Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
IX Giornata della Sicurezza Como, 30 ottobre 2008 Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro Ing. Claudio Giacalone Comando provinciale Vigili del fuoco di Como Prevenzione incendi Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Articolo 13 Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso 2 comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Prevenzione incendi Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Articolo 13 Prevenzione incendi … la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 3 Prevenzione incendi D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 46. Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. …. 6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13. 4 Organi di vigilanza D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 13. Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché … 5 Competenze Vigili del fuoco Prevenzione incendi Decreto legislativo 81/08 all. IV solo luoghi di lavoro Legge 966/1965 luoghi di lavoro e non Aziende: elencate nel D.P.R. 689/59 Aziende: elencate nel D.M. 16/2/1982 Procedimento: collaudo (ex D.P.R. 547/55) Procedimento: Certificato di prevenzione incendi Sanzione: pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda Sanzione: procedimento amministrativo: nessuna 6 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attività soggette al controllo 4.3.1. Allegato IV Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa... I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni. 7 Attività soggette D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del fuoco Articolo unico Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente decreto. Il D.P.R. 689/59 è ancora in vigore 8 Attività soggette D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Articolo 1 I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato …. Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale. 9 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Requisiti dei luoghi di lavoro Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. …. Art. 64 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; … 10 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Sanzioni Art. 67. Sanzioni per il datore di lavoro Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. 11 Ambienti di lavoro Vie e uscite di emergenza Numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza 1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 12 Ambienti di lavoro Vie e uscite di emergenza Senso di apertura delle porte di uscita Segnaletica delle uscite di emergenza Illuminazione di emergenza 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza 1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 13 Ambienti di lavoro Vie e uscite di emergenza Dimensioni delle uscite di emergenza nei luoghi a rischio specifico di incendio o di esplosione 1.6. Porte e portoni 1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 14 Agenti nocivi Difesa dalle sostanze nocive Isolamento dei locali nei riguardi della propagazione del fuoco e dell’incendio Ventilazione dei locali ove sono presenti gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili 2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo. 2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. 15 Agenti nocivi Difesa dalle sostanze nocive Impianti di rivelazione e di segnalazione automatica di gas e vapori infiammabili ed esplosivi Accumulo improprio di scarti e rifiuti di materiali infiammabili 2. 1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni. 2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo. 16 Agenti nocivi Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos Installazione di dispositivi, impianti di ventilazione e valvole di esplosione nei silos contenenti materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi 3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione. 17 Misure contro l’incendio e l’esplosione Divieto di fumo e di uso di fiamme libere Predisposti di mezzi ed impianti di estinzione idonei Mantenimento in efficienza e controllo periodico di mezzi ed impianti di estinzione 4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: è vietato fumare; è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; 18 Misure contro l’incendio e l’esplosione Obbligo di preventivo esame del progetto antincendio da parte dei Vigili del fuoco Obbligo di richiedere ai Vigili del fuoco la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni 4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni. 19 Procedure di prevenzione incendi D.P.R. 12 GENNAIO 1998, n. 37 Regolamento recante la disciplina dei provvedimenti di prevenzione incendi a norma dell’art. 20 comma 8 della Legge n°59 del 15 marzo 1997 Decreto Ministro dell’interno 4 maggio 1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 20 D.P.R. 12 GENNAIO 1998, n. 37 Regolamento recante la disciplina dei provvedimenti di prevenzione incendi a norma dell’art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 1. Parere di conformità antincendio 2. Rilascio del certificato di prevenzione incendi 3. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi 4. Deroga 21 Deroga Se il progettista prevede che non è possibile il rispetto integrale della normativa antincendio presenta una richiesta di deroga al Comando Il Comando esamina il progetto lo trasmette entro 30 giorni, con motivato parere, alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco La Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi, si pronuncia entro 60 giorni dandone comunicazione: al Comando al Richiedente La Direzione Regionale dei Vigili del fuoco trasmette al Servizio Tecnico Centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco i dati delle deroghe esaminate per costituire una banca dati 22 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Deroga Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza … 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. …. 23 … il futuro 24 Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 Supplemento Ordinario n. 83) 25 Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Art. 16. Certificato di prevenzione incendi 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno… 26 Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi… … La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo. 27 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Nuclei specialistici di assistenza Art. 46. Prevenzione incendi …. 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza. …. 28 Grazie per l’attenzione 29