IL DANNO DEL DATORE DI LAVORO PER L`ASSENZA DEL

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IL DANNO DEL DATORE DI LAVORO PER L`ASSENZA DEL
IL DANNO DEL DATORE DI LAVORO PER L’ASSENZA DEL DIPENDENTE VITTIMA DI UN SINISTRO a cura
dell’avv. Michele Grisafi
Può il datore di lavoro essere risarcito dei costi sostenuti nel periodo in cui il lavoratore è rimasto vittima di
un sinistro?
Com’è noto, il dipendente vittima di un sinistro (stradale o di altra origine) ha diritto d’ottenere dal
responsabile l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Ma oltre al danno subito dal dipendente, può essere risarcito il danno del suo datore di lavoro, consistente
nelle somme dallo stesso sborsate al lavoratore nel periodo in cui quest'ultimo non ha svolto le proprie
mansioni?
Durante il periodo di inabilità temporanea il dipendente è legittimato a non recarsi al lavoro e ha diritto alla
conservazione della retribuzione. Tale retribuzione viene garantita in parte dagli Enti (INPS ed INAIL)
deputati a corrispondere un'indennità; in parte dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere
un'indennità integrativa. Il datore di lavoro inoltre, continua ad essere gravato dagli oneri contributivi, dalla
quota di retribuzione differita maturata in quel periodo (tredicesima, quattordicesima, gratifica natalizia,
premio di produzione, TFR etc.), e dall’indennità per le ferie non godute nel periodo in cui il lavoratore era
assente per malattia o infortunio.
Questi costi sono sostenuti dal datore di lavoro senza poter usufruire della controprestazione lavorativa.
Inoltre, l'impossibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente può costringere il datore di
lavoro a trovare un suo sostituto, sopportando un ulteriore costo. Può altresì accadere che il lavoratore
assente sia in concreto insostituibile. In tal caso, l'attività economica del datore di lavoro potrebbe subire
un ulteriore e grave pregiudizio in termini di mancato guadagno.
La risposta al quesito è positiva.
E' dall'epoca del famoso caso Meroni, il giocatore del Torino deceduto in un sinistro stradale a seguito del
quale la società calcistica fece causa al responsabile del sinistro, che la giurisprudenza ha affrontato e
risolto il problema della risarcibilità di tali danni.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza di data 12.11.1988, n. 6132 ha specificato: "Il
responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità
temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni
lavorative, la quale integra un ingiusto
pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al
comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è
liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente
pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore
delle prestazioni perdute, salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata
necessità di sostituzione del dipendente". Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche dal
Tribunale di Genova, con sentenza del 25 novembre 2014, n. 3787 e dalla Corte d'Appello di Milano, con
sentenza del 7 maggio 2015, n. 1981.
Va ricordato che la richiesta di risarcimento del danno deve essere inoltrata al responsabile entro il termine
di prescrizione di 2 (due) anni dal giorno in cui il sinistro si è verificato, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel caso siano noti gli estremi della compagnia assicuratrice del responsabile, la richiesta
risarcitoria va inviata anche a quest'ultima.