Avvocati in Famiglia | (0/7) - Associazione Avvocato in Famiglia

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Avvocati in Famiglia | (0/7) - Associazione Avvocato in Famiglia
AVVOCATO IN FAMIGLIA
Notizie Ottobre
2016 Vol° 2
"Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini
coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In
verità è l'unica cosa che è sempre accaduta"
Margaret Mead
made with
SOMMARIO
www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com
1.
Luce e gas. Contenziosi tra aziende e clienti
diventa obbligatoria la conciliazione.
2.
Signoraggio secondario: prime ammissioni da
Banche e giustizia.
3.
È il sovraindebitamento la principale criticità delle
Famiglie Italiane
4.
Equitalia va chiusa!
5.
Chiama Ora
Luce e gas. Contenziosi tra
aziende e clienti diventa
obbligatoria la conciliazione.
www.avvocatoinfamiglia.com www.andreafisco.com
Autore: Andrea Fisco
Luce e gas. Contenziosi tra aziende e clienti
obbligatoria la conciliazione.
Usi & Consumi
Dal gennaio 2017 prima di far causa al fornitore per eventuali bollette pazze,
contratti non richiesti o ritardi o semplici mancati pagamenti bisognerà cercare
di risolvere la controversia rivolgendosi al servizio dell’Autorità dell’Energia e agli
altri organismi di risoluzione alternativa frutto di protocolli d’intesa tra
associazioni dei consumatori e operatori.
Bollette stratosferiche, doppie fatturazioni, maxiconguagli, contratti e servizi non
richiesti, ritardi nella fornitura e chi più ne ha più ne metta: cambiano le regole
per risolvere i contenziosi tra le società e i tanti consumatori di luce e gas che si
troveranno in situazioni del genere.
Avvocato in Famiglia ed Arco si sono unite e difendono le famiglie dalle
impennate dei prezzi e da eventuali comportamenti collusivi fra gli operatori. (
accordi di cartello vietati dalla legge )
La nuova disciplina prevede infatti che il tentativo di conciliazione per risolvere
le controversie diventi condizione necessaria per un’eventuale successiva azione
giudiziale.
In sostanza, mentre prima si poteva anche andare direttamente dal giudice, ora
si è obbligati a passare per la “conciliazione”, strumento che ha l’obiettivo di
velocizzare le controversie e aiutare le parti a trovare un accordo
extragiudiziario. E che quindi dal prossimo anno aumenterà esponenzialmente di
importanza, visto che, se si ha intenzione di andare in causa, non sarà più
semplicemente facoltativo ma obbligatorio.
I protocolli d’intesa già sottoscritti ci consentono di farvi risparmiare sulle spese
legali non dovute a nessuno. L’associazione infatti deve garantire la gratuità del
servizio in cambio di immediatezza di risposta.
Come funziona? In caso di controversia il consumatore può scegliere tra due
servizi di conciliazione: quello dell’Autorità dell’Energia, gestito dall’Acquirente
Unico (“Servizio Conciliazione clienti energia”), o quello di altri Organismi Adr,
nati da protocolli d’intesa tra le associazioni dei consumatori e le singole società
contro cui si fa il reclamo.
IN 90 GIORNI RISOLVIAMO A COSTO ZERO LA CONTROVERSIA GIUNGENDO AD UN
ACCORDO O RISARCIMENTO DEL DANNO DA DISSERVIZIO.
Infatti per tutti i reclami saranno le società a pagare i costi della conciliazione.
Avete mai avuto un addebito per servizi mai attivati dal gestore telefonico ?
Mandaci il tuo problema con qualsiasi gestore telefonico .
Noi sappiamo risolverlo.
[email protected]
Signoraggio secondario:
prime ammissioni da Banche
e giustizia.
www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com
Autore: Andrea Fisco
SIGNORAGGIO SECONDARIO:
PRIME AMMISSIONI DA BANCHE E GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il 6 settembre di quest'anno è stato un giorno di svolta per l'emersione del
signoraggio secondario.
Fino all' inizio di questo mese, ogni volta che in qualche causa contro le banche e
in difesa dei loro clienti mutuatari si eccepiva che il contratto di mutuo era nullo
per violazione di legge poiché gli euro prestati dalla banca erano anch’essi stati
creati, dal nulla e con mezzi contabili, dalla banca stessa, in violazione dell'art.
128 del Trattato di Lisbona (che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali
la facoltà di creare euro) e dell'art. 10 del Testo Unico Bancario (che non dispone
che le banche possano creare moneta).
