Avvocati in Famiglia | (0/7) - Associazione Avvocato in Famiglia
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Avvocati in Famiglia | (0/7) - Associazione Avvocato in Famiglia
AVVOCATO IN FAMIGLIA Notizie Ottobre 2016 Vol° 2 "Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta" Margaret Mead made with SOMMARIO www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com 1. Luce e gas. Contenziosi tra aziende e clienti diventa obbligatoria la conciliazione. 2. Signoraggio secondario: prime ammissioni da Banche e giustizia. 3. È il sovraindebitamento la principale criticità delle Famiglie Italiane 4. Equitalia va chiusa! 5. Chiama Ora Luce e gas. Contenziosi tra aziende e clienti diventa obbligatoria la conciliazione. www.avvocatoinfamiglia.com www.andreafisco.com Autore: Andrea Fisco Luce e gas. Contenziosi tra aziende e clienti obbligatoria la conciliazione. Usi & Consumi Dal gennaio 2017 prima di far causa al fornitore per eventuali bollette pazze, contratti non richiesti o ritardi o semplici mancati pagamenti bisognerà cercare di risolvere la controversia rivolgendosi al servizio dell’Autorità dell’Energia e agli altri organismi di risoluzione alternativa frutto di protocolli d’intesa tra associazioni dei consumatori e operatori. Bollette stratosferiche, doppie fatturazioni, maxiconguagli, contratti e servizi non richiesti, ritardi nella fornitura e chi più ne ha più ne metta: cambiano le regole per risolvere i contenziosi tra le società e i tanti consumatori di luce e gas che si troveranno in situazioni del genere. Avvocato in Famiglia ed Arco si sono unite e difendono le famiglie dalle impennate dei prezzi e da eventuali comportamenti collusivi fra gli operatori. ( accordi di cartello vietati dalla legge ) La nuova disciplina prevede infatti che il tentativo di conciliazione per risolvere le controversie diventi condizione necessaria per un’eventuale successiva azione giudiziale. In sostanza, mentre prima si poteva anche andare direttamente dal giudice, ora si è obbligati a passare per la “conciliazione”, strumento che ha l’obiettivo di velocizzare le controversie e aiutare le parti a trovare un accordo extragiudiziario. E che quindi dal prossimo anno aumenterà esponenzialmente di importanza, visto che, se si ha intenzione di andare in causa, non sarà più semplicemente facoltativo ma obbligatorio. I protocolli d’intesa già sottoscritti ci consentono di farvi risparmiare sulle spese legali non dovute a nessuno. L’associazione infatti deve garantire la gratuità del servizio in cambio di immediatezza di risposta. Come funziona? In caso di controversia il consumatore può scegliere tra due servizi di conciliazione: quello dell’Autorità dell’Energia, gestito dall’Acquirente Unico (“Servizio Conciliazione clienti energia”), o quello di altri Organismi Adr, nati da protocolli d’intesa tra le associazioni dei consumatori e le singole società contro cui si fa il reclamo. IN 90 GIORNI RISOLVIAMO A COSTO ZERO LA CONTROVERSIA GIUNGENDO AD UN ACCORDO O RISARCIMENTO DEL DANNO DA DISSERVIZIO. Infatti per tutti i reclami saranno le società a pagare i costi della conciliazione. Avete mai avuto un addebito per servizi mai attivati dal gestore telefonico ? Mandaci il tuo problema con qualsiasi gestore telefonico . Noi sappiamo risolverlo. [email protected] Signoraggio secondario: prime ammissioni da Banche e giustizia. www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com Autore: Andrea Fisco SIGNORAGGIO SECONDARIO: PRIME AMMISSIONI DA BANCHE E GIUSTIZIA TRIBUNALE DI BOLZANO Il 6 settembre di quest'anno è stato un giorno di svolta per l'emersione del signoraggio secondario. Fino all' inizio di questo mese, ogni volta che in qualche causa contro le banche e in difesa dei loro clienti mutuatari si eccepiva che il contratto di mutuo era nullo per violazione di legge poiché gli euro prestati dalla banca erano anch’essi stati creati, dal nulla e con mezzi contabili, dalla banca stessa, in violazione dell'art. 128 del Trattato di Lisbona (che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la facoltà di creare euro) e dell'art. 10 del Testo Unico Bancario (che non dispone che le banche possano creare moneta). È il sovraindebitamento la principale criticità delle Famiglie Italiane I vari Giudici non decidevano su di essa; oppure affermavano che era infondata perché le banche prestano il denaro della raccolta (cosa notoriamente non vera, anche perché