servizi dei trasporti ed onoranze funebri.

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servizi dei trasporti ed onoranze funebri.
Comune di Casavatore
Provincia di Napoli
REGOLAMENTO
PER I SERVIZI
DEI TRASPORTI
ED
ONORANZE FUNEBRI
(D.P.R. 10.9.1990 , n° 285
e L. R. n.7 del 25.07.2003 )
Piazza G. Di Nocera n.1 Casavatore(NA) Cap. 80020 tel. 0812360200
Comune di Casavatore
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Prefazione
Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'Art. 344 del
T.U.LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.285/1990 e della normativa
della Regione Campania.
Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dai Dirigenti comunali incaricati , ed ove è
stabilito la competenza del Consiglio Comunale, della Regione Campania, del Prefetto,
del Ministro dell’Interno, del Ministro della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.
Il presente regolamento è composto da n. 27 articoli
redatto dal
responsabile di area polizia locale politiche produttive ambiente
comandante della polizia locale
(colonnello dott. antonio piricelli)
.
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articolo 1
Oggetto del regolamento -Definizione del trasporto funebre
01. il presente regolamento ha per oggetto le modalità di esercizio del servizio comunale dei trasporti ed onoranze
funebri nel territorio di Casavatore, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 25 luglio 20134
“disciplina ed armonizzazione delle attività funebri”.
02. per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della
salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario dell'ospedale,
al cimitero o dall'uno all'altro dì questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e delpersonale necessario. Nella
nozione di trasporto di cadavere sono, altresì , comprese la sua raccolta e collocamento nel feretro, il prelievo di
quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
03.
-Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del regolamento dì polizia mortuaria approvato con decreto del
presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dai vigenti regolamenti comunali di polizia mortuaria e di
igiene e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari e nel rispetto degli indirizzi della legge regionale
24 novembre 2001, n. 12.
articolo 2
esercizio dei trasporto funebre
01 -Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese funebri
in possesso dei requisiti di legge.
02 -Per l’esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, le imprese
sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
03 -Si dà atto che chiunque effettui legittimamente il trasporto di cadaveri in osservanza delle disposizioni di legge e
delle presenti norme regolamentari e sia debitamente autorizzato riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio,
limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
articolo 3
disciplina delle attività di trasporto funebre
01 -Compete al sindaco, in base alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e dell'articolo 22 decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le
modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
a) orari di svolgimento dei servizi;
b ) orari di arrivo nei cimiteri;
c) giorni dì sospensione dell'attività funebre;
d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti;
e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere
mortuarie e nelle camere ardenti;
f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
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articolo 4
adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile
01.
L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra
le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la
denuncia della causa di morte da parte del Medico Curante.
02.
Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, l’ufficio stato
civile accerta che l’impresa funebre che eseguirà il trasporto sia in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività
funebre e se la stessa ha la sede in altro comune che sia in possesso del decreto di iscrizione al registro regionale di cui
all’art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i., quindi dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per l’autorizzazione al
seppellimento redigendo le varie autorizzazioni e l'atto di morte.
03. L’autorizzazione al trasporto funebre e l’autorizzazione al seppellimento di cui al comma precedente sono
rilasciate direttamente al direttore tecnico o all’operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell’impresa
funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.
04. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:
a) le generalità del defunto;
b) la denominazione o ragione sociale dell’impresa funebre incaricata;
c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti
posseduti e previsti dall’articolo 7, comma 3 ter della legge.
05.
In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell' art. 78 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione ( art. 13) e che siano
rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite il responsabile del Cimitero, anche con fotografie,
elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.
L’Ufficio S.U.A.P. provvede: al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell’abilitazione all’esercizio dell’attività
funebre sia per la sede che per la filiale .
articolo 5
trasporti funebri istituzionali.
01 -Sono servizi istituzionali ed il relativo onere fa carico all'attività del servizio politiche sociali, che ne assume
l'onere, con le modalità e le procedure della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legislazione regionale vigente in
materia, unicamente i trasporti di cadavere con la relativa fornitura di cassa funebre, nelle categorie più economiche,
che si effettuino nel territorio del comune, di:
a) salme di persone indigenti;
b) salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa;
c) salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
d) salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità;
e) salme di persone, il cui trasporto è stato disposto dalla A.G. entro il territorio comunale fino al cimitero di
destinazione.