È il sovraindebitamento la
principale criticità delle
Famiglie Italiane
I vari Giudici non decidevano su di essa; oppure affermavano che era infondata
perché le banche prestano il denaro della raccolta (cosa notoriamente non vera,
anche perché il “denaro della raccolta” arriva alla banca sotto forma di bonifici e
assegni, cioè come denaro creato da qualche altra banca; oppure la
www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com
respingevano scrivendo che la banca eroga il prestito mettendo a disposizione
del
cliente
la somma
Autore:
Andrea
Fisco non materialmente, ma giuridicamente, ossia come saldo
attivo di un conto di disponibilità o mediante assegno circolare o in altro modo
equivalente (questa è la tesi consolidata della Corte di Cassazione).
Il 6 settembre 2016 , sollecitata dalla stessa banca contro cui mi opponevo (in
una esecuzione immobiliare che stava portando via alla sua famiglia, in un colpo
solo, casa e bottega - e finora non vi è riuscita !!!! ) il giudice dell'esecuzione ha
finalmente riconosciuto la verità: la banca crea denaro dal nulla .
Ma andiamo con ordine.
Il 7 luglio 2016 a Madrid, in Spagna, il vice presidente della BCE ha ammesso:
"Una motivazione fondamentale per la regolamentazione bancaria si riferisce al
fatto che, quando concedono credito, le banche creano denaro creando un
deposito corrispondente. Questa attività, che è al centro del nostro sistema di
moneta-credito, comporta una significativa trasformazione di liquidità poiché i
depositi sono molto più liquidi dei crediti."
Banche e assicurazioni
Quanto sopra è stato ultimamente confermato da KPMG, che scrive:
“La predominante fonte di moneta nel presente Sistema monetario è il prestito
bancario, in cui I depositi sono create nel processo del prestare. La creazione
monetaria nel presente sistema monetario, perciò, espande I bilanci delle
Sovraindebitamento,
rinegoziazione
dei mutui
e clonazione delle carte di
banche
e accresce l’indebitamento
di famiglie
e imprese.”
pagamento: sono queste le principali difficoltà dei cittadini alle prese con i
Oramaibancari
dunquee questa
realtà, solo i governi continuano a nasconderla, è nota a
servizi
finanziari.
tutti coloro che si occupano di finanza, e sarebbe ora che fisco e potere
Lo sottolinea
un dato Nazionale
giudiziario
ne prendessero
atto. attinto dalle medie rilevate nell’anno 2016 (
gennaio /luglio) nel Focus riservato ai servizi bancari e assicurativi
È il sovraindebitamento la principale criticità
delle Famiglie Italiane
Nel settore dei servizi bancari, le criticità sul credito al consumo rimangono alte,
anche se in diminuzione rispetto al 2015 (31%) così come i mutui (29,6%), mentre
Negarla definendola
una fantasia,
come talora
le banche
i giudici,(23,9%)
non è
aumentano
le segnalazioni
sui problemi
relativifanno
ai conti
correntie bancari
più
sostenibile.
Ecco di cosa siamo
Vittime (15.5%).
.
e quelle
su investimenti
e risparmi
Nell’ambito del credito ai
consumatori, sebbene il prestito finalizzato rappresenti sempre la prima voce di
Il giudice di quella causa ha dichiarato che questa prassi sia effettiva e legittima,
segnalazioni in quest’area (35%), con problemi soprattutto legati alle
scrivendo, nell’ordinanza 06/07/16: “quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex
inadempienze del venditore, crescono le lamentele relative al prestito personale
art 105) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, non si capisce per quale
(32,5% rispetto al 27,3% del 2015), a conferma dei fatto che i cittadini sempre più
motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale
spesso sono costretti a ricorrere a prestiti non necessariamente vincolati
norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il
all’acquisto di un bene o servizio.
riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l’Euro
è
una moneta non
rappresentativa,
per cui non
è richiesto
controvalore
per
I consumatori
segnalano
eccessive richieste
di garanzie
daun
parte
degli Istituti,
ogni
biglietto
stampato come
del sistema
aureo...”.
problemi
di insostenibilità
nelall’era
pagamento
della rata.
INSIEME
AL MIO
TEAM ilDIcredito
LAVOROalABBIAMO
LE
Per quanto
riguarda
consumo,IL iSISTEMA
cittadiniPER
si ESCLUDERE
rivolgono alle
BANCHE DALper
SISTEMA
PAGAMENTO E DI GUADAGNI
ED nel
A BREVE
ESCLUDERO’
associazioni
casi di DI
sovra-indebitamento
e di difficoltà
rimborsare
le rate,
LOROcome
DALLA
MIA VITA alte
QUOTIDIANA
MANTENENDO
FEDE ADalle
OGNI
IMPEGNO
così
rimangono
(26,3%) lePUR
segnalazioni
sull’iscrizione
banche
dati
PRESO.
cattivi pagatori.
