce la concessione. 15. Recesso 1. P.S.M. potrà sempre recedere dal presente contratto, con un preavviso non inferiore a mesi quattro, che tuttavia non sarà dovuto se ed in quanto il recesso consegua a violazioni del contratto stesso da parte del Concessionario. 2. In caso di recesso P.S.M. resterà tenuta a versare al Concessionario, quale indennizzo onnicomprensivo, il 5% dell’importo dei canoni che questi avrebbe ancora dovuto versare fino al termine di scadenza della concessione (escluso ogni rinnovo), nonché gli eventuali ammortamenti come da art. 8.3, salvi comunque eventuali diritti risarcitori di P.S.M. nei confronti del Concessionario stesso. 16. Controversie 14 1. Eventuali controversie relative all’esistenza, la validità, l’efficacia, l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione del presente contratto o comunque ad esso inerenti saranno di competenza esclusiva del Foro di Genova. Progetto Santa Margherita s.r.l. L’Amministratore Unico (Dott. Enzo Sorvino) Il Concessionario XXX 15