02 -Nei casi di cui alle lettere c) e d), ove successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano
comportamenti o notizie o vengano accertate condizioni che escludano la gratuità concessa o condizioni diverse da
quelle delle lettere a) e b), il servizio delle politiche sociali provvede al recupero delle somme anticipate nei confronti
dei soggetti tenuti, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, quale
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.
02. Il comune, su disposizione del sindaco, potrà disporre funerali pubblici per casi particolari o per personalità che si
sono distinti per meriti culturali, civili, religiosi e/o militari.
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articolo 6
trasporti funebri a pagamento
01 -I trasporti funebri all'interno del territorio comunale e diversi da quelli dell'articolo precedente sono a pagamento e
sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese autorizzate dal comune, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente
regolamento ed iscritte nel registro di cui ai successivo art. 13.
02 -I trasporti funebri che si svolgano sul territorio di più comuni sono sempre a pagamento, anche quando riguardino
le categorie di cui all'articolo 4.
03 – il trasporto di salma deceduta nel territorio comunale e destinata al cimitero di arzano o di altro comune può
essere effettuato da impresa funebre che dimostri di possedere i requisiti previsti dalla legge regionale n.7 del 25
luglio 2013 :
- Carro funebre con cui si effettua il trasporto, in possesso dell’autorizzazione sanitaria;
- Autorizzazione o comunicazione di vicinato per la vendita della cassa funebre;
- Autorizzazione art. 115 TULPS per il disbrigo pratiche ;.
- n. 1 direttore tecnico regolarmente assunto con relativo contratto di lavoro , in possesso dell’attestato di formazione
professionale per rivestire tale incarico ;
- n. 4 addetti al trasporto funebre, regolarmente assunti con regolare contratto di lavoro , in possesso dell’attestato di
formazione professionale per rivestire tale incarico per la movimentazione del feretro ;
- Regolarità contributiva e del pagamento delle imposte.
articolo 7
trasporti di resti mortali
01 -Il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come nelle loro diverse tipologie definiti dalla circolare del
ministero della sanità m. 10 del 31 luglio 1998, non costituisce trasporto di cadavere.
02 – deve essere, comunque, utilizzato un mezzo chiuso o con adeguata copertura in modo da assicurare un trasporto,
anche plurimo, in condizioni di sicurezza e di non visibilità dei contenitori trasportati.
03 -Per il trasporto di resti mortali, l’impresa funebre deve trovarsi nelle condizioni di cui
all’articolo 8.
articolo 8
trasporto di cassette di resti ossei od urne cinerarie
01 -Il trasporto di cassette di resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da chiunque con la sola autorizzazione di
cui all'articolo 24 decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con obbligo di consegna della
cassetta o dell'urna al servizio di custodia dei cimitero di destinazione o al soggetto eventualmente indicato
nell'autorizzazione.
02 -L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente importa il reato di cui all'articolo 411 codice penale,
quale modificato dall'articolo 2 legge 30 marzo 2001, n. 130.
03 -Parimenti, non costituisce trasporto di cadavere il trasporto preveduto dall'articolo 7 decreto del presidente della
repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
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articolo 9
autorizzazione al singolo trasporto funebre
01 -L'autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del decreto dei presidente della repubblica 10 settembre
1990, n. 285, è rilasciata dal comune, in calce al permesso di seppellimento dello stato civile competente per territorio,
previa dimostrazione, da parte dell'impresa funebre incaricata, del possesso dei requisiti previsti nonché della
dimostrazione di essere iscritti nel registro comunale di cui all'art. 13.
02 -In particolare, andrà verificato per ciascun singolo trasporto:
a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
b) gli elementi identificati dell'incaricato del trasporto e del mezzo da impiegare;
c) l’esistenza delle autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque, denominati, per l'esercizio
dell'attività;
d) la documentazione eventualmente occorrente per lo specifico trasporto di salma determinata .
03 gli uffici comunali competenti disporranno moduli e modalità, anche informatiche, di
comunicazione e controlli.