Nessuna follia, solo la logica ed il buon senso ( e l'uso della legge n° 7 del 2000)
Dimostreremo
Sui
mutui, pocoa meno
tutti che
di un
le banche
terzo dei
sono
cittadini
società
(29,6%)
private
chiede
ma non
informazioni
le uniche ed
in
assistenza
grado
di scambiare
su comecompensi
rinegoziare
economici.
il mutuo ( 27,3%) o ricevere assistenza sulla
sospensione (22,7%).
Stanchi ed arrabbiati con l attuale sistema bancario?
Sui conti correnti, la clonazione delle carte di pagamento rappresenta il
CHIAMATEMI.
problema più segnalato (19,2%).
Un piccolo indizio …..
In questo contesto, l’educazione finanziaria diventa una priorità, dicono
Art. 41 Cost.: “L' iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
dall’associazione.
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà,
“Chiediamo”,
alla dichiara
dignità l’Avv
umana.
Tarroni
La ,legge
“di investire
determina
in questa
i programmi
direzione egiài acontrolli
partire
opportuni
dalle proposte
perché
di legge
l'attività
in discussione,
economica pubblica
rafforzando
e privata
la presenza
possa delle
essere
Associazioni
indirizzata
e
nel
coordinata
previsto comitato
a fini sociali.
Nazionale.
“
Dividi et impera è stato per troppo tempo utilizzato contro i Cittadini.
Ora ci siamo uniti per difenderci al meglio.
In materia di sovra-indebitamento, di far conoscere l’opportunità del Piano del
Consumatore e di costituire presso gli enti locali, in particolar modo, presso i
segretariati sociali, gli Organismi di Composizione delle Crisi”. Sul piano delle
assicurazioni, le criticità maggiori riguardano le polizze Rc Auto, in particolare per
problemi con la liquidazione del sinistro e per avere informazioni su come
ottenere l’indennizzo diretto. Il 10,3% segnala mancanza di trasparenza sulle
condizioni contrattuali e, nella stessa percentuale, l’aumento della polizza.
Anche in questo caso, la strada dell’educazione assicurativa sembra essere la
base da cui partire per migliorare le conoscenze dei cittadini-consumatori.
Inoltre, propone l’associazione, occorrerebbe diffondere l’innovazione
tecnologica e la presenza di nuovi canali distributivi come i comparatori, così
come è necessario investire ancor di più nella regolazione.
A breve proporremo un accordo con il più grande sindacato degli Agenti
assicurativi grazie ad una sinergia con l’associazione ARCO
Una vera e propria area test per migliorare i rapporti tra Agenti e clienti.
Infatti l’IVASS sanziona ma non risolve i problemi dei Consumatori, afferma il
Dott. Fisco .
Al popolo servono soluzioni e non sanzioni che poi , una volta commissionate
alle grandi Compagnie assicurative , vengono assorbite dai guadagni e dagli
aumenti di polizza ingiustificati. Se volete partecipare all’area test scrivete ad :
[email protected] e farete parte di un progetto che porterà
gli agenti affianco ai Cittadini.
Equitalia va chiusa!
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Autore: Andrea Fisco
EQUITALIA DEVE ESSERE CHIUSA
HA DISTRUTTO IL POPOLO ITALIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .
I sistemi di esazione sono fuori legge e persecutori .
Troppi cittadini perdono un diritto fondamentale,
Il diritto alla difesa a causa delle azioni di totale blocco dei conti correnti
Notifica di Equitalia
Nell’87% dei casi non è corretta
La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia
è inesistente. Il compito di effettuare la notifica della cartella esattoriale è
affidato ai soli ufficiali della riscossione o agli altri soggetti abilitati dal
concessionario.
La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia è
inesistente. Il compito di effettuare la notifica della cartella esattoriale è affidato
dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602/73 ai soli ufficiali della riscossione o agli altri
soggetti abilitati dal concessionario.
È sulla base di questo assunto normativo che la Ctr dell’Emilia-Romagna con la
sentenza n. 2005/8/15, depositata il 12 ottobre 2015, ha confermato la decisione
del primo grado ritenendo inesistente la notifica eseguita direttamente dal
concessionario della riscossione.
Sul delicatissimo tema delle notifiche non si può non ricordare come, grazie alle
modifiche apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, l’avvento della Pec e
dell’obbligo di notifica degli atti tramite tale modalità ai titolari di partita Iva è
destinato a cambiare radicalmente lo scenario.
