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COSTITUZIONE DI ONLUS
Oggi 5 ottobre 2005 in Legnano in Corso Italia 43 si sono riuniti i signori :
- Uboldi Rosanna nata a Parabiago (Mi) il 27 febbraio 1962 ed ivi residente in via Villoresi 29
cf: BLD RNN 62B67 G324C
- Isola Marcella nata a Faenza(Ra) il 4 maggio 1973 ed ivi residente in via Pascoli 6/a cf: SLI
MCL 73E44 D458S
- Paganotti Franco nato a Rudiano (Bs) il 19 settembre 1967 e residente in Roccafranca
(Bs)Vicolo Broli 41 cf:PGN FNC 67P19 H630Z
- Persico Davide nato a Busto Arsizio (Va) il 12 luglio 1975 e residente in Legnano (Mi) Via
Calatafimi 14 cf: PRS DVD 75L12 B300L
- Cattaneo Paolo nato a Gorla Minore (Va) il 25 Maggio 1958 ed ivi residente in via
Giacchetti 107 cf: CTT PLA 58E25 E102H
- Salmoiraghi Monica nata a Legnano (Mi) il 24 Dicembre 1964 ed ivi residente in via
Canova 1 cf: SLM MNC 64T64 E514U
- Citterio Attilio nato a Castellana (Va) il 12 Giugno 1964 e residente in Legnano via King 13
cf: CTT TTL 64H12 C139U
- Dedionigi Gianni nato a Legnano il dì 8 Aprile 1958 ed ivi residente in via Barbara Melzi 13
cf: DDN GNN 58D08 E514N
- Zingale Silvia nata a Milano il 4 Luglio 1959 e residente in Legnano via Barbara Melzi 13 cf:
ZNG SLV 59L44 F205A
- Colombo Giuseppe nato a Legnano il 7 Gennaio 1958 ed ivi residente in via Barbara
Melzi 170 cf: CLM GPP 58A07 E514U
- Codazzi Franca nata a Legnano il 9 Marzo 1967 ed ivi residente in via Barbara Melzi 170
cf: CDZ FNC 67C49 E514H
I quali tra loro stipulano e convengono di costituire tra loro un’associazione O.N.L.U.S retta
dai seguenti patti :
Art.1 Denominazione, sede, durata e scopi
E' costituita, con sede legale in Legnano (MI), Corso Italia n. 43, un Associazione
O.N.L.U.S denominata Architettura-Ricostruzione-Emergenza-Sviluppo indicata in sigla
A.R.E.S.
La locuzione < Organizzazione non lucrativa di utilità sociale > ovvero l’acronimo
ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e/o
comunicazione rivolta al pubblico.
La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
L'Associazione, che non ha fine di lucro, direttamente o tramite accordi o
convenzioni con altre associazioni o con Regione, enti locali, fondazioni, enti privati,
svolge attività a favore di popolazioni in situazione di emergenza e/o sviluppo.
In particolare, l'Associazione si pone l'obbiettivo di:
-
promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività di COSTRUZIONE DI
IMMOBILI E STRUTTURE PER USO DI ALLOGGIO COLLETTIVO TIPO OSPEDALI-RICOVERIOSPIZI-ORFANOTROFI-SCUOLE E SIMILI IN PAESI IN EMERGENZA E IN VIA DI SVILUPPO AL
FINE ESCLUSIVO DI CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIALI,
SANITARIE, DI ISTRUZIONE ED EDUCATIVE DEGLI STESSI.
-
favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di
esperienze;
-
stimolare le relazioni e la collaborazione tra cooperative, enti non profit e istituzioni
pubbliche europee, nazionali e locali, al fine di una valutazione comune delle priorità
sociali, per progettare ed attuare gli interventi più opportuni per intervenire in favore di
popolazioni in situazione di emergenza e/o sviluppo;
-
predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate all'aiuto di popolazioni in
situazione di emergenza e/o sviluppo;
-
fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e
la realizzazione delle attività che intende svolgere nel campo della costruzione o
ricostruzione di edifici a favore di popolazioni in situazione di emergenza e/o sviluppo;
-
offrire informazioni, notizie, dati e ogni documento utile allo svolgimento e allo sviluppo
di dette attività.
