Legge 4 marzo 1958, n. 143 Norme sulla tariffa degli ingegneri ed

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Legge 4 marzo 1958, n. 143 Norme sulla tariffa degli ingegneri ed
Legge 4 marzo 1958, n. 143
Norme sulla tariffa degli ingegneri ed architetti.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 15 marzo 1958)
Articolo unico
[1] Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri
per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli
architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro
per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per
i lavori pubblici, su proposta dei Consigli Nazionali
riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte
dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a
carattere nazionale delle due categorie.
[2] I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a
percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2-3-1949,
n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente
legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica
agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui
all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge
2-3-1949, n. 143 (1).
Nota
1) Il secondo comma è stato così aggiunto dall’articolo unico
della L. 05/05/1976, n. 340. In termini concreti il provvedimento
avrebbe dovuto determinare, come conseguenza, il difetto di
fondamento giuridico dei diversi Decreti Ministeriali (D.M.
15/12/1955, n. 22608, D.M. 18/09/1967, n. 17321 per la
liquidazione degli onorari per prestazioni relative all’edilizia
economica e popolare) e di ogni disciplinare ancorato a tale Decreti
Ministeriali, per le parti che imponevano ai professionisti riduzioni
del 20% e 25% sugli importi degli onorari conteggiati secondo
tariffa.
Peraltro, all’art. 6 della L. 01/07/1977, n. 404, veniva precisato che
l’articolo unico della L. 340/1976 «deve intendersi applicato
esclusivamente ai rapporti intercorrenti fra privati».