Onoranze funebri

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Onoranze funebri
DIREZIONE GENERALE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
COMMERCIO , TURISMO
COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
TIPO
ANNO
NUMERO
REG.PG/ 2012/265753
DEL
13/11/2012
ALLE CCIAA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA
Oggetto: Parere in merito all’attività di onoranze funebri
La Commissione Regionale per l’Artigianato, esaminata la questione di cui
all’oggetto nella seduta del 22/10/2012, espone quanto segue:
Gestione Commissione
Regionale Artigianato
N° IT 231513
L’is
Viale A. Moro 44
40127 Bologna
Email:[email protected]
PEC: [email protected]
tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533
INDICE
LIV. 1
LIV. 2
LIV. 3
LIV. 4
LIV. 5
ANNO
NUM
SUB.
a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|________| |_______|_______|_______|_______|_______| Fasc. |_______|________|_______|
L’attività di onoranze funebri consiste nell’offerta di un servizio che cumula da un
lato la fornitura di varie prestazioni (trasporti funebri, allestimento camere ardenti e
addobbi in occasione di funerali, disbrigo pratiche amministrative ecc.), dall’altro la
vendita commerciale di articoli inerenti l’attività, o per meglio dire, connessi
necessariamente con la fornitura del servizio stesso (fornitura di casse mortuarie e altri
articoli funebri).
In quest’ottica si può ben dire che l’attività di onoranze funebri è iscrivibile
all’Albo Artigiani come prestazione di servizi: infatti come già chiarito da questa
Commissione con parere del 14/4/2004:
“Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un titolare d'impresa artigiana è
ammissibile solo quando può dirsi attinente all'attività principale dell'impresa, ossia solo
quando è riconducibile per affinità ed assimilazione all'attività principale”
senza pertanto che l’impresa perda i requisiti artigiani già in essere, relativamente
all’attività principale.
Ciò a condizione che il tempo lavorativo dedicato dall’impresa all’attività artigiana di
servizio sia maggiore rispetto a quello prestato per l’attività commerciale, criterio che
prevale su quello del mero fatturato dell’una o dell’altra tipologia dell’attività.
Il Presidente della CRA
Sergio Giuffredi