Fondo di garanzia per le Pmi: le ultime modifiche

Transcript

Fondo di garanzia per le Pmi: le ultime modifiche
Agevolazioni Finanziarie
21
Fondi di garanzia
di Pietro Gioja
Gioja e associati
Fondo di garanzia per le Pmi:
le ultime modifiche
Numerose le novità introdotte dal Mise e da Banca del Mezzogiorno Mediocredito
Centrale negli ultimi sette mesi. Esse riguardano: nuove percentuali di copertura del
rischio, ammontare degli importi garantiti ed entità della Commissione; nuove
misure per il credito Pmi; nuovi criteri di valutazione per le imprese operanti su cicli
produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto; nuove tipologie di
operazioni ammissibili; nuovi criteri di valutazione per le imprese di autotrasporto
per conto terzi; misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio
2012; modalità di esercizio del diritto di surroga da parte di Banca del Mezzogiorno
MCC; mancato invio di documenti e revoca delle agevolazioni.
Le nuove percentuali di copertura
del rischio, ammontare
degli importi garantiti
e Commissione al Fondo
Con Decreto del Ministero dello svilupppo economico del 26 Giugno 2012, pubblicato sulla Guri
n. 193 del 20 agosto 2012, sono state apportate
alcune significative modifiche alle percentuali di
intervento del Fondo, all’ammontare degli importi garantiti e all’entità del costo della garanzia.
Le percentuali di intervento
La base di intervento è del 60% nel caso di garanzie dirette e dell’80% nel caso di controgaranzie.
La percentuale del 60% è modificata in alcune
circostanze e condizioni.
È elevata all’80% in presenza di Pmi:
• aventi sede nei territori delle Regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
• femminili; si ricorda che sono definite imprese femminili le imprese che rispondono ai requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera a) della
Legge 25 febbraio 1992, n. 215: società cooperative e società di persone costituite in misura
non inferiore al 60% da donne, società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i
cui Organi di amministrazione siano costituiti
per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato,
dell’agricoltura, del commercio, del turismo e
dei servizi;
• (solo piccole imprese) operanti nell’indotto di
imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento
di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti
nei confronti del sistema bancario, nonché a
fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.
È elevata al 70% in presenza di Pmi:
• che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, per finanziamenti su anticipazione di tali crediti, senza cessione degli
stessi. Il beneficio è riconoscibile a tutte le piccole imprese senza alcun limite territoriale;
• che attuano operazioni finanziarie comunque
finalizzate all’attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio
nazionale. Nel caso in cui le operazioni finanziarie abbiano ad oggetto il consolidamento di
passività a breve termine, la percentuale dell’80% opera solo nel caso in cui il Soggetto finanziatore che effettua l’operazione di conso-
22
Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 10/2012 - Fondo di garanzia per le Pmi: le ultime modifiche
lidamento sia diverso da quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento.
È ridotta al 50%:
• per operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, tenute per non meno di 24 mesi, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute
dai fondi comuni di investimento mobiliari
chiusi per il tramite delle società di gestione
del risparmio e delle società di gestione armonizzate oltre che dai soggetti elencati all’art. 1,
comma 1, del DM 31 maggio 1999, n. 248.
Gli importi massimi garantiti
In generale l’importo massimo garantito ammonta a 1,5 milioni di euro. Anche in questo caso, a talune condizioni, detto importo può essere
incrementato. Ciò si verifica:
• nel caso di operazioni finanziarie garantite a
valere sulle Riserve POIN e PON;
• per operazione di anticipazioni crediti verso la
PA;
• per le operazioni di durata non inferiore a 36
mesi;
• per le operazioni di consolidamento di passività a breve effettuate da soggetti differenti da
quelli che hanno erogato i prestiti oggetto di
consolidamento;
• per operazioni sul capitale di rischio, di durata non inferiore a 24 mesi.