il “denaro della raccolta” arriva alla banca sotto forma di bonifici e assegni, cioè come denaro creato da qualche altra banca; oppure la www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com respingevano scrivendo che la banca eroga il prestito mettendo a disposizione del cliente la somma Autore: Andrea Fisco non materialmente, ma giuridicamente, ossia come saldo attivo di un conto di disponibilità o mediante assegno circolare o in altro modo equivalente (questa è la tesi consolidata della Corte di Cassazione). Il 6 settembre 2016 , sollecitata dalla stessa banca contro cui mi opponevo (in una esecuzione immobiliare che stava portando via alla sua famiglia, in un colpo solo, casa e bottega - e finora non vi è riuscita !!!! ) il giudice dell'esecuzione ha finalmente riconosciuto la verità: la banca crea denaro dal nulla . Ma andiamo con ordine. Il 7 luglio 2016 a Madrid, in Spagna, il vice presidente della BCE ha ammesso: "Una motivazione fondamentale per la regolamentazione bancaria si riferisce al fatto che, quando concedono credito, le banche creano denaro creando un deposito corrispondente. Questa attività, che è al centro del nostro sistema di moneta-credito, comporta una significativa trasformazione di liquidità poiché i depositi sono molto più liquidi dei crediti." Banche e assicurazioni Quanto sopra è stato ultimamente confermato da KPMG, che scrive: “La predominante fonte di moneta nel presente Sistema monetario è il prestito bancario, in cui I depositi sono create nel processo del prestare. La creazione monetaria nel presente sistema monetario, perciò, espande I bilanci delle Sovraindebitamento, rinegoziazione dei mutui e clonazione delle carte di banche e accresce l’indebitamento di famiglie e imprese.” pagamento: sono queste le principali difficoltà dei cittadini alle prese con i Oramaibancari dunquee questa realtà, solo i governi continuano a nasconderla, è nota a servizi finanziari. tutti coloro che si occupano di finanza, e sarebbe ora che fisco e potere Lo sottolinea un dato Nazionale giudiziario ne prendessero atto. attinto dalle medie rilevate nell’anno 2016 ( gennaio /luglio) nel Focus riservato ai servizi bancari e assicurativi È il sovraindebitamento la principale criticità delle Famiglie Italiane Nel settore dei servizi bancari, le criticità sul credito al consumo rimangono alte, anche se in diminuzione rispetto al 2015 (31%) così come i mutui (29,6%), mentre Negarla definendola una fantasia, come talora le banche i giudici,(23,9%) non è aumentano le segnalazioni sui problemi relativifanno ai conti correntie bancari più sostenibile. Ecco di cosa siamo Vittime (15.5%). . e quelle su investimenti e risparmi Nell’ambito del credito ai consumatori, sebbene il prestito finalizzato rappresenti sempre la prima voce di Il giudice di quella causa ha dichiarato che questa prassi sia effettiva e legittima, segnalazioni in quest’area (35%), con problemi soprattutto legati alle scrivendo, nell’ordinanza 06/07/16: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex inadempienze del venditore, crescono le lamentele relative al prestito personale art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale (32,5% rispetto al 27,3% del 2015), a conferma dei fatto che i cittadini sempre più motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale spesso sono costretti a ricorrere a prestiti non necessariamente vincolati norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il all’acquisto di un bene o servizio. riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto controvalore per I consumatori segnalano eccessive richieste di garanzie daun parte degli Istituti, ogni biglietto stampato come del sistema aureo...”. problemi di insostenibilità nelall’era pagamento della rata. INSIEME AL MIO TEAM ilDIcredito LAVOROalABBIAMO LE Per quanto riguarda consumo,IL iSISTEMA cittadiniPER si ESCLUDERE rivolgono alle BANCHE DALper SISTEMA PAGAMENTO E DI GUADAGNI ED nel A BREVE ESCLUDERO’ associazioni casi di DI sovra-indebitamento e di difficoltà rimborsare le rate, LOROcome DALLA MIA VITA alte QUOTIDIANA MANTENENDO FEDE ADalle OGNI IMPEGNO così rimangono (26,3%) lePUR segnalazioni sull’iscrizione banche dati PRESO. cattivi pagatori. Nessuna follia, solo la logica ed il buon senso ( e l'uso della legge n° 7 del 2000) Dimostreremo Sui mutui, pocoa meno tutti che di un le banche terzo dei sono cittadini società (29,6%) private chiede ma non