04 gli uffici comunali competenti non possono rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre a pagamento se non
siano documentate le condizioni per il suo rilascio. Ogni infrazione determina l'avvio di procedimento disciplinare, a
termini del ccnl, senza pregiudizio per altre azioni quando il comportamento costituisca fatto di maggiore gravità o
determini danni a terzi od al comune datore di lavoro anche se non importino il risarcimento o l'indennizzo.
05 -Per i morti di malattie infettive/diffusive l’autorizzazione è data dal sindaco, tramite l’ufficio dello stato civile,
osservate le norme di cui all’art. 25 del dpr 285/1990 e le precauzioni igienico – sanitarie per il controllo della
diffusione delle malattie infettive di cui all’allegato “c” del presente regolamento.
articolo 10
effettuazione del trasporto funebre
01 -I trasporti vengono eseguiti con l'uso di carri funebri tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.
02-L'addetto al trasporto di un cadavere, in quanto incaricato di un pubblico servizio, verifica, prima della partenza,
che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto
previsto dalla normativa vigente; per i trasporti dì salme decedute per malattia infettiva o destinate all'estero, tale
verifica è effettuata dall'asl, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.
L’incaricato dovrà redigere apposito verbale, nel quale dichiari la verifica effettuata.
03. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati
mezzi idonei tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
04. in ogni caso, il trasporto funebre deve essere effettuato con carro funebre, reso
idoneo dal coordinatore dell’Asl competente per territorio.
articolo 11
autofunebre
01 -L'autofunebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del codice
della strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità, nonché ad evitare rumori ed
esalazioni moleste.
02 -All'interno dell'autofunebre devono essere conservati, anche in copia, i titoli di idoneità di cui all’art. 20 del
decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285, relativi alle verifiche da effettuarsi annualmente,
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nonché, nel corso del trasporto funebre, l'autorizzazione al singolo trasporto dì cui all'articolo 23 del citato decreto del
presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285, destinata ad essere consegnata al responsabile del servizio di
custodia del cimitero.
articolo 12
attività di impresa funebre abilitata al trasporto funebre a pagamento -autorizzazione all'esercizio.
01 -Per attività di impresa funebre è da intendersi un servizio che, in occasione di
decesso di persona,comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
a) disbrigo, previo specifico mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in quanto agenzia di
affari disciplinata all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
b) vendita casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;
c) trasporto dì cadavere.
02 -Le imprese funebri, quali definite dall'articolo 2082 codice civile, che intendono esercitare l'attività, devono
dimostrare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque, denominati,
all'esercizio di attività commerciale e della licenza stabilita dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
03 -Il comune informa la cittadinanza in merito alla attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di
sepoltura, ai relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio, con la pubblicazione sull’albo on
line del comune, del consorzio cimiteriale ed all’ingresso del cimitero consortile.
articolo 13
requisiti tecnici delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa funebre con trasporto
funebre a pagamento
01 -una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche
amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al
funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
b) un’autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento
comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
c) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione,conforme alle prescrizioni del
regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia
di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
d) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei
requisiti formativi di cui all’articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963
(Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle
imprese che esercitano l’attività funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro
subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del
contratto collettivo nazionale di categoria.
2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma
1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre,
previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del
numero minimo di personale previsti.