-
verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che
regolano il settore e proporre interventi consoni.
L'Associazione è tenuta, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento e di
coordinamento con le altre Associazioni attive in ambito nazionale ed internazionale.
E’ fatto assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, fatte salve
quelle ad esse eventualmente connesse
Art. 2 Associati
Oltre ai fondatori che hanno dato vita all'Associazione, possono aderire alla stessa,
nella persona di un loro rappresentante, le organizzazioni sotto la forma di società
cooperativa, organizzazione di volontariato, associazione riconosciuta e non riconosciuta,
altre ONLUS e le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età.
La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello
Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà tener conto anche dell’onorabilità
dei richiedenti
L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
a - dimissioni volontarie;
b - mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea;
c - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività
deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Associazione.
I soci sono classificati in quattro categorie:
- soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- soci ordinari, coloro che vengano ammessi a far parte dell’associazione dietro richiesta.
-
soci
sostenitori,
dall’assemblea.
coloro
che
versano
l’apposita
quota
annualmente
stabilita
- soci onorari, le sole persone fisiche che per particolari meriti siano invitati ad associarsi da
parte dell’assemblea.
Art. 3 Diritti ed obblighi degli associati.
Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative
dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di
svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'appartenenza
all'Associazione.
Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di
versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea e di garantire le
prestazioni concordate dall'Assemblea.
Art. 4 Organi dell'associazione.
Sono organi dell'Associazione:
a - l'Assemblea degli associati
b - il Consiglio Direttivo;
c - il Presidente;
d - il Collegio sindacale;
e - il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 Assemblea degli associati.
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca, in via
ordinaria, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, almeno una volta all'anno e
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire a mezzo lettera semplice, fax o posta elettronica almeno
otto giorni prima dell’assemblea stessa.
La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un
decimo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta e entro i dieci giorni successivi l’assemblea deve
essere tenuta.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della
metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione, che può aver luogo almeno un'ora dopo, l'Assemblea
ordinaria è comunque regolarmente costituita.
L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della
riunione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;
b - eleggere i componenti del Collegio sindacale;
c - eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
d - definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio
Direttivo;
e - discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consumo.
f - stabilire l'ammontare delle quote associative;
g - discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell'Associazione.
Gli amministratori, nelle assemblee di approvazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di
voto.
L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello
Statuto o di scioglimento dell'Associazione.
Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli
aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il
verbale
dell’
assemblea
straordinarie
che
delibera
lo
scioglimento
dell’associazione e la conseguente nomina dei liquidatori è redatto da un notaio.
Art. 6 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto
da 3 a 7 membri in numero dispari. Essi resteranno in carica per un triennio.
Nelle schede dovranno essere indicati tutti i candidati al Consiglio; si potranno
soltanto esprimere tre preferenze.
In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a
scrutinio palese, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale e
quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la
riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti si riapre la
discussione o si rinvia l'argomento alla seduta successiva. Dopo questo ultimo esperimento
prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a - proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
b - sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee
di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività
previste ed autorizzando le spese necessarie;
c - predisporre e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e le relazioni annuali sulle
iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;
d - accogliere o respingere le domande di adesione;
e - ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e
urgenza.
Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti
dall'Assemblea.
Art. 7 Presidente
Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, nei confronti dei
terzi e in giudizio.
Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso
di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.
In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione
successiva.
Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo.
Art. 8 Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è costituito dal Presidente, due componenti effettivi e due
supplenti, eletti dall'Assemblea tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali, contabili
ed economiche.