informazioni le uniche ed in assistenza grado di scambiare su comecompensi rinegoziare economici. il mutuo ( 27,3%) o ricevere assistenza sulla sospensione (22,7%). Stanchi ed arrabbiati con l attuale sistema bancario? Sui conti correnti, la clonazione delle carte di pagamento rappresenta il CHIAMATEMI. problema più segnalato (19,2%). Un piccolo indizio ….. In questo contesto, l’educazione finanziaria diventa una priorità, dicono Art. 41 Cost.: “L' iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in dall’associazione. contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, “Chiediamo”, alla dichiara dignità l’Avv umana. Tarroni La ,legge “di investire determina in questa i programmi direzione egiài acontrolli partire opportuni dalle proposte perché di legge l'attività in discussione, economica pubblica rafforzando e privata la presenza possa delle essere Associazioni indirizzata e nel coordinata previsto comitato a fini sociali. Nazionale. “ Dividi et impera è stato per troppo tempo utilizzato contro i Cittadini. Ora ci siamo uniti per difenderci al meglio. In materia di sovra-indebitamento, di far conoscere l’opportunità del Piano del Consumatore e di costituire presso gli enti locali, in particolar modo, presso i segretariati sociali, gli Organismi di Composizione delle Crisi”. Sul piano delle assicurazioni, le criticità maggiori riguardano le polizze Rc Auto, in particolare per problemi con la liquidazione del sinistro e per avere informazioni su come ottenere l’indennizzo diretto. Il 10,3% segnala mancanza di trasparenza sulle condizioni contrattuali e, nella stessa percentuale, l’aumento della polizza. Anche in questo caso, la strada dell’educazione assicurativa sembra essere la base da cui partire per migliorare le conoscenze dei cittadini-consumatori. Inoltre, propone l’associazione, occorrerebbe diffondere l’innovazione tecnologica e la presenza di nuovi canali distributivi come i comparatori, così come è necessario investire ancor di più nella regolazione. A breve proporremo un accordo con il più grande sindacato degli Agenti assicurativi grazie ad una sinergia con l’associazione ARCO Una vera e propria area test per migliorare i rapporti tra Agenti e clienti. Infatti l’IVASS sanziona ma non risolve i problemi dei Consumatori, afferma il Dott. Fisco . Al popolo servono soluzioni e non sanzioni che poi , una volta commissionate alle grandi Compagnie assicurative , vengono assorbite dai guadagni e dagli aumenti di polizza ingiustificati. Se volete partecipare all’area test scrivete ad : [email protected] e farete parte di un progetto che porterà gli agenti affianco ai Cittadini. Equitalia va chiusa! www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com Autore: Andrea Fisco EQUITALIA DEVE ESSERE CHIUSA HA DISTRUTTO IL POPOLO ITALIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . I sistemi di esazione sono fuori legge e persecutori . Troppi cittadini perdono un diritto fondamentale, Il diritto alla difesa a causa delle azioni di totale blocco dei conti correnti Notifica di Equitalia Nell’87% dei casi non è corretta La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia è inesistente. Il compito di effettuare la notifica della cartella esattoriale è affidato ai soli ufficiali della riscossione o agli altri soggetti abilitati dal concessionario. La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia è inesistente. Il compito di effettuare la notifica della cartella esattoriale è affidato dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602/73 ai soli ufficiali della riscossione o agli altri soggetti abilitati dal concessionario. È sulla base di questo assunto normativo che la Ctr dell’Emilia-Romagna con la sentenza n. 2005/8/15, depositata il 12 ottobre 2015, ha confermato la decisione del primo grado ritenendo inesistente la notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione. Sul delicatissimo tema delle notifiche non si può non ricordare come, grazie alle modifiche apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, l’avvento della Pec e dell’obbligo di notifica degli atti tramite tale modalità ai titolari di partita Iva è destinato a cambiare radicalmente lo scenario. Le notifiche dirette: presupposti normativi Come già anticipato le notifiche delle cartelle di pagamento sono disciplinate dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, che, nella formulazione vigente, prevede che tali atti