3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e
seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa .Le
imprese di cui al precedente articolo 11, che intendono ottenere l'autorizzazione (compresa quella di cui all’art.115 del
regio decreto 773/1931) a svolgere l'esercizio dell'attività di onoranze e trasporto funebre a pagamento nel territorio
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del comune, devono sottoscrivere l’allegato “codice deontologico delle imprese funebri”, di cui alla legge della
regione Campania n. 12 del 24.11.2001 e dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità continuativa, sulla base di titolo legittimo, di almeno due carri funebri, uno per ogni tipo di funerale di
cui all’allegato a, dichiarati idonei a termini dell'articolo 20decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, e che, comunque, dispongano dei requisiti prescritti dal codice della strada, nonché di almeno due auto speciali
adibite al trasporto di fiori e corone;
b) disponibilità continuativa di rimessa per carri funebri avente i requisiti di idoneità dì cui all'articolo 21 decreto del
presidente della repubblica 10 settembre 1990, n.285;
c) una persona ,con funzione di direttore tecnico, quale responsabile d'impresa per la sede ed una per ogni filiale e n. 4
unità di personale operativo avente un rapporto conforme alle leggi che regolamentano il lavoro dipendente e sulla
sicurezza negli ambienti di lavoro,con mansioni di autista necroforo. E' equiparato al personale dipendente, il titolare
dell'impresa individuale o il socio coadiuvante in forma prevalente e continuativa;
d) dotazione organica e di mezzi come di seguito rappresentata:
4. d -le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel comune devono dimostrare, attraverso apposita,
formale documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione, nella quantità determinata alla lettera a), di
automezzi e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dell'attività;
5. d -la dotazione di mezzi e di attrezzature accessorie deve essere tale da consentire di adibire, ad ogni servizio di
trasporto funebre a pagamento, un carro funebre e gli strumenti idonei per facilitare e rendere decoroso il carico e lo
scarico dei feretri;
6. d-la dotazione di personale deve garantire, per ciascun servizio, l'impiego del personale necessario per eseguire le
operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, nel numero, non inferiore a quattro, con mansioni di autista necroforo,
da definire nel documento di sicurezza, copia del quale va depositato presso il comune, elaborato ai sensi del decreto
legislativo 19 numero 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. d -il personale impiegato nei trasporti funebri a pagamento deve essere in regola con la norme in materia
previdenziale, assicurativa, contributiva e di sicurezza nei luoghi di lavoro e debitamente formato ed aggiornato
professionalmente all'attività preposta;
e) iscrizione nel registro della c.c.i.a.a. per attività specifica di trasporti funebri.
02 -Sono fatti salvi i requisiti stabiliti dalle disposizioni di cui alla legge regionale n.7 del 25 luglio 2013 , che non
richiedono espressa modifica delle presenti norme regolamentari, trovando diretta applicazione e importando l’
implicita abrogazione delle norme regolamentari che risultassero con esse incompatibili.
articolo 14
registro comunale delle imprese autorizzate in via permanente
L’inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate
all’esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all’attività funebre e cimiterialecostituisce titolo ad operare nei
Comuni della regione.
articolo 15
condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di onoranze e trasporto funebre a pagamento
01 -Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione le seguenti situazioni
se gravanti sul responsabile dell'impresa e/o del personale con funzione di responsabile
d'impresa:
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a)
sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o a
sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, lapubblica amministrazione, il patrimonio o alla pena
accessoria dell'interruzione all'esercizio di arte o professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle
imprese, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n, 1423 e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le
hanno disposte;
e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) indicazione come persona o ditta controindicata, ai fini antimafia, a seguito di informazioni del prefetto ai sensi
delle disposizioni di cui all’art. 1 septies del d.l. 6.9.1982,
n. 629, convertito con modificazioni in legge 12.10.1982, n. 726, ovvero ai sensi degli art. 4 del d. lgs. 490/94 e 10 del
dpr 252/98;
g) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513/bis del codice penale;
h) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro e collocamento,previdenza, assicurazioni
sociali obbligatori contro gli infornati sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi
di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
i) interdizione di cui all'articolo 32 bis codice penale;
l) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
m) carenza di requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 11 del t.u.l.p.s. approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773.
articolo 16
tariffe del trasporto funebre a pagamento
01 -I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento
delle tariffe per i servizi funebri standardizzati di cui al codice deontologico allegato alla l.r. 12/2011,
03 -Il prezzo (tariffa) costituisce corrispettivo di tutte le operazioni relative al trasporto funebre a pagamento, escluse
tutte le eventuali altre prestazioni o servizi forniti dall'impresa non in relazione con il mero trasporto funebre, e deve
essere indicata separatamente da altre voci dei corrispettivi per l'esecuzione dei funerale.
04 -L'impresa è tenuta ad esporre permanentemente, in modo visibile al pubblico ed in
posizione facilmente consultabile, sia nella sede principale, che nelle eventuali succursali:
a) l'attestato dì iscrizione al registro di cui all'art. 13, abilitante all'attività funebre e rilasciato dal comune, riportante
gli estremi di legge, il numero identificativo del registro comunale, i requisiti minimi richiesti ed il nominativo del
direttore tecnico;
b) il listino analitico dei prezzi praticati, riportante la data di deposito ai sensi del comma 2;
c) le condizioni di fornitura e di prestazione del servizio;
d) la descrizione sintetica delle prestazioni e forniture offerte;
05 -Copia del listino dei prezzi è depositato presso il comune in cui vi è la sede principale e le eventuali succursali. In
caso di variazioni del listino dei prezzi, copia del listino prezzi aggiornato è parimenti depositata e comunicata ed il
listino dei prezzi viene applicato a partire dal primo giorno del mese successivo a tale deposito.
