Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
IX Giornata della Sicurezza
Como, 30 ottobre 2008
Sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro
Ing. Claudio Giacalone
Comando provinciale Vigili del fuoco di Como
Prevenzione incendi
Decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Articolo 13
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente
interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di
sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo
studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme,
misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad
evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso
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comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
Prevenzione incendi
Decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139
Articolo 13
Prevenzione incendi
… la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito
caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in
ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori
della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni
ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva
del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività
attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.
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Prevenzione incendi
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Art. 46.
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi
di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela
dei beni e dell'ambiente.
….
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione
contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di
prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo,
deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano
ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
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Organi di vigilanza
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Art. 13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché …
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Competenze Vigili del fuoco
Prevenzione incendi
Decreto legislativo 81/08 all. IV
solo luoghi di lavoro
Legge 966/1965
luoghi di lavoro e non
Aziende:
elencate nel D.P.R. 689/59
Aziende:
elencate nel D.M. 16/2/1982
Procedimento:
collaudo (ex D.P.R. 547/55)
Procedimento:
Certificato di prevenzione incendi
Sanzione:
pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
Sanzione:
procedimento amministrativo: nessuna
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attività soggette al controllo
4.3.1. Allegato IV
Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano,
si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei
lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente
per territorio, ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della
difesa...
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o
di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame
del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere
richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati,
prima dell'inizio delle lavorazioni.
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Attività soggette
D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei
Vigili del fuoco
Articolo unico
Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per
territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al
presente decreto.
Il D.P.R. 689/59 è ancora in vigore
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Attività soggette
D.M. 16 febbraio 1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite
di prevenzione incendi.
Articolo 1
I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui
progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e
controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi,
nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come
dall'elenco allegato
….
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti
del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al
controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà
essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a
tutto il complesso e con scadenza triennale.
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Requisiti dei luoghi di lavoro
Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
….
Art. 64
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo
63, commi 1, 2 e 3;
…
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Sanzioni
Art. 67.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000
a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65,
commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
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Ambienti di lavoro
Vie e uscite di emergenza
Numero, distribuzione e dimensioni delle
vie e delle uscite di emergenza
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei
luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
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Ambienti di lavoro
Vie e uscite di emergenza
Senso di apertura delle porte di uscita
Segnaletica delle uscite di emergenza
Illuminazione di emergenza
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono
essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri
in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
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Ambienti di lavoro
Vie e uscite di emergenza
Dimensioni delle uscite di emergenza nei
luoghi a rischio specifico di incendio o di
esplosione
1.6. Porte e portoni
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle
attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una
porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed
avere larghezza minima di m 1,20.
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Agenti nocivi
Difesa dalle sostanze nocive
Isolamento dei locali nei riguardi della
propagazione del fuoco e dell’incendio
Ventilazione dei locali ove sono presenti
gas, vapori o polveri esplodenti,
infiammabili
2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di
gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi
isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto
tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni
pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o
tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata
ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
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Agenti nocivi
Difesa dalle sostanze nocive
Impianti di rivelazione e di segnalazione
automatica di gas e vapori infiammabili
ed esplosivi
Accumulo improprio di scarti e rifiuti di
materiali infiammabili
2. 1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas
che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati
apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento
delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile,
devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti,
corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti
durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
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Agenti nocivi
Vasche, canalizzazioni,
tubazioni, serbatoi, silos
Installazione di dispositivi, impianti di
ventilazione e valvole di esplosione nei
silos contenenti materie capaci di
sviluppare gas o vapori, esplosivi
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori,
esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere
provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti
di ventilazione, valvole di esplosione.
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Misure contro l’incendio e
l’esplosione
Divieto di fumo e di uso di fiamme libere
Predisposti di mezzi ed impianti di
estinzione idonei
Mantenimento in efficienza e controllo
periodico di mezzi ed impianti di estinzione
4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
è vietato fumare;
è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto
alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli
apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed
impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una
volta ogni sei mesi da personale esperto;
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Misure contro l’incendio e
l’esplosione
Obbligo di preventivo esame del progetto
antincendio da parte dei Vigili del fuoco
Obbligo di richiedere ai Vigili del fuoco la
visita di controllo ad impianto o costruzione
ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni
4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di
modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando provinciale dei
vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto
o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
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Procedure di prevenzione incendi
D.P.R. 12 GENNAIO 1998, n. 37
Regolamento recante la disciplina dei provvedimenti di
prevenzione incendi a norma dell’art. 20 comma 8 della Legge
n°59 del 15 marzo 1997
Decreto Ministro dell’interno 4 maggio 1998
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al
contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi
resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
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D.P.R. 12 GENNAIO 1998, n. 37
Regolamento recante la disciplina dei provvedimenti di
prevenzione incendi a norma dell’art. 20 comma 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Parere di conformità antincendio
2. Rilascio del certificato di prevenzione incendi
3. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
4. Deroga
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Deroga
Se il progettista prevede che non è possibile il rispetto integrale
della normativa antincendio presenta una richiesta di deroga al
Comando
Il Comando esamina il progetto lo trasmette entro
30 giorni, con motivato parere, alla Direzione
Regionale dei Vigili del fuoco
La Direzione Regionale dei Vigili del fuoco,
sentito il Comitato Tecnico Regionale di
Prevenzione Incendi, si pronuncia entro 60
giorni dandone comunicazione:
al Comando
al Richiedente
La Direzione Regionale dei
Vigili del fuoco trasmette al
Servizio Tecnico Centrale
del Dipartimento dei Vigili
del fuoco i dati delle
deroghe esaminate per
costituire una banca dati
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Deroga
Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza
…
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente, adotta le misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
….
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… il futuro
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Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed
ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006
Supplemento Ordinario n. 83)
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Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Art. 16.
Certificato di prevenzione incendi
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali,
attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in
relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso
di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed
in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno…
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Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il
rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino
ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si
tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di
incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da
individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 16, comma 1.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni
vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi
in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
rinnovo del certificato di prevenzione incendi…
… La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Nuclei specialistici di assistenza
Art. 46.
Prevenzione incendi
….
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso
ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei
specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di
assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le
procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
….
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Grazie per l’attenzione
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