Roma, 26/01/2017 Al personale docente Al personale ATA Agli
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Roma, 26/01/2017 Al personale docente Al personale ATA Agli
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO RMIC8E800G – ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SAN BIAGIO PLATANI Via San Biagio Platani, 260 - Cap. 00133 Roma - 062008260 - Fax - 0620686406 Mail: [email protected] Pec: [email protected] Sito web: www.icviasanbiagioplatani.gov.it Codice Fiscale 97713350581 - DIS. X Roma, 26/01/2017 Al personale docente Al personale ATA Agli alunni e alle famiglie Al R.E. Al sito web MISURE DI PROFILASSI PER IL CONTROLLO E IL TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI Come noto ogni anno si ripresenta puntualmente la periodica diffusione della pediculosi del capo nelle comunità scolastiche . E' noto infatti che alle nostre latitudini il Pediculus humanus capitis (pidocchio della testa) non funge da vettore di microorganismi patogeni e l'unico sintomo che può determinare è il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell'insetto. Per affrontare in modo razionale il problema, è pertanto indispensabile che tutti gli attori coinvolti (famiglia, scuola, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale e Servizi Sanitari) svolgano correttamente il loro compito. Il contenimento del problema (giacché di soluzione non è possibile parlare, non essendo disponibili strumenti di sanità pubblica in grado di condurre all'eliminazione del parassita) può essere raggiunto solo attraverso la sinergia e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. I genitori del bambino che frequenta la collettività scolastica, o qualunque centro di aggregazione, hanno un ruolo fondamentale e insostituibile nella prevenzione, identificazione e trattamento della pediculosi. L'ispezione del cuoio capelluto, alla ricerca di eventuali parassiti e/o uova (lendini) deve essere effettuata dalla famiglia regolarmente (sedi più colpite: nuca, tempie, zona dietro le orecchie). In riferimento a casi o focolai di pediculosi che possono verificarsi nella comunità scolastica, si avvisa che sono state recepite tutte le indicazioni fornite dall’ ASL di competenza che vengono di seguito comunicate, comprensive di allegati operativi e costituenti un “pacchetto pediculosi”. In presenza di casi di sospetta o manifesta pediculosi, la normativa vigente (Circolare Ministro Sanità n. 4 del 13/03/1998, Circolare dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, Servizio Prevenzione, Formazione e Documentazione – U.O. Malattie Infettive prot. 6770 – ASP del 02/12/2005) prevede l’obbligo, da parte del Dirigente scolastico, di disporre la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante, che dovrà essere certificato dal medico curante (pediatra o medico di famiglia). A tal proposito si ritiene opportuno rendere note le indicazioni emanate dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio in merito alle misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole. “Per affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola è necessario il contributo di genitori, insegnanti e personale sanitario. Ognuno deve svolgere il suo compito in maniera coordinata ed efficiente. Ai genitori dei bambini che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli. I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto. L’insegnante che nota segni di infestazione sul singolo bambino ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi al dirigente scolastico. Pertanto, si richiede la massima cura nella segnalazione scritta dei casi da parte degli insegnanti in modo che il dirigente scolastico possa inviare ai genitori una lettera/nota scritta sul diario in cui è richiesto un certificato medico o una autocertificazione di avvenuto trattamento ai fini della riammissione a scuola. Il personale sanitario della ASL è responsabile per l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione in tema di prevenzione. Il medico curante (Pediatra o medico di famiglia) ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l’inizio del trattamento per la riammissione a scuola”. TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI In caso di riscontro positivo da parte del medico, procedere all’effettuazione del trattamento, al controllo ed eventuale trattamento di tutti i conviventi, alla disinfestazione degli oggetti personali, secondo il seguente “decalogo: 1. Lavare i capelli con uno shampoo antiparassitario (seguendo le istruzioni riportate sulla confezione); 2. Lasciar agire lo shampoo sui capelli per 15 minuti; 3. Asciugare i capelli; 4. Frizionare la testa con aceto diluito per sciogliere la sostanza con cui le lendini (uova) si attaccano ai capelli; 5. Pettinare con un pettine fitto; 6. Staccare ad una ad una le lendini rimaste attaccate ai capelli; 7. Controllare accuratamente che non vi siano altre lendini; 8. Effettuare un’accurata ispezione dei capelli di tutti i familiari; 9. Lavare gli indumenti personali e la biancheria che sia venuta a contatto con i parassiti con acqua molto calda; 10. Immergere spazzole e pettini usati per il trattamento in acqua bollente lasciandoveli per 30 minuti. Oltre a curare la comunicazione, la scuola è tenuta, come per tutte le malattie infettive, a tutelare la salute degli alunni gestendo eventuali situazioni di rischio. Nel caso in cui i docenti rilevino negli alunni segni sospetti di pediculosi o nel caso in cui siano gli stessi genitori a segnalare il caso, dovranno avvisare il Dirigente Scolastico perché questi si attivi con le misure previste dalla normativa. Secondo la Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, può essere disposto, su iniziativa del Dirigente Scolastico, l’allontanamento dell’alunno dalla scuola in caso di infezione accertata, con la collaborazione della famiglia. Si invita a visitare il sito www.ilpidocchio.it Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria SENTILI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993