L’entità della Commissione al Fondo
La Commissione al Fondo non è pagata:
• per operazioni di anticipazione del credito
vantato nei confronti della PA;
• da soggetti beneficiari ubicati nelle Regioni
del Mezzogiorno;
• da imprese femminili;
• da piccole imprese dell’indotto di imprese in
amministrazione straordinaria;
• da micro, piccole e medie imprese che abbiano
sottoscritto un contratto di rete (art. 3, comma 4-ter, del DL n. 5/2009 e s.m.i.);
• imprese sociali: «imprese che esercitano, in
via stabile e principale, un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e iscritte nell’«apposita sezione» del Regi-
stro delle imprese prevista all’art. 5, comma 2
del D.Lgs n. 155/2006 e successive modifiche e
integrazioni»;
• soggetti beneficiari operanti nel settore del
trasporto merci su strada per conto terzi.
Le nuove misure per il credito
alle Pmi del 28 Febbraio 2012
Si ricorda che il 28 Febbraio 2012, l’ABI, le Associazioni delle imprese, il Ministero dell’economia e il Ministero dello sviluppo economico,
replicando analoghe iniziative degli anni passati, hanno sottoscritto un importante accordo
per la sospensione per 12 mesi a favore delle
Pmi del pagamento della quota capitale delle
rate in scadenza per finanziamenti a medio/lungo termine verso il sistema bancario o
per l’eventuale allungamento della durata dei
finanziamenti.
Sull’argomento, Banca del Mezzogiorno MCC ha
fissato alcuni automatismi che rendono agile l’ottenimento della sospensione o l’allungamento
della durata:
• la sospensione è automaticamente autorizzata
con variazione della durata della garanzia mediante la compilazione dell’allegato 13-ter;
• la proroga della durata è automaticamente
autorizzata entro 6 mesi dopo la Delibera di
prolungamento della durata da parte del Soggetto finanziatore.
Banca del Mezzogiorno MCC ha infine disposto
l’ammissibilità di operazioni oggetto di allungamento della durata non già garantite dal Fondo.
In caso di ammissione la garanzia viene calcolata sul periodo di ammortamento residuo e secondo le regole del de minimis.
I nuovi criteri di valutazione
per le imprese operanti su cicli
produttivi ultrannuali e operanti
su commessa o a progetto
Il Comitato di Gestione del Fondo ha ritenuto di
introdurre criteri di valutazione più idonei e centrati rispetto alle particolari condizioni di operatività, per le imprese operanti su cicli produttivi
ultrannuali e operanti su commessa o a progetto.
I criteri sino ad ora utilizzati non fornivano infatti informazioni corrette e sufficienti sull’effettivo andamento economico.
Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 10/2012 - Fondo di garanzia per le Pmi: le ultime modifiche
Pertanto:
• il valore della produzione prende il posto del
fatturato quale parametro nella valutazione
economico-finanziaria;
• è ora necessario allegare un business plan attraverso il quale sia rilevabile la capacità dell’impresa di realizzare la commessa o il progetto e di remunerare l’iniziativa.
A fronte di detta fattispecie, inoltre, è ora richiesto un apporto di mezzi propri da parte dell’impresa non inferiore al 10% del valore dell’iniziativa e che la durata del finanziamento da garantire non sia eccedente il ciclo economico dell’iniziativa stessa (realizzazione + correlato rientro
finanziario).
“
Con la Circolare n. 618 del 25 maggio 2012 Banca
del Mezzogiorno MCC ha esteso l’operatività del Fondo Sezione Speciale Autotrasporti alle operazioni
corrispondenti a fideiussioni bancarie rilasciate da Pmi a
favore dei consorzi di imprese di autotrasporto merci al
fine di garantire il pagamento di pedaggi autostradali o
biglietti per passaggi in nave (autostrade del mare).
Entrambe le agevolazioni sono effettivamente fruibili se
l’impresa richiedente è associata a un Consorzio.
”
Le nuove tipologie di operazioni
ammissibili - Fideiussioni per
imprese dell’autotrasporto
Con la Circolare n. 618 del 25 maggio 2012 Banca del Mezzogiorno MCC ha esteso l’operatività del Fondo - Sezione Speciale Autotrasporti
alle operazioni corrispondenti a fideiussioni
bancarie rilasciate da Pmi a favore dei consorzi
di imprese di autotrasporto merci al fine di garantire il pagamento di pedaggi autostradali o
biglietti per passaggi in nave (autostrade del
mare).