devono essere notificati «… dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario, ovvero previa convenzione tra il comune e il concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti di polizia municipale». La notifica, continua la disposizione, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento. Il legislatore, dunque, ha individuato espressamente e tassativamente i soggetti abilitati a effettuare la notificazione della cartella esattoriale, stabilendo che tali soggetti non possono essere che gli «uffici addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario». Da ciò consegue che Equitalia, quale concessionario della riscossione ma non ufficiale della riscossione, è esclusa dal novero dei soggetti abilitati alla notifica diretta tramite posta. Le posizioni della giurisprudenza In applicazione di tale disposizione i giudici di merito sono pertanto ormai pacificamente orientati nel senso di dichiarare l’ inesistenza della notificazione di una cartella di pagamento effettuata da un soggetto privo del relativo potere. LA DECISIONE DELLA CTR EMILIA ROMAGNA La Ctr Emilia-Romagna ha sottolineato la valenza patrimoniale della cartella esattoriale per il cittadino e, di conseguenza, la tassatività delle prescrizioni stabilite dal legislatore per garantire il ricevimento dell’atto da parte del destinatario e la certezza della notifica. Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale la conseguenza della notifica a mezzo posta di una cartella da parte di Equitalia è l’ inesistenza della notificazione medesima poiché tale attività è riservata dal legislatore «esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione, che sono invece preposti alla fase riscossiva» (Ctr Bari n. 212 del 18 settembre 2013). Alla medesima conclusione sono pervenute, negli ultimi anni, molte commissioni di merito, con una serie di decisioni tra cui quelle in commento, che hanno sempre concluso per la inesistenza della notificazione in esame. I giudici tributari pugliesi, nella sentenza sopra richiamata, hanno rilevato l’ inesistenza della notificazione effettuata via posta dall’agente della riscossione senza l’intermediazione di un soggetto abilitato, poiché la disposizione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ammette altra interpretazione che quella letterale, secondo la quale la notifica per posta è riservata esclusivamente agli uffici che esercitano la potestà impositiva, con chiara esclusione degli agenti della riscossione, preposti solo alla fase successiva di riscossione. Le conseguenze della sanzione della inefficacia, piuttosto che della nullità, delle notifiche dirette non sono di poco conto. In primo luogo, la circostanza che la notifica non possa essere ritenuta esistente fa sì che di per sé la stessa non possa produrre alcun effetto processuale, primo fra tutti la (non) decorrenza del termine di 60 giorni per la proposizione della impugnazione avverso la cartella di pagamento. In secondo luogo, qualificare la notificazione come inesistente anziché semplicemente nulla comporta che la stessa non possa produrre alcun effetto giuridico e, dunque, non sia neppure sanabile né per raggiungimento dello scopo (ai sensi dell’art. 156 cpc) né mediante rinnovazione della notifica (ai sensi dell’art. 291 cpc). È infatti ormai pacifico che è passibile di sanatoria soltanto la notificazione nulla e non anche quella giuridicamente inesistente (in tal senso si veda Cassazione n. 1084/1996). A oggi difetta, comunque, un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, la quale non ha mai direttamente affrontato la questione della legittimazione dell’agente della riscossione Equitalia, alla notifica diretta a mezzo del servizio postale a mio avviso. Va infatti sottolineato che le pronunce di legittimità che di volta in volta, nei vari giudizi, vengono richiamate da Equitalia, non sono pertinenti né dirimenti sulla questione. In mancanza di un intervento nomofilattico della Corte di Cassazione non si può, dunque, che concludere prendendo atto della inesistenza giuridica della notifica per posta effettuata direttamente dall’agente della riscossione e delle conseguenze processuali e sostanziali che da ciò possono derivare. COME NON PAGARE EQUITALIA E VIVERE SERENI. DI FRONTE ALLA LORO SPIETATEZZA NOI CI DIFENDIAMO CON IL CODICE CIVILE Chiama Ora L'Associazione non è mia, non è tua, non è di nessuno. Eppure è di tutti. ASSOCIATI made with