Le notifiche dirette: presupposti normativi
Come già anticipato le notifiche delle cartelle di pagamento sono disciplinate
dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, che, nella formulazione vigente, prevede
che tali atti devono essere notificati «… dagli ufficiali di riscossione o dagli altri
soggetti abilitati dal concessionario, ovvero previa convenzione tra il comune e il
concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti di polizia municipale». La
notifica, continua la disposizione, può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso la cartella è notificata in
plico chiuso e la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di
ricevimento.
Il legislatore, dunque, ha individuato espressamente e tassativamente i soggetti
abilitati a effettuare la notificazione della cartella esattoriale, stabilendo che tali
soggetti non possono essere che gli «uffici addetti alla riscossione o altri soggetti
abilitati dal concessionario».
Da ciò consegue che Equitalia, quale concessionario della riscossione ma non
ufficiale della riscossione, è esclusa dal novero dei soggetti abilitati alla notifica
diretta tramite posta.
Le posizioni della giurisprudenza
In applicazione di tale disposizione i giudici di merito sono pertanto ormai
pacificamente orientati nel senso di dichiarare l’ inesistenza della notificazione
di una cartella di pagamento effettuata da un soggetto privo del relativo potere.
LA DECISIONE DELLA CTR EMILIA ROMAGNA
La Ctr Emilia-Romagna ha sottolineato la valenza patrimoniale della cartella
esattoriale per il cittadino e, di conseguenza, la tassatività delle prescrizioni
stabilite dal legislatore per garantire il ricevimento dell’atto da parte del
destinatario e la certezza della notifica.
Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale la conseguenza della
notifica a mezzo posta di una cartella da parte di Equitalia è l’ inesistenza della
notificazione medesima poiché tale attività è riservata dal legislatore
«esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione
degli agenti della riscossione, che sono invece preposti alla fase riscossiva» (Ctr
Bari n. 212 del 18 settembre 2013).
Alla medesima conclusione sono pervenute, negli ultimi anni, molte commissioni
di merito, con una serie di decisioni tra cui quelle in commento, che hanno
sempre concluso per la inesistenza della notificazione in esame.
I giudici tributari pugliesi, nella sentenza sopra richiamata, hanno rilevato
l’ inesistenza della notificazione effettuata via posta dall’agente della
riscossione senza l’intermediazione di un soggetto abilitato, poiché la
disposizione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ammette altra
interpretazione che quella letterale, secondo la quale la notifica per posta è
riservata esclusivamente agli uffici che esercitano la potestà impositiva, con
chiara esclusione degli agenti della riscossione, preposti solo alla fase successiva
di riscossione.
Le conseguenze della sanzione della inefficacia, piuttosto che della nullità, delle
notifiche dirette non sono di poco conto.
In primo luogo, la circostanza che la notifica non possa essere ritenuta
esistente fa sì che di per sé la stessa non possa produrre alcun effetto
processuale, primo fra tutti la (non) decorrenza del termine di 60 giorni per la
proposizione della impugnazione avverso la cartella di pagamento.
In secondo luogo, qualificare la notificazione come inesistente anziché
semplicemente nulla comporta che la stessa non possa produrre alcun effetto
giuridico e, dunque, non sia neppure sanabile né per raggiungimento dello scopo
(ai sensi dell’art. 156 cpc) né mediante rinnovazione della notifica (ai sensi
dell’art. 291 cpc).
È infatti ormai pacifico che è passibile di sanatoria soltanto la notificazione nulla
e non anche quella giuridicamente inesistente (in tal senso si veda Cassazione n.
1084/1996).
A oggi difetta, comunque, un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione,
la quale non ha mai direttamente affrontato la questione della legittimazione
dell’agente della riscossione Equitalia, alla notifica diretta a mezzo del servizio
postale a mio avviso.
Va infatti sottolineato che le pronunce di legittimità che di volta in volta, nei vari
giudizi, vengono richiamate da Equitalia, non sono pertinenti né dirimenti sulla
questione.
In mancanza di un intervento nomofilattico della Corte di Cassazione non si può,
dunque, che concludere prendendo atto della inesistenza giuridica della notifica
per posta effettuata direttamente dall’agente della riscossione e delle
conseguenze processuali e sostanziali che da ciò possono derivare.
COME NON PAGARE EQUITALIA E VIVERE SERENI.
DI FRONTE ALLA LORO SPIETATEZZA NOI CI DIFENDIAMO CON IL CODICE CIVILE
Chiama Ora
L'Associazione non è mia, non è tua, non
è di nessuno. Eppure è di tutti.
ASSOCIATI
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