Entrambe le agevolazioni (sconto su pedaggi autostradali e passaggi per navi degli autotrasportatori mediante le cosiddette Autostrade del Mare) sono effettivamente fruibili se l’impresa richiedente è associata a un Consorzio. Quasi sempre i Consorzi richiedono alle imprese aderenti il
rilascio di una fideiussione bancaria.
23
A garanzia della fideiussione può dunque intervenire Banca del Mezzogiorno MCC.
Nel caso specifico, l’evento dell’eventuale «inadempimento» corrisponde alla lettera di escussione della fideiussione bancaria e decorre dalla
data di ricezione di questa.
I nuovi criteri di valutazione
per le imprese di autotrasporto
per conto terzi
Sono stati introdotti criteri di valutazione più favorevoli per le imprese di autotrasporto per conto terzi, per venire incontro alla congiuntura economica negativa:
• il valore di riferimento dell’incidenza del margine operativo lordo sul fatturato passa dal
15% al 5%;
• il valore di riferimento dell’incidenza del margine operativo netto sul fatturato passa dal
10% al 3% (per le sole imprese in contabilità
semplificata);
• il valore di sbarramento per l’ammissibilità
dell’impresa dato dall’incidenza dei mezzi propri sul totale del passivo passa dal 5% al 4%;
• il valore di sbarramento per l’ammissibilità
dell’impresa dato dal rapporto tra gli importi
delle operazioni finanziarie di durata fino a 36
mesi garantite dal Fondo e il fatturato passa
dal 25% al 60%.
Inoltre:
• la casistica dei parametri di scoring ammissibili alla procedura semplificata, prima limitata alle imprese in fascia 1, è ora estesa alle imprese in fascia 2 con livelli ab, bb e ca;
• il valore di sbarramento per l’ammissibilità
dell’impresa alla procedura semplificata, dato
dal rapporto tra gli importi delle operazioni finanziarie garantite dal fondo e il fatturato,
prima pari al 20% per le operazioni finanziarie
fino a 36 mesi e al 30% per le operazioni oltre
i 36 mesi, passa al 40% per le operazioni finanziarie di qualsiasi durata;
• l’importo base di 20.000 euro, relativo alle cosiddette «operazioni di importo ridotto» (microcredito), è ora incrementato secondo i seguenti criteri:
1) il parametro di riferimento dell’importo base, relativo al caso di finanziamento per investimenti in beni ammortizzabili, passa
24
Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 10/2012 - Fondo di garanzia per le Pmi: le ultime modifiche
dal 20% al 40% del valore dei beni ammortizzabili acquisiti;
2) per conseguire un incremento del 50% dell’importo base, il parametro di crescita del
fatturato nel corso dell’ultimo esercizio rispetto al precedente, è passato dal 5% al
3%. Per conseguire invece un incremento
del 100%, lo stesso parametro passa dal
10% al 7%;
3) è stato introdotto un nuovo parametro di
incremento dell’importo base costituito
dall’utilizzo di un automezzo di proprietà
della Pmi ovvero in corso di acquisizione in
leasing, che genera un incremento del
100% dell’importo base.
Tutti i nuovi criteri illustrati per le imprese di
autotrasporto conto terzi sono validi per le richieste presentate al Banca del Mezzogiorno
MCC a partire dallo scorso 16 luglio 2012.
“
Per le Pmi che abbiano subito danni a seguito degli
eventi sismici del maggio 2012, il Comitato di Gestione
del Fondo, in applicazione delle misure urgenti e
straordinarie introdotte dal DL 6 giugno 2012, n. 74, ha
stabilito misure immediate e attuabili per tre anni: le
imprese possono accedere al Fondo a titolo gratuito;
l’importo massimo garantito è di 2,5 milioni di euro, con
una percentuale massima di copertura pari all’80%, nel
caso di garanzia diretta, e del 90%, nel caso di
controgaranzia a favore di confidi e altri Fondi di garanzia
che, a loro volta, potranno arrivare fino all’80%.