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articolo 17
tariffe per i servizi di trasporto funebre a carico del Comune -Obblighi da parte delle imprese funebri.
01 . i servizi di trasporto funebre che sono a carico dei comune, ai sensi dell'articolo 4, e che non sono eseguiti dal
comune con mezzi propri, sono remunerati con il prezzo (tariffa) stabilito dall'articolo 15, comma 1 e, nel caso di
prezzi differenziati in relazione alle caratteristiche del trasporto funebre a pagamento, con quelli aventi le
caratteristiche minime.
02 -II Comune, per i trasporti che, a sensi dell'articolo 4, siano a carico del bilancio comunale, ha, in ogni caso, la
facoltà di stipulare accordi contrattuali con imprese esercenti l'attività di trasporto funebre ed iscritte nel registro di cui
all'articolo 13, per concordare l'applicazione di prezzi inferiori, assicurando, comunque, che il trasporto si svolga in
modo decoroso e consono al rispetto del lutto.
03 -L'impresa funebre assicura la continuità dei rapporti con il pubblico ininterrottamente
e, nei periodi notturni, è consentito assicurare un servizio di reperibilità telefonica, estensibile ad altri sistemi di
comunicazione.
04 -Nelle succursali è ammesso effettuare un orario limitato rispetto a quello della sede principale, quando l'impresa
funebre comunque assicuri un servizio di reperibilità ai sensi dei comma 3, anche solo presso la sede principale.
05 -Per l'esercizio dell'attività di impresa funebre non trovano applicazione le disposizioni in materia di limitazione di
orari di effettuazione dalle attività commerciali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'attività.
06 -L’impresa funebre autorizzata ad esercitare l’attività nel comune è tenuta ad assicurare le prestazioni dei servizi
istituzionali di cui all’art. 4 per i defunti deceduti nel territorio comunale.
07 -Le imprese funebri hanno l'obbligo di prestare i servizi di carattere istituzionale e sociale richiesti dal comune, che
provvederà ai relativi oneri, nella forma e nei termini dallo stesso stabiliti, sulla base di specifici rapporti contrattuali,
preventivamente regolamentati.
08 -Parimenti sussiste l’obbligo di prestare i servizi richiesti dall'amministrazione della giustizia o da altra
amministrazione pubblica.
articolo 18
controlli comunali sui trasporti funebri a pagamento – Sanzioni.
01 -L'Amministrazione comunale, attraverso il personale della polizia locale, esercita il controllo sullo svolgimento
dei servizi di trasporto funebre a pagamento da chiunque effettuati sul territorio comunale nel quadro degli indirizzi
generali di cui alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e degli orientamenti e pareri espressi dall'apposita
consulta regionale, istituita con detta legge regionale.
02 -1. La vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano
al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico–sanitari, dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi,
con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200,
l’impresa che nell’espletare l’attività o il trasporto funebre:
a) viola le disposizioni previste dall’articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall’articolo 8;
b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque
genere, a chi svolge una professione o attività correlata all’indicazione o al procacciamento dei funerali;
c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze
funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l’acquisizione dei servizi funebri anche negli
obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socioassistenziali
pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
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e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in
materia.
3. Il Comune in cui si verifica l’illecito provvede all’irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e
comunica al Comune che ha rilasciato l’abilitazione all’esercizio e al responsabile del registro regionale
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 43 del 5 Agosto 2013
previsto nell’articolo 7, l’atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà
comunicazione ai Comuni in cui l’impresa sanzionata è autorizzata all’esercizio delle attività funebri.
4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell’arco di due anni,
determina la revoca definitiva dell’abilitazione all’attività funebre.