Il Collegio è un organo interno all'Associazione, che verifica la tenuta della
contabilità, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la legittima dell'attività del
Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e alle
deliberazioni dell'Assemblea.
Il Collegio redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo,
agisce di sua iniziativa, o su richiesta dei un organo dell'Associazione, oppure su
segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo associato.
Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e si riunisce
almeno ogni tre mesi.
Il Presidente del collegio tiene e cura il registro dei verbali del collegio sindacale nel
quale verranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche del collegio nonché le
relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo.
Il collegio sindacale dura in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili
per non più di tre mandati consecutivi.
In caso di dimissioni di un sindaco effettivo subentrerà il supplente più anziano.
I sindaci cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del triennio.
Art. 9 Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio,
giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.
Il collegio dei probiviri dura in carica fino a revoca e/o dimissioni.
Le dimissioni e/o la revoca di un componente comporta la decadenza dell’intero
collegio.
Art. 10 - Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito.
Per il collegio sindacale l’emolumento annuale è stabilito dall’assemblea tenendo conto
anche delle tariffe professionali.
I titolari di cariche avranno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute, purchè
documentate, per lo svolgimento di attività connesse alla loro carica.
Art. 11 Bilancio
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio
Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre
all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.
Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica.
Ad esso verrà allegato l'inventario sociale.
L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.
E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli
associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposti dalla legge.
Art. 12 Quote associative
L'Assemblea fissa, ogni anno, in occasioni dell'approvazione del bilancio
preventivo, la quota associativa a carico degli aderenti.
La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli associati che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo;
inoltre, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, l'associato viene
escluso.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento
per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.
Art. 13 - Risorse economiche e patrimonio dell’associazione
L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo
svolgimento della propria attività da:
a - quote associative e contributi degli aderenti;
b - contributi dei privati;
c - contributi dallo Stato, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;
d - contributi da organismi internazionali;
e - donazioni;
f - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
g - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
h - qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti che concorra ad incrementare
l’attività sociale.
Il patrimonio è invece costituito da :
l’eventuale capitale inizialmente versato dai fondatori
i beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione
da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
I finanziamenti che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito
conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato o
ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.
Art. 14 Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea, dal
Consiglio Direttivo o da almeno 4/5 degli aderenti.
La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea,
dal Consiglio Direttivo o da almeno 4/5 degli aderenti.
Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in
seduta straordinaria.
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno
4/5 degli associati e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti; lo scioglimento
deve essere approvato con la presenza di almeno 4/5 degli associati con il voto
favorevole di tutti i presenti.
L'Assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali
vengono immessi nei poteri del consiglio direttivo e del presidente.
L'Assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in
merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio non
dismesso, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto, sentito il parere del
costituendo organismo di controllo ex art. 3, legge n. 662/96, ad altra Associazione che sia
in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli previsti nel presente Statuto,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli
associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.
Art.15 Principio dell’eterodestinazione
I vantaggi e i risultati derivanti dall’attività dell’associazione non potranno mai essere a
favore di coloro che sono collegati direttamente e/o indirettamente alla stessa e in modo
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, degli associati, partecipanti, fondatori,
componenti degli organi di amministrazione e controllo, di chi opera a qualsiasi titolo per
lo svolgimento dell’attività, i loro parenti e affini.
Art. 16 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Art. 17 Norma transitoria
I fondatori dell'Associazione ONLUS A.R.E.S. partecipanti alla riunione costitutiva e di
approvazione del presente Statuto, possono decidere, a maggioranza, di procedere
seduta stante all'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dallo
Statuto stesso e pertanto vi procedono deliberando che :
-
il Consiglio Direttivo sarà composto da cinque membri
-
A comporre il primo consiglio sono chiamati i signori :
Cattaneo Paolo che assumerà la carica di presidente
Persico Davide
Isola Marcella
Citterio Attilio
Salmoiraghi Monica
Legnano 5 ottobre 2005
I fondatori

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