”
Le misure in favore delle zone
colpite dagli eventi sismici
del maggio 2012
Per le Pmi che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, il Comitato di
Gestione del Fondo, in applicazione delle misure
urgenti e straordinarie introdotte dal DL 6 giugno 2012, n. 74, ha stabilito misure immediate e
attuabili per tre anni:
• le imprese possono accedere al Fondo a titolo
gratuito;
• l’importo massimo garantito è di 2,5 milioni di
euro, con una percentuale massima di coper-
tura pari all’80%, nel caso di garanzia diretta,
e del 90%, nel caso di controgaranzia a favore
di confidi e altri Fondi di garanzia che, a loro
volta, potranno arrivare fino all’80%.
Queste misure sono riservate alle imprese localizzate nei Comuni individuati dall’Allegato 1 al
Decreto del 1° giugno 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze le quali attestino di
aver subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Infine, ancora in attuazione del DL 6 giugno
2012, è prorogata automaticamente la durata
della garanzia del Fondo a seguito della sospensione dei pagamenti per le imprese interessate
dagli eventi sismici del maggio 2012.
È sufficiente la sola comunicazione di variazione
della durata del finanziamento che i soggetti richiedenti inviano entro il 31 gennaio 2013, trasmettendo l’apposito modulo (Allegato 13-quater). La proroga infine non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei
soggetti richiedenti.
Le linee guida per facilitare
l’esercizio del diritto di surroga
Banca del Mezzogiorno MCC ha disciplinato le
regole per esercitare il proprio diritto di surroga
a seguito dell’escussione di garanzia diretta a
prima richiesta da parte della Banca o del Consorzio Fidi all’impresa garantita.
Nell’ipotesi in cui abbia avviato le azioni di recupero per l’intera esposizione debitoria e abbia di
conseguenza escusso il Fondo di garanzia, il Soggetto finanziatore deve dunque ridurre l’oggetto
della propria azione di recupero del credito attraverso modalità differenziate, a seconda che si
tratti del ricorso per decreto ingiuntivo, dell’atto
di precetto ovvero dell’atto di pignoramento o
dell’istanza di ammissione al passivo.
Le differenti modalità sono illustrate nell’apposito allegato alla circolare 620 in base alla tipologia
della procedura in corso.
Il mancato invio di documenti
e revoca delle agevolazioni
Banca del Mezzogiorno MCC, sulla base del Decreto Mica 7 Maggio 2001, può disporre controlli documentali a campione o specifici, anche pres-
Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 10/2012 - Fondo di garanzia per le Pmi: le ultime modifiche
so le sedi delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo.
Con la Circolare MCC n. 626 del’11 luglio 2012
sono stati regolamentati i casi in cui, nel corso
di controllo, a fronte di carenze documentali accertate, imputabili all’impresa beneficiaria,
l’impresa medesima non provveda al relativo
invio.
In tal caso, il Fondo revoca i benefici concessi e
chiede all’impresa presso la quale è stata riscontrata la carenza, il pagamento di un importo pari
all’Equivalente Sovvenzione Lordo, entro 30
giorni, per il tramite della banca o del Consorzio
Fidi richiedente.
Detta delibera di revoca non fa venir meno l’efficacia della garanzia in capo al Soggetto richiedente Banca o Consorzio Fidi, a condizione che
questi si accertino dell’effettuazione del pagamento dell’ESL e versino al Fondo l’importo
eventualmente restituito dall’impresa.
In caso di inadempimento, decorsi 30 giorni dalla notifica della richiesta, il Soggetto richiedente
25
informa del mancato pagamento Banca del Mezzogiorno MCC. Quest’ultima iscrive a ruolo esattoriale - per il conseguente recupero - gli importi dovuti, comprensivi delle maggiorazioni dovute per legge.
Conclusioni
Il Fondo di garanzia del MCC continua a rappresentare un fondamentale strumento di sostegno
alle Pmi italiane, non solo delle aree depresse,
per la facilitazione di accesso al credito.
I continui affinamenti della disciplina di accesso
e gestione dello strumento servono a rendere più
agevole e rapido il ricorso al Fondo da parte delle Pmi.
Anche le modifiche illustrate vanno in questa direzione: il numero e l’entità delle operazioni finanziate nel corso dei primi 5 mesi del 2012 è significativo del successo crescente dell’operatività del Fondo: poco meno di 21.000 nuove operazioni per un monte garanzie accolte di circa 1,28
miliardi di euro.