5. E’ interdetta in via definitiva dall’attività funebre l’impresa che:
a) non osserva le prescrizioni previste nell’articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c)
dell’allegato A e le disposizioni indicate nell’articolo 7, comma 3 ter;
b) non è in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività funebre rilasciata dal comune;
c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell’articolo 1 bis
dell’allegato A;
d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.03 -il personale comunale
competente, incaricato dell'accertamento delle violazioni, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n.
689 è quello all’area di polizia locale .
04 -Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 e, per quanto applicabili, quelle della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modificazioni ed integrazioni.
articolo 19
controlli igienico – sanitari
01 -I trasporti dì cadavere di cui al capo IV decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285 sono
sottoposti alla vigilanza ed al controllo da parte dell'asl competente per territorio.
articolo 20
inadempimenti
01 -Quando il personale addetto al controllo od altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni delle
presenti norme regolamentari, può, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, sospendere il rilascio
dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o, se ciò sia già avvenuto, può revocare l'autorizzazione rilasciata, con
contestuale ed immediata segnalazione delle irregolarità accertate.
02 -In caso di perduranti o reiterate irregolarità, si dispone l'interdizione temporanea o definitiva, del rilascio delle
autorizzazioni al trasporto funebre nei confronti dei soggetti responsabili e la conseguente sospensione temporanea o
definitiva dell'iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 13, inviandone
apposita comunicazione alla regione Campania.
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articolo 21
interdizione o sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione ed iscrizione nell'apposito registro
01 -Sono causa di interdizione o sospensione temporanea:
a) irregolarità ripetute e contestate nello svolgimento dei servizio di trasporto funebre a pagamento;
b) mantenimento degli automezzi e delle attrezzature in condizioni di non idoneità;
c) carenza di decoro nell'esecuzione del servizio di trasporto funebre a pagamento, anche
se imputabile al personale dell'impresa;
d) inosservanza delle norme sul lavoro e collocamento, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) omissione od interruzione dei servizio di trasporto funebre a pagamento;
f) inosservanza o violazione delle disposizioni delle presenti norme regolamentari o delle norme di legge e di
regolamento in materia di esercizio dell'attività di onoranze funebri o di trasporto di cadaveri;
g) inosservanza delle regole previste dal codice deontologico di cui alla legge regione Campania n. 12/2001 e, in
particolare, inosservanza delle tariffe determinate ai sensi del precedente articolo 15.
02 -La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di 365 giorni determina l'inibizione al rilascio delle
autorizzazioni al trasporto funebre e la cancellazione dal registro di cui all'articolo 13.
articolo 22
divieto di cessione – subingresso
01. E’ vietata la cessione, anche temporanea o parziale del servizio in oggetto, da parte delle imprese autorizzate. In
caso di difetto il comune procederà all’immediata revoca dell’autorizzazione e procede alla cancellazione dal registro
di cui all’articolo 13, dandone comunicazione alla Regione.
02. In caso di compravendita dell’azienda o di successione ereditaria, il subentrante dovrà richiedere nuovamente il
rilascio dell’autorizzazione e dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 13 nel termine di sessanta giorni dalla
compravendita o dall’apertura della successione. In caso di inottemperanza si procederà alla revoca dell’autorizza con
la procedura di cui al precedente comma.
articolo 23
precauzioni igienico sanitarie in caso di rischio contaminazione ambientale
Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio:
la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza
atte ad evitare l’inalazione, l’ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito
alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate
da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al
decreto legislativo n. 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni; è d’obbligo la cremazione.
articolo 24
precauzioni igienico sanitarie in caso di rischio contaminazione da sostanza radioattive
Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura
sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti
informazioni: tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;valutazione della dose al
gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante,il rispetto dei pertinenti limiti
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di dose ai sensi del d. lgs. 230/95 e s.m.i.. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà
ricorso all’intervento dell’Arpac , come previsto dall’art. 11, comma 3, del regolamento.
articolo 25
sanzioni
Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente
regolamento sono sanzionate ai sensi della legge regionale n.7 del 25 luglio 2013.
articolo 26
efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
01.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di
Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 7/2013 e dalle altre norme in vigore
in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali.
02.
Sono fatte salve le disposizioni o norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 5
luglio 2013 , n. 7, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e
importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.
articolo 27
abrogazione precedente disposizioni
01.
Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel
precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.
02.
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento
Comunale d'Igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.
03.
L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei
termini di legge.
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